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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3674/2016 R.G.
TRA in persona del Parte_1
rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Verna in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del curatore p.t.,
[...]
rappresentato e difeso dall' avv. Anna Arcella in virtù del decreto di autorizzazione e nomina del G.D. del 22.11.2016 e di mandato ad litem rilasciato su documento informatico separato ex art. 83 c.p.c.;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Controparte_1
( ha proposto ricorso monitorio nei
[...] C.F._1
confronti della società Parte_1
deducendo:
-che in data 8.10.2002 ha stipulato con un contratto preliminare Parte_2
di compravendita avente ad oggetto la porzione dell'edificando fabbricato sito nel comune di Venosa, alla via Melfi;
pagina 1 di 10 -che con la suddetta scrittura si è dato atto che il promissario acquirente ha versato alla promissaria venditrice la somma di euro 55.875,00 a titolo di anticipo;
-che in data 30.4.2003 ha versato con assegno bancario l'ulteriore somma di euro 20.000,00 in favore della controparte;
-che il 4.8.2005 ha prestato il proprio consenso alla cessione del contratto preliminare da parte di nelle more dichiarata fallita, in favore Parte_2
della società tale Parte_1
dichiarazione è stata altresì sottoscritta per accettazione anche da Parte_1
in qualità di rappresentante legale della cessionaria;
[...]
-che con scrittura privata del 1.12.2005 autenticata dal notaio Per_1
, si è dato atto che sono stati trasferiti alla società 3
[...] Parte_3
contratti preliminari di compravendita tra i quali quello dell'8.10.2002 per cui è causa;
-che con nota dell'8-12.4.2016, trasmessa a mezzo pec e a mezzo raccomandata A/R, il curatore del fallimento ha comunicato, ai sensi CP_2
dell'art 76 L.F. , la volontà di recedere dal contratto preliminare di compravendita e ha perciò chiesto la restituzione della somma versata dal fallito in forza del suddetto contratto, ammontante complessivamente ad CP_1
euro 75.875,00, oltre alla corresponsione degli interessi legali quantificati in euro 14.473,64 decorrenti dalla dichiarazione di fallimento 25.5.2006 alla comunicazione del recesso;
-che nonostante l'invito la società non ha provveduto alla richiesta Parte_1
restituzione.
Il giudice accogliendo il ricorso presentato dal fallimento ha emesso il decreto ingiuntivo n. 644/2016 con il quale è stato ingiunto alla società
[...]
il pagamento della somma di € 75.875,00, oltre Parte_1
interessi legali decorrenti dalla data di dichiarazione di fallimento (25.5.2006) al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
pagina 2 di 10 La società ingiunta ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo la prescrizione del credito e la infondatezza nel merito della pretesa creditoria contestando anche la decorrenza degli interessi legali.
In particolare, la predetta ha sostenuto che la somma di euro 75.785,00,versata da quale anticipo del contratto preliminare, è stata portata in CP_2
compensazione al momento del trasferimento del preliminare dalla Parte_2
alla opponente, giusta autorizzazione, da parte del Tribunale Fallimentare
[...]
di Melfi;
che, quindi, la somma in parola è stata integralmente utilizzata e non è più esistente come somma disponibile per la restituzione;
che la compensazione ha infatti estinto l'obbligazione di pagamento di verso la CP_2 Parte_2
con la conseguente liberazione;
che il versamento di un anticipo, una
[...]
volta portato in compensazione, non costituisce più un'obbligazione passibile di restituzione;
che è pur vero che il Curatore del fallimento possa CP_2
esercitare il diritto di scioglimento e di recesso del contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 della Legge Fallimentare, ma è anche vero che tale scioglimento non implica in alcun modo il diritto alla restituzione di somme già compensate e di spese sostenute nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
Alla luce di ciò, l'opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto la condanna della parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Fallimento opposto, il quale ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione in giudizio e, con articolate argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al risarcimento ex art 96 cpc oltre al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo è tempestiva perché proposta nel termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Quanto al merito, si ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata.
In primo luogo occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'opposto secondo il quale l'atto di citazione sarebbe affetto da nullità per difetto di conformità
pagina 3 di 10 dell'atto di citazione notificato rispetto all'originale conseguente alla omessa e/o falsa e/o errata attestazione di conformità dell'atto di citazione notificato rispetto all'originale.
In particolare, secondo la parte opposta, avendo il difensore di parte opponente notificato a mezzo pec la copia dell'atto di citazione e la copia della procura ad litem, queste non sono pervenute in formato analogico, come attesta il difensore, bensì su supporto informatico;
inoltre il difensore si è limitato a segnalare che gli anzidetti atti (atto di citazione e procura) sono copie
“analogiche dei corrispondenti atti e provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico.”
L'eccezione è infondata sia perché sono stati rilevati vizi formali non previsti a pena di nullità atteso che non è in contestazione la diversità del contenuto dell'atto introduttivo depositato rispetto a quello notificato all'opposto, in ogni caso quest'ultimo ha svolto una compiuta difesa nel merito e tale circostanza sanerebbe comunque il vizio asseritamente esistente.
Quanto al merito risultano pacifiche oltre che risultanti dalla documentazione in atti le seguenti circostanze :
1)che il C.A.R.L.T. ha corrisposto alla l'importo complessivo di Parte_2 euro 75.875,00 a titolo di anticipo per l'acquisto di un immobile come si vince dal contratto preliminare dell'8.10.2002 e dalla scrittura privata del 30.4.2003;
2) che non ha ottenuto il bene oggetto della compravendita in CP_2
relazione al quale era stato versato il predetto acconto;
3) che a seguito del fallimento della società, promittente venditrice, Parte_2
[...
con atto di transazione del 12.12.2005 ( atto per Notaio – Persona_1
rep. n. 28.987 dell'1.12.2005) e con il consenso manifestato dai promettenti acquirenti, la soc. subentrata nel contratto Parte_1
preliminare di compravendita stipulato in data 8.10.2002 dalla , Pt_2
assumendone tutti i diritti e gli obblighi;
pagina 4 di 10 4) che l'opponente, cessionario del preliminare, ha utilizzato la somma versata dal Consorzio fallito alla per la compensazione di un suo debito nei Pt_2 confronti di quest'ultima;
5) che in data 25.5.2006 - con sentenza n. 19/06 - è stato dichiarato il fallimento del (promissario acquirente) e il curatore del fallimento ha Parte_4
comunicato il suo recesso ai sensi dell' art 72 LF dal contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Alla luce di tali circostanze non può che ritenersi fondata la pretesa creditoria/restitutoria avanzata dalla parte opposta in sede monitoria, con riferimento alla somma versata a titolo di acconto dal consorzio fallito quando era in bonis.
In primo luogo si ritiene innegabile la sussistenza della situazione di
“pendenza” , ex art 72 LF, del rapporto contrattuale tra le parti del giudizio laddove si consideri che la soc. Geom. è subentrata nel Parte_1
contratto preliminare di compravendita stipulato in data 8.10.2002 dalla e il;
che le prestazioni contrattuali sono rimaste Pt_2 Parte_5
ineseguite avendo la promissaria acquirente versato soltanto una parte del corrispettivo dell'immobile oggetto della vendita e la promittente venditrice soc. non ha consegnato il predetto bene promesso in vendita. Parte_1
Inoltre, non può essere condiviso l'assunto della società opponente secondo il quale siccome ha utilizzato la somma di € 75.875,00 ( versata dal Parte_5
in compensazione del suo maggior debito nei confronti del
[...] [...]
(compensazione esplicitamente regolata nell'atto di transazione Controparte_3
innanzi al Notaio in data 1-12.12.2005) non è tenuta a restituire nulla e Per_1
in virtù di tale operazione non è neanche più applicabile l'art. 72 L.F. .
A tale riguardo occorre rilevare che la somma versata dal consorzio fallito è stata comunque utilizzata dalla società opponente in suo favore e nel suo interesse avendola portata in compensazione per estinguere un suo debito nei confronti della società cedente così ricavandone un utile.
pagina 5 di 10 Avendo pertanto la somma in questione costituito una posta attiva nel patrimonio della società opponente, quest'ultima è tenuta a restituire tale somma al promissario acquirente a seguito del recesso da costui esercitato dal contratto preliminare di compravendita di cui è parte, in considerazione dei naturali effetti restitutori che conseguono allo scioglimento del contratto.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Come, infatti, stabilito anche dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, posto che la facoltà concessa al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 72 n. 4 l. fall., di scegliere fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto concerne anche l'ipotesi di fallimento del promesso venditore in un contratto preliminare di vendita, tale facoltà, che individua un vero e proprio diritto potestativo del curatore e non è assimilabile ad un diritto di recesso, non è suscettibile di prescrizione, posto che l'unico limite fissato dalla disposizione normativa in questione, consiste nell'avvenuto trasferimento della proprietà: per contratto o per passaggio in giudicato della sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., (S.U. 239-99; Cass. 4747-99; secondo Cass. 3748-68 e
6588-86) anche per l'inutile decorso del termine assegnato dal giudice delegato) circostanze queste ultime non verificatesi nel caso di specie (Cass - 26/10/2000,
n. 14102).
Alla luce delle precedenti considerazioni occorre concludere che il curatore del fallimento, ha esercitato la facoltà riconosciutagli dall'art. 72 l.f. dichiarando di non voler subentrare nel rapporto contrattuale pendente tra le parti alla data del fallimento e ciò ha di conseguenza determinato la immediata caducazione e l'inefficacia del rapporto contrattuale in questione e di tutte le pattuizioni in esso contenute. Lo scioglimento del contratto ad opera del Curatore ha prodotto effetti ex tunc, a far data cioè dalla stipulazione del contratto preliminare medesimo (Cass. Sez. I, 12.04.2001 n. 5494). Sul punto è ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso che 'La dichiarazione di scioglimento del curatore determina il venir meno ab origine e con effetti retroattivi della volontà negoziale manifestata dal promettente fallito
pagina 6 di 10 e dunque di un elemento essenziale della volontà negoziale .... verificandosi pertanto una situazione simile a quella che parimenti impedisce la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. della inesistenza o invalidità originaria della manifestazione di volontà" (Cass. S.U. 14 aprile 1999 n. 239; Cass. Civ. n.
2772/1992 e n. 7448/2012).
Dunque se la scelta del curatore nel senso dello scioglimento, fa venir meno il vincolo contrattuale con effetto ex tunc ( Cass S.U. 239/99) ne consegue un naturale effetto restitutorio, nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, operando le restituzioni ed i rimborsi secondo la disciplina dettata dalle norme sull'indebito ex art 2033 cc , dal momento che l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite (Cass. 4268/95; 12121/92; 6245/81; 4889/79; 4398/79).
Una volta venuto meno il contratto fonte dell'obbligazione, la prestazione compiuta rimane priva della propria causa giustificativa e, quindi, diventa un pagamento dell'indebito che obbliga il contraente-accipiens alla restituzione in favore del contraente-solvens ex art. 2033 c.c.. (Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252;,
n. 10498/ 2001).
In ragione di quanto sopra esposto l'opponente deve provvedere alla restituzione in favore del fallimento delle somme versate dalla società fallita pari a complessivi euro 75.875,00, maggiorate per interessi legali.
Con riferimento agli interessi, applicandosi come già detto la disciplina prevista dall'art 2033 c.c., secondo la quale il solvens ha diritto al pagamento degli interessi dal giorno del pagamento se colui che lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede, dalla data della domanda, sulla somma dovuta dall'opponente a titolo di ripetizione di indebito sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo, posto che il titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale è venuto meno dopo il “recesso” esercitato dal curatore e in quel momento l'accipiens era in buona fede.
Ne consegue che l'opposizione limitatamente alla contestata quantificazione degli importi accessori deve essere accolta atteso che erroneamente con il pagina 7 di 10 decreto ingiuntivo la decorrenza degli interessi è stata individuata nella data della dichiarazione di fallimento anziché in quella successiva della proposizione del ricorso monitorio ( 22.6.2016).
Con il decreto ingiuntivo è stato pertanto riconosciuto in favore della creditrice un importo maggiore di quello ad essa attribuibile al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che l'opposizione proposta deve essere accolta e deve essere pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ogni statuizione sulle spese della fase monitoria per la insussistenza del credito come azionato.
In tutti i casi in cui, infatti, si riconosca l'infondatezza anche soltanto di alcuni dei fatti costitutivi della pretesa azionata, provvisoriamente consacrati nel decreto ingiuntivo, lo stesso decreto deve essere integralmente revocato (v. ex plurimis Cass n. 15186 del 2004).
La fondatezza, anche se parziale, nel merito della pretesa attorea azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo consente di pronunciare condanna della opponente, convenuta in senso sostanziale, al pagamento della somma di euro
75.875,00 oltre interessi legali con decorrenza dal 22.6.2016 al soddisfo.
Quanto alla ulteriore domanda risarcitoria dell'opposta di condanna ex art 96 cpc della controparte, si rileva quanto segue.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96 primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in pagina 8 di 10 particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (si vedano
Corte di cassazione n. 1722 del 1982, Corte di cassazione n. 1341 del 1991 e
Corte di cassazione n. 13355 del 2004).
Né la previsione del potere del Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (si vedano in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 477 del 1983 e Corte di cassazione n. 4310 del 2018).
Nel caso che ci occupa, dal momento che l'opponente non ha provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.a. deve essere rigettata.
Né può essere riconosciuto all'opposto il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c,, introdotto dall'art. 45 comma 12 L n. 69/ 2009, che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo
96 c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o dalla colpa grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestasagendi, come nel pagina 9 di 10 caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass Sezioni Unite n.
22405 del 2018).
Nel caso di specie le articolate difese esplicate dalla parte opposta e l'accoglimento sia pure parziale della opposizione costituiscono indici significativi del difetto in capo alla stessa parte soccombente dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed escludono che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del
D.M. Giustizia n. 55/2014 al minimo dei parametri stante la non complessità delle questioni affrontate, tenuto conto dell'esito della causa e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Dott.ssa Lucia
Gesummaria, definitivamente pronunciando sull'opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
75.875,00 oltre interessi legali con decorrenza dal 22.6.2016 al soddisfo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida in euro 7052,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Potenza, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3674/2016 R.G.
TRA in persona del Parte_1
rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Verna in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del curatore p.t.,
[...]
rappresentato e difeso dall' avv. Anna Arcella in virtù del decreto di autorizzazione e nomina del G.D. del 22.11.2016 e di mandato ad litem rilasciato su documento informatico separato ex art. 83 c.p.c.;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Controparte_1
( ha proposto ricorso monitorio nei
[...] C.F._1
confronti della società Parte_1
deducendo:
-che in data 8.10.2002 ha stipulato con un contratto preliminare Parte_2
di compravendita avente ad oggetto la porzione dell'edificando fabbricato sito nel comune di Venosa, alla via Melfi;
pagina 1 di 10 -che con la suddetta scrittura si è dato atto che il promissario acquirente ha versato alla promissaria venditrice la somma di euro 55.875,00 a titolo di anticipo;
-che in data 30.4.2003 ha versato con assegno bancario l'ulteriore somma di euro 20.000,00 in favore della controparte;
-che il 4.8.2005 ha prestato il proprio consenso alla cessione del contratto preliminare da parte di nelle more dichiarata fallita, in favore Parte_2
della società tale Parte_1
dichiarazione è stata altresì sottoscritta per accettazione anche da Parte_1
in qualità di rappresentante legale della cessionaria;
[...]
-che con scrittura privata del 1.12.2005 autenticata dal notaio Per_1
, si è dato atto che sono stati trasferiti alla società 3
[...] Parte_3
contratti preliminari di compravendita tra i quali quello dell'8.10.2002 per cui è causa;
-che con nota dell'8-12.4.2016, trasmessa a mezzo pec e a mezzo raccomandata A/R, il curatore del fallimento ha comunicato, ai sensi CP_2
dell'art 76 L.F. , la volontà di recedere dal contratto preliminare di compravendita e ha perciò chiesto la restituzione della somma versata dal fallito in forza del suddetto contratto, ammontante complessivamente ad CP_1
euro 75.875,00, oltre alla corresponsione degli interessi legali quantificati in euro 14.473,64 decorrenti dalla dichiarazione di fallimento 25.5.2006 alla comunicazione del recesso;
-che nonostante l'invito la società non ha provveduto alla richiesta Parte_1
restituzione.
Il giudice accogliendo il ricorso presentato dal fallimento ha emesso il decreto ingiuntivo n. 644/2016 con il quale è stato ingiunto alla società
[...]
il pagamento della somma di € 75.875,00, oltre Parte_1
interessi legali decorrenti dalla data di dichiarazione di fallimento (25.5.2006) al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
pagina 2 di 10 La società ingiunta ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo la prescrizione del credito e la infondatezza nel merito della pretesa creditoria contestando anche la decorrenza degli interessi legali.
In particolare, la predetta ha sostenuto che la somma di euro 75.785,00,versata da quale anticipo del contratto preliminare, è stata portata in CP_2
compensazione al momento del trasferimento del preliminare dalla Parte_2
alla opponente, giusta autorizzazione, da parte del Tribunale Fallimentare
[...]
di Melfi;
che, quindi, la somma in parola è stata integralmente utilizzata e non è più esistente come somma disponibile per la restituzione;
che la compensazione ha infatti estinto l'obbligazione di pagamento di verso la CP_2 Parte_2
con la conseguente liberazione;
che il versamento di un anticipo, una
[...]
volta portato in compensazione, non costituisce più un'obbligazione passibile di restituzione;
che è pur vero che il Curatore del fallimento possa CP_2
esercitare il diritto di scioglimento e di recesso del contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 della Legge Fallimentare, ma è anche vero che tale scioglimento non implica in alcun modo il diritto alla restituzione di somme già compensate e di spese sostenute nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
Alla luce di ciò, l'opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto la condanna della parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Fallimento opposto, il quale ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione in giudizio e, con articolate argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al risarcimento ex art 96 cpc oltre al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo è tempestiva perché proposta nel termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Quanto al merito, si ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata.
In primo luogo occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'opposto secondo il quale l'atto di citazione sarebbe affetto da nullità per difetto di conformità
pagina 3 di 10 dell'atto di citazione notificato rispetto all'originale conseguente alla omessa e/o falsa e/o errata attestazione di conformità dell'atto di citazione notificato rispetto all'originale.
In particolare, secondo la parte opposta, avendo il difensore di parte opponente notificato a mezzo pec la copia dell'atto di citazione e la copia della procura ad litem, queste non sono pervenute in formato analogico, come attesta il difensore, bensì su supporto informatico;
inoltre il difensore si è limitato a segnalare che gli anzidetti atti (atto di citazione e procura) sono copie
“analogiche dei corrispondenti atti e provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico.”
L'eccezione è infondata sia perché sono stati rilevati vizi formali non previsti a pena di nullità atteso che non è in contestazione la diversità del contenuto dell'atto introduttivo depositato rispetto a quello notificato all'opposto, in ogni caso quest'ultimo ha svolto una compiuta difesa nel merito e tale circostanza sanerebbe comunque il vizio asseritamente esistente.
Quanto al merito risultano pacifiche oltre che risultanti dalla documentazione in atti le seguenti circostanze :
1)che il C.A.R.L.T. ha corrisposto alla l'importo complessivo di Parte_2 euro 75.875,00 a titolo di anticipo per l'acquisto di un immobile come si vince dal contratto preliminare dell'8.10.2002 e dalla scrittura privata del 30.4.2003;
2) che non ha ottenuto il bene oggetto della compravendita in CP_2
relazione al quale era stato versato il predetto acconto;
3) che a seguito del fallimento della società, promittente venditrice, Parte_2
[...
con atto di transazione del 12.12.2005 ( atto per Notaio – Persona_1
rep. n. 28.987 dell'1.12.2005) e con il consenso manifestato dai promettenti acquirenti, la soc. subentrata nel contratto Parte_1
preliminare di compravendita stipulato in data 8.10.2002 dalla , Pt_2
assumendone tutti i diritti e gli obblighi;
pagina 4 di 10 4) che l'opponente, cessionario del preliminare, ha utilizzato la somma versata dal Consorzio fallito alla per la compensazione di un suo debito nei Pt_2 confronti di quest'ultima;
5) che in data 25.5.2006 - con sentenza n. 19/06 - è stato dichiarato il fallimento del (promissario acquirente) e il curatore del fallimento ha Parte_4
comunicato il suo recesso ai sensi dell' art 72 LF dal contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Alla luce di tali circostanze non può che ritenersi fondata la pretesa creditoria/restitutoria avanzata dalla parte opposta in sede monitoria, con riferimento alla somma versata a titolo di acconto dal consorzio fallito quando era in bonis.
In primo luogo si ritiene innegabile la sussistenza della situazione di
“pendenza” , ex art 72 LF, del rapporto contrattuale tra le parti del giudizio laddove si consideri che la soc. Geom. è subentrata nel Parte_1
contratto preliminare di compravendita stipulato in data 8.10.2002 dalla e il;
che le prestazioni contrattuali sono rimaste Pt_2 Parte_5
ineseguite avendo la promissaria acquirente versato soltanto una parte del corrispettivo dell'immobile oggetto della vendita e la promittente venditrice soc. non ha consegnato il predetto bene promesso in vendita. Parte_1
Inoltre, non può essere condiviso l'assunto della società opponente secondo il quale siccome ha utilizzato la somma di € 75.875,00 ( versata dal Parte_5
in compensazione del suo maggior debito nei confronti del
[...] [...]
(compensazione esplicitamente regolata nell'atto di transazione Controparte_3
innanzi al Notaio in data 1-12.12.2005) non è tenuta a restituire nulla e Per_1
in virtù di tale operazione non è neanche più applicabile l'art. 72 L.F. .
A tale riguardo occorre rilevare che la somma versata dal consorzio fallito è stata comunque utilizzata dalla società opponente in suo favore e nel suo interesse avendola portata in compensazione per estinguere un suo debito nei confronti della società cedente così ricavandone un utile.
pagina 5 di 10 Avendo pertanto la somma in questione costituito una posta attiva nel patrimonio della società opponente, quest'ultima è tenuta a restituire tale somma al promissario acquirente a seguito del recesso da costui esercitato dal contratto preliminare di compravendita di cui è parte, in considerazione dei naturali effetti restitutori che conseguono allo scioglimento del contratto.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Come, infatti, stabilito anche dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, posto che la facoltà concessa al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 72 n. 4 l. fall., di scegliere fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto concerne anche l'ipotesi di fallimento del promesso venditore in un contratto preliminare di vendita, tale facoltà, che individua un vero e proprio diritto potestativo del curatore e non è assimilabile ad un diritto di recesso, non è suscettibile di prescrizione, posto che l'unico limite fissato dalla disposizione normativa in questione, consiste nell'avvenuto trasferimento della proprietà: per contratto o per passaggio in giudicato della sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., (S.U. 239-99; Cass. 4747-99; secondo Cass. 3748-68 e
6588-86) anche per l'inutile decorso del termine assegnato dal giudice delegato) circostanze queste ultime non verificatesi nel caso di specie (Cass - 26/10/2000,
n. 14102).
Alla luce delle precedenti considerazioni occorre concludere che il curatore del fallimento, ha esercitato la facoltà riconosciutagli dall'art. 72 l.f. dichiarando di non voler subentrare nel rapporto contrattuale pendente tra le parti alla data del fallimento e ciò ha di conseguenza determinato la immediata caducazione e l'inefficacia del rapporto contrattuale in questione e di tutte le pattuizioni in esso contenute. Lo scioglimento del contratto ad opera del Curatore ha prodotto effetti ex tunc, a far data cioè dalla stipulazione del contratto preliminare medesimo (Cass. Sez. I, 12.04.2001 n. 5494). Sul punto è ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso che 'La dichiarazione di scioglimento del curatore determina il venir meno ab origine e con effetti retroattivi della volontà negoziale manifestata dal promettente fallito
pagina 6 di 10 e dunque di un elemento essenziale della volontà negoziale .... verificandosi pertanto una situazione simile a quella che parimenti impedisce la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. della inesistenza o invalidità originaria della manifestazione di volontà" (Cass. S.U. 14 aprile 1999 n. 239; Cass. Civ. n.
2772/1992 e n. 7448/2012).
Dunque se la scelta del curatore nel senso dello scioglimento, fa venir meno il vincolo contrattuale con effetto ex tunc ( Cass S.U. 239/99) ne consegue un naturale effetto restitutorio, nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, operando le restituzioni ed i rimborsi secondo la disciplina dettata dalle norme sull'indebito ex art 2033 cc , dal momento che l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite (Cass. 4268/95; 12121/92; 6245/81; 4889/79; 4398/79).
Una volta venuto meno il contratto fonte dell'obbligazione, la prestazione compiuta rimane priva della propria causa giustificativa e, quindi, diventa un pagamento dell'indebito che obbliga il contraente-accipiens alla restituzione in favore del contraente-solvens ex art. 2033 c.c.. (Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252;,
n. 10498/ 2001).
In ragione di quanto sopra esposto l'opponente deve provvedere alla restituzione in favore del fallimento delle somme versate dalla società fallita pari a complessivi euro 75.875,00, maggiorate per interessi legali.
Con riferimento agli interessi, applicandosi come già detto la disciplina prevista dall'art 2033 c.c., secondo la quale il solvens ha diritto al pagamento degli interessi dal giorno del pagamento se colui che lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede, dalla data della domanda, sulla somma dovuta dall'opponente a titolo di ripetizione di indebito sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo, posto che il titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale è venuto meno dopo il “recesso” esercitato dal curatore e in quel momento l'accipiens era in buona fede.
Ne consegue che l'opposizione limitatamente alla contestata quantificazione degli importi accessori deve essere accolta atteso che erroneamente con il pagina 7 di 10 decreto ingiuntivo la decorrenza degli interessi è stata individuata nella data della dichiarazione di fallimento anziché in quella successiva della proposizione del ricorso monitorio ( 22.6.2016).
Con il decreto ingiuntivo è stato pertanto riconosciuto in favore della creditrice un importo maggiore di quello ad essa attribuibile al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che l'opposizione proposta deve essere accolta e deve essere pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ogni statuizione sulle spese della fase monitoria per la insussistenza del credito come azionato.
In tutti i casi in cui, infatti, si riconosca l'infondatezza anche soltanto di alcuni dei fatti costitutivi della pretesa azionata, provvisoriamente consacrati nel decreto ingiuntivo, lo stesso decreto deve essere integralmente revocato (v. ex plurimis Cass n. 15186 del 2004).
La fondatezza, anche se parziale, nel merito della pretesa attorea azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo consente di pronunciare condanna della opponente, convenuta in senso sostanziale, al pagamento della somma di euro
75.875,00 oltre interessi legali con decorrenza dal 22.6.2016 al soddisfo.
Quanto alla ulteriore domanda risarcitoria dell'opposta di condanna ex art 96 cpc della controparte, si rileva quanto segue.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96 primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in pagina 8 di 10 particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (si vedano
Corte di cassazione n. 1722 del 1982, Corte di cassazione n. 1341 del 1991 e
Corte di cassazione n. 13355 del 2004).
Né la previsione del potere del Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (si vedano in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 477 del 1983 e Corte di cassazione n. 4310 del 2018).
Nel caso che ci occupa, dal momento che l'opponente non ha provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.a. deve essere rigettata.
Né può essere riconosciuto all'opposto il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c,, introdotto dall'art. 45 comma 12 L n. 69/ 2009, che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo
96 c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o dalla colpa grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestasagendi, come nel pagina 9 di 10 caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass Sezioni Unite n.
22405 del 2018).
Nel caso di specie le articolate difese esplicate dalla parte opposta e l'accoglimento sia pure parziale della opposizione costituiscono indici significativi del difetto in capo alla stessa parte soccombente dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed escludono che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del
D.M. Giustizia n. 55/2014 al minimo dei parametri stante la non complessità delle questioni affrontate, tenuto conto dell'esito della causa e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Dott.ssa Lucia
Gesummaria, definitivamente pronunciando sull'opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
75.875,00 oltre interessi legali con decorrenza dal 22.6.2016 al soddisfo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida in euro 7052,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Potenza, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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