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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4256 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa AN AL, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8159/2024 promossa da:
, nato il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Parte_1
, quali esercenti responsabilità genitoriale sui minori Controparte_1
, nato il [...] in [...], Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...] e Parte_2 Parte_3
, nata il [...] in [...];
[...]
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Parte_5
, nata il [...] in [...]; Parte_6
, nata il [...] in [...]; Parte_7
, nato il [...] in [...]; Parte_8
nata il [...] in [...]; Parte_9
, nato il [...] in [...]; Parte_10
, nata il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Parte_11 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Parte_12 Persona_2
, nato il [...] in [...] e , nato il [...] in
[...] Persona_3 Brasile;
, nata il [...] in [...]; Parte_13
, nato il [...] in [...]; Persona_4
, nato l'[...] in [...]; Parte_14
, nata il [...] in [...]; Persona_5
nata il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Parte_15 [...]
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_2 [...]
nata il [...] in [...]; Persona_6
nato il [...] in [...]; Parte_16
, nata il [...] in [...]; Parte_17
, nato il [...] in [...]; Parte_18
, nata il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Parte_19
, quali esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_20
, nato il [...] in [...] e Persona_7
pagina 1 di 9 unitamente a , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_21 minore , nata il [...] in [...]; Persona_8
, nata l'[...] on Brasile, in proprio e, unitamente a Parte_22 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_3 [...]
, nato il [...] in [...], Persona_9 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Carosi;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente “Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per Controparte_4 esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese vive del processo, poiché - come giustamente rilevato dal Tribunale di Venezia - , “(…) i ricorrenti non possono essere gravati delle spese vive successive alla decisione essendo gli stessi stati costretti, per le ragioni sopra esposte, a promuovere il presente giudizio, pur sussistendo ragioni per compensare i meri onorari di lite (come precisato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato), le spese vive (…)” (Trib. Venezia, 13.03.2024, R.G. 338/2023), non possono gravare sugli stessi e, quindi, vanno poste a carico del . Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e CP_4 produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 9/07/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti della cittadina italiana
[...] nata il [...] a [...], Persona_10 coniugatasi in data 10 gennaio 1927 con il cittadino straniero, (doc. 34), e mai Persona_11 naturalizzatosi brasiliana.
Con decreto dell' 11/04/2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 22/09/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. pagina 2 di 9 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 19/09/2025 unitamente a prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto effettuata CP_4
l' 8/07/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
Con decreto n. 157 del 29.10.2025, concernente il Piano straordinario per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Presidente del Tribunale ha disposto l'assegnazione alla sottoscritta del presente procedimento.
All'udienza del 1.12.2025 la causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate solo dai ricorrenti.
*
1. Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi pagina 3 di 9 amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite Persona_10 Persona_10 coniugata con il cittadino brasiliano , per il tramite dei figli , Persona_11 Persona_12 nato il Brasile il 19 agosto 1937 e , nato in [...] il 6 gennaio Persona_13
1940. Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2. Nel merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di Persona_10
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, pagina 4 di 9 alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n.
87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la Persona_10 cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata a sua volta in grado di trasmetterla ai figli e , entrambi nati in Persona_12 Persona_13 epoca precostituzionale, i quali a loro volta l'hanno trasmessa ai propri discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione. Risulta infatti che : posò ; Persona_10 Persona_14
pagina 5 di 9 dalla predetta unione nacquero in Brasile (doc. 36) e Persona_12 Persona_13
(doc. 51);
[...] sposò (doc. 37) e da tale unione nacquero : Controparte_5 Persona_15 [...]
il 19 luglio 1958 ad AJ (Brasile) (doc. 38), Parte_23 Parte_24
, il 9 agosto 1960 ad AJ (Brasile) (doc. 40), il 15
[...] Parte_25 febbraio 1963 ad AJ (Brasile) (doc. 43), il 16 settembre Parte_26
1969 ad AJ (Brasile) (doc. 45), , il 30 dicembre 1971 ad AJ Parte_27
(Brasile) (doc. 47), il 4 gennaio 1974 ad AJ (Brasile) (doc. 20), Persona_5
nipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...] Parte_17 OS AM (Brasile) (doc. 25);
sposò (doc. 39) e da tale unione nacquero Parte_23 Persona_16
, il 23 settembre 1984 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 1); Parte_1
, il 31 agosto 1985 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 6) e Parte_4
, il 17 maggio 1991 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 7); Parte_5
sposò (doc. 2) e da tale unione Parte_1 Controparte_1 nacquero , il 5 novembre 2012 ad AJ (Brasile) Persona_1
(doc. 3), , il 21 marzo 2015 ad AJ (Brasile) (doc. 4) Parte_2
e , il 18 aprile 2018 ad AJ (Brasile) (doc. 5); Parte_3
sposò (doc. 41) e da tale unione nacquero Parte_24 Persona_17
, il 20 novembre 1985 a Santo RE (Brasile) (doc. 8), che sposò Parte_6
GN (doc. 42) e , il 14 aprile 1995 a Persona_18 Parte_7
EI (Brasile) (doc. 9);
sposò (doc. 44) e da tale unione nacquero Parte_25 Persona_19
, il 25 novembre 1985 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 10), a Parte_8 sua volta madre di nata il [...] a [...] Parte_9
(doc. 11) e il 6 luglio 1991 a EI (Brasile) (doc. 12); Parte_10
sposò (doc. 46) e da tale unione Parte_26 Persona_20 nacque il 3 luglio 1993 a EI (Brasile) (doc. 13) e Parte_11 [...]
, nata il [...] a [...]. 17). Parte_13
sposò (doc. 14) e da tale unione nacquero Parte_11 Parte_12
il 28 agosto 2020 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 15) e Persona_2
, il 16 marzo 2024 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 16); Persona_3
pagina 6 di 9 sposò (doc. 48) e da tale unione nacquero Parte_27 Persona_21
il 15 maggio 1993 a EI (Brasile) (doc. 18) e , Persona_4 Parte_14 nato l'[...] a [...]. 19).
sposò (doc. 49) e da tale unione nacquero Persona_5 Persona_22
nata il [...] a [...]. 21) e Parte_15 Parte_16
il 12 luglio 1998 a EI (Brasile) (doc. 24);
[...] sposò (doc. 22) e da tale unione nacque Parte_15 Controparte_2 il 21 dicembre 2023 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. Persona_6
23).
ebbe il figlio , nato il 23 ottobre Parte_17 Parte_18
1996 a EI (Brasile) (doc. 26), il quale sposò (doc. 50); Persona_23
sposò (doc. 52) e da tale unione Persona_13 Persona_24 nacque il 26 ottobre 1963 a Santo RE (Brasile) (doc. 53); Persona_25
sposò (doc. 54) e da tale unione nacquero Persona_25 Persona_26
il 10 settembre 1984 a Santo RE (Brasile) (doc. 27) e Parte_19
nata l'[...] a [...]. 31); Parte_22
sposò (doc. 28) e da tale unione Parte_19 Parte_21 nacquero ,il 25 novembre 2006 a Santo Persona_7
RE (Brasile) (doc. 29) e , il 1 marzo 2015 a Santo RE Persona_8
(Brasile) (doc. 30).
ebbe il figlio , nato il 20 Parte_22 Persona_9 gennaio 2014 a Santo RE (Brasile) (doc. 32).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022). pagina 7 di 9 Risulta peraltro provato che il capostipite mai si Persona_10 naturalizzò cittadina brasiliana come da certificazione negativa prodotta (doc. 35).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass.
Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_4 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma CP_6 non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio,
o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – pagina 8 di 9 non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione
(…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattanOSi di CP_4 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti come in epigrafe indicati cittadini italiani jure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio che Controparte_4 liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Firenze, 27.12.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa AN AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa AN AL, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8159/2024 promossa da:
, nato il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Parte_1
, quali esercenti responsabilità genitoriale sui minori Controparte_1
, nato il [...] in [...], Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...] e Parte_2 Parte_3
, nata il [...] in [...];
[...]
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Parte_5
, nata il [...] in [...]; Parte_6
, nata il [...] in [...]; Parte_7
, nato il [...] in [...]; Parte_8
nata il [...] in [...]; Parte_9
, nato il [...] in [...]; Parte_10
, nata il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Parte_11 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Parte_12 Persona_2
, nato il [...] in [...] e , nato il [...] in
[...] Persona_3 Brasile;
, nata il [...] in [...]; Parte_13
, nato il [...] in [...]; Persona_4
, nato l'[...] in [...]; Parte_14
, nata il [...] in [...]; Persona_5
nata il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Parte_15 [...]
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_2 [...]
nata il [...] in [...]; Persona_6
nato il [...] in [...]; Parte_16
, nata il [...] in [...]; Parte_17
, nato il [...] in [...]; Parte_18
, nata il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Parte_19
, quali esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_20
, nato il [...] in [...] e Persona_7
pagina 1 di 9 unitamente a , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_21 minore , nata il [...] in [...]; Persona_8
, nata l'[...] on Brasile, in proprio e, unitamente a Parte_22 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_3 [...]
, nato il [...] in [...], Persona_9 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Carosi;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente “Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per Controparte_4 esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese vive del processo, poiché - come giustamente rilevato dal Tribunale di Venezia - , “(…) i ricorrenti non possono essere gravati delle spese vive successive alla decisione essendo gli stessi stati costretti, per le ragioni sopra esposte, a promuovere il presente giudizio, pur sussistendo ragioni per compensare i meri onorari di lite (come precisato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato), le spese vive (…)” (Trib. Venezia, 13.03.2024, R.G. 338/2023), non possono gravare sugli stessi e, quindi, vanno poste a carico del . Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e CP_4 produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 9/07/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti della cittadina italiana
[...] nata il [...] a [...], Persona_10 coniugatasi in data 10 gennaio 1927 con il cittadino straniero, (doc. 34), e mai Persona_11 naturalizzatosi brasiliana.
Con decreto dell' 11/04/2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 22/09/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. pagina 2 di 9 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 19/09/2025 unitamente a prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto effettuata CP_4
l' 8/07/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
Con decreto n. 157 del 29.10.2025, concernente il Piano straordinario per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Presidente del Tribunale ha disposto l'assegnazione alla sottoscritta del presente procedimento.
All'udienza del 1.12.2025 la causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate solo dai ricorrenti.
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1. Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi pagina 3 di 9 amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite Persona_10 Persona_10 coniugata con il cittadino brasiliano , per il tramite dei figli , Persona_11 Persona_12 nato il Brasile il 19 agosto 1937 e , nato in [...] il 6 gennaio Persona_13
1940. Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2. Nel merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di Persona_10
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, pagina 4 di 9 alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n.
87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la Persona_10 cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata a sua volta in grado di trasmetterla ai figli e , entrambi nati in Persona_12 Persona_13 epoca precostituzionale, i quali a loro volta l'hanno trasmessa ai propri discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione. Risulta infatti che : posò ; Persona_10 Persona_14
pagina 5 di 9 dalla predetta unione nacquero in Brasile (doc. 36) e Persona_12 Persona_13
(doc. 51);
[...] sposò (doc. 37) e da tale unione nacquero : Controparte_5 Persona_15 [...]
il 19 luglio 1958 ad AJ (Brasile) (doc. 38), Parte_23 Parte_24
, il 9 agosto 1960 ad AJ (Brasile) (doc. 40), il 15
[...] Parte_25 febbraio 1963 ad AJ (Brasile) (doc. 43), il 16 settembre Parte_26
1969 ad AJ (Brasile) (doc. 45), , il 30 dicembre 1971 ad AJ Parte_27
(Brasile) (doc. 47), il 4 gennaio 1974 ad AJ (Brasile) (doc. 20), Persona_5
nipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...] Parte_17 OS AM (Brasile) (doc. 25);
sposò (doc. 39) e da tale unione nacquero Parte_23 Persona_16
, il 23 settembre 1984 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 1); Parte_1
, il 31 agosto 1985 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 6) e Parte_4
, il 17 maggio 1991 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 7); Parte_5
sposò (doc. 2) e da tale unione Parte_1 Controparte_1 nacquero , il 5 novembre 2012 ad AJ (Brasile) Persona_1
(doc. 3), , il 21 marzo 2015 ad AJ (Brasile) (doc. 4) Parte_2
e , il 18 aprile 2018 ad AJ (Brasile) (doc. 5); Parte_3
sposò (doc. 41) e da tale unione nacquero Parte_24 Persona_17
, il 20 novembre 1985 a Santo RE (Brasile) (doc. 8), che sposò Parte_6
GN (doc. 42) e , il 14 aprile 1995 a Persona_18 Parte_7
EI (Brasile) (doc. 9);
sposò (doc. 44) e da tale unione nacquero Parte_25 Persona_19
, il 25 novembre 1985 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 10), a Parte_8 sua volta madre di nata il [...] a [...] Parte_9
(doc. 11) e il 6 luglio 1991 a EI (Brasile) (doc. 12); Parte_10
sposò (doc. 46) e da tale unione Parte_26 Persona_20 nacque il 3 luglio 1993 a EI (Brasile) (doc. 13) e Parte_11 [...]
, nata il [...] a [...]. 17). Parte_13
sposò (doc. 14) e da tale unione nacquero Parte_11 Parte_12
il 28 agosto 2020 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 15) e Persona_2
, il 16 marzo 2024 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. 16); Persona_3
pagina 6 di 9 sposò (doc. 48) e da tale unione nacquero Parte_27 Persona_21
il 15 maggio 1993 a EI (Brasile) (doc. 18) e , Persona_4 Parte_14 nato l'[...] a [...]. 19).
sposò (doc. 49) e da tale unione nacquero Persona_5 Persona_22
nata il [...] a [...]. 21) e Parte_15 Parte_16
il 12 luglio 1998 a EI (Brasile) (doc. 24);
[...] sposò (doc. 22) e da tale unione nacque Parte_15 Controparte_2 il 21 dicembre 2023 a AO OS OS AM (Brasile) (doc. Persona_6
23).
ebbe il figlio , nato il 23 ottobre Parte_17 Parte_18
1996 a EI (Brasile) (doc. 26), il quale sposò (doc. 50); Persona_23
sposò (doc. 52) e da tale unione Persona_13 Persona_24 nacque il 26 ottobre 1963 a Santo RE (Brasile) (doc. 53); Persona_25
sposò (doc. 54) e da tale unione nacquero Persona_25 Persona_26
il 10 settembre 1984 a Santo RE (Brasile) (doc. 27) e Parte_19
nata l'[...] a [...]. 31); Parte_22
sposò (doc. 28) e da tale unione Parte_19 Parte_21 nacquero ,il 25 novembre 2006 a Santo Persona_7
RE (Brasile) (doc. 29) e , il 1 marzo 2015 a Santo RE Persona_8
(Brasile) (doc. 30).
ebbe il figlio , nato il 20 Parte_22 Persona_9 gennaio 2014 a Santo RE (Brasile) (doc. 32).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022). pagina 7 di 9 Risulta peraltro provato che il capostipite mai si Persona_10 naturalizzò cittadina brasiliana come da certificazione negativa prodotta (doc. 35).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass.
Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_4 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma CP_6 non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio,
o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – pagina 8 di 9 non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione
(…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattanOSi di CP_4 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti come in epigrafe indicati cittadini italiani jure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio che Controparte_4 liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Firenze, 27.12.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa AN AL
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