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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 3025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe BERSANI Presidente Relatore dott. Marco BONCI Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3025/2024 RG. VG. promossa da
codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA ADAMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA ADAMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“1.- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere pagina 1 di 3 alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2.- Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3.- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione, con rinuncia reciproca alla corresponsione di un assegno;
4.- Le parti, nel confermare le condizioni sopra riportate, rinunciano sin d'ora ad eventuale impugnazione;
5.- Le parti dichiarano congiuntamente di rinunciare al deposito della documentazione ex art 473-bis
12 terzo comma c.p.c.;
6.- Le spese del presente giudizio si ritengono compensate tra le parti.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in AR
IV (AL) il 29/07/2017 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 6, parte 1, serie A, anno 2017), in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione non sono nati figli;
e che in data 17/06/2024 il Tribunale di Alessandria -RG 750/2024, Sentenza n. 115/2024- dichiarava la separazione personale dei coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati ed è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Con note scritte depositate in data 14/01/2025 i coniugi confermavano le condizioni di cui al ricorso, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970.
I coniugi, come risulta dalla sentenza prodotta (Tribunale di Alessandria, RG 750/2024, Sentenza n.
115/2024 del 17/06/2024), si sono separati consensualmente nel 2024 e da tale data non è intervenuta riconciliazione ed hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte.
Si deve, pertanto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando pagina 2 di 3 DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in AR IV (AL) il 29/07/2017 e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 6, parte 1, serie A, anno 2017.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile di AR IV (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 2017, n. 6, parte 1, serie A).
DISPONE
che i ricorrenti continuino a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
PRENDE ATTO CHE
le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione, con rinuncia reciproca alla corresponsione di un assegno;
le parti, nel confermare le condizioni sopra riportate, rinunciano sin d'ora ad eventuale impugnazione;
le parti dichiarano congiuntamente di rinunciare al deposito della documentazione ex art 473-bis 12 terzo comma c.p.c.;
le spese del presente giudizio si ritengono compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 15/04/2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe BERSANI Presidente Relatore dott. Marco BONCI Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3025/2024 RG. VG. promossa da
codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA ADAMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA ADAMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“1.- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere pagina 1 di 3 alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2.- Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3.- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione, con rinuncia reciproca alla corresponsione di un assegno;
4.- Le parti, nel confermare le condizioni sopra riportate, rinunciano sin d'ora ad eventuale impugnazione;
5.- Le parti dichiarano congiuntamente di rinunciare al deposito della documentazione ex art 473-bis
12 terzo comma c.p.c.;
6.- Le spese del presente giudizio si ritengono compensate tra le parti.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in AR
IV (AL) il 29/07/2017 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 6, parte 1, serie A, anno 2017), in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione non sono nati figli;
e che in data 17/06/2024 il Tribunale di Alessandria -RG 750/2024, Sentenza n. 115/2024- dichiarava la separazione personale dei coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati ed è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Con note scritte depositate in data 14/01/2025 i coniugi confermavano le condizioni di cui al ricorso, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970.
I coniugi, come risulta dalla sentenza prodotta (Tribunale di Alessandria, RG 750/2024, Sentenza n.
115/2024 del 17/06/2024), si sono separati consensualmente nel 2024 e da tale data non è intervenuta riconciliazione ed hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte.
Si deve, pertanto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando pagina 2 di 3 DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in AR IV (AL) il 29/07/2017 e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 6, parte 1, serie A, anno 2017.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile di AR IV (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 2017, n. 6, parte 1, serie A).
DISPONE
che i ricorrenti continuino a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
PRENDE ATTO CHE
le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione, con rinuncia reciproca alla corresponsione di un assegno;
le parti, nel confermare le condizioni sopra riportate, rinunciano sin d'ora ad eventuale impugnazione;
le parti dichiarano congiuntamente di rinunciare al deposito della documentazione ex art 473-bis 12 terzo comma c.p.c.;
le spese del presente giudizio si ritengono compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 15/04/2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
pagina 3 di 3