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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/06/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1945/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DO.SA Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1945/2014, promoSA da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); , nato a [...] il 25 C.F._1 Parte_2
maggio 1976 (C.F.: ), entrambi residenti in [...], C.F._2
Via Giovanni XXIII nr. 50, , nata a [...] Parte_3
il 29 ottobre 1969 (C.F.: ), residente in [...]
Ildo Vivanti nr. 24, rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRA COCCO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Via Stazione Vecchia, nr. 2/a;
ATTORI contro pagina 1 di 46 A.s.l. n. LB ( in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
con sede in LB, Località Tannaule, Via Bazzotti Sircana nr. Controparte_2
2, rappresentata e difesa dall'Avv. SILVANA MURA (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in LB, Via Trento nr. 10;
CONVENUTO
(P.IVA ), con sede in Milano, in persona Controparte_3 P.IVA_2
del procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI ANGELO CP_4
FOIS (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._5
difensore, in SaSAri, Viale Umberto nr. 106;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8 febbraio 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 29 settembre 2014, parte attrice chiedeva a questo
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare la condotta negligente di sanitari che hanno avuto in cura la SI.ra ., dipendenti della Pt_4 Parte_5
per il periodo di ricovero e degenza della steSA presso l di Tempio
[...] Org_1
Pausania ovvero dal 18/05/03 al 29/05/2003 per i motivi esposti in parte narrativa e per
l'effetto 2. Condannare la al risarcimento dei danni per responsabilità Parte_5
pagina 2 di 46 contrattuale subiti dalle parti attrici, eredi legittimi della defunta Parte_6
, nella misura di € 844.683 a titolo di danno iure hereditatis, e la somma di €
[...]
300.000,00 a titolo di danno iure proprio per i signori e Parte_2 Parte_1
, e la somma di € 200.000,00 per la signora o quale altra
[...] Parte_3
somma maggiore o inferiore verrà accertata in corso di causa con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria .
3. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice rilevava che:
- il 18 maggio 2003, la di loro madre a causa di forti dolori, Parte_6
veniva ricoverata presso il reparto di Medicina Generale dell'Ospedale di Tempio
Pausania, ed ivi rimaneva sino al 28 maggio 2003, quando veniva trasferita in Chirurgia per essere sottoposta, in data 29 maggio 2003, ad intervento consistente in “Resezione colica. Colonstomia sinistra”, con diagnosi operatoria di “Peritonite da perforazione della fessura colica sinistra”;
- nella medesima data, stante l'aggravarsi delle proprie condizioni, la veniva Pt_4
trasferita presso il reparto di Rianimazione del di LB, ove Organizzazione_2
decedeva il 2 giugno 2003;
- nell'ambito del procedimento penale nei confronti della DO.SA , Persona_1
veniva disposto accertamento medico peritale, dal quale si evinceva che il decesso della era stato determinato dalla condotta negligente ed imperita del personale Pt_4
sanitario che, all'esito della rc del 27 maggio 2003, non procedeva tempestivamente, ed in via d'urgenza, ad intervento chirurgico;
pagina 3 di 46 - all'epoca dei fatti, gli attori, figli della , mantenevano con la steSA un forte Pt_4
legame affettivo. In particolare, e convivevano con la madre, Parte_2 Parte_1
mentre si recava quotidianamente a casa della , che si curava Parte_3 Pt_4
di accudire i nipoti;
- sussistono i presupposti per ottenere il risarcimento del danno iure proprio, sotto il profilo del danno morale, nonché del danno biologico iure hereditatis, per non essere la morte della madre subentrata nell'immediatezza.
Si costituiva nel presente giudizio la , chiedendo a questo Tribunale Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
pagina 4 di 46 dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori;
-in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nello specifico, parte convenuta rilevava:
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, di cui al D. Lgs. 28/2010;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, considerato che la , già al momento Pt_4
del ricovero, era affetta da “adenocarcinoma” (tumore maligno) infiltrante del colon, determinante una “perforazione del viscere con quadri flogisticilinfoistiocitari e granulocitari della sierosa e dell'adiposo periviscerale”:
- che, al momento del ricovero, la paziente non presentava particolari sintomi, lamentando unicamente forti dolori addominali al fianco sinistro, e dall'anamnesi patologica, remota e prossima, il personale medico evinceva un quadro clinico complesso, composto da una serie di disturbi non correlabili tra loro, che necessitavano esami ed approfondimenti;
- che tutti gli esami neceSAri venivano eseguiti, così da escludere un'occlusione intestinale e perforazione intestinale, ma si evidenziava un versamento pleurico sinistro, mentre l'intervento urgente è indicato in caso di occlusione o perforazione;
- che, nei giorni 27 e 28 maggio 2003, la palesava un miglioramento, sino alla Pt_4
sera del 28 maggio 2003, quando iniziava ad accusare forti dolori, ed un quadro di addome acuto, per cui veniva trasferita immediatamente presso la Divisione di pagina 5 di 46 , ed ivi operata d'urgenza con amputazione parziale del colon, e Org_3
confezionamento di un neo-stoma entero-cutaneo;
- che il 2 giugno 2003 la decedeva presso il reparto di rianimazione del P.O. di Pt_4
LB per insufficienza Multi Organo, con coagulazione intravascolare disseminata secondaria a peritonite acuta purulenta;
- che la complessità del caso, ed il quadro clinico della paziente, rappresentavano circostanze di difficile monitoraggio immediato da parte del personale sanitario che, comunque, adottava tutte le cautele del caso, motivo per cui, in una prima fase in sede penale, la notizia di reato veniva archiviata su richiesta del PM;
- che anche la DO.SA era stata successivamente assolta nel procedimento Per_1
penale a suo carico, dove gli attori si erano costituiti parte civile;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, stante la duplicazione delle voci risarcitorie del danno biologico e del danno morale, nonché l'infondatezza della steSA per carenza di prova sul punto da parte degli attori;
- di avere avuto in corso, dal 1° gennaio 2003, al 1° gennaio 2004, Polizza Assicurativa con nei confronti della quale chiedeva autorizzazione alla Controparte_3
chiamata in causa, al fine di manleva.
All'udienza del 20 gennaio 2014, il Giudice (DO.SA Elisabetta CARTA), autorizzava parte convenuta alla chiamata di terzo, e rinviava la causa all'udienza del 20 ottobre
2015.
pagina 6 di 46 Si costituiva nel presente giudizio (la compagnia), chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““adversis reiectis”, rigetti ogni avversa domanda, con vittoria di spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell CP_5
Contr di LB, dichiari che l' è tenuta a prestare la garanzia assicurativa a suo favore nell'ambito e nei limiti delle condizioni di polizza, con compensazione delle spese”.
Nel proprio atto difensivo, la Compagnia rilevava che:
- il duplice snodo del procedimento penale, conclusosi dapprima con un provvedimento di archiviazione, poi con l'assoluzione della DO.SA impediva di attribuire la Per_1
responsabilità del decesso della ai medici dell' di LB;
Pt_4 Parte_7
- gli attori quantificavano erroneamente il danno iure hereditatis nella somma di €
844.683,00, in quanto la veniva ricoverata presso l'Ospedale di Tempio Pt_4
Pausania il 18 maggio 2003, e decedeva nel reparto di rianimazione dell' Org_4
di LB alle 4,30 del mattino del 2 giugno 2003, a distanza di 14 giorni, per cui la paziente non poteva percepire l'imminenza della morte, né la sofferenza fisica per l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, stante il carattere incurabile della patologia che la affliggeva, per cui l'unico danno risarcibile era rappresentato dal danno parentale;
- la polizza stipulata dalla struttura sanitaria con la compagnia assicurativa prevedeva un massimale di £.1.000.000.000, attuali € 516.456,00 “per persona deceduta o ferita”, con la conseguenza che tale limite doveva intendersi riferito alla persona che, di fatto, subiva l'evento lesivo, ovvero la vittima primaria.
All'udienza del 20 ottobre 2015, parte attrice depositava copia del verbale di mediazione proposta nei confronti di parte convenuta e della terza chiamata, avente esito negativo.
pagina 7 di 46 Su richiesta delle parti, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1,
2 e 3 c.p.c., e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 18 agosto 2016, il Giudice (DO. Andrea PASTORI), ammetteva la
CTU richiesta da parte attrice, con il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti elenchi il ctu la documentazione esaminata e descriva la storia clinica della signora
con riferimento alle cure prestate ed alle strutture sanitarie che l'ebbero Parte_6
in cura;
dica il ctu quale fosse il quadro clinico della signora all'epoca in Parte_6
cui si è affidata alle cure dei sanitari;
dica il ctu se la diagnosi sia stata corretta e tempestiva, dica il ctu se le terapie e gli interventi effettuati siano stati o meno adeguati
e tempestivi, se i sanitari che ebbero in cura la signora si siano uniformati alle Pt_4
buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli;
se una attività adeguata avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità ad evitare l'evento morte”.
Con ordinanza del 12 febbraio 2019, il Giudice (DO. Daniele BUSICO), ritenuta la causa matura per la decisione, fiSAva udienza per la precisazione delle conclusioni al 15 gennaio 2021.
La causa subiva alcuni rinvii, dovuti ad esigenze di organizzazione dell'ufficio.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre del 2022.
All'udienza dell'8 febbraio 2024, parte attrice precisava le proprie conclusioni come in atto di citazione, richiamandosi ai propri scritti difensivi.
pagina 8 di 46 Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta dell'udienza del 19 gennaio 2022, datate 12 gennaio 2022.
Parte chiamata, previo rinnovo della richiesta di chiamare a chiarimenti il CTU, confermava le conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Le parti chiedevano, in via congiunta, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
1) Sull'eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria
Tale eccezione è infondata, e deve essere rigettata.
Di fatto, nel verbale dell'udienza del 20 ottobre 2015, il Giudice ha dato atto della presenza di tutte le parti, e del regolare deposito, da parte degli attori, di copia conforme del verbale di mediazione proposta nei confronti di parte convenuta, e della terza chiamata, avente esito negativo.
2) Sull'efficacia del giudicato penale, nel giudizio civile di risarcimento del danno
Ai sensi dell'art. 652 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito
pagina 9 di 46 o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2.
La steSA efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.
Giova precisare che il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, e specifico, accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità, o della partecipazione dell'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato, e non coincidenti con l'illecito come diversamente dedotto nel giudizio civile di danno.
In tal caso, compete al Giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.
In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula il fatto non sussiste non esonera il Giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (CaSAzione Civ., Sez. II, ordinanza 30 gennaio 2023 n.
2659).
Sul punto, la giurisprudenza in materia ha ritenuto che il richiamato effetto preclusivo non operi quando l'assoluzione è determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto, o l'attribuibilità di esso all'imputato, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530, comma 2, c.p.p.. (CaSAzione civile sez. II, 21/06/2023, n.17708; Corte appello Torino sez. III, 27/06/2022, n.710).
Infatti, non sempre è possibile trarre da un giudicato di assoluzione penale la conseguenza automatica, e vincolante per il giudizio civile, della non sussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo accadere che alcuni di essi, pur pagina 10 di 46 essendosi qualificati, nella loro indiscuSA materialità, non rilevanti per la configurazione del reato contestato, poSAno avere una loro rilevanza ai fini civilistici.
Del resto, il fatto che l'assoluzione dell'imputato secondo la formula perché il fatto non sussiste non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, è correlata al diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa, che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale. A tal proposito, si richiama la sentenza della CaSAzione del 21 aprile 2016, n. 8035 (Guida al diritto, 2016, fasc. 29, p. 38, con nota di La perizia dei sanitari va ancorata al grado di specializzazione), che Per_2
ha annullato la decisione con cui il Giudice di merito, sul presupposto dell'intervenuta assoluzione, in via definitiva, di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso, ai sensi dell'articolo 652 c.p.p., la responsabilità civile, omettendo di valutare l'incidenza del loro contegno rispetto sia alla lamentata lesione dell'autonomo dritto del paziente ad esprimere un consenso informato in ordine al trattamento terapeutico praticatogli, sia all'accertata mancata disinfezione della camera operatoria, all'origine della contaminazione ambientale individuata come causa del danno alla salute dal medesimo subito.
Dunque, in assenza di una regola generale per la quale un'assoluzione piena in sede penale preclude l'accertamento della responsabilità civile a fini risarcitori, occorre guardare al singolo caso concreto, al fine di valutare se l'accertamento concluso in sede penale è idoneo ad escludere la sussistenza del fatto nella sua materialità, così come dedotto quale illecito in sede civile.
Nella specie, è documentale la costituzione di parte civile degli attori nel procedimento penale n. 1024/03 R.G.N.R., e n. 2195/04 R.G. GIP, a carico di Persona_1
radiologa presso il Reparto “ di Tempio Organizzazione_5 Org_6
Pausania, imputata del delitto di cui all'art. 589 c.p., come si evince dall'allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta della Asl, contenente “Atto di integrazione alla costituzione di parre civile”, successiva all'ammissione del rito abbreviato, con pagina 11 di 46 conseguente accettazione di quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 441, comma
2, c.p.p., per cui “La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato”.
Tale procedimento è arrivato a definizione con la sentenza nr. 185 del 14 ottobre 2009, con la quale il GUP presso il Tribunale di Tempio Pausania (Giudice DO. Marco
CONTU) ha assolto l'imputata per non avere commesso il fatto.
È noto che l'assoluzione per non aver commesso il fatto viene pronunciata dal Giudice ogni volta che il reato è stato compiuto, ma non dall'imputato.
Tale formula, dunque, viene utilizzata quando il reato sussiste, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, che soggettivo, ma chi l'ha commesso non coincide con l'imputato.
Il caso di scuola è quello dello “scambio di persona”, in cui un soggetto viene accusato per errore al posto di un altro, dunque del fatto commesso, ma da persona diversa.
La giurisprudenza richiamata in premeSA, come già chiarito, esclude che tale pronuncia, che rientra nel disposto di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. (“Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”) precluda, in via di principio, un accertamento in ordine alla responsabilità civile, in quanto non contiene alcun accertamento circa l'insussistenza del fatto ma, al contrario, conferma che il fatto si è verificato, ma che lo stesso non è stato cagionato dalla condotta dell'imputato.
Deve aggiungersi che parte attrice ha introdotto il presente giudizio nei confronti della struttura sanitaria, al fine di accertare la condotta negligente ed imperita del personale medico che ha avuto in cura la per l'intero periodo di ricovero e degenza presso Pt_4
il , mentre l'accertamento del Giudice penale Organizzazione_7
ha avuto limiti ben più circoscritti, in quanto inerente unicamente alla condotta della radiologa DO.SA nonché all'accertamento del nesso causale tra omeSA Per_1
pagina 12 di 46 refertazione della perforazione intestinale, già rinvenibile dalla TC addominale del 28 maggio 2003, e decesso della paziente.
Orbene, pur escludendo che tale omissione sia stata la causa determinante il decesso della , la pronuncia del Giudice dell'Udienza preliminare ha, di fatto, accertato Pt_4
la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché il nesso causale tra l'evento morte, e la condotta di altri sanitari, nel momento in cui ha dichiarato che: “per affermare la penale responsabilità della occorrerebbe dare per dimostrato che Per_1
il comportamento doveroso dalla medesima omesso, avrebbe, ove posto in essere, avrebbe avuto anche solo una seria ed apprezzabile probabilità di successo, evitando la morte della . Si è tuttavia visto che i periti nominati da questo Giudice hanno Pt_4
escluso che l'omissione certo ascrivibile all'imputata abbia concorso, anche in minima parte, a determinare l'evento morte della paziente e che, anzi, il referto stilato dall'imputata, pur se lacunoso, conteneva già i dati neceSAri per suggerire ai sanitari incaricati di intervenire improcrastinabilmente per via chirurgica onde anche ove detto referto fosse stato stilato anche nella parte colposamente omeSA, l'aggiunta di quest'ultima non avrebbe fatto che ribadire un concetto che già emergeva chiaramente dal testo dello stesso così come redatto: l'indifferibilità dell'intervento chirurgico”.
La motivazione del Giudice penale si è fondata sugli accertamenti tecnici eseguiti dagli specialisti DO. he, componendo il contrasto che si era verificato Per_3 Per_4
nel corso del procedimento tra l'indagine tecnica eseguita dall'ausiliario del PM, DO. ed i riscontri resi dai tecnici nominati dalla persona offesa, hanno Per_5
confermato, sostanzialmente, le tesi di questi ultimi, rilevando che la negligenza della consistente nell'avere segnalato solo una delle due risultanze della TAC che Per_1
avrebbero suggerito l'urgenza dell'intervento chirurgico “non aveva in alcun modo inciso sul successivo decesso della , la quale, al momento in cui era stata Pt_4
preparata per l'intervento chirurgico, a causa di precedenti negligenze nell'operato degli altri sanitari che l'avevano avuta in cura, si trovava in condizioni talmente disperate che sarebbe sicuramente deceduta comunque anche senza quella segnalazione
pagina 13 di 46 omeSA; - in altre parole qualsivoglia intervento della non avrebbe impedito il Per_1
decesso della , il quale era da ricondurre al altre negligenze e ad altre cause”. Pt_4
Ancora, il Giudice ha dato atto che “Nell'elaborato scritto depositato agli atti, a tale proposito, i due periti scrivono chiaramente che, se pure è vero che la non ebbe a Per_1
rilevare il pneumoperitoneo, per altro verso quanto ella rilevò e scrisse nel referto, ossia il “versamento endoaddominale aumentato rispetto all'indagine precedente”, era elemento che già da solo avrebbe dovuto suggerire ai sanitari responsabili che la verifica chirurgica, ossia l'intervento, era improcrastinabile (ultima pag. dell'elab., test
“La refertazione della DO.SA ha omesso la segnalazione del pneumopritoneo Per_1
ma ha messo in evidenza il versamento, aumentato rispetto al controllo del 21/05/2003, di per sé elemento sufficiente ad indicare un intervento chirurgico d'urgenza (…)””.
Per quanto sopra esposto, a fronte di un accertamento che, in sede penale, si è limitato ad acclarare l'insussistenza del nesso causale tra condotta colposa omissiva di un solo medico ed evento nefasto del paziente individuando, allo stesso tempo, quale causa del predetto evento la condotta negligente di altri sanitari, che ben avrebbero potuto (e dovuto) ravvisare l'urgenza dell'intervento, anche in assenza di quell'omissione ritenuta non determinante, è certamente ammissibile, con conseguente onere per il Giudice
Civile di accertarne i presupposti, l'azione civile per il risarcimento del danno nei confronti non di quel medico (assolto in sede penale), ma della struttura sanitaria, e del personale di cui la steSA si è avvalsa nell'adempimento della propria prestazione.
Pertanto, la domanda di parte attrice è certamente ammissibile.
3) Sulla responsabilità per le prestazioni sanitarie rese nell'ambito di strutture ospedaliere
Preliminarmente, giova precisare che gli attori hanno chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno: iure hereditatis, sotto entrambi i profili del danno biologico terminale, e del danno catastrofale;
iure proprio, sotto il profilo del danno da perdita del rapporto parentale pagina 14 di 46 In tema di responsabilità della struttura sanitaria, l'accettazione di un paziente in una struttura ospedaliera (pubblica, o privata) ai fini del ricovero, o di una visita, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. “di spedalità”, laddove la responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è fondata sul contatto sociale instauratosi tra questo ultimo, ed il medico.
L'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che l'azienda sanitaria risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa dai suoi dipendenti, alla stregua delle norme di cui agli art. 1176 e 2236 c.c., essendo ravvisabile una responsabilità contrattuale del committente per l'errore commesso dai suoi preposti.
Più nello specifico, trattasi di un contratto atipico, a prestazioni corrispettive, noto come contratto di spedalità, che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura. In virtù di tale contratto, a fronte dell'accettazione del paziente, la struttura sanitaria, non soltanto deve fornire prestazioni di tipo alberghiero, ma deve altresì mettere a disposizione il personale medico ausiliario, il personale paramedico, ed apprestare tutte le attrezzature neceSArie, anche in previsione di eventuali complicazioni o emergenze. Pertanto, secondo il modello delineato dall'articolo 1228 del Codice civile, la struttura sanitaria è tenuta a rispondere non solo degli obblighi direttamente a suo carico, ma anche dell'attività svolta dai propri dipendenti (in questo senso Tribunale
Napoli sez. VIII, 05/10/2023, n.9042).
Posto che il bene salute è tutelato dalla Costituzione quale diritto fondamentale e primario, è irrilevante che l'errore sia stato commesso in una casa di cura privata, o in un ospedale pubblico, in quanto sono sostanzialmente equivalenti gli obblighi a carico delle due tipologie di strutture verso il paziente quanto al regime della responsabilità civile, senza che sia possibile limitare, o differenziare, la responsabilità risarcitoria a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
pagina 15 di 46 La natura contrattuale della responsabilità per errata prestazione sanitaria a carico del medico, e della struttura sanitaria al cui interno questo opera, comporta un riparto dell'onere probatorio che si atteggia in modo che il paziente, danneggiato dall'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della patologia, o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario (sia esso il medico o la struttura ospedaliera) la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente, e che gli esisti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, inevitabile con la ordinaria diligenza (vedi in questo senso
CaSAzione civile sez. III, 11/11/2019, n.28989; CaSAzione civile sez. III, 17/10/2019,
n.26303).
In sostanza, il nesso eziologico che regge la responsabilità da malpractice medica poggia sul 'doppio ciclo causale', per cui il primo paSAggio compete all'attore danneggiato, mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura sanitaria, precisando che questo secondo onere sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
Tali oneri restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità non incide sui criteri di riparto dell'onere probatorio, ma costituisce il parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico, o dalla struttura sanitaria nell'adempimento (in questo senso Tribunale Cosenza sez. II,
09/10/2023, n.1610).
Ciò posto, è evidente che anche l'azione esercitata dagli eredi per ottenere il danno subito dalla vittima iure hereditatis avrà natura contrattuale, trattandosi di azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni fisici, patrimoniali, non patrimoniali, biologici e morali subiti dal congiunto defunto in seguito ad illecito.
Da tale azione deve essere distinto il diritto esercitato iure proprio, rispetto al quale si sostiene che il contratto tra paziente e struttura sanitaria (o medico) non produce effetti in favore dei terzi estranei al vincolo, in quanto, fatta eccezione per il circoscritto campo pagina 16 di 46 delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio enunciato all'art. 1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che i congiunti del paziente, ove abbiano subìto in proprio dei danni dall'inadempimento della struttura sanitaria (c.d.
'danni mediati o riflessi'), potranno far rilevare l'inadempimento solo come illecito aquiliano, e saranno, dunque, legittimati ad esperire non l'azione di responsabilità contrattuale (spettante al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
Del resto, tale ultima domanda, diversamente da quella svolta in qualità di eredi, non trova origine in un inadempimento della struttura rispetto ad un contratto concluso dagli attori, bensì in un fatto illecito verificatosi nel rapporto tra le altre parti (in quanto scaturente dall'inadempimento della prestazione sanitaria resa in favore della ), Pt_4
per cui non può ravvisarsi, nei confronti degli attori, alcuna violazione dell'obbligazione di prestazione medica (cfr. CaSAzione nr. 12198/2001).
In questo senso si esprime altresì la giurisprudenza recente, come segue: “In tema di responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica,
l'azione proposta dai parenti della vittima per la perdita del rapporto parentale a causa del decesso del congiunto va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio, e ciò in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi a favore dei terzi, perché , fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (CaSAzione civile sez. III,
03/03/2023, n.6386).
pagina 17 di 46 È in tali termini, dunque, che deve essere riqualificata la domanda degli attori, per il risarcimento di tale voce di danno, nel momento in cui chiedono a questo Tribunale di
“Condannare la di LB al risarcimento dei danni per responsabilità Pt_5
contrattuale subiti dalle parti attrici, eredi legittimi della defunta (….) a Parte_6
titolo di danno iure hereditatis, e (…) a titolo di danno iure proprio (…)”, essendo conceSA al Giudice tale operazione, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. In sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito, nonostante difettassero i presupposti tipici di un'azione di ripetizione ex articolo 2033 del Cc, ha reinterpretato, accogliendola, la domanda di risarcimento del danno proposta dal nei confronti dell'ex amministratore convenuto, Parte_8
ritenuto responsabile di aver illegittimamente movimentato, dal conto corrente condominiale, una somma a titolo di compenso professionale corrisposto ad un avvocato per la proposizione del ricorso ex articolo 1129 del codice civile volto a ottenere la nomina giudiziale di un nuovo amministratore;
infatti, nella circostanza, i fatti costitutivi della domanda - la condotta illecita imputabile all'amministratore - e il
“petitum” - il ripristino delle casse condominiali - allegati dal condominio attore consentivano comunque di superare l'eccezione di inammissibilità dell'azione sollevata dal convenuto e di qualificare pertanto la domanda attorea come domanda risarcitoria,
pagina 18 di 46 nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)” (Tribunale
Torino sez. VIII, 09/02/2024, n.934).
Nella specie, gli attori hanno allegato il decesso della di loro madre, ed hanno chiesto di accertare il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari di cui si è avvalsa la struttura ospedaliera, ed il predetto evento. Al contempo, hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della madre, sotto le voci del danno iure hereditatis, e iure proprio.
È chiaro, dunque, che pur sotto la denominazione di “responsabilità contrattuale”, i fatti costitutivi dedotti ed allegati dagli attori sono quelli che fondano i presupposti dell'azione da responsabilità aquiliana, con conseguente ammissibilità della richiamata riqualificazione, in coerenza con quanto è emerso dagli atti di causa sin dall'introduzione del presente giudizio.
4) Sui risultati della CTU
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio, eseguita dal DO. , le cui conclusioni meritano di essere pienamente Persona_6
condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, ha consentito di accertare i fatti principali della vicenda sanitaria che ha coinvolto la durante il Pt_4
ricovero presso l'Ospedale di Tempio Pausania, dal 18 maggio 2003, sino al 29 maggio
2003.
Sin da subito, il CTU ha rilevato che “è doveroso segnalare che la ricostruzione storica degli eventi è resa difficoltosa da una cartella clinica assolutamente incompleta, compilata con una calligrafia che rende ardua la sua comprensione, che già di per sè rappresentano degli elementi di assoluta censurabilità a carico sia dei sanitari che ebbero in cura il soggetto sia delle figure aziendali preposte al controllo degli standard qualitativi della compilazione delle cartelle cliniche. In ragione di tali rilevanti difficoltà, al fine di proporre una corretta quanto adeguata ricostruzione dei fatti per
pagina 19 di 46 cui è causa, principale riferimento è stato posto alla consulenza tecnica redatta dal
DO. in qualità di consulente del PM”. Per_5
Si ritiene corretta, e rispondente alle esigenze processuali, la condotta del CTU che, stante l'incompletezza della cartella clinica, ha comunque portato a termine l'incarico conferitogli d'ufficio dal Giudice, consultando la documentazione inerente agli accertamenti tecnici svolti in sede penale, in quanto la carenza della documentazione sanitaria acquisibile presso la struttura non può andare a detrimento del paziente.
In questi termini si è espreSA la giurisprudenza recente, chiarendo che “In tema di responsabilità medica, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione” (CaSAzione civile sez. III, 26/04/2024, n.11224).
Orbene, nel caso di specie, tale carenza, indicativa già dell'inadempimento del personale medico, non ha impedito al CTU di acclarare gli elementi idonei ad individuare la responsabilità dell'operato della struttura convenuta, e dei medici di cui la steSA si è avvalsa, rispetto all'evento nefasto di cui è stata protagonista la madre degli attori.
In particolare, il CTU così ha ricostruito la storia clinica della : Pt_4
- 18 maggio 2003, la è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell di Pt_4 Org_1
Tempio Pausania a causa di algie addominali ed al fianco sinistro, insorte circa una settimana prima;
- la degenza della steSA è stata caratterizzata da persistenti dolori addominali che, solo in alcuni frangenti, trovavano parziale regressione a seguito di somministrazioni di farmaci antidolorifici;
- nei giorni compresi tra il 21 ed il 28 maggio 2003, la è stata sottoposta ad Pt_4
esami ecografici e radiologici dell'addome, tra cui TAC addominali del 21 e del 27 maggio 2003 che, comunemente, hanno evidenziato la presenza di versamento pagina 20 di 46 perisplenico in progressivo accrescimento durante la degenza. In particolare, si legge che “di assoluto rilievo appare quanto stigmatizzato nell'esame TC del 27 maggio 2003 che evidenziò l'aumento di volume del versamento peritoneale presente nello spazio perisplenico tanto da dislocare medialmente la milza”;
- il 28 maggio 2003, la è stata sottoposta a consulenza chirurgica, che ha Pt_4
rilevato la necessità di eseguire un intervento chirurgico in laparotomia;
- nel corso dell'intervento chirurgico, eseguito il 29 maggio 2003, una volta aperto il peritoneo, si verificava la fuoriuscita di liquido torpido e la presenza di pus al di sotto dello scavo del Douglas, mentre in regione sottodiaframmatica, e perisplenica, sono state evacuate numerose sacche di pus;
è stato poi reciso il colon, indurito, per un tratto di circa 20 cm, con confezionamento di una stomia colica con ano sinistro sulla parete addominale omolaterale;
- le successive indagini anatomo-patologiche hanno avuto quale esito diagnosi di adenocarcinoma colico, moderatamente differenziato, ulcerato, con ampie aree di necrosi e perforazione del viscere stesso;
- a causa del progressivo deterioramento delle proprie condizioni, la paziente è stata trasferita presso la Divisione di Rianimazione dell'Ospedale di LB dove, il 2 giugno
2003, è avvenuto il suo decesso.
Ai quesiti posti dal Giudice, il CTU ha dato i seguenti riscontri: “la signora risultò Pt_4
affetta da un adenocarcinoma del colon moderatamente differenziato, ulcerato e perforato, causativo della peritonite purulenta, complicata dall'insorgere della MOF e della CID, cause ultime cui ascrivere il decesso della . La neoplasia maligna, sino Pt_4
a quel momento misconosciuta, non ha svolto nessun ruolo causale o concausale nel determinismo dell'exitus che deve interamente ascriversi, alla irreversibile insufficienza di più organi conseguente all'insulto peritoneale. Lo stesso poteva e doveva essere evitato se i sanitari che ebbero in cura la donna avessero posto tempestiva indicazione all'esecuzione di un'esplorazione laparotomica che certamente avrebbe individuato la perforazione colica e ridotto l'insulto letale rappresentato dalla lunga esposizione
pagina 21 di 46 peritoneale a materiale enterico. Il tempestivo trattamento delle perforazioni degli organi cavi con adeguata bonifica peritoneale è gravato da una baSA mortalità; di converso l'esposizione prolungata del foglietto peritoneale all'insulto rappresentato dal contatto con materiale contaminato condiziona pesantemente la prognosi ancor più se la perforazione determina una maggiore contaminazione batterica per perforazioni terminali del canale digerente. A ben vedere risulta dunque di assoluto rilievo la tempestività della diagnosi e del trattamento della peritonite che se localizzata e circoscritta garantisce una sopravvivenza nell'80-90% dei casi. Per concludere, la condotta professionale tenuta dai sanitari che ebbero in cura la appare Pt_4
francamente censurabile e condizionante rispetto alle possibilità di sopravvivenza della donna”.
Tali conclusioni, logicamente argomentate, sono condivisibili, e si pongono in linea di continuità con quanto già acclarato dai precedenti consulenti in sede penale, con particolare riferimento alla perizia redatta dal DO. dal DO. che Per_4 Per_3
sconfeSA del tutto la valutazione del DO. nel momento in cui Per_5
quest'ultimo ha rilevato che: “non si ravvisa alcun profilo di responsabilità professionale nei medici del Pronto Soccorso e delle divisioni di Medicina e di
Chirurgia dell di Tempio Pausania e della Divisione di Rianimazione Org_1
dell ”. Org_8
Del resto, le conclusioni del predetto consulente hanno determinato il secondo sviluppo del procedimento penale, con rinvio a giudizio della DO.SA in quanto il Per_1
pur concludendo come sopra, al contempo ha dato atto che “alla visione Per_5
personale dei radiogrammi relativi alla TC addominale del 28 maggio 2003 si rileva una perforazione intestinale non indicata invece dal radiologo che la ha refertata;
ravvisando l'opportunità di una verifica di tale dato da parte di un radiologo esperto di tomografia computerizzata, qualora confermato, si individua da parte del medico refertatore un errore tecnico – valutativo che ha ritardato il neceSArio intervento chirurgico ed ha condizionato la prognosi in maniera significativa”.
pagina 22 di 46 Nell'ambito dell'indagine tecnica espletata nel proc. Penale N.R.G. 1024/2002, il DO.
d il DO. nel non ritenere determinante l'omissione della DO.SA Per_3 Per_4
rispetto all'evento lesivo, contrariamente a quanto rilevato dal Per_1 Per_5
ravvisavano la colpa del personale medico che, pur avendo avuto notizia del versamento endoaddominale, aumentato rispetto all'indagine precedente dalla quale, in ogni caso, già si sarebbe dovuta rilevare l'urgenza ed indifferibilità dell'intervento, non procedeva ad un'immediata consulenza e revisione chirurgica “che doveva essere improcrastinabile per la sola segnalazione del versamento addominale”.
In questo senso, il CTU ha chiarito che “Analizzando criticamente quanto sopra è doveroso segnalare che già il 20 maggio 2003 fu clinicamente rilevato: “… Addome teso, trattabile ma dolente, dolorabile su tutti i quadranti soprattutto in epigastrio.
Peristalsi quasi assente…”; sempre nella steSA giornata fu rilevata una condizione di iperpiressia (39.8 °C) e, nel sospetto di ileo dinamico, il 21 maggio 2003, fu eseguito un esame radiologico dell'addome ed esame TC che evidenziò la presenza di versamento peritoneale in corrispondenza dello spazio perisplenico.
Già in tale fase gli elementi clinici a disposizione dei sanitari che ebbero in cura la donna ponevano chiara ed incontrovertibile indicazione all'esecuzione di una laparotomia esplorativa. Infatti la presenza del versamento liquido endoperitoneale, in uno con i dati obiettivi rilevati e sulla base delle risultanze anche degli esami ematochimici eseguiti, potevano e dovevano far sospettare la perforazione di una ansa intestinale o quantomeno una importante reazione peritoneale. Neppure le evidenze dell'esame ecografico eseguito il 26 maggio 2003 in cui fu evidenziata una progressione del versamento perisplenico rispetto al precedente esame condotto il 21 maggio 2003, suggerì l'esecuzione dell'atto chirurgico. Tali evidenze strumentali dovevano dunque far ragionevolmente sospettare che si trattasse di perforazione intestinale e non di un semplice risentimento peritoneale. Il 28 maggio 2003 le indagini strumentali rilevarono una ulteriore progressione del versamento perisplenico (tanto da medializzare la milza), mentre obiettivamente fu rilevato un addome poco trattabile, la peristalsi risultò torpida
pagina 23 di 46 e l'alvo chiuso alle feci (leggi: “la pz oggi non ha evacuato”). Tale corteo sintomatologico doveva peraltro essere inscritto in una complessiva valutazione del paziente, che in tale data, fu descritto come “notevolmente sofferente”. Alle ore 19.00 dello stesso giorno fu dunque richiesta una consulenza chirurgica per il sospetto di un ormai chiarissimo quadro di addome acuto. A fronte di ciò solo nelle prime ore del mattino del 29 maggio 2003, la fu sottoposta ad intervento chirurgico di Pt_4
“Resezione colica. Colonstomia sinistra””.
Il CTU ha rilevato gli errori dei medici internisti, che “sottovalutarono i segni ed i sintomi clinici da loro stessi rilevati che ragionevolmente dovevano essere opportunamente sottoposti all'attenzione del chirurgo;
sottovalutarono anche le risultanze degli esami strumentali che individuarono la presenza del versamento endoperitoneale suggestivo di una perforazione da indagare laparotomicamente, ignorando anche il consiglio del chirurgo che eseguì la prima consulenza specialistica
(21 maggio 2003) allorquando indicò di sottoporre tempestivamente il soggetto ad ulteriori indagini strumentali e rivalutazione chirurgica qualora perdurasse il quadro clinico”, e dei medici radiologi, “non solo per l'inescusabile errore tecnico già individuato dai periti in ambito penale, ovvero l'aver omesso di diagnosticare e segnalare nel referto dell'esame TC del 27 maggio 2003 la presenza di pneumoperitoneo che confermava ancora una volta la sussistenza della perforazione di un organo cavo, quanto per non aver anch'essi suggerito il neceSArio approfondimento chirurgico in considerazione della presenza di liquido in addome, la cui quantità peraltro aumentava ad ogni esame eseguito”, per poi concludere nel senso che “La malpractice clinica determinò la prolungata esposizione del peritoneo al materiale enterico fuoriuscito attraverso la perforazione colica con conseguente peritonite purulenta diffusa che innescò una cascata di eventi e complicanze [MOF insufficienza multiorgano e CID coagulazione intravasale disseminata] causative dell'exitus occorso il 2 giugno 2003”.
pagina 24 di 46 Di nessun rilievo appaiono le osservazioni mosse da parte convenuta e dalla terza chiamata a sostegno delle richieste di rinnovo della CTU e di rimessione della causa in istruttoria, a fronte della chiarezza e coerenza delle considerazioni svolte dal CTU, che ha accertato che “la signora risultò affetta da un adenocarcinoma del colon Pt_4
moderatamente differenziato, ulcerato e perforato, causativo della peritonite purulenta, complicata dall'insorgere della MOF e della CID, cause ultime cui ascrivere il decesso della ” e che “la neoplasia maligna, sino a quel momento misconosciuta, non ha Pt_4
svolto nessun ruolo causale o concausale nel determinismo dell'exitus che deve interamente ascriversi, alla irreversibile insufficienza di più organi conseguente all'insulto peritoneale. Lo stesso poteva e doveva essere evitato se i sanitari che ebbero in cura la donna avessero posto tempestiva indicazione all'esecuzione di un'esplorazione laparotomica che certamente avrebbe individuato la perforazione colica e ridotto l'insulto letale rappresentato dalla lunga esposizione peritoneale a materiale enterico”. Del resto, alla richiesta avanzata dal CTP di AXA, DO.SA
, nel senso di provvedere alla stadiazione della neoplasia, per valutare la Per_7
finestra di sopravvivenza media dei soggetti in casi analoghi, il CTU ha sostanzialmente risposto, nel momento in cui ha dedotto che “il decesso della conseguì ad una Pt_4
insufficienza multiorgano (MOF) e ad una coagulazione intravasale disseminata (CID), innescatesi in conseguenza dell'insulto peritoneale per perforazione colica di un adenocarcinoma del colon moderatamente differenziato. La neoplasia maligna, sino a quel momento misconosciuta, non ha svolto nessun ruolo causale o concausale nel determinismo dell'exitus” e che “Il tempestivo trattamento delle perforazioni degli organi cavi avrebbe garantito una sopravvivenza nell'80-90% dei casi”.
Da quanto appena descritto, emerge che la condotta dei sanitari dell'azienda convenuta non si è conformata a correttezza, ed è stata causa, quanto meno secondo il principio applicabile in ambito civilistico del più probabile che non, del decesso della . Pt_4
Né parte convenuta ha dato prova del proprio corretto adempimento, ovvero del verificarsi di un fatto esterno, idoneo a neutralizzare il nesso causale tra condotta pagina 25 di 46 colposa ed evento dannoso, come non sono state allegate, nè provate, circostanze idonee ad acclarare la sussistenza di problemi tecnici di particolare difficoltà, elementi che, del resto, non emergono dalle perizie mediche prodotte in atti dalle quali, anzi, si evince che i sanitari coinvolti ben avrebbero potuto, e dovuto, ravvisare immediatamente, al momento del riscontro dei risultati degli esami ai quali è stata sottoposta la , la Pt_4
necessità degli approfondimenti chirurgici indicati, e l'urgenza dell'intervento, vista la chiarezza e l'incontrovertibilità del quadro clinico sottoposto alla loro attenzione.
In tale contesto, va affermata la responsabilità della struttura convenuta, anche per il fatto degli ausiliari, ex art. 1228 c.c., nonché ex art. 2049 c.c., per il decesso della
. Pt_4
5) Sul risarcimento dei danni richiesti dagli attori
Preliminarmente, i danni per i quali i congiunti di un soggetto vittima di un sinistro, o di un atto illecito, possono vantare diritto al risarcimento, si suddividono in due categorie: danni risarcibili iure proprio, e danni risarcibili iure hereditatis.
I primi sono intesi quali danni che si ripercuotono direttamente nella sfera giuridica dei prossimi congiunti (danni, quindi, non ereditati dalla vittima), e consistono nel:
- danno patrimoniale iure proprio: si tratta delle perdite delle utilità economiche elargite dal defunto al prossimo congiunto, e delle quali beneficiava, ed avrebbe presumibilmente continuato a beneficiare in futuro;
- danno biologico iure proprio: ricorre nel caso in cui la perdita del congiunto abbia determinato nei familiari una lesione dell'integrità psicofisica;
- danno da morte iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale): è il danno derivante dalla recisione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato, derivante dal decesso del congiunto.
Oltre questi danni, i congiunti hanno altresì il diritto, ove ricorrano i presupposti, al risarcimento dei danni patiti personalmente dalla vittima prima di spirare, e trasmessi a loro iure hereditatis, ovvero per eredità.
pagina 26 di 46 Si tratta del danno biologico terminale, e del danno morale soggettivo. Il primo si configura come la lesione al bene salute nella sua massima intensità, poiché si tratta di lesioni che condurranno alla morte del soggetto. Il danno morale, invece, consiste nelle sofferenze patite dalla vittima per l'avvicinarsi dell'evento morte, dalla steSA percepito.
Come già premesso, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno iure hereditatis, sotto entrambe le voci del danno biologico terminale e del danno catastrofale, e del danno iure proprio, sotto il profilo del danno da perdita del rapporto parentale.
Con specifico riferimento al danno biologico "terminale", cioè il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, esso si distingue dal danno morale terminale, “o catastrofico” (danno da lucida agonia). Quest'ultimo consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni, ed il decesso, mentre il primo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità,
e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. La giurisprudenza
è solita ritenere che il lasso di tempo sufficiente per ammettere il risarcimento di tale voce di danno corrisponda ad un margine di sopravvivenza di almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che la vittima dell'illecito sia rimasta cosciente (CaSAzione civile sez. lav., 28/11/2022, (ud. 26/10/2022, dep.
28/11/2022), n.34987), in quanto occorre rapportare il predetto danno alla menomazione temporanea dell'integrità psicofisica patita dal soggetto per il periodo di tempo dalla diagnosi, al decesso (Corte appello Roma sez. lav., 20/07/2022, (ud. 16/06/2022, dep.
20/07/2022), n.2737).
pagina 27 di 46 Quanto ai criteri di liquidazione, si è specificato (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006) che, per la componente di danno biologico, la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, adeguando, tuttavia, la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, il danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (Corte di CaSAzione, ordinanza nr. 36841del 15 dicembre 2022).
In applicazione dei richiamati principi, occorre allora procedere alla liquidazione del danno biologico "terminale", trasmissibile iure hereditatis, tenuto conto, innanzitutto, del lasso temporale tra la manifestazione della malattia (18 maggio 2003, data del primo giorno di ricovero presso il Pronto Soccorso dell' di Tempio Org_1
Pausania) ed il decesso della (intervenuto il 2 giugno 2003), lasso di tempo nel Pt_4
corso del quale l'invalidità è stata totale, e la paziente è rimasta cosciente, sottoponendosi ad accertamenti strumentali e specialistici, nonché ad intervento chirurgico non risolutivo.
Dalla documentazione medica emerge altresì che la paziente (salvo i piccoli spazi temporali in cui venivano somministrati farmaci antidolorifici) ha sofferto per i forti dolori all'addome, che l'hanno accompagnata dal momento del ricovero, sino al giorno del decesso, manifestandosi in maniera sempre più intensa.
Si osserva, infatti, dalla copia fotostatica di Scheda di Dimissione Ospedaliera relativa a degenza presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale Civile di Tempio Pausania dal
18 al 28 maggio 2003 (come da ricostruzione della storia clinica della paziente che si evince dalla Relazione Medica redatta dal DO. che la paziente “da circa Per_5
una settimana lamenta dolori addominale e al fianco sx che poi si estendono a tutto
l'emisoma sinistro”; ancora, dal diario clinico:
- 20 maggio 2003: “La pz lamenta dolore addominale diffuso”;
pagina 28 di 46 - 28 maggio 2003: “Dopo essere andata in bagno (…) comparsa di improvviso dolore al fianco sx con brividi scuotenti (…) Addome poco trattabile. Peristalsi torpida. La pz oggi non ha evacuato. Pz notevolmente sofferente”.
Ancora, dalla copia fotostatica della cartella clinica relativa a degenza presso la
Divisione di Chirurgia Generale dell di Tempio Pausania dal 28 maggio Org_4
al 29 maggio 2003, si evince quanto segue: “paz sofferente con addome globoso dolente diffusamente (…)”.
In seguito all'intervento chirurgico subito il 29 maggio 2003, il diario clinico acclara che le condizioni della andavano sempre più aggravandosi (01/06/03, ore 0.00 – Pt_4
“Condizioni gravi (…)”; 01/06/03, ore 9.00 – “Sempre gravissima”; 01/06/03, ore
19.00 – “Sempre gravissima (..)”; 01/06/03, ore 23.00 – “Condizioni gravissime (…)
Grave ipotermia”; 02/06/03, ore 4.30 – exitus (…)”.
Per tali motivi, si ritiene di liquidare tale voce di danno attribuendo il valore giornaliero massimo, all'attualità pari ad € 149,00.
Ne consegue che, tenuto conto del predetto valore, e del lasso di tempo corrente tra il ricovero ed il decesso (nr. 15 giorni), l'importo complessivo ammonta ad € 2.235,00 (€
149 x 15 giorni).
La liquidazione è stata effettuata utilizzando le indicazioni delle tabelle di Milano, tabelle che costituiscono un riferimento in ambito nazionale per la liquidazione dei danni alla persona, e facendo riferimento ai parametri relativi alla menomazione temporanea dell'integrità psicofisica.
Ai fini della risarcibilità del danno morale soggettivo (danno catastrofale), ossia lo stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'avvicinarsi della fine della vita, trattandosi di un danno conseguenza, è neceSAria la prova della lucida e cosciente percezione dell'ineluttabilità della propria fine, quale danno conseguente alla sofferenza patita per essere sopravvissuto per un lasso di tempo, anche minimo, in condizione di
“lucida agonia”, tale da consentirgli di percepire la gravità della propria condizione, e di soffrirne.
pagina 29 di 46 Nel caso di specie, è documentalmente provato lo stato di lucidità della , dal Pt_4
momento dell'arrivo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tempio Pausania, quando già iniziava a lamentare i forti dolori all'addome, e costante nel corso di tutta la degenza ospedaliera, anche in prossimità della morte, come si evince dalla copia di cartella clinica relativa alla degenza presso il reparto rianimazione di LB, dal 29 maggio al 2 giugno 2003, dalla quale si legge: “Operata in data 29/05/03 (….) Paziente cosciente, ben orientata (…)”; ancora, dai risultati della consulenza chirurgica del 30 maggio 2003, si legge: “Paziente in gravissime condizioni generali. Non sedata, cosciente, itterica, dispnoica, anurica (…)”.
Con riferimento alla liquidazione di tale voce di danno, in difetto di apposite previsioni normative, appare utile utilizzare, come primo criterio orientativo, e come punto di partenza per giungere ad una determinazione equitativa, quanto previsto nelle tabelle del
Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale, comprensivo di quello biologico, terminale.
Tali tabelle hanno individuato un numero massimo di giorni (stabilito, convenzionalmente, in 100) oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario, ed esprimono una somma che ricomprende al suo interno il ristoro del danno biologico, e di quello da sofferenza connesso alla percezione della morte imminente.
Si è poi previsto che, nei primi tre giorni di danno terminale, il Giudice poSA liquidare il danno muovendosi liberamente, secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in € 30.000,00, non ulteriormente personalizzabile.
Poi, dal quarto giorno, la liquidazione del danno sarà comunque personalizzabile fino a un aumento massimo del 50% del valore espresso dalle Tabelle del Tribunale di Milano, in relazione alle circostanze del caso concreto, e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Tale maggiorazione sarà da riconoscersi sui valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.
pagina 30 di 46 Nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subìto, dal quarto al centesimo giorno della tabella, l'Osservatorio ha anche tenuto conto: in primo luogo, dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito (parametri, utili, ma non particolarmente indicativi, proprio in considerazione dell'assoluta disomogeneità dei dati); in secondo luogo, dell'esigenza di contenere il danno (nella sua massima espressione possibile) entro un valore che non finisca per confondersi con quanto talune recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espreSAmente ripudiato dalla CaSAzione.
Ciò premesso, il valore del quarto giorno è stato individuato in € 1.000,00, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i neceSAri arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (€ 98,00), pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (€ 98,00 euro). Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto,
l'Osservatorio propone entro il limite massimo del 50%.
Nel caso di specie, la è stata ricoverata presso il Pronto Soccorso dell Pt_4 Org_1
di LB il 18 maggio 2003, ed è deceduta il 2 giugno 2003. Trattasi, pertanto, di una finestra temporale di 15 giorni, nel corso dei quali lo stato patologico della paziente è degenerato, sino all'evento morte, verificatosi dopo l'intervento chirurgico del 29 maggio 2003.
La sofferenza dei malati che affrontano simili diagnosi può ritenersi di comune conoscenza, e la , oltre ad un ricovero ospedaliero, ed al successivo Pt_4
trasferimento presso il reparto Rianimazione dell di LB, ha dovuto anche Org_1
affrontare diversi esami, accertamenti, nonché un intervento chirurgico affatto risolutivo, così vedendo piano scemare ogni minima speranza di sopravvivenza.
Pertanto, con riferimento ai primi tre giorni di ricovero, tenuto conto della intensità della sofferenza morale patita, stante la lucidità della paziente al momento del trasporto al pronto soccorso, quando già lamentava i predetti dolori, nonché nel corso di tutti gli esami ed accertamenti (non risolutivi) ai quali è stata sottoposta, si ritiene equo liquidare pagina 31 di 46 la somma di € 25.000,00. Per i giorni successivi (12 giorni), si riportano i valori giornalieri come convenzionalmente adottati dalle Tabelle di Milano:
Liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea
Giorni fino a 3: importo complessivo fino a € 30.000,00
Giorni successivi al 3°: importo pro die
4. € 1.000,00;
5. € 991,00;
6. € 981,00;
7. € 972,00;
8. € 962,00;
9. € 953,00;
10. € 944,00;
11. € 934,00;
12. € 925,00
Sommando tali singoli valori giornalieri, si ottiene l'importo complessivo pari ad €
8.662,00.
Tenuto conto che la paziente è rimasta vigile anche nel momento dell'improvviso e drastico peggioramento delle sue condizioni di salute, all'atto del trasporto presso il
Reparto Rianimazione dell'Ospedale di LB, al momento dell'intervento chirurgico ed immediatamente dopo, e considerata la documentazione medica già richiamata che ha acclarato la sofferenza della , che si intensificava con l'avvicinarsi dell'evento Pt_4
nefasto, sul predetto importo riferito ai giorni successivi al terzo si ritiene di riconoscere l'aumento del 50%, ottenendo così un importo complessivo pari ad € 12.993,00.
pagina 32 di 46 Sommando a quest'ultimo importo quello di € 25.000,00, riconosciuto in via equitativa per i primi tre giorni di ricovero, si ottiene l'importo di € 37.993,00.
Va, pertanto, complessivamente riconosciuto agli aventi causa, a titolo di danno iure hereditatis, la complessiva somma di € 40.228,00 (di cui € 2.235,00 a titolo di danno biologico terminale, ed € 37.993,00 a titolo di danno catastrofale).
La somma sopra liquidata è valutata all'attualità, e sulla steSA, pertanto, previamente devalutata alla data del fatto (2 giugno 2003), e progressivamente rivalutata secondo gli indici , vanno computati gli interessi legali, maturati sino al deposito della Org_9
presente sentenza. Dal deposito della sentenza al soddisfo, sulle somme sopra liquidate, come valutate all'attualità, ed al netto degli interessi maturati, competono gli interessi legali ulteriormente maturandi.
Con riferimento al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, questo
Giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale più recente che, in materia, si è espresso nel senso che “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza steSA del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (CaSAzione civile sez. III,
14/02/2023, n.4571), ed altresì come segue: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e
pagina 33 di 46 figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (CaSAzione civile sez. III,
04/03/2024, n.5769).
Nel caso di morte di un prossimo congiunto, dunque, l'intensità del legame di parentela fa presumere la sofferenza del superstite;
trattandosi di una presunzione, il convenuto potrà sempre dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite, ovvero che gli stessi fossero indifferenti, o addirittura in odio, al punto da escludere che i superstiti abbiano sofferto per la morte della vittima.
Al contrario, se il famigliare che afferma di aver subìto un danno non sia uno 'stretto congiunto', il giudice sarà chiamato a valutare con maggiore attenzione il danno sotto il duplice profilo morale (ossia la sofferenza psichica che il danneggiato sopporta a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto) e dinamico-relazionale (quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subìta).
Nel caso di specie, a chiedere il risarcimento sono i figli della vittima, pertanto, nulla questio in ordine all'an del risarcimento.
Con riferimento al quantum, si precisa che per la liquidazione del predetto danno, occorre seguire “una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
pagina 34 di 46 convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (CaSAzione civile sez. III,
18/04/2023, n.10335). In particolare, “i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'inesistenza del denunciato contrasto della sentenza di merito che, riconoscendo dovuta la liquidazione del danno nella misura del valore medio aveva, poi, fatto riferimento al dato minimo della tabella milanese ante 2022)”
(CaSAzione civile sez. III, 22/03/2023, n.8265).
Nel caso di liquidazione per perdita di genitore, figlio, coniuge o assimilati, le Tabelle
2022 stabiliscono un “valore punto” di 3.365,00 euro, ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 336.500,00/100.
Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia non superabile (“cap”) di € 336.500,00.
La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria al momento del decesso: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico- relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale;
pagina 35 di 46 d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.
Alla fine, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta, e si ottiene il totale, poi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto, giungendo così all'importo monetario.
Considerata l'età della vittima primaria e l'età del parente danneggiato al momento del sinistro, la convivenza o meno con la vittima, la sopravvivenza di altri parenti all'interno del nucleo familiare, e l'intensità della relazione, si ritiene equo riconoscere i seguenti importi:
Parte_1
Tabella di riferimento: 2022
Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 50
IMPORTO del RISARCIMENTO € 218.725,00
Parte_2
Tabella di riferimento: 2022
Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
pagina 36 di 46 Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 225.455,00
Parte_3
Tabella di riferimento: 2022
Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 50
IMPORTO del RISARCIMENTO € 218.725,00
Con riferimento ai due fratelli ed , non si è ritenuto di Parte_1 Parte_2
riconoscere il punteggio aggiuntivo per la convivenza, considerato che parte attrice non ha allegato alcun elemento di prova sul punto.
Con riferimento al numero dei familiari superstiti del nucleo primario, il punteggio attribuito indica che ogni danneggiato vede la presenza in vita di altri due familiari e, nella specie, degli altri due fratelli.
Con riferimento al punteggio aggiuntivo per l'intensità della relazione (parametro di natura soggettiva), occorre considerare i contatti tra le parti (di persona, telefonici o pagina 37 di 46 telematici), l'eventuale condivisione di vacanze o festività, la sofferenza e le ripercussioni subite a causa della perdita della vittima ecc…
Tali elementi non sono stati allegati e provati dagli attori, per cui si è ritenuto equo riconoscere un valore medio, corrispondente a 15 punti, in considerazione del noto legame che lega madre e figli, della sofferenza che può determinare la morte improvvisa di un genitore secondo l'id quod plerumque accidit, ed in assenza di prova contraria da parte del convenuto, in ordine all'assenza di un legame affettivo tra genitore e figli, così da fare ritenere che questi ultimi fossero indifferenti, ovvero in odio, al punto da escludere che abbiano sofferto per la morte della vittima.
Anche sulle somme sopra liquidate, previa devalutazione alla data del fatto (2 giugno
2003) e progressiva rivalutazione secondo gli indici ISTAT, devono essere computati gli interessi legali maturati sino al deposito della presente sentenza. Dal deposito della sentenza al soddisfo, sulle somme sopra liquidate, come valutate all'attualità e al netto degli interessi maturati, competono gli interessi legali ulteriormente maturandi.
6) Sulla domanda di manleva svolta nei confronti della Controparte_3
A questo punto, occorre esaminare la domanda in oggetto.
Non è contestato il contratto di assicurazione tra la struttura ospedaliera convenuta e la con N. di polizza 3489947. Controparte_3
Le eccezioni che muove la Compagnia Assicurativa riguardano: 1) l'importo del massimale;
2) l'inoperatività della polizza rispetto ai prossimi congiunti, così da poter riferire quest'ultimo unicamente al paziente vittima primaria dell'evento morte.
Sul massimale, lo stesso risulta con chiarezza dal contratto, e non è messo in discussione.
Sull'interpretazione da dare alla clausola della polizza che prevede il massimale assicurato “per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali”, valga quanto segue.
pagina 38 di 46 Le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., tenendo, dunque, conto della buona fede delle parti, e della necessità di fornire alla polizza un'interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto (si veda, tra le molte, CaSAzione civile sez. III, 12/02/2020, n.3367).
Si è ritenuto che, nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, il Giudice non poSA attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola
è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro contraente dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola (CaSAzione civile sez. VI, 23/09/2021, n.25849; trattavasi di fattispecie relativa ad un contratto di assicurazione, e ad una clausola poco chiara circa l'esclusione della madre e del padre tra i soggetti coperti dall'assicurazione a fronte dei danni provocati dal figlio).
Al fine di dirimere il contrasto interpretativo sollevato dalla terza chiamata, occorre guardare alla medesima polizza dove, nel quadro dedicato alla “DESCRIZIONE DEL
RISCHIO”, si fa riferimento al Capitolato d'Appalto allegato. Va premesso che, già dall'oggetto del predetto capitolato, che prevede “la fornitura di una polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso gli operatori”, si evince l'intenzione di prevedere una copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi, in modo indifferenziato.
Tale intenzione trova conferma nelle ulteriori disposizioni del capitolato, che prevedono quanto segue: “La Compagnia di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l Pt_9
di LB da quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai
[...]
pagina 39 di 46 sensi della legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi gli assistiti e ospiti – per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili, esclusi: danni di natura estetica o fisionomica derivanti da interventi di chirurgici plastica. L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che poSA derivare all'assicurata per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La Compagnia SS si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965,
1124, verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. La garanzia è estesa, altresì, anche al personale dipendente per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attività istituzionale, senza diritto di rivalsa, salvi i casi di colpa grave o di dolo (…) La garanzia deve essere prestata per tutti i fatti dannosi verificatisi durante il periodo di validità del contratto”.
D'altra parte, mentre il capitolato si presenta in forma di contratto, stipulato da entrambe le parti, la clausola richiamata dalla Compagnia è inserita in un modulo prestampato, nonché predisposto in via unilaterale dalla Controparte_3
Per tutto quanto sopra esposto, il richiamato contrasto interpretativo deve essere risolto nel senso più favorevole all'assicurato, secondo quanto disposto dall'art. 1370 c.c., per cui: “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Peraltro, diversamente, la predetta clausola non troverebbe applicazione, considerato che, in caso di morte del paziente, certamente quest'ultimo non potrebbe agire per il risarcimento del danno, ma sono gli eredi a succedergli in tali diritti, ovvero i prossimi congiunti che, come nel caso di specie, hanno convenuto in giudizio la struttura per il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte della vittima, cagionati dalla condotta pagina 40 di 46 del personale sanitario di cui l'assicurato si è avvalso nello svolgimento della propria prestazione.
Peraltro, più in generale, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, con riferimento alla categoria dei prossimi congiunti, la giurisprudenza si è espreSA nel senso che “Anche i prossimi congiunti o gli aventi causa devono essere considerate “persone danneggiate”. Insomma, il congiunto ha il diritto di agire “iure proprio” contro il responsabile” (Corte di caSAzione, sez. III Civile, sentenza n.
16520/12; depositata il 28 settembre).
Pertanto, la garanzia va ritenuta estesa alla responsabilità della struttura (e del personale medico del quale la steSA si è avvalsa) per tutti i danni conseguiti ai terzi, determinati dalla sua attività.
7) Sulle spese di lite
Vista la pluralità delle parti in causa, occorre distinguere i singoli rapporti.
Con riferimento al rapporto tra gli attori e l'azienda convenuta, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00
pagina 41 di 46 Con riferimento alle spese di CTU, agli atti non risulta alcun decreto di liquidazione, né istanza specifica formulata dal CTU, DO. . Pertanto, si ritiene di porre Per_6
definitivamente a carico del soccombente le spese eventualmente anticipate a titolo di acconto, come autorizzate nel provvedimento di conferimento incarico del 26 ottobre
2016 (Giudice DO. Andrea PASTORI).
Con riferimento ai rapporti tra assicurato ed assicuratore, giova precisare quanto segue.
Parte convenuta, richiamandosi alle proprie conclusioni come da note di trattazione scritta dell'udienza del 19 gennaio 2022, datate 12 gennaio 2022, le ha precisate nei seguenti termini: “nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la SO SS , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Como 17, 20154
Milano, Partita IVA tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti P.IVA_2
dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori nonché delle spese di causa;
- nel merito in via parimenti subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di condotta negligente dei sanitari che hanno avuto in cura la SI.ra , Parte_6
previo richiamo del CTU al fine di evidenziare l'efficienza causale della pregreSA neoplasia della paziente e/o l'incidenza della patologia sulla durata di vita della paziente steSA, ridurre il risarcimento in considerazione della preesistenza di una malattia letale in capo alla paziente, dunque un fatto naturale che ha concorso nella causazione del danno e dichiarare la SO SS , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Como 17, 20154
Milano, Partita IVA tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti P.IVA_2
dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al
pagina 42 di 46 pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori;
-in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Considerato che la Asl, insieme alla richiesta di condanna “in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”, ha espreSAmente chiesto di condannare la compagnia chiamata in causa a tenerla indenne “contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori nonché delle spese di causa”, il regolamento delle spese di lite deve essere esteso non solo alla refusione delle spese della chiamata in causa, ma altresì delle spese di soccombenza, ex art. 1917, comma 1, c.c..
Di fatto, “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1,
c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”
(CaSAzione civile sez. III, 16/02/2024, n.4275).
Con riferimento alle spese sostenute per la chiamata in causa, occorre guardare agli esiti del giudizio rispetto ai rapporti tra compagnia assicurativa terza chiamata, ed assicurato.
Nel caso di specie, la pretesa del danneggiato è stata accolta, mentre non ha trovato Contro accoglimento l'eccezione formulata dalla , avente ad oggetto l'inoperatività della polizza rispetto ai prossimi congiunti.
pagina 43 di 46 Ne consegue che, essendo stata ritenuta fondata la domanda di manleva da parte dell'azienda sanitaria convenuta, quest'ultima risulta vittoriosa nei confronti della
[...]
la quale, pertanto, dovrà rifondere alla convenuta chiamante le Controparte_3
spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
Le spese di soccombenza che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, sono disciplinate dall'art. 1917, comma 1, c.c., per cui “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi
i danni derivanti da fatti dolosi” e, come già anticipato, trovano il limite del massimale.
Pertanto, la Compagnia sarà obbligata a tenere indenne la convenuta di quanto quest'ultima dovesse pagare agli attori, in esecuzione della presente sentenza, per capitale ed interessi, come già indicati in motivazione sul punto, ma altresì per le spese di cui all'art. 1917, comma 1, c.c., nei limiti del massimale dedotto in contratto.
Vista l'assenza di una specifica domanda ex art. 1917, comma 3, c.c., nonché di prova degli effettivi esborsi, non si ritiene doversi pronunciare su tale voce di spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata da Asl. nr. 2 di
LB, in persona del legale rappresentante pro tempore;
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità della , in persona del Parte_10
legale rappresentante pro tempore, e del personale medico sanitario di cui la steSA si è avvalsa, e per l'effetto;
pagina 44 di 46 CO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_10
pagamento nei confronti di , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, della somma complessiva di € 40.228,00 a titolo di danno iure hereditatis,
[...]
oltre interessi e rivalutazione secondo quanto indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza, sino al saldo;
CO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_10
pagamento, a titolo di danno iure proprio:
- nei confronti di , della somma pari ad € 218.725,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza, sino al saldo;
- nei confronti di , della somma pari ad € 225.455,00, oltre interessi Parte_2
e rivalutazione come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza, sino al saldo;
- nei confronti di , della somma pari ad € 218.725,00, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza, sino al saldo;
CO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_10
pagamento delle spese di lite a favore degli attori, che si liquidano in € 29.193,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., spese generali al 15%, ed oltre alle altre successive ed occorrende;
pagina 45 di 46 PONE definitivamente a carico della in persona del legale Parte_10
rappresentante pro tempore, le spese di CTU, secondo quanto indicato in parte motiva;
DICHIARA in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, obbligata a tenere indenne di LB, in persona del legale Pt_10
rappresentante pro tempore, di quanto quest'ultima dovesse pagare agli attori per capitale, interessi e spese, in esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale;
CO in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di di LB, in persona del Pt_10
legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 29.193,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., spese generali al 15%, ed oltre alle altre successive ed occorrende.
Tempio Pausania, 7 giugno 2024
Il Giudice
DO.SA Micol Menconi
pagina 46 di 46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DO.SA Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1945/2014, promoSA da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); , nato a [...] il 25 C.F._1 Parte_2
maggio 1976 (C.F.: ), entrambi residenti in [...], C.F._2
Via Giovanni XXIII nr. 50, , nata a [...] Parte_3
il 29 ottobre 1969 (C.F.: ), residente in [...]
Ildo Vivanti nr. 24, rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRA COCCO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Via Stazione Vecchia, nr. 2/a;
ATTORI contro pagina 1 di 46 A.s.l. n. LB ( in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
con sede in LB, Località Tannaule, Via Bazzotti Sircana nr. Controparte_2
2, rappresentata e difesa dall'Avv. SILVANA MURA (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in LB, Via Trento nr. 10;
CONVENUTO
(P.IVA ), con sede in Milano, in persona Controparte_3 P.IVA_2
del procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI ANGELO CP_4
FOIS (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._5
difensore, in SaSAri, Viale Umberto nr. 106;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8 febbraio 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 29 settembre 2014, parte attrice chiedeva a questo
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare la condotta negligente di sanitari che hanno avuto in cura la SI.ra ., dipendenti della Pt_4 Parte_5
per il periodo di ricovero e degenza della steSA presso l di Tempio
[...] Org_1
Pausania ovvero dal 18/05/03 al 29/05/2003 per i motivi esposti in parte narrativa e per
l'effetto 2. Condannare la al risarcimento dei danni per responsabilità Parte_5
pagina 2 di 46 contrattuale subiti dalle parti attrici, eredi legittimi della defunta Parte_6
, nella misura di € 844.683 a titolo di danno iure hereditatis, e la somma di €
[...]
300.000,00 a titolo di danno iure proprio per i signori e Parte_2 Parte_1
, e la somma di € 200.000,00 per la signora o quale altra
[...] Parte_3
somma maggiore o inferiore verrà accertata in corso di causa con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria .
3. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice rilevava che:
- il 18 maggio 2003, la di loro madre a causa di forti dolori, Parte_6
veniva ricoverata presso il reparto di Medicina Generale dell'Ospedale di Tempio
Pausania, ed ivi rimaneva sino al 28 maggio 2003, quando veniva trasferita in Chirurgia per essere sottoposta, in data 29 maggio 2003, ad intervento consistente in “Resezione colica. Colonstomia sinistra”, con diagnosi operatoria di “Peritonite da perforazione della fessura colica sinistra”;
- nella medesima data, stante l'aggravarsi delle proprie condizioni, la veniva Pt_4
trasferita presso il reparto di Rianimazione del di LB, ove Organizzazione_2
decedeva il 2 giugno 2003;
- nell'ambito del procedimento penale nei confronti della DO.SA , Persona_1
veniva disposto accertamento medico peritale, dal quale si evinceva che il decesso della era stato determinato dalla condotta negligente ed imperita del personale Pt_4
sanitario che, all'esito della rc del 27 maggio 2003, non procedeva tempestivamente, ed in via d'urgenza, ad intervento chirurgico;
pagina 3 di 46 - all'epoca dei fatti, gli attori, figli della , mantenevano con la steSA un forte Pt_4
legame affettivo. In particolare, e convivevano con la madre, Parte_2 Parte_1
mentre si recava quotidianamente a casa della , che si curava Parte_3 Pt_4
di accudire i nipoti;
- sussistono i presupposti per ottenere il risarcimento del danno iure proprio, sotto il profilo del danno morale, nonché del danno biologico iure hereditatis, per non essere la morte della madre subentrata nell'immediatezza.
Si costituiva nel presente giudizio la , chiedendo a questo Tribunale Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
pagina 4 di 46 dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori;
-in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nello specifico, parte convenuta rilevava:
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, di cui al D. Lgs. 28/2010;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, considerato che la , già al momento Pt_4
del ricovero, era affetta da “adenocarcinoma” (tumore maligno) infiltrante del colon, determinante una “perforazione del viscere con quadri flogisticilinfoistiocitari e granulocitari della sierosa e dell'adiposo periviscerale”:
- che, al momento del ricovero, la paziente non presentava particolari sintomi, lamentando unicamente forti dolori addominali al fianco sinistro, e dall'anamnesi patologica, remota e prossima, il personale medico evinceva un quadro clinico complesso, composto da una serie di disturbi non correlabili tra loro, che necessitavano esami ed approfondimenti;
- che tutti gli esami neceSAri venivano eseguiti, così da escludere un'occlusione intestinale e perforazione intestinale, ma si evidenziava un versamento pleurico sinistro, mentre l'intervento urgente è indicato in caso di occlusione o perforazione;
- che, nei giorni 27 e 28 maggio 2003, la palesava un miglioramento, sino alla Pt_4
sera del 28 maggio 2003, quando iniziava ad accusare forti dolori, ed un quadro di addome acuto, per cui veniva trasferita immediatamente presso la Divisione di pagina 5 di 46 , ed ivi operata d'urgenza con amputazione parziale del colon, e Org_3
confezionamento di un neo-stoma entero-cutaneo;
- che il 2 giugno 2003 la decedeva presso il reparto di rianimazione del P.O. di Pt_4
LB per insufficienza Multi Organo, con coagulazione intravascolare disseminata secondaria a peritonite acuta purulenta;
- che la complessità del caso, ed il quadro clinico della paziente, rappresentavano circostanze di difficile monitoraggio immediato da parte del personale sanitario che, comunque, adottava tutte le cautele del caso, motivo per cui, in una prima fase in sede penale, la notizia di reato veniva archiviata su richiesta del PM;
- che anche la DO.SA era stata successivamente assolta nel procedimento Per_1
penale a suo carico, dove gli attori si erano costituiti parte civile;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, stante la duplicazione delle voci risarcitorie del danno biologico e del danno morale, nonché l'infondatezza della steSA per carenza di prova sul punto da parte degli attori;
- di avere avuto in corso, dal 1° gennaio 2003, al 1° gennaio 2004, Polizza Assicurativa con nei confronti della quale chiedeva autorizzazione alla Controparte_3
chiamata in causa, al fine di manleva.
All'udienza del 20 gennaio 2014, il Giudice (DO.SA Elisabetta CARTA), autorizzava parte convenuta alla chiamata di terzo, e rinviava la causa all'udienza del 20 ottobre
2015.
pagina 6 di 46 Si costituiva nel presente giudizio (la compagnia), chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““adversis reiectis”, rigetti ogni avversa domanda, con vittoria di spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell CP_5
Contr di LB, dichiari che l' è tenuta a prestare la garanzia assicurativa a suo favore nell'ambito e nei limiti delle condizioni di polizza, con compensazione delle spese”.
Nel proprio atto difensivo, la Compagnia rilevava che:
- il duplice snodo del procedimento penale, conclusosi dapprima con un provvedimento di archiviazione, poi con l'assoluzione della DO.SA impediva di attribuire la Per_1
responsabilità del decesso della ai medici dell' di LB;
Pt_4 Parte_7
- gli attori quantificavano erroneamente il danno iure hereditatis nella somma di €
844.683,00, in quanto la veniva ricoverata presso l'Ospedale di Tempio Pt_4
Pausania il 18 maggio 2003, e decedeva nel reparto di rianimazione dell' Org_4
di LB alle 4,30 del mattino del 2 giugno 2003, a distanza di 14 giorni, per cui la paziente non poteva percepire l'imminenza della morte, né la sofferenza fisica per l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, stante il carattere incurabile della patologia che la affliggeva, per cui l'unico danno risarcibile era rappresentato dal danno parentale;
- la polizza stipulata dalla struttura sanitaria con la compagnia assicurativa prevedeva un massimale di £.1.000.000.000, attuali € 516.456,00 “per persona deceduta o ferita”, con la conseguenza che tale limite doveva intendersi riferito alla persona che, di fatto, subiva l'evento lesivo, ovvero la vittima primaria.
All'udienza del 20 ottobre 2015, parte attrice depositava copia del verbale di mediazione proposta nei confronti di parte convenuta e della terza chiamata, avente esito negativo.
pagina 7 di 46 Su richiesta delle parti, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1,
2 e 3 c.p.c., e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 18 agosto 2016, il Giudice (DO. Andrea PASTORI), ammetteva la
CTU richiesta da parte attrice, con il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti elenchi il ctu la documentazione esaminata e descriva la storia clinica della signora
con riferimento alle cure prestate ed alle strutture sanitarie che l'ebbero Parte_6
in cura;
dica il ctu quale fosse il quadro clinico della signora all'epoca in Parte_6
cui si è affidata alle cure dei sanitari;
dica il ctu se la diagnosi sia stata corretta e tempestiva, dica il ctu se le terapie e gli interventi effettuati siano stati o meno adeguati
e tempestivi, se i sanitari che ebbero in cura la signora si siano uniformati alle Pt_4
buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli;
se una attività adeguata avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità ad evitare l'evento morte”.
Con ordinanza del 12 febbraio 2019, il Giudice (DO. Daniele BUSICO), ritenuta la causa matura per la decisione, fiSAva udienza per la precisazione delle conclusioni al 15 gennaio 2021.
La causa subiva alcuni rinvii, dovuti ad esigenze di organizzazione dell'ufficio.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre del 2022.
All'udienza dell'8 febbraio 2024, parte attrice precisava le proprie conclusioni come in atto di citazione, richiamandosi ai propri scritti difensivi.
pagina 8 di 46 Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta dell'udienza del 19 gennaio 2022, datate 12 gennaio 2022.
Parte chiamata, previo rinnovo della richiesta di chiamare a chiarimenti il CTU, confermava le conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Le parti chiedevano, in via congiunta, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
1) Sull'eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria
Tale eccezione è infondata, e deve essere rigettata.
Di fatto, nel verbale dell'udienza del 20 ottobre 2015, il Giudice ha dato atto della presenza di tutte le parti, e del regolare deposito, da parte degli attori, di copia conforme del verbale di mediazione proposta nei confronti di parte convenuta, e della terza chiamata, avente esito negativo.
2) Sull'efficacia del giudicato penale, nel giudizio civile di risarcimento del danno
Ai sensi dell'art. 652 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito
pagina 9 di 46 o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2.
La steSA efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.
Giova precisare che il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, e specifico, accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità, o della partecipazione dell'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato, e non coincidenti con l'illecito come diversamente dedotto nel giudizio civile di danno.
In tal caso, compete al Giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.
In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula il fatto non sussiste non esonera il Giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (CaSAzione Civ., Sez. II, ordinanza 30 gennaio 2023 n.
2659).
Sul punto, la giurisprudenza in materia ha ritenuto che il richiamato effetto preclusivo non operi quando l'assoluzione è determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto, o l'attribuibilità di esso all'imputato, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530, comma 2, c.p.p.. (CaSAzione civile sez. II, 21/06/2023, n.17708; Corte appello Torino sez. III, 27/06/2022, n.710).
Infatti, non sempre è possibile trarre da un giudicato di assoluzione penale la conseguenza automatica, e vincolante per il giudizio civile, della non sussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo accadere che alcuni di essi, pur pagina 10 di 46 essendosi qualificati, nella loro indiscuSA materialità, non rilevanti per la configurazione del reato contestato, poSAno avere una loro rilevanza ai fini civilistici.
Del resto, il fatto che l'assoluzione dell'imputato secondo la formula perché il fatto non sussiste non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, è correlata al diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa, che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale. A tal proposito, si richiama la sentenza della CaSAzione del 21 aprile 2016, n. 8035 (Guida al diritto, 2016, fasc. 29, p. 38, con nota di La perizia dei sanitari va ancorata al grado di specializzazione), che Per_2
ha annullato la decisione con cui il Giudice di merito, sul presupposto dell'intervenuta assoluzione, in via definitiva, di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso, ai sensi dell'articolo 652 c.p.p., la responsabilità civile, omettendo di valutare l'incidenza del loro contegno rispetto sia alla lamentata lesione dell'autonomo dritto del paziente ad esprimere un consenso informato in ordine al trattamento terapeutico praticatogli, sia all'accertata mancata disinfezione della camera operatoria, all'origine della contaminazione ambientale individuata come causa del danno alla salute dal medesimo subito.
Dunque, in assenza di una regola generale per la quale un'assoluzione piena in sede penale preclude l'accertamento della responsabilità civile a fini risarcitori, occorre guardare al singolo caso concreto, al fine di valutare se l'accertamento concluso in sede penale è idoneo ad escludere la sussistenza del fatto nella sua materialità, così come dedotto quale illecito in sede civile.
Nella specie, è documentale la costituzione di parte civile degli attori nel procedimento penale n. 1024/03 R.G.N.R., e n. 2195/04 R.G. GIP, a carico di Persona_1
radiologa presso il Reparto “ di Tempio Organizzazione_5 Org_6
Pausania, imputata del delitto di cui all'art. 589 c.p., come si evince dall'allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta della Asl, contenente “Atto di integrazione alla costituzione di parre civile”, successiva all'ammissione del rito abbreviato, con pagina 11 di 46 conseguente accettazione di quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 441, comma
2, c.p.p., per cui “La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato”.
Tale procedimento è arrivato a definizione con la sentenza nr. 185 del 14 ottobre 2009, con la quale il GUP presso il Tribunale di Tempio Pausania (Giudice DO. Marco
CONTU) ha assolto l'imputata per non avere commesso il fatto.
È noto che l'assoluzione per non aver commesso il fatto viene pronunciata dal Giudice ogni volta che il reato è stato compiuto, ma non dall'imputato.
Tale formula, dunque, viene utilizzata quando il reato sussiste, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, che soggettivo, ma chi l'ha commesso non coincide con l'imputato.
Il caso di scuola è quello dello “scambio di persona”, in cui un soggetto viene accusato per errore al posto di un altro, dunque del fatto commesso, ma da persona diversa.
La giurisprudenza richiamata in premeSA, come già chiarito, esclude che tale pronuncia, che rientra nel disposto di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. (“Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”) precluda, in via di principio, un accertamento in ordine alla responsabilità civile, in quanto non contiene alcun accertamento circa l'insussistenza del fatto ma, al contrario, conferma che il fatto si è verificato, ma che lo stesso non è stato cagionato dalla condotta dell'imputato.
Deve aggiungersi che parte attrice ha introdotto il presente giudizio nei confronti della struttura sanitaria, al fine di accertare la condotta negligente ed imperita del personale medico che ha avuto in cura la per l'intero periodo di ricovero e degenza presso Pt_4
il , mentre l'accertamento del Giudice penale Organizzazione_7
ha avuto limiti ben più circoscritti, in quanto inerente unicamente alla condotta della radiologa DO.SA nonché all'accertamento del nesso causale tra omeSA Per_1
pagina 12 di 46 refertazione della perforazione intestinale, già rinvenibile dalla TC addominale del 28 maggio 2003, e decesso della paziente.
Orbene, pur escludendo che tale omissione sia stata la causa determinante il decesso della , la pronuncia del Giudice dell'Udienza preliminare ha, di fatto, accertato Pt_4
la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché il nesso causale tra l'evento morte, e la condotta di altri sanitari, nel momento in cui ha dichiarato che: “per affermare la penale responsabilità della occorrerebbe dare per dimostrato che Per_1
il comportamento doveroso dalla medesima omesso, avrebbe, ove posto in essere, avrebbe avuto anche solo una seria ed apprezzabile probabilità di successo, evitando la morte della . Si è tuttavia visto che i periti nominati da questo Giudice hanno Pt_4
escluso che l'omissione certo ascrivibile all'imputata abbia concorso, anche in minima parte, a determinare l'evento morte della paziente e che, anzi, il referto stilato dall'imputata, pur se lacunoso, conteneva già i dati neceSAri per suggerire ai sanitari incaricati di intervenire improcrastinabilmente per via chirurgica onde anche ove detto referto fosse stato stilato anche nella parte colposamente omeSA, l'aggiunta di quest'ultima non avrebbe fatto che ribadire un concetto che già emergeva chiaramente dal testo dello stesso così come redatto: l'indifferibilità dell'intervento chirurgico”.
La motivazione del Giudice penale si è fondata sugli accertamenti tecnici eseguiti dagli specialisti DO. he, componendo il contrasto che si era verificato Per_3 Per_4
nel corso del procedimento tra l'indagine tecnica eseguita dall'ausiliario del PM, DO. ed i riscontri resi dai tecnici nominati dalla persona offesa, hanno Per_5
confermato, sostanzialmente, le tesi di questi ultimi, rilevando che la negligenza della consistente nell'avere segnalato solo una delle due risultanze della TAC che Per_1
avrebbero suggerito l'urgenza dell'intervento chirurgico “non aveva in alcun modo inciso sul successivo decesso della , la quale, al momento in cui era stata Pt_4
preparata per l'intervento chirurgico, a causa di precedenti negligenze nell'operato degli altri sanitari che l'avevano avuta in cura, si trovava in condizioni talmente disperate che sarebbe sicuramente deceduta comunque anche senza quella segnalazione
pagina 13 di 46 omeSA; - in altre parole qualsivoglia intervento della non avrebbe impedito il Per_1
decesso della , il quale era da ricondurre al altre negligenze e ad altre cause”. Pt_4
Ancora, il Giudice ha dato atto che “Nell'elaborato scritto depositato agli atti, a tale proposito, i due periti scrivono chiaramente che, se pure è vero che la non ebbe a Per_1
rilevare il pneumoperitoneo, per altro verso quanto ella rilevò e scrisse nel referto, ossia il “versamento endoaddominale aumentato rispetto all'indagine precedente”, era elemento che già da solo avrebbe dovuto suggerire ai sanitari responsabili che la verifica chirurgica, ossia l'intervento, era improcrastinabile (ultima pag. dell'elab., test
“La refertazione della DO.SA ha omesso la segnalazione del pneumopritoneo Per_1
ma ha messo in evidenza il versamento, aumentato rispetto al controllo del 21/05/2003, di per sé elemento sufficiente ad indicare un intervento chirurgico d'urgenza (…)””.
Per quanto sopra esposto, a fronte di un accertamento che, in sede penale, si è limitato ad acclarare l'insussistenza del nesso causale tra condotta colposa omissiva di un solo medico ed evento nefasto del paziente individuando, allo stesso tempo, quale causa del predetto evento la condotta negligente di altri sanitari, che ben avrebbero potuto (e dovuto) ravvisare l'urgenza dell'intervento, anche in assenza di quell'omissione ritenuta non determinante, è certamente ammissibile, con conseguente onere per il Giudice
Civile di accertarne i presupposti, l'azione civile per il risarcimento del danno nei confronti non di quel medico (assolto in sede penale), ma della struttura sanitaria, e del personale di cui la steSA si è avvalsa nell'adempimento della propria prestazione.
Pertanto, la domanda di parte attrice è certamente ammissibile.
3) Sulla responsabilità per le prestazioni sanitarie rese nell'ambito di strutture ospedaliere
Preliminarmente, giova precisare che gli attori hanno chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno: iure hereditatis, sotto entrambi i profili del danno biologico terminale, e del danno catastrofale;
iure proprio, sotto il profilo del danno da perdita del rapporto parentale pagina 14 di 46 In tema di responsabilità della struttura sanitaria, l'accettazione di un paziente in una struttura ospedaliera (pubblica, o privata) ai fini del ricovero, o di una visita, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. “di spedalità”, laddove la responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è fondata sul contatto sociale instauratosi tra questo ultimo, ed il medico.
L'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che l'azienda sanitaria risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa dai suoi dipendenti, alla stregua delle norme di cui agli art. 1176 e 2236 c.c., essendo ravvisabile una responsabilità contrattuale del committente per l'errore commesso dai suoi preposti.
Più nello specifico, trattasi di un contratto atipico, a prestazioni corrispettive, noto come contratto di spedalità, che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura. In virtù di tale contratto, a fronte dell'accettazione del paziente, la struttura sanitaria, non soltanto deve fornire prestazioni di tipo alberghiero, ma deve altresì mettere a disposizione il personale medico ausiliario, il personale paramedico, ed apprestare tutte le attrezzature neceSArie, anche in previsione di eventuali complicazioni o emergenze. Pertanto, secondo il modello delineato dall'articolo 1228 del Codice civile, la struttura sanitaria è tenuta a rispondere non solo degli obblighi direttamente a suo carico, ma anche dell'attività svolta dai propri dipendenti (in questo senso Tribunale
Napoli sez. VIII, 05/10/2023, n.9042).
Posto che il bene salute è tutelato dalla Costituzione quale diritto fondamentale e primario, è irrilevante che l'errore sia stato commesso in una casa di cura privata, o in un ospedale pubblico, in quanto sono sostanzialmente equivalenti gli obblighi a carico delle due tipologie di strutture verso il paziente quanto al regime della responsabilità civile, senza che sia possibile limitare, o differenziare, la responsabilità risarcitoria a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
pagina 15 di 46 La natura contrattuale della responsabilità per errata prestazione sanitaria a carico del medico, e della struttura sanitaria al cui interno questo opera, comporta un riparto dell'onere probatorio che si atteggia in modo che il paziente, danneggiato dall'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della patologia, o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario (sia esso il medico o la struttura ospedaliera) la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente, e che gli esisti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, inevitabile con la ordinaria diligenza (vedi in questo senso
CaSAzione civile sez. III, 11/11/2019, n.28989; CaSAzione civile sez. III, 17/10/2019,
n.26303).
In sostanza, il nesso eziologico che regge la responsabilità da malpractice medica poggia sul 'doppio ciclo causale', per cui il primo paSAggio compete all'attore danneggiato, mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura sanitaria, precisando che questo secondo onere sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
Tali oneri restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità non incide sui criteri di riparto dell'onere probatorio, ma costituisce il parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico, o dalla struttura sanitaria nell'adempimento (in questo senso Tribunale Cosenza sez. II,
09/10/2023, n.1610).
Ciò posto, è evidente che anche l'azione esercitata dagli eredi per ottenere il danno subito dalla vittima iure hereditatis avrà natura contrattuale, trattandosi di azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni fisici, patrimoniali, non patrimoniali, biologici e morali subiti dal congiunto defunto in seguito ad illecito.
Da tale azione deve essere distinto il diritto esercitato iure proprio, rispetto al quale si sostiene che il contratto tra paziente e struttura sanitaria (o medico) non produce effetti in favore dei terzi estranei al vincolo, in quanto, fatta eccezione per il circoscritto campo pagina 16 di 46 delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio enunciato all'art. 1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che i congiunti del paziente, ove abbiano subìto in proprio dei danni dall'inadempimento della struttura sanitaria (c.d.
'danni mediati o riflessi'), potranno far rilevare l'inadempimento solo come illecito aquiliano, e saranno, dunque, legittimati ad esperire non l'azione di responsabilità contrattuale (spettante al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
Del resto, tale ultima domanda, diversamente da quella svolta in qualità di eredi, non trova origine in un inadempimento della struttura rispetto ad un contratto concluso dagli attori, bensì in un fatto illecito verificatosi nel rapporto tra le altre parti (in quanto scaturente dall'inadempimento della prestazione sanitaria resa in favore della ), Pt_4
per cui non può ravvisarsi, nei confronti degli attori, alcuna violazione dell'obbligazione di prestazione medica (cfr. CaSAzione nr. 12198/2001).
In questo senso si esprime altresì la giurisprudenza recente, come segue: “In tema di responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica,
l'azione proposta dai parenti della vittima per la perdita del rapporto parentale a causa del decesso del congiunto va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio, e ciò in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi a favore dei terzi, perché , fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (CaSAzione civile sez. III,
03/03/2023, n.6386).
pagina 17 di 46 È in tali termini, dunque, che deve essere riqualificata la domanda degli attori, per il risarcimento di tale voce di danno, nel momento in cui chiedono a questo Tribunale di
“Condannare la di LB al risarcimento dei danni per responsabilità Pt_5
contrattuale subiti dalle parti attrici, eredi legittimi della defunta (….) a Parte_6
titolo di danno iure hereditatis, e (…) a titolo di danno iure proprio (…)”, essendo conceSA al Giudice tale operazione, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. In sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito, nonostante difettassero i presupposti tipici di un'azione di ripetizione ex articolo 2033 del Cc, ha reinterpretato, accogliendola, la domanda di risarcimento del danno proposta dal nei confronti dell'ex amministratore convenuto, Parte_8
ritenuto responsabile di aver illegittimamente movimentato, dal conto corrente condominiale, una somma a titolo di compenso professionale corrisposto ad un avvocato per la proposizione del ricorso ex articolo 1129 del codice civile volto a ottenere la nomina giudiziale di un nuovo amministratore;
infatti, nella circostanza, i fatti costitutivi della domanda - la condotta illecita imputabile all'amministratore - e il
“petitum” - il ripristino delle casse condominiali - allegati dal condominio attore consentivano comunque di superare l'eccezione di inammissibilità dell'azione sollevata dal convenuto e di qualificare pertanto la domanda attorea come domanda risarcitoria,
pagina 18 di 46 nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)” (Tribunale
Torino sez. VIII, 09/02/2024, n.934).
Nella specie, gli attori hanno allegato il decesso della di loro madre, ed hanno chiesto di accertare il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari di cui si è avvalsa la struttura ospedaliera, ed il predetto evento. Al contempo, hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della madre, sotto le voci del danno iure hereditatis, e iure proprio.
È chiaro, dunque, che pur sotto la denominazione di “responsabilità contrattuale”, i fatti costitutivi dedotti ed allegati dagli attori sono quelli che fondano i presupposti dell'azione da responsabilità aquiliana, con conseguente ammissibilità della richiamata riqualificazione, in coerenza con quanto è emerso dagli atti di causa sin dall'introduzione del presente giudizio.
4) Sui risultati della CTU
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio, eseguita dal DO. , le cui conclusioni meritano di essere pienamente Persona_6
condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, ha consentito di accertare i fatti principali della vicenda sanitaria che ha coinvolto la durante il Pt_4
ricovero presso l'Ospedale di Tempio Pausania, dal 18 maggio 2003, sino al 29 maggio
2003.
Sin da subito, il CTU ha rilevato che “è doveroso segnalare che la ricostruzione storica degli eventi è resa difficoltosa da una cartella clinica assolutamente incompleta, compilata con una calligrafia che rende ardua la sua comprensione, che già di per sè rappresentano degli elementi di assoluta censurabilità a carico sia dei sanitari che ebbero in cura il soggetto sia delle figure aziendali preposte al controllo degli standard qualitativi della compilazione delle cartelle cliniche. In ragione di tali rilevanti difficoltà, al fine di proporre una corretta quanto adeguata ricostruzione dei fatti per
pagina 19 di 46 cui è causa, principale riferimento è stato posto alla consulenza tecnica redatta dal
DO. in qualità di consulente del PM”. Per_5
Si ritiene corretta, e rispondente alle esigenze processuali, la condotta del CTU che, stante l'incompletezza della cartella clinica, ha comunque portato a termine l'incarico conferitogli d'ufficio dal Giudice, consultando la documentazione inerente agli accertamenti tecnici svolti in sede penale, in quanto la carenza della documentazione sanitaria acquisibile presso la struttura non può andare a detrimento del paziente.
In questi termini si è espreSA la giurisprudenza recente, chiarendo che “In tema di responsabilità medica, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione” (CaSAzione civile sez. III, 26/04/2024, n.11224).
Orbene, nel caso di specie, tale carenza, indicativa già dell'inadempimento del personale medico, non ha impedito al CTU di acclarare gli elementi idonei ad individuare la responsabilità dell'operato della struttura convenuta, e dei medici di cui la steSA si è avvalsa, rispetto all'evento nefasto di cui è stata protagonista la madre degli attori.
In particolare, il CTU così ha ricostruito la storia clinica della : Pt_4
- 18 maggio 2003, la è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell di Pt_4 Org_1
Tempio Pausania a causa di algie addominali ed al fianco sinistro, insorte circa una settimana prima;
- la degenza della steSA è stata caratterizzata da persistenti dolori addominali che, solo in alcuni frangenti, trovavano parziale regressione a seguito di somministrazioni di farmaci antidolorifici;
- nei giorni compresi tra il 21 ed il 28 maggio 2003, la è stata sottoposta ad Pt_4
esami ecografici e radiologici dell'addome, tra cui TAC addominali del 21 e del 27 maggio 2003 che, comunemente, hanno evidenziato la presenza di versamento pagina 20 di 46 perisplenico in progressivo accrescimento durante la degenza. In particolare, si legge che “di assoluto rilievo appare quanto stigmatizzato nell'esame TC del 27 maggio 2003 che evidenziò l'aumento di volume del versamento peritoneale presente nello spazio perisplenico tanto da dislocare medialmente la milza”;
- il 28 maggio 2003, la è stata sottoposta a consulenza chirurgica, che ha Pt_4
rilevato la necessità di eseguire un intervento chirurgico in laparotomia;
- nel corso dell'intervento chirurgico, eseguito il 29 maggio 2003, una volta aperto il peritoneo, si verificava la fuoriuscita di liquido torpido e la presenza di pus al di sotto dello scavo del Douglas, mentre in regione sottodiaframmatica, e perisplenica, sono state evacuate numerose sacche di pus;
è stato poi reciso il colon, indurito, per un tratto di circa 20 cm, con confezionamento di una stomia colica con ano sinistro sulla parete addominale omolaterale;
- le successive indagini anatomo-patologiche hanno avuto quale esito diagnosi di adenocarcinoma colico, moderatamente differenziato, ulcerato, con ampie aree di necrosi e perforazione del viscere stesso;
- a causa del progressivo deterioramento delle proprie condizioni, la paziente è stata trasferita presso la Divisione di Rianimazione dell'Ospedale di LB dove, il 2 giugno
2003, è avvenuto il suo decesso.
Ai quesiti posti dal Giudice, il CTU ha dato i seguenti riscontri: “la signora risultò Pt_4
affetta da un adenocarcinoma del colon moderatamente differenziato, ulcerato e perforato, causativo della peritonite purulenta, complicata dall'insorgere della MOF e della CID, cause ultime cui ascrivere il decesso della . La neoplasia maligna, sino Pt_4
a quel momento misconosciuta, non ha svolto nessun ruolo causale o concausale nel determinismo dell'exitus che deve interamente ascriversi, alla irreversibile insufficienza di più organi conseguente all'insulto peritoneale. Lo stesso poteva e doveva essere evitato se i sanitari che ebbero in cura la donna avessero posto tempestiva indicazione all'esecuzione di un'esplorazione laparotomica che certamente avrebbe individuato la perforazione colica e ridotto l'insulto letale rappresentato dalla lunga esposizione
pagina 21 di 46 peritoneale a materiale enterico. Il tempestivo trattamento delle perforazioni degli organi cavi con adeguata bonifica peritoneale è gravato da una baSA mortalità; di converso l'esposizione prolungata del foglietto peritoneale all'insulto rappresentato dal contatto con materiale contaminato condiziona pesantemente la prognosi ancor più se la perforazione determina una maggiore contaminazione batterica per perforazioni terminali del canale digerente. A ben vedere risulta dunque di assoluto rilievo la tempestività della diagnosi e del trattamento della peritonite che se localizzata e circoscritta garantisce una sopravvivenza nell'80-90% dei casi. Per concludere, la condotta professionale tenuta dai sanitari che ebbero in cura la appare Pt_4
francamente censurabile e condizionante rispetto alle possibilità di sopravvivenza della donna”.
Tali conclusioni, logicamente argomentate, sono condivisibili, e si pongono in linea di continuità con quanto già acclarato dai precedenti consulenti in sede penale, con particolare riferimento alla perizia redatta dal DO. dal DO. che Per_4 Per_3
sconfeSA del tutto la valutazione del DO. nel momento in cui Per_5
quest'ultimo ha rilevato che: “non si ravvisa alcun profilo di responsabilità professionale nei medici del Pronto Soccorso e delle divisioni di Medicina e di
Chirurgia dell di Tempio Pausania e della Divisione di Rianimazione Org_1
dell ”. Org_8
Del resto, le conclusioni del predetto consulente hanno determinato il secondo sviluppo del procedimento penale, con rinvio a giudizio della DO.SA in quanto il Per_1
pur concludendo come sopra, al contempo ha dato atto che “alla visione Per_5
personale dei radiogrammi relativi alla TC addominale del 28 maggio 2003 si rileva una perforazione intestinale non indicata invece dal radiologo che la ha refertata;
ravvisando l'opportunità di una verifica di tale dato da parte di un radiologo esperto di tomografia computerizzata, qualora confermato, si individua da parte del medico refertatore un errore tecnico – valutativo che ha ritardato il neceSArio intervento chirurgico ed ha condizionato la prognosi in maniera significativa”.
pagina 22 di 46 Nell'ambito dell'indagine tecnica espletata nel proc. Penale N.R.G. 1024/2002, il DO.
d il DO. nel non ritenere determinante l'omissione della DO.SA Per_3 Per_4
rispetto all'evento lesivo, contrariamente a quanto rilevato dal Per_1 Per_5
ravvisavano la colpa del personale medico che, pur avendo avuto notizia del versamento endoaddominale, aumentato rispetto all'indagine precedente dalla quale, in ogni caso, già si sarebbe dovuta rilevare l'urgenza ed indifferibilità dell'intervento, non procedeva ad un'immediata consulenza e revisione chirurgica “che doveva essere improcrastinabile per la sola segnalazione del versamento addominale”.
In questo senso, il CTU ha chiarito che “Analizzando criticamente quanto sopra è doveroso segnalare che già il 20 maggio 2003 fu clinicamente rilevato: “… Addome teso, trattabile ma dolente, dolorabile su tutti i quadranti soprattutto in epigastrio.
Peristalsi quasi assente…”; sempre nella steSA giornata fu rilevata una condizione di iperpiressia (39.8 °C) e, nel sospetto di ileo dinamico, il 21 maggio 2003, fu eseguito un esame radiologico dell'addome ed esame TC che evidenziò la presenza di versamento peritoneale in corrispondenza dello spazio perisplenico.
Già in tale fase gli elementi clinici a disposizione dei sanitari che ebbero in cura la donna ponevano chiara ed incontrovertibile indicazione all'esecuzione di una laparotomia esplorativa. Infatti la presenza del versamento liquido endoperitoneale, in uno con i dati obiettivi rilevati e sulla base delle risultanze anche degli esami ematochimici eseguiti, potevano e dovevano far sospettare la perforazione di una ansa intestinale o quantomeno una importante reazione peritoneale. Neppure le evidenze dell'esame ecografico eseguito il 26 maggio 2003 in cui fu evidenziata una progressione del versamento perisplenico rispetto al precedente esame condotto il 21 maggio 2003, suggerì l'esecuzione dell'atto chirurgico. Tali evidenze strumentali dovevano dunque far ragionevolmente sospettare che si trattasse di perforazione intestinale e non di un semplice risentimento peritoneale. Il 28 maggio 2003 le indagini strumentali rilevarono una ulteriore progressione del versamento perisplenico (tanto da medializzare la milza), mentre obiettivamente fu rilevato un addome poco trattabile, la peristalsi risultò torpida
pagina 23 di 46 e l'alvo chiuso alle feci (leggi: “la pz oggi non ha evacuato”). Tale corteo sintomatologico doveva peraltro essere inscritto in una complessiva valutazione del paziente, che in tale data, fu descritto come “notevolmente sofferente”. Alle ore 19.00 dello stesso giorno fu dunque richiesta una consulenza chirurgica per il sospetto di un ormai chiarissimo quadro di addome acuto. A fronte di ciò solo nelle prime ore del mattino del 29 maggio 2003, la fu sottoposta ad intervento chirurgico di Pt_4
“Resezione colica. Colonstomia sinistra””.
Il CTU ha rilevato gli errori dei medici internisti, che “sottovalutarono i segni ed i sintomi clinici da loro stessi rilevati che ragionevolmente dovevano essere opportunamente sottoposti all'attenzione del chirurgo;
sottovalutarono anche le risultanze degli esami strumentali che individuarono la presenza del versamento endoperitoneale suggestivo di una perforazione da indagare laparotomicamente, ignorando anche il consiglio del chirurgo che eseguì la prima consulenza specialistica
(21 maggio 2003) allorquando indicò di sottoporre tempestivamente il soggetto ad ulteriori indagini strumentali e rivalutazione chirurgica qualora perdurasse il quadro clinico”, e dei medici radiologi, “non solo per l'inescusabile errore tecnico già individuato dai periti in ambito penale, ovvero l'aver omesso di diagnosticare e segnalare nel referto dell'esame TC del 27 maggio 2003 la presenza di pneumoperitoneo che confermava ancora una volta la sussistenza della perforazione di un organo cavo, quanto per non aver anch'essi suggerito il neceSArio approfondimento chirurgico in considerazione della presenza di liquido in addome, la cui quantità peraltro aumentava ad ogni esame eseguito”, per poi concludere nel senso che “La malpractice clinica determinò la prolungata esposizione del peritoneo al materiale enterico fuoriuscito attraverso la perforazione colica con conseguente peritonite purulenta diffusa che innescò una cascata di eventi e complicanze [MOF insufficienza multiorgano e CID coagulazione intravasale disseminata] causative dell'exitus occorso il 2 giugno 2003”.
pagina 24 di 46 Di nessun rilievo appaiono le osservazioni mosse da parte convenuta e dalla terza chiamata a sostegno delle richieste di rinnovo della CTU e di rimessione della causa in istruttoria, a fronte della chiarezza e coerenza delle considerazioni svolte dal CTU, che ha accertato che “la signora risultò affetta da un adenocarcinoma del colon Pt_4
moderatamente differenziato, ulcerato e perforato, causativo della peritonite purulenta, complicata dall'insorgere della MOF e della CID, cause ultime cui ascrivere il decesso della ” e che “la neoplasia maligna, sino a quel momento misconosciuta, non ha Pt_4
svolto nessun ruolo causale o concausale nel determinismo dell'exitus che deve interamente ascriversi, alla irreversibile insufficienza di più organi conseguente all'insulto peritoneale. Lo stesso poteva e doveva essere evitato se i sanitari che ebbero in cura la donna avessero posto tempestiva indicazione all'esecuzione di un'esplorazione laparotomica che certamente avrebbe individuato la perforazione colica e ridotto l'insulto letale rappresentato dalla lunga esposizione peritoneale a materiale enterico”. Del resto, alla richiesta avanzata dal CTP di AXA, DO.SA
, nel senso di provvedere alla stadiazione della neoplasia, per valutare la Per_7
finestra di sopravvivenza media dei soggetti in casi analoghi, il CTU ha sostanzialmente risposto, nel momento in cui ha dedotto che “il decesso della conseguì ad una Pt_4
insufficienza multiorgano (MOF) e ad una coagulazione intravasale disseminata (CID), innescatesi in conseguenza dell'insulto peritoneale per perforazione colica di un adenocarcinoma del colon moderatamente differenziato. La neoplasia maligna, sino a quel momento misconosciuta, non ha svolto nessun ruolo causale o concausale nel determinismo dell'exitus” e che “Il tempestivo trattamento delle perforazioni degli organi cavi avrebbe garantito una sopravvivenza nell'80-90% dei casi”.
Da quanto appena descritto, emerge che la condotta dei sanitari dell'azienda convenuta non si è conformata a correttezza, ed è stata causa, quanto meno secondo il principio applicabile in ambito civilistico del più probabile che non, del decesso della . Pt_4
Né parte convenuta ha dato prova del proprio corretto adempimento, ovvero del verificarsi di un fatto esterno, idoneo a neutralizzare il nesso causale tra condotta pagina 25 di 46 colposa ed evento dannoso, come non sono state allegate, nè provate, circostanze idonee ad acclarare la sussistenza di problemi tecnici di particolare difficoltà, elementi che, del resto, non emergono dalle perizie mediche prodotte in atti dalle quali, anzi, si evince che i sanitari coinvolti ben avrebbero potuto, e dovuto, ravvisare immediatamente, al momento del riscontro dei risultati degli esami ai quali è stata sottoposta la , la Pt_4
necessità degli approfondimenti chirurgici indicati, e l'urgenza dell'intervento, vista la chiarezza e l'incontrovertibilità del quadro clinico sottoposto alla loro attenzione.
In tale contesto, va affermata la responsabilità della struttura convenuta, anche per il fatto degli ausiliari, ex art. 1228 c.c., nonché ex art. 2049 c.c., per il decesso della
. Pt_4
5) Sul risarcimento dei danni richiesti dagli attori
Preliminarmente, i danni per i quali i congiunti di un soggetto vittima di un sinistro, o di un atto illecito, possono vantare diritto al risarcimento, si suddividono in due categorie: danni risarcibili iure proprio, e danni risarcibili iure hereditatis.
I primi sono intesi quali danni che si ripercuotono direttamente nella sfera giuridica dei prossimi congiunti (danni, quindi, non ereditati dalla vittima), e consistono nel:
- danno patrimoniale iure proprio: si tratta delle perdite delle utilità economiche elargite dal defunto al prossimo congiunto, e delle quali beneficiava, ed avrebbe presumibilmente continuato a beneficiare in futuro;
- danno biologico iure proprio: ricorre nel caso in cui la perdita del congiunto abbia determinato nei familiari una lesione dell'integrità psicofisica;
- danno da morte iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale): è il danno derivante dalla recisione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato, derivante dal decesso del congiunto.
Oltre questi danni, i congiunti hanno altresì il diritto, ove ricorrano i presupposti, al risarcimento dei danni patiti personalmente dalla vittima prima di spirare, e trasmessi a loro iure hereditatis, ovvero per eredità.
pagina 26 di 46 Si tratta del danno biologico terminale, e del danno morale soggettivo. Il primo si configura come la lesione al bene salute nella sua massima intensità, poiché si tratta di lesioni che condurranno alla morte del soggetto. Il danno morale, invece, consiste nelle sofferenze patite dalla vittima per l'avvicinarsi dell'evento morte, dalla steSA percepito.
Come già premesso, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno iure hereditatis, sotto entrambe le voci del danno biologico terminale e del danno catastrofale, e del danno iure proprio, sotto il profilo del danno da perdita del rapporto parentale.
Con specifico riferimento al danno biologico "terminale", cioè il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, esso si distingue dal danno morale terminale, “o catastrofico” (danno da lucida agonia). Quest'ultimo consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni, ed il decesso, mentre il primo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità,
e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. La giurisprudenza
è solita ritenere che il lasso di tempo sufficiente per ammettere il risarcimento di tale voce di danno corrisponda ad un margine di sopravvivenza di almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che la vittima dell'illecito sia rimasta cosciente (CaSAzione civile sez. lav., 28/11/2022, (ud. 26/10/2022, dep.
28/11/2022), n.34987), in quanto occorre rapportare il predetto danno alla menomazione temporanea dell'integrità psicofisica patita dal soggetto per il periodo di tempo dalla diagnosi, al decesso (Corte appello Roma sez. lav., 20/07/2022, (ud. 16/06/2022, dep.
20/07/2022), n.2737).
pagina 27 di 46 Quanto ai criteri di liquidazione, si è specificato (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006) che, per la componente di danno biologico, la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, adeguando, tuttavia, la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, il danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (Corte di CaSAzione, ordinanza nr. 36841del 15 dicembre 2022).
In applicazione dei richiamati principi, occorre allora procedere alla liquidazione del danno biologico "terminale", trasmissibile iure hereditatis, tenuto conto, innanzitutto, del lasso temporale tra la manifestazione della malattia (18 maggio 2003, data del primo giorno di ricovero presso il Pronto Soccorso dell' di Tempio Org_1
Pausania) ed il decesso della (intervenuto il 2 giugno 2003), lasso di tempo nel Pt_4
corso del quale l'invalidità è stata totale, e la paziente è rimasta cosciente, sottoponendosi ad accertamenti strumentali e specialistici, nonché ad intervento chirurgico non risolutivo.
Dalla documentazione medica emerge altresì che la paziente (salvo i piccoli spazi temporali in cui venivano somministrati farmaci antidolorifici) ha sofferto per i forti dolori all'addome, che l'hanno accompagnata dal momento del ricovero, sino al giorno del decesso, manifestandosi in maniera sempre più intensa.
Si osserva, infatti, dalla copia fotostatica di Scheda di Dimissione Ospedaliera relativa a degenza presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale Civile di Tempio Pausania dal
18 al 28 maggio 2003 (come da ricostruzione della storia clinica della paziente che si evince dalla Relazione Medica redatta dal DO. che la paziente “da circa Per_5
una settimana lamenta dolori addominale e al fianco sx che poi si estendono a tutto
l'emisoma sinistro”; ancora, dal diario clinico:
- 20 maggio 2003: “La pz lamenta dolore addominale diffuso”;
pagina 28 di 46 - 28 maggio 2003: “Dopo essere andata in bagno (…) comparsa di improvviso dolore al fianco sx con brividi scuotenti (…) Addome poco trattabile. Peristalsi torpida. La pz oggi non ha evacuato. Pz notevolmente sofferente”.
Ancora, dalla copia fotostatica della cartella clinica relativa a degenza presso la
Divisione di Chirurgia Generale dell di Tempio Pausania dal 28 maggio Org_4
al 29 maggio 2003, si evince quanto segue: “paz sofferente con addome globoso dolente diffusamente (…)”.
In seguito all'intervento chirurgico subito il 29 maggio 2003, il diario clinico acclara che le condizioni della andavano sempre più aggravandosi (01/06/03, ore 0.00 – Pt_4
“Condizioni gravi (…)”; 01/06/03, ore 9.00 – “Sempre gravissima”; 01/06/03, ore
19.00 – “Sempre gravissima (..)”; 01/06/03, ore 23.00 – “Condizioni gravissime (…)
Grave ipotermia”; 02/06/03, ore 4.30 – exitus (…)”.
Per tali motivi, si ritiene di liquidare tale voce di danno attribuendo il valore giornaliero massimo, all'attualità pari ad € 149,00.
Ne consegue che, tenuto conto del predetto valore, e del lasso di tempo corrente tra il ricovero ed il decesso (nr. 15 giorni), l'importo complessivo ammonta ad € 2.235,00 (€
149 x 15 giorni).
La liquidazione è stata effettuata utilizzando le indicazioni delle tabelle di Milano, tabelle che costituiscono un riferimento in ambito nazionale per la liquidazione dei danni alla persona, e facendo riferimento ai parametri relativi alla menomazione temporanea dell'integrità psicofisica.
Ai fini della risarcibilità del danno morale soggettivo (danno catastrofale), ossia lo stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'avvicinarsi della fine della vita, trattandosi di un danno conseguenza, è neceSAria la prova della lucida e cosciente percezione dell'ineluttabilità della propria fine, quale danno conseguente alla sofferenza patita per essere sopravvissuto per un lasso di tempo, anche minimo, in condizione di
“lucida agonia”, tale da consentirgli di percepire la gravità della propria condizione, e di soffrirne.
pagina 29 di 46 Nel caso di specie, è documentalmente provato lo stato di lucidità della , dal Pt_4
momento dell'arrivo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tempio Pausania, quando già iniziava a lamentare i forti dolori all'addome, e costante nel corso di tutta la degenza ospedaliera, anche in prossimità della morte, come si evince dalla copia di cartella clinica relativa alla degenza presso il reparto rianimazione di LB, dal 29 maggio al 2 giugno 2003, dalla quale si legge: “Operata in data 29/05/03 (….) Paziente cosciente, ben orientata (…)”; ancora, dai risultati della consulenza chirurgica del 30 maggio 2003, si legge: “Paziente in gravissime condizioni generali. Non sedata, cosciente, itterica, dispnoica, anurica (…)”.
Con riferimento alla liquidazione di tale voce di danno, in difetto di apposite previsioni normative, appare utile utilizzare, come primo criterio orientativo, e come punto di partenza per giungere ad una determinazione equitativa, quanto previsto nelle tabelle del
Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale, comprensivo di quello biologico, terminale.
Tali tabelle hanno individuato un numero massimo di giorni (stabilito, convenzionalmente, in 100) oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario, ed esprimono una somma che ricomprende al suo interno il ristoro del danno biologico, e di quello da sofferenza connesso alla percezione della morte imminente.
Si è poi previsto che, nei primi tre giorni di danno terminale, il Giudice poSA liquidare il danno muovendosi liberamente, secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in € 30.000,00, non ulteriormente personalizzabile.
Poi, dal quarto giorno, la liquidazione del danno sarà comunque personalizzabile fino a un aumento massimo del 50% del valore espresso dalle Tabelle del Tribunale di Milano, in relazione alle circostanze del caso concreto, e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Tale maggiorazione sarà da riconoscersi sui valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.
pagina 30 di 46 Nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subìto, dal quarto al centesimo giorno della tabella, l'Osservatorio ha anche tenuto conto: in primo luogo, dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito (parametri, utili, ma non particolarmente indicativi, proprio in considerazione dell'assoluta disomogeneità dei dati); in secondo luogo, dell'esigenza di contenere il danno (nella sua massima espressione possibile) entro un valore che non finisca per confondersi con quanto talune recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espreSAmente ripudiato dalla CaSAzione.
Ciò premesso, il valore del quarto giorno è stato individuato in € 1.000,00, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i neceSAri arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (€ 98,00), pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (€ 98,00 euro). Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto,
l'Osservatorio propone entro il limite massimo del 50%.
Nel caso di specie, la è stata ricoverata presso il Pronto Soccorso dell Pt_4 Org_1
di LB il 18 maggio 2003, ed è deceduta il 2 giugno 2003. Trattasi, pertanto, di una finestra temporale di 15 giorni, nel corso dei quali lo stato patologico della paziente è degenerato, sino all'evento morte, verificatosi dopo l'intervento chirurgico del 29 maggio 2003.
La sofferenza dei malati che affrontano simili diagnosi può ritenersi di comune conoscenza, e la , oltre ad un ricovero ospedaliero, ed al successivo Pt_4
trasferimento presso il reparto Rianimazione dell di LB, ha dovuto anche Org_1
affrontare diversi esami, accertamenti, nonché un intervento chirurgico affatto risolutivo, così vedendo piano scemare ogni minima speranza di sopravvivenza.
Pertanto, con riferimento ai primi tre giorni di ricovero, tenuto conto della intensità della sofferenza morale patita, stante la lucidità della paziente al momento del trasporto al pronto soccorso, quando già lamentava i predetti dolori, nonché nel corso di tutti gli esami ed accertamenti (non risolutivi) ai quali è stata sottoposta, si ritiene equo liquidare pagina 31 di 46 la somma di € 25.000,00. Per i giorni successivi (12 giorni), si riportano i valori giornalieri come convenzionalmente adottati dalle Tabelle di Milano:
Liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea
Giorni fino a 3: importo complessivo fino a € 30.000,00
Giorni successivi al 3°: importo pro die
4. € 1.000,00;
5. € 991,00;
6. € 981,00;
7. € 972,00;
8. € 962,00;
9. € 953,00;
10. € 944,00;
11. € 934,00;
12. € 925,00
Sommando tali singoli valori giornalieri, si ottiene l'importo complessivo pari ad €
8.662,00.
Tenuto conto che la paziente è rimasta vigile anche nel momento dell'improvviso e drastico peggioramento delle sue condizioni di salute, all'atto del trasporto presso il
Reparto Rianimazione dell'Ospedale di LB, al momento dell'intervento chirurgico ed immediatamente dopo, e considerata la documentazione medica già richiamata che ha acclarato la sofferenza della , che si intensificava con l'avvicinarsi dell'evento Pt_4
nefasto, sul predetto importo riferito ai giorni successivi al terzo si ritiene di riconoscere l'aumento del 50%, ottenendo così un importo complessivo pari ad € 12.993,00.
pagina 32 di 46 Sommando a quest'ultimo importo quello di € 25.000,00, riconosciuto in via equitativa per i primi tre giorni di ricovero, si ottiene l'importo di € 37.993,00.
Va, pertanto, complessivamente riconosciuto agli aventi causa, a titolo di danno iure hereditatis, la complessiva somma di € 40.228,00 (di cui € 2.235,00 a titolo di danno biologico terminale, ed € 37.993,00 a titolo di danno catastrofale).
La somma sopra liquidata è valutata all'attualità, e sulla steSA, pertanto, previamente devalutata alla data del fatto (2 giugno 2003), e progressivamente rivalutata secondo gli indici , vanno computati gli interessi legali, maturati sino al deposito della Org_9
presente sentenza. Dal deposito della sentenza al soddisfo, sulle somme sopra liquidate, come valutate all'attualità, ed al netto degli interessi maturati, competono gli interessi legali ulteriormente maturandi.
Con riferimento al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, questo
Giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale più recente che, in materia, si è espresso nel senso che “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza steSA del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (CaSAzione civile sez. III,
14/02/2023, n.4571), ed altresì come segue: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e
pagina 33 di 46 figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (CaSAzione civile sez. III,
04/03/2024, n.5769).
Nel caso di morte di un prossimo congiunto, dunque, l'intensità del legame di parentela fa presumere la sofferenza del superstite;
trattandosi di una presunzione, il convenuto potrà sempre dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite, ovvero che gli stessi fossero indifferenti, o addirittura in odio, al punto da escludere che i superstiti abbiano sofferto per la morte della vittima.
Al contrario, se il famigliare che afferma di aver subìto un danno non sia uno 'stretto congiunto', il giudice sarà chiamato a valutare con maggiore attenzione il danno sotto il duplice profilo morale (ossia la sofferenza psichica che il danneggiato sopporta a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto) e dinamico-relazionale (quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subìta).
Nel caso di specie, a chiedere il risarcimento sono i figli della vittima, pertanto, nulla questio in ordine all'an del risarcimento.
Con riferimento al quantum, si precisa che per la liquidazione del predetto danno, occorre seguire “una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
pagina 34 di 46 convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (CaSAzione civile sez. III,
18/04/2023, n.10335). In particolare, “i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'inesistenza del denunciato contrasto della sentenza di merito che, riconoscendo dovuta la liquidazione del danno nella misura del valore medio aveva, poi, fatto riferimento al dato minimo della tabella milanese ante 2022)”
(CaSAzione civile sez. III, 22/03/2023, n.8265).
Nel caso di liquidazione per perdita di genitore, figlio, coniuge o assimilati, le Tabelle
2022 stabiliscono un “valore punto” di 3.365,00 euro, ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 336.500,00/100.
Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia non superabile (“cap”) di € 336.500,00.
La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria al momento del decesso: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico- relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale;
pagina 35 di 46 d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.
Alla fine, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta, e si ottiene il totale, poi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto, giungendo così all'importo monetario.
Considerata l'età della vittima primaria e l'età del parente danneggiato al momento del sinistro, la convivenza o meno con la vittima, la sopravvivenza di altri parenti all'interno del nucleo familiare, e l'intensità della relazione, si ritiene equo riconoscere i seguenti importi:
Parte_1
Tabella di riferimento: 2022
Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 50
IMPORTO del RISARCIMENTO € 218.725,00
Parte_2
Tabella di riferimento: 2022
Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
pagina 36 di 46 Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 225.455,00
Parte_3
Tabella di riferimento: 2022
Valore del Punto Base: € 3.365,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 50
IMPORTO del RISARCIMENTO € 218.725,00
Con riferimento ai due fratelli ed , non si è ritenuto di Parte_1 Parte_2
riconoscere il punteggio aggiuntivo per la convivenza, considerato che parte attrice non ha allegato alcun elemento di prova sul punto.
Con riferimento al numero dei familiari superstiti del nucleo primario, il punteggio attribuito indica che ogni danneggiato vede la presenza in vita di altri due familiari e, nella specie, degli altri due fratelli.
Con riferimento al punteggio aggiuntivo per l'intensità della relazione (parametro di natura soggettiva), occorre considerare i contatti tra le parti (di persona, telefonici o pagina 37 di 46 telematici), l'eventuale condivisione di vacanze o festività, la sofferenza e le ripercussioni subite a causa della perdita della vittima ecc…
Tali elementi non sono stati allegati e provati dagli attori, per cui si è ritenuto equo riconoscere un valore medio, corrispondente a 15 punti, in considerazione del noto legame che lega madre e figli, della sofferenza che può determinare la morte improvvisa di un genitore secondo l'id quod plerumque accidit, ed in assenza di prova contraria da parte del convenuto, in ordine all'assenza di un legame affettivo tra genitore e figli, così da fare ritenere che questi ultimi fossero indifferenti, ovvero in odio, al punto da escludere che abbiano sofferto per la morte della vittima.
Anche sulle somme sopra liquidate, previa devalutazione alla data del fatto (2 giugno
2003) e progressiva rivalutazione secondo gli indici ISTAT, devono essere computati gli interessi legali maturati sino al deposito della presente sentenza. Dal deposito della sentenza al soddisfo, sulle somme sopra liquidate, come valutate all'attualità e al netto degli interessi maturati, competono gli interessi legali ulteriormente maturandi.
6) Sulla domanda di manleva svolta nei confronti della Controparte_3
A questo punto, occorre esaminare la domanda in oggetto.
Non è contestato il contratto di assicurazione tra la struttura ospedaliera convenuta e la con N. di polizza 3489947. Controparte_3
Le eccezioni che muove la Compagnia Assicurativa riguardano: 1) l'importo del massimale;
2) l'inoperatività della polizza rispetto ai prossimi congiunti, così da poter riferire quest'ultimo unicamente al paziente vittima primaria dell'evento morte.
Sul massimale, lo stesso risulta con chiarezza dal contratto, e non è messo in discussione.
Sull'interpretazione da dare alla clausola della polizza che prevede il massimale assicurato “per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali”, valga quanto segue.
pagina 38 di 46 Le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., tenendo, dunque, conto della buona fede delle parti, e della necessità di fornire alla polizza un'interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto (si veda, tra le molte, CaSAzione civile sez. III, 12/02/2020, n.3367).
Si è ritenuto che, nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, il Giudice non poSA attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola
è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro contraente dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola (CaSAzione civile sez. VI, 23/09/2021, n.25849; trattavasi di fattispecie relativa ad un contratto di assicurazione, e ad una clausola poco chiara circa l'esclusione della madre e del padre tra i soggetti coperti dall'assicurazione a fronte dei danni provocati dal figlio).
Al fine di dirimere il contrasto interpretativo sollevato dalla terza chiamata, occorre guardare alla medesima polizza dove, nel quadro dedicato alla “DESCRIZIONE DEL
RISCHIO”, si fa riferimento al Capitolato d'Appalto allegato. Va premesso che, già dall'oggetto del predetto capitolato, che prevede “la fornitura di una polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso gli operatori”, si evince l'intenzione di prevedere una copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi, in modo indifferenziato.
Tale intenzione trova conferma nelle ulteriori disposizioni del capitolato, che prevedono quanto segue: “La Compagnia di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l Pt_9
di LB da quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai
[...]
pagina 39 di 46 sensi della legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi gli assistiti e ospiti – per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili, esclusi: danni di natura estetica o fisionomica derivanti da interventi di chirurgici plastica. L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che poSA derivare all'assicurata per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La Compagnia SS si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965,
1124, verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. La garanzia è estesa, altresì, anche al personale dipendente per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attività istituzionale, senza diritto di rivalsa, salvi i casi di colpa grave o di dolo (…) La garanzia deve essere prestata per tutti i fatti dannosi verificatisi durante il periodo di validità del contratto”.
D'altra parte, mentre il capitolato si presenta in forma di contratto, stipulato da entrambe le parti, la clausola richiamata dalla Compagnia è inserita in un modulo prestampato, nonché predisposto in via unilaterale dalla Controparte_3
Per tutto quanto sopra esposto, il richiamato contrasto interpretativo deve essere risolto nel senso più favorevole all'assicurato, secondo quanto disposto dall'art. 1370 c.c., per cui: “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Peraltro, diversamente, la predetta clausola non troverebbe applicazione, considerato che, in caso di morte del paziente, certamente quest'ultimo non potrebbe agire per il risarcimento del danno, ma sono gli eredi a succedergli in tali diritti, ovvero i prossimi congiunti che, come nel caso di specie, hanno convenuto in giudizio la struttura per il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte della vittima, cagionati dalla condotta pagina 40 di 46 del personale sanitario di cui l'assicurato si è avvalso nello svolgimento della propria prestazione.
Peraltro, più in generale, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, con riferimento alla categoria dei prossimi congiunti, la giurisprudenza si è espreSA nel senso che “Anche i prossimi congiunti o gli aventi causa devono essere considerate “persone danneggiate”. Insomma, il congiunto ha il diritto di agire “iure proprio” contro il responsabile” (Corte di caSAzione, sez. III Civile, sentenza n.
16520/12; depositata il 28 settembre).
Pertanto, la garanzia va ritenuta estesa alla responsabilità della struttura (e del personale medico del quale la steSA si è avvalsa) per tutti i danni conseguiti ai terzi, determinati dalla sua attività.
7) Sulle spese di lite
Vista la pluralità delle parti in causa, occorre distinguere i singoli rapporti.
Con riferimento al rapporto tra gli attori e l'azienda convenuta, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00
pagina 41 di 46 Con riferimento alle spese di CTU, agli atti non risulta alcun decreto di liquidazione, né istanza specifica formulata dal CTU, DO. . Pertanto, si ritiene di porre Per_6
definitivamente a carico del soccombente le spese eventualmente anticipate a titolo di acconto, come autorizzate nel provvedimento di conferimento incarico del 26 ottobre
2016 (Giudice DO. Andrea PASTORI).
Con riferimento ai rapporti tra assicurato ed assicuratore, giova precisare quanto segue.
Parte convenuta, richiamandosi alle proprie conclusioni come da note di trattazione scritta dell'udienza del 19 gennaio 2022, datate 12 gennaio 2022, le ha precisate nei seguenti termini: “nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la SO SS , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Como 17, 20154
Milano, Partita IVA tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti P.IVA_2
dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori nonché delle spese di causa;
- nel merito in via parimenti subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di condotta negligente dei sanitari che hanno avuto in cura la SI.ra , Parte_6
previo richiamo del CTU al fine di evidenziare l'efficienza causale della pregreSA neoplasia della paziente e/o l'incidenza della patologia sulla durata di vita della paziente steSA, ridurre il risarcimento in considerazione della preesistenza di una malattia letale in capo alla paziente, dunque un fatto naturale che ha concorso nella causazione del danno e dichiarare la SO SS , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Como 17, 20154
Milano, Partita IVA tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti P.IVA_2
dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al
pagina 42 di 46 pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori;
-in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Considerato che la Asl, insieme alla richiesta di condanna “in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”, ha espreSAmente chiesto di condannare la compagnia chiamata in causa a tenerla indenne “contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori nonché delle spese di causa”, il regolamento delle spese di lite deve essere esteso non solo alla refusione delle spese della chiamata in causa, ma altresì delle spese di soccombenza, ex art. 1917, comma 1, c.c..
Di fatto, “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1,
c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”
(CaSAzione civile sez. III, 16/02/2024, n.4275).
Con riferimento alle spese sostenute per la chiamata in causa, occorre guardare agli esiti del giudizio rispetto ai rapporti tra compagnia assicurativa terza chiamata, ed assicurato.
Nel caso di specie, la pretesa del danneggiato è stata accolta, mentre non ha trovato Contro accoglimento l'eccezione formulata dalla , avente ad oggetto l'inoperatività della polizza rispetto ai prossimi congiunti.
pagina 43 di 46 Ne consegue che, essendo stata ritenuta fondata la domanda di manleva da parte dell'azienda sanitaria convenuta, quest'ultima risulta vittoriosa nei confronti della
[...]
la quale, pertanto, dovrà rifondere alla convenuta chiamante le Controparte_3
spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
Le spese di soccombenza che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, sono disciplinate dall'art. 1917, comma 1, c.c., per cui “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi
i danni derivanti da fatti dolosi” e, come già anticipato, trovano il limite del massimale.
Pertanto, la Compagnia sarà obbligata a tenere indenne la convenuta di quanto quest'ultima dovesse pagare agli attori, in esecuzione della presente sentenza, per capitale ed interessi, come già indicati in motivazione sul punto, ma altresì per le spese di cui all'art. 1917, comma 1, c.c., nei limiti del massimale dedotto in contratto.
Vista l'assenza di una specifica domanda ex art. 1917, comma 3, c.c., nonché di prova degli effettivi esborsi, non si ritiene doversi pronunciare su tale voce di spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata da Asl. nr. 2 di
LB, in persona del legale rappresentante pro tempore;
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità della , in persona del Parte_10
legale rappresentante pro tempore, e del personale medico sanitario di cui la steSA si è avvalsa, e per l'effetto;
pagina 44 di 46 CO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_10
pagamento nei confronti di , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, della somma complessiva di € 40.228,00 a titolo di danno iure hereditatis,
[...]
oltre interessi e rivalutazione secondo quanto indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza, sino al saldo;
CO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_10
pagamento, a titolo di danno iure proprio:
- nei confronti di , della somma pari ad € 218.725,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza, sino al saldo;
- nei confronti di , della somma pari ad € 225.455,00, oltre interessi Parte_2
e rivalutazione come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza, sino al saldo;
- nei confronti di , della somma pari ad € 218.725,00, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza, sino al saldo;
CO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_10
pagamento delle spese di lite a favore degli attori, che si liquidano in € 29.193,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., spese generali al 15%, ed oltre alle altre successive ed occorrende;
pagina 45 di 46 PONE definitivamente a carico della in persona del legale Parte_10
rappresentante pro tempore, le spese di CTU, secondo quanto indicato in parte motiva;
DICHIARA in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, obbligata a tenere indenne di LB, in persona del legale Pt_10
rappresentante pro tempore, di quanto quest'ultima dovesse pagare agli attori per capitale, interessi e spese, in esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale;
CO in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di di LB, in persona del Pt_10
legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 29.193,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., spese generali al 15%, ed oltre alle altre successive ed occorrende.
Tempio Pausania, 7 giugno 2024
Il Giudice
DO.SA Micol Menconi
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