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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1481/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona DE dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. E P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Fabio LONGO (C.F. ) C.F._1
- appellante -
contro
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Corso DE Tirreno, 100 - SS.18, TA RI DE CE (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Enea RAGO (C.F. ) C.F._2
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Il Giudice di Pace di Scalea, con sentenza n. 82/2020 DE 13.3.2020 (dep.
30.3.2020), ha dichiarato l'inammissibilità DEl'impugnazione, da parte DEla
[...]
Pa (di seguito ), DEla DEibera DE 24.9.2016 DEl'assemblea Parte_1 DE CONDOMINIO “RESIDENCE TROPICANA” di TA RI DE CE (di seguito ), per mancato rispetto DE termine decadenziale di 30 giorni ex CP_1
art. 1137, 2° comma, cod. civ., decorrente dalla data DEla DEibera alla quale aveva Pa partecipato la , in quanto, ai sensi DEl'art. 6, 6° comma, d.lgs. 28/2010, la decadenza era impedita soltanto dalla comunicazione DEla domanda di mediazione relativa all'impugnativa, che era pervenuta al destinatario il 25.10.2016, ossia 31 giorni dopo la medesima DEibera.
1.2. – Avverso tale decisione, il ha proposto appello, chiedendo, in CP_1
riforma DEla sentenza impugnata, di annullare la DEibera condominiale per le ragioni espresse nell'atto introduttivo DE giudizio di primo grado.
A tale fine, ha sostenuto l'erroneità DEla declaratoria di inammissibilità DE GdP in quanto, ai fini DE rispetto DE termine di decadenza, assumeva rilievo il compimento DEl'atto – ossia il deposito DEl'istanza di mediazione o, al più, la consegna DE plico all'ufficio postale – il 24.10.2016, ossia 30 giorni dopo l'assemblea DE 24.9.2016.
Pa 1.3. – Si è costituita la , che ha chiesto il rigetto DEl'appello, evidenziando la corretta DEla sentenza DE primo giudice e, comunque, l'infondatezza DEl'impugnativa DEla DEibera assembleare.
4 – Ciò posto, la sentenza appellata merita conferma.
Invero, ai sensi DEl'art. 5, 6° comma, d.lgs. 28/2010, “dal momento DEla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti DEla domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza”.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 2273 DE 28/1/2019), “sulla base DE chiaro tenore DEla disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti DEla domanda di mediazione, e non anche il mero deposito DEla stessa, impedisce il prodursi DEla decadenza”.
2 Più specificamente, per esplicita ed inequivoca scelta legislativa, la domanda di mediazione interrompe la prescrizione ed impedisce la decadenza “dalla stessa data”, quella DEla “comunicazione”, che può dirsi compiuta solo con l'effettiva ricezione DEl'atto.
Di contro, se l'effetto interruttivo DEla prescrizione si producesse con la ricezione DEla domanda di mediazione mentre quello impeditivo DEla decadenza fosse collegato alal spedizione DE medesimo atto verrebbe meno quell'allineamento temporale chiaramente voluto dal legislatore attraverso l'uso DEl'espressione linguistica “stessa data” che non lascia spazio a diverse interpretazioni.
4.2. – La particolarità DEla questione, risolta in modo contrastante dalla giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione DEle spese DE presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza appellata, compensando le spese DE presente giudizio.
Si comunichi.
Paola, 14 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
3
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona DE dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. E P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Fabio LONGO (C.F. ) C.F._1
- appellante -
contro
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Corso DE Tirreno, 100 - SS.18, TA RI DE CE (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Enea RAGO (C.F. ) C.F._2
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Il Giudice di Pace di Scalea, con sentenza n. 82/2020 DE 13.3.2020 (dep.
30.3.2020), ha dichiarato l'inammissibilità DEl'impugnazione, da parte DEla
[...]
Pa (di seguito ), DEla DEibera DE 24.9.2016 DEl'assemblea Parte_1 DE CONDOMINIO “RESIDENCE TROPICANA” di TA RI DE CE (di seguito ), per mancato rispetto DE termine decadenziale di 30 giorni ex CP_1
art. 1137, 2° comma, cod. civ., decorrente dalla data DEla DEibera alla quale aveva Pa partecipato la , in quanto, ai sensi DEl'art. 6, 6° comma, d.lgs. 28/2010, la decadenza era impedita soltanto dalla comunicazione DEla domanda di mediazione relativa all'impugnativa, che era pervenuta al destinatario il 25.10.2016, ossia 31 giorni dopo la medesima DEibera.
1.2. – Avverso tale decisione, il ha proposto appello, chiedendo, in CP_1
riforma DEla sentenza impugnata, di annullare la DEibera condominiale per le ragioni espresse nell'atto introduttivo DE giudizio di primo grado.
A tale fine, ha sostenuto l'erroneità DEla declaratoria di inammissibilità DE GdP in quanto, ai fini DE rispetto DE termine di decadenza, assumeva rilievo il compimento DEl'atto – ossia il deposito DEl'istanza di mediazione o, al più, la consegna DE plico all'ufficio postale – il 24.10.2016, ossia 30 giorni dopo l'assemblea DE 24.9.2016.
Pa 1.3. – Si è costituita la , che ha chiesto il rigetto DEl'appello, evidenziando la corretta DEla sentenza DE primo giudice e, comunque, l'infondatezza DEl'impugnativa DEla DEibera assembleare.
4 – Ciò posto, la sentenza appellata merita conferma.
Invero, ai sensi DEl'art. 5, 6° comma, d.lgs. 28/2010, “dal momento DEla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti DEla domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza”.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 2273 DE 28/1/2019), “sulla base DE chiaro tenore DEla disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti DEla domanda di mediazione, e non anche il mero deposito DEla stessa, impedisce il prodursi DEla decadenza”.
2 Più specificamente, per esplicita ed inequivoca scelta legislativa, la domanda di mediazione interrompe la prescrizione ed impedisce la decadenza “dalla stessa data”, quella DEla “comunicazione”, che può dirsi compiuta solo con l'effettiva ricezione DEl'atto.
Di contro, se l'effetto interruttivo DEla prescrizione si producesse con la ricezione DEla domanda di mediazione mentre quello impeditivo DEla decadenza fosse collegato alal spedizione DE medesimo atto verrebbe meno quell'allineamento temporale chiaramente voluto dal legislatore attraverso l'uso DEl'espressione linguistica “stessa data” che non lascia spazio a diverse interpretazioni.
4.2. – La particolarità DEla questione, risolta in modo contrastante dalla giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione DEle spese DE presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza appellata, compensando le spese DE presente giudizio.
Si comunichi.
Paola, 14 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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