Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00670/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2025, proposto da
NA LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Rubino, Gloria Pieri e Paolo Galli, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Genova, via Carducci 3/6;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 28.3.2024, n. 402.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe LA NA agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 28.3.2024, n. 402, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un totale di 4 aa.ss..
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Poiché la sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 28.3.2024, n. 402 è già stata fatta oggetto, da parte di una dei litisconsorti, di un giudizio di ottemperanza proposto con l’assistenza dei medesimi legali, cui sono state già liquidate le spese di giudizio (cfr. la sentenza T.A.R Liguria, II, 15.3.2025, n. 316), dev’essere esclusa, stante l’inutile duplicazione dell’azione di ottemperanza, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, in quanto eccessive e superflue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 28.3.2024, n. 402, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente con l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO