Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3810 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
AF TI (Messina) in Via Contura n. 46 c.f.: C.F._1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco
[...]
D'Arrigo c.f.: ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2
lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Romagnosi n. 7 il quale, ai fini delle comunicazioni inerenti al presente procedimento, ha indicato il seguente numero di fax 090/2008794 e il seguente indirizzo di posta elettronica: PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
e residente in [...]
Roma n. 46; INTERDICENDO
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO ricorso per interdizione
1
Con ricorso ex art. 473 bis .52 c.p.c. depositato il 25.09.2024 chiedeva l'interdizione del fratello Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], il quale era affetto da schizofrenia
[...]
psicotica con abuso di alcool e stupefacenti, patologia per la quale lo stesso si trovava da diversi anni in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive. Rilevava che già nel 2012, a seguito di gravi episodi di violenza nei confronti della madre, , l'interdicendo era stato dapprima detenuto Parte_2
all'interno dell'Istituto penitenziario per soggetti psichiatrici di Barcellona
P.G. per poi essere ricoverato presso la Residenza Esecuzione Misura di
Sicurezza (REMS) di Naso;
che, dopo un apparente periodo di serenità, nel corso del 2017, lo stesso aveva ripreso ad abusare di alcool ed a manifestare atteggiamenti violenti e schizofrenici che lo avevano condotto,
a Novembre del 2017, ad altro ricovero presso il Dipartimento Salute
Mentale di Messina;
che a Maggio e Settembre 2023 lo stesso era stato sottoposto a due T.S.O.; che, a Novembre 2023, lo stesso si era reso protagonista di episodi violenti e aggressivi sempre nei confronti della madre a seguito dei quali si era reso necessario l'intervento, in data
28.11.2023, dei Carabinieri e, in data 12.12.2023, della Polizia di Stato;
che, a seguito delle opportune indagini da parte delle Forze dell'Ordine e su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, gli era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con ricovero presso la C.T.A. di
Santa Domenica Vittoria;
che il perito nominato nell'ambito della suddetta procedura, dott. , aveva diagnosticato un “disturbo dello Persona_1
spettro della schizofrenia in condizione di solo parziale compenso psichico” ed aveva affermato che vi era una condizione di pericolosità sociale, essendo persistente una sintomatologia psicotica florida. Rilevava,
2 pertanto che il congiunto, titolare di pensione di reversibilità e comproprietario con la madre ed il deducente di diversi immobili, non era in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali, di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e che era necessario assicurargli adeguata protezione mediante l'istituto dell'interdizione. Chiedeva, infine, di essere nominato nelle more del giudizio quale tutore provvisorio ed indicava la madre Pt_2
quale protutore.
[...]
Il Giudice delegato fissava, ai sensi dell'art. 473 bis .53 c.p.c.
l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente, dell'interdicendo e degli altri congiunti indicati in ricorso che avessero mantenuto rapporti significativi con l'interdicendo.
All'udienza del 04.03.2025, alla presenza del Pubblico ministero, veniva sentito l'interdicendo. Alla successiva udienza del 15.04.2025 veniva sentita la madre dell'interdicendo, e la causa Parte_2
veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda di interdizione va disattesa, poiché la tutela offerta dalla nomina di un amministratore di sostegno appare maggiormente adeguata alle esigenze dell'interessato.
Si deve premettere che ai sensi dell'art. 404 c.c. “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”; l'art. 414 c.c. prevede, viceversa, che “il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ciò
3 significa che nel caso in cui un soggetto sia affetto da un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto, e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi, il Tribunale può procedere ad emettere pronuncia di interdizione quando tale alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi e non appaia adeguato lo strumento di tutela offerto dall'amministratore di sostegno. Infatti, nel sistema normativo, l'infermità mentale non ha rilievo di per se stessa, ma è reputata causa giustificativa di provvedimenti restrittivi della capacità in quanto elemento di una valutazione complessiva delle condizioni personali del soggetto, la quale trova il suo fulcro nell'accertamento relativo all'idoneità alla cura dei propri interessi. Quest'ultima va, poi, valutata con riguardo non solo agli affari di indole patrimoniale ma anche a tutti gli atti della vita civile, sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (Cass. civ. Sez. I 21.10.1991 n. 11131). Inoltre, avendo l'ordinamento apprestato più forme di tutela, primo fra tutti l'istituto dell'amministratore di sostegno, applicabile anche con riferimento a soggetti in condizione di abituale infermità, l'istituto della interdizione ha finito con l'assumere un carattere residuale
In particolare, la Corte Costituzionale nella pronuncia 9.12.2005 n.
440 ha chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando ciò sia necessario ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Da ciò consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri
4 interessi, vanno tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, insufficiente ad offrire protezione all'incapace, in quanto esposto alle possibili conseguenze pregiudizievoli di atti negoziali compiuti senza la necessaria capacità di agire, è consentito ricorrere all'istituto della interdizione.
Tale conclusione è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza 12.06.2006 n. 13584 ha chiarito che la differenza tra amministratore di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell'handicap della persona interessata, che potrebbe anche essere totale e permanente, ma in un criterio funzionale e cioè nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minor sacrificio. L'amministrazione di sostegno è, pertanto, l'istituto di elezione e di primo impiego per l'apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo ove tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, per la complessità dell'attività da gestire o per impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione o in ogni altra ipotesi in cui si pone un'analoga esigenza, potrebbe farsi luogo alla misura più radicale della interdizione, che attribuisce, a differenza dell'amministrazione di sostegno, uno status di incapacità.
Normalmente, l'esame dell'interdicendo è il mezzo di prova determinante nella formazione del convincimento del giudice, tanto che è
5 possibile trarre anche solo da esso gli elementi utili per la decisione (Cass. civ. 03.07.1971 n. 2078).
Nella fattispecie in esame la documentazione medica prodotta ha consentito di accertare che è affetto da Controparte_1
“Disturbo dello Spettro della Schizofrenia in trattamento psicofarmacologico e in solo parziale compenso clinico”. Tale patologia ha determinato nel recente passato alla compromissione del funzionamento dell'individuo ed alla conseguente distorsione della realtà, tale da comprometterne le funzioni cognitive, spingendolo a rendersi protagonista di condotte disfunzionali e di episodi di agitazione psicomotoria con aggressività eterodiretta. Inoltre, il dott. , nominato Persona_1
perito nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell'interdicendo ha evidenziato che lo stesso ha raggiunto attualmente un parziale compenso clinico ed anche l'esame di realtà appare migliorato, pur persistendo una condizione di pericolosità sociale, soprattutto ove non venisse proseguito il percorso terapeutico intrapreso.
Alla luce dei superiori elementi di conoscenza, non sembra necessario l'istituto della interdizione, mentre può essere nominato un amministratore di sostegno. D'altronde, non sono state dedotte ragioni che impongano di assicurare tutela mediante l'interdizione, che costituisce un istituto diretto a proteggere l'interessato soprattutto sotto il profilo patrimoniale. Infatti, dal momento dell'insorgere della malattia, non si sono verificati episodi che abbiano fatto emergere una esigenza di protezione della sfera personale o patrimoniale dell'interessato mediante misure privative di qualsiasi capacità negoziale, anziché mediante l'istituto meno invasivo dell'amministrazione di sostegno.
Va, infine, nominato in via provvisoria un amministratore di sostegno, da individuare in un soggetto terzo, tenuto conto del fatto che la
6 madre, pur essendo il soggetto più prossimo all'interessato, potrebbe porsi in conflitto di interesse con il figlio, essendo parte offesa nel procedimento penale che vede l'interessato quale imputato, mentre il fratello , pur Pt_1
avendo instaurato il presente procedimento a protezione del congiunto, ha potuto dedicare, nel corso delle ultime vicende, solo poco tempo alla cura del beneficiario, anche in ragione degli impegni lavorativi che lo hanno portato lontano da Messina. Peraltro, anche la patologia da cui il beneficiario è affetto rende consigliabile attribuire le funzioni di amministratore di sostegno ad un soggetto estraneo alle dinamiche familiari, per preservare una normalità di relazioni tra il beneficiario ed i suoi congiunti più stretti, che potrebbe venire alterata dall'attribuzione ad uno dei congiunti di compiti di cura della persona e del patrimonio.
Appare opportuno, in considerazione delle ragioni della decisione, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti il ricorrente, l'interdicendo ed il Pubblico Ministero, rigetta la domanda di interdizione di nato a Controparte_1
Palermo il 10.12.1974.
Nomina in via provvisoria l'avv. Daniele STRAFACE quale amministratore di sostegno di Controparte_1
L'amministratore di sostegno è tenuto a depositare con cadenza annuale nella cancelleria del Giudice Tutelare una relazione sull'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del predetto beneficiario.
L'incarico ha durata a tempo indeterminato ed ha per oggetto la cura della persona con soddisfazione dei primari interessi di mantenimento, abitazione e cure mediche nonché dei suoi interessi patrimoniali ed a tal fine così si precisano i compiti dell'amministratore:
7 L'amministratore di sostegno è autorizzato a prestare il consenso informato a trattamenti sanitari e terapeutici dopo essersi consultato con i medici ed i terapeuti che hanno in cura la persona, valutata la rispondenza di detti trattamenti all'interesse della beneficiaria e dopo avere verificato la volontà della stessa al riguardo. Ove la persona beneficiaria manifesti dissenso o resistenza al trattamento terapeutico consigliato dai medici l'amministratore di sostegno curerà l'esecuzione del trattamento ritenuto utile o indispensabile anche in assenza del consenso della persona beneficiaria. L'amministratore di sostegno dovrà tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
L'amministratore di sostegno intratterrà in nome e per conto del beneficiario rapporti con l'amministrazione finanziaria o altri enti pubblici ed in particolare con le strutture sanitarie ed è autorizzato a richiedere le prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie cui abbia diritto.
L'amministratore ha il compito di riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, la pensione ed ogni altra forma di reddito spettante allo stesso, impiegandola per la soddisfazione dei bisogni personali del beneficiario nei limiti dell'importo della pensione mensile e delle eventuali indennità accessorie.
A tale fine l'amministratore aprirà un libretto/conto corrente postale o bancario a nome del beneficiario, con facoltà di esso amministratore nella qualità di operare prelievi e versamenti su detto libretto/conto, ove farà canalizzare la pensione e depositerà tutto il denaro del beneficiario chiudendo eventuali altri conti cointestati.
L'amministratore di sostegno potrà compiere nell'interesse del beneficiario eventuali atti di amministrazione straordinaria, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare.
8 Il beneficiario non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione, che saranno compiuti dall'amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario e previa autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 411 c.c.
Il beneficiario potrà compiere da solo tutti gli altri atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e in ogni caso quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per quanto di sua competenza nell'ambito del procedimento per la nomina in via definitiva di amministratore di sostegno come richiesto dal P.M. in sede;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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