CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 944/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
30 settembre 2022
d a società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai Parte_1
sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 -
Conegliano (TV) -, iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice
Fiscale n. , e con sede legale in Conegliano P.IVA_1 Parte_2
(TV) (ITALIA), Via Vittorio Alfieri n. 1, avente numero di partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
, e per esse la mandataria in persona del Legale P.IVA_2 Parte_3
rappresentante pro tempore, società di diritto italiano, con sede legale in Verona,
Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice pagina 1 di 14 fiscale , P. IVA , in forza di procura per atto Notaio Dott. P.IVA_3 P.IVA_4
di Sacile, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, rep. 32155 Persona_1
racc. 21408, in data 22 dicembre 2020 e Procura per atto del Notaio Dott. Per_1
di Sacile, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, rep. 32399 racc.
[...]
21614 in data 21 Aprile 2021, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONELLO
SA IO (C.F. ), procuratore domiciliatario come da C.F._1
procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del curatore dott. Controparte_1 Parte_4
C.F. e P. Iva n. con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), Via P.IVA_5
Gnutti, 64/B, rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIO MARCO MESSORA del
Foro di Mantova (C.F. ), procuratore domiciliatario come da C.F._2
procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 luglio 2025 avente ad oggetto:
Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, Sez. Civile, pubblicata in data 8 luglio 2022 con il n. 546/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni diversa istanza disattesa e
reietta, in accoglimento dell'Appello proposto ed riforma della sentenza impugnata pagina 2 di 14 per le ragioni di fatto e diritto svolte ai fini dell'emananda decisione, da emendarsi
come indicato
In via preliminare
Intervenuto il giudicato sulle questioni non riproposte in appello
Nel merito
- data per accertata la vendita dell'immobile oggetto del contratto di locazione
finanziaria n. IF 780885 del 12.03.2004 per l'importo di € 355.000,00 e la
corrispondenza tra il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del contratto di
locazione finanziaria n. IF 780885 del 12.03.2004 e il valore di mercato dello stesso,
per l'effetto
- In riforma dell'impugnata Sentenza accertarsi e dichiararsi che il credito residuo è
comprensivo altresì del prezzo di opzione e per l'effetto determinare il corretto
dare/avere tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art 72 quater L.F. , con detrazione
della somma di € 68.000,00 oltre Iva se dovuta da quella liquidata con Sentenza di
primo grado.
- In riforma dell'impugnata Sentenza accertarsi e dichiararsi che il credito residuo è
comprensivo altresì degli interessi come calcolati in atti e per l'effetto determinare il
corretto dare/avere tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art 72 quater L.F., con
ulteriore detrazione della somma di € 30.651,88 da quella liquidata con Sentenza di
primo grado.
Respingersi le domande Attoree formulate, in primo grado, nei confronti della Pt_1
e in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e,
[...] Parte_2
per esse, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_3
pagina 3 di 14 In riforma dell'impugnata Sentenza condannare le parti proporzionalmente alle
spese di lite di primo grado secondo le rispettive soccombenze;
- Con vittoria delle spese di causa ed onorari professionali, rimborso forfettario 15%
ex D.M. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A per entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, accogliere le seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, anche
incidentale, rigettare l'atto di citazione di appello proposto da e Parte_1
rappresentate dalla mandataria avverso la Parte_2 Parte_3
sentenza n. 546/2022 emessa dal Giudice unico del Tribunale di Mantova Dott.
UR ET NA in data 06.07.2022, pubblicata il 08.07.2022 in quanto
inammissibile, improponibile ed infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva giudizio innanzi al Tribunale di Mantova Controparte_1
esponendo che la società aveva stipulato un contratto di leasing CP_1
immobiliare per l'acquisto di un edificio, ad uso produttivo, sito in Volta Mantovana,
via Lombardia s.n.c. con la società Unicredit Leasing s.p.a. e che lo aveva utilizzato fino alla data di dichiarazione del fallimento dichiarato dal Tribunale di Mantova il
21-10-2010; che, in data aprile 2010 (e cioè in data antecedente alla dichiarazione di pagina 4 di 14 fallimento della utilizzatrice) la società concedente aveva comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento;
che Unicredit Leasing s.p.a. aveva presentato tempestiva domanda di rivendica ex art. 103 l.f. nonché domanda di insinuazione al passivo per il pagamento dei canoni insoluti, spese e interessi di mora fino alla concorrenza di € 349.434,76 in via chirografaria;
che il G.D. aveva ammesso la società concedente al passivo per l'importo di € 139.574,92 concernente i canoni scaduti ante fallimento e gli interessi (pari a € 10.841,71) escludendo il credito residuo ed evidenziando che la società concedente avrebbe potuto insinuarsi in un secondo tempo per l'importo residuale (pari a € 209.859,84 e concernente i canoni di locazione a scadere) dopo avere dedotto quanto ricavato dalla riallocazione del bene,
salvo versamento dell'eccedenza al fallimento nel caso di ricavo superiore;
che l'ammissione al passivo non era stata impugnata dal creditore;
che, per il periodo successivo, l'immobile non era stato riallocato e che, nelle more, era entrato in vigore l'art. 11 co. 139 della legge n. 124/2017; che, alla stregua della valutazione effettuata da uno stimatore indipendente nominato ai sensi della legge n. 124/2017, era emersa l'esistenza di un presumibile credito in favore della procedura pari a € 486.136,88
(ricavato sottraendo dal valore stimato di € 695.996,72 l'importo di € 209.859,84
indicato nel decreto di ammissione al passivo); che, a seguito di contatti fra le parti, la curatela era stata informata che i rapporti di credito di cui al contratto di leasing n.
780885 erano stati ceduti alla società che alla fattispecie Parte_5
doveva trovare applicazione in via analogica la disposizione di cui all'art. 72 quater l.f. nonché il disposto di cui all'art. 1 co. 137 della legge n. 124/2017; che, pertanto,
occorreva procedere alla stima giudiziale del bene da riallocare per determinare il pagina 5 di 14 valore di mercato del bene e, conseguentemente, regolare i rapporti di debito e credito tra la procedura concorsuale e la società concedente;
che i tentativi di una definizione bonaria della controversia erano stati infruttuosi: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva la condanna di al pagamento dell'importo di € Parte_2
486.136,88 o di quello minore o maggiore risultante all'esito del giudizio.
Costituendosi in giudizio tardivamente e Parte_2 Parte_5
sostenevano che in data 21/12/2021, aveva ceduto l'immobile Parte_2
oggetto di leasing al prezzo di mercato pari a € 355.000,00; che il prezzo di mercato era stato stimato da un tecnico nominato da essa nel giugno del 2021 in un range oscillante tra € 336.600,00 e € 396.000,00; che al fine di calcolare i rapporti di credito/debito tra le parti ai sensi dell'art. 72 quater l.f., si doveva procedere alla sottrazione dall'importo ricavato dalla vendita dell'immobile a prezzo di mercato, e cioè € 355.000,00, il c.d. credito residuo in sorte capitale, costituito dalle rate a scadere comprensivo di IVA a cui andava ulteriormente sommato il prezzo di acquisto contrattualmente previsto (e cioè € 68.000,00 oltre IVA), con esclusione del credito derivante dalle rate già scadute al momento della data di fallimento;
che, in ragione di ciò, risulta evidente come i calcoli effettuati dalla controparte erano errati anche perché al credito per rate a scadere dopo la dichiarazione di fallimento dovevano essere aggiunti, oltre all'importo dell'IVA, anche il prezzo di acquisto finale
(maggiorato di IVA) nonché tutti i costi previsti dall'art. 9 del contratto di locazione finanziaria: in considerazione di quanto premesso parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva rimessa in istruttoria tramite espletamento di CTU. pagina 6 di 14 Il tribunale riteneva la domanda fondata.
In via preliminare osservava che parte convenuta in comparsa conclusionale aveva dedotto che l'attore, all'udienza fissata per gli adempimenti di cui all'art. 189 c.p.c.,
aveva illegittimamente modificato le conclusioni omettendo qualsiasi riferimento al prezzo di acquisto e, inoltre, aveva richiesto per la prima volta la condanna al pagamento dell'importo asseritamente dovuto laddove nell'atto introduttivo aveva domandato il mero accertamento dei rapporti di credito/debito.
Il tribunale riteneva la deduzione fondata rispetto alla domanda di condanna al pagamento dell'importo asseritamente dovuto, costituendo una mutatio libelli non consentita la trasformazione di un'originaria domanda di accertamento del credito
(così formulata nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ex art. 183 VI co. n.
1 c.p.c.) in domanda di condanna al pagamento della relativa somma (cfr. Cass. 30-1-
1976 n. 319), mentre il rilievo non era meritevole di accoglimento in ordine all'altro profilo, atteso che la curatela si era limitata a ridurre il quantum preteso alla stregua delle deduzioni difensive svolte dalla società convenuta.
Inoltre, il tribunale prendeva atto del fatto che risultava incontestato che il contratto di leasing n. 780885 oggetto del presente giudizio era stato risolto per inadempimento della società in data 01/04/2010 (e, quindi, in un momento anteriore alla CP_1
dichiarazione di fallimento intervenuta il 21/10/2010) e che si trattava di leasing traslativo (in cui cioè il rapporto è indirizzato anche al trasferimento del bene, in ragione di un apprezzabile valore residuo di esso al momento della scadenza contrattuale, notevolmente superiore al prezzo d'opzione -pari nel caso di specie ad €
pagina 7 di 14 68.000,00- mostrando i canoni anche la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo: per la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo v., ex
multis, Cass. S.U. 28/01/2021 n. 2061).
Ulteriormente, il Tribunale osservava che la curatela, alla stregua delle conclusioni formulate, concordava in ordine alla circostanza che il prezzo di riallocazione del cespite concesso in leasing fosse pari a € 355.000,00 dato che trova oggettiva conferma nell'esito della vendita avvenuta il 20/12/2021, non essendo stato contestato che la vendita fosse avvenuta ad un prezzo inferiore.
Dunque, esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame, ratione temporis, della disciplina di cui alla legge 124/2017 (v. Cass. S.U. 28/01/2021 n. 2061), il tribunale riteneva che i rapporti tra le parti dovevano essere regolati secondo quanto stabilito da tale decisione delle Sezioni Unite e, quindi, ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi (per i quali la società concedente era già stata ammessa al passivo del fallimento), dal valore di riallocazione del cespite in questione (pari a € 355.000,00)
andava detratto l'importo dei canoni a scadere e cioè € 209.859,72, ottenendosi così
la differenza di € 145.140,28, di spettanza del fallimento, oltre IVA se dovuta cui dovevano aggiungersi gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della domanda sino al saldo.
Il tribunale riteneva invece che non dovesse essere detratto l'importo di € 68.000,00
corrispondente al “prezzo di eventuale acquisto finale” atteso che tale somma presupponeva la regolare esecuzione del contratto, ed era estranea alla equilibrata disciplina dei rapporti economici fra le parti conseguente alla risoluzione.
pagina 8 di 14 Le spese venivano liquidate in applicazione del principio della soccombenza, tenendo conto dei valori in concreto accertati e ponendo quelle di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà.
In conclusione, il tribunale:
- dichiarava che era tenuta a versare al la Parte_2 Controparte_1
somma di € 145.140,28 (oltre IVA se dovuta) cui dovevano aggiungersi gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dal 2/4/2021 sino al saldo;
- dichiarava che la sentenza emessa era efficace anche nei confronti di Parte_5
[...]
- condannava altresì e in solido fra loro, Parte_2 Parte_5
a rimborsare al le spese di lite, che liquidava in € 1.241,00 Controparte_1
per spese e in € 13.430,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ponendo quelle di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza e Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
I. Erronea valutazione circa la considerazione del 'prezzo di acquisto finale' nella determinazione del dare/avere tra le parti ai sensi dell'art. 72 quater: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha detratto il prezzo pattuito per l'esercizio finale del riscatto, secondo una disposizione errata e mal interpretando il concetto normativo di credito residuo. pagina 9 di 14 In particolare, parte appellante chiede che, preso per assodato il valore di mercato pari ad € 355.000,00, vengano decurtati da esso i canoni a scadere pari ad € 209.859,84,
oltre al prezzo di opzione pari ad € 68.0000,00 come risulta dal contratto di locazione medesimo e dal piano di ammortamento all'ultima rata, oltre IVA se dovuta, per un totale di € 77.140,20.
II. Erronea valutazione circa la considerazione degli interessi nella determinazione del dare/avere tra le parti ai sensi dell'art. 72 quater: parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto degli interessi maturati sul credito residuo dalla data di risoluzione del contratto di leasing sino alla data di trasferimento dell'immobile.
Nello specifico parte appellante ritiene che il credito residuo in linea capitale per essere comparabile finanziariamente con altre somme alla data di liquidazione del bene (20.12.2021) deve essere maggiorato di interessi dapprima calcolati al tasso di mora convenzionale fino alla risoluzione del contratto (1.4.2010) e poi al tasso legale.
Gli interessi complessivamente determinati ammontano quindi, dalla data della risoluzione (quelli precedenti sono già stati oggetto di domanda di insinuazione) ad €
30.651,88, secondo quanto evincibile dalla tabella di calcolo riportata negli atti difensivi.
III. Erronea valutazione della liquidazione delle spese di primo grado: parte appellante domanda la riforma della pronuncia di prime cure in punto spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte pagina 10 di 14 in cui dalla somma quantificata non è stato detratto il prezzo pattuito per l'esercizio finale del riscatto.
Si osserva che l'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà può ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione: “al leasing traslativo si applica la
disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per
inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate
riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al
risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto”
(Cass. 21895/2017 e da ultimo 9210/2022).
Inoltre, la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, stipulato e risolto prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss.,
l. n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi, è, quindi, “sottoposta
all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le
parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata
risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di
corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola
di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo
equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di
guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del
contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento
della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato,
considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle pagina 11 di 14 somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale
residuo” (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr. anche S.U. 2061/2021).
In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità affermatasi in materia, ed alle pattuizioni tra le parti, il Collegio accerta che, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore, mentre a credito di quest'ultimo va il prezzo di rivendita del bene restituito, o, in assenza di rivendita, il relativo valore di mercato, a credito della concedente vanno i canoni scaduti e non corrisposti ed, oltre a questi, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo dell'opzione per l'acquisto così
come definito in contratto.
Ne consegue che dall'importo così come sopra quantificato debba essere detratto anche il prezzo per l'esercizio finale del riscatto, pari a €. 68.000,00.
Pertanto, preso atto che il valore di mercato, è incontestato, è pari a €. 335.000,00, da esso vanno decurtati i canoni a scadere pari a €. 209.859,84 ed il prezzo di opzione pari a €. 68.000,00.
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di gravame, ed in parziale riforma della pronuncia impugnata, il Collegio accerta che è tenuta Parte_2
a corrispondere al , in luogo della maggior somma indicata in Controparte_1
sentenza, quella di €. 77.140,20, oltre IVA, pari ad € 94.111,04.
***
Con il secondo motivo di appello la parte appellante sottopone a censura la pronuncia impugnata per non aver tenuto conto nella determinazione del dovuto – in dare ed avere - tra le parti degli interessi maturati sul conto residuo alla data di risoluzione del pagina 12 di 14 contratto di leasing sino alla data di trasferimento dell'immobile.
Il motivo è fondato.
Con la richiesta di pagamento si determinano infatti gli effetti di cui all'art.1219 cc ed il destinatario, intimato in mora, è tenuto a corrispondere alla controparte gli interessi moratori convenzionalmente pattuiti.
Pertanto, la somma così come rideterminata in ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello deve essere ridotta di un importo pari a quello degli interessi calcolati al tasso di mora convenzionale fino alla risoluzione del contratto
(01/04/2010) e poi al tasso legale.
Si rileva inoltre che parte appellante ha riportato nei propri scritti difensivi la determinazione dei tassi di mora dovuti, e che tale quantificazione non è stata confutata da parte appellata.
In conformità alla suddetta determinazione si accerta che gli interessi dovuti ammontano dalla data della risoluzione ad €. 30.651,88.
Ottenendosi così la somma oggetto di condanna pari ad €. 63.459,18.
***
Spese
Con il terzo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata in punto spese.
Il motivo è infondato.
Tento conto della prevalente soccombenza della parte concedente il tribunale ha correttamente posto a suo carico le spese di lite in applicazione del principio della pagina 13 di 14 soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Poiché, pur accogliendosi entrambe le censure di merito, la controversia ne risulta definita con accertamento di una permanente posizione debitoria e non creditoria della società concedente, a carico della stessa vanno poste pure le spese di lite del presente grado d'appello, provvedendosi alla relativa liquidazione in conformità alla nota spese prodotta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Mantova, n. 546/2022,
che conferma nel resto, determina l'importo dovuto da al Parte_2
nella minor somma di €. 63.459,18 oltre interessi al tasso e con Controparte_1
la decorrenza come da sentenza del Tribunale;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano, in conformità alla nota spese prodotta, in euro 2.835,00 per la “fase di studio”, euro 1.820,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.060,00 per la fase di trattazione ed euro 4.860,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
EP OL
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 944/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
30 settembre 2022
d a società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai Parte_1
sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 -
Conegliano (TV) -, iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice
Fiscale n. , e con sede legale in Conegliano P.IVA_1 Parte_2
(TV) (ITALIA), Via Vittorio Alfieri n. 1, avente numero di partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
, e per esse la mandataria in persona del Legale P.IVA_2 Parte_3
rappresentante pro tempore, società di diritto italiano, con sede legale in Verona,
Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice pagina 1 di 14 fiscale , P. IVA , in forza di procura per atto Notaio Dott. P.IVA_3 P.IVA_4
di Sacile, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, rep. 32155 Persona_1
racc. 21408, in data 22 dicembre 2020 e Procura per atto del Notaio Dott. Per_1
di Sacile, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, rep. 32399 racc.
[...]
21614 in data 21 Aprile 2021, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONELLO
SA IO (C.F. ), procuratore domiciliatario come da C.F._1
procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del curatore dott. Controparte_1 Parte_4
C.F. e P. Iva n. con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), Via P.IVA_5
Gnutti, 64/B, rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIO MARCO MESSORA del
Foro di Mantova (C.F. ), procuratore domiciliatario come da C.F._2
procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 luglio 2025 avente ad oggetto:
Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, Sez. Civile, pubblicata in data 8 luglio 2022 con il n. 546/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni diversa istanza disattesa e
reietta, in accoglimento dell'Appello proposto ed riforma della sentenza impugnata pagina 2 di 14 per le ragioni di fatto e diritto svolte ai fini dell'emananda decisione, da emendarsi
come indicato
In via preliminare
Intervenuto il giudicato sulle questioni non riproposte in appello
Nel merito
- data per accertata la vendita dell'immobile oggetto del contratto di locazione
finanziaria n. IF 780885 del 12.03.2004 per l'importo di € 355.000,00 e la
corrispondenza tra il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del contratto di
locazione finanziaria n. IF 780885 del 12.03.2004 e il valore di mercato dello stesso,
per l'effetto
- In riforma dell'impugnata Sentenza accertarsi e dichiararsi che il credito residuo è
comprensivo altresì del prezzo di opzione e per l'effetto determinare il corretto
dare/avere tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art 72 quater L.F. , con detrazione
della somma di € 68.000,00 oltre Iva se dovuta da quella liquidata con Sentenza di
primo grado.
- In riforma dell'impugnata Sentenza accertarsi e dichiararsi che il credito residuo è
comprensivo altresì degli interessi come calcolati in atti e per l'effetto determinare il
corretto dare/avere tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art 72 quater L.F., con
ulteriore detrazione della somma di € 30.651,88 da quella liquidata con Sentenza di
primo grado.
Respingersi le domande Attoree formulate, in primo grado, nei confronti della Pt_1
e in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e,
[...] Parte_2
per esse, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_3
pagina 3 di 14 In riforma dell'impugnata Sentenza condannare le parti proporzionalmente alle
spese di lite di primo grado secondo le rispettive soccombenze;
- Con vittoria delle spese di causa ed onorari professionali, rimborso forfettario 15%
ex D.M. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A per entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, accogliere le seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, anche
incidentale, rigettare l'atto di citazione di appello proposto da e Parte_1
rappresentate dalla mandataria avverso la Parte_2 Parte_3
sentenza n. 546/2022 emessa dal Giudice unico del Tribunale di Mantova Dott.
UR ET NA in data 06.07.2022, pubblicata il 08.07.2022 in quanto
inammissibile, improponibile ed infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva giudizio innanzi al Tribunale di Mantova Controparte_1
esponendo che la società aveva stipulato un contratto di leasing CP_1
immobiliare per l'acquisto di un edificio, ad uso produttivo, sito in Volta Mantovana,
via Lombardia s.n.c. con la società Unicredit Leasing s.p.a. e che lo aveva utilizzato fino alla data di dichiarazione del fallimento dichiarato dal Tribunale di Mantova il
21-10-2010; che, in data aprile 2010 (e cioè in data antecedente alla dichiarazione di pagina 4 di 14 fallimento della utilizzatrice) la società concedente aveva comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento;
che Unicredit Leasing s.p.a. aveva presentato tempestiva domanda di rivendica ex art. 103 l.f. nonché domanda di insinuazione al passivo per il pagamento dei canoni insoluti, spese e interessi di mora fino alla concorrenza di € 349.434,76 in via chirografaria;
che il G.D. aveva ammesso la società concedente al passivo per l'importo di € 139.574,92 concernente i canoni scaduti ante fallimento e gli interessi (pari a € 10.841,71) escludendo il credito residuo ed evidenziando che la società concedente avrebbe potuto insinuarsi in un secondo tempo per l'importo residuale (pari a € 209.859,84 e concernente i canoni di locazione a scadere) dopo avere dedotto quanto ricavato dalla riallocazione del bene,
salvo versamento dell'eccedenza al fallimento nel caso di ricavo superiore;
che l'ammissione al passivo non era stata impugnata dal creditore;
che, per il periodo successivo, l'immobile non era stato riallocato e che, nelle more, era entrato in vigore l'art. 11 co. 139 della legge n. 124/2017; che, alla stregua della valutazione effettuata da uno stimatore indipendente nominato ai sensi della legge n. 124/2017, era emersa l'esistenza di un presumibile credito in favore della procedura pari a € 486.136,88
(ricavato sottraendo dal valore stimato di € 695.996,72 l'importo di € 209.859,84
indicato nel decreto di ammissione al passivo); che, a seguito di contatti fra le parti, la curatela era stata informata che i rapporti di credito di cui al contratto di leasing n.
780885 erano stati ceduti alla società che alla fattispecie Parte_5
doveva trovare applicazione in via analogica la disposizione di cui all'art. 72 quater l.f. nonché il disposto di cui all'art. 1 co. 137 della legge n. 124/2017; che, pertanto,
occorreva procedere alla stima giudiziale del bene da riallocare per determinare il pagina 5 di 14 valore di mercato del bene e, conseguentemente, regolare i rapporti di debito e credito tra la procedura concorsuale e la società concedente;
che i tentativi di una definizione bonaria della controversia erano stati infruttuosi: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva la condanna di al pagamento dell'importo di € Parte_2
486.136,88 o di quello minore o maggiore risultante all'esito del giudizio.
Costituendosi in giudizio tardivamente e Parte_2 Parte_5
sostenevano che in data 21/12/2021, aveva ceduto l'immobile Parte_2
oggetto di leasing al prezzo di mercato pari a € 355.000,00; che il prezzo di mercato era stato stimato da un tecnico nominato da essa nel giugno del 2021 in un range oscillante tra € 336.600,00 e € 396.000,00; che al fine di calcolare i rapporti di credito/debito tra le parti ai sensi dell'art. 72 quater l.f., si doveva procedere alla sottrazione dall'importo ricavato dalla vendita dell'immobile a prezzo di mercato, e cioè € 355.000,00, il c.d. credito residuo in sorte capitale, costituito dalle rate a scadere comprensivo di IVA a cui andava ulteriormente sommato il prezzo di acquisto contrattualmente previsto (e cioè € 68.000,00 oltre IVA), con esclusione del credito derivante dalle rate già scadute al momento della data di fallimento;
che, in ragione di ciò, risulta evidente come i calcoli effettuati dalla controparte erano errati anche perché al credito per rate a scadere dopo la dichiarazione di fallimento dovevano essere aggiunti, oltre all'importo dell'IVA, anche il prezzo di acquisto finale
(maggiorato di IVA) nonché tutti i costi previsti dall'art. 9 del contratto di locazione finanziaria: in considerazione di quanto premesso parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva rimessa in istruttoria tramite espletamento di CTU. pagina 6 di 14 Il tribunale riteneva la domanda fondata.
In via preliminare osservava che parte convenuta in comparsa conclusionale aveva dedotto che l'attore, all'udienza fissata per gli adempimenti di cui all'art. 189 c.p.c.,
aveva illegittimamente modificato le conclusioni omettendo qualsiasi riferimento al prezzo di acquisto e, inoltre, aveva richiesto per la prima volta la condanna al pagamento dell'importo asseritamente dovuto laddove nell'atto introduttivo aveva domandato il mero accertamento dei rapporti di credito/debito.
Il tribunale riteneva la deduzione fondata rispetto alla domanda di condanna al pagamento dell'importo asseritamente dovuto, costituendo una mutatio libelli non consentita la trasformazione di un'originaria domanda di accertamento del credito
(così formulata nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ex art. 183 VI co. n.
1 c.p.c.) in domanda di condanna al pagamento della relativa somma (cfr. Cass. 30-1-
1976 n. 319), mentre il rilievo non era meritevole di accoglimento in ordine all'altro profilo, atteso che la curatela si era limitata a ridurre il quantum preteso alla stregua delle deduzioni difensive svolte dalla società convenuta.
Inoltre, il tribunale prendeva atto del fatto che risultava incontestato che il contratto di leasing n. 780885 oggetto del presente giudizio era stato risolto per inadempimento della società in data 01/04/2010 (e, quindi, in un momento anteriore alla CP_1
dichiarazione di fallimento intervenuta il 21/10/2010) e che si trattava di leasing traslativo (in cui cioè il rapporto è indirizzato anche al trasferimento del bene, in ragione di un apprezzabile valore residuo di esso al momento della scadenza contrattuale, notevolmente superiore al prezzo d'opzione -pari nel caso di specie ad €
pagina 7 di 14 68.000,00- mostrando i canoni anche la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo: per la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo v., ex
multis, Cass. S.U. 28/01/2021 n. 2061).
Ulteriormente, il Tribunale osservava che la curatela, alla stregua delle conclusioni formulate, concordava in ordine alla circostanza che il prezzo di riallocazione del cespite concesso in leasing fosse pari a € 355.000,00 dato che trova oggettiva conferma nell'esito della vendita avvenuta il 20/12/2021, non essendo stato contestato che la vendita fosse avvenuta ad un prezzo inferiore.
Dunque, esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame, ratione temporis, della disciplina di cui alla legge 124/2017 (v. Cass. S.U. 28/01/2021 n. 2061), il tribunale riteneva che i rapporti tra le parti dovevano essere regolati secondo quanto stabilito da tale decisione delle Sezioni Unite e, quindi, ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi (per i quali la società concedente era già stata ammessa al passivo del fallimento), dal valore di riallocazione del cespite in questione (pari a € 355.000,00)
andava detratto l'importo dei canoni a scadere e cioè € 209.859,72, ottenendosi così
la differenza di € 145.140,28, di spettanza del fallimento, oltre IVA se dovuta cui dovevano aggiungersi gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della domanda sino al saldo.
Il tribunale riteneva invece che non dovesse essere detratto l'importo di € 68.000,00
corrispondente al “prezzo di eventuale acquisto finale” atteso che tale somma presupponeva la regolare esecuzione del contratto, ed era estranea alla equilibrata disciplina dei rapporti economici fra le parti conseguente alla risoluzione.
pagina 8 di 14 Le spese venivano liquidate in applicazione del principio della soccombenza, tenendo conto dei valori in concreto accertati e ponendo quelle di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà.
In conclusione, il tribunale:
- dichiarava che era tenuta a versare al la Parte_2 Controparte_1
somma di € 145.140,28 (oltre IVA se dovuta) cui dovevano aggiungersi gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dal 2/4/2021 sino al saldo;
- dichiarava che la sentenza emessa era efficace anche nei confronti di Parte_5
[...]
- condannava altresì e in solido fra loro, Parte_2 Parte_5
a rimborsare al le spese di lite, che liquidava in € 1.241,00 Controparte_1
per spese e in € 13.430,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ponendo quelle di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza e Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
I. Erronea valutazione circa la considerazione del 'prezzo di acquisto finale' nella determinazione del dare/avere tra le parti ai sensi dell'art. 72 quater: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha detratto il prezzo pattuito per l'esercizio finale del riscatto, secondo una disposizione errata e mal interpretando il concetto normativo di credito residuo. pagina 9 di 14 In particolare, parte appellante chiede che, preso per assodato il valore di mercato pari ad € 355.000,00, vengano decurtati da esso i canoni a scadere pari ad € 209.859,84,
oltre al prezzo di opzione pari ad € 68.0000,00 come risulta dal contratto di locazione medesimo e dal piano di ammortamento all'ultima rata, oltre IVA se dovuta, per un totale di € 77.140,20.
II. Erronea valutazione circa la considerazione degli interessi nella determinazione del dare/avere tra le parti ai sensi dell'art. 72 quater: parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto degli interessi maturati sul credito residuo dalla data di risoluzione del contratto di leasing sino alla data di trasferimento dell'immobile.
Nello specifico parte appellante ritiene che il credito residuo in linea capitale per essere comparabile finanziariamente con altre somme alla data di liquidazione del bene (20.12.2021) deve essere maggiorato di interessi dapprima calcolati al tasso di mora convenzionale fino alla risoluzione del contratto (1.4.2010) e poi al tasso legale.
Gli interessi complessivamente determinati ammontano quindi, dalla data della risoluzione (quelli precedenti sono già stati oggetto di domanda di insinuazione) ad €
30.651,88, secondo quanto evincibile dalla tabella di calcolo riportata negli atti difensivi.
III. Erronea valutazione della liquidazione delle spese di primo grado: parte appellante domanda la riforma della pronuncia di prime cure in punto spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte pagina 10 di 14 in cui dalla somma quantificata non è stato detratto il prezzo pattuito per l'esercizio finale del riscatto.
Si osserva che l'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà può ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione: “al leasing traslativo si applica la
disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per
inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate
riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al
risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto”
(Cass. 21895/2017 e da ultimo 9210/2022).
Inoltre, la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, stipulato e risolto prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss.,
l. n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi, è, quindi, “sottoposta
all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le
parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata
risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di
corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola
di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo
equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di
guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del
contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento
della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato,
considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle pagina 11 di 14 somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale
residuo” (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr. anche S.U. 2061/2021).
In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità affermatasi in materia, ed alle pattuizioni tra le parti, il Collegio accerta che, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore, mentre a credito di quest'ultimo va il prezzo di rivendita del bene restituito, o, in assenza di rivendita, il relativo valore di mercato, a credito della concedente vanno i canoni scaduti e non corrisposti ed, oltre a questi, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo dell'opzione per l'acquisto così
come definito in contratto.
Ne consegue che dall'importo così come sopra quantificato debba essere detratto anche il prezzo per l'esercizio finale del riscatto, pari a €. 68.000,00.
Pertanto, preso atto che il valore di mercato, è incontestato, è pari a €. 335.000,00, da esso vanno decurtati i canoni a scadere pari a €. 209.859,84 ed il prezzo di opzione pari a €. 68.000,00.
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di gravame, ed in parziale riforma della pronuncia impugnata, il Collegio accerta che è tenuta Parte_2
a corrispondere al , in luogo della maggior somma indicata in Controparte_1
sentenza, quella di €. 77.140,20, oltre IVA, pari ad € 94.111,04.
***
Con il secondo motivo di appello la parte appellante sottopone a censura la pronuncia impugnata per non aver tenuto conto nella determinazione del dovuto – in dare ed avere - tra le parti degli interessi maturati sul conto residuo alla data di risoluzione del pagina 12 di 14 contratto di leasing sino alla data di trasferimento dell'immobile.
Il motivo è fondato.
Con la richiesta di pagamento si determinano infatti gli effetti di cui all'art.1219 cc ed il destinatario, intimato in mora, è tenuto a corrispondere alla controparte gli interessi moratori convenzionalmente pattuiti.
Pertanto, la somma così come rideterminata in ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello deve essere ridotta di un importo pari a quello degli interessi calcolati al tasso di mora convenzionale fino alla risoluzione del contratto
(01/04/2010) e poi al tasso legale.
Si rileva inoltre che parte appellante ha riportato nei propri scritti difensivi la determinazione dei tassi di mora dovuti, e che tale quantificazione non è stata confutata da parte appellata.
In conformità alla suddetta determinazione si accerta che gli interessi dovuti ammontano dalla data della risoluzione ad €. 30.651,88.
Ottenendosi così la somma oggetto di condanna pari ad €. 63.459,18.
***
Spese
Con il terzo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata in punto spese.
Il motivo è infondato.
Tento conto della prevalente soccombenza della parte concedente il tribunale ha correttamente posto a suo carico le spese di lite in applicazione del principio della pagina 13 di 14 soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Poiché, pur accogliendosi entrambe le censure di merito, la controversia ne risulta definita con accertamento di una permanente posizione debitoria e non creditoria della società concedente, a carico della stessa vanno poste pure le spese di lite del presente grado d'appello, provvedendosi alla relativa liquidazione in conformità alla nota spese prodotta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Mantova, n. 546/2022,
che conferma nel resto, determina l'importo dovuto da al Parte_2
nella minor somma di €. 63.459,18 oltre interessi al tasso e con Controparte_1
la decorrenza come da sentenza del Tribunale;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano, in conformità alla nota spese prodotta, in euro 2.835,00 per la “fase di studio”, euro 1.820,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.060,00 per la fase di trattazione ed euro 4.860,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
EP OL
pagina 14 di 14