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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/10/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. ER ON – Presidente rel.
Dott. Andrea Salvatore Catalano – Consigliere
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 185 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2025, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dell'Avv. Enrico Freni, che lo rappresenta e difende per procura allegata al reclamo
R E C L A M A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Leonforte, via
Campo Sportivo n. 41 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Greco che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Pietro Sciortino per procura allegata alla memoria di costituzione in primo grado.
R E C L A M A T A
OGGETTO: Reclamo ai sensi dell'art. 1 co. 58 L. n. 92 del 2012
CONCLUSIONI
Per il reclamante: v. atto di reclamo e note dep. 7 ottobre 2025 Per la società reclamata: v. comparsa di costituzione in fase di reclamo e note di trattazione scritta dep. 23 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 marzo 2021, adiva il Tribunale di Enna, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, impugnando ai sensi dell'art. 1 comma 47 L. n. 92 del 2012 il licenziamento per giusta causa intimatogli il 23 dicembre 2020 dalla
[...] dalla quale era stato assunto nel giugno 1996. Chiedeva la Controparte_1 dichiarazione di nullità o l'annullamento del licenziamento, con applicazione dell'art. 18 commi 1 e 2 o comunque co. 4 della L. n. 300/70, con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. In subordine chiedeva l'applicazione del comma 5 dell'art. 18 cit. e, in ulteriore subordine, delle altre tutele risarcitorie previste in caso di carenza del c.d. requisito dimensionale.
Si costituiva la società convenuta, che chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto.
Con sentenza n. 518/2025 del 24 giugno 2025, il giudice adito rigettava il ricorso e compensava le spese, ritenendo che fra le parti non sussistesse un reale rapporto di lavoro subordinato, ma piuttosto una co-gestione, al di là della formale titolarità del potere di rappresentanza in capo a singole persone fisiche, delle varie società facenti capo ai fratelli
, tra i quali erano insorti dissidi nella guida del gruppo imprenditoriale. CP_1
ha adito questa Corte di Appello proponendo reclamo ex art. 1 co. 58 L. Parte_1
n. 92 del 2012, con cui ha chiesto l'integrale riforma della succitata sentenza e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita la che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 del reclamo e comunque ne ha chiesto il rigetto. Ha proposto appello incidentale condizionato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo della lite.
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Si avverte l'opportunità di ricordare che il deposito della presente sentenza oltre i dieci giorni dall'udienza di discussione, termine previsto dall'art. 1 co. 61 L. n. 92 del 2012, non ne comporta la nullità (cfr., in relazione all'identica disposizione del co. 57 stesso art. 1,
Pag. 2 di 26 Cass. Sez. Lav. 24 marzo 2025 n. 7791, Cass. Sez. Lav. 21 febbraio 2022 n. 5649).
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Sono più che leciti dubbi sull'ammissibilità del reclamo.
Il provvedimento oggetto del reclamo qui in esame è quello conclusivo della prima fase del procedimento speciale contemplato dalla L. n. 92 del 2012, applicabile alla fattispecie per essere il rapporto di lavoro fra le parti insorto anteriormente alla data di entrata in vigore del
D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (del quale v. artt. 1, co. 1, e 11).
Come sancito dalla giurisprudenza di legittimità
Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dell'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile.
Cass. Sez. Lav. 3 febbraio 2020 n. 2364 (negli stessi sensi già Cass. Sez. Lav. 30 settembre
2016 n. 19552; v. anche Cass. Sez. Lav. 9 maggio 2014 n. 10133).
L'emissione del provvedimento in forma di sentenza, anziché di ordinanza, come previsto dall'art. 1 co. 49 L. n. 92 del 2012, non dovrebbe mutare il regime di impugnazione, che, ai sensi del comma 51, è quello dell'opposizione dinanzi al medesimo Tribunale. Il fatto che il giudice, consapevolmente o per mera svista, emetta erroneamente il provvedimento conclusivo della fase in forma di sentenza anziché di ordinanza è un'accidentalità processuale che non può alterare lo schema normativo delineato con precisione dalle norme disciplinanti il rito speciale in esame.
Il reclamante sostiene, invece, l'ammissibilità del reclamo, in quanto il giudice di prima istanza, procedendo ad un'attività istruttoria completa nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti e denominando l'atto conclusivo del procedimento come “sentenza” con la quale stava “definitivamente pronunciando”, avrebbe unificato la fase sommaria e la fase di cognizione ordinaria (secondo il rito del lavoro) previste dall'art. 1 co. della L. n. 92 del 2012 e quindi l'atto decisionale adottato sarebbe non solo correttamente qualificato come sentenza, ma, soprattutto, sarebbe impugnabile solo con reclamo. A sostegno della propria tesi cita la seguente massima
Pag. 3 di 26 “Nei procedimenti soggetti al rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, qualora il giudicante, attraverso l'unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado, a conclusione di un'istruttoria a cognizione piena, sia pervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, ad una pronuncia avente contenuto decisorio, il corretto rimedio impugnatorio non va più individuato nell'opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa, ma nel gravame innanzi alla corte d'appello, in linea con la “ratio” della riforma, volta alla riduzione dei tempi delle decisioni sulla legittimità dei licenziamenti, nonché con il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini della identificazione del mezzo di impugnazione esperibile” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8467 del 31/03/2017; conforme Cass. Sez. Lav., sent. n. 15976 del 27/06/2017).
L'orientamento della Suprema Corte desta molteplici perplessità.
Allorché la legge, come, nella specie, l'art. 1 co. 49 L. n. 92 del 2012, prevede che una fase giurisdizionale debba concludersi con ordinanza, con la quale il giudice “provvede… all'accoglimento o al rigetto della domanda” (art. 1 co. 49 cit.), essa ha contenuto pienamente decisorio e, laddove non impugnata, acquisisce forza di giudicato al pari di una sentenza e come tale regola definitivamente il rapporto fra le parti. L'aspetto contenutistico del provvedimento conclusivo non ha, quindi, alcun rilievo.
Il “rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti” è ciò che deve caratterizzare, a norma di Costituzione (artt. 24 e 111), qualsiasi procedimento giurisdizionale per cui è davvero sorprendente che venga addotto ad elemento utile per definire il regime di impugnazione del provvedimento conclusivo di quel medesimo procedimento.
Quanto all'attività istruttoria, sempre l'art. 1 co. 49 cit. dispone che il giudice “procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio”, quindi rimette al giudice, anche nella prima fase del giudizio (che, per inciso, nessuna norma della L. n. 92 del 2012 qualifica espressamente come “sommaria”), ogni valutazione su “an e quantum” dell'attività istruttoria indispensabile per pervenire alla decisione, istruttoria la cui eventuale imponenza – così come la durata – non è, pertanto, incompatibile con la deformalizzazione di tale fase del giudizio (dovendosi anzi omettere “ ogni formalità non essenziale al contraddittorio”).
Quanto alla “ratio” della riforma, l'esigenza di velocizzazione dovrebbe trovare soddisfazione nei tempi accelerati di celebrazione del procedimento (dinanzi al primo giudice, per es., “l'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso”, giorni
Pag. 4 di 26 che diventano sessanta in sede di opposizione e, poi, di reclamo) e nel fatto che “alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze” (art. 1 co. 65 L. 92 del 2012) con previsione altresì di vigilanza al riguardo da parte del capo dell'ufficio (art. 1 co. 66). Devono essere pertanto i giudici a garantire l'osservanza della ratio della riforma, come si desume dal fatto stesso, che, nonostante tale ratio, il legislatore abbia previsto tre fasi decisionali anziché i “canonici” due gradi di giudizio di merito.
Al di là di queste considerazioni, non si comprende – ed è il punto essenziale della questione
– quale sarebbe il fondamento normativo di questo potere di “unificazione” esercitabile dal giudice, quale norma glielo attribuisca ed in base a quali parametri il giudice potrebbe o dovrebbe farne uso, parametri senza i quali il giudice è autorizzato a decidere egli stesso, a proprio piacimento (per non dire arbitrio), nel caso concreto sottopostogli, se emettere sentenza oppure ordinanza e con ciò derogare al regime di impugnazione delineato dal legislatore. Fra l'altro, l'assoluta carenza di definizione normativa di un tale potere giurisdizionale non può che comportare dubbi, contrasti e perdite di tempo che non esisterebbero se, semplicemente, si rispettassero i tempi e modi di impugnazione appositamente ed espressamente previsti dalle norme in relazione a ciascuna fase del processo, indipendentemente dalla deliberata o fortuita attribuzione da parte del giudice del nome di sentenza oppure di ordinanza al provvedimento con cui definisce quella fase.
Occorre osservare poi, con riguardo al concreto svolgimento della prima fase di questo giudizio che, al di là del dato meramente formale del nomen iuris di sentenza e non significando il “definitivamente pronunciando” in essa impiegato altro che il giudice si spoglia della controversia, avendola integralmente decisa (non trattandosi, insomma, di una sentenza non definitiva), non esiste un solo elemento da cui desumere che il Tribunale di
Enna abbia consapevolmente esercitato il preteso potere di unificazione delle prime due fasi del procedimento ex L. n. 92 del 2012.
Non si parla di unificazione delle fasi né nel provvedimento di ammissione delle prove del
1° dicembre 2021, né in alcuno dei verbali delle udienze istruttorie (peraltro tenute dai giudici onorari delegati). Non se ne fa menzione neppure nei due verbali di udienza privi di data e che risultano depositati al sistema telematico il 3 febbraio ed il 6 giugno 2025 con la quale la causa veniva rinviata per la “discussione” alle date rispettivamente del 2 aprile 2025
Pag. 5 di 26 e del 24 giugno 2025, in cui venne effettivamente decisa.
La stessa sentenza qui impugnata non fa alcun riferimento né all'unificazione delle due fasi, né alle sopra ricordate pronunce del 2017 della Cassazione. Per dirla tutta, non fa nemmeno alcun riferimento al fatto che si stia decidendo una controversia promossa ai sensi della L. n.
92 del 2012, testo normativo in essa del tutto sottaciuto. Si rileva, anzi, che sotto la dicitura
“sentenza” è richiamato l'art. 429 c.p.c., non, dunque, l'art. 1 comma 57 L. n. 92 del 2012, che prevede l'emissione di sentenza a conclusione della fase di opposizione all'ordinanza di cui al comma 49 e che dovrebbe essere il riferimento normativo per il giudice che abbia ritenuto di poter unificare le due fasi di giudizio. Il Tribunale, dunque, non ha affatto proceduto all'unificazione in discussione, ma, semplicemente, non si è avveduto che stava trattando e decidendo una causa promossa con il rito speciale della L. 92 del 2012.
L'emissione di sentenza, anziché di ordinanza, è espressiva soltanto di questo travisamento di fondo da parte del primo giudice, non di un'unificazione che, come detto, nessun elemento indica che il giudice abbia consapevolmente disposto.
Ciò comporta, fra l'altro, che, in casi come il presente, il presupposto di impugnabilità della sentenza direttamente dinanzi alla Corte d'Appello è stabilito non dal giudice che abbia palesato l'esercizio del proprio potere di unificazione (la cui esistenza a livello normativo è già di per sé da escludere) delle fasi distintamente previste dalla legge, ma dalla stessa parte interessata, che, in definitiva, decide come e che cosa abbia inteso decidere il giudice. E' piuttosto arduo comprendere come tutto questo si concili con la rigorosa scansione delle fasi processuali e delle impugnazioni dei relativi provvedimenti conclusivi da parte dell'art. 1 commi da 48 a 68 L. n. 92 del 2012.
Con tutto ciò, questa Corte non può che prendere realisticamente atto di un indirizzo della
Cassazione che, per quanto non recentissimo, non ha trovato successive smentite da parte della stessa giurisprudenza di legittimità. Si nota, anzi, che Cass. Sez. Lav. 3 febbraio 2020 n.
2364, sopra citata, ha bensì ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta da essa esaminata
– in cui peraltro il giudice della prima fase del rito speciale aveva emesso ordinanza –
l'indirizzo seguito da Cass. 31 marzo 2017 n. 8467, ma, appunto, perché non calzante rispetto al caso concreto, non per un dissenso sulla questione di diritto in sé considerata, per cui appare lecito attendersi una conferma dell'orientamento sull'ammissibilità della
“unificazione” delle due fasi del rito speciale e dunque sul mezzo di impugnazione in tal
Pag. 6 di 26 caso esperibile. E non si può neppure sottacere che il succitato indirizzo, vista l'emissione di un atto denominato “sentenza” da parte del Tribunale, non può non avere fondato l'affidamento del soccombente in prima fase sulla necessità di presentare reclamo alla Corte
d'Appello.
Sono circostanze che questa Corte ritiene di non poter ignorare.
Pertanto, nonostante le anzidette perplessità, si passa all'esame delle questioni poste dalla controversia.
*******
Con il ricorso introduttivo della lite, depositato l'8 marzo 2021, aveva Parte_1 dedotto di essere stato assunto dalla società resistente e, oggi, reclamata, in data 6 giugno
1996, con contratto a tempo indeterminato e per lo svolgimento delle mansioni di responsabile della produzione dello stabilimento - destinato alla lavorazione, imbottigliamento e distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per qualsiasi uso – sito nella zona industriale di Dittaino con inquadramento di quadro. Aggiungeva di essere anche socio accomandatario (non amministratore) della società resistente unitamente al fratello socio accomandante, e all'altro fratello , socio Controparte_2 CP_3 accomandatario-amministratore, ed alla moglie di quest'ultimo socio Controparte_4 accomandante.
Precisava che alla famiglia facevano capo, oltre alla società resistente, altre società CP_1 aventi la medesima attività, la medesima sede legale nella Zona Industriale di Dittaino e la condivisione di uffici e personale. Si trattava della , della CP_5 CP_6
, delle quali erano soci gli stessi quattro soggetti sopra indicati, nonché “società a vario
[...] titolo controllate da partecipazioni incrociate ( , , CP_7 Controparte_8
con cui sono gestite attività di vendita bombole e rifornimento Controparte_9 carburante)”
Rappresentava il ricorrente che “tra i germani è nato un acceso conflitto relativo alla loro CP_1 posizione di soci delle predette società che ha visto e vede contrapposti: l'odierno ricorrente, e Parte_2
a (anche con la quota di sua moglie )”, descrivendo Controparte_2 CP_3 Controparte_4 quando ed in che modo i contrasti erano emersi. A livello giudiziale erano pendenti “due azioni, rispettivamente contro la e la ed il loro amministratore, proposte dai CP_5 CP_6 relativi soci ( e ), nonché un procedimento per D.I. Parte_1 Controparte_2 Parte_2
Pag. 7 di 26 promosso dai soci e contro la . Parte_1 Controparte_2 CP_1
L'esposizione del ricorso proseguiva nei termini che seguono:
9) In data 28.11.2020 si è tenuta una, fra le altre, delle assemblee sociali;
in particolare quella dei soci di
riunione che i germani avevano convenuto di effettuarsi da remoto;
l'oggetto erano CP_5 CP_1 proprio le questioni per le quali vi è il conflitto che ha impedito l'approvazione del bilancio e la stasi amministrativa;
10) Alla riunione hanno partecipato il ricorrente con il fratello ed i suoi consulenti oltre agli altri CP_2 soci con i loro consulenti;
il ricorrente ed il fratello poiché sprovvisti di un account personale, si CP_2 collegavano, come già era avvenuto, tramite l'acquisizione del link effettuata dal figlio del ricorrente Pt_3
[...]
11)La riunione terminava con la mancata approvazione del bilancio della per l'opposizione del CP_5 ricorrente e del socio e la dichiarazione dell'amministratore che imputava Controparte_2 CP_3 agli stessi le conseguenze da ciò derivanti per la società e per il valore delle quote sociali imputandogli, altresì,
l'avere inviato una lettera alla banca con notizie fuorvianti e non veritiere anche sulla società e sulla CP_1 sua prossima messa in liquidazione che avrebbe determinato il blocco del finanziamento in corso di deliberazione
12)Anche il bilancio della società non veniva approvato CP_6
13) Con nota datata il 2.12.20 la resistente ha formulato al ricorrente la seguente contestazione disciplinare: LA in collaborazione con i sigg.ri ed in data Controparte_2 Parte_2 Parte_3
28.11.20 ha proceduto a registrare illegalmente una riunione riservata svoltasi via skype tra
l'amministratore ed alcuni consulenti al fine di acquisire notizie riservate sull'azienda da utilizzare a vantaggio personale”
Identiche contestazioni aveva formulato la società ad altri componenti la CP_5 famiglia . CP_1
Con altra nota, priva di data ed inviata con raccomandata dell'11 dicembre 2020, la CP_1
[... formulava nei confronti del ricorrente la seguente contestazione: “LA, nell'ultimo mese, ha artatamente alterato e divulgato notizie riservate apprese sia da familiari di dipendenti Regal gas sas e sia durate le assemblee dei soci per screditare l'azienda presso istituti di credito e fornitori al CP_5 fine di arrecare danno all'operato dell'amministratore ed al patrimonio societario”. Anche in tal caso la aveva mosso la stessa contestazione a e , fratelli del CP_5 Pt_2 Controparte_2 ricorrente.
Pag. 8 di 26 Dopo un vano tentativo, all'assemblea societaria del 22 dicembre 2020, di pervenire ad un componimento dei contrasti in corso, con raccomandata del 23 dicembre 2020 la società convenuta aveva intimato licenziamento in tronco per giusta causa, con riferimento alle due contestazioni del 2 ed 11 dicembre 2020, “perché nel tentativo di ottenere dei vantaggi personali ha posto in essere una serie correlata di atti che hanno minato la credibilità aziendale con grosse ripercussioni sull'assetto patrimoniale e finanziario”.
Il ricorrente deduceva la nullità o comunque l'illegittimità del licenziamento in quanto:
a) di natura ritorsiva, basato pertanto su un unico motivo illecito determinante;
b) adottato con omissione e violazione integrale della procedura di cui all'art. 7 L. n.
300 del 1970, anche per mancata affissione del codice disciplinare;
c) insussistente il fatto posto a base di esso;
d) carente la proporzionalità fra la gravità del fatto e la sanzione espulsiva e quindi non sussistendo fatto qualificabile come giusta causa di recesso.
Chiedeva pertanto, come già inizialmente ricordato, l'applicazione, in via gradata, delle varie tutele reintegrative e risarcitorie previste dalla L. n. 300/70, o, in estremo subordine, dalla L.
n. 604 del 1966.
La società convenuta si costituiva ed eccepiva preliminarmente che il ricorso era stato notificato solo il 6 giugno 2021, ben oltre il 10 maggio 2021, che era la data che il Tribunale aveva indicato come termine per notifica. Data la peculiarità del rito, ciò determinava l'inammissibilità del ricorso, come da giurisprudenza della Suprema Corte citata in comparsa.
Nel merito, contestava recisamente l'asserito carattere ritorsivo del licenziamento, fondandosi lo stesso su due illeciti disciplinari, quali l'illecita, poiché non consentita, registrazione audio di una riunione societaria – senza che il avesse mai Parte_1 negato di avere effettuato la registrazione in parola – e la diffusione di notizie riservate allo scopo di screditare l'immagine della società.
Contestava la mancanza di affissione del codice disciplinare, peraltro neppure necessaria in rapporto alla gravità del fatto, atteso che la registrazione visiva e vocale non consentita violava il diritto alla segretezza e riservatezza dei partecipanti alla riunione, quindi ledeva interessi di rilievo costituzionale (art. 15 Cost.) con potenziale integrazione anche del reato di cui all'art. 615bis c.p.
Pag. 9 di 26 Rilevava poi la convenuta che la contestazione degli illeciti era stata tempestiva e concerneva fatti specificamente individuati, che concretavano giusta causa di recesso perché il dipendente, per suoi fini economici personali, e contravvenendo ai doveri di fedeltà, correttezza e buona fede, aveva surrettiziamente acquisito notizie riservate e fatto perdere alla società importanti finanziamenti da parte degli istituti bancari, ad es. comunicando loro che la società era sul punto di essere posta in liquidazione, circostanza poi smentita da certificazione notarile.
Tali comportamenti del lavoratore integravano giusta causa di licenziamento perché ledevano gravemente il vincolo fiduciario, sicché era infondata la censura di carenza di proporzionalità fra illecito e sanzione.
Espletata lunga attività istruttoria, la causa veniva decisa, come visto, con sentenza n.
518/2025 del 24 giugno 2025, con cui il Tribunale di Enna rigettava il ricorso e compensava le spese per le ragioni sopra già sinteticamente esposte.
propone reclamo ed insiste per l'accoglimento delle domande già Parte_1 formulate con il primo ricorso.
Con il primo motivo, il reclamante denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice deciso senza tenere conto delle allegazioni delle parti. Precisamente, il giudice aveva escluso che fra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato senza che, viceversa, tale presupposto fosse mai stato in discussione, non avendo in particolare la società convenuta contestato sussistenza e natura subordinata del rapporto di lavoro, né tanto meno sostenuto che il ricorrente poteva essere considerato un co-amministratore di fatto della società stessa.
Altro fatto non contestato era la sostanziale unitarietà del gruppo imprenditoriale datore di lavoro con i riflessi in tema di sussistenza del requisito dimensionale necessario per l'applicabilità della tutela reale del posto di lavoro.
Con il secondo motivo, il reclamante, nel censurare la sentenza di primo grado per violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ed errata valutazione delle prove acquisite, illustra l'esito dell'istruttoria evidenziando come la datrice di lavoro non avesse fornito alcuna prova dei fatti di asserito rilievo disciplinare contestati ed anzi essendo emerso il chiaro intento ritorsivo perseguito da , amministratore CP_3 della società resistente.
Pag. 10 di 26 Ribadisce gli altri vizi del licenziamento, compresi quelli afferenti alla violazione dell'art. 7 L.
300/70 nel procedimento di irrogazione della sanzione.
Ripropone pertanto le domande già articolate in primo grado.
La società reclamata, oltre alla già sopra esaminata eccezione di inammissibilità del reclamo, sostiene la piena correttezza delle valutazioni del giudice di prime cure. Si sofferma a sua volta sulle risultanze istruttorie per sostenere, inversamente alla controparte, che era stata dimostrata la sussistenza dei fatti contestati, fatti che, oltre ad escludere la natura ritorsiva del licenziamento, erano qualificabili come giusta causa di recesso.
La reclamata propone poi reclamo incidentale, sollevando di nuovo l'eccezione di inammissibilità ab origine del ricorso originario, già sopra illustrata, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato.
Sul reclamo incidentale il reclamante solleva, a sua volta, eccezione di improcedibilità per omissione della notifica prevista dall'art. 436 c.p.c..
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L'appello (o reclamo) incidentale assume valenza pregiudiziale perché la dichiarazione di inammissibilità dell'originario ricorso presentato da al Tribunale di Enna, Parte_1
Controparte_ invocata dalla precluderebbe l'esame del merito della controversia.
L'eccezione di improcedibilità dell'appello incidentale a sua volta sollevata dal reclamante principale non è fondata perché la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qual è la società convenuta, non ha l'onere di proporre appello incidentale sulle questioni sollevate dinanzi al primo giudice e da questi non decise, essendo necessaria e sufficiente la loro riproposizione in sede di appello (cfr. Cass. Sez. Lav. 9 agosto 2024 n. 22638, Cass. 16 aprile
2024 n. 10198, Cass. 4 dicembre 2023 n. 33776). Diventa perciò irrilevante l'omessa notifica della comparsa di costituzione in cui l'appello incidentale è stato superfluamente presentato.
Tuttavia, l'eccezione della è manifestamente infondata. Il precedente Controparte_1 giurisprudenziale citato dalla reclamata concerneva la omessa notifica dell'opposizione avverso l'ordinanza di cui all'art. 1 co. 49 L. 92/2012 e non ha pertanto alcuna pertinenza con il caso presente, in cui vi era stato soltanto un ritardo della notifica dello stesso atto introduttivo del giudizio, non, quindi, dell'opposizione. Ciò avrebbe semmai comportato soltanto la nullità della notifica che, ove eccepita, ne avrebbe reso necessaria la Controparte_ rinnovazione, eccezione viceversa che la non ha formulato e comunque non ha
Pag. 11 di 26 qui riproposto.
Deve perciò senz'altro essere esaminato il merito della controversia.
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Con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, il primo motivo di reclamo è fondato.
E' pacifico che il socio di una società possa anche esserne lavoratore subordinato (v. Cass.
Sez. Lav. 22 gennaio 2020 n. 1396) sussistendo incompatibilità fra le due tipologie di rapporto contrattuale solo ove il lavoratore sia socio amministratore unico (Cass. Sez. Lav.
22 marzo 2013 n. 7312). Nella fattispecie in esame, ha precisato di essere Parte_1 socio accomandatario NON amministratore, carica ricoperta da , perciò CP_3 legale rappresentante della e come tale organo competente ad esprimere la Controparte_1 volontà sociale (cfr. Cass. 7312/13 cit.). Controparte_ Il fatto stesso che la avesse intimato il licenziamento per giusta causa e che la parte ricorrente lo abbia impugnato come tale evidenzia che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato era circostanza pacifica fra le parti. Anche nel costituirsi in giudizio, la società convenuta non ha mai contestato che il ricorrente fosse un proprio dipendente né tentato di ricondurre la risoluzione del contratto ad una tipologia di recesso diversa dal licenziamento (nella specie, per ritenuta giusta causa), che è tipica del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, il Tribunale si sarebbe dovuto attenere, ex art. 115 c.p.c., alle allegazioni delle parti, senza poter ravvisare, come di fatto avvenuto, una sorta di simulazione del contratto di lavoro subordinato, che nessuno gli aveva chiesto di accertare.
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La natura ritorsiva del licenziamento – dedotta da – “si caratterizza per Parte_1
l'assenza di qualsiasi ragione in grado di giustificare il licenziamento secondo le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo e per il ricorrere di prove anche indiziarie, pure dati statistici, atte a disvelare il motivo illecito quale motore esclusivo dell'agire datoriale di ingiusta reazione a un comportamento legittimo del dipendente” (Cass. Sez. Lav. 9 agosto 2024 n. 22614). E' onere del lavoratore allegare e provare, anche attraverso presunzioni, che la ritorsione sia il motivo unico e determinante del licenziamento (Cass. Sez. Lav. 24 giugno 2024 nn. 17266 e 17267). La verifica dei fatti allegati dal lavoratore ed espressivi dell'intento ritorsivo quale esclusivo motivo del
Pag. 12 di 26 provvedimento espulsivo “richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Sez. Lav. 8 maggio 2024 n. 12602, Cass. Sez. Lav. 27 gennaio 2022 n. 2414, Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 2021 n. 4055, Cass. Sez. Lav. 2 dicembre
2019 n. 31395).
Con la nota datata 2 dicembre 2020, la datrice di lavoro aveva contestato a Parte_1 di avere “in collaborazione con i sigg.ri ed in data Controparte_2 Parte_2 Parte_3
28.11.20 … proceduto a registrare illegalmente una riunione riservata svoltasi via skype tra
l'amministratore ed alcuni consulenti al fine di acquisire notizie riservate sull'azienda da utilizzare a vantaggio personale”.
Con la nota datata 11 dicembre 2020 (la copia depositata dal ricorrente è priva di data, in quella depositata dalla società la data risulta stampigliata a timbro in alto a destra), veniva ulteriormente contestato a di avere “nell'ultimo mese, … artatamente alterato e Parte_1 divulgato notizie riservate apprese sia da familiari di dipendenti Regal gas sas e sia durate le CP_5 assemblee dei soci per screditare l'azienda presso istituti di credito e fornitori al fine di arrecare danno all'operato dell'amministratore ed al patrimonio societario”
La sussistenza dei fatti contestati, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, è emersa dall'attività istruttoria espletata.
Con riferimento alla prima contestazione, il teste , sentito all'udienza del 21 Testimone_1 aprile 2022, alla domanda di cui al capitolato b) della comparsa di costituzione della resistente (“Vero o no che ella, in data 28.11.2020, si accorgeva che, mentre si svolgeva una riunione in via telematica (c.d. via Skipe) cui ella partecipava con l'amministratore delle società Jonicagas s.r.l. e
Regalgas di RA ET & C. s.a.s., dei soggetti estranei a tale riunione si erano inseriti nel sistema informatico (i sigg. , in collaborazione con il sig. Parte_2 Parte_1 Controparte_2 Pt_3
e che essa (riunione) veniva registrata da estranei”?), ha risposto:
[...]
“Vero”.
“C'era un'assemblea della società avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2019, sia della che CP_1 della , ma l'incidente, cioè l'inserimento durante la videoconferenza è avvenuto nell'assemblea della CP_5
a questa assemblea prendevano parte io, tutti i soci della e della , i CP_6 CP_6 CP_5 consulenti di parte dott. a sostegno dei soci e l'avv. Macrì Per_1 Controparte_2 Pt_1 Pt_2
Enrico a sostegno dei soci;
l'inserimento inappropriato di una registrazione è avvenuto da soggetti estranei
ho visto il volto di il quale durante l'assemblea è emerso che la registrazione Parte_3 Parte_3
Pag. 13 di 26 della conversazione era palese;
appena noi lo abbiamo interrotto era palese ed abbiamo visto che chi stava registrando era ci siamo accorti ed abbiamo interrotto l'assemblea, abbiamo intimato le parti Parte_3 che si trovavano dall'altra parte della videoconferenza a interrompere immediatamente la registrazione;
tale evento è stato puntualmente verbalizzato all'interno del verbale di assemblea;
dopo un quindici venti minuti dall'inizio dell'assemblea si è verificato questo incidente;
non è stata registrata tutta l'assemblea perchè interrotta;
non ricordo il tempo di registrazione 15/20 minuti dall'inizio dell'assemblea; non so da quale account Skipe si è collegata , la videoconferenza l'ha organizzata un tecnico che evidentemente Parte_2 non ero io”.
Con riguardo alla seconda contestazione, la prova emerge già per via documentale.
Con nota del 5 novembre 2020 (all. 8 prod. resistente in primo grado), , Parte_1 insieme a e , in qualità di soci della Parte_2 Controparte_2 Controparte_6 chiedevano ad un istituto di credito, imprecisato nella stessa missiva, ma risultante essere la filiale di Catania della NC Intesa San Paolo, informazioni relative ad “un finanziamento richiesto dal legale rappresentante nonché socio la cui stipula è prevista per venerdì 6 CP_3
Novembre 2020 presso iI Vostro istituto di credito”. Chiedevano altresì come mai lo stesso CP_10 non avesse ritenuto di dover avvisare gli altri soci e lamentavano che non CP_3 aveva dato al riguardo nessuna comunicazione né tanto meno aveva chiesto ed ottenuto il consenso degli altri soci.
Con nota del giorno successivo (all. 9), indirizzata allo stesso Istituto e. per conoscenza, al sig. (poi sentito come teste) gli stessi soci rappresentavano che il bilancio Testimone_2
Controparte_ 2019 della ed anche quello delle società collegate, non era stato approvato nonostante si fossero tenute tre assemblee dei soci negli ultimi due mesi. Rappresentavano, inoltre, che il 30 ottobre 2020 tutti i soci si erano recati presso studio notarile di Per_2
Controparte_ precisato in missiva “per discutere ed avviare la messa in Liquidazione della e di tutte le altre società”
Con nota del 9 novembre 2020 (all. 10 produzione società resistente), indirizzata ad altro, imprecisato Istituto di credito, poi risultato il Monte dei Paschi di Siena, filiale Centro
Corporate di Palermo, come dichiarato dal teste cui la stessa missiva Testimone_3 era inoltrata per conoscenza, sempre i tre suddetti soci chiedevano se negli ultimi tre mesi
, quale legale rappresentante della avesse stipulato CP_3 Controparte_6 finanziamenti. Contestualmente, davano notizia della riunione presso lo studio notarile del
Pag. 14 di 26 30 ottobre 2020 e del relativo scopo, così come già esposto nella succitata lettera del 6 novembre.
Con missive di posta elettronica del 6 e 7 novembre 2020 (all.ti 11, 12 e 13 parte resistente) la NC , premesso di essere stata informata da alcuni soci della Controparte_11
Controparte_
chiedeva alla stessa società ed alla copia degli atti di mancata Controparte_5 approvazione dei bilanci nonché dell'atto pubblico di istanza di liquidazione della CP_6
e delle altre società del gruppo, ricordando, inoltre, che “rimane in capo all'amministratore
[...] di ciascuna società tenere informata la NC riguardo alle vicende societarie”.
Come già accennato, conferme e chiarimenti sono pervenuti dai testi e Tes_2 Tes_3 sentiti all'udienza del 21 aprile 2022, e le cui dichiarazioni di seguito si riportano, con carattere differenziato per migliore distinzione rispetto al testo della presente sentenza.
ST Tes_2
d) “Vero o no che LA è funzionario della NC Intesa San Paolo s.p.a.”?
ADR cap. d): “Quadro direttivo”.
e) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale funzionario della NC
Intesa San Paolo s.p.a., di finanziamento che la società avrebbe dovuto Controparte_6 ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dal detto Istituto di
Credito”?
ADR cap. e): “Si”.
f) “Vero o no che la pratica di finanziamento che la società avrebbe dovuto Controparte_6 ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dalla NC Intesa San
Paolo s.p.a. venne bloccato a causa di recezione, da parte della NC medesima, di comunicazioni scritte dei sigg. , e , in cui Parte_2 Parte_1 Controparte_2 si parlava anche di messa in liquidazione della societ ? Controparte_6
ADR cap. f): “Si”.
g) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale funzionario della NC
Intesa San Paolo s.p.a., di finanziamento che la società avrebbe dovuto Controparte_5 ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dal detto Istituto di
Credito”?
ADR cap. g): “Analogo a quello di prima”.
h) “Vero o no che la pratica di finanziamento che la società avrebbe Controparte_5 dovuto ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dalla NC
Intesa San Paolo s.p.a. venne bloccato a causa di recezione, da parte della NC
Pag. 15 di 26 medesima, di comunicazioni scritte dei sigg. , e Parte_2 Parte_1 [...]
, in cui si parlava anche di messa in liquidazione della società”? CP_2
ADR cap. h): “Si”.
ADR avv. Freni: “La pratica di mutuo venne bloccata;
perché una volta ricevuta la mail aziendale, ma non pec, in cui veniva allegata una lettera in cui si diceva che sappiamo che siete in procinto di vogliamo informazioni;
poi ne è arrivata - mi sembra non abbiamo risposto alla prima - in cui si faceva presente che il bilancio 2019 non sarebbe stato approvato, dove la società faceva riferimento ad una messa in liquidazione che era stata richiesta;
è un'informazione che cambia il merito creditizio;
si tratta di una fatto che influenza la governance aziendale;
quindi abbiamo chiesto ulteriori spiegazioni all'azienda, queste cose erano scritte e siccome facevano riferimento ad un atto pubblico, un atto notarile, abbiamo chiesto informazioni;
non abbiamo declinato ma abbiamo detto che avevamo bisogno di aver più informazioni su queste criticità di governance;
nel frattempo alla seconda mail abbiamo risposto che qualsiasi comunicazione doveva arrivarci da una pec;
non abbiamo dato alcun tipo di spiegazione;
poi il mutuo non è stato erogato perché non sono state superate le criticità di governance;
la pratica era stata deliberata positivamente dando per scontato lo status quo ovvero l'assenza di criticità”.
Testimone_3
i) “Vero o no che LA è funzionario della NC Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”?
ADR cap. i) comparsa resistente: “Si”.
j) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale funzionario della NC
Monte dei Paschi di Siena s.p.a., di finanziamento che la società avrebbe Controparte_6 dovuto ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dal detto Istituto di Credito”?
ADR cap. j): “No, non dovevamo erogare nessun finanziamento”
k) “Vero o no che la pratica di finanziamento che la società avrebbe dovuto Controparte_6 ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dalla NC Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. venne bloccato a causa di recezione, da parte della NC medesima, di comunicazioni scritte dei sigg. , e Parte_2 Parte_1 [...]
”? CP_2
ADR cap. k): “No, le pratiche di finanziamento di cui si parlava che riguardavano il periodo
OV e quindi la legge 40/2020 la quale prevedeva che tutte le imprese con i requisiti di merito creditizio, potevano richiedere finanziamenti ai sensi di questa legge sino a 5 milioni di euro per società con garanzia dello Stato che variava tra il 90% e l'80%, a
Pag. 16 di 26 seconda del comma dell'art. 13; nel caso specifico noi chiedevamo i bilanci alla ns clientela;
la società per l'anno 2019 non è stata in grado di fornirci il bilancio;
con il sig nq di amministratore si era parlato di un finanziamento con la CP_3 CP_7
[... destinato al soddisfacimento di esigenze aziendali ai sensi di questa legge;
questo finanziamento non è stato portato a termine perché in realtà mancava il bilancio 2019, che abbiamo chiesto diverse volte;
ci comunicano che l'approvazione sarebbe stata a breve, mancavano non ricordo bene, non ricordo se erano i soci che non si presentavano in assemblea o se occorreva qualche variazione di bilancio, però la conclusione è che noi abbiamo comunicato al sig. che in mancanza del bilancio non potevamo CP_3 erogare niente, proseguire nell'istruttoria, il documento principale;
noi abbiamo sempre avuto rapporti storici con tutte le società del gruppo, nel caso specifico parlo e parlavo con
, per qualsiasi cosa Testimone_4
l) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale funzionario della NC
Monte dei Paschi di Siena s.p.a., di finanziamento che la società Jonica gas s.r.l. avrebbe dovuto ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dal detto Istituto di Credito”?
ADR cap. l): “No, forse un'altra banca non noi”.
m) “Vero o no che la pratica di finanziamento che la società avrebbe Controparte_5 dovuto ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dalla NC
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. venne bloccato a causa di recezione, da parte della NC medesima, di comunicazioni scritte dei sigg. , e Parte_2 Parte_1 [...]
”? ”. CP_2
ADR cap. m): “No , la non ci ha mai richiesto nulla, ha un fido di C/C che CP_5 abbiamo sempre mantenuto e che oggi essendo la società in liquidazione e non essendoci i bilanci, di comune d'accordo con la società, il fido verrà messo in scadenza”.
ADR avv. Greco: “Non mi ricordo il contenuto della mail fatta da , ad CP_1 ottobre/novembre. Da parte di alcuni soci del gruppo, i F.lli del sig. con la quale CP_3 richiedevano informazioni finanziarie, se avevamo concesso finanziamenti o fidi non ricordo esattamente;
noi non abbiamo dato seguito perché era richiesta non dal legale rappresentante ma da soggetti che per normativa MPS non avevano diritto”.
Fatto similare, ma afferente a diverso ambito, risulta da missiva datata 9 novembre 2020 con cui sempre , e , in qualità di soci della al 50% (qui Pt_1 Pt_2 Controparte_2 CP_1 non veniva specificato se i tre si riferissero alla o alla anche la CP_1 CP_6 percentuale sembrerebbe far riferimento alla quota di capitale e, dunque, alla seconda delle
Pag. 17 di 26 due anzidette società) si rivolgevano alla e , p.c., al sig. Parte_4 [...] chiedendo informazioni su un'ordinazione di bombole effettuata dal socio e CP_12 legale rappresentante , senza consenso degli altri soci. Contestualmente, CP_3 anche qui, davano notizia della riunione presso lo studio notarile del 30 ottobre 2020, tenuta
“per firmare ed avviare la messa in liquidazione della e di tutte le altre società” CP_1
Il succitato veniva sentito all'udienza del 17 novembre 2022 ed ecco le Controparte_12 sue dichiarazioni:
n) “Vero o no che LA è dipendente della fornitore di bombole di gas della Parte_4
dell e dell ? Controparte_6 Controparte_1 Controparte_5
A.D.R. cap. n) memoria resistente: “Si”.
o) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale dipendente della Pt_4
di trattativa per fornitura di bombole di gas che l‟amministratore della
[...] CP_6
della e della aveva richiesto per il
[...] Controparte_1 Controparte_5 novembre-dicembre 2020”?
ADR cap. o): “Sicuramente si, perché io mi occupo come corrispondente commerciale della direzione nelle varie trattative che ci sono”.
p) “Vero o no che la fornitura di bombole di gas che l‟amministratore dell Controparte_6 della e della aveva richiesto per il Controparte_1 Controparte_5 novembre-dicembre 2020, venne bloccata a causa di recezione, da parte della Pt_4
di comunicazioni scritte dei sigg. , e
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
”? CP_2
ADR cap. p): “Io all'epoca dei fatti non ricordo precisamente cosa accadde, sicuramente ricevemmo una comunicazione, una mail, da parte degli altri tre soci nella quale si chiedeva chiarimenti in merito a questo ordine di quantità, le specifiche di quello che si era richiesto;
immagino poi che sia stato motivo di discussione l'ordine stesso, io non ricordo chi chiamò, nella mia mail ho ritrovato questa comunicazione;
che io ricordi questo ordine non andò a buon fine, mi sembra di no, mi sembra di ricordare che quella specifica fornitura non andò a buon fine”.
Le prove sopra illustrate consentono di affermare la sussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento e per ciò solo di negare fondatezza all'affermazione del reclamante secondo cui il licenziamento stesse sarebbe un atto ritorsivo posto in essere dal socio amministratore nei confronti dei “fratelli colpevoli di non avere voluto CP_3 approvare un bilancio che ritenevano irregolare” (pag. 19 reclamo). Basa il reclamante
Pag. 18 di 26 tale avviso sul fatto che le testi e hanno dato Testimone_5 Testimone_6 conferma dei capitolati nn. 3 e 4 di cui al ricorso introduttivo della lite, formulati nei termini seguenti:
Vero o no che in data 22.11.2020 si svolgeva presso gli uffici di della una riunione CP_13 CP_5 presenti il ricorrente, il fratello la sorella nonché il fratello amministratore Controparte_2 Parte_2 che doveva servire per appianare i contrasti societari anche con una possibile divisione delle CP_3 attività; ma la riunione finiva in un nulla di fatto perché il pretendeva solo ed esclusivamente CP_3
l'approvazione dei bilanci delle società cui i fratelli si erano opposti;
ma non ottenuto il risultato voluto il
visibilmente alterato, uscendo dalla stanza comunicava che tutti si dovevano intendere CP_3 licenziati, non solo i fratelli ma anche tutti gli impiegati presenti e, recatosi nel piazzale, anche tutti gli operai?
Vero o no che il giorno seguente, 23.11.2020, lo stesso consegnava alla sorella le lettere di CP_3 licenziamento (più volte nel tempo minacciato) anche del ricorrente, del fratello e del nipote CP_2 Pt_3
[...]
(A verbale veniva dato atto, con riguardo alle date dei fatti, che 11, cioè novembre, doveva essere inteso 12, cioè dicembre).
Si osserva che le succitate testi sono rispettivamente la figlia e la moglie del reclamante, e quindi sono evidenti i loro interessi di fatto, affettivi ed economici, che ne minano seriamente l'attendibilità. Inoltre, la ha dichiarato di non essere stata presente Tes_6 all'episodio, ma di averlo appreso da terzi e dunque ella è teste solo de relato. Pertanto, con riferimento al capitolato 3, non è affatto da ritenersi provato che nel corso della riunione in parola “ pretendeva solo ed esclusivamente l'approvazione dei bilanci delle società”. CP_3
Quanto al capitolato 4, non è dato comprendere quale rilievo dovrebbero avere, perlomeno ai fini della prova dell'intento ritorsivo, le modalità di recapito della lettera di licenziamento.
Tutto ciò ha già evidenti riflessi in punto di assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di provare la natura ritorsiva del licenziamento.
Ma a prescindere da quanto sopra, si osserva altresì che il fatto che l'amministratore della società avesse voluto verificare la possibilità di una composizione degli attriti con gli altri soci prima di intimare, a quelli che erano anche lavoratori subordinati, un licenziamento che certamente avrebbe vanificato, o almeno seriamente compromesso, quella possibilità, non cancella la insuperabile realtà storica dei fatti contestati per come emersi dalle prove passate
Pag. 19 di 26 in rassegna e la circostanza, di non poco momento, che le contestazioni degli illeciti disciplinari erano state già formulate ben prima della riunione del 22 dicembre 2022, per cui la datrice di lavoro aveva ravvisato gli illeciti disciplinari a carico degli incolpati in modo del tutto indipendente – oltre che fondato – dalle loro scelte in ambito assembleare.
Tutto questo induce la Corte a non ritenere provato l'intento ritorsivo quale motivo esclusivo e determinante del licenziamento.
Il reclamante, peraltro, insiste nella qualificazione del licenziamento come ritorsivo anche sulla base dell'avere egli posto in essere le condotte addebitate non quale lavoratore subordinato, ma come socio, per di più non come socio della Controparte_1
Controparte_ ma della diversa società (v. pagg. 21 e 24 atto di reclamo nonché pagg. 9 e 14 del ricorso introduttivo). avrebbe pertanto intimato il licenziamento sulla CP_3 base di condotte del reclamante irrilevanti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
La testi del reclamante è infondata con riguardo non solo alla natura ritorsiva, ma anche alla giusta causa del licenziamento.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
Può legittimamente ricorrersi al licenziamento per giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c. anche con riferimento a situazioni che, pur non concretizzandosi in inadempimenti del lavoratore, incidono in maniera tale sul rapporto fiduciario proprio del rapporto di lavoro, da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo
Cass. Sez. Lav. 7 novembre 2000 n. 14466 (conf. Cass. Sez. Lav. 18 dicembre 2024 n.
33143).
In tale ottica, anche comportamenti extralavorativi caratterizzati da forte disvalore sociale e tali da ledere interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario possono assurgere a giusta causa di licenziamento, posto che l'obbligo di fedeltà del lavoratore non è limitato a quanto espressamente previsto dall'art. 2105 cod. civ., ma si estende ai doveri di correttezza e buona fede emergenti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dunque anche ai comportamenti extralavorativi, se e quando gli stessi possano danneggiare il datore di lavoro (su quanto precede si vedano Cass. Sez. Lav. 18 dicembre 2024 n. 33143,
Cass. Sez. Lav. 7 ottobre 2024 n. 26181, Cass. Sez. Lav. 4 gennaio 2024 n. 267, Cass. Sez.
Lav. 14 dicembre 2023 n. 35066, Cass. Sez. Lav. 15 ottobre 2021 n. 28368, Cass. Sez. Lav.
10 gennaio 2019 n. 428, Cass. Sez. Lav. 29 marzo 2017 n. 8131).
Pag. 20 di 26 La realizzazione delle condotte ascritte a al di fuori dell'ambito Parte_1 strettamente lavorativo non ha dunque alcun rilievo, così come non ne ha, in base agli stessi principi, l'inerenza di quelle condotte a vicende direttamente pertinenti a società diverse dalla odierna reclamata, tanto più in considerazione Controparte_1 dell'esistenza – sostenuta dallo stesso reclamante e tutt'altro che negata dalla controparte – di un unico centro sostanziale di imputazione degli interessi facenti capo alle diverse società del gruppo . CP_1
Detto questo, si osserva che la condotta contestata con la nota datata 2 dicembre 2020, non può essere qualificata giusta causa di recesso. Registrare una riunione senza chiedere il consenso degli altri partecipanti e senza nemmeno avvisarli, al di là della natura della riunione e del fatto che di essa si debba redigere verbale, è comportamento comunque scorretto perché reticente e clandestino. Tuttavia, come emerge dalle dichiarazioni del teste
– per la verità non ben chiaramente verbalizzate – la riunione si tenne in Tes_7 videoconferenza tramite Skype (circostanza pacifica) e proprio questo rese palese la registrazione in corso, che perciò, al di là dell'omesso avviso iniziale, non aveva carattere oggettivamente occulto. Ma, a parte questo, è il resto della contestazione che risulta privo di logica e di fondamento. Non si vede quale necessità potesse avere di Parte_1 procedere alla registrazione per “acquisire notizie riservate sull'azienda” quando avrebbe comunque acquisito quelle notizie per il fatto in sé di partecipare, in quanto socio, alla riunione. Resta poi indimostrato il vantaggio personale, del tutto imprecisato, che Parte_1
avrebbe perseguito attraverso la registrazione. Non è stato neanche contestato, e
[...] comunque non risulta, che la registrazione sarebbe stata destinata alla divulgazione presso terzi. Sempre dalla testimonianza è emerso che la registrazione stava venendo effettuata da figlio del reclamante, del quale il teste riferisce di avere visto il Parte_3 Tes_7 volto. Semmai, quindi, il dato anomalo era costituito dalla partecipazione surrettizia alla Controparte_ riunione di una persona che non era socio né di né di né aveva Controparte_5 altro titolo che lo legittimasse a presenziare e certo questo non poteva essere giustificato dal fatto che, come esposto dal ricorrente nell'atto introduttivo (pag. 4), fosse Parte_1 sprovvisto di account personale: il fatto di dover utilizzare quello del figlio non data titolo a quest'ultimo, in assenza di autorizzazione da parte della società, a partecipare all'assemblea.
Tutto questo però non ha effettivo rilievo perché non se ne fa menzione alcuna nella nota
Pag. 21 di 26 di contestazione del 2 dicembre 2020, dove si rileva bensì che il fatto venne commesso con la collaborazione (anche) di ma non si contesta quale illecito disciplinare la Parte_3 non autorizzata partecipazione di quest'ultimo alla riunione.
Pertanto, sia per i connotati oggettivamente lievi dell'illecito disciplinare, sia per essere rimasti oscuri ed indimostrati scopi e conseguenze della registrazione non consentita, deve recisamente escludersi che il fatto possa integrare giusta causa di licenziamento.
Il discorso cambia radicalmente con riferimento agli altri fatti posti a fondamento del recesso, che, viceversa, giustificano da sé l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Si osserva che i soci avrebbero potuto e dovuto chiedere informazioni e chiarimenti sulle operazioni finanziarie e commerciali in corso nella competente sede societaria, quindi interpellando lo stesso amministratore unico, salve successive iniziative da intraprendere in caso di risposte negate o insoddisfacenti. La richiesta alle banche, viceversa, era in contrasto con l'art. 119 TUB.
A parte questo, la condotta davvero grave sta nell'avere fornito a due istituti bancari ed alla notizie non solo riservate, ma assolutamente false, riguardanti l'incontro dei Parte_4 soci del 30 ottobre 2020 presso lo studio notarile del dott. ai fini della messa in Per_3 liquidazione della società. Assume particolare rilievo la nota del 6 novembre 2020 inviata da e gli altri due fratelli a dove si parla esplicitamente di “atto Parte_1 CP_14 pubblico stipulato”, dando con ciò chiaramente ad intendere che la messa in liquidazione di tutte le società del gruppo non era stata solo oggetto di discussione, ma già CP_1 convenuta ed approvata. Fra l'altro proprio il fatto di provenire da soci delle dette società conferiva alla notizia una particolare attendibilità. Tant'è che con le due lettere di posta Controparte_ elettronica del 7 novembre 2020 inviate a e Controparte_5 CP_14 riferiva di essere stata informata da alcuni soci “dell'avvenuta sottoscrizione, per atto pubblico, di istanza di liquidazione di tutte le citate società” e chiedeva copia di tale atto. La falsità dell'informazione risulta dalla certificazione notarile allegata alla missiva inviata il 10 Controparte_ novembre 2020 da a Che si trattasse di falsità del tutto dolosa è CP_14 reso evidente dalla sua attinenza ad un'attività – la decisione di mettere in liquidazione le società e la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la relativa istanza – degli stessi soci firmatari delle missive, che dunque non potevano che essere consapevoli di non avere affatto perfezionato e sottoscritto un atto del genere.
Pag. 22 di 26 Implicando, normalmente, la messa in liquidazione di una società, anzi, nella specie, di tutte le società del gruppo, la difficoltà gestionale, imprenditoriale e finanziaria dell'impresa, è evidente come la relativa notizia – già di per sé connotata da forte disvalore sociale per la sua deliberata falsità – propalata ad altri operatori economici è intrinsecamente idonea a generare discredito e sfiducia, al di là dell'effettiva produzione di un immediato e tangibile danno patrimoniale. Peraltro, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, non è affatto vero che un danno di tal fatta non si fosse prodotto, dal momento che il teste nel rispondere al capitolato h), ha confermato che il mutuo richiesto da Tes_2 CP_5 venne bloccato e non fu più erogato proprio a seguito della ricezione della missiva di
[...]
, e . Analogamente, seppur in termini un po' meno netti, il Pt_1 Pt_2 Controparte_2 teste nel rispondere al capitolato p) ha confermato che, per la stessa ragione, la CP_12
non effettuò la fornitura di bombole di gas richiesta da quale Parte_4 CP_3 legale rappresentante delle società del gruppo.
La deliberata falsità di notizie trasmesse a terzi, all'evidente fine di ostacolare e danneggiare la persona dell'amministratore delle società e, di conseguenza, queste ultime, è la negazione stessa del concetto di buona fede e correttezza nel rapporto obbligatorio e del vincolo fiduciario che dovrebbe caratterizzarlo.
Ritiene pertanto questa Corte che l'illecito contestato con la nota dell'11 dicembre 2020 costituisca giusta causa di licenziamento. Inoltre, data la contrarietà del medesimo
(propalazione a terzi di notizie riservate e, soprattutto, false) a valori etici comuni del vivere civile ed ai più elementari doveri di correttezza e buona fede, non si pone neppure il problema dell'affissione del codice disciplinare.
Tuttavia, è fondata l'allegazione del ricorrente circa la violazione dell'art. 7 L. n. 300 del
1970 per essere piuttosto generica la contestazione relativa ai fatti addebitati.
Si rammenta il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui
“la contestazione dell'addebito deve essere specifica, nel senso che deve contenere l'esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentire a quest'ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa” (Cass. sez. lav. 30 settembre 2022, n.28502), deve offrire quindi “le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati” (Cass. sez. lav. 20 marzo 2018, n.6889; si vedano, in termini analoghi, Cass. sez. lav. 31 maggio
2022, n.17721, Cass. 16 ottobre 2019 n. 26199).
Pag. 23 di 26 La giurisprudenza ritiene altresì che l'omessa contestazione sia equiparabile all'ipotesi di insussistenza del fatto addebitato con applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 co. 4 L.
300/70 (Cass. Sez. lav. 11 novembre 2024 n. 28927, Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2020 n.
4879) ed anche “il radicale difetto di specificità della contestazione è stato considerato equivalente all'ipotesi di <> ” (Cass. Sez. lav. 20 dicembre 2024 n. 33531, in motivazione, con richiamo anche a Cass. 24 luglio 2018 n. 19632, secondo la quale “ove la contestazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell'addebito, è corretto l'operato del giudice di merito che abbia valutato, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati”).
Nella specie, con la nota datata 11 dicembre 2020 la datrice di lavoro aveva contestato a di avere “nell'ultimo mese, … artatamente alterato e divulgato notizie riservate Parte_1 apprese sia da familiari di dipendenti Regal gas sas e sia durate le assemblee dei soci per CP_5 screditare l'azienda presso istituti di credito e fornitori al fine di arrecare danno all'operato dell'amministratore ed al patrimonio societario”
Ritiene questa Corte che, in tale contestazione, non si possa ravvisare un difetto radicale di specificità perché vengono indicati l'arco temporale di verificazione delle condotte illecite
(l'ultimo mese, vale a dire, evidentemente, il mese di novembre 2020), la tipologia di illecito commessa (alterazione e divulgazione di notizie riservate), le modalità di apprensione delle notizie poi falsate e comunicate (tramite soggetti interni alle due società e tramite le assemblee societarie), la categoria di soggetti destinatari di tali notizie (istituti di credito e fornitori), le finalità a loro volta illecite della condotta (arrecare danno ad amministratore e società). Non vi è dunque la genericità sostanzialmente equivalente all'omissione, quale può essere la mera indicazione di un indefinito comportamento non conforme a determinate norme codicistiche o disposizioni contrattuali collettive senza alcun riferimento spazio- temporale né alle caratteristiche concrete del comportamento in questione.
Nello stesso tempo, però, visti i fatti poi dedotti in giudizio, la contestazione non è sufficientemente specifica da consentire al lavoratore un adeguato esercizio del diritto di difesa, perché – pur trattandosi di dati documentali a disposizione della datrice di lavoro che la stessa ben avrebbe potuto indicare nella lettera di contestazione – non fa riferimento alle missive in atti, non menziona gli istituti bancari e MPS) ed il fornitore CP_14
( ) cui quelle lettere erano state inviate né, ancora, l'oggetto della falsa notizia Parte_4
Pag. 24 di 26 (la messa in liquidazione delle società del gruppo ). CP_1
Pertanto, ritiene questa Corte che, nella fattispecie concreta in esame siano ravvisabili i presupposti per la tutela risarcitoria prevista dall'art. 18 co. 6 L. 300/70.
L'insussistenza del requisito dimensionale, necessario per l'applicabilità (anche) del co. 6 dell'art. 18 cit. (v. co. 8 stessa disposizione), deve essere provata dal datore di lavoro (v.
Cass. S.U. 10 gennaio 2006 n. 141, Cass. Sez. Lav. 19 aprile 2017 n. 9867). La convenuta, in coerenza, del resto, con l'assenza di una specifica contestazione sul punto, non ha nemmeno tentato di fornire la prova in questione.
L'evidenza, la reiterazione e la gravità degli illeciti commessi da con le Parte_1 lettere del 5, 6 e 9 novembre 2020 inducono a ritenere adeguato il minimo risarcitorio di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18 co. 6 cit.
Il rigetto delle domande volte alla declaratoria di nullità o all'annullamento del licenziamento ed alla tutela reale del posto di lavoro implica soccombenza reciproca delle parti, che induce all'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In riforma della sentenza n. 518/2025 del 24 giugno 2025, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
Risolto il rapporto di lavoro intercorso fra le parti con effetto dal 23 dicembre 2020, data del licenziamento
C O N D A N N A
La al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione, secondo gli indici
ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria (art. 150 disp. att. c.p.c.), ed interessi, al saggio legale, da calcolarsi sulla sorte ed annualmente rivalutata dal 23 dicembre
2020 sino all'effettivo soddisfo
Pag. 25 di 26
R I G E T T A
Le altre domande formulate da con il ricorso introduttivo della lite Parte_1
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Caltanissetta, camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
ER ON
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LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. ER ON – Presidente rel.
Dott. Andrea Salvatore Catalano – Consigliere
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 185 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2025, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dell'Avv. Enrico Freni, che lo rappresenta e difende per procura allegata al reclamo
R E C L A M A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Leonforte, via
Campo Sportivo n. 41 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Greco che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Pietro Sciortino per procura allegata alla memoria di costituzione in primo grado.
R E C L A M A T A
OGGETTO: Reclamo ai sensi dell'art. 1 co. 58 L. n. 92 del 2012
CONCLUSIONI
Per il reclamante: v. atto di reclamo e note dep. 7 ottobre 2025 Per la società reclamata: v. comparsa di costituzione in fase di reclamo e note di trattazione scritta dep. 23 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 marzo 2021, adiva il Tribunale di Enna, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, impugnando ai sensi dell'art. 1 comma 47 L. n. 92 del 2012 il licenziamento per giusta causa intimatogli il 23 dicembre 2020 dalla
[...] dalla quale era stato assunto nel giugno 1996. Chiedeva la Controparte_1 dichiarazione di nullità o l'annullamento del licenziamento, con applicazione dell'art. 18 commi 1 e 2 o comunque co. 4 della L. n. 300/70, con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. In subordine chiedeva l'applicazione del comma 5 dell'art. 18 cit. e, in ulteriore subordine, delle altre tutele risarcitorie previste in caso di carenza del c.d. requisito dimensionale.
Si costituiva la società convenuta, che chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto.
Con sentenza n. 518/2025 del 24 giugno 2025, il giudice adito rigettava il ricorso e compensava le spese, ritenendo che fra le parti non sussistesse un reale rapporto di lavoro subordinato, ma piuttosto una co-gestione, al di là della formale titolarità del potere di rappresentanza in capo a singole persone fisiche, delle varie società facenti capo ai fratelli
, tra i quali erano insorti dissidi nella guida del gruppo imprenditoriale. CP_1
ha adito questa Corte di Appello proponendo reclamo ex art. 1 co. 58 L. Parte_1
n. 92 del 2012, con cui ha chiesto l'integrale riforma della succitata sentenza e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita la che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 del reclamo e comunque ne ha chiesto il rigetto. Ha proposto appello incidentale condizionato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo della lite.
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Si avverte l'opportunità di ricordare che il deposito della presente sentenza oltre i dieci giorni dall'udienza di discussione, termine previsto dall'art. 1 co. 61 L. n. 92 del 2012, non ne comporta la nullità (cfr., in relazione all'identica disposizione del co. 57 stesso art. 1,
Pag. 2 di 26 Cass. Sez. Lav. 24 marzo 2025 n. 7791, Cass. Sez. Lav. 21 febbraio 2022 n. 5649).
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Sono più che leciti dubbi sull'ammissibilità del reclamo.
Il provvedimento oggetto del reclamo qui in esame è quello conclusivo della prima fase del procedimento speciale contemplato dalla L. n. 92 del 2012, applicabile alla fattispecie per essere il rapporto di lavoro fra le parti insorto anteriormente alla data di entrata in vigore del
D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (del quale v. artt. 1, co. 1, e 11).
Come sancito dalla giurisprudenza di legittimità
Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dell'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile.
Cass. Sez. Lav. 3 febbraio 2020 n. 2364 (negli stessi sensi già Cass. Sez. Lav. 30 settembre
2016 n. 19552; v. anche Cass. Sez. Lav. 9 maggio 2014 n. 10133).
L'emissione del provvedimento in forma di sentenza, anziché di ordinanza, come previsto dall'art. 1 co. 49 L. n. 92 del 2012, non dovrebbe mutare il regime di impugnazione, che, ai sensi del comma 51, è quello dell'opposizione dinanzi al medesimo Tribunale. Il fatto che il giudice, consapevolmente o per mera svista, emetta erroneamente il provvedimento conclusivo della fase in forma di sentenza anziché di ordinanza è un'accidentalità processuale che non può alterare lo schema normativo delineato con precisione dalle norme disciplinanti il rito speciale in esame.
Il reclamante sostiene, invece, l'ammissibilità del reclamo, in quanto il giudice di prima istanza, procedendo ad un'attività istruttoria completa nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti e denominando l'atto conclusivo del procedimento come “sentenza” con la quale stava “definitivamente pronunciando”, avrebbe unificato la fase sommaria e la fase di cognizione ordinaria (secondo il rito del lavoro) previste dall'art. 1 co. della L. n. 92 del 2012 e quindi l'atto decisionale adottato sarebbe non solo correttamente qualificato come sentenza, ma, soprattutto, sarebbe impugnabile solo con reclamo. A sostegno della propria tesi cita la seguente massima
Pag. 3 di 26 “Nei procedimenti soggetti al rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, qualora il giudicante, attraverso l'unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado, a conclusione di un'istruttoria a cognizione piena, sia pervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, ad una pronuncia avente contenuto decisorio, il corretto rimedio impugnatorio non va più individuato nell'opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa, ma nel gravame innanzi alla corte d'appello, in linea con la “ratio” della riforma, volta alla riduzione dei tempi delle decisioni sulla legittimità dei licenziamenti, nonché con il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini della identificazione del mezzo di impugnazione esperibile” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8467 del 31/03/2017; conforme Cass. Sez. Lav., sent. n. 15976 del 27/06/2017).
L'orientamento della Suprema Corte desta molteplici perplessità.
Allorché la legge, come, nella specie, l'art. 1 co. 49 L. n. 92 del 2012, prevede che una fase giurisdizionale debba concludersi con ordinanza, con la quale il giudice “provvede… all'accoglimento o al rigetto della domanda” (art. 1 co. 49 cit.), essa ha contenuto pienamente decisorio e, laddove non impugnata, acquisisce forza di giudicato al pari di una sentenza e come tale regola definitivamente il rapporto fra le parti. L'aspetto contenutistico del provvedimento conclusivo non ha, quindi, alcun rilievo.
Il “rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti” è ciò che deve caratterizzare, a norma di Costituzione (artt. 24 e 111), qualsiasi procedimento giurisdizionale per cui è davvero sorprendente che venga addotto ad elemento utile per definire il regime di impugnazione del provvedimento conclusivo di quel medesimo procedimento.
Quanto all'attività istruttoria, sempre l'art. 1 co. 49 cit. dispone che il giudice “procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio”, quindi rimette al giudice, anche nella prima fase del giudizio (che, per inciso, nessuna norma della L. n. 92 del 2012 qualifica espressamente come “sommaria”), ogni valutazione su “an e quantum” dell'attività istruttoria indispensabile per pervenire alla decisione, istruttoria la cui eventuale imponenza – così come la durata – non è, pertanto, incompatibile con la deformalizzazione di tale fase del giudizio (dovendosi anzi omettere “ ogni formalità non essenziale al contraddittorio”).
Quanto alla “ratio” della riforma, l'esigenza di velocizzazione dovrebbe trovare soddisfazione nei tempi accelerati di celebrazione del procedimento (dinanzi al primo giudice, per es., “l'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso”, giorni
Pag. 4 di 26 che diventano sessanta in sede di opposizione e, poi, di reclamo) e nel fatto che “alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze” (art. 1 co. 65 L. 92 del 2012) con previsione altresì di vigilanza al riguardo da parte del capo dell'ufficio (art. 1 co. 66). Devono essere pertanto i giudici a garantire l'osservanza della ratio della riforma, come si desume dal fatto stesso, che, nonostante tale ratio, il legislatore abbia previsto tre fasi decisionali anziché i “canonici” due gradi di giudizio di merito.
Al di là di queste considerazioni, non si comprende – ed è il punto essenziale della questione
– quale sarebbe il fondamento normativo di questo potere di “unificazione” esercitabile dal giudice, quale norma glielo attribuisca ed in base a quali parametri il giudice potrebbe o dovrebbe farne uso, parametri senza i quali il giudice è autorizzato a decidere egli stesso, a proprio piacimento (per non dire arbitrio), nel caso concreto sottopostogli, se emettere sentenza oppure ordinanza e con ciò derogare al regime di impugnazione delineato dal legislatore. Fra l'altro, l'assoluta carenza di definizione normativa di un tale potere giurisdizionale non può che comportare dubbi, contrasti e perdite di tempo che non esisterebbero se, semplicemente, si rispettassero i tempi e modi di impugnazione appositamente ed espressamente previsti dalle norme in relazione a ciascuna fase del processo, indipendentemente dalla deliberata o fortuita attribuzione da parte del giudice del nome di sentenza oppure di ordinanza al provvedimento con cui definisce quella fase.
Occorre osservare poi, con riguardo al concreto svolgimento della prima fase di questo giudizio che, al di là del dato meramente formale del nomen iuris di sentenza e non significando il “definitivamente pronunciando” in essa impiegato altro che il giudice si spoglia della controversia, avendola integralmente decisa (non trattandosi, insomma, di una sentenza non definitiva), non esiste un solo elemento da cui desumere che il Tribunale di
Enna abbia consapevolmente esercitato il preteso potere di unificazione delle prime due fasi del procedimento ex L. n. 92 del 2012.
Non si parla di unificazione delle fasi né nel provvedimento di ammissione delle prove del
1° dicembre 2021, né in alcuno dei verbali delle udienze istruttorie (peraltro tenute dai giudici onorari delegati). Non se ne fa menzione neppure nei due verbali di udienza privi di data e che risultano depositati al sistema telematico il 3 febbraio ed il 6 giugno 2025 con la quale la causa veniva rinviata per la “discussione” alle date rispettivamente del 2 aprile 2025
Pag. 5 di 26 e del 24 giugno 2025, in cui venne effettivamente decisa.
La stessa sentenza qui impugnata non fa alcun riferimento né all'unificazione delle due fasi, né alle sopra ricordate pronunce del 2017 della Cassazione. Per dirla tutta, non fa nemmeno alcun riferimento al fatto che si stia decidendo una controversia promossa ai sensi della L. n.
92 del 2012, testo normativo in essa del tutto sottaciuto. Si rileva, anzi, che sotto la dicitura
“sentenza” è richiamato l'art. 429 c.p.c., non, dunque, l'art. 1 comma 57 L. n. 92 del 2012, che prevede l'emissione di sentenza a conclusione della fase di opposizione all'ordinanza di cui al comma 49 e che dovrebbe essere il riferimento normativo per il giudice che abbia ritenuto di poter unificare le due fasi di giudizio. Il Tribunale, dunque, non ha affatto proceduto all'unificazione in discussione, ma, semplicemente, non si è avveduto che stava trattando e decidendo una causa promossa con il rito speciale della L. 92 del 2012.
L'emissione di sentenza, anziché di ordinanza, è espressiva soltanto di questo travisamento di fondo da parte del primo giudice, non di un'unificazione che, come detto, nessun elemento indica che il giudice abbia consapevolmente disposto.
Ciò comporta, fra l'altro, che, in casi come il presente, il presupposto di impugnabilità della sentenza direttamente dinanzi alla Corte d'Appello è stabilito non dal giudice che abbia palesato l'esercizio del proprio potere di unificazione (la cui esistenza a livello normativo è già di per sé da escludere) delle fasi distintamente previste dalla legge, ma dalla stessa parte interessata, che, in definitiva, decide come e che cosa abbia inteso decidere il giudice. E' piuttosto arduo comprendere come tutto questo si concili con la rigorosa scansione delle fasi processuali e delle impugnazioni dei relativi provvedimenti conclusivi da parte dell'art. 1 commi da 48 a 68 L. n. 92 del 2012.
Con tutto ciò, questa Corte non può che prendere realisticamente atto di un indirizzo della
Cassazione che, per quanto non recentissimo, non ha trovato successive smentite da parte della stessa giurisprudenza di legittimità. Si nota, anzi, che Cass. Sez. Lav. 3 febbraio 2020 n.
2364, sopra citata, ha bensì ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta da essa esaminata
– in cui peraltro il giudice della prima fase del rito speciale aveva emesso ordinanza –
l'indirizzo seguito da Cass. 31 marzo 2017 n. 8467, ma, appunto, perché non calzante rispetto al caso concreto, non per un dissenso sulla questione di diritto in sé considerata, per cui appare lecito attendersi una conferma dell'orientamento sull'ammissibilità della
“unificazione” delle due fasi del rito speciale e dunque sul mezzo di impugnazione in tal
Pag. 6 di 26 caso esperibile. E non si può neppure sottacere che il succitato indirizzo, vista l'emissione di un atto denominato “sentenza” da parte del Tribunale, non può non avere fondato l'affidamento del soccombente in prima fase sulla necessità di presentare reclamo alla Corte
d'Appello.
Sono circostanze che questa Corte ritiene di non poter ignorare.
Pertanto, nonostante le anzidette perplessità, si passa all'esame delle questioni poste dalla controversia.
*******
Con il ricorso introduttivo della lite, depositato l'8 marzo 2021, aveva Parte_1 dedotto di essere stato assunto dalla società resistente e, oggi, reclamata, in data 6 giugno
1996, con contratto a tempo indeterminato e per lo svolgimento delle mansioni di responsabile della produzione dello stabilimento - destinato alla lavorazione, imbottigliamento e distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per qualsiasi uso – sito nella zona industriale di Dittaino con inquadramento di quadro. Aggiungeva di essere anche socio accomandatario (non amministratore) della società resistente unitamente al fratello socio accomandante, e all'altro fratello , socio Controparte_2 CP_3 accomandatario-amministratore, ed alla moglie di quest'ultimo socio Controparte_4 accomandante.
Precisava che alla famiglia facevano capo, oltre alla società resistente, altre società CP_1 aventi la medesima attività, la medesima sede legale nella Zona Industriale di Dittaino e la condivisione di uffici e personale. Si trattava della , della CP_5 CP_6
, delle quali erano soci gli stessi quattro soggetti sopra indicati, nonché “società a vario
[...] titolo controllate da partecipazioni incrociate ( , , CP_7 Controparte_8
con cui sono gestite attività di vendita bombole e rifornimento Controparte_9 carburante)”
Rappresentava il ricorrente che “tra i germani è nato un acceso conflitto relativo alla loro CP_1 posizione di soci delle predette società che ha visto e vede contrapposti: l'odierno ricorrente, e Parte_2
a (anche con la quota di sua moglie )”, descrivendo Controparte_2 CP_3 Controparte_4 quando ed in che modo i contrasti erano emersi. A livello giudiziale erano pendenti “due azioni, rispettivamente contro la e la ed il loro amministratore, proposte dai CP_5 CP_6 relativi soci ( e ), nonché un procedimento per D.I. Parte_1 Controparte_2 Parte_2
Pag. 7 di 26 promosso dai soci e contro la . Parte_1 Controparte_2 CP_1
L'esposizione del ricorso proseguiva nei termini che seguono:
9) In data 28.11.2020 si è tenuta una, fra le altre, delle assemblee sociali;
in particolare quella dei soci di
riunione che i germani avevano convenuto di effettuarsi da remoto;
l'oggetto erano CP_5 CP_1 proprio le questioni per le quali vi è il conflitto che ha impedito l'approvazione del bilancio e la stasi amministrativa;
10) Alla riunione hanno partecipato il ricorrente con il fratello ed i suoi consulenti oltre agli altri CP_2 soci con i loro consulenti;
il ricorrente ed il fratello poiché sprovvisti di un account personale, si CP_2 collegavano, come già era avvenuto, tramite l'acquisizione del link effettuata dal figlio del ricorrente Pt_3
[...]
11)La riunione terminava con la mancata approvazione del bilancio della per l'opposizione del CP_5 ricorrente e del socio e la dichiarazione dell'amministratore che imputava Controparte_2 CP_3 agli stessi le conseguenze da ciò derivanti per la società e per il valore delle quote sociali imputandogli, altresì,
l'avere inviato una lettera alla banca con notizie fuorvianti e non veritiere anche sulla società e sulla CP_1 sua prossima messa in liquidazione che avrebbe determinato il blocco del finanziamento in corso di deliberazione
12)Anche il bilancio della società non veniva approvato CP_6
13) Con nota datata il 2.12.20 la resistente ha formulato al ricorrente la seguente contestazione disciplinare: LA in collaborazione con i sigg.ri ed in data Controparte_2 Parte_2 Parte_3
28.11.20 ha proceduto a registrare illegalmente una riunione riservata svoltasi via skype tra
l'amministratore ed alcuni consulenti al fine di acquisire notizie riservate sull'azienda da utilizzare a vantaggio personale”
Identiche contestazioni aveva formulato la società ad altri componenti la CP_5 famiglia . CP_1
Con altra nota, priva di data ed inviata con raccomandata dell'11 dicembre 2020, la CP_1
[... formulava nei confronti del ricorrente la seguente contestazione: “LA, nell'ultimo mese, ha artatamente alterato e divulgato notizie riservate apprese sia da familiari di dipendenti Regal gas sas e sia durate le assemblee dei soci per screditare l'azienda presso istituti di credito e fornitori al CP_5 fine di arrecare danno all'operato dell'amministratore ed al patrimonio societario”. Anche in tal caso la aveva mosso la stessa contestazione a e , fratelli del CP_5 Pt_2 Controparte_2 ricorrente.
Pag. 8 di 26 Dopo un vano tentativo, all'assemblea societaria del 22 dicembre 2020, di pervenire ad un componimento dei contrasti in corso, con raccomandata del 23 dicembre 2020 la società convenuta aveva intimato licenziamento in tronco per giusta causa, con riferimento alle due contestazioni del 2 ed 11 dicembre 2020, “perché nel tentativo di ottenere dei vantaggi personali ha posto in essere una serie correlata di atti che hanno minato la credibilità aziendale con grosse ripercussioni sull'assetto patrimoniale e finanziario”.
Il ricorrente deduceva la nullità o comunque l'illegittimità del licenziamento in quanto:
a) di natura ritorsiva, basato pertanto su un unico motivo illecito determinante;
b) adottato con omissione e violazione integrale della procedura di cui all'art. 7 L. n.
300 del 1970, anche per mancata affissione del codice disciplinare;
c) insussistente il fatto posto a base di esso;
d) carente la proporzionalità fra la gravità del fatto e la sanzione espulsiva e quindi non sussistendo fatto qualificabile come giusta causa di recesso.
Chiedeva pertanto, come già inizialmente ricordato, l'applicazione, in via gradata, delle varie tutele reintegrative e risarcitorie previste dalla L. n. 300/70, o, in estremo subordine, dalla L.
n. 604 del 1966.
La società convenuta si costituiva ed eccepiva preliminarmente che il ricorso era stato notificato solo il 6 giugno 2021, ben oltre il 10 maggio 2021, che era la data che il Tribunale aveva indicato come termine per notifica. Data la peculiarità del rito, ciò determinava l'inammissibilità del ricorso, come da giurisprudenza della Suprema Corte citata in comparsa.
Nel merito, contestava recisamente l'asserito carattere ritorsivo del licenziamento, fondandosi lo stesso su due illeciti disciplinari, quali l'illecita, poiché non consentita, registrazione audio di una riunione societaria – senza che il avesse mai Parte_1 negato di avere effettuato la registrazione in parola – e la diffusione di notizie riservate allo scopo di screditare l'immagine della società.
Contestava la mancanza di affissione del codice disciplinare, peraltro neppure necessaria in rapporto alla gravità del fatto, atteso che la registrazione visiva e vocale non consentita violava il diritto alla segretezza e riservatezza dei partecipanti alla riunione, quindi ledeva interessi di rilievo costituzionale (art. 15 Cost.) con potenziale integrazione anche del reato di cui all'art. 615bis c.p.
Pag. 9 di 26 Rilevava poi la convenuta che la contestazione degli illeciti era stata tempestiva e concerneva fatti specificamente individuati, che concretavano giusta causa di recesso perché il dipendente, per suoi fini economici personali, e contravvenendo ai doveri di fedeltà, correttezza e buona fede, aveva surrettiziamente acquisito notizie riservate e fatto perdere alla società importanti finanziamenti da parte degli istituti bancari, ad es. comunicando loro che la società era sul punto di essere posta in liquidazione, circostanza poi smentita da certificazione notarile.
Tali comportamenti del lavoratore integravano giusta causa di licenziamento perché ledevano gravemente il vincolo fiduciario, sicché era infondata la censura di carenza di proporzionalità fra illecito e sanzione.
Espletata lunga attività istruttoria, la causa veniva decisa, come visto, con sentenza n.
518/2025 del 24 giugno 2025, con cui il Tribunale di Enna rigettava il ricorso e compensava le spese per le ragioni sopra già sinteticamente esposte.
propone reclamo ed insiste per l'accoglimento delle domande già Parte_1 formulate con il primo ricorso.
Con il primo motivo, il reclamante denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice deciso senza tenere conto delle allegazioni delle parti. Precisamente, il giudice aveva escluso che fra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato senza che, viceversa, tale presupposto fosse mai stato in discussione, non avendo in particolare la società convenuta contestato sussistenza e natura subordinata del rapporto di lavoro, né tanto meno sostenuto che il ricorrente poteva essere considerato un co-amministratore di fatto della società stessa.
Altro fatto non contestato era la sostanziale unitarietà del gruppo imprenditoriale datore di lavoro con i riflessi in tema di sussistenza del requisito dimensionale necessario per l'applicabilità della tutela reale del posto di lavoro.
Con il secondo motivo, il reclamante, nel censurare la sentenza di primo grado per violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ed errata valutazione delle prove acquisite, illustra l'esito dell'istruttoria evidenziando come la datrice di lavoro non avesse fornito alcuna prova dei fatti di asserito rilievo disciplinare contestati ed anzi essendo emerso il chiaro intento ritorsivo perseguito da , amministratore CP_3 della società resistente.
Pag. 10 di 26 Ribadisce gli altri vizi del licenziamento, compresi quelli afferenti alla violazione dell'art. 7 L.
300/70 nel procedimento di irrogazione della sanzione.
Ripropone pertanto le domande già articolate in primo grado.
La società reclamata, oltre alla già sopra esaminata eccezione di inammissibilità del reclamo, sostiene la piena correttezza delle valutazioni del giudice di prime cure. Si sofferma a sua volta sulle risultanze istruttorie per sostenere, inversamente alla controparte, che era stata dimostrata la sussistenza dei fatti contestati, fatti che, oltre ad escludere la natura ritorsiva del licenziamento, erano qualificabili come giusta causa di recesso.
La reclamata propone poi reclamo incidentale, sollevando di nuovo l'eccezione di inammissibilità ab origine del ricorso originario, già sopra illustrata, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato.
Sul reclamo incidentale il reclamante solleva, a sua volta, eccezione di improcedibilità per omissione della notifica prevista dall'art. 436 c.p.c..
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L'appello (o reclamo) incidentale assume valenza pregiudiziale perché la dichiarazione di inammissibilità dell'originario ricorso presentato da al Tribunale di Enna, Parte_1
Controparte_ invocata dalla precluderebbe l'esame del merito della controversia.
L'eccezione di improcedibilità dell'appello incidentale a sua volta sollevata dal reclamante principale non è fondata perché la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qual è la società convenuta, non ha l'onere di proporre appello incidentale sulle questioni sollevate dinanzi al primo giudice e da questi non decise, essendo necessaria e sufficiente la loro riproposizione in sede di appello (cfr. Cass. Sez. Lav. 9 agosto 2024 n. 22638, Cass. 16 aprile
2024 n. 10198, Cass. 4 dicembre 2023 n. 33776). Diventa perciò irrilevante l'omessa notifica della comparsa di costituzione in cui l'appello incidentale è stato superfluamente presentato.
Tuttavia, l'eccezione della è manifestamente infondata. Il precedente Controparte_1 giurisprudenziale citato dalla reclamata concerneva la omessa notifica dell'opposizione avverso l'ordinanza di cui all'art. 1 co. 49 L. 92/2012 e non ha pertanto alcuna pertinenza con il caso presente, in cui vi era stato soltanto un ritardo della notifica dello stesso atto introduttivo del giudizio, non, quindi, dell'opposizione. Ciò avrebbe semmai comportato soltanto la nullità della notifica che, ove eccepita, ne avrebbe reso necessaria la Controparte_ rinnovazione, eccezione viceversa che la non ha formulato e comunque non ha
Pag. 11 di 26 qui riproposto.
Deve perciò senz'altro essere esaminato il merito della controversia.
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Con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, il primo motivo di reclamo è fondato.
E' pacifico che il socio di una società possa anche esserne lavoratore subordinato (v. Cass.
Sez. Lav. 22 gennaio 2020 n. 1396) sussistendo incompatibilità fra le due tipologie di rapporto contrattuale solo ove il lavoratore sia socio amministratore unico (Cass. Sez. Lav.
22 marzo 2013 n. 7312). Nella fattispecie in esame, ha precisato di essere Parte_1 socio accomandatario NON amministratore, carica ricoperta da , perciò CP_3 legale rappresentante della e come tale organo competente ad esprimere la Controparte_1 volontà sociale (cfr. Cass. 7312/13 cit.). Controparte_ Il fatto stesso che la avesse intimato il licenziamento per giusta causa e che la parte ricorrente lo abbia impugnato come tale evidenzia che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato era circostanza pacifica fra le parti. Anche nel costituirsi in giudizio, la società convenuta non ha mai contestato che il ricorrente fosse un proprio dipendente né tentato di ricondurre la risoluzione del contratto ad una tipologia di recesso diversa dal licenziamento (nella specie, per ritenuta giusta causa), che è tipica del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, il Tribunale si sarebbe dovuto attenere, ex art. 115 c.p.c., alle allegazioni delle parti, senza poter ravvisare, come di fatto avvenuto, una sorta di simulazione del contratto di lavoro subordinato, che nessuno gli aveva chiesto di accertare.
**********
La natura ritorsiva del licenziamento – dedotta da – “si caratterizza per Parte_1
l'assenza di qualsiasi ragione in grado di giustificare il licenziamento secondo le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo e per il ricorrere di prove anche indiziarie, pure dati statistici, atte a disvelare il motivo illecito quale motore esclusivo dell'agire datoriale di ingiusta reazione a un comportamento legittimo del dipendente” (Cass. Sez. Lav. 9 agosto 2024 n. 22614). E' onere del lavoratore allegare e provare, anche attraverso presunzioni, che la ritorsione sia il motivo unico e determinante del licenziamento (Cass. Sez. Lav. 24 giugno 2024 nn. 17266 e 17267). La verifica dei fatti allegati dal lavoratore ed espressivi dell'intento ritorsivo quale esclusivo motivo del
Pag. 12 di 26 provvedimento espulsivo “richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Sez. Lav. 8 maggio 2024 n. 12602, Cass. Sez. Lav. 27 gennaio 2022 n. 2414, Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 2021 n. 4055, Cass. Sez. Lav. 2 dicembre
2019 n. 31395).
Con la nota datata 2 dicembre 2020, la datrice di lavoro aveva contestato a Parte_1 di avere “in collaborazione con i sigg.ri ed in data Controparte_2 Parte_2 Parte_3
28.11.20 … proceduto a registrare illegalmente una riunione riservata svoltasi via skype tra
l'amministratore ed alcuni consulenti al fine di acquisire notizie riservate sull'azienda da utilizzare a vantaggio personale”.
Con la nota datata 11 dicembre 2020 (la copia depositata dal ricorrente è priva di data, in quella depositata dalla società la data risulta stampigliata a timbro in alto a destra), veniva ulteriormente contestato a di avere “nell'ultimo mese, … artatamente alterato e Parte_1 divulgato notizie riservate apprese sia da familiari di dipendenti Regal gas sas e sia durate le CP_5 assemblee dei soci per screditare l'azienda presso istituti di credito e fornitori al fine di arrecare danno all'operato dell'amministratore ed al patrimonio societario”
La sussistenza dei fatti contestati, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, è emersa dall'attività istruttoria espletata.
Con riferimento alla prima contestazione, il teste , sentito all'udienza del 21 Testimone_1 aprile 2022, alla domanda di cui al capitolato b) della comparsa di costituzione della resistente (“Vero o no che ella, in data 28.11.2020, si accorgeva che, mentre si svolgeva una riunione in via telematica (c.d. via Skipe) cui ella partecipava con l'amministratore delle società Jonicagas s.r.l. e
Regalgas di RA ET & C. s.a.s., dei soggetti estranei a tale riunione si erano inseriti nel sistema informatico (i sigg. , in collaborazione con il sig. Parte_2 Parte_1 Controparte_2 Pt_3
e che essa (riunione) veniva registrata da estranei”?), ha risposto:
[...]
“Vero”.
“C'era un'assemblea della società avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2019, sia della che CP_1 della , ma l'incidente, cioè l'inserimento durante la videoconferenza è avvenuto nell'assemblea della CP_5
a questa assemblea prendevano parte io, tutti i soci della e della , i CP_6 CP_6 CP_5 consulenti di parte dott. a sostegno dei soci e l'avv. Macrì Per_1 Controparte_2 Pt_1 Pt_2
Enrico a sostegno dei soci;
l'inserimento inappropriato di una registrazione è avvenuto da soggetti estranei
ho visto il volto di il quale durante l'assemblea è emerso che la registrazione Parte_3 Parte_3
Pag. 13 di 26 della conversazione era palese;
appena noi lo abbiamo interrotto era palese ed abbiamo visto che chi stava registrando era ci siamo accorti ed abbiamo interrotto l'assemblea, abbiamo intimato le parti Parte_3 che si trovavano dall'altra parte della videoconferenza a interrompere immediatamente la registrazione;
tale evento è stato puntualmente verbalizzato all'interno del verbale di assemblea;
dopo un quindici venti minuti dall'inizio dell'assemblea si è verificato questo incidente;
non è stata registrata tutta l'assemblea perchè interrotta;
non ricordo il tempo di registrazione 15/20 minuti dall'inizio dell'assemblea; non so da quale account Skipe si è collegata , la videoconferenza l'ha organizzata un tecnico che evidentemente Parte_2 non ero io”.
Con riguardo alla seconda contestazione, la prova emerge già per via documentale.
Con nota del 5 novembre 2020 (all. 8 prod. resistente in primo grado), , Parte_1 insieme a e , in qualità di soci della Parte_2 Controparte_2 Controparte_6 chiedevano ad un istituto di credito, imprecisato nella stessa missiva, ma risultante essere la filiale di Catania della NC Intesa San Paolo, informazioni relative ad “un finanziamento richiesto dal legale rappresentante nonché socio la cui stipula è prevista per venerdì 6 CP_3
Novembre 2020 presso iI Vostro istituto di credito”. Chiedevano altresì come mai lo stesso CP_10 non avesse ritenuto di dover avvisare gli altri soci e lamentavano che non CP_3 aveva dato al riguardo nessuna comunicazione né tanto meno aveva chiesto ed ottenuto il consenso degli altri soci.
Con nota del giorno successivo (all. 9), indirizzata allo stesso Istituto e. per conoscenza, al sig. (poi sentito come teste) gli stessi soci rappresentavano che il bilancio Testimone_2
Controparte_ 2019 della ed anche quello delle società collegate, non era stato approvato nonostante si fossero tenute tre assemblee dei soci negli ultimi due mesi. Rappresentavano, inoltre, che il 30 ottobre 2020 tutti i soci si erano recati presso studio notarile di Per_2
Controparte_ precisato in missiva “per discutere ed avviare la messa in Liquidazione della e di tutte le altre società”
Con nota del 9 novembre 2020 (all. 10 produzione società resistente), indirizzata ad altro, imprecisato Istituto di credito, poi risultato il Monte dei Paschi di Siena, filiale Centro
Corporate di Palermo, come dichiarato dal teste cui la stessa missiva Testimone_3 era inoltrata per conoscenza, sempre i tre suddetti soci chiedevano se negli ultimi tre mesi
, quale legale rappresentante della avesse stipulato CP_3 Controparte_6 finanziamenti. Contestualmente, davano notizia della riunione presso lo studio notarile del
Pag. 14 di 26 30 ottobre 2020 e del relativo scopo, così come già esposto nella succitata lettera del 6 novembre.
Con missive di posta elettronica del 6 e 7 novembre 2020 (all.ti 11, 12 e 13 parte resistente) la NC , premesso di essere stata informata da alcuni soci della Controparte_11
Controparte_
chiedeva alla stessa società ed alla copia degli atti di mancata Controparte_5 approvazione dei bilanci nonché dell'atto pubblico di istanza di liquidazione della CP_6
e delle altre società del gruppo, ricordando, inoltre, che “rimane in capo all'amministratore
[...] di ciascuna società tenere informata la NC riguardo alle vicende societarie”.
Come già accennato, conferme e chiarimenti sono pervenuti dai testi e Tes_2 Tes_3 sentiti all'udienza del 21 aprile 2022, e le cui dichiarazioni di seguito si riportano, con carattere differenziato per migliore distinzione rispetto al testo della presente sentenza.
ST Tes_2
d) “Vero o no che LA è funzionario della NC Intesa San Paolo s.p.a.”?
ADR cap. d): “Quadro direttivo”.
e) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale funzionario della NC
Intesa San Paolo s.p.a., di finanziamento che la società avrebbe dovuto Controparte_6 ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dal detto Istituto di
Credito”?
ADR cap. e): “Si”.
f) “Vero o no che la pratica di finanziamento che la società avrebbe dovuto Controparte_6 ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dalla NC Intesa San
Paolo s.p.a. venne bloccato a causa di recezione, da parte della NC medesima, di comunicazioni scritte dei sigg. , e , in cui Parte_2 Parte_1 Controparte_2 si parlava anche di messa in liquidazione della societ ? Controparte_6
ADR cap. f): “Si”.
g) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale funzionario della NC
Intesa San Paolo s.p.a., di finanziamento che la società avrebbe dovuto Controparte_5 ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dal detto Istituto di
Credito”?
ADR cap. g): “Analogo a quello di prima”.
h) “Vero o no che la pratica di finanziamento che la società avrebbe Controparte_5 dovuto ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dalla NC
Intesa San Paolo s.p.a. venne bloccato a causa di recezione, da parte della NC
Pag. 15 di 26 medesima, di comunicazioni scritte dei sigg. , e Parte_2 Parte_1 [...]
, in cui si parlava anche di messa in liquidazione della società”? CP_2
ADR cap. h): “Si”.
ADR avv. Freni: “La pratica di mutuo venne bloccata;
perché una volta ricevuta la mail aziendale, ma non pec, in cui veniva allegata una lettera in cui si diceva che sappiamo che siete in procinto di vogliamo informazioni;
poi ne è arrivata - mi sembra non abbiamo risposto alla prima - in cui si faceva presente che il bilancio 2019 non sarebbe stato approvato, dove la società faceva riferimento ad una messa in liquidazione che era stata richiesta;
è un'informazione che cambia il merito creditizio;
si tratta di una fatto che influenza la governance aziendale;
quindi abbiamo chiesto ulteriori spiegazioni all'azienda, queste cose erano scritte e siccome facevano riferimento ad un atto pubblico, un atto notarile, abbiamo chiesto informazioni;
non abbiamo declinato ma abbiamo detto che avevamo bisogno di aver più informazioni su queste criticità di governance;
nel frattempo alla seconda mail abbiamo risposto che qualsiasi comunicazione doveva arrivarci da una pec;
non abbiamo dato alcun tipo di spiegazione;
poi il mutuo non è stato erogato perché non sono state superate le criticità di governance;
la pratica era stata deliberata positivamente dando per scontato lo status quo ovvero l'assenza di criticità”.
Testimone_3
i) “Vero o no che LA è funzionario della NC Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”?
ADR cap. i) comparsa resistente: “Si”.
j) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale funzionario della NC
Monte dei Paschi di Siena s.p.a., di finanziamento che la società avrebbe Controparte_6 dovuto ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dal detto Istituto di Credito”?
ADR cap. j): “No, non dovevamo erogare nessun finanziamento”
k) “Vero o no che la pratica di finanziamento che la società avrebbe dovuto Controparte_6 ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dalla NC Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. venne bloccato a causa di recezione, da parte della NC medesima, di comunicazioni scritte dei sigg. , e Parte_2 Parte_1 [...]
”? CP_2
ADR cap. k): “No, le pratiche di finanziamento di cui si parlava che riguardavano il periodo
OV e quindi la legge 40/2020 la quale prevedeva che tutte le imprese con i requisiti di merito creditizio, potevano richiedere finanziamenti ai sensi di questa legge sino a 5 milioni di euro per società con garanzia dello Stato che variava tra il 90% e l'80%, a
Pag. 16 di 26 seconda del comma dell'art. 13; nel caso specifico noi chiedevamo i bilanci alla ns clientela;
la società per l'anno 2019 non è stata in grado di fornirci il bilancio;
con il sig nq di amministratore si era parlato di un finanziamento con la CP_3 CP_7
[... destinato al soddisfacimento di esigenze aziendali ai sensi di questa legge;
questo finanziamento non è stato portato a termine perché in realtà mancava il bilancio 2019, che abbiamo chiesto diverse volte;
ci comunicano che l'approvazione sarebbe stata a breve, mancavano non ricordo bene, non ricordo se erano i soci che non si presentavano in assemblea o se occorreva qualche variazione di bilancio, però la conclusione è che noi abbiamo comunicato al sig. che in mancanza del bilancio non potevamo CP_3 erogare niente, proseguire nell'istruttoria, il documento principale;
noi abbiamo sempre avuto rapporti storici con tutte le società del gruppo, nel caso specifico parlo e parlavo con
, per qualsiasi cosa Testimone_4
l) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale funzionario della NC
Monte dei Paschi di Siena s.p.a., di finanziamento che la società Jonica gas s.r.l. avrebbe dovuto ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dal detto Istituto di Credito”?
ADR cap. l): “No, forse un'altra banca non noi”.
m) “Vero o no che la pratica di finanziamento che la società avrebbe Controparte_5 dovuto ricevere, previa stipula di contratto di mutuo nel novembre 2020, dalla NC
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. venne bloccato a causa di recezione, da parte della NC medesima, di comunicazioni scritte dei sigg. , e Parte_2 Parte_1 [...]
”? ”. CP_2
ADR cap. m): “No , la non ci ha mai richiesto nulla, ha un fido di C/C che CP_5 abbiamo sempre mantenuto e che oggi essendo la società in liquidazione e non essendoci i bilanci, di comune d'accordo con la società, il fido verrà messo in scadenza”.
ADR avv. Greco: “Non mi ricordo il contenuto della mail fatta da , ad CP_1 ottobre/novembre. Da parte di alcuni soci del gruppo, i F.lli del sig. con la quale CP_3 richiedevano informazioni finanziarie, se avevamo concesso finanziamenti o fidi non ricordo esattamente;
noi non abbiamo dato seguito perché era richiesta non dal legale rappresentante ma da soggetti che per normativa MPS non avevano diritto”.
Fatto similare, ma afferente a diverso ambito, risulta da missiva datata 9 novembre 2020 con cui sempre , e , in qualità di soci della al 50% (qui Pt_1 Pt_2 Controparte_2 CP_1 non veniva specificato se i tre si riferissero alla o alla anche la CP_1 CP_6 percentuale sembrerebbe far riferimento alla quota di capitale e, dunque, alla seconda delle
Pag. 17 di 26 due anzidette società) si rivolgevano alla e , p.c., al sig. Parte_4 [...] chiedendo informazioni su un'ordinazione di bombole effettuata dal socio e CP_12 legale rappresentante , senza consenso degli altri soci. Contestualmente, CP_3 anche qui, davano notizia della riunione presso lo studio notarile del 30 ottobre 2020, tenuta
“per firmare ed avviare la messa in liquidazione della e di tutte le altre società” CP_1
Il succitato veniva sentito all'udienza del 17 novembre 2022 ed ecco le Controparte_12 sue dichiarazioni:
n) “Vero o no che LA è dipendente della fornitore di bombole di gas della Parte_4
dell e dell ? Controparte_6 Controparte_1 Controparte_5
A.D.R. cap. n) memoria resistente: “Si”.
o) “Vero o no che LA si è professionalmente occupato, quale dipendente della Pt_4
di trattativa per fornitura di bombole di gas che l‟amministratore della
[...] CP_6
della e della aveva richiesto per il
[...] Controparte_1 Controparte_5 novembre-dicembre 2020”?
ADR cap. o): “Sicuramente si, perché io mi occupo come corrispondente commerciale della direzione nelle varie trattative che ci sono”.
p) “Vero o no che la fornitura di bombole di gas che l‟amministratore dell Controparte_6 della e della aveva richiesto per il Controparte_1 Controparte_5 novembre-dicembre 2020, venne bloccata a causa di recezione, da parte della Pt_4
di comunicazioni scritte dei sigg. , e
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
”? CP_2
ADR cap. p): “Io all'epoca dei fatti non ricordo precisamente cosa accadde, sicuramente ricevemmo una comunicazione, una mail, da parte degli altri tre soci nella quale si chiedeva chiarimenti in merito a questo ordine di quantità, le specifiche di quello che si era richiesto;
immagino poi che sia stato motivo di discussione l'ordine stesso, io non ricordo chi chiamò, nella mia mail ho ritrovato questa comunicazione;
che io ricordi questo ordine non andò a buon fine, mi sembra di no, mi sembra di ricordare che quella specifica fornitura non andò a buon fine”.
Le prove sopra illustrate consentono di affermare la sussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento e per ciò solo di negare fondatezza all'affermazione del reclamante secondo cui il licenziamento stesse sarebbe un atto ritorsivo posto in essere dal socio amministratore nei confronti dei “fratelli colpevoli di non avere voluto CP_3 approvare un bilancio che ritenevano irregolare” (pag. 19 reclamo). Basa il reclamante
Pag. 18 di 26 tale avviso sul fatto che le testi e hanno dato Testimone_5 Testimone_6 conferma dei capitolati nn. 3 e 4 di cui al ricorso introduttivo della lite, formulati nei termini seguenti:
Vero o no che in data 22.11.2020 si svolgeva presso gli uffici di della una riunione CP_13 CP_5 presenti il ricorrente, il fratello la sorella nonché il fratello amministratore Controparte_2 Parte_2 che doveva servire per appianare i contrasti societari anche con una possibile divisione delle CP_3 attività; ma la riunione finiva in un nulla di fatto perché il pretendeva solo ed esclusivamente CP_3
l'approvazione dei bilanci delle società cui i fratelli si erano opposti;
ma non ottenuto il risultato voluto il
visibilmente alterato, uscendo dalla stanza comunicava che tutti si dovevano intendere CP_3 licenziati, non solo i fratelli ma anche tutti gli impiegati presenti e, recatosi nel piazzale, anche tutti gli operai?
Vero o no che il giorno seguente, 23.11.2020, lo stesso consegnava alla sorella le lettere di CP_3 licenziamento (più volte nel tempo minacciato) anche del ricorrente, del fratello e del nipote CP_2 Pt_3
[...]
(A verbale veniva dato atto, con riguardo alle date dei fatti, che 11, cioè novembre, doveva essere inteso 12, cioè dicembre).
Si osserva che le succitate testi sono rispettivamente la figlia e la moglie del reclamante, e quindi sono evidenti i loro interessi di fatto, affettivi ed economici, che ne minano seriamente l'attendibilità. Inoltre, la ha dichiarato di non essere stata presente Tes_6 all'episodio, ma di averlo appreso da terzi e dunque ella è teste solo de relato. Pertanto, con riferimento al capitolato 3, non è affatto da ritenersi provato che nel corso della riunione in parola “ pretendeva solo ed esclusivamente l'approvazione dei bilanci delle società”. CP_3
Quanto al capitolato 4, non è dato comprendere quale rilievo dovrebbero avere, perlomeno ai fini della prova dell'intento ritorsivo, le modalità di recapito della lettera di licenziamento.
Tutto ciò ha già evidenti riflessi in punto di assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di provare la natura ritorsiva del licenziamento.
Ma a prescindere da quanto sopra, si osserva altresì che il fatto che l'amministratore della società avesse voluto verificare la possibilità di una composizione degli attriti con gli altri soci prima di intimare, a quelli che erano anche lavoratori subordinati, un licenziamento che certamente avrebbe vanificato, o almeno seriamente compromesso, quella possibilità, non cancella la insuperabile realtà storica dei fatti contestati per come emersi dalle prove passate
Pag. 19 di 26 in rassegna e la circostanza, di non poco momento, che le contestazioni degli illeciti disciplinari erano state già formulate ben prima della riunione del 22 dicembre 2022, per cui la datrice di lavoro aveva ravvisato gli illeciti disciplinari a carico degli incolpati in modo del tutto indipendente – oltre che fondato – dalle loro scelte in ambito assembleare.
Tutto questo induce la Corte a non ritenere provato l'intento ritorsivo quale motivo esclusivo e determinante del licenziamento.
Il reclamante, peraltro, insiste nella qualificazione del licenziamento come ritorsivo anche sulla base dell'avere egli posto in essere le condotte addebitate non quale lavoratore subordinato, ma come socio, per di più non come socio della Controparte_1
Controparte_ ma della diversa società (v. pagg. 21 e 24 atto di reclamo nonché pagg. 9 e 14 del ricorso introduttivo). avrebbe pertanto intimato il licenziamento sulla CP_3 base di condotte del reclamante irrilevanti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
La testi del reclamante è infondata con riguardo non solo alla natura ritorsiva, ma anche alla giusta causa del licenziamento.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
Può legittimamente ricorrersi al licenziamento per giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c. anche con riferimento a situazioni che, pur non concretizzandosi in inadempimenti del lavoratore, incidono in maniera tale sul rapporto fiduciario proprio del rapporto di lavoro, da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo
Cass. Sez. Lav. 7 novembre 2000 n. 14466 (conf. Cass. Sez. Lav. 18 dicembre 2024 n.
33143).
In tale ottica, anche comportamenti extralavorativi caratterizzati da forte disvalore sociale e tali da ledere interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario possono assurgere a giusta causa di licenziamento, posto che l'obbligo di fedeltà del lavoratore non è limitato a quanto espressamente previsto dall'art. 2105 cod. civ., ma si estende ai doveri di correttezza e buona fede emergenti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dunque anche ai comportamenti extralavorativi, se e quando gli stessi possano danneggiare il datore di lavoro (su quanto precede si vedano Cass. Sez. Lav. 18 dicembre 2024 n. 33143,
Cass. Sez. Lav. 7 ottobre 2024 n. 26181, Cass. Sez. Lav. 4 gennaio 2024 n. 267, Cass. Sez.
Lav. 14 dicembre 2023 n. 35066, Cass. Sez. Lav. 15 ottobre 2021 n. 28368, Cass. Sez. Lav.
10 gennaio 2019 n. 428, Cass. Sez. Lav. 29 marzo 2017 n. 8131).
Pag. 20 di 26 La realizzazione delle condotte ascritte a al di fuori dell'ambito Parte_1 strettamente lavorativo non ha dunque alcun rilievo, così come non ne ha, in base agli stessi principi, l'inerenza di quelle condotte a vicende direttamente pertinenti a società diverse dalla odierna reclamata, tanto più in considerazione Controparte_1 dell'esistenza – sostenuta dallo stesso reclamante e tutt'altro che negata dalla controparte – di un unico centro sostanziale di imputazione degli interessi facenti capo alle diverse società del gruppo . CP_1
Detto questo, si osserva che la condotta contestata con la nota datata 2 dicembre 2020, non può essere qualificata giusta causa di recesso. Registrare una riunione senza chiedere il consenso degli altri partecipanti e senza nemmeno avvisarli, al di là della natura della riunione e del fatto che di essa si debba redigere verbale, è comportamento comunque scorretto perché reticente e clandestino. Tuttavia, come emerge dalle dichiarazioni del teste
– per la verità non ben chiaramente verbalizzate – la riunione si tenne in Tes_7 videoconferenza tramite Skype (circostanza pacifica) e proprio questo rese palese la registrazione in corso, che perciò, al di là dell'omesso avviso iniziale, non aveva carattere oggettivamente occulto. Ma, a parte questo, è il resto della contestazione che risulta privo di logica e di fondamento. Non si vede quale necessità potesse avere di Parte_1 procedere alla registrazione per “acquisire notizie riservate sull'azienda” quando avrebbe comunque acquisito quelle notizie per il fatto in sé di partecipare, in quanto socio, alla riunione. Resta poi indimostrato il vantaggio personale, del tutto imprecisato, che Parte_1
avrebbe perseguito attraverso la registrazione. Non è stato neanche contestato, e
[...] comunque non risulta, che la registrazione sarebbe stata destinata alla divulgazione presso terzi. Sempre dalla testimonianza è emerso che la registrazione stava venendo effettuata da figlio del reclamante, del quale il teste riferisce di avere visto il Parte_3 Tes_7 volto. Semmai, quindi, il dato anomalo era costituito dalla partecipazione surrettizia alla Controparte_ riunione di una persona che non era socio né di né di né aveva Controparte_5 altro titolo che lo legittimasse a presenziare e certo questo non poteva essere giustificato dal fatto che, come esposto dal ricorrente nell'atto introduttivo (pag. 4), fosse Parte_1 sprovvisto di account personale: il fatto di dover utilizzare quello del figlio non data titolo a quest'ultimo, in assenza di autorizzazione da parte della società, a partecipare all'assemblea.
Tutto questo però non ha effettivo rilievo perché non se ne fa menzione alcuna nella nota
Pag. 21 di 26 di contestazione del 2 dicembre 2020, dove si rileva bensì che il fatto venne commesso con la collaborazione (anche) di ma non si contesta quale illecito disciplinare la Parte_3 non autorizzata partecipazione di quest'ultimo alla riunione.
Pertanto, sia per i connotati oggettivamente lievi dell'illecito disciplinare, sia per essere rimasti oscuri ed indimostrati scopi e conseguenze della registrazione non consentita, deve recisamente escludersi che il fatto possa integrare giusta causa di licenziamento.
Il discorso cambia radicalmente con riferimento agli altri fatti posti a fondamento del recesso, che, viceversa, giustificano da sé l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Si osserva che i soci avrebbero potuto e dovuto chiedere informazioni e chiarimenti sulle operazioni finanziarie e commerciali in corso nella competente sede societaria, quindi interpellando lo stesso amministratore unico, salve successive iniziative da intraprendere in caso di risposte negate o insoddisfacenti. La richiesta alle banche, viceversa, era in contrasto con l'art. 119 TUB.
A parte questo, la condotta davvero grave sta nell'avere fornito a due istituti bancari ed alla notizie non solo riservate, ma assolutamente false, riguardanti l'incontro dei Parte_4 soci del 30 ottobre 2020 presso lo studio notarile del dott. ai fini della messa in Per_3 liquidazione della società. Assume particolare rilievo la nota del 6 novembre 2020 inviata da e gli altri due fratelli a dove si parla esplicitamente di “atto Parte_1 CP_14 pubblico stipulato”, dando con ciò chiaramente ad intendere che la messa in liquidazione di tutte le società del gruppo non era stata solo oggetto di discussione, ma già CP_1 convenuta ed approvata. Fra l'altro proprio il fatto di provenire da soci delle dette società conferiva alla notizia una particolare attendibilità. Tant'è che con le due lettere di posta Controparte_ elettronica del 7 novembre 2020 inviate a e Controparte_5 CP_14 riferiva di essere stata informata da alcuni soci “dell'avvenuta sottoscrizione, per atto pubblico, di istanza di liquidazione di tutte le citate società” e chiedeva copia di tale atto. La falsità dell'informazione risulta dalla certificazione notarile allegata alla missiva inviata il 10 Controparte_ novembre 2020 da a Che si trattasse di falsità del tutto dolosa è CP_14 reso evidente dalla sua attinenza ad un'attività – la decisione di mettere in liquidazione le società e la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la relativa istanza – degli stessi soci firmatari delle missive, che dunque non potevano che essere consapevoli di non avere affatto perfezionato e sottoscritto un atto del genere.
Pag. 22 di 26 Implicando, normalmente, la messa in liquidazione di una società, anzi, nella specie, di tutte le società del gruppo, la difficoltà gestionale, imprenditoriale e finanziaria dell'impresa, è evidente come la relativa notizia – già di per sé connotata da forte disvalore sociale per la sua deliberata falsità – propalata ad altri operatori economici è intrinsecamente idonea a generare discredito e sfiducia, al di là dell'effettiva produzione di un immediato e tangibile danno patrimoniale. Peraltro, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, non è affatto vero che un danno di tal fatta non si fosse prodotto, dal momento che il teste nel rispondere al capitolato h), ha confermato che il mutuo richiesto da Tes_2 CP_5 venne bloccato e non fu più erogato proprio a seguito della ricezione della missiva di
[...]
, e . Analogamente, seppur in termini un po' meno netti, il Pt_1 Pt_2 Controparte_2 teste nel rispondere al capitolato p) ha confermato che, per la stessa ragione, la CP_12
non effettuò la fornitura di bombole di gas richiesta da quale Parte_4 CP_3 legale rappresentante delle società del gruppo.
La deliberata falsità di notizie trasmesse a terzi, all'evidente fine di ostacolare e danneggiare la persona dell'amministratore delle società e, di conseguenza, queste ultime, è la negazione stessa del concetto di buona fede e correttezza nel rapporto obbligatorio e del vincolo fiduciario che dovrebbe caratterizzarlo.
Ritiene pertanto questa Corte che l'illecito contestato con la nota dell'11 dicembre 2020 costituisca giusta causa di licenziamento. Inoltre, data la contrarietà del medesimo
(propalazione a terzi di notizie riservate e, soprattutto, false) a valori etici comuni del vivere civile ed ai più elementari doveri di correttezza e buona fede, non si pone neppure il problema dell'affissione del codice disciplinare.
Tuttavia, è fondata l'allegazione del ricorrente circa la violazione dell'art. 7 L. n. 300 del
1970 per essere piuttosto generica la contestazione relativa ai fatti addebitati.
Si rammenta il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui
“la contestazione dell'addebito deve essere specifica, nel senso che deve contenere l'esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentire a quest'ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa” (Cass. sez. lav. 30 settembre 2022, n.28502), deve offrire quindi “le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati” (Cass. sez. lav. 20 marzo 2018, n.6889; si vedano, in termini analoghi, Cass. sez. lav. 31 maggio
2022, n.17721, Cass. 16 ottobre 2019 n. 26199).
Pag. 23 di 26 La giurisprudenza ritiene altresì che l'omessa contestazione sia equiparabile all'ipotesi di insussistenza del fatto addebitato con applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 co. 4 L.
300/70 (Cass. Sez. lav. 11 novembre 2024 n. 28927, Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2020 n.
4879) ed anche “il radicale difetto di specificità della contestazione è stato considerato equivalente all'ipotesi di <
Nella specie, con la nota datata 11 dicembre 2020 la datrice di lavoro aveva contestato a di avere “nell'ultimo mese, … artatamente alterato e divulgato notizie riservate Parte_1 apprese sia da familiari di dipendenti Regal gas sas e sia durate le assemblee dei soci per CP_5 screditare l'azienda presso istituti di credito e fornitori al fine di arrecare danno all'operato dell'amministratore ed al patrimonio societario”
Ritiene questa Corte che, in tale contestazione, non si possa ravvisare un difetto radicale di specificità perché vengono indicati l'arco temporale di verificazione delle condotte illecite
(l'ultimo mese, vale a dire, evidentemente, il mese di novembre 2020), la tipologia di illecito commessa (alterazione e divulgazione di notizie riservate), le modalità di apprensione delle notizie poi falsate e comunicate (tramite soggetti interni alle due società e tramite le assemblee societarie), la categoria di soggetti destinatari di tali notizie (istituti di credito e fornitori), le finalità a loro volta illecite della condotta (arrecare danno ad amministratore e società). Non vi è dunque la genericità sostanzialmente equivalente all'omissione, quale può essere la mera indicazione di un indefinito comportamento non conforme a determinate norme codicistiche o disposizioni contrattuali collettive senza alcun riferimento spazio- temporale né alle caratteristiche concrete del comportamento in questione.
Nello stesso tempo, però, visti i fatti poi dedotti in giudizio, la contestazione non è sufficientemente specifica da consentire al lavoratore un adeguato esercizio del diritto di difesa, perché – pur trattandosi di dati documentali a disposizione della datrice di lavoro che la stessa ben avrebbe potuto indicare nella lettera di contestazione – non fa riferimento alle missive in atti, non menziona gli istituti bancari e MPS) ed il fornitore CP_14
( ) cui quelle lettere erano state inviate né, ancora, l'oggetto della falsa notizia Parte_4
Pag. 24 di 26 (la messa in liquidazione delle società del gruppo ). CP_1
Pertanto, ritiene questa Corte che, nella fattispecie concreta in esame siano ravvisabili i presupposti per la tutela risarcitoria prevista dall'art. 18 co. 6 L. 300/70.
L'insussistenza del requisito dimensionale, necessario per l'applicabilità (anche) del co. 6 dell'art. 18 cit. (v. co. 8 stessa disposizione), deve essere provata dal datore di lavoro (v.
Cass. S.U. 10 gennaio 2006 n. 141, Cass. Sez. Lav. 19 aprile 2017 n. 9867). La convenuta, in coerenza, del resto, con l'assenza di una specifica contestazione sul punto, non ha nemmeno tentato di fornire la prova in questione.
L'evidenza, la reiterazione e la gravità degli illeciti commessi da con le Parte_1 lettere del 5, 6 e 9 novembre 2020 inducono a ritenere adeguato il minimo risarcitorio di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18 co. 6 cit.
Il rigetto delle domande volte alla declaratoria di nullità o all'annullamento del licenziamento ed alla tutela reale del posto di lavoro implica soccombenza reciproca delle parti, che induce all'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In riforma della sentenza n. 518/2025 del 24 giugno 2025, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
Risolto il rapporto di lavoro intercorso fra le parti con effetto dal 23 dicembre 2020, data del licenziamento
C O N D A N N A
La al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione, secondo gli indici
ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria (art. 150 disp. att. c.p.c.), ed interessi, al saggio legale, da calcolarsi sulla sorte ed annualmente rivalutata dal 23 dicembre
2020 sino all'effettivo soddisfo
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R I G E T T A
Le altre domande formulate da con il ricorso introduttivo della lite Parte_1
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Caltanissetta, camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
ER ON
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