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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/08/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 277/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. RAVI' ANTONINO GIUSEPPE,
; C.F._1
Appellante in sede di rinvio contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
c.f. C.F._2
Appellato-contumace nel giudizio di rinvio rappresentato e difeso, Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato;
Appellato-contumace nel giudizio di rinvio
- 1 - °°° All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.02.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa in data 12.7.2013 il Tribunale di Catania, definendo il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da , Controparte_1 aveva condannato l' al pagamento dell'indennizzo, Controparte_3 pari ad € 24.832,22, previsto dalla legge regionale n. 12/1989 a fronte dell'abbattimento di n. 49 capi di bovini infetti da brucellosi.
Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello l' Controparte_2 domandando l'integrale riforma della sentenza con l'accertamento dell'insussistenza del diritto alla percezione dell'indennizzo.
Con sentenza n. 2644/2018 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa (effettuata nel giudizio di primo grado) dell' e rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_2 proposta dall' (che veniva, dunque, individuata Parte_1 quale soggetto legittimato passivo, tenuto al pagamento dell'indennizzo). Parte L (d'ora in vanti proponeva ricorso per Parte_1 cassazione avverso la decisione emessa dalla corte catanese.
La Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Il giudizio è stato riassunto dall' con atto di citazione notificato il CP_4
19.02.2024 (a ) ed il 28.02.2024 (all'assessorato regionale). Controparte_1
Sono rimasti contumaci l' e Controparte_2 Controparte_1
[...]
All'udienza del 07.02.2025 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
L'ordinanza della Corte di Cassazione e l'oggetto del giudizio di rinvio
- 2 - La Corte di Cassazione con l'ordinanza (n. 33680/23) che ha disposto il rinvio ha fissato una serie di principi che è utile ricordare, risultando vincolanti per il giudice del rinvio.
La corte, ribadendo il proprio indirizzo in precedenza affermato dalla pronunzia n.
16843 del 25.5.2022, ha esplicitato quanto segue.
“13. All'esito di rinvio pregiudiziale disposto da questa Corte, la Corte di Giustizia, con sentenza del 20.5.2021 (causa C-128/2019), ha dichiarato che l'art. 108, paragrafo 3,
TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di Euro 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione Europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108
(TFUE) agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
La Corte di Giustizia ha rilevato che la L.R. siciliana del 2005, pur nell'identico obiettivo perseguito, rispetto ad analoghe misure introdotte nel 1997 e nel 1999, costituenti un regime di aiuti autorizzato dalla - e quindi un "aiuto CP_5 esistente", ai sensi dell'art. 1, lett. b), ii), del Reg. n. 659/1999, con decisione del 2002 - aveva introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, in punto di aumento di Euro 20 milioni della dotazione destinata al regime di aiuti già autorizzato dalla e di proroga del rifinanziamento CP_5 dell'indennità dal 2000 al 2006, cosicché, trattandosi di "nuovo aiuto", era necessaria la previa notifica alla secondo il modulo di notificazione semplificato, CP_5
- 3 - con conseguente obbligo dello Stato membro di astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della CP_5
Secondo la Corte di Giustizia fanno eccezione le ipotesi in cui gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica prevista dagli artt.
3 e 26 del Regolamento n. 702/2014, in quanto soddisfino "tutte le condizioni in esso previste" (ovverosia: si tratti di un aiuto individuale concesso anteriormente al
1.7.2014, che rispetti i limiti fissati dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Capo I del Regolamento stesso;
o, ai sensi dell'art. 26, nel Capo III del Regolamento, in relazione agli indennizzi per le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione, in particolare, di epizoozie, e gli aiuti destinati a indennizzare tali imprese per le perdite causate, in particolare, da epizoozie, siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 di detto art. 26 e del capo I del Regolamento n. 702/2014, tra le quali il paragrafo 6, comma 2, del medesimo art. 26, che prevede che tale aiuto debba essere erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia), ovvero nell'esenzione dall'obbligo di notifica dettata per gli aiuti cd. de minimis prevista dal Regolamento n. 1408/2013, applicabile agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso, purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni che esso prevede, tra cui figura quella secondo la quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare Euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.
14. Con ordinanza della Sez. 1, n. 16843 del 25.5.2022, questa Corte, in esito al rinvio pregiudiziale e occupandosi della L.R. del 2005, ha comunque ribadito il principio che
"In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con CP_5 la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C590/14 P, Dimosia
). Ora, al giudice nazionale è data la possibilità di Persona_1
- 4 - interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso, oltretutto essendo, nella specie, intervenuto sul punto l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, a seguito di attivazione da parte di questa Corte dello strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.".
Nella stessa pronuncia la Corte si è posta il problema delle esenzioni, poiché la Corte di Giustizia aveva rimesso al giudice di rinvio la verifica della ricorrenza di tutte le condizioni previste dal Regolamento del 2014 e da quello del 2013, al fine della esenzione dall'obbligo di previa notifica alla previsto per i nuovi aiuti di CP_5
Stato.
In effetti, tanto il Regolamento n. 702/2014 quanto il Regolamento n. 1408/2013 si applicano agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni previste dai due regolamenti.
15. Tale verifica, non compiuta nel giudizio di merito, dovrà essere espletata dal giudice del rinvio”.
La valutazione della sussistenza della conformità dell'aiuto di Stato alle condizioni di esenzione previste dai Regolamenti 702/2014 e 1408/2013
In estrema sintesi, la L.R. n. 19/05 configura un aiuto di stato che andava preventivamente notificato alla Commissione Europea perché ne verificasse la compatibilità con il Trattato, valutazione questa riservata alla e preclusa CP_5 al giudice nazionale del singolo stato membro.
La preventiva comunicazione non è, tuttavia, avvenuta e la legge regionale, in quanto integrante aiuto di stato non autorizzato, integra la violazione del divieto posto dagli artt. 87 ed 88 del Trattato CEE.
L'esenzione dall'obbligo di comunicazione può rinvenirsi esclusivamente nei casi in cui venga accertata la ricorrenza delle restrittive e tassative condizioni legittimanti previste dai regolamenti numeri 702/2014 e 1408/2013.
Questa corte, quale giudice del rinvio, dovrà, dunque, valutare se sussistono le
“condizioni di esenzione” che avrebbero legittimato l'omissione della preventiva comunicazione alla CP_5
- 5 - Il tema di indagine pone, anzitutto, la questione dell'individuazione del soggetto onerato della prova della sussistenza delle condizioni legittimanti l'esenzione.
In proposito, la citata sentenza di legittimità n. 16483/22 fornisce utile indicazione nel seguente passaggio della motivazione “Ora, questa Corte (Cass. 6671/2012; Cass.
7704/2020) ha affermato, in merito all'esenzione previsti per i cd. aiuti de minimis ed in punto di onere della prova, che "in materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis")" il cui importo complessivo per impresa non può superare la soglia di centomila Euro su un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n.
69/2001, soglia raddoppiata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto alla deroga e deve essere provata dal beneficiario;
in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria "de minimis" con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis", atteso che la regola sugli aiuti d'importanza minore risponde, secondo la giurisprudenza comunitaria, ad esigenze di semplificazione amministrativa, che resterebbero insoddisfatte ove lo Stato membro dovesse notificare ogni singolo progetto di aiuto e la Commissione dovesse verificarne la compatibilità".
La questione ora in esame – sia in base ai principi generali, sia alla luce delle considerazioni sopra riferite svolte dalla Suprema Corte – va risolta individuando nel richiedente l'indennizzo il soggetto processuale che deve dimostrare la ricorrenza delle condizioni che consentono di omettere la preventiva comunicazione alla Commissione della legge regionale che prevede l'aiuto di Stato.
Così individuata la regola del riparto dell'onere della prova, deve rilevarsi l'assoluta mancanza di ogni utile allegazione (ed a maggior ragione di prova) che possa giovare alla parte richiedente l'indennizzo al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione dalla comunicazione alla Commissione U.E..
- 6 - Parte A ciò si aggiunga che l' nelle proprie difese ha dedotto che l'aiuto in oggetto non può essere sussunto tra quelli eccezionalmente non sottoposti all'obbligo di notifica alla
Commissione UE, in quanto: a) non rientra, con riguardo al Reg. 702/2014, tra gli aiuti legati a progetti di investimento, né tra le operazioni cd. trasparenti, "trattandosi di mero conferimento di capitale"; b) ha già beneficiato per la Controparte_1 stessa causa dell'indennità prevista dalla legge nazionale, n. 33 del 1968 e successive modifiche violando il divieto di cumulo prescritto dall'art. 8 dello stesso Regolamento;
c) di conseguenza risulta assorbita ogni considerazione sul rispetto delle condizioni prescritte dal par. III e dall'art. 26 del Reg.702/2C)14 e dal Reg. 1408/2013.
In conclusione, va esclusa, per difetto di prova, la ricorrenza delle condizioni per l'esenzione dall'obbligo di preventiva notifica alla Commissione Europea.
In presenza di un aiuto di stato “nuovo” (la citata legge regionale 19/2005) che non risulta essere stato notificato alla Commissione per il preventivo vaglio la norma interna che lo prevede va disapplicata per contrasto con il Trattato, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale di conformarsi al diritto comunitario, costituente un unicum con il diritto interno ma su quest'ultimo automaticamente prevalente, salvo che sussistano le condizioni di esenzione previste dai Regolamenti nn. 702/2014 e 1408/2013 (che, come detto, nel caso in esame non sussistono).
La conclusione raggiunta, comporta che deve negarsi la sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'indennizzo integrativo previsto dalla legge regionale n. 19/2005 e la domanda azionata in sede monitoria dall'allevatore Controparte_1 deve essere respinta.
°°°
Valutata l'esistenza di pronunzie giurisprudenziali – anche di questa corte di merito - di segno non univoco ed il solo recente chiarimento derivante dalla pronunzia della Corte di Giustizia n. 126 del 20.5.21, si giustifica la compensazione della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio che per il resto vanno poste a carico di Controparte_1
[...]
P.Q.M.
- 7 - La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 3029/2009 emesso dal
Tribunale di Catania e rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1 liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 4.350,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa in favore dell' e Controparte_2 dell' ; liquida le spese del giudizio di appello in Parte_1 euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa in favore dell' e dell' ; Controparte_2 Parte_1 liquida le spese del giudizio di cassazione in euro 2.700,00 in favore dell'
[...]
e dell' ; liquida le spese Controparte_2 Parte_1 del giudizio di rinvio in euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa in favore dell' ; condanna Parte_1 [...]
al pagamento della metà delle spese liquidate compensandole per Controparte_1 la parte residua.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 277/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. RAVI' ANTONINO GIUSEPPE,
; C.F._1
Appellante in sede di rinvio contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
c.f. C.F._2
Appellato-contumace nel giudizio di rinvio rappresentato e difeso, Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato;
Appellato-contumace nel giudizio di rinvio
- 1 - °°° All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.02.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa in data 12.7.2013 il Tribunale di Catania, definendo il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da , Controparte_1 aveva condannato l' al pagamento dell'indennizzo, Controparte_3 pari ad € 24.832,22, previsto dalla legge regionale n. 12/1989 a fronte dell'abbattimento di n. 49 capi di bovini infetti da brucellosi.
Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello l' Controparte_2 domandando l'integrale riforma della sentenza con l'accertamento dell'insussistenza del diritto alla percezione dell'indennizzo.
Con sentenza n. 2644/2018 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa (effettuata nel giudizio di primo grado) dell' e rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_2 proposta dall' (che veniva, dunque, individuata Parte_1 quale soggetto legittimato passivo, tenuto al pagamento dell'indennizzo). Parte L (d'ora in vanti proponeva ricorso per Parte_1 cassazione avverso la decisione emessa dalla corte catanese.
La Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Il giudizio è stato riassunto dall' con atto di citazione notificato il CP_4
19.02.2024 (a ) ed il 28.02.2024 (all'assessorato regionale). Controparte_1
Sono rimasti contumaci l' e Controparte_2 Controparte_1
[...]
All'udienza del 07.02.2025 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
L'ordinanza della Corte di Cassazione e l'oggetto del giudizio di rinvio
- 2 - La Corte di Cassazione con l'ordinanza (n. 33680/23) che ha disposto il rinvio ha fissato una serie di principi che è utile ricordare, risultando vincolanti per il giudice del rinvio.
La corte, ribadendo il proprio indirizzo in precedenza affermato dalla pronunzia n.
16843 del 25.5.2022, ha esplicitato quanto segue.
“13. All'esito di rinvio pregiudiziale disposto da questa Corte, la Corte di Giustizia, con sentenza del 20.5.2021 (causa C-128/2019), ha dichiarato che l'art. 108, paragrafo 3,
TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di Euro 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione Europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108
(TFUE) agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
La Corte di Giustizia ha rilevato che la L.R. siciliana del 2005, pur nell'identico obiettivo perseguito, rispetto ad analoghe misure introdotte nel 1997 e nel 1999, costituenti un regime di aiuti autorizzato dalla - e quindi un "aiuto CP_5 esistente", ai sensi dell'art. 1, lett. b), ii), del Reg. n. 659/1999, con decisione del 2002 - aveva introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, in punto di aumento di Euro 20 milioni della dotazione destinata al regime di aiuti già autorizzato dalla e di proroga del rifinanziamento CP_5 dell'indennità dal 2000 al 2006, cosicché, trattandosi di "nuovo aiuto", era necessaria la previa notifica alla secondo il modulo di notificazione semplificato, CP_5
- 3 - con conseguente obbligo dello Stato membro di astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della CP_5
Secondo la Corte di Giustizia fanno eccezione le ipotesi in cui gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica prevista dagli artt.
3 e 26 del Regolamento n. 702/2014, in quanto soddisfino "tutte le condizioni in esso previste" (ovverosia: si tratti di un aiuto individuale concesso anteriormente al
1.7.2014, che rispetti i limiti fissati dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Capo I del Regolamento stesso;
o, ai sensi dell'art. 26, nel Capo III del Regolamento, in relazione agli indennizzi per le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione, in particolare, di epizoozie, e gli aiuti destinati a indennizzare tali imprese per le perdite causate, in particolare, da epizoozie, siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 di detto art. 26 e del capo I del Regolamento n. 702/2014, tra le quali il paragrafo 6, comma 2, del medesimo art. 26, che prevede che tale aiuto debba essere erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia), ovvero nell'esenzione dall'obbligo di notifica dettata per gli aiuti cd. de minimis prevista dal Regolamento n. 1408/2013, applicabile agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso, purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni che esso prevede, tra cui figura quella secondo la quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare Euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.
14. Con ordinanza della Sez. 1, n. 16843 del 25.5.2022, questa Corte, in esito al rinvio pregiudiziale e occupandosi della L.R. del 2005, ha comunque ribadito il principio che
"In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con CP_5 la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C590/14 P, Dimosia
). Ora, al giudice nazionale è data la possibilità di Persona_1
- 4 - interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso, oltretutto essendo, nella specie, intervenuto sul punto l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, a seguito di attivazione da parte di questa Corte dello strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.".
Nella stessa pronuncia la Corte si è posta il problema delle esenzioni, poiché la Corte di Giustizia aveva rimesso al giudice di rinvio la verifica della ricorrenza di tutte le condizioni previste dal Regolamento del 2014 e da quello del 2013, al fine della esenzione dall'obbligo di previa notifica alla previsto per i nuovi aiuti di CP_5
Stato.
In effetti, tanto il Regolamento n. 702/2014 quanto il Regolamento n. 1408/2013 si applicano agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni previste dai due regolamenti.
15. Tale verifica, non compiuta nel giudizio di merito, dovrà essere espletata dal giudice del rinvio”.
La valutazione della sussistenza della conformità dell'aiuto di Stato alle condizioni di esenzione previste dai Regolamenti 702/2014 e 1408/2013
In estrema sintesi, la L.R. n. 19/05 configura un aiuto di stato che andava preventivamente notificato alla Commissione Europea perché ne verificasse la compatibilità con il Trattato, valutazione questa riservata alla e preclusa CP_5 al giudice nazionale del singolo stato membro.
La preventiva comunicazione non è, tuttavia, avvenuta e la legge regionale, in quanto integrante aiuto di stato non autorizzato, integra la violazione del divieto posto dagli artt. 87 ed 88 del Trattato CEE.
L'esenzione dall'obbligo di comunicazione può rinvenirsi esclusivamente nei casi in cui venga accertata la ricorrenza delle restrittive e tassative condizioni legittimanti previste dai regolamenti numeri 702/2014 e 1408/2013.
Questa corte, quale giudice del rinvio, dovrà, dunque, valutare se sussistono le
“condizioni di esenzione” che avrebbero legittimato l'omissione della preventiva comunicazione alla CP_5
- 5 - Il tema di indagine pone, anzitutto, la questione dell'individuazione del soggetto onerato della prova della sussistenza delle condizioni legittimanti l'esenzione.
In proposito, la citata sentenza di legittimità n. 16483/22 fornisce utile indicazione nel seguente passaggio della motivazione “Ora, questa Corte (Cass. 6671/2012; Cass.
7704/2020) ha affermato, in merito all'esenzione previsti per i cd. aiuti de minimis ed in punto di onere della prova, che "in materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis")" il cui importo complessivo per impresa non può superare la soglia di centomila Euro su un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n.
69/2001, soglia raddoppiata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto alla deroga e deve essere provata dal beneficiario;
in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria "de minimis" con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis", atteso che la regola sugli aiuti d'importanza minore risponde, secondo la giurisprudenza comunitaria, ad esigenze di semplificazione amministrativa, che resterebbero insoddisfatte ove lo Stato membro dovesse notificare ogni singolo progetto di aiuto e la Commissione dovesse verificarne la compatibilità".
La questione ora in esame – sia in base ai principi generali, sia alla luce delle considerazioni sopra riferite svolte dalla Suprema Corte – va risolta individuando nel richiedente l'indennizzo il soggetto processuale che deve dimostrare la ricorrenza delle condizioni che consentono di omettere la preventiva comunicazione alla Commissione della legge regionale che prevede l'aiuto di Stato.
Così individuata la regola del riparto dell'onere della prova, deve rilevarsi l'assoluta mancanza di ogni utile allegazione (ed a maggior ragione di prova) che possa giovare alla parte richiedente l'indennizzo al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione dalla comunicazione alla Commissione U.E..
- 6 - Parte A ciò si aggiunga che l' nelle proprie difese ha dedotto che l'aiuto in oggetto non può essere sussunto tra quelli eccezionalmente non sottoposti all'obbligo di notifica alla
Commissione UE, in quanto: a) non rientra, con riguardo al Reg. 702/2014, tra gli aiuti legati a progetti di investimento, né tra le operazioni cd. trasparenti, "trattandosi di mero conferimento di capitale"; b) ha già beneficiato per la Controparte_1 stessa causa dell'indennità prevista dalla legge nazionale, n. 33 del 1968 e successive modifiche violando il divieto di cumulo prescritto dall'art. 8 dello stesso Regolamento;
c) di conseguenza risulta assorbita ogni considerazione sul rispetto delle condizioni prescritte dal par. III e dall'art. 26 del Reg.702/2C)14 e dal Reg. 1408/2013.
In conclusione, va esclusa, per difetto di prova, la ricorrenza delle condizioni per l'esenzione dall'obbligo di preventiva notifica alla Commissione Europea.
In presenza di un aiuto di stato “nuovo” (la citata legge regionale 19/2005) che non risulta essere stato notificato alla Commissione per il preventivo vaglio la norma interna che lo prevede va disapplicata per contrasto con il Trattato, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale di conformarsi al diritto comunitario, costituente un unicum con il diritto interno ma su quest'ultimo automaticamente prevalente, salvo che sussistano le condizioni di esenzione previste dai Regolamenti nn. 702/2014 e 1408/2013 (che, come detto, nel caso in esame non sussistono).
La conclusione raggiunta, comporta che deve negarsi la sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'indennizzo integrativo previsto dalla legge regionale n. 19/2005 e la domanda azionata in sede monitoria dall'allevatore Controparte_1 deve essere respinta.
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Valutata l'esistenza di pronunzie giurisprudenziali – anche di questa corte di merito - di segno non univoco ed il solo recente chiarimento derivante dalla pronunzia della Corte di Giustizia n. 126 del 20.5.21, si giustifica la compensazione della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio che per il resto vanno poste a carico di Controparte_1
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P.Q.M.
- 7 - La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 3029/2009 emesso dal
Tribunale di Catania e rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1 liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 4.350,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa in favore dell' e Controparte_2 dell' ; liquida le spese del giudizio di appello in Parte_1 euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa in favore dell' e dell' ; Controparte_2 Parte_1 liquida le spese del giudizio di cassazione in euro 2.700,00 in favore dell'
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e dell' ; liquida le spese Controparte_2 Parte_1 del giudizio di rinvio in euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa in favore dell' ; condanna Parte_1 [...]
al pagamento della metà delle spese liquidate compensandole per Controparte_1 la parte residua.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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