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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 23/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 287/2019 emessa dal Tribunale Civile di Enna
il 18.06.2019, pubblicata in pari data, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato a Caltanissetta, nel Viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv.
Corrado Garofalo del Foro di Caltanissetta che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Giampiero Cortese del Foro di
Enna, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. dott.ssa con sede in Controparte_2
1 LA (EN) via Pusterla, 10, elettivamente domiciliata in Enna Via
Piemonte 7, presso lo studio dell'avv. Alessandro Segreto che la rappresenta e difende, giusta procura giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per
l'udienza del 28.03.2024 così concludeva: “con il presente atto, l'Avv.
Corrado Garofalo, quale difensore e procuratore del sig. , Parte_1
precisa le conclusioni come segue: “Respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa;
In accoglimento del presente appello ed in riforma della
sentenza n. 287 del 18/06/2019, resa inter partes dal Tribunale di Enna nel
giudizio iscritto al n. 610/2015 R.G., previa ammissione, occorrendo, del
rinnovo e/o richiamo del CTU;
- Ritenere dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
e conseguentemente dichiarare risolto il contratto di
[...]
compravendita intercorrente tra le parti;
- Alternativamente, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di ricondurre il rapporto contrattuale nello schema negoziale dell'appalto, ritenere e dichiarare comunque l'inadempimento contrattuale della
[...]
e conseguentemente dichiarare risolto il Controparte_1
contratto di appalto intercorrente tra le parti ai sensi dell'art. 1668, comma
II, cc.;
- Per l'effetto, condannare la della alla Controparte_1
restituzione del prezzo corrisposto pari ad Euro 45.000,00, oltre interessi
legali dalla data della domanda giudiziale;
- In subordine, sempre nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di ricondurre il rapporto contrattuale nello schema negoziale dell'appalto e di
2 non accogliere la domanda di risoluzione contrattuale, disporre la riduzione del prezzo pattuito ai sensi dell'art. 1668, comma I, cc., da commisurarsi al minor valore della turbina eolica fornita derivante dall'accertata minore capacità produttiva dell'impianto, dalla mancanza della rete di assistenza e dai costi relativi alle riparazioni e sostituzioni necessari al funzionamento dell'impianto per come quantificati dal CTU;
- Condannare comunque la al Controparte_1
risarcimento del danno in favore del sig. da liquidarsi, Parte_1
anche in via equitativa, a fare data dall'8/11/2014 e fino alla decisione, nella misura di Euro 5.529,00 all'anno, importo corrispondente al ricavo minimo annuo atteso di produzione dell'impianto eolico.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Il procuratore di con note di Controparte_1
trattazione scritta per l'udienza del 28.03.2024 così concludeva:
“l'avvocato Alessandro Segreto, nell'interesse della appellata
[...]
insiste in tutto quanto domandato, dedotto ed Controparte_1
eccepito e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate in
seno agli atti e verbali di causa, da intendersi richiamate e trascritte, con integrale rigetto dell'appello e condanna dell'appellante alle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Chiede che la
causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21.4.2015 conveniva in Parte_1
giudizio la Esponeva di avere Controparte_1
acquistato da tale ditta “una turbina eolica Wind-e WE da 10 KW per il prezzo di € 45.000,00” e, deducendo il malfunzionamento di un elemento
3 “controller” che causava il fermo dell'impianto, lamentava la mancata attivazione della “garanzia per l'impianto rilasciata dalla casa madre…e l'assistenza tecnica per la sua funzionalità”.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita dell'impianto eolico “per avere fornito un bene mancante delle caratteristiche indicate nell'offerta ed addirittura diverso da quello pattuito” e per l'effetto dichiararsi “la risoluzione del contratto” e condannarsi la convenuta “alla restituzione della somma di € 45.000,00” nonché “al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'impianto … nella misura di € 50.000,00”.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attore, stante che lo stesso, per l'acquisto della turbina, aveva ottenuto un finanziamento a fondo perduto nella misura del 75%. Rilevava l'errata qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, in quanto l'accordo instaurato dalle parti era stato erroneamente ricondotto alla fattispecie legale della compravendita,
anziché a quella dell'appalto disciplinato dagli artt.li 1655 e segg. c.c..
Contestava la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno essendo l'impianto idoneo all'uso di destinazione e conforme a quanto indicato e pattuito con il contratto di appalto e rilevava, infine, la correttezza del proprio operato, rappresentando che già a far data dal 19.06.2015, dopo avere acquistato a proprie spese l'elemento guasto, aveva comunicato la propria disponibilità alla relativa sostituzione ed a riavviare l'impianto, ricevendo però il rifiuto dell'attore.
In giudizio veniva disposta ed espletata CTU al fine di accertare la sussistenza delle qualità necessarie al funzionamento dei beni oggetto del contratto, la sussistenza di carenze manutentive imputabili a parte convenuta
4 nonché la quantificazione degli eventuali costi di rispristino e le altre spese necessarie al buon funzionamento dell'impianto.
Il Tribunale di Enna a definizione del giudizio con la sentenza n. 287/2019
emessa il 18.06.2019, depositata in pari data, così statuiva: “Il giudice,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 610/2015 R.G.,
rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite
sostenute da parte convenuta nel corso del presente giudizio che quantifica
in 1780,00 euro, oltre spese genrali, iva e cpa se dovute. spese di ctu a carico di parte attrice”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha proposto appello, Parte_1
ancorandolo a quattro motivi in appresso esaminati, e spiegando le conclusioni riportate in epigrafe.
La ha resistito al gravame formulando Controparte_1
le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente le domande formulate in appello, in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in
narrativa. vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, ci si oppone alla
richiesta di rinnovo e/o richiamo del CTU formulata in appello, in quanto il
quesito ivi formulato è già stato ampiamente argomentato nella ctu
depositata e in ogni caso non appare conducente con l'oggetto della domanda formulata in primo grado”.
Con ordinanza del 14.01.2021 la Corte, ritenuto non necessario il richiamo del CTU, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte, sostituita l'udienza del 28.03.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Sull'appello proposto.
5 3.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto che nessun inadempimento agli obblighi manutentivi era riferibile alla convenuta. Deduce al riguardo che sebbene nella proposta di fornitura della turbina eolica era stato indicato che “la rete di assistenza tecnica è in grado di supportare la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti, con sedi a Milano, Gravina di Puglia (BA) e
Siracusa” e che “la copertura territoriale di assistenza tecnica ed un magazzino ricambi in Italia, garantisce ai clienti la massima tranquillità di risoluzione dei guasti”, allorquando la turbina eolica ebbe a manifestare un guasto, appena sette mesi dopo il suo avvio, si rivelò l'assoluta inesistenza della rete di assistenza e dei magazzini ricambi paventati nella promessa di vendita e che tale circostanza costituirebbe il fondamento della richiesta di risoluzione contrattuale, trattandosi di inadempimento di non scarsa importanza.
L'appellante lamenta altresì l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto che la rottura dell'elemento non era riferibile alla convenuta, che non era stata fornita la prova che tale rottura discendesse da un vizio o un difetto della turbina, che la turbina, fino alla rottura dell'inverter per ragioni ignote, avesse funzionato correttamente ed era in grado di produrre 17.339 kwh all'anno, e che la minore produzione non era in alcun modo riconducibile a disfunzioni dell'impianto, sostenendo che il guasto era stato accertato dal CTU e non era mai stato contestato dalla convenuta.
Censura l'ulteriore errore del primo giudice nell'aver ritenuto che “il
reperimento a distanza di un anno del pezzo era riconducibile a circostanze
estranee alla sfera della convenuta, quali le difficoltà del reperimento del pezzo”, sostenendo che le difficoltà a reperire il pezzo erano invece da
6 ricondurre alla totale assenza di una rete di assistenza e di un magazzino ricambi.
Le doglianze non colgono nel segno.
Premesso che con il contratto stipulato l'11.07.2013, riguardante la sola
Contro installazione da parte della dell'impianto fotovoltaico nella proprietà
Contro del , la non ha assunto alcun obbligo di assistenza e/o Pt_1
manutenzione dell'impianto, essendo in detto atto espressamente specificato che “La garanzia per l'impianto di cui alla presente offerta è quella rilasciata dalla casa madre fornitrice dei relativi componenti”, così come peraltro accertato dal CTU pronunziatosi sul punto nei seguenti termini: “Il contratto
sottoscritto tra le parti ... non prevede un contratto di manutenzione(cfr.
CTU pag. 6)... non essendo inclusa nel contratto nessuna referenza all'attività di manutenzione, né ordinaria né tanto meno straordinaria”(cfr.
CTU pag. 12).
Corretta pertanto si appalesa la pronunzia del Tribunale laddove ha ritenuto
Contro di non ravvisare l'inadempimento della agli obblighi manutentivi, non rispondendo peraltro a vero l'affermazione dell'appellante che quest'ultima
“nella proposta di fornitura” avesse indicato che “la rete di assistenza tecnica è in grado di supportare la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti, con sedi a Milano, Gravina di Puglia (BA) e
Siracusa” e che “la copertura territoriale di assistenza tecnica ed un magazzino ricambi in Italia, garantisce ai clienti la massima tranquillità di risoluzione dei guasti”, in quanto dette affermazioni risultano contenute all'interno della documentazione predisposta dalla ditta venditrice della turbina, la Energye s.r.l., e non nel contratto in essere tra le parti.
Del pari è da escludere la responsabilità in capo all'appellata della rottura dell'elemento dell' , avendo sul punto il CTU accertato che Controparte_3
7 “la turbina, fino alla rottura dell'inverter per ragioni ignote, aveva funzionato correttamente ed era in grado di produrre 17.339 kwh all'anno, come da offerta dell'installatore e che la minore produzione non era in alcun modo riconducibile a disfunzioni dell'impianto” (cfr. Relazione CTU).
Lo stesso dicasi in ordine alla riconducibilità della rottura dell'elemento a un vizio o un difetto della turbina, essendo stato ciò escluso dal CTU pronunziatosi nei seguenti termini: “né vi è prova che tale rottura discendesse da un vizio o un difetto della turbina”.
Il CTU ha altresì accertato che la turbina, fino alla rottura dell'inverter per
“cause non note”, aveva funzionato correttamente ed era in grado di produrre
17.339 KWH all'anno, come da offerta dell'installatore e che la minore produzione non era in alcun modo riconducibile a disfunzioni dell'impianto.
Contro Oltre a non dire che il CTU ha pure dato atto che la tentò in ogni caso di rimediare al malfunzionamento del componente difettoso cercando di sostituire il controller danneggiato ma l'appellante si rifiutò di far installare un componente diverso da quello previsto nel contratto: “parte convenuta si
sia adoperata per la sostituzione del componente ma che la stessa non è stata
in grado di trovare il componente da sostituire se non cambiando marca.
Parte attrice si è rifiutata di far installare un componente diverso da quello indicato nell'offerta e per tanto l'impianto continua ad essere spento” (cfr. ctu pag.13).
3.2 Del pari infondato è il secondo motivo con cui l'appellante sostiene che
“indipendentemente dalla qualificazione giuridica cui l'odierno Giudicante
Contro riterrà di aderire, accertato l'inadempimento contrattuale della , andrà dichiarata la risoluzione del contratto, con la conseguente restituzione
del corrispettivo versato pari ad Euro 45.000,00, ovvero, in via subordinata, la riduzione del prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1668, comma I, cc., da
8 commisurarsi al minor valore della turbina eolica fornita derivante dall'accertata minore capacità produttiva dell'impianto, dalla mancanza di una rete di assistenza e di magazzino ricambi e dai costi relativi alle
riparazioni e sostituzioni necessari al suo riavvio per come quantificati dal
CTU”.
Ed invero, premesso che nessun inadempimento può, per le ragioni anzidette,
Contro essere imputato alla , e nessuna prova, inoltre, è emersa che la rottura dell'inverter sia dipesa da un vizio o un difetto della turbina, non sussistono elementi per la risoluzione del contratto, né tanto meno per la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, comma I, c.c. invocata dall'appellante, non essendo emersa nel corso del giudizio nessuna prova circa l'asserita minore capacità produttiva dell'impianto, dovuta a un ipotetico minor valore della turbina eolica fornita.
3.3 Non merita accoglimento nemmeno il terzo motivo, con cui l'appellante censura la sentenza per avere il primo Giudice ritenuto non provato il danno subito in conseguenza del fermo dell'impianto, risultando lo stesso assorbito dall'acclarata insussistenza dell'inadempimento che esclude di per sé la risarcibilità.
4. Alla luce di quanto sopra pertanto corretta risulta essere la decisione impugnata anche in merito alla statuizione delle spese del giudizio, oggetto del quarto motivo di gravame, avendole il primo Giudice poste a carico dell'appellante facendo corretta applicazione del principio della soccombenza in giudizio.
5. Traendo le fila del ragionamento, valutata la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dal primo Giudice e la sua piena rispondenza alle evidenze probatorie in atti, l'appello deve dunque essere rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua statuizione.
9 6. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore (visto il valore indicato in atto di appello). I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 287/2019 Parte_1
emessa dal Tribunale Civile di Enna il 18.06.2019, pubblicata in pari data,
che conferma.
Condanna l'appellante alla refusione in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Controparte_1 [...]
delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in CP_2
complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore dell'Avv.
Alessandro Segreto, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
10 Così deciso a Caltanissetta, il 20 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 23/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 287/2019 emessa dal Tribunale Civile di Enna
il 18.06.2019, pubblicata in pari data, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato a Caltanissetta, nel Viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv.
Corrado Garofalo del Foro di Caltanissetta che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Giampiero Cortese del Foro di
Enna, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. dott.ssa con sede in Controparte_2
1 LA (EN) via Pusterla, 10, elettivamente domiciliata in Enna Via
Piemonte 7, presso lo studio dell'avv. Alessandro Segreto che la rappresenta e difende, giusta procura giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per
l'udienza del 28.03.2024 così concludeva: “con il presente atto, l'Avv.
Corrado Garofalo, quale difensore e procuratore del sig. , Parte_1
precisa le conclusioni come segue: “Respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa;
In accoglimento del presente appello ed in riforma della
sentenza n. 287 del 18/06/2019, resa inter partes dal Tribunale di Enna nel
giudizio iscritto al n. 610/2015 R.G., previa ammissione, occorrendo, del
rinnovo e/o richiamo del CTU;
- Ritenere dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
e conseguentemente dichiarare risolto il contratto di
[...]
compravendita intercorrente tra le parti;
- Alternativamente, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di ricondurre il rapporto contrattuale nello schema negoziale dell'appalto, ritenere e dichiarare comunque l'inadempimento contrattuale della
[...]
e conseguentemente dichiarare risolto il Controparte_1
contratto di appalto intercorrente tra le parti ai sensi dell'art. 1668, comma
II, cc.;
- Per l'effetto, condannare la della alla Controparte_1
restituzione del prezzo corrisposto pari ad Euro 45.000,00, oltre interessi
legali dalla data della domanda giudiziale;
- In subordine, sempre nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di ricondurre il rapporto contrattuale nello schema negoziale dell'appalto e di
2 non accogliere la domanda di risoluzione contrattuale, disporre la riduzione del prezzo pattuito ai sensi dell'art. 1668, comma I, cc., da commisurarsi al minor valore della turbina eolica fornita derivante dall'accertata minore capacità produttiva dell'impianto, dalla mancanza della rete di assistenza e dai costi relativi alle riparazioni e sostituzioni necessari al funzionamento dell'impianto per come quantificati dal CTU;
- Condannare comunque la al Controparte_1
risarcimento del danno in favore del sig. da liquidarsi, Parte_1
anche in via equitativa, a fare data dall'8/11/2014 e fino alla decisione, nella misura di Euro 5.529,00 all'anno, importo corrispondente al ricavo minimo annuo atteso di produzione dell'impianto eolico.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Il procuratore di con note di Controparte_1
trattazione scritta per l'udienza del 28.03.2024 così concludeva:
“l'avvocato Alessandro Segreto, nell'interesse della appellata
[...]
insiste in tutto quanto domandato, dedotto ed Controparte_1
eccepito e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate in
seno agli atti e verbali di causa, da intendersi richiamate e trascritte, con integrale rigetto dell'appello e condanna dell'appellante alle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Chiede che la
causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21.4.2015 conveniva in Parte_1
giudizio la Esponeva di avere Controparte_1
acquistato da tale ditta “una turbina eolica Wind-e WE da 10 KW per il prezzo di € 45.000,00” e, deducendo il malfunzionamento di un elemento
3 “controller” che causava il fermo dell'impianto, lamentava la mancata attivazione della “garanzia per l'impianto rilasciata dalla casa madre…e l'assistenza tecnica per la sua funzionalità”.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita dell'impianto eolico “per avere fornito un bene mancante delle caratteristiche indicate nell'offerta ed addirittura diverso da quello pattuito” e per l'effetto dichiararsi “la risoluzione del contratto” e condannarsi la convenuta “alla restituzione della somma di € 45.000,00” nonché “al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'impianto … nella misura di € 50.000,00”.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attore, stante che lo stesso, per l'acquisto della turbina, aveva ottenuto un finanziamento a fondo perduto nella misura del 75%. Rilevava l'errata qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, in quanto l'accordo instaurato dalle parti era stato erroneamente ricondotto alla fattispecie legale della compravendita,
anziché a quella dell'appalto disciplinato dagli artt.li 1655 e segg. c.c..
Contestava la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno essendo l'impianto idoneo all'uso di destinazione e conforme a quanto indicato e pattuito con il contratto di appalto e rilevava, infine, la correttezza del proprio operato, rappresentando che già a far data dal 19.06.2015, dopo avere acquistato a proprie spese l'elemento guasto, aveva comunicato la propria disponibilità alla relativa sostituzione ed a riavviare l'impianto, ricevendo però il rifiuto dell'attore.
In giudizio veniva disposta ed espletata CTU al fine di accertare la sussistenza delle qualità necessarie al funzionamento dei beni oggetto del contratto, la sussistenza di carenze manutentive imputabili a parte convenuta
4 nonché la quantificazione degli eventuali costi di rispristino e le altre spese necessarie al buon funzionamento dell'impianto.
Il Tribunale di Enna a definizione del giudizio con la sentenza n. 287/2019
emessa il 18.06.2019, depositata in pari data, così statuiva: “Il giudice,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 610/2015 R.G.,
rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite
sostenute da parte convenuta nel corso del presente giudizio che quantifica
in 1780,00 euro, oltre spese genrali, iva e cpa se dovute. spese di ctu a carico di parte attrice”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha proposto appello, Parte_1
ancorandolo a quattro motivi in appresso esaminati, e spiegando le conclusioni riportate in epigrafe.
La ha resistito al gravame formulando Controparte_1
le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente le domande formulate in appello, in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in
narrativa. vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, ci si oppone alla
richiesta di rinnovo e/o richiamo del CTU formulata in appello, in quanto il
quesito ivi formulato è già stato ampiamente argomentato nella ctu
depositata e in ogni caso non appare conducente con l'oggetto della domanda formulata in primo grado”.
Con ordinanza del 14.01.2021 la Corte, ritenuto non necessario il richiamo del CTU, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte, sostituita l'udienza del 28.03.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Sull'appello proposto.
5 3.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto che nessun inadempimento agli obblighi manutentivi era riferibile alla convenuta. Deduce al riguardo che sebbene nella proposta di fornitura della turbina eolica era stato indicato che “la rete di assistenza tecnica è in grado di supportare la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti, con sedi a Milano, Gravina di Puglia (BA) e
Siracusa” e che “la copertura territoriale di assistenza tecnica ed un magazzino ricambi in Italia, garantisce ai clienti la massima tranquillità di risoluzione dei guasti”, allorquando la turbina eolica ebbe a manifestare un guasto, appena sette mesi dopo il suo avvio, si rivelò l'assoluta inesistenza della rete di assistenza e dei magazzini ricambi paventati nella promessa di vendita e che tale circostanza costituirebbe il fondamento della richiesta di risoluzione contrattuale, trattandosi di inadempimento di non scarsa importanza.
L'appellante lamenta altresì l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto che la rottura dell'elemento non era riferibile alla convenuta, che non era stata fornita la prova che tale rottura discendesse da un vizio o un difetto della turbina, che la turbina, fino alla rottura dell'inverter per ragioni ignote, avesse funzionato correttamente ed era in grado di produrre 17.339 kwh all'anno, e che la minore produzione non era in alcun modo riconducibile a disfunzioni dell'impianto, sostenendo che il guasto era stato accertato dal CTU e non era mai stato contestato dalla convenuta.
Censura l'ulteriore errore del primo giudice nell'aver ritenuto che “il
reperimento a distanza di un anno del pezzo era riconducibile a circostanze
estranee alla sfera della convenuta, quali le difficoltà del reperimento del pezzo”, sostenendo che le difficoltà a reperire il pezzo erano invece da
6 ricondurre alla totale assenza di una rete di assistenza e di un magazzino ricambi.
Le doglianze non colgono nel segno.
Premesso che con il contratto stipulato l'11.07.2013, riguardante la sola
Contro installazione da parte della dell'impianto fotovoltaico nella proprietà
Contro del , la non ha assunto alcun obbligo di assistenza e/o Pt_1
manutenzione dell'impianto, essendo in detto atto espressamente specificato che “La garanzia per l'impianto di cui alla presente offerta è quella rilasciata dalla casa madre fornitrice dei relativi componenti”, così come peraltro accertato dal CTU pronunziatosi sul punto nei seguenti termini: “Il contratto
sottoscritto tra le parti ... non prevede un contratto di manutenzione(cfr.
CTU pag. 6)... non essendo inclusa nel contratto nessuna referenza all'attività di manutenzione, né ordinaria né tanto meno straordinaria”(cfr.
CTU pag. 12).
Corretta pertanto si appalesa la pronunzia del Tribunale laddove ha ritenuto
Contro di non ravvisare l'inadempimento della agli obblighi manutentivi, non rispondendo peraltro a vero l'affermazione dell'appellante che quest'ultima
“nella proposta di fornitura” avesse indicato che “la rete di assistenza tecnica è in grado di supportare la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti, con sedi a Milano, Gravina di Puglia (BA) e
Siracusa” e che “la copertura territoriale di assistenza tecnica ed un magazzino ricambi in Italia, garantisce ai clienti la massima tranquillità di risoluzione dei guasti”, in quanto dette affermazioni risultano contenute all'interno della documentazione predisposta dalla ditta venditrice della turbina, la Energye s.r.l., e non nel contratto in essere tra le parti.
Del pari è da escludere la responsabilità in capo all'appellata della rottura dell'elemento dell' , avendo sul punto il CTU accertato che Controparte_3
7 “la turbina, fino alla rottura dell'inverter per ragioni ignote, aveva funzionato correttamente ed era in grado di produrre 17.339 kwh all'anno, come da offerta dell'installatore e che la minore produzione non era in alcun modo riconducibile a disfunzioni dell'impianto” (cfr. Relazione CTU).
Lo stesso dicasi in ordine alla riconducibilità della rottura dell'elemento a un vizio o un difetto della turbina, essendo stato ciò escluso dal CTU pronunziatosi nei seguenti termini: “né vi è prova che tale rottura discendesse da un vizio o un difetto della turbina”.
Il CTU ha altresì accertato che la turbina, fino alla rottura dell'inverter per
“cause non note”, aveva funzionato correttamente ed era in grado di produrre
17.339 KWH all'anno, come da offerta dell'installatore e che la minore produzione non era in alcun modo riconducibile a disfunzioni dell'impianto.
Contro Oltre a non dire che il CTU ha pure dato atto che la tentò in ogni caso di rimediare al malfunzionamento del componente difettoso cercando di sostituire il controller danneggiato ma l'appellante si rifiutò di far installare un componente diverso da quello previsto nel contratto: “parte convenuta si
sia adoperata per la sostituzione del componente ma che la stessa non è stata
in grado di trovare il componente da sostituire se non cambiando marca.
Parte attrice si è rifiutata di far installare un componente diverso da quello indicato nell'offerta e per tanto l'impianto continua ad essere spento” (cfr. ctu pag.13).
3.2 Del pari infondato è il secondo motivo con cui l'appellante sostiene che
“indipendentemente dalla qualificazione giuridica cui l'odierno Giudicante
Contro riterrà di aderire, accertato l'inadempimento contrattuale della , andrà dichiarata la risoluzione del contratto, con la conseguente restituzione
del corrispettivo versato pari ad Euro 45.000,00, ovvero, in via subordinata, la riduzione del prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1668, comma I, cc., da
8 commisurarsi al minor valore della turbina eolica fornita derivante dall'accertata minore capacità produttiva dell'impianto, dalla mancanza di una rete di assistenza e di magazzino ricambi e dai costi relativi alle
riparazioni e sostituzioni necessari al suo riavvio per come quantificati dal
CTU”.
Ed invero, premesso che nessun inadempimento può, per le ragioni anzidette,
Contro essere imputato alla , e nessuna prova, inoltre, è emersa che la rottura dell'inverter sia dipesa da un vizio o un difetto della turbina, non sussistono elementi per la risoluzione del contratto, né tanto meno per la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, comma I, c.c. invocata dall'appellante, non essendo emersa nel corso del giudizio nessuna prova circa l'asserita minore capacità produttiva dell'impianto, dovuta a un ipotetico minor valore della turbina eolica fornita.
3.3 Non merita accoglimento nemmeno il terzo motivo, con cui l'appellante censura la sentenza per avere il primo Giudice ritenuto non provato il danno subito in conseguenza del fermo dell'impianto, risultando lo stesso assorbito dall'acclarata insussistenza dell'inadempimento che esclude di per sé la risarcibilità.
4. Alla luce di quanto sopra pertanto corretta risulta essere la decisione impugnata anche in merito alla statuizione delle spese del giudizio, oggetto del quarto motivo di gravame, avendole il primo Giudice poste a carico dell'appellante facendo corretta applicazione del principio della soccombenza in giudizio.
5. Traendo le fila del ragionamento, valutata la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dal primo Giudice e la sua piena rispondenza alle evidenze probatorie in atti, l'appello deve dunque essere rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua statuizione.
9 6. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore (visto il valore indicato in atto di appello). I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 287/2019 Parte_1
emessa dal Tribunale Civile di Enna il 18.06.2019, pubblicata in pari data,
che conferma.
Condanna l'appellante alla refusione in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Controparte_1 [...]
delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in CP_2
complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore dell'Avv.
Alessandro Segreto, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
10 Così deciso a Caltanissetta, il 20 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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