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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8014/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Zaccaria Vito, Parte_1 appellante contro
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Picerno Maria, Controparte_1 appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 09.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009. Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
72/2023 resa dal Giudice di pace di a conclusione del giudizio rubricato al 151/2022 R.G,. CP_1 di rigetto della domanda di ristoro dei danni materiali patiti a seguito del sinistro verificatosi alle ore
10,00 circa del 08.04.2021, allorché la appellante, alla guida della propria autovettura tg. GC950EF, provenendo da via dei Mille e svoltando a sinistra in via O. Serena, impattava con la fiancata posteriore sinistra della propria Jeep Renegade contro un pilomat.
Col primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la “violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali, non contestate, e per l'omesso esame circa un fatto decisivo nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. rispetto all'art. 141
C.d.S.” In particolare, il Giudice di Pace avrebbe ignorato che il pilomat era stato installato e veniva utilizzato irregolarmente;
il regolamento attuativo del C.d.S. prescrive la predisposizione di adeguata segnaletica, fra cui una lanterna semaforica (che indichi col verde la possibilità di transito e con il rosso l'inizio del sollevamento) ed una pellicola rifrangente (da applicarsi sulla parte alta dei cilindri); il pilomat in questione veniva, poi, installato a ridosso del margine stradale sulle strisce pedonali, subito dopo una curva, in violazione del prescritto limite di m 5 per l'occupazione di aree dopo le intersezioni. L'istruttoria processuale avrebbe confermato la dinamica del sinistro e la responsabilità dell'Ente convenuto, ma il Giudicante, mutando il proprio precedente orientamento in materia, senza che il fornisse prova dell'esonero da responsabilità, respingeva la domanda. CP_1
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la “errata valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.”; in particolare, il Giudice di Pace si sarebbe impropriamente sostituito al nel rilevare ufficiosamente il concorso di colpa del Controparte_1 danneggiato, avendo la adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi Pt_1 dell'art. 2051 c.c.
Per l'effetto, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento delle domande spiegate in primo grado [“accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per il sinistro occorso in data 08.04.2021 ed in guisa di ciò Controparte_1 condannarlo a risarcire in favore dell'attrice i danni materiali da quest'ultima patiti, quantificati in euro 3.882,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del per il Controparte_1 sinistro occorso in data 08.04.2021 ed in guisa di ciò condannarlo a risarcire in favore dell'attrice i danni materiali da quest'ultima patiti, quantificati in euro 3.882,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione”] e vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 05.09.2023, si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 contestato la fondatezza dell'appello di cui ha domandato il rigetto con conferma della sentenza n. n.
72/2023 del Giudice di Pace di e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e CP_1 competenze di causa.
In particolare, il ha rappresentato che il pilomat in questione non è retrattile e, pertanto, non CP_1
è necessaria la segnalazione semaforica;
ha, altresì, dedotto la presenza della necessaria presegnalazione e la apposizione di pellicola rifrangente. Parte appellata ha evidenziato l'assenza di divieti alla installazione di dissuasori in prossimità di attraversamenti pedonali.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 09.07.2025, celebrata cartolarmente con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive. Scendendo al merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
È incontestata la qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La richiamata disposizione codicistica delinea la responsabilità del custode per danni cagionati a terzi dalla cosa custodita salvo il caso fortuito. Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il danneggiato è onerato di allegare e provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità materiale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 5910/2011); il danneggiante va esente da responsabilità se prova l'interruzione di quel nesso causale ad opera del fortuito, nel cui ambito rientra, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo o dello stesso danneggiato (il quale ultimo, ove non configurante caso fortuito, potrebbe comunque incidere sulla causalità materiale ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.).
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, SS.UU. 576/2008) prevede che, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e, quindi, in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. E' pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o 'teatro' della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.
Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. 20619/2014). Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tanto premesso, il sinistro si verificava in una mattinata del mese di aprile, in condizioni di cielo sereno e di piena visibilità (cfr. foto allegate alla relazione redatta dalla Polizia Locale di CP_1 intervenuta sui luoghi di causa a seguito di segnalazione). Il pilomat contro cui la collideva Pt_1 con la parte sinistra del proprio veicolo, nel corso di esecuzione di manovra di svolta, si collocava a circa m 2 dal marciapiedi ed era indicato mediante segnaletica verticale di preavviso, collocata a distanza di m 20 (cfr. ibidem: “Si precisa che, da entrambi i sensi di marcia ovvero per chi proviene da Piazza Zanardelli con direzione via O. Serena e per chi proviene da viale Martiri con direzione O.
Serena è presente segnale verticale di preavviso che indica la presenza del dissuasore fisso e mobile ad una distanza di mt 20,00 (…)”).
Le emergenze processuali convergono tutte nel confermare la piena visibilità del dissuasore allocato sul margine sinistro della carreggiata, oltre le strisce pedonali e munito di pellicola catarifrangente
[cfr. materiale fotografico in atti].
Gli indicati elementi fattuali corroborano, pertanto, il convincimento in merito alla condotta colposa della conducente del mezzo, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa. Deve ribadirsi che l'evento si verificava in una mattina di primavera, in condizioni di luce naturale e piena visibilità; il teatro del sinistro non aveva caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno appalesandosi, invece, la concreta possibilità di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui considerando, soprattutto, che il dissuasore risultava ritualmente presegnalato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento atto a recidere il nesso causale presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. 14228/2023).
Le spese del secondo grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; finca n. 2)
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere in favore del le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, a carico di una ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quella dovuta per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8014/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Zaccaria Vito, Parte_1 appellante contro
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Picerno Maria, Controparte_1 appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 09.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009. Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
72/2023 resa dal Giudice di pace di a conclusione del giudizio rubricato al 151/2022 R.G,. CP_1 di rigetto della domanda di ristoro dei danni materiali patiti a seguito del sinistro verificatosi alle ore
10,00 circa del 08.04.2021, allorché la appellante, alla guida della propria autovettura tg. GC950EF, provenendo da via dei Mille e svoltando a sinistra in via O. Serena, impattava con la fiancata posteriore sinistra della propria Jeep Renegade contro un pilomat.
Col primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la “violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali, non contestate, e per l'omesso esame circa un fatto decisivo nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. rispetto all'art. 141
C.d.S.” In particolare, il Giudice di Pace avrebbe ignorato che il pilomat era stato installato e veniva utilizzato irregolarmente;
il regolamento attuativo del C.d.S. prescrive la predisposizione di adeguata segnaletica, fra cui una lanterna semaforica (che indichi col verde la possibilità di transito e con il rosso l'inizio del sollevamento) ed una pellicola rifrangente (da applicarsi sulla parte alta dei cilindri); il pilomat in questione veniva, poi, installato a ridosso del margine stradale sulle strisce pedonali, subito dopo una curva, in violazione del prescritto limite di m 5 per l'occupazione di aree dopo le intersezioni. L'istruttoria processuale avrebbe confermato la dinamica del sinistro e la responsabilità dell'Ente convenuto, ma il Giudicante, mutando il proprio precedente orientamento in materia, senza che il fornisse prova dell'esonero da responsabilità, respingeva la domanda. CP_1
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la “errata valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.”; in particolare, il Giudice di Pace si sarebbe impropriamente sostituito al nel rilevare ufficiosamente il concorso di colpa del Controparte_1 danneggiato, avendo la adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi Pt_1 dell'art. 2051 c.c.
Per l'effetto, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento delle domande spiegate in primo grado [“accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per il sinistro occorso in data 08.04.2021 ed in guisa di ciò Controparte_1 condannarlo a risarcire in favore dell'attrice i danni materiali da quest'ultima patiti, quantificati in euro 3.882,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del per il Controparte_1 sinistro occorso in data 08.04.2021 ed in guisa di ciò condannarlo a risarcire in favore dell'attrice i danni materiali da quest'ultima patiti, quantificati in euro 3.882,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione”] e vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 05.09.2023, si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 contestato la fondatezza dell'appello di cui ha domandato il rigetto con conferma della sentenza n. n.
72/2023 del Giudice di Pace di e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e CP_1 competenze di causa.
In particolare, il ha rappresentato che il pilomat in questione non è retrattile e, pertanto, non CP_1
è necessaria la segnalazione semaforica;
ha, altresì, dedotto la presenza della necessaria presegnalazione e la apposizione di pellicola rifrangente. Parte appellata ha evidenziato l'assenza di divieti alla installazione di dissuasori in prossimità di attraversamenti pedonali.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 09.07.2025, celebrata cartolarmente con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive. Scendendo al merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
È incontestata la qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La richiamata disposizione codicistica delinea la responsabilità del custode per danni cagionati a terzi dalla cosa custodita salvo il caso fortuito. Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il danneggiato è onerato di allegare e provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità materiale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 5910/2011); il danneggiante va esente da responsabilità se prova l'interruzione di quel nesso causale ad opera del fortuito, nel cui ambito rientra, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo o dello stesso danneggiato (il quale ultimo, ove non configurante caso fortuito, potrebbe comunque incidere sulla causalità materiale ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.).
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, SS.UU. 576/2008) prevede che, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e, quindi, in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. E' pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o 'teatro' della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.
Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. 20619/2014). Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tanto premesso, il sinistro si verificava in una mattinata del mese di aprile, in condizioni di cielo sereno e di piena visibilità (cfr. foto allegate alla relazione redatta dalla Polizia Locale di CP_1 intervenuta sui luoghi di causa a seguito di segnalazione). Il pilomat contro cui la collideva Pt_1 con la parte sinistra del proprio veicolo, nel corso di esecuzione di manovra di svolta, si collocava a circa m 2 dal marciapiedi ed era indicato mediante segnaletica verticale di preavviso, collocata a distanza di m 20 (cfr. ibidem: “Si precisa che, da entrambi i sensi di marcia ovvero per chi proviene da Piazza Zanardelli con direzione via O. Serena e per chi proviene da viale Martiri con direzione O.
Serena è presente segnale verticale di preavviso che indica la presenza del dissuasore fisso e mobile ad una distanza di mt 20,00 (…)”).
Le emergenze processuali convergono tutte nel confermare la piena visibilità del dissuasore allocato sul margine sinistro della carreggiata, oltre le strisce pedonali e munito di pellicola catarifrangente
[cfr. materiale fotografico in atti].
Gli indicati elementi fattuali corroborano, pertanto, il convincimento in merito alla condotta colposa della conducente del mezzo, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa. Deve ribadirsi che l'evento si verificava in una mattina di primavera, in condizioni di luce naturale e piena visibilità; il teatro del sinistro non aveva caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno appalesandosi, invece, la concreta possibilità di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui considerando, soprattutto, che il dissuasore risultava ritualmente presegnalato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento atto a recidere il nesso causale presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. 14228/2023).
Le spese del secondo grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; finca n. 2)
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere in favore del le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, a carico di una ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quella dovuta per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco