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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 6 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, 132 e 429 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 288 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Leonardo Filippucci
-parte ricorrente- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_2 giudizio con l'arch. ai sensi dell'art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011 Controparte_2
-parte resistente-
***
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 06.02.2025.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e gli elementi del processo rilevanti per la decisione sono, in sintesi, i seguenti.
1.1. Con ricorso depositato in data 08.02.2024 (di seguito Parte_1 anche solo “ ) ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Pt_1
1 provvedimento n. 4118 dell'11.01.2024 adottato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale , nella parte in cui ha Controparte_3 Controparte_1 comminato che “Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa, di cui all'art. 29 comma 4
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stabilita in €35.000 (euro trantacinquemila)”.
1.1.1. A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato e dedotto: a) la manifesta violazione della l. n. 689/1981, avendo l'amministrazione resistente del tutto obliterato le scansioni procedurali ivi disciplinate;
b) nel merito, l'insussistenza della violazione oggetto della sanzione.
1.2. Con memoria di costituzione del 26.03.2024 l'amministrazione resistente si è costituita a mezzo di proprio funzionario, opponendosi alla concessione della invocata sospensiva e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1.2.1. La ha, a sua volta, allegato e dedotto: a) il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice ordinario, vertendosi in ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) la corretta applicazione da parte del di quanto disposto dall'art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 CP_3
e, quindi, la legittima irrogazione della sanzione.
2. All'esito dell'udienza del 10.04.2024, con ordinanza in pari data è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione contenuta nel “giudizio n. 4118 del CCR-VIA”.
Si è poi disposto il rinvio all'udienza di discussione del giorno 11.12.2024, al cui esito, con ordinanza in pari data, è stato rilevato d'ufficio “che tra gli atti depositati dall'amministrazione resistente non risulta prodotta la delega alla rappresentanza in giudizio rilasciata in favore del funzionario, ai sensi dell'art.
6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011”, sicché, in applicazione dell'art. 182 c.p.c., è stato assegnato termine perentorio sino al 30.01.2025 per la produzione, da parte della resistente, della delega, rinviando per la discussione all'udienza del 06.02.2025, contestualmente sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
3. Occorre pregiudizialmente prendere atto della mancata ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del giorno 11.12.2024 (ritualmente comunicata a cura della Cancelleria il 20.12.2024), non avendo parte resistente proceduto alla sanatoria del difetto di rappresentanza, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Ne consegue la nullità della costituzione in giudizio e la declaratoria di contumacia dell'Amministrazione resistente.
4. Tanto premesso, risulta necessario in ogni caso delibare la questione di giurisdizione, trattandosi di questione – sì introdotta in via di eccezione da una parte, rispetto alla quale, il rapporto processuale non può dirsi instaurato in ragione del difetto ex art. 182 c.p.c. ma, in ogni caso – rilevabile d'ufficio in primo grado (cfr. art. 37 c.p.c. per come modificato dal d.lgs. n.
149/2022.
2 4.1. Ritiene il Tribunale la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Com'è noto, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie (appartenenti al genus delle sanzioni amministrative c.d. afflittive, in quanto strutturalmente e funzionalmente orientate alla comminatoria di una pena in senso tecnico al verificarsi dell'illecito amministrativo), la giurisprudenza e la dottrina prevalenti – pur non mancando autorevoli opinioni contrarie – ritengono che la posizione soggettiva riconoscibile in capo all'incolpato assuma la consistenza di diritto soggettivo, nella sua più varia conformazione (diritto a non essere sanzionato se non nei casi previsti dalla legge ex art. 23 Cost.; diritto all'integrità patrimoniale;
et alia).
In tale ottica, la generalità delle ipotesi di giudizi avverso la comminatoria di sanzioni amministrative afflittive (comprese le pecuniarie) risulterebbe devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario sulla scorta del noto criterio di riparto – peraltro costituzionalizzato (cfr. artt.
24, 103 e 113 Cost.) – fondato sulla c.d. causa petendi, in virtù del quale il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi, mentre quello ordinario dei diritti soggettivi.
Conferma di tale assunto si trae dalle previsioni degli artt. 133 e 135 c.p.a., nella parte in cui devolvono alla giurisdizione esclusiva (e dunque estesa anche ai diritti soggettivi, cfr. art. 103
Cost.) e con cognizione estesa al merito i giudizi relativi a talune sanzioni amministrative pecuniarie di pertinenza delle IT (con l'eccezione di quelle comminate dalla CA d'IA
e dalla , stante la relativa declaratoria di incostituzionalità delle citate disposizioni con CP_4 riferimento alle predette TO indipendenti) e delle sanzioni alternative ex art. 123 c.p.a.
Se ne ricava che il giudice “naturale” delle sanzioni amministrative afflittive è il giudice ordinario, salva diversa disposizione di legge che, in “particolari” materie, distribuisca diversamente gli affari tra le due giurisdizioni – fermi i limiti ricavabili dalla nota lettura offerta dalla Consulta all'art. 103
Cost. (cfr. Corte cost. nn. 204/2004 e 191/2006).
Ciò, del resto, trova positiva conferma nel disposto dell'art. 22 l. n. 689/1981, a mente del quale avverso l'ordinanza-ingiunzione è possibile “proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria”.
Poiché con riferimento alle sanzioni amministrative per cui è causa non è dato rinvenirsi alcuna puntuale disposizione di legge idonea a far transitare le controversie relative alla loro comminatoria nell'alveo di altro ramo giurisdizionale, le stesse risultano devolute alla giurisdizione ordinaria (cfr. art. 22 cit.).
5. Nel merito, l'opposizione risulta fondata.
Nel caso di specie, infatti, l'iter procedurale seguito dall'Amministrazione regionale risulta del tutto avulso dalle scansioni procedimentali delineate nella legge n. 689/1981. Né, sul punto, assume rilevanza il fatto che il procedimento sanzionatorio si sia inserito in quello di verifica di
3 assoggettabilità a VIA, atteso che tale evenienza risulta insita nella scelta del legislatore di presidiare il diritto amministrativo dell'ambiente – e il relativo interesse pubblico presidiato dalla p.a. – con un apparato sanzionatorio di carattere afflittivo. Tale legittima scelta normativa, infatti, in alcun modo consente lo stravolgimento del sistema delineato con riferimento alla comminatoria del provvedimento sanzionatorio, il quale si presenta strutturalmente e funzionalmente ben distante dal provvedimento amministrativo volto alla cura concreta dell'interesse pubblico.
La coesistenza, in un dato settore amministrativo, di funzioni provvedimentali e sanzionatorie impone il rispetto dei referenti normativi di ambo le funzioni, salva espressa deroga legislativa che introduca elementi di specialità nel procedimento irrogativo della sanzione amministrativa, rispetto allo schema generale offerto dalla legge n. 689/1981.
6. Per le ragioni che precedono l'ordinanza-ingiunzione contenuta nel “giudizio n. 4118 del CCR-
VIA” va annullata, ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia individuato in relazione all'importo della sanzione, con applicazione dello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00; valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e della non particolare complessità dell'affare).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
- ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione contenuta nel provvedimento “giudizio n. 4118 del
11/01/2024” emesso dal Controparte_5
;
[...]
- CONDANNA alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi e in
[...] euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 6 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, 132 e 429 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 288 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Leonardo Filippucci
-parte ricorrente- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_2 giudizio con l'arch. ai sensi dell'art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011 Controparte_2
-parte resistente-
***
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 06.02.2025.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e gli elementi del processo rilevanti per la decisione sono, in sintesi, i seguenti.
1.1. Con ricorso depositato in data 08.02.2024 (di seguito Parte_1 anche solo “ ) ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Pt_1
1 provvedimento n. 4118 dell'11.01.2024 adottato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale , nella parte in cui ha Controparte_3 Controparte_1 comminato che “Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa, di cui all'art. 29 comma 4
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stabilita in €35.000 (euro trantacinquemila)”.
1.1.1. A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato e dedotto: a) la manifesta violazione della l. n. 689/1981, avendo l'amministrazione resistente del tutto obliterato le scansioni procedurali ivi disciplinate;
b) nel merito, l'insussistenza della violazione oggetto della sanzione.
1.2. Con memoria di costituzione del 26.03.2024 l'amministrazione resistente si è costituita a mezzo di proprio funzionario, opponendosi alla concessione della invocata sospensiva e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1.2.1. La ha, a sua volta, allegato e dedotto: a) il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice ordinario, vertendosi in ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) la corretta applicazione da parte del di quanto disposto dall'art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 CP_3
e, quindi, la legittima irrogazione della sanzione.
2. All'esito dell'udienza del 10.04.2024, con ordinanza in pari data è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione contenuta nel “giudizio n. 4118 del CCR-VIA”.
Si è poi disposto il rinvio all'udienza di discussione del giorno 11.12.2024, al cui esito, con ordinanza in pari data, è stato rilevato d'ufficio “che tra gli atti depositati dall'amministrazione resistente non risulta prodotta la delega alla rappresentanza in giudizio rilasciata in favore del funzionario, ai sensi dell'art.
6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011”, sicché, in applicazione dell'art. 182 c.p.c., è stato assegnato termine perentorio sino al 30.01.2025 per la produzione, da parte della resistente, della delega, rinviando per la discussione all'udienza del 06.02.2025, contestualmente sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
3. Occorre pregiudizialmente prendere atto della mancata ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del giorno 11.12.2024 (ritualmente comunicata a cura della Cancelleria il 20.12.2024), non avendo parte resistente proceduto alla sanatoria del difetto di rappresentanza, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Ne consegue la nullità della costituzione in giudizio e la declaratoria di contumacia dell'Amministrazione resistente.
4. Tanto premesso, risulta necessario in ogni caso delibare la questione di giurisdizione, trattandosi di questione – sì introdotta in via di eccezione da una parte, rispetto alla quale, il rapporto processuale non può dirsi instaurato in ragione del difetto ex art. 182 c.p.c. ma, in ogni caso – rilevabile d'ufficio in primo grado (cfr. art. 37 c.p.c. per come modificato dal d.lgs. n.
149/2022.
2 4.1. Ritiene il Tribunale la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Com'è noto, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie (appartenenti al genus delle sanzioni amministrative c.d. afflittive, in quanto strutturalmente e funzionalmente orientate alla comminatoria di una pena in senso tecnico al verificarsi dell'illecito amministrativo), la giurisprudenza e la dottrina prevalenti – pur non mancando autorevoli opinioni contrarie – ritengono che la posizione soggettiva riconoscibile in capo all'incolpato assuma la consistenza di diritto soggettivo, nella sua più varia conformazione (diritto a non essere sanzionato se non nei casi previsti dalla legge ex art. 23 Cost.; diritto all'integrità patrimoniale;
et alia).
In tale ottica, la generalità delle ipotesi di giudizi avverso la comminatoria di sanzioni amministrative afflittive (comprese le pecuniarie) risulterebbe devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario sulla scorta del noto criterio di riparto – peraltro costituzionalizzato (cfr. artt.
24, 103 e 113 Cost.) – fondato sulla c.d. causa petendi, in virtù del quale il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi, mentre quello ordinario dei diritti soggettivi.
Conferma di tale assunto si trae dalle previsioni degli artt. 133 e 135 c.p.a., nella parte in cui devolvono alla giurisdizione esclusiva (e dunque estesa anche ai diritti soggettivi, cfr. art. 103
Cost.) e con cognizione estesa al merito i giudizi relativi a talune sanzioni amministrative pecuniarie di pertinenza delle IT (con l'eccezione di quelle comminate dalla CA d'IA
e dalla , stante la relativa declaratoria di incostituzionalità delle citate disposizioni con CP_4 riferimento alle predette TO indipendenti) e delle sanzioni alternative ex art. 123 c.p.a.
Se ne ricava che il giudice “naturale” delle sanzioni amministrative afflittive è il giudice ordinario, salva diversa disposizione di legge che, in “particolari” materie, distribuisca diversamente gli affari tra le due giurisdizioni – fermi i limiti ricavabili dalla nota lettura offerta dalla Consulta all'art. 103
Cost. (cfr. Corte cost. nn. 204/2004 e 191/2006).
Ciò, del resto, trova positiva conferma nel disposto dell'art. 22 l. n. 689/1981, a mente del quale avverso l'ordinanza-ingiunzione è possibile “proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria”.
Poiché con riferimento alle sanzioni amministrative per cui è causa non è dato rinvenirsi alcuna puntuale disposizione di legge idonea a far transitare le controversie relative alla loro comminatoria nell'alveo di altro ramo giurisdizionale, le stesse risultano devolute alla giurisdizione ordinaria (cfr. art. 22 cit.).
5. Nel merito, l'opposizione risulta fondata.
Nel caso di specie, infatti, l'iter procedurale seguito dall'Amministrazione regionale risulta del tutto avulso dalle scansioni procedimentali delineate nella legge n. 689/1981. Né, sul punto, assume rilevanza il fatto che il procedimento sanzionatorio si sia inserito in quello di verifica di
3 assoggettabilità a VIA, atteso che tale evenienza risulta insita nella scelta del legislatore di presidiare il diritto amministrativo dell'ambiente – e il relativo interesse pubblico presidiato dalla p.a. – con un apparato sanzionatorio di carattere afflittivo. Tale legittima scelta normativa, infatti, in alcun modo consente lo stravolgimento del sistema delineato con riferimento alla comminatoria del provvedimento sanzionatorio, il quale si presenta strutturalmente e funzionalmente ben distante dal provvedimento amministrativo volto alla cura concreta dell'interesse pubblico.
La coesistenza, in un dato settore amministrativo, di funzioni provvedimentali e sanzionatorie impone il rispetto dei referenti normativi di ambo le funzioni, salva espressa deroga legislativa che introduca elementi di specialità nel procedimento irrogativo della sanzione amministrativa, rispetto allo schema generale offerto dalla legge n. 689/1981.
6. Per le ragioni che precedono l'ordinanza-ingiunzione contenuta nel “giudizio n. 4118 del CCR-
VIA” va annullata, ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia individuato in relazione all'importo della sanzione, con applicazione dello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00; valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e della non particolare complessità dell'affare).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
- ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione contenuta nel provvedimento “giudizio n. 4118 del
11/01/2024” emesso dal Controparte_5
;
[...]
- CONDANNA alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi e in
[...] euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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