Articolo 7 della Legge 28 giugno 1956, n. 600
Articolo 6
Versione
20 luglio 1956
Art. 7.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 20 luglio 1956