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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 571/2019 R.G.
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara letti gli atti del procedimento N. R.G. 571/2019; visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note per trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; preso atto che le parti costituite hanno depositato nel termine assegnato le note di cui sopra;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., provvedendo al contestuale deposito nel fascicolo telematico.
Il Giudice dott. Emanuela Antonia Favara
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 571/2019 r.g. promossa da:
(P. IV ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Giannone, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Simonetta Sabato, giusta procura in atti.
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo domanda di accertamento negativo e di ripetizione di indebito del Controparte_2
credito vantato da in forza dei seguenti rapporti: 1) contratto di conto Controparte_2
corrente n. 70109; 2) conto anticipo fatture n. 70412.
La parte attrice ha in particolare dedotto: di intrattenere, da tempo, con la resistente il rapporto di conto corrente ordinario n. 70109, con annesso conto anticipi fatture n.70412; di avere riscontrato diverse anomalie ed irregolarità, essendo i saldi dei predetti conti viziati da tassi e commissioni non trasparenti e non determinabili, tassi ultra-legali, commissioni e spese non pattuite, nonché dalla capitalizzazione delle competenze degli anticipi al tasso di conto corrente pagina 2 di 8 ordinario;
di avere presentato istanza ex art.119 T.U.B. alla banca convenuta al fine di ottenere tutta la documentazione inerente i due rapporti.
Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “accertare che i saldi dei conti e dei rapporti accesi dalla società ricorrente e meglio indicati nella parte descrittiva del presente atto, come esaminati dalla perizia di parte allegata (cfr. doc.
4) riportati da negli estratti conto allegati, ciascuno per l'intera Controparte_2
durata dei rapporti, risultano viziati da tassi e commissioni non trasparenti e non determinabili, tassi ultralegali, commissioni e spese non pattuite, nonché dalla capitalizzazione delle competenze degli anticipi al tasso di conto corrente ordinario;
- accertare il diritto dell'odierna ricorrente alle restituzioni in proprio favore per gli importi - da individuarsi ad opera di C.T.U. di cui sin d'ora si chiede l'ammissione nel tempo versati in favore di sopra descritte;
Controparte_2
- quantificare gli importi illegittimamente addebitati all'odierna ricorrente sulla scorta di quanto dedotto ed eccepito in parte motiva e dei criteri tutti indicati in seno alla perizia allegata al presente ricorso che deve qui intendersi integralmente richiamata e trascritta, in ragione della non corretta applicazione dei tassi di interessi e delle spese e commissioni non pattuite, nonché
i danni patiti a causa della capitalizzazione delle competenze degli anticipi al tasso di conto corrente, e condannare la resistente (già , Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino (TO) Piazza San Carlo n.
156 (P.I. , al pagamento dell'importo di €. 174.842,31 oltre interessi legali e P.IVA_3
rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito e sino al soddisfo oltre ai costi sostenuti ai fini della ricostruzione dei rapporti
(cfr. doc. 5) o quel diverso, minore importo, che risulterà dovuto all'esito della eligenda CTU;
- condannare altresì la resistente al pagamento delle spese e dei Controparte_2
compensi professionali del presente procedimento da pagarsi in favore del procuratore distrattario che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi”.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, Controparte_2 rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza.
pagina 3 di 8 Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno insistito nelle rispettive eccezioni e difese;
disposto il mutamento di rito, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Istruita la causa mediante produzione documentale, con ordinanza del 10.12.2024 la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con concessione dei termini per note conclusive fino alla data dell'udienza.
***
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito sollevata dalla convenuta con riferimento al contratto di conto corrente n. 70109, atteso che, alla data di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tale rapporto era ancora in essere tra le parti.
L'eccezione è fondata in quanto:
- la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria (cfr. Cass. 3994/2006) ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi (cfr. Cass. 9052/2010), nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
e infatti, l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o a interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione (cfr. Trib. Roma 14/2/2018 n. 3325 e Trib. Catania
6/2/2019 n. 534).
- né vale obiettare che il conto sia stato chiuso in corso di causa, atteso che la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto resta inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, in quanto la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda” (cfr. Trib. Parma 22/2/2018 n. 260, Trib. Catanzaro 5/4/2016 n.
581 e Trib. Monza 25/1/2016 n. 171).
Nel caso di specie, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato notificato alla convenuta in data
16.2.2019 mentre la richiesta di estinzione del conto corrente n. 70109 avanzata dal ricorrente è
pagina 4 di 8 stata protocollata dalla il 20.9.2019 (cfr. doc. 9 memoria ex art. 183, comma 6, Controparte_2
n.1 c.p.c.).
Orbene, in base alla richiamata giurisprudenza, la domanda di ripetizione di indebito riferita al contratto di conto corrente n. 70109 deve essere dichiarata inammissibile, atteso che alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio il predetto rapporto era ancora in essere tra le parti.
***
Con il presente giudizio la ha chiesto, anzitutto, di accertare che i saldi Parte_1
del conto corrente ordinario n. 70109 e del conto anticipi sbf n. 70412, intrattenuti dalla ricorrente con la banca risultano viziati da tassi e commissioni non trasparenti e Controparte_2
non determinabili, tassi ultra-legali, commissioni e spese non pattuite, nonché dalla capitalizzazione delle competenze degli anticipi al tasso di conto corrente ordinario.
Occorre, all'uopo, precisare che il conto corrente ordinario n. 70109 è stato aperto in data
8.1.1986 (cfr. doc. 5 comparsa di risposta) mentre è incontestato (in mancanza di controdeduzioni sul punto da parte della ricorrente) che il conto anticipi sbf n. 70412 sia stato acceso il 30.6.1999
e chiuso il 19.10.2009 (cfr. comparsa di costituzione p.18).
Orbene, giova anteporre una premessa relativa al riparto dell'onere della prova nella controversia in esame. Sul punto si rileva che:
- in tema di ripetizione di indebito (e dunque anche per il connesso accertamento negativo) spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. sez. III, Sentenza n.
7501 del 14.05.2012 secondo cui: “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'“accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”);
- sull'adempimento dell'onere della prova nella materia bancaria, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'attore non può essere dispensato da detto onere affermando che esista: “…un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali
– perché così ritenendo (n.d.r.) – confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare pagina 5 di 8 d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte" (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201);
- qualora si assuma l'esistenza del contratto scritto di conto corrente (poiché il correntista, attore in ripetizione, nel contestare le singole clausole in concreto pattuite, ammette, esplicitamente o implicitamente, l'esistenza del contratto scritto), deve ritenersi che lo stesso è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale;
né, del resto, potrebbe invocarsi il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. È stato infatti da ultimo precisato che sebbene sia “ (…) senz'altro vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
più di recente, in massima: Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486). Tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); nè il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti (cfr., proprio con riferimento all'acquisizione del contratto di conto corrente bancario, Cass. 12 settembre 2016, n. 17923, non massimata). Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell'art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova”
(Cassazione sez. VI, 13/12/2019, n.33009);
pagina 6 di 8 - peraltro, “il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. Civ. n. 30822/2018);
- in particolare, con riferimento agli estratti conto, è stato precisato che “…ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, … è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass.
13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi" (Cass. n. 11543/2019).
Pertanto, in base alla richiamata giurisprudenza, condivisa da questo giudice, gravava sull'attrice l'onere di allegare i contratti di conto corrente, nonché la serie continua degli estratti conto dalla apertura (con saldo zero) alla chiusura dei rapporti.
Tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto in quanto:
- con riferimento al rapporto di conto corrente n. 70109 la ricorrente ha prodotto solo il contratto dell'8.1.1986 (cfr. doc. 3 ricorso) ma non la serie continua degli estratti conto dalla apertura
(8.1.1986) con saldo pari a zero fino alla chiusura;
difetta la produzione degli e/c dalla accensione al 31.12.1996 e quelli dall'1.1.2014 alla chiusura, nonché gli e/c riguardanti i mesi di gennaio
1998, ottobre, novembre e dicembre 2002 e aprile, luglio ed agosto 2013;
- con riferimento al contratto di conto anticipi sfb n. 70412 l'attrice non solo non ha allegato il contratto ma non ha prodotto neanche la serie continua degli estratti conto dalla apertura
(30.6.1999), con saldo zero, alla chiusura (19.10.1999) difettando la produzione degli e/c relativi ai mesi di agosto 1999, agosto 2001, aprile 2002, agosto 2004, febbraio e maggio 2007, febbraio e maggio 2008.
In conclusione, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda attorea è infondata e deve essere perciò rigettata. Data l'infondatezza della domanda di accertamento negativo, non si procederà a esaminare le ulteriori domande (ripetizione di indebito del conto anticipi sfb n. 70412), da ritenersi assorbite.
pagina 7 di 8 ***
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i. (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di . Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 571/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico contestuale e allegazione al verbale.
Ragusa, 4 giugno 2025 Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara letti gli atti del procedimento N. R.G. 571/2019; visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note per trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; preso atto che le parti costituite hanno depositato nel termine assegnato le note di cui sopra;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., provvedendo al contestuale deposito nel fascicolo telematico.
Il Giudice dott. Emanuela Antonia Favara
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 571/2019 r.g. promossa da:
(P. IV ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Giannone, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Simonetta Sabato, giusta procura in atti.
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo domanda di accertamento negativo e di ripetizione di indebito del Controparte_2
credito vantato da in forza dei seguenti rapporti: 1) contratto di conto Controparte_2
corrente n. 70109; 2) conto anticipo fatture n. 70412.
La parte attrice ha in particolare dedotto: di intrattenere, da tempo, con la resistente il rapporto di conto corrente ordinario n. 70109, con annesso conto anticipi fatture n.70412; di avere riscontrato diverse anomalie ed irregolarità, essendo i saldi dei predetti conti viziati da tassi e commissioni non trasparenti e non determinabili, tassi ultra-legali, commissioni e spese non pattuite, nonché dalla capitalizzazione delle competenze degli anticipi al tasso di conto corrente pagina 2 di 8 ordinario;
di avere presentato istanza ex art.119 T.U.B. alla banca convenuta al fine di ottenere tutta la documentazione inerente i due rapporti.
Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “accertare che i saldi dei conti e dei rapporti accesi dalla società ricorrente e meglio indicati nella parte descrittiva del presente atto, come esaminati dalla perizia di parte allegata (cfr. doc.
4) riportati da negli estratti conto allegati, ciascuno per l'intera Controparte_2
durata dei rapporti, risultano viziati da tassi e commissioni non trasparenti e non determinabili, tassi ultralegali, commissioni e spese non pattuite, nonché dalla capitalizzazione delle competenze degli anticipi al tasso di conto corrente ordinario;
- accertare il diritto dell'odierna ricorrente alle restituzioni in proprio favore per gli importi - da individuarsi ad opera di C.T.U. di cui sin d'ora si chiede l'ammissione nel tempo versati in favore di sopra descritte;
Controparte_2
- quantificare gli importi illegittimamente addebitati all'odierna ricorrente sulla scorta di quanto dedotto ed eccepito in parte motiva e dei criteri tutti indicati in seno alla perizia allegata al presente ricorso che deve qui intendersi integralmente richiamata e trascritta, in ragione della non corretta applicazione dei tassi di interessi e delle spese e commissioni non pattuite, nonché
i danni patiti a causa della capitalizzazione delle competenze degli anticipi al tasso di conto corrente, e condannare la resistente (già , Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino (TO) Piazza San Carlo n.
156 (P.I. , al pagamento dell'importo di €. 174.842,31 oltre interessi legali e P.IVA_3
rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito e sino al soddisfo oltre ai costi sostenuti ai fini della ricostruzione dei rapporti
(cfr. doc. 5) o quel diverso, minore importo, che risulterà dovuto all'esito della eligenda CTU;
- condannare altresì la resistente al pagamento delle spese e dei Controparte_2
compensi professionali del presente procedimento da pagarsi in favore del procuratore distrattario che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi”.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, Controparte_2 rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza.
pagina 3 di 8 Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno insistito nelle rispettive eccezioni e difese;
disposto il mutamento di rito, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Istruita la causa mediante produzione documentale, con ordinanza del 10.12.2024 la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con concessione dei termini per note conclusive fino alla data dell'udienza.
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Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito sollevata dalla convenuta con riferimento al contratto di conto corrente n. 70109, atteso che, alla data di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tale rapporto era ancora in essere tra le parti.
L'eccezione è fondata in quanto:
- la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria (cfr. Cass. 3994/2006) ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi (cfr. Cass. 9052/2010), nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
e infatti, l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o a interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione (cfr. Trib. Roma 14/2/2018 n. 3325 e Trib. Catania
6/2/2019 n. 534).
- né vale obiettare che il conto sia stato chiuso in corso di causa, atteso che la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto resta inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, in quanto la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda” (cfr. Trib. Parma 22/2/2018 n. 260, Trib. Catanzaro 5/4/2016 n.
581 e Trib. Monza 25/1/2016 n. 171).
Nel caso di specie, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato notificato alla convenuta in data
16.2.2019 mentre la richiesta di estinzione del conto corrente n. 70109 avanzata dal ricorrente è
pagina 4 di 8 stata protocollata dalla il 20.9.2019 (cfr. doc. 9 memoria ex art. 183, comma 6, Controparte_2
n.1 c.p.c.).
Orbene, in base alla richiamata giurisprudenza, la domanda di ripetizione di indebito riferita al contratto di conto corrente n. 70109 deve essere dichiarata inammissibile, atteso che alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio il predetto rapporto era ancora in essere tra le parti.
***
Con il presente giudizio la ha chiesto, anzitutto, di accertare che i saldi Parte_1
del conto corrente ordinario n. 70109 e del conto anticipi sbf n. 70412, intrattenuti dalla ricorrente con la banca risultano viziati da tassi e commissioni non trasparenti e Controparte_2
non determinabili, tassi ultra-legali, commissioni e spese non pattuite, nonché dalla capitalizzazione delle competenze degli anticipi al tasso di conto corrente ordinario.
Occorre, all'uopo, precisare che il conto corrente ordinario n. 70109 è stato aperto in data
8.1.1986 (cfr. doc. 5 comparsa di risposta) mentre è incontestato (in mancanza di controdeduzioni sul punto da parte della ricorrente) che il conto anticipi sbf n. 70412 sia stato acceso il 30.6.1999
e chiuso il 19.10.2009 (cfr. comparsa di costituzione p.18).
Orbene, giova anteporre una premessa relativa al riparto dell'onere della prova nella controversia in esame. Sul punto si rileva che:
- in tema di ripetizione di indebito (e dunque anche per il connesso accertamento negativo) spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. sez. III, Sentenza n.
7501 del 14.05.2012 secondo cui: “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'“accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”);
- sull'adempimento dell'onere della prova nella materia bancaria, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'attore non può essere dispensato da detto onere affermando che esista: “…un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali
– perché così ritenendo (n.d.r.) – confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare pagina 5 di 8 d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte" (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201);
- qualora si assuma l'esistenza del contratto scritto di conto corrente (poiché il correntista, attore in ripetizione, nel contestare le singole clausole in concreto pattuite, ammette, esplicitamente o implicitamente, l'esistenza del contratto scritto), deve ritenersi che lo stesso è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale;
né, del resto, potrebbe invocarsi il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. È stato infatti da ultimo precisato che sebbene sia “ (…) senz'altro vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
più di recente, in massima: Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486). Tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); nè il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti (cfr., proprio con riferimento all'acquisizione del contratto di conto corrente bancario, Cass. 12 settembre 2016, n. 17923, non massimata). Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell'art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova”
(Cassazione sez. VI, 13/12/2019, n.33009);
pagina 6 di 8 - peraltro, “il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. Civ. n. 30822/2018);
- in particolare, con riferimento agli estratti conto, è stato precisato che “…ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, … è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass.
13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi" (Cass. n. 11543/2019).
Pertanto, in base alla richiamata giurisprudenza, condivisa da questo giudice, gravava sull'attrice l'onere di allegare i contratti di conto corrente, nonché la serie continua degli estratti conto dalla apertura (con saldo zero) alla chiusura dei rapporti.
Tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto in quanto:
- con riferimento al rapporto di conto corrente n. 70109 la ricorrente ha prodotto solo il contratto dell'8.1.1986 (cfr. doc. 3 ricorso) ma non la serie continua degli estratti conto dalla apertura
(8.1.1986) con saldo pari a zero fino alla chiusura;
difetta la produzione degli e/c dalla accensione al 31.12.1996 e quelli dall'1.1.2014 alla chiusura, nonché gli e/c riguardanti i mesi di gennaio
1998, ottobre, novembre e dicembre 2002 e aprile, luglio ed agosto 2013;
- con riferimento al contratto di conto anticipi sfb n. 70412 l'attrice non solo non ha allegato il contratto ma non ha prodotto neanche la serie continua degli estratti conto dalla apertura
(30.6.1999), con saldo zero, alla chiusura (19.10.1999) difettando la produzione degli e/c relativi ai mesi di agosto 1999, agosto 2001, aprile 2002, agosto 2004, febbraio e maggio 2007, febbraio e maggio 2008.
In conclusione, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda attorea è infondata e deve essere perciò rigettata. Data l'infondatezza della domanda di accertamento negativo, non si procederà a esaminare le ulteriori domande (ripetizione di indebito del conto anticipi sfb n. 70412), da ritenersi assorbite.
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Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i. (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di . Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 571/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico contestuale e allegazione al verbale.
Ragusa, 4 giugno 2025 Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
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