Articolo 3 della Legge 5 dicembre 1950, n. 1211
Articolo 2
Versione
23 febbraio 1951
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 novembre 1948.

Entrata in vigore il 23 febbraio 1951