Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
(Continua dal verbale udienza del 15/04/2025 )
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio In assenza dei difensori Pronuncia la seguente RGN 70/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli Parte_1
( , Fabio Ganci ( , Nicola Zampieri (ni- Email_1 Email_2
e Giovanni Rinaldi (avvocato.giovanni. Email_3 Email_4
, e presso lo studio di quest'ultimo in Biella, Via G. De Marchi, n. 4/A, elettivamente
[...]
domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
- in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
(C.F. P.IVA_1
- resistente contumace –
Oggetto: Risarcimento del danno per abusiva reiterazione del contratto a termine.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
Con ricorso iscritto in data 29/01/2025 il ricorrente, docente assunto con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2016/2017 ed in servizio al momento del deposito del ricorso presso l'IC ON IL di IN (AL) sino al 30.06.2025, ha chiesto al Tribunale adito l'accerta- mento del proprio diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine avendo sottoscritto contratti a tempo determinato annuali per oltre 36 mesi.
Il , pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito Controparte_1
e verificata la regolarità della notifica eseguita a mezzo pec è stato dichiarato contumace.
La causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza sulla base della documentazione allegata in atti.
La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine è fondata nei limiti di seguito precisati.
Excursus del quadro normativo rilevante ai fini decisori.
L'art. 5 comma 4 bis, D.lgs 368/2001 dispone:
“qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipenden- temente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.”
Per il settore del pubblico impiego l'art. 36 del D.lvo 165/2001 stabilisce, per quel che qui rileva, che:
“1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministra- zioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro su- bordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. […]
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica am- ministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utiliz- zate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4 […]
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarci- mento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative
[…]”.
L'art.
4. L. 124/1999 (“disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) dispone:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente va- canti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in sopran- numero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo per- sonale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'e- spletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si prov- vede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didatti- che. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e2 si provvede con supplenze temporanee
[…]”.
La norma (ed il regolamento attuativo di cui al D.M. n. 201/2000) distingue, dunque, tre tipologie di supplenza:
-la prima è destinata a soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione scolastica di coprire posti
“vacanti e disponibili” e va attuata con contratti a termine di durata annuale -ossia fino al 31 agosto successivo -attingendo dalle graduatorie permanenti ex art. 401 d. lgs 297/1994, mediante individuazione ad opera del dirigente dell'amministrazione scolastica territorial- mente competente;
a tale forma di supplenza è consentito ricorrere quando non sia possibile provvedere con personale di ruolo o in sovrannumero, o non vi sia già assegnato personale di ruolo, e che si sia “in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per il personale docente di ruolo”; -la seconda ipotesi permette di coprire posti “non vacanti che si rendano di fatto disponibili” fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), anche in tal attingendo dalle citate gra- duatorie permanenti ex art. 401;
-la terza ed ultima ipotesi, di natura residuale, è volta a soddisfare ogni altra esigenza tem- poranea di servizio e si attua attingendo dalle graduatorie di circolo o di istituto, mediante individuazione diretta del dirigente scolastico interessato.
In giurisprudenza va ricordata la sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motiva- zione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimi- tato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiet- tive lo giustifichino.”
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22552/2016 del 18.10.2016 (alla cui integrale lettura si rimanda), dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale, ha affermato in sintesi i seguenti principi di diritto:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, conte- nuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al D.lvo 368/2001 nella valutazione circa la legittimità
o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scola- stica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza);
b) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è ille- gittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi (punto 119)
c) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavora- tori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. (punto 120)
d) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma
1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti va- canti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancel- lare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizza- zione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario desti- nato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relati- vamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorri- mento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. (punto 121)
e) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effet- tiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a
"cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. (punto 122)
f) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. (punto 123)
g) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4
c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia
(come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. (punto 124)
h) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé confi- gurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo re- stando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sinto- matiche condizioni concrete della medesima.”. (punto 125).
La Suprema Corte ha poi avuto modo di ritornare, anche in tempi recenti, sulla materia in trattazione, stabilendo che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costitui- sce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assun- zione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma oc- correndo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabiliz- zazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte Giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a ter- mine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (Cass. n. 14815/2021); “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale” (Cass. ord. n. 15353/2020);
In definitiva, sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 cit., è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi (ovvero tre anni) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi.
Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee) il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino con la sen- tenza n. 683/2015, peraltro, è lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra.
In ogni caso, l'eventuale abuso non può comportare la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non è elemento idoneo ad escludere la sussistenza del danno la mera possibilità, offerta al ricorrente, di partecipare ai concorsi banditi medio tempore.
Nel caso in esame la documentazione versata in atti comprova che il ricorrente ha ricevuto plurimi incarichi di supplenza su posti vacanti in organico di fatto e di diritto;
si è trattato, in particolare delle seguenti supplenze:
-2016/2017 IC San Benedeto di Roma Materia 14/11/16 30/06/17 18H
-2017/2018 IC G Bella di Acqui Terme Materia 09/10/17/ 31/08/18 18H
-2018/2019 di Materia 18/09/18 30/06/18 18H CP_2 Controparte_3
-2019/2020 IC G Bella di Acqui Terme Materia 14/09/19 31/08/20 18H
-2020/2021 IC G Bella di Acqui Terme Materia 14/09/20 31/08/21 18H -2021/2022 IC G Bella di Acqui Terme Materia 03/09/21 31/08/22 18H
-2022/2023 IC i Alessandria Materia 01/09/22 30/06/23 18H CP_4
-2023/2024 IC ON IL IN Materia 04/09/23 30/06/24 18H
-2024/2025 IC ON IL IN Materia 01/09/24 30/06/25 18H
Solo a fronte della ripetuta assegnazione del ricorrente di incarichi sino al 31 agosto dall'a.s.
2021/2022 è provato che l'Amministrazione abbia inteso fronteggiare una situazione di pe- renne scopertura del posto attraverso un impiego distorto dello strumento contrattuale, cir- costanza questa che il non costituendosi in giudizio ha rinunciato a contestare. CP_1
Pertanto, è possibile stabilire che l'abuso si è concretizzato con l'incarico conferito nell'a.s.
2021/2022 su posto in organico di diritto.
Per quanto attiene ai profili sanzionatori dell'abuso, è sufficiente fare rimando alle puntuali osservazioni della Corte di legittimità, sopra riportate, per escludere che nell'ambito del pub- blico impiego possa operare il rimedio della “conversione” del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
cionondimeno, è indubitabile che la ricorrente debba essere risarcita del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine.
La quantificazione del pregiudizio va parametrata alle previsioni contenute nell'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 165/2001, siccome modificato dall'art. 12, comma 1 del D.L. 16 settem- bre 2024, n.131: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assun- zione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche am- ministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di dispo- sizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura com- presa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nel caso di specie, al fine di quantificare il risarcimento del danno appare opportuno valo- rizzare, da un lato, il numero non esiguo di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo, la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico (con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità), e, dall'altro, il fatto che non è stato allegato e provato un ulteriore danno riferito a patimenti soggettivi connessi alle difficoltà di una stabile organizzazione di vita.
In definitiva, dunque, considerati e bilanciati fra loro gli elementi sopra evidenziati, appare equo determinare il danno risarcibile nella misura minima di 4 mensilità dell'ultima retribu- zione globale di fatto (oltre interessi dalla domanda al saldo), potendosi riscontrare un abuso nella reiterazione dei contratti a termine a partire dall'anno scolastico 2021/2022 (corrispon- dente al quarto contratto a termine dopo tre su organico di diritto).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori mi- nimi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCERTA E DICHIARA che il resistente contumace ha posto in essere, nei con- CP_1
fronti del ricorrente, una illegittima reiterazione dei contratti a termine e conseguentemente
CONDANNA il a risarcire il danno alla ricorrente nella misura di 4 mensilità dell'ul- CP_1
tima retribuzione globale di fatto
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 per CP_1 compenso, oltre € 259,00 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA in favore dei difensori antistatari.
Vercelli, 15/04/2025
il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Patrizia BAICI