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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 194/2022 promossa da: nella causa civile iscritta al n. r.g. 194/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RD LA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RE SA
PARTE CONVENUTA fiscale TE_2
, con il patrocinio dell'avv. Marco Pesenti e dell'avv.to Margherita P.IVA_1
Domenegotti
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
- in via principale
1. alla luce di quanto esposto in atti accertare e dichiarare il diritto del signor ad Pt_1 ottenere lo scioglimento della comunione degli immobili in atti identificati, e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili stessi o, previa determinazione della loro consistenza pagina 1 di 13 attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale, ossia la giusta metà, anche secondo bozza quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
2. accertare e dichiarare che la signora dal novembre 2015 utilizza in via esclusiva CP_1
l'appartamento e l'autorimessa posti in via Fratelli Testa n. 5 Guinzano fraz.
AG di proprietà comune del signor , nella misura del 50% Pt_1 conseguentemente condannare la signora al pagamento in favore del signor CP_1 Pt_1 di un indennizzo - che tenga conto sia dei frutti civili ritraibili dagli immobili posti in via
Fratelli Testa n. 5 Guinzano fraz. AG che dei danni patiti dal signor - Pt_1 nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque in misura non inferiore ad € 300,00 mensili o quella diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata a mezzo CTU, e ritenuta di giustizia a far data dal novembre 2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e fino al perdurare dell'utilizzo in via esclusiva, da parte della signora dell'appartamento e dell'autorimessa posti in via Fratelli Testa n. 5 Guinzano fraz. CP_1
AG o, comunque, fino alla effettiva liberazione degli immobili da parte della signora oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo CP_1 effettivo;
3. accertare e dichiarare la volontaria mancata partecipazione della signora al CP_1 procedimento di mediazione e per l'effetto condannare la signora al pagamento CP_1 integrale a favore del signor delle spese di mediazione pari ad € 1.622,60, o Pt_1 nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
4. per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare la signora a corrispondere CP_1 al signor le spese sostenute per la documentazione ipocatastale necessaria ai fini del Pt_1 presente giudizio e pari a € 1424,42 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- in via subordinata laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene: ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa);
pagina 2 di 13 - in ogni caso, per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare la signora al CP_1 risarcimento dei danni cagionati al signor in ragione di almeno € 50.000,00 Pt_1 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa;
- per i motivi di cui in narrativa condannare la signora al versamento all'entrata del CP_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché della procedura di mediazione n. 435/2019 dell'Organismo di mediazione del Consiglio dell'ordine di
Pavia;
In via istruttoria: si intendono ivi ritrascritte le istanze di cui all'atto introduttivo e alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositate telematicamente il 30 maggio 2022
(memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), il 29 giugno 2022 (memoria ex art.183 co. 6 n.
2 c.p.c.) e il 18 luglio 2022 (memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 с.p.c.).
In particolare ci si oppone alle prove ex adverso dedotte, si chiede di essere ammessi a provare per testi i capitoli di prova qui di seguito riportati, anche a prova contraria, e ad integrazione delle prove documentali già prodotte e delle deduzioni istruttorie già svolte:
1.Vero che dal novembre 2015 al gennaio 2017 il signor abitava a Sesto San Pt_1
Giovanni via Monte Grappa 202? (Si citano: sig. residente in [...]
21 Paderno Dugnano, in qualità di conoscente del signor;
sig.ra Pt_1 Testimone_2 residente in [...], Romano di Lombardia, in qualità di conoscente del signor
); Pt_1
2.Vero che dal gennaio 2017 iniziava la convivenza del signor presso la sua Pt_1 abitazione in Limbiate via Settembrini 9? (Si citano: sig.ra Testimone_3 residente in [...], Bovisio Masciago, in qualità di convivente);
3.Vero che dal gennaio 2017 il signor si recava a vivere dalla signora Pt_1 [...]
a Limbiate via Settembrini 9? (Si citano: sig. Testimone_3 Testimone_1 residente in [...] Paderno Dugnano, in qualità di conoscente del signor;
Pt_1 sig.ra residente in [...], Romano di Lombardia, in qualità Testimone_2 di conoscente del signor pagina 3 di 13 ). Pt_1
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così giudicare
In via principale e nel merito.
1) Preso atto della mancata adesione del Sig. alla proposta conciliativa in Pt_1 atti riproposta (comparsa di costituzione) ad evitare la vendita/divisione giudiziale dell'immobile, ovvero della disponibilità della Sig.ra di procedere con la vendita della CP_1 unità richiesta da TE in maniera “privata”, al prezzo indicato da TE (€
157.000.00), porre le spese della domanda di vendita/divisione giudiziale richiesta da
TE esclusivamente a carico dell'Attore.
2) Preso atto del pari e libero godimento dell'immobile voluto dalle parti sino ad oggi, rigettare la richiesta di indennità.
3) Preso atto della volontaria, arbitraria e superflua spesa sostenuta da TE per la documentazione ipocatastale, rigettare la richiesta di rimborso.
4) Preso atto delle ragioni addotte in atti al fallimento della mediazione, rigettare la richiesta attorea di rimborso dell'onorario ex adverso versato al mediatore, nonché la richiesta di condanna a favore dell'erario dell'importo “pari al contributo unificato versato”
a titolo di sanzione.
5) Preso atto della genericità della domanda di risarcimento danni e, in ogni caso, della sua infondatezza, dichiarane la nullità e/o respingerla.
Nella denegata e non creduta ipotesi di non ammissione delle precedenti conclusioni,
In via subordinata e nel merito:
1) Preso atto della mancata adesione del Sig. alla proposta conciliativa in Pt_1 atti riproposta (comparsa di costituzione) ad evitare la vendita/divisione giudiziale dell'immobile, ovvero della disponibilità della Sig.ra di procedere con la vendita della CP_1 unità richiesta da TE in mniera “privata”, al prezzo indicato da TE (€
157.000.00), porre le spese della domanda di vendita/divisione giudiziale esclusivamente a carico dell'Attore.
2) Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo giudice riconoscesse dovuta una pagina 4 di 13 indennità di occupazione sulla base di un canone giudizialmente determinato, accertare l'indennità reciprocamente dovuta da entrambe le parti per i periodi di godimento esclusivo dell'immobile (ovvero da marzo 2014 a marzo 2016 per il Sig. e da Pt_1 giugno 2016 a marzo 2017 per la Sig.ra ponendo i crediti tra loro in compensazione e CP_1 per l'effetto, dichiarare che nulla deve la Sig.ra a titolo di indennità di occupazione. CP_1
Preso atto del pari e libero godimento dell'immobile a far data dal 2017 sino ad oggi, rigettare la richiesta di indennità di occupazione per il periodo in esame.
3) Preso atto della volontaria, arbitraria e superflua spesa sostenuta da TE per la documentazione ipocatastale, rigettare la richiesta di rimborso.
4) Preso atto delle ragioni addotte in atti al fallimento della mediazione, rigettare la richiesta attorea di rimborso integrale dell'onorario ex adverso riconosciuto al mediatore limitandola se del caso alla sola quota di competenza (50%), da determinarsi in ogni caso sulla base del corretto scaglione di riferimento come in atti già indicato, con rigetto della richiesta di condanna a favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato a titolo di sanzione, in ogni caso da quantificarsi sul corretto scaglione di riferimento che doveva essere applicato.
5) Preso atto della genericità della domanda di risarcimento danni e, in ogni caso, della sua infondatezza, dichiarane la nullità e/o respingerla.
In ogni Caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, comprensive del imborso forfetario del 15 %. Spese di mediazione a carico dell'Attore.
In via istruttoria
Stante la manifestata volontà di TE di non aderire alla proposta conciliativa in atti riproposta ad evitare la vendita/divisione giudiziale dell'immobile (vedasi note di
Trattazione scritta ex adverso depositate in data 15.02.2022 “In relazione alla proposta ex adversa avanzata (…) alla luce di quanto riportato il Signor non Pt_1
è nelle condizioni di addivenire ad altra soluzione se non a quella giudiziale” ), disporre le spese del Ctu e le spese connesse alla valutazione e vendita giudiziale dell'immobile pagina 5 di 13 interamente a carico di parte Attrice con condanna alla restituzione di quanto anticipato dalla convenuta nel corso del Giudizio.
Si insiste per l'ammissione delle prove istruttorie articolate in atti, ovvero della prova orale richiesta sui capitoli indicati nella memoria 183, VI c., n.2, cpc da intendersi qui integralmente riportati con i seguenti testi: Sig. , in atti identificato, sui Testimone_4 capitoli da 1 a 15, 19/20 e da 23 a 33; Sig.ra in atti identificata, sui capitoli da 1 a Testimone_5
33; Sig. in atti identificato, sui capitoli Testimone_6
6//7/8/9/12/13/14/15/19/20/25/26/27/28; Sig.ra in atti identificata, sui Testimone_7 capitoli 8/9/12/15/19/20/25/26/27/28; Sig. , in atti identificato, sui Testimone_8 capitoli 25/26/27/28; Agente Caccialanza , in atti identificato, sui capitoli Tes_9
21/22//25.
Richiamati i documenti depositati.
CONCLUSIONI CONVENUTA TE_3
Alla luce di quanto sopra, la ha incassato a parziale soddisfazione del suo credito la CP_4 somma complessiva di euro 102.792,59.
Considerata l'incapienza della procedura, la si dichiara soddisfatta in relazione CP_4 alle somme assegnate nel presente giudizio così come ricavate dalla vendita, fermo restando il diritto della stessa di agire in via separata per l'eventuale recupero del credito residuo nei confronti dei soggetti obbligati.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver instaurato Parte_1 una relazione more uxorio con CP_1 di aver acquistato in data 22 ottobre 2009, al 50% pro indiviso le seguenti unità immobiliari:
• Appartamento posto al secondo piano con annessa cantina la piano terra, censito al C.F. del Comune AG sezione E, foglio 3, mappale 749, sub 16,frazione Guinzano snc piano T-2, categoria A/3, classe 3, vani 5, R.C.E. 219,49;
pagina 6 di 13 • Autorimessa posta al piano terra censita la C.F. del Comune di AG sezione E, foglio 3, mappale 749, sub 6, frazione Guinzano snc, piano T, categoria C/6, classe 2, mq.
18, R.C.E. 36,26;
che il prezzo veniva versato in parte in contanti e per € 192.000,00 mediante accensione di mutuo con la banca;
TE_5
che la relazione terminava nel 2014;
che nel novembre 2015 l'attore si trasferiva presso altro immobile, pur continuando a sostenere le spese del mutuo e della proprietà;
che era stata più volte prospettata la possibilità di chiudere il rapporto, con l'acquisto di una quota ovvero al vendita a terzi;
che a partire dal 2018 la aggiungeva una serratura all'immobile, senza consegnare CP_1 copia delle chiavi;
che veniva quindi avviata mediazione, cui la non si presentava;
CP_1 tutto quanto ciò premesso, conviene la stessa in giudizio al fine di procedere alla divisione;
richiedendo, altresì, un importo a titolo di indennizzo, per l'utilizzo esclusivo dell'immobile, oltre alla rifusione degli esborsi per la documentazione ipocatastale, alle spese di mediazione, alla sanzione per mancata comparizione alla mediazione ed oltre al risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00.
Nel giudizio così instaurato si costituisce la rilevando: CP_1 che la relazione sentimentale si interrompeva quando la stessa, lamentando violenze fisiche e psichiche, a fine febbraio del 2014 si allontanava dall'immobile per trasferirsi dai propri genitori;
che il rimase nell'appartamento per quasi due anni, fin quando lo lasciò nei Pt_1 primi mesi del 2016;
che a questo punto la stessa decise di tornare nella abitazione;
che in forza del diritto di comproprietà sull'unità, l'ex convivente si recava a casa anche in sua presenza;
che la vicinanza riapriva vecchi rancori e generava litigi;
che per tal motivo nel 2017 era tornata dai genitori;
pagina 7 di 13 che la abitazione rimaneva a disposizione delle parti che ne godevano occasionalmente;
che a fine ottobre 2018 le parti si incontrarono di nuovo sotto lo stesso tetto: scoppiò una furiosa lite che degenerò nuovamente in una aggressione;
che a seguito di questo litigi decise di aggiungere una serratura da utilizzare esclusivamente quando si fermava a dormire nell'appartamento (per evitare di ritrovarsi l'ex fidanzato in casa);
che nel 2019 si era ripreso il discorso della vendita dell'immobile, senza arrivare a decisione alcuna;
che la mediazione nel 2020 non aveva dato esito;
che solo con l'atto di citazione odierno veniva riproposta la domanda;
che la stessa era favorevole ed anzi, considerato più conveniente la vendita privata rispetto alla vendita giudiziali aveva contrattato una agenzia;
che sull'immobile pendeva ancora il mutuo per cui anche per tal motivo la vendita giudiziale non era conveniente;
che la mancata presenza alla mediazione era da attribuire al fatto che tra il primo appuntamento a dicembre 2019 e l'incontro di mediazione fissato a settembre 2020, i rispettivi avvocati non erano riusciti a trovare alcun punto di incontro, neppure sul valore della casa;
che il valore in mediazione era di gran lunga superiore al valore della casa;
quanto alla richiesta di occupazione dell'immobile, rileva che il box era sempre stato occupato da beni dell'attore;
che lo stesso aveva occupato l'immobile fino al 2016 e non si era opposto all'utilizzo da parte della convenuta a partire dal 2017;
che fra le parti vi era un accordo di pari gradimento;
che le parti avevano le chiavi ed hanno mantenuto entrambe la residenza nell'abitazione sino al 2020;
che queste hanno continuato a corrispondere, ognuna per la propria quota, non solo le spese di mutuo ma anche le spese ordinarie, le spese di luce, di gas e le spese condominiali pagina 8 di 13 senza mai lamentare alcunché in merito, essendo d'accordo nell'utilizzo della unità alternato, secondo le proprie esigenze;
che infine, la domanda di condanna al pagamento di danni per € 50.000 non era giustificata;
che in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, oppone in compensazione il proprio credito maturato tra il marzo 2014 e il marzo 2016 per l'occupazione esclusiva dell'immobile de quo posta in essere dalla TE.
A temini istruttori concessi si costituisce , nella sua qualità TE_6 di creditrice, chiedendo che i provvedimenti divisionali si compiano senza pregiudizio alcuno per il credito e la garanzia vantati.
La causa veniva istruita con assunzione di consulenza sull'immobile e successiva vendita all'asta dello stesso.
Nominato delegato alla vendita e custode, l'immobile veniva trasferito a terzi in data
5.3.2024.
Indi, approvato il riparto, su istanza di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 3aprile 2025, con concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Parte attrice conclude per l'accertamento del suo diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione degli immobili e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili stessi.
Come riportato nella parte espositiva, l'immobile è stato posto in vendita e, a seguito di riparto, il ricavato è stato utilizzato per coprire le spese e per rimborsare il finanziamento a suo tempo concesso sull'immobile.
Sotto questo profilo può ritenersi cessata la materia del contendere per intervenuta divisione
(vendita ed approvazione del riparto) e disporsi la estromissione della Banca, intervenuta solo per far valere la propria garanzia.
Ciò premesso, la causa viene in decisione per statuire sulla ulteriore domanda svolta dall'attore volta ad accertare che la signora dal novembre 2015 utilizza in via CP_1 esclusiva l'appartamento e l'autorimessa, con condanna di questa al pagamento in favore del signor di un indennizzo che tenga conto sia dei frutti civili ritraibili per Pt_1
pagina 9 di 13 l'importo di € 300,00 mensili, ed inoltre dell'importo di € 50.000 a titolo di risarcimento danni, oltre alle richieste, di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni, della rifusione delle spese di mediazione e delle spese per la acquisizione della documentazione ipocatastale.
Va detto che sulla occupazione non risulta effettuata attività istruttoria.
Questo giudice risulta nominato solo in data 15.5.2024, allorquando, già venduto l'immobile, si stavano effettuando le operazioni conseguenti (liquidazioni degli ausiliari, predisposizione del piano di riparto).
Entrambe le parti, nelle note scritte del 18.11.2024, dopo aver approvato il riparto, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
fissata la detta udienza, questo giudice, nel provvedimento del 4.3.2025, evidenziava che
“rilevato che trattasi di causa di divisione di immobile in comunione, con chiamata dell'istituto mutuante;
che questo giudice solo di recente è stato nominato quale istruttore;
rilevato che l'immobile è stato venduto e quanto ricavato è stato versato alla banca ipotecaria;
che il giudizio dovrebbe proseguire sulle domande svolte dall'attore;
considerato che
non risulta effettuata istruttoria;
che non è dato comprendere le conclusioni svolte dalla che, a questo punto, CP_3 rimane estranea al giudizio fra le parti;
dispone la comparizione delle parti anche a fini conciliativi”.
Alla udienza fissata, preso atto della impossibilità di una conciliazione, le parti non hanno insistito nella attività istruttoria;
peraltro, le stesse hanno insistito in via istruttoria in sede di conclusioni.
A questo punto, nella impossibilità di statuire sulle sole risultanze scritte, appare necessaria la rimessione sul ruolo con riferimento alla attività istruttoria connessa alle richieste, avanzate da entrambe le parti, di indennità di occupazione.
La causa risulta peraltro istruita con riferimento alle ulteriori domande svolte dall'attore.
Quanto alla richiesta di rimborso dei costi per la acquisizione di documentazione ipocatastale, si rileva.
pagina 10 di 13 L'attore ha comprovato di aver speso per il visurista l'importo di € 1424,42 (doc. 11).
La documentazione predetta risulta necessaria al fine di procedere alla vendita giudiziale;
ne consegue che trattasi di una spesa eseguita nell'interesse di entrambi i proprietari dell'immobile; la è quindi tenuta a rifondere la metà dell'importo, pari a € 712,21. CP_1
Analogamente per quel che attiene alle spese dell'organismo di mediazione, spese anticipate dall'attore, per € 1.622,60.
Anche in tal caso trattasi di spese sostenute nell'interessi di entrambi e sostenute dal solo
; è tenuta al pagamento di € 811,30, pari alla metà. Pt_1 CP_1
Quanto ai danni, richiesti dall'attore in via equitativa per € 50.000,00, la domanda va respinta per totale indeterminatezza della stessa, non avendo la parte indicato in cosa sarebbero consistiti i danni predetti.
Per quel che attiene alla richiesta di condanna della convenuta di una somma per la mancata presenza alla mediazione, si rileva.
L'attore insta per la applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n.
28/2010, secondo il quale “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Dagli atti è emerso che la prima udienza di mediazione si è tenuta il 2 dicembre 2019 (doc.
7 attore) e la convenuta ha partecipato personalmente e a mezzo legale dichiarando di aderire alla mediazione.
Non è poi più comparsa alla seconda udienza del 7 settembre 2020.
L'istituto della mediazione risulta essere stato introdotto dal legislatore allo scopo di individuare uno strumento utile a favorire una maggiore efficienza della giustizia attraverso uno strumento deflattivo.
pagina 11 di 13 Proprio al fine di accentuare anche di più la deflazione, si è ritenuto utile inserire la sanzione di cui al comma indicato.
Nel caso di specie, peraltro si è di fronte ad una coppia, comproprietaria di un immobile, che si è separata nel 2014; entrambe le parti, stando alle affermazioni svolte, hanno dichiarato di essere disposti a vendere, pur non pervenendo nell'intento; che non si è mai addivenuti ad una definizione stragiudiziale;
che l'intero giudizio ha comprovato la impossibilità di una definizione in via conciliativa, pur possibile ed agevole (era sufficiente vendere l'immobile nel libero mercato, eventualmente conferendo incarico ad una agenzia immobiliare) che ha portato anche alle conseguenze delle quali le parti hanno preso atto, posto che l'immobile è stato venduto, all'asta, ad un prezzo pari alla metà di quello di acquisto, non in grado di sanare l'ipoteca, co n esposizione delle parti anche alle ulteriori richieste della banca che questa si è riservata di azionare.
Non sembra possa quindi affermarsi che la comparizione della alla seconda udienza di CP_1 mediazione avrebbe potuto comportare il raggiungimento dell'obiettivo deflattivo che il legislatore ha inteso perseguire con la normativa, posto che in detta seconda udienza non si doveva che prendere atto del mancato raggiungimento di un accordo.
Non si dispone, pertanto, alcuna sanzione.
La causa viene quindi rimessa sul ruolo relativamente alla istruttoria sulla occupazione.
Quanto alle spese, quelle fra le parti sono rimesse al definitivo.
Le spese connesse alla posizione della intervenuta al solo fine di tutelare la propria CP_4 garanzia ipotecaria, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di divisione per intervenuta vendita del bene e approvazione del riparto.
Dispone la estromissione dal giudizio di;
TE_3 compensa le spese fra le parti e la società intervenuta;
pagina 12 di 13 condanna alla rifusione, in favore di del rimborso della metà CP_1 Parte_1 delle spese per certificazione ipocatastale e delle spese di mediazione, per € 712,21 e per €
811,30.
Rigetta la domanda di risarcimento danni per € 50.000,00.
Disattende l'istanza di applicazione di sanzione ex art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 28/2010.
Pavia, 2 luglio 2025
Il Giudice
ON ER
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 194/2022 promossa da: nella causa civile iscritta al n. r.g. 194/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RD LA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RE SA
PARTE CONVENUTA fiscale TE_2
, con il patrocinio dell'avv. Marco Pesenti e dell'avv.to Margherita P.IVA_1
Domenegotti
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
- in via principale
1. alla luce di quanto esposto in atti accertare e dichiarare il diritto del signor ad Pt_1 ottenere lo scioglimento della comunione degli immobili in atti identificati, e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili stessi o, previa determinazione della loro consistenza pagina 1 di 13 attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale, ossia la giusta metà, anche secondo bozza quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
2. accertare e dichiarare che la signora dal novembre 2015 utilizza in via esclusiva CP_1
l'appartamento e l'autorimessa posti in via Fratelli Testa n. 5 Guinzano fraz.
AG di proprietà comune del signor , nella misura del 50% Pt_1 conseguentemente condannare la signora al pagamento in favore del signor CP_1 Pt_1 di un indennizzo - che tenga conto sia dei frutti civili ritraibili dagli immobili posti in via
Fratelli Testa n. 5 Guinzano fraz. AG che dei danni patiti dal signor - Pt_1 nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque in misura non inferiore ad € 300,00 mensili o quella diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata a mezzo CTU, e ritenuta di giustizia a far data dal novembre 2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e fino al perdurare dell'utilizzo in via esclusiva, da parte della signora dell'appartamento e dell'autorimessa posti in via Fratelli Testa n. 5 Guinzano fraz. CP_1
AG o, comunque, fino alla effettiva liberazione degli immobili da parte della signora oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo CP_1 effettivo;
3. accertare e dichiarare la volontaria mancata partecipazione della signora al CP_1 procedimento di mediazione e per l'effetto condannare la signora al pagamento CP_1 integrale a favore del signor delle spese di mediazione pari ad € 1.622,60, o Pt_1 nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
4. per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare la signora a corrispondere CP_1 al signor le spese sostenute per la documentazione ipocatastale necessaria ai fini del Pt_1 presente giudizio e pari a € 1424,42 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- in via subordinata laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene: ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa);
pagina 2 di 13 - in ogni caso, per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare la signora al CP_1 risarcimento dei danni cagionati al signor in ragione di almeno € 50.000,00 Pt_1 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa;
- per i motivi di cui in narrativa condannare la signora al versamento all'entrata del CP_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché della procedura di mediazione n. 435/2019 dell'Organismo di mediazione del Consiglio dell'ordine di
Pavia;
In via istruttoria: si intendono ivi ritrascritte le istanze di cui all'atto introduttivo e alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositate telematicamente il 30 maggio 2022
(memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), il 29 giugno 2022 (memoria ex art.183 co. 6 n.
2 c.p.c.) e il 18 luglio 2022 (memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 с.p.c.).
In particolare ci si oppone alle prove ex adverso dedotte, si chiede di essere ammessi a provare per testi i capitoli di prova qui di seguito riportati, anche a prova contraria, e ad integrazione delle prove documentali già prodotte e delle deduzioni istruttorie già svolte:
1.Vero che dal novembre 2015 al gennaio 2017 il signor abitava a Sesto San Pt_1
Giovanni via Monte Grappa 202? (Si citano: sig. residente in [...]
21 Paderno Dugnano, in qualità di conoscente del signor;
sig.ra Pt_1 Testimone_2 residente in [...], Romano di Lombardia, in qualità di conoscente del signor
); Pt_1
2.Vero che dal gennaio 2017 iniziava la convivenza del signor presso la sua Pt_1 abitazione in Limbiate via Settembrini 9? (Si citano: sig.ra Testimone_3 residente in [...], Bovisio Masciago, in qualità di convivente);
3.Vero che dal gennaio 2017 il signor si recava a vivere dalla signora Pt_1 [...]
a Limbiate via Settembrini 9? (Si citano: sig. Testimone_3 Testimone_1 residente in [...] Paderno Dugnano, in qualità di conoscente del signor;
Pt_1 sig.ra residente in [...], Romano di Lombardia, in qualità Testimone_2 di conoscente del signor pagina 3 di 13 ). Pt_1
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così giudicare
In via principale e nel merito.
1) Preso atto della mancata adesione del Sig. alla proposta conciliativa in Pt_1 atti riproposta (comparsa di costituzione) ad evitare la vendita/divisione giudiziale dell'immobile, ovvero della disponibilità della Sig.ra di procedere con la vendita della CP_1 unità richiesta da TE in maniera “privata”, al prezzo indicato da TE (€
157.000.00), porre le spese della domanda di vendita/divisione giudiziale richiesta da
TE esclusivamente a carico dell'Attore.
2) Preso atto del pari e libero godimento dell'immobile voluto dalle parti sino ad oggi, rigettare la richiesta di indennità.
3) Preso atto della volontaria, arbitraria e superflua spesa sostenuta da TE per la documentazione ipocatastale, rigettare la richiesta di rimborso.
4) Preso atto delle ragioni addotte in atti al fallimento della mediazione, rigettare la richiesta attorea di rimborso dell'onorario ex adverso versato al mediatore, nonché la richiesta di condanna a favore dell'erario dell'importo “pari al contributo unificato versato”
a titolo di sanzione.
5) Preso atto della genericità della domanda di risarcimento danni e, in ogni caso, della sua infondatezza, dichiarane la nullità e/o respingerla.
Nella denegata e non creduta ipotesi di non ammissione delle precedenti conclusioni,
In via subordinata e nel merito:
1) Preso atto della mancata adesione del Sig. alla proposta conciliativa in Pt_1 atti riproposta (comparsa di costituzione) ad evitare la vendita/divisione giudiziale dell'immobile, ovvero della disponibilità della Sig.ra di procedere con la vendita della CP_1 unità richiesta da TE in mniera “privata”, al prezzo indicato da TE (€
157.000.00), porre le spese della domanda di vendita/divisione giudiziale esclusivamente a carico dell'Attore.
2) Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo giudice riconoscesse dovuta una pagina 4 di 13 indennità di occupazione sulla base di un canone giudizialmente determinato, accertare l'indennità reciprocamente dovuta da entrambe le parti per i periodi di godimento esclusivo dell'immobile (ovvero da marzo 2014 a marzo 2016 per il Sig. e da Pt_1 giugno 2016 a marzo 2017 per la Sig.ra ponendo i crediti tra loro in compensazione e CP_1 per l'effetto, dichiarare che nulla deve la Sig.ra a titolo di indennità di occupazione. CP_1
Preso atto del pari e libero godimento dell'immobile a far data dal 2017 sino ad oggi, rigettare la richiesta di indennità di occupazione per il periodo in esame.
3) Preso atto della volontaria, arbitraria e superflua spesa sostenuta da TE per la documentazione ipocatastale, rigettare la richiesta di rimborso.
4) Preso atto delle ragioni addotte in atti al fallimento della mediazione, rigettare la richiesta attorea di rimborso integrale dell'onorario ex adverso riconosciuto al mediatore limitandola se del caso alla sola quota di competenza (50%), da determinarsi in ogni caso sulla base del corretto scaglione di riferimento come in atti già indicato, con rigetto della richiesta di condanna a favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato a titolo di sanzione, in ogni caso da quantificarsi sul corretto scaglione di riferimento che doveva essere applicato.
5) Preso atto della genericità della domanda di risarcimento danni e, in ogni caso, della sua infondatezza, dichiarane la nullità e/o respingerla.
In ogni Caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, comprensive del imborso forfetario del 15 %. Spese di mediazione a carico dell'Attore.
In via istruttoria
Stante la manifestata volontà di TE di non aderire alla proposta conciliativa in atti riproposta ad evitare la vendita/divisione giudiziale dell'immobile (vedasi note di
Trattazione scritta ex adverso depositate in data 15.02.2022 “In relazione alla proposta ex adversa avanzata (…) alla luce di quanto riportato il Signor non Pt_1
è nelle condizioni di addivenire ad altra soluzione se non a quella giudiziale” ), disporre le spese del Ctu e le spese connesse alla valutazione e vendita giudiziale dell'immobile pagina 5 di 13 interamente a carico di parte Attrice con condanna alla restituzione di quanto anticipato dalla convenuta nel corso del Giudizio.
Si insiste per l'ammissione delle prove istruttorie articolate in atti, ovvero della prova orale richiesta sui capitoli indicati nella memoria 183, VI c., n.2, cpc da intendersi qui integralmente riportati con i seguenti testi: Sig. , in atti identificato, sui Testimone_4 capitoli da 1 a 15, 19/20 e da 23 a 33; Sig.ra in atti identificata, sui capitoli da 1 a Testimone_5
33; Sig. in atti identificato, sui capitoli Testimone_6
6//7/8/9/12/13/14/15/19/20/25/26/27/28; Sig.ra in atti identificata, sui Testimone_7 capitoli 8/9/12/15/19/20/25/26/27/28; Sig. , in atti identificato, sui Testimone_8 capitoli 25/26/27/28; Agente Caccialanza , in atti identificato, sui capitoli Tes_9
21/22//25.
Richiamati i documenti depositati.
CONCLUSIONI CONVENUTA TE_3
Alla luce di quanto sopra, la ha incassato a parziale soddisfazione del suo credito la CP_4 somma complessiva di euro 102.792,59.
Considerata l'incapienza della procedura, la si dichiara soddisfatta in relazione CP_4 alle somme assegnate nel presente giudizio così come ricavate dalla vendita, fermo restando il diritto della stessa di agire in via separata per l'eventuale recupero del credito residuo nei confronti dei soggetti obbligati.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver instaurato Parte_1 una relazione more uxorio con CP_1 di aver acquistato in data 22 ottobre 2009, al 50% pro indiviso le seguenti unità immobiliari:
• Appartamento posto al secondo piano con annessa cantina la piano terra, censito al C.F. del Comune AG sezione E, foglio 3, mappale 749, sub 16,frazione Guinzano snc piano T-2, categoria A/3, classe 3, vani 5, R.C.E. 219,49;
pagina 6 di 13 • Autorimessa posta al piano terra censita la C.F. del Comune di AG sezione E, foglio 3, mappale 749, sub 6, frazione Guinzano snc, piano T, categoria C/6, classe 2, mq.
18, R.C.E. 36,26;
che il prezzo veniva versato in parte in contanti e per € 192.000,00 mediante accensione di mutuo con la banca;
TE_5
che la relazione terminava nel 2014;
che nel novembre 2015 l'attore si trasferiva presso altro immobile, pur continuando a sostenere le spese del mutuo e della proprietà;
che era stata più volte prospettata la possibilità di chiudere il rapporto, con l'acquisto di una quota ovvero al vendita a terzi;
che a partire dal 2018 la aggiungeva una serratura all'immobile, senza consegnare CP_1 copia delle chiavi;
che veniva quindi avviata mediazione, cui la non si presentava;
CP_1 tutto quanto ciò premesso, conviene la stessa in giudizio al fine di procedere alla divisione;
richiedendo, altresì, un importo a titolo di indennizzo, per l'utilizzo esclusivo dell'immobile, oltre alla rifusione degli esborsi per la documentazione ipocatastale, alle spese di mediazione, alla sanzione per mancata comparizione alla mediazione ed oltre al risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00.
Nel giudizio così instaurato si costituisce la rilevando: CP_1 che la relazione sentimentale si interrompeva quando la stessa, lamentando violenze fisiche e psichiche, a fine febbraio del 2014 si allontanava dall'immobile per trasferirsi dai propri genitori;
che il rimase nell'appartamento per quasi due anni, fin quando lo lasciò nei Pt_1 primi mesi del 2016;
che a questo punto la stessa decise di tornare nella abitazione;
che in forza del diritto di comproprietà sull'unità, l'ex convivente si recava a casa anche in sua presenza;
che la vicinanza riapriva vecchi rancori e generava litigi;
che per tal motivo nel 2017 era tornata dai genitori;
pagina 7 di 13 che la abitazione rimaneva a disposizione delle parti che ne godevano occasionalmente;
che a fine ottobre 2018 le parti si incontrarono di nuovo sotto lo stesso tetto: scoppiò una furiosa lite che degenerò nuovamente in una aggressione;
che a seguito di questo litigi decise di aggiungere una serratura da utilizzare esclusivamente quando si fermava a dormire nell'appartamento (per evitare di ritrovarsi l'ex fidanzato in casa);
che nel 2019 si era ripreso il discorso della vendita dell'immobile, senza arrivare a decisione alcuna;
che la mediazione nel 2020 non aveva dato esito;
che solo con l'atto di citazione odierno veniva riproposta la domanda;
che la stessa era favorevole ed anzi, considerato più conveniente la vendita privata rispetto alla vendita giudiziali aveva contrattato una agenzia;
che sull'immobile pendeva ancora il mutuo per cui anche per tal motivo la vendita giudiziale non era conveniente;
che la mancata presenza alla mediazione era da attribuire al fatto che tra il primo appuntamento a dicembre 2019 e l'incontro di mediazione fissato a settembre 2020, i rispettivi avvocati non erano riusciti a trovare alcun punto di incontro, neppure sul valore della casa;
che il valore in mediazione era di gran lunga superiore al valore della casa;
quanto alla richiesta di occupazione dell'immobile, rileva che il box era sempre stato occupato da beni dell'attore;
che lo stesso aveva occupato l'immobile fino al 2016 e non si era opposto all'utilizzo da parte della convenuta a partire dal 2017;
che fra le parti vi era un accordo di pari gradimento;
che le parti avevano le chiavi ed hanno mantenuto entrambe la residenza nell'abitazione sino al 2020;
che queste hanno continuato a corrispondere, ognuna per la propria quota, non solo le spese di mutuo ma anche le spese ordinarie, le spese di luce, di gas e le spese condominiali pagina 8 di 13 senza mai lamentare alcunché in merito, essendo d'accordo nell'utilizzo della unità alternato, secondo le proprie esigenze;
che infine, la domanda di condanna al pagamento di danni per € 50.000 non era giustificata;
che in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, oppone in compensazione il proprio credito maturato tra il marzo 2014 e il marzo 2016 per l'occupazione esclusiva dell'immobile de quo posta in essere dalla TE.
A temini istruttori concessi si costituisce , nella sua qualità TE_6 di creditrice, chiedendo che i provvedimenti divisionali si compiano senza pregiudizio alcuno per il credito e la garanzia vantati.
La causa veniva istruita con assunzione di consulenza sull'immobile e successiva vendita all'asta dello stesso.
Nominato delegato alla vendita e custode, l'immobile veniva trasferito a terzi in data
5.3.2024.
Indi, approvato il riparto, su istanza di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 3aprile 2025, con concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Parte attrice conclude per l'accertamento del suo diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione degli immobili e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili stessi.
Come riportato nella parte espositiva, l'immobile è stato posto in vendita e, a seguito di riparto, il ricavato è stato utilizzato per coprire le spese e per rimborsare il finanziamento a suo tempo concesso sull'immobile.
Sotto questo profilo può ritenersi cessata la materia del contendere per intervenuta divisione
(vendita ed approvazione del riparto) e disporsi la estromissione della Banca, intervenuta solo per far valere la propria garanzia.
Ciò premesso, la causa viene in decisione per statuire sulla ulteriore domanda svolta dall'attore volta ad accertare che la signora dal novembre 2015 utilizza in via CP_1 esclusiva l'appartamento e l'autorimessa, con condanna di questa al pagamento in favore del signor di un indennizzo che tenga conto sia dei frutti civili ritraibili per Pt_1
pagina 9 di 13 l'importo di € 300,00 mensili, ed inoltre dell'importo di € 50.000 a titolo di risarcimento danni, oltre alle richieste, di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni, della rifusione delle spese di mediazione e delle spese per la acquisizione della documentazione ipocatastale.
Va detto che sulla occupazione non risulta effettuata attività istruttoria.
Questo giudice risulta nominato solo in data 15.5.2024, allorquando, già venduto l'immobile, si stavano effettuando le operazioni conseguenti (liquidazioni degli ausiliari, predisposizione del piano di riparto).
Entrambe le parti, nelle note scritte del 18.11.2024, dopo aver approvato il riparto, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
fissata la detta udienza, questo giudice, nel provvedimento del 4.3.2025, evidenziava che
“rilevato che trattasi di causa di divisione di immobile in comunione, con chiamata dell'istituto mutuante;
che questo giudice solo di recente è stato nominato quale istruttore;
rilevato che l'immobile è stato venduto e quanto ricavato è stato versato alla banca ipotecaria;
che il giudizio dovrebbe proseguire sulle domande svolte dall'attore;
considerato che
non risulta effettuata istruttoria;
che non è dato comprendere le conclusioni svolte dalla che, a questo punto, CP_3 rimane estranea al giudizio fra le parti;
dispone la comparizione delle parti anche a fini conciliativi”.
Alla udienza fissata, preso atto della impossibilità di una conciliazione, le parti non hanno insistito nella attività istruttoria;
peraltro, le stesse hanno insistito in via istruttoria in sede di conclusioni.
A questo punto, nella impossibilità di statuire sulle sole risultanze scritte, appare necessaria la rimessione sul ruolo con riferimento alla attività istruttoria connessa alle richieste, avanzate da entrambe le parti, di indennità di occupazione.
La causa risulta peraltro istruita con riferimento alle ulteriori domande svolte dall'attore.
Quanto alla richiesta di rimborso dei costi per la acquisizione di documentazione ipocatastale, si rileva.
pagina 10 di 13 L'attore ha comprovato di aver speso per il visurista l'importo di € 1424,42 (doc. 11).
La documentazione predetta risulta necessaria al fine di procedere alla vendita giudiziale;
ne consegue che trattasi di una spesa eseguita nell'interesse di entrambi i proprietari dell'immobile; la è quindi tenuta a rifondere la metà dell'importo, pari a € 712,21. CP_1
Analogamente per quel che attiene alle spese dell'organismo di mediazione, spese anticipate dall'attore, per € 1.622,60.
Anche in tal caso trattasi di spese sostenute nell'interessi di entrambi e sostenute dal solo
; è tenuta al pagamento di € 811,30, pari alla metà. Pt_1 CP_1
Quanto ai danni, richiesti dall'attore in via equitativa per € 50.000,00, la domanda va respinta per totale indeterminatezza della stessa, non avendo la parte indicato in cosa sarebbero consistiti i danni predetti.
Per quel che attiene alla richiesta di condanna della convenuta di una somma per la mancata presenza alla mediazione, si rileva.
L'attore insta per la applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n.
28/2010, secondo il quale “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Dagli atti è emerso che la prima udienza di mediazione si è tenuta il 2 dicembre 2019 (doc.
7 attore) e la convenuta ha partecipato personalmente e a mezzo legale dichiarando di aderire alla mediazione.
Non è poi più comparsa alla seconda udienza del 7 settembre 2020.
L'istituto della mediazione risulta essere stato introdotto dal legislatore allo scopo di individuare uno strumento utile a favorire una maggiore efficienza della giustizia attraverso uno strumento deflattivo.
pagina 11 di 13 Proprio al fine di accentuare anche di più la deflazione, si è ritenuto utile inserire la sanzione di cui al comma indicato.
Nel caso di specie, peraltro si è di fronte ad una coppia, comproprietaria di un immobile, che si è separata nel 2014; entrambe le parti, stando alle affermazioni svolte, hanno dichiarato di essere disposti a vendere, pur non pervenendo nell'intento; che non si è mai addivenuti ad una definizione stragiudiziale;
che l'intero giudizio ha comprovato la impossibilità di una definizione in via conciliativa, pur possibile ed agevole (era sufficiente vendere l'immobile nel libero mercato, eventualmente conferendo incarico ad una agenzia immobiliare) che ha portato anche alle conseguenze delle quali le parti hanno preso atto, posto che l'immobile è stato venduto, all'asta, ad un prezzo pari alla metà di quello di acquisto, non in grado di sanare l'ipoteca, co n esposizione delle parti anche alle ulteriori richieste della banca che questa si è riservata di azionare.
Non sembra possa quindi affermarsi che la comparizione della alla seconda udienza di CP_1 mediazione avrebbe potuto comportare il raggiungimento dell'obiettivo deflattivo che il legislatore ha inteso perseguire con la normativa, posto che in detta seconda udienza non si doveva che prendere atto del mancato raggiungimento di un accordo.
Non si dispone, pertanto, alcuna sanzione.
La causa viene quindi rimessa sul ruolo relativamente alla istruttoria sulla occupazione.
Quanto alle spese, quelle fra le parti sono rimesse al definitivo.
Le spese connesse alla posizione della intervenuta al solo fine di tutelare la propria CP_4 garanzia ipotecaria, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di divisione per intervenuta vendita del bene e approvazione del riparto.
Dispone la estromissione dal giudizio di;
TE_3 compensa le spese fra le parti e la società intervenuta;
pagina 12 di 13 condanna alla rifusione, in favore di del rimborso della metà CP_1 Parte_1 delle spese per certificazione ipocatastale e delle spese di mediazione, per € 712,21 e per €
811,30.
Rigetta la domanda di risarcimento danni per € 50.000,00.
Disattende l'istanza di applicazione di sanzione ex art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 28/2010.
Pavia, 2 luglio 2025
Il Giudice
ON ER
pagina 13 di 13