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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 695/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 24.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 695/2021 promossa da:
Parte_1
Avv. Lara Petracci
contro
:
Controparte_1
Avv. Controparte_2
quale mandataria di incorporante
[...] Controparte_3 Controparte_4
[...]
Avv. Stefano Cervellati
Controparte_5
contumace in qualità di erede di Controparte_6 Persona_1
contumace quale cessionaria di e per essa Controparte_7 Controparte_3 Controparte_8
[...]
Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini
Interventrice
Fatti di causa
pagina 1 di 6 Nell'anno 2017, citava avanti al Tribunale di Bologna Parte_1 Controparte_1
e proponendo
[...] Controparte_9 Controparte_5 Persona_1 opposizione di terzo all'esecuzione R.G.E. n. 37/2014 chiedendo di accertare e dichiarare l'acquisto a proprio favore, per usucapione ventennale, di terreni e immobili siti nel Comune di Monghidoro in Via
Fontanelli n. 3, oggetto di pignoramento immobiliare e meglio specificati in atti di proprietà di padre di del quale era stata convivente. Persona_1 Controparte_6
Si costituiva chiedendo di rigettare le domande proposte Controparte_1 dall'attrice perché infondate e di respingere l'opposizione.
Si costituiva quale procuratrice della Controparte_9 Controparte_4 eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione di terzo perché tardiva ex art. 619 c.p.c. e domandando di dichiarare insussistente la pretesa usucapione e di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., il Tribunale ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice fissando per l'esperimento della prova l'udienza del 2.4.2019; a tale udienza, il giudice dichiarava decaduta la parte attrice dalla prova orale ex art. 208 c.p.c. e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza n. 20829/2019, resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 20.11.2019, il Tribunale di Bologna respingeva la domanda di parte attrice, condannandola a rifondere in favore delle parti convenute costituite le spese di lite.
Il Tribunale riteneva la domanda infondata, atteso che l'attrice «non depositava alcuna documentazione utile a corredo dell'atto introduttivo e, nel prosieguo della causa, non svolgeva altre difese, prodotto nuova documentazione o presentato ulteriori istanze istruttorie». Il Tribunale proseguiva osservando che «parti convenute rilevavano l'infondatezza della domanda tesa, unicamente, a sottrarre gli immobili all'esecuzione forzata di cui sopra e, tali ragioni, seppur la documentazione a corredo depositata non sia rivelante ai fini della decisione, appaiono, comunque, fondate nel merito».
Avverso la sentenza proponeva impugnazione la con atto di appello notificato nell'aprile Parte_1
2021, affidandolo a due motivi, cui resistevano e Controparte_1 CP_2
quale mandataria di incorporante la quale Controparte_3 Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché notificato oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c.
Dichiarata la contumacia di quale erede di e di Controparte_6 Persona_1 [...]
già la causa veniva rinviata a precisazione delle Controparte_10 Controparte_5
conclusioni. Pendente il termine per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni,
pagina 2 di 6 interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c. e, per essa, Controparte_7 Controparte_8
quale cessionaria di crediti di riportandosi a tutte le domande e difese
[...] Controparte_3 rassegnate da quest'ultima.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con l'atto di appello, la rappresenta che a far data dal 22.5.2019 - e dunque prima della Parte_1
pubblicazione della sentenza impugnata resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 20.11.2019 - l'avv. Barbara
Casadei, suo difensore nel giudizio di primo grado, si cancellava volontariamente dall'albo professionale ed osserva che «la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. IV, Ord., 6 ottobre 2020, n.
21359) ha avuto modo di sottolineare che la cancellazione dall'albo degli avvocati è causa di interruzione del processo, indipendentemente dal fatto che il giudice ovvero le altre parti ne abbiano avuto conoscenza» e che «la pronuncia richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
3702/2019 (leggasi 3702/2017, n.d.r.), che include la cancellazione dall'Albo tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non ricomincia a decorrere fino a quando la causa interruttiva non viene meno ovvero fino alla sostituzione del difensore».
L'appellante prosegue rilevando che «nel caso di specie l'appellante conferiva procura speciale al sottoscritto procuratore in data 6.10.2021 ed il sottoscritto procuratore depositava istanza di visibilità del fascicolo che veniva concessa in data 22.10.2021, cosicché il presente appello deve ritenersi tempestivo» (p. 10 cit.).
Tanto premesso, l'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Nullità della sentenza impugnata – violazione dell'art. 301 c.p.c. L'appellante ritiene che la sentenza impugnata sia affetta da nullità dal momento che l'interruzione automatica del processo conseguente alla cancellazione dall'albo dell'avvocato preclude il compimento di ogni ulteriore attività processuale.
Inoltre, sul presupposto che all'udienza del 20.11.2019 - subito successiva all'udienza del 2.4.2019 in cui veniva dichiarata la decadenza dell'attrice dalle prove orali - il procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto per l'intervenuta cancellazione dell'albo dell'avv. Casadei, l'appellante insiste per la revoca ex art. 208 c.p.c. della pronuncia di decadenza dalle prove orali, atteso che già nel novembre
2018 l'avv. Casadei versava in uno stato di salute di particolare gravità, tale da costituire un legittimo impedimento allo svolgimento della professione forense. Pertanto, domanda che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e di tutti gli atti successivi all'evento interruttivo, sia assunta la prova orale richiesta con l'atto di citazione;
pagina 3 di 6 2) Erronea pronuncia in ordine alla decadenza dalla prova testimoniale richiesta da parte attrice/appellante. L'appellante lamenta di essere stata privata della facoltà di richiedere all'udienza del
20.11.2019 l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione degli ulteriori testi non ammessi con l'ordinanza del 13.11.2018 e da cui erroneamente il Tribunale aveva ritenuto decaduta parte attrice all'udienza del 2.4.2019, atteso che la decadenza dalla prova per mancata comparizione “non poteva che riguardare i due testi ammessi e non poteva essere estesa a tutte le prove richieste” (p. 13 atto di appello) ed insiste per l'ammissione di tali prove.
***
Come eccepito da l'appello è inammissibile perché tardivamente proposto. CP_2
Tenuto conto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e della sospensione straordinaria disposta nell'anno
2020 per l'emergenza coronavirus, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il 23.7.2020; la notifica dell'appello risale invece al mese di aprile 2021.
È pacifico che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301 c. 1 c.p.c. porta a includere la cancellazione volontaria dall'albo tra le cause di interruzione del processo, atteso che la norma può essere intesa come disposizione che distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venire meno dello ius postulandi (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa, che sia volontaria o meno (Cass. Civ. n. 21359/2020; Sez. Un. n. 3702/2017).
Posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, ne consegue che la causa determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
Tale nullità è tuttavia soggetta al principio generale di cui all'art. 161 c.p.c. di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, e può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti. Limiti tra i quali è ricompreso quello posto all'art. 327 c. 1 c.p.c. in base al quale l'impugnazione non è più proponibile dopo che siano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con la conseguenza che, ove l'impugnazione avvenga oltre i suindicati termini, la nullità
è sanata dal passaggio in giudicato della sentenza per effetto dell'omessa o tardiva impugnazione.
Come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13244 del 2014, pronunciatasi in relazione ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame (cancellazione dall'albo del procuratore costituito per malattia nel corso del giudizio di primo grado), «la prevista decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza (giusta la previgente disciplina, n.d.r.), indipendentemente dalla notificazione di questa, opera – come ribadito dalla Corte
pagina 4 di 6 costituzionale con la sentenza n. 297 del 2008 – “un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa”, consentendosi al soccombente “di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis”». Tale principio è stato successivamente confermato dalla
Corte di Cassazione nelle ordinanze n. 28846/2028 e n. 19403/2024.
Non è invece pertinente il precedente giurisprudenziale invocato dall'appellante. La pronuncia delle
Sezioni Unite n. 3702/2017, infatti, riguarda la diversa ipotesi nella quale la notifica dell'atto di appello sia effettuata nei confronti del procuratore volontariamente cancellatosi dall'albo dopo il deposito della sentenza e prima della notifica dell'atto di appello. È in relazione a questa ipotesi che la Corte di
Cassazione afferma che «come la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo dell'avvocato implicano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 310, comma 1, cod. proc. civ. e 328 cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo risultante dalla sentenza additiva n. 41/86 della Corte cost.), l'interruzione del termine breve per l'impugnazione (ma, soccorrendo la medesima ratio, anche di quello ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ.), lo stesso deve avvenire in ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo», con l'ulteriore conseguenza che «la notifica nulla (in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, attesa la volontaria cancellazione dall'albo e la simultanea perdita dello ius postulandi, n.d.r.) non pregiudica il notificante, perché fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del procuratore cancellatosi dall'albo il termine di impugnazione non riprende a decorrere» (Sez. Un. 3702/2017).
Alla luce di quanto fin qui osservato, non può prestarsi adesione alla tesi di parte appellante secondo cui il termine per la proposizione dell'appello debba intendersi come decorrente dal momento del conferimento della nuova procura al nuovo difensore, dovendosi invece ritenere che l'appello sia stato proposto tardivamente e sia quindi inammissibile, decorrendo il termine per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a favore delle parti costituite e quale mandataria di Controparte_1 CP_2
incorporante sono liquidate nel dispositivo, Controparte_3 Controparte_4 letta la nota spese dell'avv. ex d.m. 55/2014 in relazione al valore ed alla difficoltà della CP_2 causa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto. Con riguardo al valore della causa, da determinarsi ex art. 15 c.p.c., non sono allegati né documentati i redditi catastali o domenicali dei beni immobili oggetto di causa, ma dalla dichiarazione del valore resa dalla negli atti introduttivi di entrambi i gradi e nelle relative note di Parte_1 iscrizione a ruolo, risulta il valore di € 90.750.
pagina 5 di 6 Nulla a disporre nel rapporto fra l'appellante e e per essa Controparte_7 Controparte_8 quale cessionaria di crediti di atteso che quest'ultima si è volontariamente
[...] Controparte_3
costituita nel presente giudizio senza che la sua partecipazione fosse necessaria, a mente del disposto dell'art. 111 c.p.c. secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
20829/2019 resa dal Tribunale di Bologna e la condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di in € 8.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti, Controparte_1
e di quale mandataria di incorporante CP_2 Controparte_3 Controparte_4 in € 8.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti;
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 24.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 695/2021 promossa da:
Parte_1
Avv. Lara Petracci
contro
:
Controparte_1
Avv. Controparte_2
quale mandataria di incorporante
[...] Controparte_3 Controparte_4
[...]
Avv. Stefano Cervellati
Controparte_5
contumace in qualità di erede di Controparte_6 Persona_1
contumace quale cessionaria di e per essa Controparte_7 Controparte_3 Controparte_8
[...]
Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini
Interventrice
Fatti di causa
pagina 1 di 6 Nell'anno 2017, citava avanti al Tribunale di Bologna Parte_1 Controparte_1
e proponendo
[...] Controparte_9 Controparte_5 Persona_1 opposizione di terzo all'esecuzione R.G.E. n. 37/2014 chiedendo di accertare e dichiarare l'acquisto a proprio favore, per usucapione ventennale, di terreni e immobili siti nel Comune di Monghidoro in Via
Fontanelli n. 3, oggetto di pignoramento immobiliare e meglio specificati in atti di proprietà di padre di del quale era stata convivente. Persona_1 Controparte_6
Si costituiva chiedendo di rigettare le domande proposte Controparte_1 dall'attrice perché infondate e di respingere l'opposizione.
Si costituiva quale procuratrice della Controparte_9 Controparte_4 eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione di terzo perché tardiva ex art. 619 c.p.c. e domandando di dichiarare insussistente la pretesa usucapione e di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., il Tribunale ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice fissando per l'esperimento della prova l'udienza del 2.4.2019; a tale udienza, il giudice dichiarava decaduta la parte attrice dalla prova orale ex art. 208 c.p.c. e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza n. 20829/2019, resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 20.11.2019, il Tribunale di Bologna respingeva la domanda di parte attrice, condannandola a rifondere in favore delle parti convenute costituite le spese di lite.
Il Tribunale riteneva la domanda infondata, atteso che l'attrice «non depositava alcuna documentazione utile a corredo dell'atto introduttivo e, nel prosieguo della causa, non svolgeva altre difese, prodotto nuova documentazione o presentato ulteriori istanze istruttorie». Il Tribunale proseguiva osservando che «parti convenute rilevavano l'infondatezza della domanda tesa, unicamente, a sottrarre gli immobili all'esecuzione forzata di cui sopra e, tali ragioni, seppur la documentazione a corredo depositata non sia rivelante ai fini della decisione, appaiono, comunque, fondate nel merito».
Avverso la sentenza proponeva impugnazione la con atto di appello notificato nell'aprile Parte_1
2021, affidandolo a due motivi, cui resistevano e Controparte_1 CP_2
quale mandataria di incorporante la quale Controparte_3 Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché notificato oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c.
Dichiarata la contumacia di quale erede di e di Controparte_6 Persona_1 [...]
già la causa veniva rinviata a precisazione delle Controparte_10 Controparte_5
conclusioni. Pendente il termine per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni,
pagina 2 di 6 interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c. e, per essa, Controparte_7 Controparte_8
quale cessionaria di crediti di riportandosi a tutte le domande e difese
[...] Controparte_3 rassegnate da quest'ultima.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con l'atto di appello, la rappresenta che a far data dal 22.5.2019 - e dunque prima della Parte_1
pubblicazione della sentenza impugnata resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 20.11.2019 - l'avv. Barbara
Casadei, suo difensore nel giudizio di primo grado, si cancellava volontariamente dall'albo professionale ed osserva che «la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. IV, Ord., 6 ottobre 2020, n.
21359) ha avuto modo di sottolineare che la cancellazione dall'albo degli avvocati è causa di interruzione del processo, indipendentemente dal fatto che il giudice ovvero le altre parti ne abbiano avuto conoscenza» e che «la pronuncia richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
3702/2019 (leggasi 3702/2017, n.d.r.), che include la cancellazione dall'Albo tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non ricomincia a decorrere fino a quando la causa interruttiva non viene meno ovvero fino alla sostituzione del difensore».
L'appellante prosegue rilevando che «nel caso di specie l'appellante conferiva procura speciale al sottoscritto procuratore in data 6.10.2021 ed il sottoscritto procuratore depositava istanza di visibilità del fascicolo che veniva concessa in data 22.10.2021, cosicché il presente appello deve ritenersi tempestivo» (p. 10 cit.).
Tanto premesso, l'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Nullità della sentenza impugnata – violazione dell'art. 301 c.p.c. L'appellante ritiene che la sentenza impugnata sia affetta da nullità dal momento che l'interruzione automatica del processo conseguente alla cancellazione dall'albo dell'avvocato preclude il compimento di ogni ulteriore attività processuale.
Inoltre, sul presupposto che all'udienza del 20.11.2019 - subito successiva all'udienza del 2.4.2019 in cui veniva dichiarata la decadenza dell'attrice dalle prove orali - il procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto per l'intervenuta cancellazione dell'albo dell'avv. Casadei, l'appellante insiste per la revoca ex art. 208 c.p.c. della pronuncia di decadenza dalle prove orali, atteso che già nel novembre
2018 l'avv. Casadei versava in uno stato di salute di particolare gravità, tale da costituire un legittimo impedimento allo svolgimento della professione forense. Pertanto, domanda che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e di tutti gli atti successivi all'evento interruttivo, sia assunta la prova orale richiesta con l'atto di citazione;
pagina 3 di 6 2) Erronea pronuncia in ordine alla decadenza dalla prova testimoniale richiesta da parte attrice/appellante. L'appellante lamenta di essere stata privata della facoltà di richiedere all'udienza del
20.11.2019 l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione degli ulteriori testi non ammessi con l'ordinanza del 13.11.2018 e da cui erroneamente il Tribunale aveva ritenuto decaduta parte attrice all'udienza del 2.4.2019, atteso che la decadenza dalla prova per mancata comparizione “non poteva che riguardare i due testi ammessi e non poteva essere estesa a tutte le prove richieste” (p. 13 atto di appello) ed insiste per l'ammissione di tali prove.
***
Come eccepito da l'appello è inammissibile perché tardivamente proposto. CP_2
Tenuto conto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e della sospensione straordinaria disposta nell'anno
2020 per l'emergenza coronavirus, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il 23.7.2020; la notifica dell'appello risale invece al mese di aprile 2021.
È pacifico che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301 c. 1 c.p.c. porta a includere la cancellazione volontaria dall'albo tra le cause di interruzione del processo, atteso che la norma può essere intesa come disposizione che distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venire meno dello ius postulandi (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa, che sia volontaria o meno (Cass. Civ. n. 21359/2020; Sez. Un. n. 3702/2017).
Posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, ne consegue che la causa determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
Tale nullità è tuttavia soggetta al principio generale di cui all'art. 161 c.p.c. di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, e può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti. Limiti tra i quali è ricompreso quello posto all'art. 327 c. 1 c.p.c. in base al quale l'impugnazione non è più proponibile dopo che siano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con la conseguenza che, ove l'impugnazione avvenga oltre i suindicati termini, la nullità
è sanata dal passaggio in giudicato della sentenza per effetto dell'omessa o tardiva impugnazione.
Come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13244 del 2014, pronunciatasi in relazione ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame (cancellazione dall'albo del procuratore costituito per malattia nel corso del giudizio di primo grado), «la prevista decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza (giusta la previgente disciplina, n.d.r.), indipendentemente dalla notificazione di questa, opera – come ribadito dalla Corte
pagina 4 di 6 costituzionale con la sentenza n. 297 del 2008 – “un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa”, consentendosi al soccombente “di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis”». Tale principio è stato successivamente confermato dalla
Corte di Cassazione nelle ordinanze n. 28846/2028 e n. 19403/2024.
Non è invece pertinente il precedente giurisprudenziale invocato dall'appellante. La pronuncia delle
Sezioni Unite n. 3702/2017, infatti, riguarda la diversa ipotesi nella quale la notifica dell'atto di appello sia effettuata nei confronti del procuratore volontariamente cancellatosi dall'albo dopo il deposito della sentenza e prima della notifica dell'atto di appello. È in relazione a questa ipotesi che la Corte di
Cassazione afferma che «come la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo dell'avvocato implicano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 310, comma 1, cod. proc. civ. e 328 cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo risultante dalla sentenza additiva n. 41/86 della Corte cost.), l'interruzione del termine breve per l'impugnazione (ma, soccorrendo la medesima ratio, anche di quello ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ.), lo stesso deve avvenire in ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo», con l'ulteriore conseguenza che «la notifica nulla (in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, attesa la volontaria cancellazione dall'albo e la simultanea perdita dello ius postulandi, n.d.r.) non pregiudica il notificante, perché fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del procuratore cancellatosi dall'albo il termine di impugnazione non riprende a decorrere» (Sez. Un. 3702/2017).
Alla luce di quanto fin qui osservato, non può prestarsi adesione alla tesi di parte appellante secondo cui il termine per la proposizione dell'appello debba intendersi come decorrente dal momento del conferimento della nuova procura al nuovo difensore, dovendosi invece ritenere che l'appello sia stato proposto tardivamente e sia quindi inammissibile, decorrendo il termine per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a favore delle parti costituite e quale mandataria di Controparte_1 CP_2
incorporante sono liquidate nel dispositivo, Controparte_3 Controparte_4 letta la nota spese dell'avv. ex d.m. 55/2014 in relazione al valore ed alla difficoltà della CP_2 causa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto. Con riguardo al valore della causa, da determinarsi ex art. 15 c.p.c., non sono allegati né documentati i redditi catastali o domenicali dei beni immobili oggetto di causa, ma dalla dichiarazione del valore resa dalla negli atti introduttivi di entrambi i gradi e nelle relative note di Parte_1 iscrizione a ruolo, risulta il valore di € 90.750.
pagina 5 di 6 Nulla a disporre nel rapporto fra l'appellante e e per essa Controparte_7 Controparte_8 quale cessionaria di crediti di atteso che quest'ultima si è volontariamente
[...] Controparte_3
costituita nel presente giudizio senza che la sua partecipazione fosse necessaria, a mente del disposto dell'art. 111 c.p.c. secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
20829/2019 resa dal Tribunale di Bologna e la condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di in € 8.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti, Controparte_1
e di quale mandataria di incorporante CP_2 Controparte_3 Controparte_4 in € 8.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti;
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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