Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6888/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, residente in [...]13 31020 VILLORBA IT, C.F. Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CECILIAN GIOVANNI , come in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. rappresentato ex lege da Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto -
OGGETTO: impugnazione diniego rilascio di permesso di soggiorno a seguito di ricongiungimento familiare (art.30)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha precisato così le conclusioni: annullare il provvedimento impugnato disponendo in favore della ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse in favore dell'antistatario avv. Giovanni Cecilian.
Il ha così concluso: rigettare il ricorso confermando il provvedimento Controparte_1
impugnato e condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente cittadina albanese, ha impugnato il diniego di rilascio di Parte_1
permesso di soggiorno per motivi familiari che il Questore di Treviso ha emesso in data 9 gennaio 2025 e notificato il 23.1.2025 con n. prot. CAt.A.12/2025/Imm-4(af) per mancanza dei
Espone di essere entrata regolarmente in Italia nel 2024 con i tre figli minori per ricongiungersi al marito essendo in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare e CP_2
di avere pertanto inoltrato la richiesta di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30, co. 1 lett.
c) e co. 5) Dlgs n. 286/'98 in data 22.4.2024.
A sostegno del ricorso deduce il travisamento e l'errore sui requisiti richiesti dagli artt. 29 co.
3 lett. a) e 30, co. 1 e del Dlgs n. 286/'98 per addivenire alla coesione familiare sia con rifermento alla disponibilità di un alloggio idoneo, di cui poteva godere grazie alla ospitalità dei cugini, sia con riferimento al reddito minimo annuo che riteneva di avere soddisfatto producendo la certificazione reddituale dei cugini conviventi unitamente al loro impegno a mantenerla.
Osservava di poter beneficiare di una rete di protezione familiare che l'aveva sostenuta fin dal momento in cui il marito era deceduto a pochi giorni dalla presentazione della domanda e prima che intervenisse la decisone sulla stessa.
Evidenziava di essere in possesso di una promessa di lavoro che le avrebbe in ogni caso permesso di rendersi autonoma economicamente potendo comunque continuare a godere del sostegno di una solida rete familiare nell'accudimento dei figli minori nell'alloggio in cui era ospitata.
L'amministrazione intimata, costituitasi ma non comparsa all'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., ha difeso la bontà del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, sentita la parte ricorrente e gli informatori, ritenuta la causa sufficientemente istruita, ha invitato il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si
è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione intimata che, pur non avendo presenziato all'udienza del 14 maggio 2025 fissata alle ore 9.30 per gli incombenti previsti dall'art. 281 duodecies c.p.c., si è costituita a mezzo di deposito in pct di comparsa di costituzione depositata prima che il Tribunale si riservasse di depositare la sentenza ma pervenuta a sistema in momento successivo.
Nel merito si osserva che il Questore di Treviso ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 30, co. 1 lett. c) del Dlgs. N.
286/'98, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato la disponibilità del reddito minimo e di un alloggio idoneo come previsto dall'art. 29 del Dlgs n. 286/'98. In particolare, con riferimento al reddito, il Questore ha rilevato nel provvedimento gravato che il coniuge della ricorrente era deceduto il 2 maggio 2024 e pertanto la ricorrente non aveva potuto dimostrare di avere la disponibilità di un reddito sufficiente avendo percepito il coniuge in vita un reddito pari ad €
4.106,29 complessivi nel 2023 e ad € 874,65 nel 2024 sicché il requisito reddituale non era soddisfatto neppure all'epoca della presentazione dell'istanza avvenuta in data 22 aprile 2024.
Il Questore osservava che la ricorrente non aveva i requisiti per ottenere il permesso richiesto avuto riguardo anche agli artt. 5,co. 5 e 4, co. 3 del Dlgs n. 286/'98 .
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla ricorrente del diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, co. 1 lett. c) del Dlgs. N. 286/'98 in qualità di familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il coniuge straniero regolarmente soggiornante in Italia, deceduto successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della definizione della stessa, con specifico riferimento a quelli richiesti dall'art. 29, co. 3 lett. a) e b) Dlgs n. 286/'98.
Il provvedimento gravato è stato pronunciato all'esito della richiesta avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 30, co. 1 lett. c) Dlgs n. 286/'98 il quale dispone: “Fatti salvi i casi di rilascio
o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
(…) c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. (…)”. Tale norma è inserita nel Titolo IV del T.U. immigrazione che riconosce il diritto all'unità familiare e la tutela dei minori disciplinandone le condizioni di esercizio nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia presentata ed esaminata quando i familiari si trovano già nel territorio dello stato, come consentito anche dall'art.5 co. 3 Dir. 2003/86 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
Consegue che, rientrando l'oggetto del giudizio in una materia disciplinata dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla direttiva richiamata, spetta al giudice nazionale, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore coperto dal diritto unionale, offrire un'interpretazione del diritto nazionale attuativo quanto più possibile conforme agli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Tale obbligo vale per tutti gli organi degli Stati membri nell'ambito di loro competenza pertanto anche per l'autorità che esamina la domanda in sede amministrativa
(cfr. Sentenze rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-106/89 - Punto
8 e nella causa C-306/12).
Giova a questo punto richiamare i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con riferimento allo scopo della direttiva e alle modalità di accertamento delle condizioni di esercizio del diritto che le Autorità dei singoli stati devono adottare.
In particolare, la CGUE, muovendo dalla lettura dell'art. 1 della direttiva in combinato disposto con il considerando 6 della medesima, ha evidenziato che l'obiettivo perseguito dalla direttiva
2003/86 consiste nel favorire il diritto al ricongiungimento familiare stabilendo, secondo criteri comuni, le condizioni materiali dell'esercizio del diritto di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri (cfr. Sentenza CGUE del 13 marzo 2019, C-635/17, EU:C:2019:192, punto 45, sentenza C-706/18, punto 28).
La Corte ha altresì evidenziato che, pur dovendo il diritto all'unità familiare essere bilanciato con il concorrente interesse dello Stato ospitante a controllare i flussi migratori in ingresso che coinvolge svariati interessi pubblici quali la sicurezza, l'ordine pubblico, la sanità, la cui ponderazione spetta in primo luogo al legislatore interno con l'unico limite che le scelte pur discrezionali non risultino manifestamente irragionevoli, è anche vero che assume rilievo fondamentale nella materia il rispetto della propria vita privata e familiare declinato secondo quanto sancito dagli artt. 7 e 8 CEDU. Tali norme menzionano il diritto alla vita familiare garantendo, come è noto, ad ogni persona il diritto al “rispetto della propria vita privata e familiare (…)” precisando che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che , in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale , alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese , alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” Da qui l'assenza del carattere di assolutezza del diritto in questione, poiché l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita familiare non comporta necessariamente una violazione del diritto ivi sancito nella misura in cui l'intervento pubblico sia previsto dalla legge o proporzionato rispetto agli obiettivi di interesse generale citati.
E proprio per tale ragione, sottolinea la CGUE, sia la CEDU che la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sono richiamate dalla Direttiva al considerando n.
2. Per quanto attiene alla Carta, se è vero che essa, pur proclamata solennemente dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, non costituisce uno strumento giuridico vincolante, è anche vero che il legislatore comunitario ha inteso riconoscerne l'importanza affermando, al secondo considerando della direttiva, che quest'ultima rispetta i principi riconosciuti non solamente dall'art. 8 della CEDU, bensì parimenti dalla Carta. L'obiettivo principale della Carta, come emerge dal suo preambolo, è peraltro quello di riaffermare “i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli
Stati membri, dalla [CEDU], dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte (...) e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo” (cfr. Sentenza CGUE nella causa C-540/03).
Tra le condizioni richieste per l'esercizio del diritto in questione, quelle in discussione nel presente giudizio relative all'alloggio ed al reddito sono contemplate dall'art. 7, co. 1 lett. a) e lett.c).
Il legislatore nazionale, già prima della entrata in vigore della Direttiva, aveva disciplinato negli artt. 29 e 30 del DlGs n. 286/98 il diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori richiedendo allo straniero che presenta istanza di ricongiungimento familiare la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo nonché di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, la cui quantificazione era parametrata all'importo annuo dell'assegno sociale da aumentare in funzione del numero di familiari da ricongiungere.
Tali requisiti, a seguito della parziale riscrittura di alcune norme del TU immigrazione per effetto dell'adozione del D.Lgs n. 5 del 2007 che ha dato attuazione alla direttiva in questione, sono oggi disciplinati nell'ordinamento interno dall'art. 29, co. 3, lett. a) e b) del Dlgs n. 286/98, che costituiscono l'attuazione, rispettivamente, dell'art. 7, co. 1 lett. a) (“alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme”) e dell'art. 7, co.1 lett. c) (“risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello stato membro interessato. Gli stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tenere conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari”).
Secondo i principi enunciati dalla CGUE, nello stabilire se i requisiti di cui all'articolo7, paragrafo 1 siano soddisfatti, le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dal tenore letterale del considerando 2 e dall'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento in questione nell'interesse dei minori e nell'ottica di favorire la vita familiare procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco (Sentenza CGUE nelle cause riunite
C-356/11 e C-357/11, punti 80 e 81).
Con specifico riferimento al requisito reddituale, la Corte ha osservato che, essendo l'autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista dall'art. 7,
n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva, che permette agli Stati membri di tener conto, nel valutare le risorse del soggiornante, della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, dev'essere interpretata restrittivamente e la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non dev'essere impiegata dagli stessi in un modo da pregiudicare l'obiettivo della direttiva, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare, e il suo effetto utile.
Osserva poi la Corte che l'estensione dei bisogni può variare molto a seconda degli individui pertanto l'autorizzazione al ricongiungimento familiare deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Tale interpretazione è avvalorata dall'art. 17 della direttiva, che impone un'individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento (cfr.
Sentenza CGUE nella causa C-578/08, punti 43, 47 e 48).
Sempre con riferimento al requisito reddituale, la Corte sottolinea che l'utilizzo nell'articolo 7, par. 1 lett. c) dei termini “stabili” e “regolari” non può essere interpretato nel senso che osta alla possibilità per l'autorità competente dello Stato membro cui sia stata presentata una domanda di ricongiungimento familiare di esaminare se la condizione delle risorse del soggiornante sia soddisfatta tenendo conto di una valutazione relativa al mantenimento di tali risorse anche oltre la data di presentazione della domanda. Il soggiornante deve infatti provare che dispone di tutti i suddetti elementi, tra i quali, in particolare, “risorse sufficienti”, nel momento in cui la sua domanda di ricongiungimento familiare viene esaminata, il che giustifica l'uso del presente dell'indicativo. Tuttavia, dato che risulta dal tenore letterale dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva che le risorse del soggiornante devono essere non soltanto
“sufficienti” ma anche “stabili e regolari”, tali requisiti implicano un esame in prospettiva delle risorse suddette da parte dell'autorità nazionale competente. Occorre inoltre tener conto dell'art. 17 della direttiva, che impone agli Stati membri di prendere debitamente in considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona, la durata della residenza nello Stato membro interessato nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il rispettivo paese di origine. Tali criteri corrispondono a quelli presi in considerazione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito della verifica se uno Stato, che abbia respinto una domanda di ricongiungimento familiare, abbia correttamente proceduto alla ponderazione degli interessi in gioco. (cfr. Sentenza CGUE nella causa C-540/03, punto
64).
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti precisato di prendere in considerazione, nel proprio esame, l'età dei figli minori di cui trattasi, la loro situazione nel rispettivo paese di origine ed il loro grado di dipendenza rispetto ai genitori (sentenza Sen c. Paesi Bassi, citata supra, paragrafo 37; v. parimenti sentenza 31 gennaio 2006, c. Paesi Bassi, Persona_1
paragrafo 39) (cfr. Sentenza CGUE nella causa C-540/03, punto 56).
L'applicazione dei richiamati principi alla fattispecie in esame impone di pervenire a conclusioni diverse da quelle cui è giunto il Questore di Treviso nel provvedimento gravato.
Per_ La ricorrente è giunta in Italia nel 2004 con i figli minori nato il [...], e Per_2
nate il 16/09/2020 che attualmente frequentano la scuola elementare e la scuola Per_4 dell'infanzia.
E' provato che il nucleo familiare composto dal marito , dalla ricorrente e dai tre CP_2
figli minori, al momento della presentazione dell'istanza amministrativa era ospitato da cugino del marito della ricorrente, nella casa sita a Villorba in via Canova n.13 Persona_5
, nella quale essa risiede, avendo il cugino effettuato la relativa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza (cfr. doc. 12 pag. 17/54 fascicolo ricorrente). E' così provato il requisito richiesto dall'art. 29 , co. 3 lett. a) poiché in relazione a tale alloggio è stata prodotta fin dalle osservazioni al preavviso di rigetto, il certificato che attesta la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e l'idoneità abitativa (cfr. doc. 12, pag. 19/54 fascicolo ricorrente).
La presenza nel territorio dello Stato italiano di figli minori di cui due ancora in Persona_6
tenera età (quattro anni), impone di valutare il requisito reddituale in senso non restrittivo così da favorire l'interesse dei minori, già avviati all'inserimento scolastico - con conseguente integrazione nel contesto sociale in cui si stanno inserendo dal loro ingresso in Italia - e la vita familiare nella quale cresce e si svolge la loro personalità. La valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, condotta alla luce dei principi enunciati dalla C.G.U.E., non può pertanto servirsi, in presenza di minori di una interpretazione che limiti ai soli familiari obbligati agli alimenti ex artt. Persona_6
433 ss. Cod. Civ. o ai soli familiari che possano ricongiungere la ricorrente, la cerchia dei
“familiari conviventi con il richiedente” del cui reddito annuo complessivo si possa tenere conto ai fini dell'esame dell'istanza in base al disposto dell'art. 29, co. 3lett. b)
[...]
CP_3
In tale ottica, il reddito percepito dai cugini con cui il nucleo già all'epoca della presentazione dell'istanza conviveva, pari ad € 51.664,65, ed il supporto economico e morale che i fratelli del defunto marito, sentiti come informatori, hanno confermato di fornire alla ricorrente e ai nipoti, consente di escludere ragionevolmente il potenziale ricorso all'assistenza sociale a condizioni diverse e più gravose per lo Stato Italiano rispetto a quelle che si potrebbero realizzare in capo ad un cittadino italiano.
Alla stregua di tali considerazioni, il reddito percepito dal coniuge della ricorrente, poi deceduto nelle more del procedimento amministrativo, non è pertanto di per sé elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza.
Il decesso del coniuge nelle more della fase istruttoria non integrava di per sé solo elemento ostativo all'accoglimento della domanda. A mente dell'art. 5, co. 5 Dlgs. N. 286/'98, infatti, il permesso di soggiorno è rifiutato quanto mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello stato, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio (…). “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto (…) del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e della esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese” (cfr. art. 5, co
5 Dlgs n. 286/'98).
Ritenere che tale norma, in considerazione del rinvio in essa contenuta all'art. 29, sia applicabile solo ai soggetti che siano entrati con il Visto per ricongiungimento familiare, escludendo , per i soggetti che chiedano il ricongiungimento familiare “sur place” e che siano già regolarmente soggiornanti ad altro titolo, la rilevanza della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e la rilevanza della esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine, contrasta con la lettera della norma che disciplina anche l'ipotesi del “rilascio” (e non solo del rinnovo) del permesso di soggiorno, ipotesi che presuppone il decorso di un lasso di tempo entro cui divengano apprezzabili la natura e la effettività dei vincoli familiari dell'interessato, come, appunto, nella ipotesi di pregresso soggiorno ad altro titolo.
Neppure la circostanza che la ricorrente abbia fatto ingresso in Italia in esenzione da visto per turismo da un paese dal quale non è richiesto il Visto per motivi turistici non è ostativa al rilascio del permesso alle condizioni esposte, come sostenuto dalla difesa erariale. Il diniego del
Questore, infatti, del tutto correttamente, non è motivato sulla base della regolarità del pregresso soggiorno, posto che ai sensi dell'art. 30, lett. c) T.U. Immigrazione, la conversione del permesso di soggiorno può essere chiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno.
In base all'art. 1 L. n. 68 del 2007 che reca la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio “ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per (…) turismo, (…) non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto”.
Il comma secondo del medesimo articolo dispone che “Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.
Il Ministero dell'Interno ha chiarito che per effetto dell'art. 1 della legge citata, per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al
Questore, entro otto giorni dall'ingresso. La dichiarazione, infatti, è l'adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d'ingresso.
Ora, la ricorrente, come si evince dal timbro di ingresso apposto sulla pagina del passaporto alla frontiera aerea di Malpensa, ha fatto ingresso in Italia con i figli in data 5 luglio 2023. Ella ha pertanto potuto soggiornare per turismo fino al 5 ottobre 2023. Consegue che la domanda di ricongiungimento “sur place” avanzata in data 22 aprile 2024, è tempestiva in quanto presentata entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno.
La ricorrente anche in questa sede, ha dimostrato alla luce della documentazione dimessa e delle sommarie informazioni assunte, di avere pressoché esclusivamente nel nostro Paese vincoli familiari godendo della solidarietà di una solida rete familiare costituita dai cugini del marito e nella cui casa è ospitata e degli zii del coniuge defunto. In tale contesto, Per_5 CP_4
il ritorno nel paese di origine in conseguenza del diniego di permesso di soggiorno causerebbe ragionevolmente un ulteriore trauma ai figli minori del tutto dipendenti dalla madre in ragione della tenera età, trauma che aggraverebbe il già difficile stato emotivo che stanno vivendo in conseguenza della morte del padre a seguito di malattia dalla prognosi infausta.
La dichiarazione di impegno all'assunzione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. 16) ed il solido contesto familiare in cui è inserita, costituiscono indici di garanzia di stabilità della permanenza della ricorrente nel territorio in cui ha deciso di radicare la vita nel nucleo familiare sicché è ragionevole pensare che continuerà a soddisfare le condizioni di alloggio e reddito anche oltre la data di presentazione della domanda di ricongiungimento secondo il criterio di giudizio enunciato dalla CGUE nella Sentenza CGUE resa nella causa C-558/14, punti 29-33.
Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento gravato va annullato e va riconosciuto alla ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari in base all'art. 30, co. 1 lett. c) Dlgs. N. 286/'98.
La particolarità del caso affrontato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
6888/2025, promossa da contro , Parte_1 Controparte_1
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca la contumacia dell'amministrazione intimata;
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento gravato;
- Riconosce alla ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari in base all'art. 30, co. 1 lett. c) del D. Lgs. N. 286/'98.
- Compensa le spese;
Venezia, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo