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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/10/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 29 aprile 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.470/2023 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Massimo Michelangelo, Parte_1 che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Castel di Sangro (AQ) alla Via Porta Napoli, 46, giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
- Accerta e dichiara che la ricorrente, ha svolto le mansioni superiori Parte_1 corrispondenti a quelle riconducibili alla categoria B, profilo di “Coadiutore Amministrativo”,
Liv. , del CCNL Comparto Sanità nel periodo dal 7.03.2011 al 31.08.2022; CP_2
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'importo di €.8.495,86 a titolo di differenze retributive comprensive di TFR (€.597,29) per lo svolgimento delle mansioni superiori sopra indicate nel periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2022, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- Rigetta ogni diversa domanda;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della
[...] ricorrente, dei restanti due terzi delle stesse, liquidate complessivamente in €.5.388,00, per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, la sig.ra dopo aver premesso: - di essere Parte_1 stata in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della resistente
[...]
, presso l'UOC Amministrazione del Personale, nel periodo di interesse della presente causa, ossia CP_1 dal 1 luglio 2017 al 31.08.2022, data del pensionamento della medesima;
- di essere stata inquadrata, in quel periodo, nel profilo professionale di Commesso – Cat. A;
- di essere stata investita, quale ordinaria forma di organizzazione del lavoro, di mansioni proprie della Rilevazione Presenze presso l'Ufficio del Personale della sede di Sulmona;
- che le mansioni descritte risultano riconducibili a quelle proprie di una categoria superiore, ossia al profilo funzionale di Coadiutore Amministrativo, appartenente alla Cat. B;
- di aver comunque ricevuto
1 la sola retribuzione relativa al livello di inquadramento, in Cat. A, ciò posto, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_5 conclusioni: “A) riconoscere e dichiarare, sulla base e per effetto di tutti i fatti e le circostanze dedotte nella premessa del presente ricorso, che la signora alle dipendenze della Parte_1 Controparte_6
fino al 31/8/2022, data della messa in quiescenza come, secondo il CCNL Comparto
[...]
Sanità applicabile, ha in realtà svolto per esclusiva volontà datoriale al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 CCNL Sanità, dal
7/3/2011 al 31/8/2022, presso la sede di lavoro, ovvero l'Ufficio Rilevazione Presenze di Sulmona, col carattere della continuità temporale e della prevalenza sia quantitativa che qualitativa, mansioni superiori rispetto a quelle proprie del suo formale inquadramento, corrispondenti alla più elevata, per le quali tuttavia non ha mai ricevuto una retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2103/VII comma cc;
B) per l'effetto condannare l' Controparte_7
, in persona del Direttore Generale e legale rapp. p.t. con sede legale in alla via Saragat snc (p
[...] CP_1 iva e c.f. ), a pagare in favore della ricorrente per le mansioni superiori svolte corrispondenti alla
, così come meglio specificato in narrativa con il conforto dell'allegato prospetto contabile, a titolo di differenze retributive CP_8 maturate a far data dal 1/7/2017 e fino al 31/8/2022 (€ 16.072,98) più la differenza sul TFR maturato nel medesimo periodo (€
1.339,12), la complessiva somma di € 17.412,13 lordi, o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, aumentata della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e degli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo, fatte comunque salve tutte le ulteriori somme dovute, per le quali si formula riserva di ulteriori azioni giudiziarie;
C) riconoscere altresì che il mancato versamento da parte datoriale dei contributi alla ricorrente nella misura corretta, ovvero parametrata alla Cat. B –
Liv. 1 (anni 2011-2012); B2 (anni 2013 -2014); B3 (anno 2015); B4 (anni 2016-2017) e B5 (anni 2017-2022) corrispondente CP_2 alla reali mansioni svolte in relazione al periodo 1/1/2013-31/8/2022, causava alla medesima un Co ex art. 2116/II comma c.c. pari ad € 7.335,59 lordi e condannare quindi la convenuta a pagare alla ricorrente, a tale specifico titolo, la complessiva somma di € 7.335,59 lordi, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda .D) Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.”
Con memoria difensiva depositata in data 4.03.2024, si è costituita in giudizio, la
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_9
Acquisita la documentazione complessivamente versata in attività, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa, dandone lettura in udienza.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La ricorrente, inquadrata nella categoria A con profilo professionale di “Commesso”, ha proposto domanda di riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al profilo professionale di “Coadiutore amministrativo”, riconducibile all'inquadramento in categoria B del CCNL Comparto Sanità.
Al fine di individuare la categoria in cui ila lavoratrice avrebbe dovuto essere inquadrata, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
2 Orbene, nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che rientra nella categoria A, con il profilo professionale di “Commesso” di appartenenza alla ricorrente, colui/colei che “Svolge attività di servizio e supporto nell'ambito dell'Unità Operativa di assegnazione quali, ad esempio, la apertura e chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione ed il trasporto di fascicoli, documenti, materiale ed oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili
d'ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovre di macchine ed apparecchiature."
Rientrano invece nella Categoria B “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima […]”, e tra questi vi è il “Coadiutore amministrativo” così definito: Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con
l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
L'istruttoria svolta ha univocamente affermato che la ricorrente a decorrere dal 2011, ossia in concomitanza al suo trasferimento presso il Servizio di Gestione Risorse Umane – Ufficio Rilevazione
Presenze con sede a Sulmona, ha svolto in modo prevalente e continuativo attività consistenti in: a) gestione Cont front-office; b) rilevazione presenze dipendenti n. 1; c) acquisizione domande ferie;
d) elaborazione dati;
e) inserimento dati in sistemi informatici;
f) ricezione del personale interno a fini informativi, ad esempio per rispondere a quesiti relativi alle presenze/assenze. Cont I testimoni hanno tutti confermato che nei locali della situati all'interno della Palazzina De Chellis, in Viale Mazzini a Sulmona, la postazione di lavoro della era costituita da un ufficio e che essa operava Pt_1 al computer, con credenziali d'accesso al sistema telematico interno dell'azienda.
E' altresì documentato che con lettera di incarico del 31.12.2021 la ricorrente veniva delegata come soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali
Ciò premesso, si ritiene che, in riferimento al periodo indicato in ricorso ossia dal 7.03.2011 al
31.08.2022, la dimostrata attività di rilevazione delle presenze del personale, con tutte le operazioni ad essa collegate (calcolo delle assenze per ferie, malattia, infortunio, ore di straordinario); l'uso di sistemi informatici e la delega al trattamento dei dati personali comportavano il raggiungimento di una più elevata professionalità ed anche una più ampia responsabilità nei confronti dei colleghi e dell'azienda rispetto a quella caratterizzanti il profilo professionale di appartenenza riferibili alla prestazione di mansioni da natura prettamente manuale ed esecutiva.
In merito alla quantificazione delle differenze retributive, assume la ricorrente che nel periodo Cont considerato la medesima avrebbe senz'altro goduto delle normali progressioni di livello economico che la ha sempre riconosciuto ai propri dipendenti.
3 Detta ricostruzione non coglie nel segno.
La progressione economica rivendicata non è affatto automatica contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ma piuttosto cadenzata da valutazioni che, solo ove positive, consentono l'accesso alle posizioni economiche superiori.
Invero, a norma dell'art.35, comma 2, del CCNL applicabile al caso di specie, la progressione economica all'interno di ciascuna categoria si realizza, non solo “nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39”, ma anche, e soprattutto, nel rispetto di ben precisati criteri. Segnatamente, del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.
Come si rileva agevolmente, non è previsto alcun automatismo della progressione, come erroneamente reputato dalla ricorrente. Al contrario, si possono ottenere i passaggi nelle posizioni economiche superiori solo all'esito di un processo di selezione che tenga conto di una serie di evidenziatori, quali i risultati ottenuti nello svolgimento delle mansioni assegnate, l'arricchimento professionale, non solo conseguente a processi di formazione ed aggiornamento, ma anche a processi di riorganizzazione interna. Ebbene, tali questioni sono restate se non del tutto prive di allegazione, certamente prive di dimostrazione, atteso che l'istruttoria testimoniale ha dato conto dei compiti svolti dalla senza fornire alcuno spunto riguardo ai risultati Pt_1 dell'attività eseguita, oppure ad un eventuale coinvolgimento in dinamiche organizzative virtuose, oppure ancora ai rapporti con gli utenti e comunque agli elementi necessari per consentire la progressione per come individuati dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, con riguardo della determinazione del quantum dovuto a titolo di differenze retributive, ritenuti Cont corretti i conteggi prodotti dalla in quanto eseguiti in riferimento alla fascia iniziale della categoria B, va individuato nella somma di €.7.898,57 cui deve aggiungersi l'importo da riconoscersi a titolo TFR quale indicato nei conteggi di parte ricorrente ma opportunamente riproporzionato (compresa rivalutazione anno per anno) nella somma di €.597,29.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, va pertanto Controparte_3 condannata alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'importo di €.8.495,86 a titolo di differenze retributive comprensive di TFR (€.597,29) per lo svolgimento delle mansioni superiori sopra indicate nel periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2022, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Diversamente è a dirsi per la domanda diretta alla regolarizzazione della posizione contributiva di parte ricorrente per il periodo lavorativo accertato in questo giudizio, da rigettare per omessa evocazione in giudizio
4 CP_ dell terzo litisconsorte in favore del quale adottare l'eventuale statuizione condannatoria al pagamento dei contributi pretesi, alla luce dell'orientamento della Corte di legittimità nella specifica materia.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese, complessivamente liquidate come da Cont dispositivo, vanno compensate per un terzo, con conseguente condanna della alla rifusione, in favore della ricorrente dei restanti due terzi.
Sulmona, 29 aprile 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
5
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 29 aprile 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.470/2023 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Massimo Michelangelo, Parte_1 che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Castel di Sangro (AQ) alla Via Porta Napoli, 46, giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
- Accerta e dichiara che la ricorrente, ha svolto le mansioni superiori Parte_1 corrispondenti a quelle riconducibili alla categoria B, profilo di “Coadiutore Amministrativo”,
Liv. , del CCNL Comparto Sanità nel periodo dal 7.03.2011 al 31.08.2022; CP_2
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'importo di €.8.495,86 a titolo di differenze retributive comprensive di TFR (€.597,29) per lo svolgimento delle mansioni superiori sopra indicate nel periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2022, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- Rigetta ogni diversa domanda;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della
[...] ricorrente, dei restanti due terzi delle stesse, liquidate complessivamente in €.5.388,00, per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, la sig.ra dopo aver premesso: - di essere Parte_1 stata in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della resistente
[...]
, presso l'UOC Amministrazione del Personale, nel periodo di interesse della presente causa, ossia CP_1 dal 1 luglio 2017 al 31.08.2022, data del pensionamento della medesima;
- di essere stata inquadrata, in quel periodo, nel profilo professionale di Commesso – Cat. A;
- di essere stata investita, quale ordinaria forma di organizzazione del lavoro, di mansioni proprie della Rilevazione Presenze presso l'Ufficio del Personale della sede di Sulmona;
- che le mansioni descritte risultano riconducibili a quelle proprie di una categoria superiore, ossia al profilo funzionale di Coadiutore Amministrativo, appartenente alla Cat. B;
- di aver comunque ricevuto
1 la sola retribuzione relativa al livello di inquadramento, in Cat. A, ciò posto, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_5 conclusioni: “A) riconoscere e dichiarare, sulla base e per effetto di tutti i fatti e le circostanze dedotte nella premessa del presente ricorso, che la signora alle dipendenze della Parte_1 Controparte_6
fino al 31/8/2022, data della messa in quiescenza come
[...]
Sanità applicabile, ha in realtà svolto per esclusiva volontà datoriale al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 CCNL Sanità, dal
7/3/2011 al 31/8/2022, presso la sede di lavoro, ovvero l'Ufficio Rilevazione Presenze di Sulmona, col carattere della continuità temporale e della prevalenza sia quantitativa che qualitativa, mansioni superiori rispetto a quelle proprie del suo formale inquadramento, corrispondenti alla più elevata
B) per l'effetto condannare l' Controparte_7
, in persona del Direttore Generale e legale rapp. p.t. con sede legale in alla via Saragat snc (p
[...] CP_1 iva e c.f. ), a pagare in favore della ricorrente per le mansioni superiori svolte corrispondenti alla
, così come meglio specificato in narrativa con il conforto dell'allegato prospetto contabile, a titolo di differenze retributive CP_8 maturate a far data dal 1/7/2017 e fino al 31/8/2022 (€ 16.072,98) più la differenza sul TFR maturato nel medesimo periodo (€
1.339,12), la complessiva somma di € 17.412,13 lordi, o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, aumentata della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e degli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo, fatte comunque salve tutte le ulteriori somme dovute, per le quali si formula riserva di ulteriori azioni giudiziarie;
C) riconoscere altresì che il mancato versamento da parte datoriale dei contributi alla ricorrente nella misura corretta, ovvero parametrata alla Cat. B –
Liv. 1 (anni 2011-2012); B2 (anni 2013 -2014); B3 (anno 2015); B4 (anni 2016-2017) e B5 (anni 2017-2022) corrispondente CP_2 alla reali mansioni svolte in relazione al periodo 1/1/2013-31/8/2022, causava alla medesima un
Con memoria difensiva depositata in data 4.03.2024, si è costituita in giudizio, la
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_9
Acquisita la documentazione complessivamente versata in attività, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa, dandone lettura in udienza.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La ricorrente, inquadrata nella categoria A con profilo professionale di “Commesso”, ha proposto domanda di riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al profilo professionale di “Coadiutore amministrativo”, riconducibile all'inquadramento in categoria B del CCNL Comparto Sanità.
Al fine di individuare la categoria in cui ila lavoratrice avrebbe dovuto essere inquadrata, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
2 Orbene, nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che rientra nella categoria A, con il profilo professionale di “Commesso” di appartenenza alla ricorrente, colui/colei che “Svolge attività di servizio e supporto nell'ambito dell'Unità Operativa di assegnazione quali, ad esempio, la apertura e chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione ed il trasporto di fascicoli, documenti, materiale ed oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili
d'ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovre di macchine ed apparecchiature."
Rientrano invece nella Categoria B “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima […]”, e tra questi vi è il “Coadiutore amministrativo” così definito: Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con
l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
L'istruttoria svolta ha univocamente affermato che la ricorrente a decorrere dal 2011, ossia in concomitanza al suo trasferimento presso il Servizio di Gestione Risorse Umane – Ufficio Rilevazione
Presenze con sede a Sulmona, ha svolto in modo prevalente e continuativo attività consistenti in: a) gestione Cont front-office; b) rilevazione presenze dipendenti n. 1; c) acquisizione domande ferie;
d) elaborazione dati;
e) inserimento dati in sistemi informatici;
f) ricezione del personale interno a fini informativi, ad esempio per rispondere a quesiti relativi alle presenze/assenze. Cont I testimoni hanno tutti confermato che nei locali della situati all'interno della Palazzina De Chellis, in Viale Mazzini a Sulmona, la postazione di lavoro della era costituita da un ufficio e che essa operava Pt_1 al computer, con credenziali d'accesso al sistema telematico interno dell'azienda.
E' altresì documentato che con lettera di incarico del 31.12.2021 la ricorrente veniva delegata come soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali
Ciò premesso, si ritiene che, in riferimento al periodo indicato in ricorso ossia dal 7.03.2011 al
31.08.2022, la dimostrata attività di rilevazione delle presenze del personale, con tutte le operazioni ad essa collegate (calcolo delle assenze per ferie, malattia, infortunio, ore di straordinario); l'uso di sistemi informatici e la delega al trattamento dei dati personali comportavano il raggiungimento di una più elevata professionalità ed anche una più ampia responsabilità nei confronti dei colleghi e dell'azienda rispetto a quella caratterizzanti il profilo professionale di appartenenza riferibili alla prestazione di mansioni da natura prettamente manuale ed esecutiva.
In merito alla quantificazione delle differenze retributive, assume la ricorrente che nel periodo Cont considerato la medesima avrebbe senz'altro goduto delle normali progressioni di livello economico che la ha sempre riconosciuto ai propri dipendenti.
3 Detta ricostruzione non coglie nel segno.
La progressione economica rivendicata non è affatto automatica contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ma piuttosto cadenzata da valutazioni che, solo ove positive, consentono l'accesso alle posizioni economiche superiori.
Invero, a norma dell'art.35, comma 2, del CCNL applicabile al caso di specie, la progressione economica all'interno di ciascuna categoria si realizza, non solo “nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39”, ma anche, e soprattutto, nel rispetto di ben precisati criteri. Segnatamente, del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.
Come si rileva agevolmente, non è previsto alcun automatismo della progressione, come erroneamente reputato dalla ricorrente. Al contrario, si possono ottenere i passaggi nelle posizioni economiche superiori solo all'esito di un processo di selezione che tenga conto di una serie di evidenziatori, quali i risultati ottenuti nello svolgimento delle mansioni assegnate, l'arricchimento professionale, non solo conseguente a processi di formazione ed aggiornamento, ma anche a processi di riorganizzazione interna. Ebbene, tali questioni sono restate se non del tutto prive di allegazione, certamente prive di dimostrazione, atteso che l'istruttoria testimoniale ha dato conto dei compiti svolti dalla senza fornire alcuno spunto riguardo ai risultati Pt_1 dell'attività eseguita, oppure ad un eventuale coinvolgimento in dinamiche organizzative virtuose, oppure ancora ai rapporti con gli utenti e comunque agli elementi necessari per consentire la progressione per come individuati dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, con riguardo della determinazione del quantum dovuto a titolo di differenze retributive, ritenuti Cont corretti i conteggi prodotti dalla in quanto eseguiti in riferimento alla fascia iniziale della categoria B, va individuato nella somma di €.7.898,57 cui deve aggiungersi l'importo da riconoscersi a titolo TFR quale indicato nei conteggi di parte ricorrente ma opportunamente riproporzionato (compresa rivalutazione anno per anno) nella somma di €.597,29.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, va pertanto Controparte_3 condannata alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'importo di €.8.495,86 a titolo di differenze retributive comprensive di TFR (€.597,29) per lo svolgimento delle mansioni superiori sopra indicate nel periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2022, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Diversamente è a dirsi per la domanda diretta alla regolarizzazione della posizione contributiva di parte ricorrente per il periodo lavorativo accertato in questo giudizio, da rigettare per omessa evocazione in giudizio
4 CP_ dell terzo litisconsorte in favore del quale adottare l'eventuale statuizione condannatoria al pagamento dei contributi pretesi, alla luce dell'orientamento della Corte di legittimità nella specifica materia.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese, complessivamente liquidate come da Cont dispositivo, vanno compensate per un terzo, con conseguente condanna della alla rifusione, in favore della ricorrente dei restanti due terzi.
Sulmona, 29 aprile 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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