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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9740/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC COMMA III nella causa civile al n. 9740 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2020 promossa con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato da in persona del legale rappresentante protempore Parte_1 sig. corrente in Lumezzane (BS), via Garibaldi 126/A, C.F. e P.IVA: Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Pasotti P.IVA_1
Parte opponente contro
, con sede legale in Lumezzane (BS), via Controparte_1
Santello n. 59, C.F. e P.IVA , con il proc. dom. C.F._1 P.IVA_2
Avv. Alberto Bronzin
Parte opposta
Decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 27.11.2025 ex art.
281sexies c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della sentenza
Con atto di citazione ritualmente notificato di ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2831/20, RG n. 6700/20 con il quale titolare della Kilowatt Smart Technology ha chiesto: “in via preliminare non CP_1 concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2831/20, n. 6700/20 ruolo, in ragione delle motivazioni di cui in premessa ed in particolare per la mancata conclusione
pagina 1 di 6 dei lavori, essendo il d.i. opposto stato emesso in carenza dei requisiti di legge, sulla scorta di quanto sopra dedotto;
in via principale: revocare e dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2831/20 d.i., n. 7600/20 ruolo per essere stato emesso in carenza dei presupposti di legge e di prova scritta;
in via riconvenzionale: alla luce dell'inadempimento conclamato del Sig. e della conseguente risoluzione CP_1 contrattuale per grave inadempimento ad esso imputabile, condannare il Sig. a CP_1 rifondere alla la somma di € 4.497,56, pari a quanto già corrisposto dalla Parte_1 [...]
in suo favore, oltre alla somma di € 7.100,00 quantificata nella perizia dell'Ing. Pt_1 per l'ultimazione dei lavori e rimozione dei vizi e/o quella maggiore o minore Per_1 che verrà stabilita in corso di causa all'esito dell'assunzione di idonea CTU”.
L'opponente ha contestato i lavori appaltati a Kilowatt Smart Technology perché non terminati e per quelli terminati, non eseguiti a regola d'arte e di avere per questo corrisposto unicamente l'acconto di 4.497,56 euro.
Con comparsa si è costituita la Kilowatt Smart Technology chiedendo in via preliminare:
“concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale: respingere l'opposizione proposta dalla in quanto Parte_1 infondata per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2831/2020,
RG n. 6700/2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare il
Sig. al pagamento di una somma nella stretta misura in cui controparte avrà CP_1 dato valida prova”, confermando di aver realizzato parte delle opere a regola d'arte e di non aver potuto terminare il lavoro per cause a sé non imputabili.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo: “rilevato che, eccepiti dall'opponente il mancato completamento dell'impianto e la mancanza di certificazione,
l'opposto conferma la circostanza deducendo che ciò dipende da fatto del terzo e dello stesso committente, che egli ha completato le opere commissionate nei limiti di quanto è possibile eseguire sino a sistemazione dei cavi di proprietà di terzi e che il committente sta comunque utilizzando l'impianto realizzato e solo in parte pagato;
rilevato che è onere dell'opposto provare il fatto costitutivo del credito e, in caso di mancato completamento dell'impianto, il valore (sul quale non consta accordo) delle opere realizzate di cui chiede il pagamento e l'impossibilità per causa non imputabile della parte di prestazione non eseguita, e che la mail 28 novembre 2019 (doc. 4) costituisce al riguardo mero principio di pagina 2 di 6 prova in inidoneo a fondare la concessione della provvisoria esecutività”; tentata la conciliazione delle parti all'udienza del 31.03.2021 con esito negativo, concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, espletata la ctu, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.2.2026; assegnata a questo giudice in data 30.10.2025, la causa veniva anticipata all'udienza del 27.11.2025, ove fatte precisare le conclusioni e dedotta da parte opposta l'eccezione di tardività del deposito delle note conclusive di parte opponente, il giudice riservava la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
§. Si da atto della fondatezza della eccezione di tardività del deposito delle note conclusive di parte opponente essendo state depositate in data 24.11.2025 oltre il termine dei 10 giorni dall'udienza.
§. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n.
21101; Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). Pertanto, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità
e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).
§. L'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente e ciò in quanto La decadenza paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del pagina 3 di 6 prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa. (Sentenza del 11 marzo 2015, n.
4908). La giurisprudenza della Cassazione, per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dei vizi a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667, comma 2, c.c., ha precisato che “L'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera».
(Ordinanza n.18409/2025). Non basta che l'opera sia stata consegnata ma è richiesta l'accettazione del committente. In mancanza, questi non è tenuto alla denuncia dei vizi entro
60 giorni. Nel caso in esame, l'opera non è stata consegnata né accettata e il committente ne ha contestato incompletezza e vizi ritenendo l'impianto non a regola d'arte e privo della relativa certificazione ininfluente a tal fine la dedotta circostanza che l'opponente abbia utilizzato comunque l'impianto.
§. Si rileva che le foto dei luoghi allegate alla perizia dell'ing non contestate, Per_1 mostrano cavi/linee di alimentazioni che scendono dalle pareti del capannone. Tale stato di fatto conosciuto o conoscibile sin dai primi sopralluoghi, avrebbe richiesto una più accurata indagine, da parte dell'impresa, sulla fattibilità dell'opera al fine di scongiurare il pericolo, poi concretizzatosi, di non riuscire a portare a termine il lavoro. La stessa non ha fornito alcun riferimento temporale circa il momento in cui sarebbe venuta a conoscenza del fatto che i cavi/linee erano di proprietà di terzi e che erano ostativi al completamento dell'opera, né ha fornito la prova di essersi adoperata per terminare il lavoro.
Il ctu, sul punto, ha condiviso, facendoli propri (pag 8 della CTU), i rilievi dell' ing
“ In origine le servitù consistevano in cavi (o meglio cordine) fissate ai muri in Per_1 modo posticcio ma esterne alla canalina portacavi dell'impianto in essere (come provato dalle fotografie allegate alle precedenti perizie) e quindi non erano ostative alla prosecuzione dei lavori: ovviamente in sede di certificazione finale il tecnico-progettista avrebbe avuto l'obbligo/accortezza di sottolineare tale aspetto che poi sarebbe stato richiamato nella DICO della ditta installatrice.”, accertando, dunque, che l'interruzione dei lavori non è stata giustificata da sopravvenute esigenze esecutive ma da problematiche preesistenti che avrebbero in ogni caso consentito la prosecuzione dei lavori.
§. In relazione ai vizi, il ctu evadendo il quesito 7) (dica altresì se le opere realizzate dalla ditta Kilowatt siano conformi alle regole dell'arte o presentino vizi o difformità lamentati dall'opponente come da perizia prodotta a firma ing. ha rilevato Per_1
pagina 4 di 6 l'incompletezza dell'opera (“L'impianto elettrico del capannone della in Parte_1
Lumezzane, via Garibaldi 126/a è incompleto”); ha individuato la mancanza del progetto obbligatorio per legge D.M. 37/08 ed ha confermato che l'impianto non è conforme per quello che risulta completato (sotto contatore); ha condiviso, ravvisandone la correttezza, la perizia dell'ing per quello che attiene i componenti installati ritenendoli Per_1 inidonei;
ha rilevato che la mancanza dell'impianto d'emergenza, impianto zona spogliatoi, prese uffici non collegate, sottodimensionamento dispositivi di protezione etc…” ed ha specificato le opere necessarie per la eliminazione di vizi e difformità, quantificando i relativi costi (quesito 9) così argomentando: Le opere che verranno descritte come necessarie sono solo quelle relativa alla sicurezza elettrica perché mancano il contratto
d'opera e il progetto;
quindi, non sappiamo quali fossero gli accordi tra le parti. a) Stesura del progetto € 1.950,00 + IVA e oneri di legge b) Sostituzione dei componenti non conformi
€350,00 + IVA c) Adeguamento linea e verifica compatibilità impianto esistente €1000,00 +
IVA d) Adeguamento centralini €300,00 + IVA cadauno e) Adeguamento impianto uffici
€1000,00 + IVA f) Realizzazione impianto d'emergenza officina e uffici €1500,00 + IVA I costi sono comprensivi di manodopera. Costi totali:
€1.950,00+€350,00+€1.000,00+3x€300,00+€1.000,00+€1.500,00=€6.750,00+IVA+ Oneri dove dovuti. Nel verificare le fatture emesse da Kilowatt, il ctu ha rilevato la loro congruità per costo prodotti ma non per ore di manodopera. I materiali utilizzati sono marcati CE e conformi. Gli interruttori di protezione non sono idonei all'uso. Per l'eliminazione dei vizi
e rendere l'impianto idoneo all'utilizzo è necessario: Redigere il progetto - Sostituire gli interruttori installati e non idonei: interruttore sotto contatore realizzare impianto zona uffici realizzare impianto luce d'emergenza Si stimano come costi necessari per
l'adeguamento dell'impianto come al sopralluogo €6.750,00 + IVA e oneri quando dovuti.
Le fatture da corrispondere alla ditta Kilowatt vanno revisionate per la manodopera esposta che è pari a ore 317 pari a 39 giornate lavorative da 8 ore + 5 ore;
le ore di manodopera riconosciute sono pari a 240 ore pari a 30 giornate lavorative da 8 ore. Quindi della fattura n.164 si determina per la manodopera n. ore pari a 109 di cui 1 ora a €30,00 e
108 ore a €2.808,00”.
§. Alla luce delle già indicate risultanze, condividendo il ragionamento del ctu privo di vizi logici si procede alla verifica degli importi.
Decurtando l'importo di euro 350 per le componenti non conformi e le ore di manodopera,
l'importo della fattura n. 164, viene riformulato in euro 3586,00. pagina 5 di 6 E, dunque, 3586,00 + 337,71 + 5992,22 – 15,37 = 9.900,56 a detrarre l'importo già corrisposto in acconto da a Kilowatt Smart Parte_1
Technology di euro 4497,56 comprensivo di iva e così per un saldo di euro 5403,00 oltre
IVA se dovuta.
§. Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite in ragione della parziale fondatezza dei motivi di opposizione e della vicinanza delle offerte fatte dalle parti in tempi diversi (cfr verbale di udienza del 31.03.21 - prima della ctu - ove l'avv. Pasotti dichiarava che il proprio assistito è disposto a chiudere la causa con versamento a saldo di €
4.500,00; e del 27/6/2024 - dopo la ctu - ove si dichiarava disponibile a definire la CP_1 controversia con il versamento della somma di € 6.000,00), all'importo riconosciuto in sentenza.
Tanto premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in premessa e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente a corrispondere a Parte_1
a Kilowatt Smart Technology la somma di euro 5.403,00 oltre IVA se dovuta
[...]
Spese di lite compensate
Così deciso in Brescia il 28.11.2025
Il giudice onorario Vincenza Tucci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC COMMA III nella causa civile al n. 9740 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2020 promossa con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato da in persona del legale rappresentante protempore Parte_1 sig. corrente in Lumezzane (BS), via Garibaldi 126/A, C.F. e P.IVA: Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Pasotti P.IVA_1
Parte opponente contro
, con sede legale in Lumezzane (BS), via Controparte_1
Santello n. 59, C.F. e P.IVA , con il proc. dom. C.F._1 P.IVA_2
Avv. Alberto Bronzin
Parte opposta
Decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 27.11.2025 ex art.
281sexies c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della sentenza
Con atto di citazione ritualmente notificato di ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2831/20, RG n. 6700/20 con il quale titolare della Kilowatt Smart Technology ha chiesto: “in via preliminare non CP_1 concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2831/20, n. 6700/20 ruolo, in ragione delle motivazioni di cui in premessa ed in particolare per la mancata conclusione
pagina 1 di 6 dei lavori, essendo il d.i. opposto stato emesso in carenza dei requisiti di legge, sulla scorta di quanto sopra dedotto;
in via principale: revocare e dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2831/20 d.i., n. 7600/20 ruolo per essere stato emesso in carenza dei presupposti di legge e di prova scritta;
in via riconvenzionale: alla luce dell'inadempimento conclamato del Sig. e della conseguente risoluzione CP_1 contrattuale per grave inadempimento ad esso imputabile, condannare il Sig. a CP_1 rifondere alla la somma di € 4.497,56, pari a quanto già corrisposto dalla Parte_1 [...]
in suo favore, oltre alla somma di € 7.100,00 quantificata nella perizia dell'Ing. Pt_1 per l'ultimazione dei lavori e rimozione dei vizi e/o quella maggiore o minore Per_1 che verrà stabilita in corso di causa all'esito dell'assunzione di idonea CTU”.
L'opponente ha contestato i lavori appaltati a Kilowatt Smart Technology perché non terminati e per quelli terminati, non eseguiti a regola d'arte e di avere per questo corrisposto unicamente l'acconto di 4.497,56 euro.
Con comparsa si è costituita la Kilowatt Smart Technology chiedendo in via preliminare:
“concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale: respingere l'opposizione proposta dalla in quanto Parte_1 infondata per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2831/2020,
RG n. 6700/2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare il
Sig. al pagamento di una somma nella stretta misura in cui controparte avrà CP_1 dato valida prova”, confermando di aver realizzato parte delle opere a regola d'arte e di non aver potuto terminare il lavoro per cause a sé non imputabili.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo: “rilevato che, eccepiti dall'opponente il mancato completamento dell'impianto e la mancanza di certificazione,
l'opposto conferma la circostanza deducendo che ciò dipende da fatto del terzo e dello stesso committente, che egli ha completato le opere commissionate nei limiti di quanto è possibile eseguire sino a sistemazione dei cavi di proprietà di terzi e che il committente sta comunque utilizzando l'impianto realizzato e solo in parte pagato;
rilevato che è onere dell'opposto provare il fatto costitutivo del credito e, in caso di mancato completamento dell'impianto, il valore (sul quale non consta accordo) delle opere realizzate di cui chiede il pagamento e l'impossibilità per causa non imputabile della parte di prestazione non eseguita, e che la mail 28 novembre 2019 (doc. 4) costituisce al riguardo mero principio di pagina 2 di 6 prova in inidoneo a fondare la concessione della provvisoria esecutività”; tentata la conciliazione delle parti all'udienza del 31.03.2021 con esito negativo, concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, espletata la ctu, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.2.2026; assegnata a questo giudice in data 30.10.2025, la causa veniva anticipata all'udienza del 27.11.2025, ove fatte precisare le conclusioni e dedotta da parte opposta l'eccezione di tardività del deposito delle note conclusive di parte opponente, il giudice riservava la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
§. Si da atto della fondatezza della eccezione di tardività del deposito delle note conclusive di parte opponente essendo state depositate in data 24.11.2025 oltre il termine dei 10 giorni dall'udienza.
§. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n.
21101; Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). Pertanto, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità
e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).
§. L'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente e ciò in quanto La decadenza paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del pagina 3 di 6 prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa. (Sentenza del 11 marzo 2015, n.
4908). La giurisprudenza della Cassazione, per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dei vizi a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667, comma 2, c.c., ha precisato che “L'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera».
(Ordinanza n.18409/2025). Non basta che l'opera sia stata consegnata ma è richiesta l'accettazione del committente. In mancanza, questi non è tenuto alla denuncia dei vizi entro
60 giorni. Nel caso in esame, l'opera non è stata consegnata né accettata e il committente ne ha contestato incompletezza e vizi ritenendo l'impianto non a regola d'arte e privo della relativa certificazione ininfluente a tal fine la dedotta circostanza che l'opponente abbia utilizzato comunque l'impianto.
§. Si rileva che le foto dei luoghi allegate alla perizia dell'ing non contestate, Per_1 mostrano cavi/linee di alimentazioni che scendono dalle pareti del capannone. Tale stato di fatto conosciuto o conoscibile sin dai primi sopralluoghi, avrebbe richiesto una più accurata indagine, da parte dell'impresa, sulla fattibilità dell'opera al fine di scongiurare il pericolo, poi concretizzatosi, di non riuscire a portare a termine il lavoro. La stessa non ha fornito alcun riferimento temporale circa il momento in cui sarebbe venuta a conoscenza del fatto che i cavi/linee erano di proprietà di terzi e che erano ostativi al completamento dell'opera, né ha fornito la prova di essersi adoperata per terminare il lavoro.
Il ctu, sul punto, ha condiviso, facendoli propri (pag 8 della CTU), i rilievi dell' ing
“ In origine le servitù consistevano in cavi (o meglio cordine) fissate ai muri in Per_1 modo posticcio ma esterne alla canalina portacavi dell'impianto in essere (come provato dalle fotografie allegate alle precedenti perizie) e quindi non erano ostative alla prosecuzione dei lavori: ovviamente in sede di certificazione finale il tecnico-progettista avrebbe avuto l'obbligo/accortezza di sottolineare tale aspetto che poi sarebbe stato richiamato nella DICO della ditta installatrice.”, accertando, dunque, che l'interruzione dei lavori non è stata giustificata da sopravvenute esigenze esecutive ma da problematiche preesistenti che avrebbero in ogni caso consentito la prosecuzione dei lavori.
§. In relazione ai vizi, il ctu evadendo il quesito 7) (dica altresì se le opere realizzate dalla ditta Kilowatt siano conformi alle regole dell'arte o presentino vizi o difformità lamentati dall'opponente come da perizia prodotta a firma ing. ha rilevato Per_1
pagina 4 di 6 l'incompletezza dell'opera (“L'impianto elettrico del capannone della in Parte_1
Lumezzane, via Garibaldi 126/a è incompleto”); ha individuato la mancanza del progetto obbligatorio per legge D.M. 37/08 ed ha confermato che l'impianto non è conforme per quello che risulta completato (sotto contatore); ha condiviso, ravvisandone la correttezza, la perizia dell'ing per quello che attiene i componenti installati ritenendoli Per_1 inidonei;
ha rilevato che la mancanza dell'impianto d'emergenza, impianto zona spogliatoi, prese uffici non collegate, sottodimensionamento dispositivi di protezione etc…” ed ha specificato le opere necessarie per la eliminazione di vizi e difformità, quantificando i relativi costi (quesito 9) così argomentando: Le opere che verranno descritte come necessarie sono solo quelle relativa alla sicurezza elettrica perché mancano il contratto
d'opera e il progetto;
quindi, non sappiamo quali fossero gli accordi tra le parti. a) Stesura del progetto € 1.950,00 + IVA e oneri di legge b) Sostituzione dei componenti non conformi
€350,00 + IVA c) Adeguamento linea e verifica compatibilità impianto esistente €1000,00 +
IVA d) Adeguamento centralini €300,00 + IVA cadauno e) Adeguamento impianto uffici
€1000,00 + IVA f) Realizzazione impianto d'emergenza officina e uffici €1500,00 + IVA I costi sono comprensivi di manodopera. Costi totali:
€1.950,00+€350,00+€1.000,00+3x€300,00+€1.000,00+€1.500,00=€6.750,00+IVA+ Oneri dove dovuti. Nel verificare le fatture emesse da Kilowatt, il ctu ha rilevato la loro congruità per costo prodotti ma non per ore di manodopera. I materiali utilizzati sono marcati CE e conformi. Gli interruttori di protezione non sono idonei all'uso. Per l'eliminazione dei vizi
e rendere l'impianto idoneo all'utilizzo è necessario: Redigere il progetto - Sostituire gli interruttori installati e non idonei: interruttore sotto contatore realizzare impianto zona uffici realizzare impianto luce d'emergenza Si stimano come costi necessari per
l'adeguamento dell'impianto come al sopralluogo €6.750,00 + IVA e oneri quando dovuti.
Le fatture da corrispondere alla ditta Kilowatt vanno revisionate per la manodopera esposta che è pari a ore 317 pari a 39 giornate lavorative da 8 ore + 5 ore;
le ore di manodopera riconosciute sono pari a 240 ore pari a 30 giornate lavorative da 8 ore. Quindi della fattura n.164 si determina per la manodopera n. ore pari a 109 di cui 1 ora a €30,00 e
108 ore a €2.808,00”.
§. Alla luce delle già indicate risultanze, condividendo il ragionamento del ctu privo di vizi logici si procede alla verifica degli importi.
Decurtando l'importo di euro 350 per le componenti non conformi e le ore di manodopera,
l'importo della fattura n. 164, viene riformulato in euro 3586,00. pagina 5 di 6 E, dunque, 3586,00 + 337,71 + 5992,22 – 15,37 = 9.900,56 a detrarre l'importo già corrisposto in acconto da a Kilowatt Smart Parte_1
Technology di euro 4497,56 comprensivo di iva e così per un saldo di euro 5403,00 oltre
IVA se dovuta.
§. Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite in ragione della parziale fondatezza dei motivi di opposizione e della vicinanza delle offerte fatte dalle parti in tempi diversi (cfr verbale di udienza del 31.03.21 - prima della ctu - ove l'avv. Pasotti dichiarava che il proprio assistito è disposto a chiudere la causa con versamento a saldo di €
4.500,00; e del 27/6/2024 - dopo la ctu - ove si dichiarava disponibile a definire la CP_1 controversia con il versamento della somma di € 6.000,00), all'importo riconosciuto in sentenza.
Tanto premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in premessa e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente a corrispondere a Parte_1
a Kilowatt Smart Technology la somma di euro 5.403,00 oltre IVA se dovuta
[...]
Spese di lite compensate
Così deciso in Brescia il 28.11.2025
Il giudice onorario Vincenza Tucci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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