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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 237 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Leo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), già , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, pro- Parte_1
Proc. n. 237/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. poneva opposizione avverso il DI n. 242/2019 del Tribunale di Lecce con il qua-
le le era stato ingiunto, su istanza di , di pagare la somma di € CP_1
9.751,77 oltre accessori.
CP Tale somma era richiesta da , quale cessionaria del credito, a titolo capitale re-
siduo alla data di decadenza di beneficio del termine e interessi di mora, in forza di due finanziamenti sottoscritti dalla . Parte_1
L'opponente eccepiva l'inidoneità dei documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio ai fini dimostrativi della entità dei crediti che comunque risultavano prescritti. Infatti a questo ultimo proposito contestava di non avere mai ricevuto alcuna diffida di pagamento o altra missiva idonea ad interrompere la prescrizio-
ne. Disconosceva le sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno di cui alle dif-
fide di pagamento inviate a mezzo racc. in atti e concludeva in ogni caso che il
CP diritto di di ottenere il pagamento degli interessi era prescritto a norma dell'art. 2948 cod. civ..
Si costituiva contestando la fondatezza della opposizione e chie- CP_1
dendone il rigetto.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 480 pubblicata in data 18/02/2022 con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione.
Il giudice riteneva che l'opponente non aveva provato quanto asserito “laddove le
emergenze processuali non sono state tali da supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo,
nemmeno sostenuto da una consulenza di parte, in relazione alle difese svolte per le quali non si
è rinvenuto alcuno degli elementi nei termini narrati, circa la diversa prospettazione della vicen-
da in uno con la prescrizione dedotta. Invero nessuna prova pregnante è emersa a sostegno di
Proc. n. 237/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quanto riferito dall'opponente di fronte al contenuto inequivocabile della documentazione allega-
ta da parte opposta e non contestata, che depone in senso assolutamente contrario a quanto pro-
spettato. Infatti non si è rinvenuto alcun elemento di quelli menzionati genericamente nell'atto
introduttivo, né la maturata prescrizione. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto e delle ri-
sultanze documentali che, evidentemente hanno smentito quanto riferito da essa istante, va detto
che la pretesa di quest'ultima, con l'atto di opposizione, merita di essere rigettata, con conferma
del decreto ingiuntivo certo, liquido ed esigibile e pienamente provato dalla documentazione posta
a base dello stesso, versata in atti e non disconosciuta...”.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 17/03/2022 chiedendone la ri-
[...]
forma con tre motivi.
Si è costituita , già , eccependo in via prelimi- Controparte_1 CP_1
nare l'inesistenza della notifica dell'appello in quanto notificato ad a procuratore non costituito in primo grado, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., e l'infondatezza nel merito.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno rigettate le preliminari eccezioni dell'appellata.
È infatti nulla e non inesistente la notifica dell'atto di appello eseguita telemati-
camente all'indirizzo pec di un procuratore diverso da quello costituito nel giudi-
zio di primo grado ed è sanata con la costituzione in appello.
Inoltre non appare fondata l'ulteriore eccezioni atteso che le censure alla senten-
Proc. n. 237/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. za risultano sufficientemente comprensibili laddove il progetto di decisione al-
ternativo non è necessario.
Con il primo motivo rubricato “violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.” l'appellante si duole della sentenza laddove ha così motivato “invero, nessuna prova pregnante è
emersa a sostegno di quanto riferito dall'opponente difronte ala contenuto inequivocabile della
documentazione allegata da parte opposta e non contestata”. Parte appellante sostiene che pur non avendo contestato la sottoscrizione dei contratti ha contestato di non avere ricevuto mai alcuna diffida, notifica di decadenza dal beneficio del termine:
“Con la ulteriore conseguenza per la quale si è cagionata all'ingiunta l'impossibilità di avvaler-
si di tutte le facoltà che il contratto stesso e, prima di esso, il nostro buon diritto le riconosceva-
no. L'errore nel quale è caduto il primo Giudicante, insomma, consiste nella inversione del
principio secondo il quale onus incumbit ei qui dicit. Era onere del presunto creditore provare in
giudizio di avere interrotto il decorso dei termini di prescrizione, e di provarlo in maniera incon-
trovertibile. E sotto tale specifico aspetto, a nulla valgono le due lettere raccomandante asserita-
mente inviate alla Credi Famiglia - Banca Ifis il 13.9.2018, allegate al ricorso Parte_2
per D.I., giacché la odierna appellante ne ha formalmente e ritualmente disconosciuta la sotto-
scrizione.” (cfr. appello).
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 2948 e 2949 stesso codice” riba-
disce la prescrizione quinquennale degli interessi che alla data del 28/05/2015 ri-
sultava maturata.
Con il terzo e ultimo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 111 cod.
proc. civ. lamentando inesistenza della motivazione in ordine alla eccezione di prescrizione.
I motivi di appello, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Proc. n. 237/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. In via del tutto preliminare, dall'analisi dei motivi di appello, si rileva che l'appellante ha omesso di censurare specificatamente la sentenza laddove ritiene,
con articolata motivazione, da questa Corte condivisa, che l'opposta avesse pro-
vato il suo credito. Ed infatti l'opponente in primo grado ha omesso di contesta-
re specificatamente l'entità del credito domandato e riportato negli estratti conto allegati, non allegando, come rilevato dal primo giudice, nemmeno una perizia di parte atta a smentire i calcoli dell'opposta, sicché il credito nella sua entità risulta senz'altro provato.
Invero le lamentele dell'appellante risultano riferite specificatamente alla sola questione della prescrizione.
Ciò detto, l'eccezione dell'appellante – avuto riguardo alla dedotta prescrizione del credito, risulta infondata.
Occorre chiarire, in primis, che, nella specie, non si applica la prescrizione quin-
quennale, come vorrebbe sostenere l'appellante, ma quella decennale.
Ed infatti la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 co. IV cod. civ.,
opera con riguardo ai soli debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici;
la prescri-
zione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati nel cor-
so del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, n. 802/1999, n.
1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Quanto appena pre-
Proc. n. 237/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. cisato vale anche per gli interessi corrispettivi o moratori maturati sulle rate inso-
lute inerenti alla sorte capitale, atteso che la rateizzazione in più versamenti pe-
riodici dell'unico debito nascente da un mutuo o da un contratto di finanziamen-
to (quali, per l'appunto, quelli oggetto di giudizio) non ne determina fraziona-
mento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi pre-
visti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corri-
spettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e pri-
vi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di in-
teressi, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti
(cfr. Cass. n. 18951/2013).
Ciò detto, occorre procedere alla individuazione del dies a quo che coincide con la data di scadenza dell'ultima rata. Secondo l'unanime orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità e di merito, infatti, nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Nella fattispecie è incontestato, oltre che documentato, che per il contratto del
10/11/2006, l'ultima rata scadeva il 05/05/2013 e pertanto alla data della notifi-
ca del DI, avvenuta in data 09/04/2019, non era ancora maturata la prescrizione decennale. Stessa cosa a dirsi per il finanziamento del 07/09/2006, per il quale è
incontestato oltre che documentato che la scadenza dell'ultima rata era prevista al 15/12/2010.
Proc. n. 237/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 237/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 237 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Leo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), già , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, pro- Parte_1
Proc. n. 237/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. poneva opposizione avverso il DI n. 242/2019 del Tribunale di Lecce con il qua-
le le era stato ingiunto, su istanza di , di pagare la somma di € CP_1
9.751,77 oltre accessori.
CP Tale somma era richiesta da , quale cessionaria del credito, a titolo capitale re-
siduo alla data di decadenza di beneficio del termine e interessi di mora, in forza di due finanziamenti sottoscritti dalla . Parte_1
L'opponente eccepiva l'inidoneità dei documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio ai fini dimostrativi della entità dei crediti che comunque risultavano prescritti. Infatti a questo ultimo proposito contestava di non avere mai ricevuto alcuna diffida di pagamento o altra missiva idonea ad interrompere la prescrizio-
ne. Disconosceva le sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno di cui alle dif-
fide di pagamento inviate a mezzo racc. in atti e concludeva in ogni caso che il
CP diritto di di ottenere il pagamento degli interessi era prescritto a norma dell'art. 2948 cod. civ..
Si costituiva contestando la fondatezza della opposizione e chie- CP_1
dendone il rigetto.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 480 pubblicata in data 18/02/2022 con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione.
Il giudice riteneva che l'opponente non aveva provato quanto asserito “laddove le
emergenze processuali non sono state tali da supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo,
nemmeno sostenuto da una consulenza di parte, in relazione alle difese svolte per le quali non si
è rinvenuto alcuno degli elementi nei termini narrati, circa la diversa prospettazione della vicen-
da in uno con la prescrizione dedotta. Invero nessuna prova pregnante è emersa a sostegno di
Proc. n. 237/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quanto riferito dall'opponente di fronte al contenuto inequivocabile della documentazione allega-
ta da parte opposta e non contestata, che depone in senso assolutamente contrario a quanto pro-
spettato. Infatti non si è rinvenuto alcun elemento di quelli menzionati genericamente nell'atto
introduttivo, né la maturata prescrizione. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto e delle ri-
sultanze documentali che, evidentemente hanno smentito quanto riferito da essa istante, va detto
che la pretesa di quest'ultima, con l'atto di opposizione, merita di essere rigettata, con conferma
del decreto ingiuntivo certo, liquido ed esigibile e pienamente provato dalla documentazione posta
a base dello stesso, versata in atti e non disconosciuta...”.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 17/03/2022 chiedendone la ri-
[...]
forma con tre motivi.
Si è costituita , già , eccependo in via prelimi- Controparte_1 CP_1
nare l'inesistenza della notifica dell'appello in quanto notificato ad a procuratore non costituito in primo grado, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., e l'infondatezza nel merito.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno rigettate le preliminari eccezioni dell'appellata.
È infatti nulla e non inesistente la notifica dell'atto di appello eseguita telemati-
camente all'indirizzo pec di un procuratore diverso da quello costituito nel giudi-
zio di primo grado ed è sanata con la costituzione in appello.
Inoltre non appare fondata l'ulteriore eccezioni atteso che le censure alla senten-
Proc. n. 237/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. za risultano sufficientemente comprensibili laddove il progetto di decisione al-
ternativo non è necessario.
Con il primo motivo rubricato “violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.” l'appellante si duole della sentenza laddove ha così motivato “invero, nessuna prova pregnante è
emersa a sostegno di quanto riferito dall'opponente difronte ala contenuto inequivocabile della
documentazione allegata da parte opposta e non contestata”. Parte appellante sostiene che pur non avendo contestato la sottoscrizione dei contratti ha contestato di non avere ricevuto mai alcuna diffida, notifica di decadenza dal beneficio del termine:
“Con la ulteriore conseguenza per la quale si è cagionata all'ingiunta l'impossibilità di avvaler-
si di tutte le facoltà che il contratto stesso e, prima di esso, il nostro buon diritto le riconosceva-
no. L'errore nel quale è caduto il primo Giudicante, insomma, consiste nella inversione del
principio secondo il quale onus incumbit ei qui dicit. Era onere del presunto creditore provare in
giudizio di avere interrotto il decorso dei termini di prescrizione, e di provarlo in maniera incon-
trovertibile. E sotto tale specifico aspetto, a nulla valgono le due lettere raccomandante asserita-
mente inviate alla Credi Famiglia - Banca Ifis il 13.9.2018, allegate al ricorso Parte_2
per D.I., giacché la odierna appellante ne ha formalmente e ritualmente disconosciuta la sotto-
scrizione.” (cfr. appello).
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 2948 e 2949 stesso codice” riba-
disce la prescrizione quinquennale degli interessi che alla data del 28/05/2015 ri-
sultava maturata.
Con il terzo e ultimo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 111 cod.
proc. civ. lamentando inesistenza della motivazione in ordine alla eccezione di prescrizione.
I motivi di appello, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Proc. n. 237/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. In via del tutto preliminare, dall'analisi dei motivi di appello, si rileva che l'appellante ha omesso di censurare specificatamente la sentenza laddove ritiene,
con articolata motivazione, da questa Corte condivisa, che l'opposta avesse pro-
vato il suo credito. Ed infatti l'opponente in primo grado ha omesso di contesta-
re specificatamente l'entità del credito domandato e riportato negli estratti conto allegati, non allegando, come rilevato dal primo giudice, nemmeno una perizia di parte atta a smentire i calcoli dell'opposta, sicché il credito nella sua entità risulta senz'altro provato.
Invero le lamentele dell'appellante risultano riferite specificatamente alla sola questione della prescrizione.
Ciò detto, l'eccezione dell'appellante – avuto riguardo alla dedotta prescrizione del credito, risulta infondata.
Occorre chiarire, in primis, che, nella specie, non si applica la prescrizione quin-
quennale, come vorrebbe sostenere l'appellante, ma quella decennale.
Ed infatti la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 co. IV cod. civ.,
opera con riguardo ai soli debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici;
la prescri-
zione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati nel cor-
so del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, n. 802/1999, n.
1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Quanto appena pre-
Proc. n. 237/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. cisato vale anche per gli interessi corrispettivi o moratori maturati sulle rate inso-
lute inerenti alla sorte capitale, atteso che la rateizzazione in più versamenti pe-
riodici dell'unico debito nascente da un mutuo o da un contratto di finanziamen-
to (quali, per l'appunto, quelli oggetto di giudizio) non ne determina fraziona-
mento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi pre-
visti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corri-
spettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e pri-
vi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di in-
teressi, l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti
(cfr. Cass. n. 18951/2013).
Ciò detto, occorre procedere alla individuazione del dies a quo che coincide con la data di scadenza dell'ultima rata. Secondo l'unanime orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità e di merito, infatti, nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Nella fattispecie è incontestato, oltre che documentato, che per il contratto del
10/11/2006, l'ultima rata scadeva il 05/05/2013 e pertanto alla data della notifi-
ca del DI, avvenuta in data 09/04/2019, non era ancora maturata la prescrizione decennale. Stessa cosa a dirsi per il finanziamento del 07/09/2006, per il quale è
incontestato oltre che documentato che la scadenza dell'ultima rata era prevista al 15/12/2010.
Proc. n. 237/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 237/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.