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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 10/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3601 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Aniello
Lamberti, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via L. Cassese, n. 19, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno.it; Email_1 CP_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
1 Resistente contumace
OGGETTO: ricostruzione carriera.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 03/07/2024, agiva nei confronti del Parte_1 CP_3
in persona del Ministro p.t., dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, per la ricostruzione integrale della carriera, effettuata dal senza tenere conto per intero CP_2
di tutti i servizi prestati.
In punto di fatto evidenziava:
- di essere docente assunta a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado,
classe di concorso A030, e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo
Vicinanza di Salerno;
- di essere stata assunta a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente statale, qualifica funzionale dei docenti di scuola primaria, con decorrenza giuridica dall'01/09/2015 ed economica dall'01/07/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c),
Legge n. 107/2015;
- di aver superato con esito favorevole l'anno di prova il 31/08/2016 e di aver ottenuto sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 41/2017 del 25/01/2017, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati presso l'Istituto parificato-paritario “Sacro Cuore” di Napoli dall'a.s.
1999/2000 all'a.s. 2014/2015 (16 anni);
- di aver la Scuola Primaria Capoluogo adottato il decreto di ricostruzione della Per_1
carriera n. 1821 del 20/02/2019, applicando agli anni di servizio di pre-ruolo la limitazione di cui all'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 e segnatemene:
2 -- l'anno di servizio pre-ruolo 1999/2000 non era stato riconosciuto, in quanto la ricorrente aveva lavorato soltanto per mesi 2 e giorni 5, periodo inferiore al minimo previsto dall'ordinamento vigente (giorni 180);
-- l'anno di insegnamento pre-ruolo prestato nell'anno 2013 non veniva ritenuto utile per la maturazione delle posizioni stipendiali ex art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 122/2013;
-- i restanti 14 anni di servizio pre-ruolo prestati presso la Scuola paritaria-parificata,
accertati con sentenza passata in giudicato, venivano riconosciuti dall'Amministrazione
scolastica, ai seni dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, soltanto nella misura di anni 10 e mesi
8 ai fini giuridici ed economici, mentre l'anzianità residua di anni 3 e mesi 4 veniva riconosciuta ai soli fini economici, utilizzabile per le successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18 (art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del C.C.N.L. del 04/08/1995);
-- l'anno scolastico 2015/2016 veniva computato per intero quale servizio di ruolo;
- che, a seguito di mobilità professionale, transitava nella qualifica funzionale dei docenti della scuola media per l'insegnamento di musica nella scuola secondaria di I grado (classe di concorso A030), con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2020;
- che, superato l'anno di prova con esito favorevole il 31/08/2021, l Controparte_4
, con i decreti nn. 1261 e 1262 del 29/04/2022 provvedeva all'ulteriore
[...]
ricostruzione della carriera;
- che con il decreto n. 1261 venivano confermate le anzianità accertate con il decreto n.
1821/2019, aggiornandole all'01/01/2020, data in cui era stata raggiunta l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 15 (III fascia stipendiale);
- che con il successivo decreto n. 1262 da un lato all'01/09/2020 veniva attribuito lo stipendio e definito l'inquadramento nella posizione stipendiale spettante alla stregua dell'art. 4,
3 commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 399/1988 (temporizzazione), dall'altro veniva aggiornata la ricostruzione della carriera all'01/09/2021, riconoscendole:
-- 16 anni di servizio pre-ruolo svolto presso la Scuola privata di Napoli (compreso l'anno scolastico 1999/2000, escluso nel decreto n. 1821), ed altri 5 anni quale servizio di ruolo prestato presso la scuola primaria statale dall'01/09/2015 al 31/08/2020, con conseguente riconoscimento di anni 14 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e di anni 5 e mesi 4 ai soli fini economici, da utilizzare al compimento dell'anzianità di anni 18;
-- 1 anno quale anzianità utile ai fini giuridici ed economici nel ruolo attuale (a.s. 2020/2021),
per un totale di anni 15 e mesi 8, con conseguente inquadramento dall'01/09/2021 nella terza posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità di 15 anni, e con anzianità residua di mesi 8, da utilizzare per il passaggio alla successiva posizione;
- che con atto di diffida e messa in mora inviato a mezzo pec il 28/11/2022 chiedeva alla
Direzione Generale per il personale scolastico del e all' CP_2 [...]
di rettificare i 3 decreti di ricostruzione della carriera, riconoscendole Controparte_5
integralmente, ai fini giuridici ed economici, tutti gli anni di servizio effettivamente prestati,
sia di pre-ruolo che di ruolo, in ossequio ai principi univoci e consolidati sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, nonché il pagamento delle consequenziali differenze retributive spettanti in base alla corretta ricostruzione della carriera, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo fino al soddisfo, provvedendo altresì alla connessa regolarizzazione contributiva previdenziale, senza ricevere alcun riscontro.
In punto di diritto evidenziava l'erroneità del decreto di ricostruzione della carriera n. 1821
del 20/02/2019, che non aveva riconosciuto l'anno scolastico 1999/2000, in quanto in tale anno aveva svolto servizio soltanto per 2 mesi e 5 giorni e non aveva valutato l'anno 2013,
4 perché non utile per la maturazione delle posizioni stipendiali ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lett. b), D.P.R. n. 122/2013.
Infatti, dal certificato di servizio della scuola “Sacro Cuore” di Napoli risultava che nell'a.s.
1999/2000 aveva prestato servizio dal 5 ottobre al 31 agosto, cioè per 10 mesi e 26 giorni,
ben al di sopra del minimo di 180 giorni richiesto dalla legge.
Peraltro, la sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 41/2017, passata in giudicato, aveva riconosciuto “il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera in base ai servizio pre-ruolo prestato presso l'istituto paritario Sacro Cuore di Napoli nel periodo dal
1999/2000 al 2014/2015”.
Pertanto, il mancato riconoscimento dell'a.s. 1999/2000 integrava una violazione del giudicato formatosi tra le parti.
Inoltre, il “blocco” previsto dal Legislatore riguardava solo gli incrementi economici maturati nel 2013, ma non poteva essere esteso anche alla valutazione giuridica di quello stesso periodo, ai fini del riconoscimento, negli anni successivi al blocco, di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Sulla scorta di tali argomenti e richiamata la normativa applicabile, evidenziava che il decreto di ricostruzione n. 1821 del 2019 doveva essere rettificato riconoscendole per intero gli anni di servizio pre-ruolo effettivamente svolti.
In particolare, alla data dell'01/09/2016 di conferma in ruolo quale insegnante di scuola primaria, doveva esserle attribuita sia l'anzianità di anni 16, mesi 10 e giorni 26, sommando il servizio effettivo pre-ruolo e l'anno di prova in ruolo, sia la terza (e non la seconda)
posizione stipendiale di anni 15, con trattamento economico consequenziale.
Evidenziava, altresì, l'infondatezza dei decreti nn. 1261 e 1262 del 29/04/2022, in quanto fondati sul precedente decreto n. 1821/2019.
5 In particolare, il decreto n. 1261/2022 costituiva un mero aggiornamento dell'anzianità
maturata e del conseguente trattamento economico spettante fino all'01/01/2020, data in cui la ricorrente avrebbe raggiunto la terza fascia stipendiale di anni 15, in realtà già
conseguita prima della conferma nel ruolo dei docenti di scuola primaria.
Invece, con il decreto n. 1262/2022 era stato disciplinato il passaggio al nuovo ruolo di docente di scuola media della ricorrente, riconosciuto l'anno di ruolo 1999/2000, confermata la mancata valutazione dell'anno 2013 e determinata l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici ai sensi dell'art. 4, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 399/1988, applicando la c.d.
temporizzazione.
Tale computo doveva essere modificato, considerando che, sulla base delle corrette anzianità maturate, applicando il criterio secondo cui andava riconosciuto per intero l'effettivo servizio non di ruolo prestato (compreso l'anno 2013), la docente già in data
01/11/2020 aveva raggiunto l'anzianità di anni 21 e da tale data doveva essere inquadrata nella quarta posizione stipendiale (anni 21 – 27), di cui alle tabelle contrattuali vigenti.
Inoltre, con il decreto n. 1262/2022 (art. 2), alla data dell'01/09/2021 di conferma nel nuovo ruolo, dopo il superamento del periodo di prova, era stata effettuata la nuova ricostruzione della carriera (anni 15 e mesi 8, ai fini giuridici ed economici, ed anni 5 e mesi 4, ai soli fini economici), applicando, all'anzianità complessiva antecedente al ruolo attuale, la limitazione di cui all'art. 485, che, invece, nel caso in esame, doveva essere disapplicata.
Pertanto, in base all'intero servizio effettivamente reso, senza le suddette limitazioni, a tale data alla ricorrente doveva essere riconosciuta l'anzianità di anni 21, mesi 10 e giorni 26,
non di anni 15 e mesi 8, con conseguente inquadramento nella quarta fascia stipendiale
(anni 21 – 27) e non nella terza (anni 15 – 20).
Inoltre, sulla base dell'errata ricostruzione di carriera di cui al decreto n. 1262/2022, la ricorrente era stata inquadrata nella quarta posizione stipendiale a far data dall'01/01/2024,
6 in quanto in tale data, secondo la P.A., avrebbe compiuto 18 anni di anzianità, con conseguente valutazione, anche ai fini giuridici, degli anni di servizio prestati prima del passaggio al nuovo ruolo, fino ad allora riconosciuti ai soli fini economici.
Per tali ragioni chiedeva conclusivamente al Tribunale di:
< previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera n. 1821 del 20.2.2019, n.
1261 del 29.4.2022 e n. 1262 del 29.4.2022, nonché di tutti gli atti anteriori, connessi e conseguenti,
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso la Scuola paritaria-parificata “Sacro Cuore” di Napoli nell'anno scolastico
1999/2000 (peraltro già riconosciuto per intero nel decreto n. 1262/2022), nella misura del periodo in cui ella ha effettivamente lavorato (5.10.1999 – 31.8.2000);
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013, ai fini giuridici e del computo dell'anzianità nelle successive progressioni stipendiali;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutti gli anni di servizio effettivamente svolti, sia quelli non di ruolo presso l'Istituto “Sacro Cuore” di Napoli (dal 1999/2000 al 2014/2015), sia quelli di ruolo presso la scuola primaria statale (dal 2015/2016 al 2019/2020), sia quelli di ruolo presso la scuola media statale (dal 2020/2021 ad oggi), senza le limitazioni di cui all'art. 485 del D. Lgs. n.
297/1994, con la conseguente corretta progressione stipendiale nella stessa misura di quella riconosciuta dai C.C.N.L. del Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato;
4. condannare l'Amministrazione scolastica a modificare i decreti di ricostruzione della carriera censurati, in base a quelle delle precedenti conclusioni che saranno accolte;
7 5. condannare la P.A. resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dalla rettifica dei decreti di ricostruzione della carriera nei sensi di cui sopra,
eventualmente da quantificare in separato giudizio, a decorrere dal 28.11.2017 (da 5 anni a ritroso dalla diffida interruttiva della prescrizione innanzi richiamata: doc. 8, 8-bis e 8-ter)
all'attualità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo e fino al soddisfo;
6. condannare l'Amministrazione scolastica a provvedere alla regolarizzazione contributiva previdenziale, in base alla nuova ricostruzione della carriera ed alle conseguenti differenze retributive dovute>>.
Vinte le spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
2. Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, con ordinanza del 10/03/2025 veniva CP_3
dichiarato contumace.
3. La causa, documentalmente istruita, veniva calendarizzata per la discussione per l'udienza del 30/09/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, mentre, come detto, il rimaneva contumace. CP_3
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto nei limiti e con le specificazioni di cui in prosieguo.
Va premesso, in primo luogo che, pur essendovi un orientamento di legittimità ormai consolidato di segno contrario al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le
8 scuole paritarie, nondimeno nel caso di specie è passata in cosa giudicata la sentenza del
Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 41/2017 del 25.1.2017 che ha accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, degli anni di servizio pre-ruolo prestati dalla docente nella scuola primaria, Parte_1
segnatamente presso l'Istituto parificato-paritario “Sacro Cuore” di Napoli dall'a.s.
1999/2000 all'a.s. 2014/2015.
Di conseguenza non può essere a questo punto più disconosciuto detto servizio, il quale,
difatti, è stato già ritenuto sempre computabile dall'amministrazione scolastica nei decreti di ricostruzione carriera in questa sede impugnati.
Viene, dunque, in rilievo solo la diversa questione dell'applicazione degli artt. 485 e ss. del d.lgs. 297/1994 e delle modalità di computo degli anni di servizio pre-ruolo prestati dalla docente prima dell'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'amministrazione scolastica.
2. In punto di diritto questo giudice intende, invero, dare continuità ai principi affermati in numerosi precedenti giurisprudenziali resi anche da questa Sezione Lavoro (cfr., in particolare, Tribunale Salerno sez. lav., sentenza n. 172/2022 del 04/02/2022, RG n.
4255/2020), che in questa sede si intende richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
secondo cui laddove il docente adduca essersi verificata una discriminazione a suo svantaggio a seguito dell'applicazione degli artt. 485 e ss. del d.lgs. 297/1994 è suo onere allegare e provare il concreto “svantaggio” eventualmente subito a causa della ricostruzione della carriera in tal modo effettuata, mediante la comparazione tra la propria situazione e quella del docente (assunto sin da subito) a tempo indeterminato, utile a far concretamente apprezzare la lamentata situazione di disparità di trattamento e di contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE.
Come già detto il ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della
9 carriera ai fini giuridici ed economici, deducendo che la normativa italiana in merito alla ricostruzione della carriera sia in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di Giustizia UE): a fondamento del ricorso, assume che la normativa italiana
(segnatamente l'art. 485 del D.Lgs. n. 279/94) sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato,
trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28.06.1999, la quale stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i diversi criteri in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Orbene, come ben evidenziato nel precedente giurisprudenziale richiamato in apertura: <sulla questione è recentemente intervenuta la suprema corte con sentenza n.
31149/2019, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. Nella suddetta pronuncia la Corte Suprema ha esaminato la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. Ad avviso della Corte,
la questione si pone, in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti,
l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore, sin da tempo risalente, ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che
10 si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità
delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. Già con il D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla legge n. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che “Al
personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”. L'art. 4 aggiungeva che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
Con il D.Lgs. n. 297/1994, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485, secondo cui “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini
11 economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1,
è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370/1970, art. 4, stabilendo che “Ai
fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I
periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, secondo cui “l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-
1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla
12 normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del suddetto decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In tale contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL in data 04.08.1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che “Restano confermate,
al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito,
con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni,
monche le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto
1988, n. 399, art. “.
Il successivo CCNL in data 26.05.1999 ha stabilito, all'art. 18, che “Le norme legislative,
amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL,
restano in vigore in quanto compatibili”.
Successivamente il CCNL in data 24.07.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione “l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL
13 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)"; ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g, n. 8) del CCNL in data 29.11.2007. Per
effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, la Suprema Corte ha escluso che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché al contrario gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal
D.Lgs. n. 297/1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370/1970
e successive modificazioni e integrazioni, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e segg.
del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del
D.L. n. 370/1970, richiama espressamente anche del D.P.R. n. 399/1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
La Suprema Corte ha osservato che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine
14 assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore,
perché, se da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni o continuativamente dal 01 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio;
ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado,
consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
Inoltre, l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità,
oggetto di riconoscimento integrale e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. Come
evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia
20.6.2019, causa C-72/18UstarizArostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra
ServiziosAuxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, 5.6.2018, causa C - Controparte_6
677/16, Montero Mateos), la Clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice comunitario, il quale anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558/2016 e
23868/2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali vanno segnalano, fra le più
recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323/2018 e Cass. n. 20918/2019: quest'ultima relativa al personale ATA), nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017; Cass. n. 7112/2018; Cass. nn. 3473/19
e 6146/19).
15 Nei precedenti citati si è evidenziato che: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando,
se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008,
causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C Persona_2
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi art. 153, n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
RegojoDans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDans,
cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Per_3
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
[...]
16 Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di uncontratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa
C-152/14 ”. Per_4
I suddetti principi, secondo la Corte, non sono stati smentiti dalla sentenza emessa in data
20.09.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Per_5
Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro,
in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297/1994,
art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In proposito, va osservato che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza,
richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea
17 del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo
Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 489,
come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” (punto
51).
Particolare rilievo assumono, dunque, i punti 47 e 48, nei quali la Corte afferma che possono configurare una ragione oggettiva “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale”,
obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
“fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio”. La
Suprema Corte ha precisato che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Inoltre, la comparabilità non può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n.
124/1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di
Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti
18 a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, deve escludersi che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 485 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini sopra indicati.
Secondo la Corte risulta più complessa l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che potrebbero prodursi qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si colleghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione
19 obiettiva. Nel rispetto di queste fasi, affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione,
va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può
fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale
D.Lgs. n. 297 /1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297/1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né per le supplenze diverse da quelle annuali i mesi estivi, in relazione ai quali è stato da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011; Cass. n. 3062/2012; Cass. n. 17892/2015),
sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di
20 scrutinio. Invece, si dovrà tenere conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva,
non appare conforme al diritto dell'Unione.
La Corte precisa, altresì, che non è consentito all'assunto a tempo determinato,
successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né
può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Peraltro, non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che possa essere domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, in quanto non può essere invocato il principio di diritto affermato dalla Corte con la sentenza n. 22552/2016, perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato nella vigenza della direttiva.
21 Dunque, nella richiamata sentenza sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:
a) il D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4
dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124/1999, art. 11,
comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà
comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo,
con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Da quanto sopra discende che, al fine di valutare la compatibilità della norma oggetto di causa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre-ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato dalla
Amministrazione ai fini della ricostruzione della carriera (considerando che l'art. 485 del
D.Lgs. n. 274/94 valorizza i periodi non lavorati -180 giorni = 1 anno intero), valutando se il secondo dia un risultato meno favorevole rispetto al servizio effettivamente espletato in pre-
ruolo.
22 Alla luce di tali principi appare evidente che laddove il docente adduca essersi verificata una discriminazione è suo onere allegare e provare che non ricorrono gli elementi addotti dal
Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la Corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana al diritto dell'Unione Europea. Pertanto, è
onere del docente allegare e provare il concreto “svantaggio” subito a causa della ricostruzione della carriera effettuata facendo applicazione degli artt. 485 e ss. del D.Lgs. n.
297/1994 mediante la comparazione tra la propria situazione e quella del docente (assunto sin da subito) a tempo indeterminato utile a far emergere una situazione di disparità di trattamento concretamente apprezzabile e in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE>>.
Va segnalato che tale orientamento è stato riaffermato di recente in numerose altre decisioni della Suprema Corte, tra cui è utile segnalare Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 32576 del
23/11/2023, la quale ulteriormente chiarisce che:
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato nel computo del suo servizio preruolo, deve emergere che l'anzianità
calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo verificare, invece, anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi
23 sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994 prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ai sensi dell'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel
calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati). Ne consegue che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa S.C. da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass., Sez. L, n. 17892 del 10 settembre 2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà,
invece, valutare il servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che,
nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante
24 assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione>>.
3. Facendo applicazione dei principi che precedono al caso di specie emerge con evidenza il carattere discriminatorio dell'applicazione alla ricorrente dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, posto che ella ha dimostrato di aver prestato servizio effettivo, al netto delle assenze non computabili, per 12 mesi in tutti gli anni scolastici dal 2000/2001 e sino al 2014/2015, nonché per 10 mesi e 26 giorni per l'anno scolastico 1999/2000, per un totale di anni 15, mesi 10 e giorni 26. O, quanto meno, non computando ai fini economici l'anno 2013, un totale di anni 14, mesi 10 e giorni 26 ai fini giuridici ed economici e di anni
15, mesi 10 e giorni 26 ai fini soltanto giuridici senza incidenza sulle progressioni economiche.
Diversamente, nel decreto di ricostruzione della carriera del 20.2.2019, all'atto dell'immissione in servizio a tempo indeterminato, le è stata riconosciuta l'anzianità di ruolo anni di 10 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici, mentre l'anzianità residua di anni 3 e mesi
4 è stata riconosciuta ai soli fini economici.
Rapportando, dunque, il trattamento riconosciuto alla docente a tempo determinato con l'anzianità che per il medesimo periodo avrebbe maturato un omologo docente a tempo indeterminato, si coglie con evidenza a suo danno la discriminazione non motivata di cui al paragrafo che precede, con la conseguenza che i criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297
del 1994, vanno disapplicati ed alla docente va riconosciuto il medesimo trattamento che,
nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato.
4. Occorre, a questo punto, affrontare la questione del trattamento da riconoscere in relazione all'anno 2013.
Le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame sono state da ultimo affrontate
25 funditus dalla Suprema Corte nelle recenti sentenze nn. 13618 e 13619 del 2025, rese successivamente all'introduzione del giudizio, al cui condivisibile e convincente ordito motivazionale occorre pienamente rifarsi.
Dette decisioni, più specificamente, compiono preliminarmente una ricognizione del panorama normativo di riferimento: l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010,
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che :
"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare,
in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8,
comma 14". Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone che: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi
26 ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Il successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64,
al settore scolastico. ….”.
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, prevede al comma richiamato che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno
27 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_7
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia
[...]
di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_7
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
La contrattazione collettiva è intervenuta in materia dapprima con il CCNL del 13 marzo
2013 finalizzato, come chiarito dall'art. 1, comma 3, “a consentire il recupero dell'utilità
dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici” e,
successivamente, con il CCNL del 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Successivamente è intervenuto anche l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno
2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3), al comma 4 ha aggiunto che “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali
28 ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi una prima volta sulla questione, aveva inizialmente affermato che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma
23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”.
Quindi, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica doveva riguardare solo gli effetti economici, senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Ciò in quanto “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate,
il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass.
Civ. n. 16133/2024).
Tornata nuovamente sulla questione, tuttavia, la Suprema Corte da ultimo, con le richiamate sentenze n. 13618/2025 e n. 13619/2025, ha ulteriormente precisato il predetto principio,
ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo
29 successivo al 2014.
La Corte ha, infatti, precisato che il comma 23 del citato art. 9, nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
“Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità
delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco»”.
La diversità della disciplina si giustifica, ad avviso della Corte, in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che,
in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce
30 stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
“E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010,
perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.”.
In tal senso si era anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità della disposizione e dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L.
n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità
successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” (Corte Cost. n.
310/2013).
31 Ciò perché secondo i giudici di legittimità “mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità
medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria,
a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico,
ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
In base a tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha concluso nel senso che occorra:
“mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
5. Venendo alla fattispecie in esame, sulla scorta dei principi giuridici che precedono, deve ritenersi che alla ricorrente vada riconosciuta, quale anzianità pre-ruolo maturata prima dell'immissione in servizio, un'anzianità totale di anni 14, mesi 10 e giorni 26 ai fini giuridici ed economici e di un ulteriore anno ai fini soltanto giuridici senza incidenza sulla
32 progressione automatica stipendiale.
Di conseguenza l'amministrazione scolastica dovrà procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente attenendosi al computo ed ai principi affermati in questa sede.
6. Quanto ai riflessi economici della maggiore anzianità in questa sede riconosciuta, non
Cont essendosi costituito il , non è stata formulata eccezione di prescrizione e, tuttavia, parte attrice ha sua sponte limitato la sua domanda alle sole differenze retributive maturate a decorrere dal 28.11.2017 (cioè a partire da 5 anni a ritroso dal primo atto interruttivo della
Cont prescrizione inviato al ).
7. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice e considerata, da un lato, la complessità in diritto delle questioni affrontate, implicanti, peraltro, la disapplicazione di norma di legge interna in quanto ritenuta in contrasto con l'ordinamento comunitario, e, dall'latro, la condotta non
Cont oppositiva del , neppure costituitosi in causa, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6919 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, così provvede:
1) accoglie in parte qua il ricorso e, per l'effetto – previa disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento in misura intera,
ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio di anni 14, mesi 10 e giorni 26, maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente in epoca antecedente all'assunzione a tempo indeterminato, nonché dell'anzianità di anni 1 relativa all'anno 2013 valevole ai soli fini giuridici ma non avente incidenza sulla progressione automatica stipendiale;
Cont 2) condanna il a provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla scorta
33 dell'anzianità preruolo predetta, anche ai fini della progressione economica, ed a corrispondere all'esito alla dipendente le differenze retributive risultanti a suo favore in conseguenza della diversa progressione dell'anzianità in questa sede riconosciuta, nei limiti di quelle che risulteranno maturate dopo la data del 28.11.2017, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione dalla data di maturazione degli incrementi retributivi suddetti al saldo;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 13.10.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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