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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 2129/2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv
Giuseppe Sessa, presso il cui studio, sito in Fisciano alla via Adamo
Fortunato n. 8, elettivamente domicilia;
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata al ricorso per Decreto
Ingiuntivo, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e. Andrea Ornati, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 30/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 2129/2022 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
2630/2021, con cui è stata ingiunta al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 12.677,89, quale debitoria rinveniente dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento ceduto all'odierna opposta, oltre interessi e spese del proecdimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, la nullità del ricorso monitorio per mancanza di prova scritta ai sensi dell'articolo 634
c.p.c., attesa l'impossibilità di riscontrare gli estratti autentici dei documenti in forza dei quali è stato chiesto ed ottenuto il Decreto
Ingiuntivo; quale secondo motivo di opposizione, l'insufficienza della documentazione prodotta dalla opposta, non essendo il solo contratto di finanziamento prodotto sufficiente a dimostrare l'esistenza e la fondatezza del diritto di credito azionato;
quale terzo motivo di opposizione, la violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f) D.Lgs. n. 206/2005 con conseguente nullità del Decreto Ingiuntivo, in quanto reso sulla base di un contratto di finanziamento nullo a causa della presenza in esso di clausole vessatorie, oltre che privo di specifica previsione della presenza di copertura assicurativa ed in caso di presenza, delle condizioni applicabili;
quale quarto motivo di opposizione, che la sig.ra è estranea al Parte_1
contratto di finanziamento oggetto di causa, non avendolo mai sottoscritto e non avendo ricevuto gli importi di cui l'opposta chiede la restituzione.
In virtù di quanto innanzi esposto la sig.ra ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2630/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che il diritto Controparte_1
credito vantato nei confronti della opponente è stato oggetto di cessione, più
Proc. N.R.G.A.C. 2129/2022 - Sentenza precisamente di una operazione di cartolarizzazione exartt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30/4/1999 ed art. 58 T.U.B., i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
che pertanto essa quale cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la societá erogatrice del finanziamento;
che, pertanto non ricadono sul cessionario gli aspetti relativi all0essenza del contratto, poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'Istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito;
che ne consegue il difetto di legittimazione della opposta in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale;
che in via assolutamente preliminare eccepisce che l'opposizione è stata proposta tardivamente, oltre il termine di 40 giorni di cui all'articolo 641
c.p.c. e, come tale, è inammissibile;
che, infatti, il Decreto Ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta in data 10/12/2021 e il postino, in ragione dell'assenza del destinatario, inviava allo stesso in data 20/12/2021 la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); che il plico non veniva ritirato nel termine di dieci giorni dall'invio della;
che in assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene decorsi dieci giorni dall'invio della o dalla data del ritiro del plico, se avvenuta anteriormente ai dieci giorni di compiuta giacenza e, pertanto, il perfezionamento della notifica va individuato dieci giorni dopo l'invio della
, ovvero il giorno 30/12/2021; che il termine per l'opposizione a
Decreto Ingiuntivo, decorrendo dal 30/12/2021, veniva a scadere il giorno
08/02/2022 laddove l'opposizione veniva notificata in data 23/02/2022;
Proc. N.R.G.A.C. 2129/2022 - Sentenza che, nel disconoscere la firma apposta sul contratto, la parte opponente si contraddice, disconoscendo dapprima la firma ex art 214 c.p.c. per poi dichiarare di aver effettuato dei pagamenti;
che ne consegue la genericità ed indeterminatezza del disconoscimento, smentita tra l'altro dall'esame delle complessive produzioni documentali (documenti di indentità e busta paga) dalle quali emerge, al contrario, che la firma disconosciuta appare riconducibile proprio al debitore ingiunto;
che l'eccezione di disconoscimento dell'autenticità della documentazione prodotta da parte creditrice in sede monitoria risulta infondata e generica, nella misura in cui il disconoscimento effettuato non solo non contiene una non equivoca negazione della genuinità delle copie prodotte dalla ma, Controparte_1
soprattutto, non individua espressamente i documenti e i relativi profili contestati;
che, al contario di quanto contestato relativamente alla assenza dei presupposti per l'emissione del Decreto Ingiuntivo, l'estratto conto prodotto in sede monitoria contiene l'integrale movimentazione del rapporto in parola, da cui si evince il dettaglio degli importi oggi dovuti, ex art. 50
T.U.B., risultando in tal modo assolto l'onere di prova di cui all'art 633
c.p.c. ai fini dell'emissione del monitorio stesso, il cui credito è pertanto certo, liquido ed esigibile;
che, pertanto, le risultanze dell'estratto conto, idonee a legittimare l'emissione del Decreto Ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.; che non risulta sottoscritta alcuna polizza assicurativa;
che l'eccezione di nullità del contratto, stante la natura vessatoria delle clausole ivi contenute e, nello specifico, della clausola relativa all'interesse moratorio risulta generica oltre che infondata sulla base dell' ulteriore circostanza che l'interesse moratorio costituisce uno strumento a tutela del contraente correlato al colposo ritardo
Proc. N.R.G.A.C. 2129/2022 - Sentenza nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, sicché la funzione dello stesso non può, in nessun caso, essere considerata uno strumento vessatorio;
che, in ogni caso, la clausola di che trattasi non può considerarsi vessatoria stante la sottoscrizione della medesima da parte del cliente;
che tutte le pattuizioni contrattuali sono state specificatamente accettate e ratificate da controparte;
che parte opponente non ha disconosciuto la produzione documentale depositata dall'opposta in sede di atto introduttivo con conseguente prova della sussistenza del credito azionato;
che in tema di pagamento del credito occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile secondo cui il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il relativo titolo, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca e tale onere, si ribadisce, non é stato assolto dall'odierno attore in opposizione.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: dichiarare l'opposizione inammissibile, in quanto tardiva e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2630/2021; nel merito, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2630/2021; in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra Parte_1
al pagamento in suo favore della diversa, maggiore o minore
[...]
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite e accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. ed assegnava alla parte opposta il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
16/6/2023).
Proc. N.R.G.A.C. 2129/2022 - Sentenza Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 03/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. - In via del tutto preliminare occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla per essere stata Controparte_1
proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui all'articolo 641 c.p.c.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Invero, risulta provato documentalmente che la notifica del Decreto
Ingiuntivo all'opponente si è perfezionata il 30/12/2021, atteso che esso veniva notificato alla sig.ra a mezzo posta in data 10/12/2021 Parte_1
ed il postino, in ragione dell'assenza del destinatario, inviava allo stesso in data 20/12/2021 la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Pertanto, non essendo stato il plico ritirato nel termine di dieci giorni dall'invio della
, considerato che in assenza del destinatario il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene decorsi dieci giorni dall'invio della o dalla data del ritiro del plico, se avvenuta anteriormente ai dieci giorni di compiuta giacenza (“ex multis” Cass. Civ., n. 4049/2018), essendo stata la raccomandata CAD 01903810210008846 spedita in data 20/12/2021 ed il plico non ritirato nel termine di dieci giorni dall'invio della , il perfezionamento della notifica è avvuto 10 giorni dopo l'invio della , ovvero il 30/12/2021; ne discende che il termine di 40 giorni per l'opposizione è scaduto il giorno 10/2/2022, mentre l'opponente ha provveduto a notificare l'atto di citazione in opposizione alla opposta il giorno 23/2/2022, oltre il termine di cui all'articolo 641 c.p.c.
Proc. N.R.G.A.C. 2129/2022 - Sentenza Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è tardiva e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità, con conferma integrale del
Decreto Ingiuntivo n. 2630/2021.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, sono poste a carico di Parte_1
e, considerate la natura, il valore (€ 12.677,89 pari a quello del
[...]
monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché euro 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla fase di attivazione), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
2.1 - Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, atteso che essa ha ricevuto rituale comunicazione dell'invito alla stessa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 16/6/2023), la sig.ra Parte_1
va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello
[...]
Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile in quanto tardiva e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2630/2021;
Proc. N.R.G.A.C. 2129/2022 - Sentenza 2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna al versamento, in favore dell'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 2129/2022 - Sentenza