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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3716/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3716/2021
promossa da:
P.IVA - C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(Avv. Proietti Michele)
ATTORE OPPOSNENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(Avv. Bovi Campeggi Catia)
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Sulla base delle conclusioni di seguito riportate:
Per parte ATTRICE - OPPONENTE: “- Nel merito, revocare –per intervenuto pagamento e perché
inammissibile, improcedibile, infondato, ingiusto ed illegittimo per i fatti esposti- il Decreto
Ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Lucca, notificato a con pedissequo Parte_1
atto di precetto, dal sig. Controparte_1 - Dichiarare che l'istante non deve al sig. quanto dallo stesso Controparte_1
richiesto a titolo di sorte capitale, di spese e di interessi per l'opposto D.I. notificato con pedissequo
atto di precetto, per i motivi indicati in premessa”.
Per parte CONVENUTA - OPPOSTA: “Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
In limine litis, dichiarare per i motivi di cui in atti, inammissibile, nulla o come meglio l'opposizione
proposta, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 922/2021, emesso dal Tribunale di Lucca in
data 16 giugno 2021, e rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata Parte_1
in fatto e in diritto e/o inammissibile o come meglio;
In subordine, in caso di revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto - accertato che sul Buono
Postale fruttifero per cui è causa è presente un tasso di rendimento di colore rosso serie P-O, che è
stato liquidato l'importo con errata applicazione della ritenuta fiscale, che è stato liquidato un
importo diverso e minore per l'ultimo decennio in violazione della tabella allegata al d.m. 13/06/1986
- condannare per i motivi di cui in atti, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore della signora nel domicilio eletto, Controparte_1
della somma che verrà accertata in corso di causa, espletanda occorrendo ctu, oltre interessi
moratori ex art. 1224, comma 1 c.c. dalla costituzione in mora del 7/05/2020 ovvero ex d.lgs.
231/2002 dal dì del dovuto ovvero ex art. 1284, comma 4 e 5 c.c. dalla domanda arbitrale o dal
deposito del ricorso monitorio, fino al saldo avvenuto il 15/09/2021.
In ogni caso, in difetto di prova di avvenuto versamento all'Erario, condannare al Parte_1
versamento delle ritenute fiscali dovute sul maggior rendimento dovuto e versato, quale sostituto
d'imposta.
Con vittoria di compensi, rimb. forf. spese generali 15%, I.v.a. e c.p.a”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 922/2021, con il quale il Tribunale di Lucca le aveva ingiunto di pagare immediatamente a
[...]
la somma di € 33.582,48 - oltre interessi moratori a decorrere dal Controparte_1
4/12/2019, spese ed onorari del procedimento liquidati complessivamente in € 1.800,00, in € 286,00
per esborsi, oltre spese forfetarie, IVA e CAP – richiesti quale maggior importo spettante all'ingiungente a titolo di rimborso degli interessi maturati dal 21° al 30° anno sul buono postale fruttifero appartenente alla serie Q-000.095, emesso in data 23.09.1988, per il valore di L. 5.000.000.
Parte opponente, preliminarmente in rito, eccepiva la nullità del D.I. opposto, poiché emesso in assenza del presupposto della liquidità – non essendo la somma di denaro richiesta determinata nel suo ammontare, ma determinabile attraverso la risoluzione di una questione di diritto - e del requisito della certezza del credito azionato – non avendo la decisione dell'ABF alcun valore vincolante per l'Autorità Giudiziaria;
eccepiva, altresì la prescrizione - ex art. 2946 e/o 2947 c.c.- del diritto all'aggiornamento dei tassi d'interesse, essendo il BFP emesso 33 anni orsono.
Nel merito l'opponente – premettendo in fatto che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto da che nel giudizio monitorio aveva allegato di essere contitolare Controparte_1
unitamente alla madre, (deceduta in data 4.10.2009), del buono postale fruttifero Persona_1
appartenente alla serie “Q”, n. 95, emesso in data 23.09.1988, per il valore di L. 5.000.000; di aver ottenuto la liquidazione, pro quota, del suddetto titolo in data 14.12.2019, per l'importo di euro
27.934,89; di aver diritto alla maggiore somma di euro 61.497,37 in ragione di quanto stampato sul titolo stesso, che per il periodo dal 20° al 30° anno prevedeva la maturazione di lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre fino al dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione;
di aver adito, per il conseguimento del suddetto importo, l'ABF e di aver ottenuto da quest'ultimo, in data
26.1.2021, una decisione favorevole, rimasta tuttavia inadempiuta da – chiedeva la Parte_1
revoca di detto decreto, poiché infondato in fatto, in diritto e nel quantum. Più precisamente, parte opponente deduceva che il buono fruttifero in questione apparteneva alla serie
“Q/P”, come poteva evincersi dal titolo stesso che sul fronte e sul retro riportava, con un timbro che si sovrapponeva all'originaria stampa, la nuova serie “Q/P” e i nuovi tassi di interesse stabiliti con
D.M. del 13.06.1986; che detto buono era già stato rimborsato nelle mani di parte opposta in data
4.12.2019 per il considerevole importo di euro 27.934,89, a fronte di un minimo investimento iniziale di euro 2.500,00; che il rendimento corrisposto era quello previsto per i titoli di tale specie ed era conforme con quanto statuito dal D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. Serie Ordinaria del
28/6/1986; che il essendo stato emesso nel 1988 era soggetto alla disciplina di cui al D.M. CP_2
13.06.1986; che invero l'art 173 del D.P.R. 156 del 29.03.1973 al comma 1 prevedeva che “Le
variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero
per il Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”; che il D.M. 13/6/1986,
agli artt. 4, 5, prevedeva che “
4. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni
postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata
nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto
del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle
tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.
5. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie
ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno
forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986; Per
questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con
la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”; che il D.M.
23/6/1997 all'art. 7 statuiva che “… Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere
«Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto
della ritenuta fiscale”; che, dunque, la modalità corretta di calcolo degli interessi era la seguente “come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) art. 7, gli interessi che
maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21.09.1986 al 30.06.1997, per i primi venti anni
di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale;
Solo a partire dai
BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi, per i primi venti anni di vita del titolo, sono
capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva; Sino al compimento del ventesimo anno,
poi, gli interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni
precedenti, concorrendo quindi alla determinazione del montante (capitale più interessi) sul quale
sarebbe stato applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per tale
ragione si parlava d'interessi in regime di capitalizzazione composta); dal ventunesimo al
trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene invece corrisposto, su base bimestrale,
una somma fissa pari al tasso massimo raggiunto (l'interesse veniva calcolato sul montante
risultante al termine del ventesimo anno). In ragione del fatto che gli interessi maturati negli ultimi
dieci anni non concorrono alla determinazione del futuro montante, si parla pertanto di regime di
capitalizzazione semplice. Per la determinazione del bimestre fisso, si parte dal montante netto
maturato al compimento del 20° anno, sul quale viene applicato il tasso d'interesse nella misura del
12,00%. L'importo così ottenuto costituisce l'importo fisso bimestrale fino allo scadere del 30° anno
solare, in virtù del fatto che gli interessi (a differenza che per i primi venti anni) non vengono più
capitalizzati. Dall'importo degli interessi così calcolati, si detrae la ritenuta fiscale e l'interesse netto
viene, poi, suddiviso per 6 bimestri”; che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 -
pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986, convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale - gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987,
erano assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997
(come quelli di cui trattasi) erano assoggettati alla ritenuta del 12,50%; che tale ritenuta era stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita,
Cont per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%; che il per cui è causa era stato stampato per la precedente serie “P”, vigente nel periodo dal 1.7.1984 al 30.6.1986, ma che all'atto della sua emissione (23.09.1988), per effetto del D.M. 13.06.1986, apparteneva a tutti gli effetti alla
Cont serie “Q”; che, in perfetta aderenza con il D.M., sul retro del vi era stato apposto un timbro indicante la nuova serie di appartenenza (Serie “Q/P”) e i nuovi tassi di interesse (8% fino al 5° anno;
9% dal 6° al 10° anno;
10,50% dall'11° al 15° anno;
12% dal 16° al 20° anno); che l'importo dovuto dal 21° al 30° anno non era qualificabile come tasso di interesse ma come importo fisso bimestrale e che, pertanto, non doveva essere apposto alcun timbro riportante il nuovo tasso di interesse,
applicandosi quanto disposto nella tabella del D.M. istitutivo della serie;
che l'ingiungente (odierna opposta) - richiedendo per il periodo dal 1° al 20° anno l'applicazione degli interessi previsti per la serie “Q”, e per il periodo dal 21° al 30° anno quelli previsti per la serie “P” - pretendeva che il titolo appartenesse contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi
10 anni, optando in tal modo per una soluzione ibrida non contemplata dalla disciplina dei Buoni
Postali e dal D.M.; che il richiamo alla Sent. della Corte di Cassazione SS.UU. 13979/2007 era da considerarsi del tutto inconferente, non applicandosi al caso di specie i principi espressi in tale pronuncia, ma applicandosi quelli enucleati nella Sent. SS.UU. n. 3963/2019; che i BFP, essendo titoli di legittimazione e non titoli di credito, trovavano la loro disciplina nella legge e non nelle pattuizioni delle parti e che su di essi prevalevano le disposizioni normative sulle indicazioni letterali contenute negli stessi (artt. 1339, 1374, 1342 c.c.); che gli interessi moratori non potevano decorrere dall'instaurazione del procedimento dinanzi all'ABF, non potendosi equiparare quest'ultimo al procedimento arbitrale.
Tanto premesso parte opponente concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Nel merito, revocare –per intervenuto pagamento e perché inammissibile, improcedibile,
infondato, ingiusto ed illegittimo per i fatti esposti- il Decreto Ingiuntivo opposto n. 922/2021, R.G.
2454/2021, emesso dal Tribunale di Lucca in data 16-17 giugno 2021, notificato a Parte_1
il 14/7/2021, con pedissequo atto di precetto, dalla sig.ra -
[...] Controparte_1
Dichiarare che l'istante non deve alla sig.ra quanto dalla stessa Controparte_1
richiesto a titolo di sorte capitale, di spese e di interessi per l'opposto D.I. notificato con pedissequo atto di precetto, per i motivi indicati in premessa. -Condannare la sig.ra Controparte_1
alla restituzione, in favore di di € 40.349,36. Spese vinte”.
[...] Parte_1
Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente la quale Controparte_1
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza ovvero la nullità assoluta della notificazione dell'opposizione, avendo parte opponente inviato per la notificazione dell'opposizione due PEC prive degli elementi essenziali per una valida notifica telematica.
Con riferimento alle eccezioni sollevate da parte opponente - eccezione di nullità del D.I. opposto,
poiché emesso in assenza del presupposto della liquidità e della certezza del credito azionato ed eccezione di prescrizione del diritto azionato - l'opposta deduceva, in ordine alla prima, che sussisteva sia il requisito della liquidità - in quanto la somma alla base del D.I. era facilmente calcolabile - che quello della certezza del diritto – essendo la prova scritta rappresentata dal buono fruttifero postale e dalla decisione arbitrale;
in ordine alla seconda, che il diritto azionato non era prescritto, poiché assumeva valore decisivo quanto contrattualmente previsto sul buono, che faceva decorrere la prescrizione quinquennale dalla scadenza del titolo al 30° anno, con la specificazione che dal 1° gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessava di essere fruttifero di interessi e poteva essere rimborsato entro il termine prescrizionale di 5 anni;
che, in ogni caso, il termine prescrizionale era stato esteso, con l'art. 8 del D.M. 19.12.2000, a dieci anni.
Nel merito parte opposta rappresentava in fatto che il BPF, n. serie Q-000.095, sottoscritto il
23.09.1988, del valore di L.
5.000.000 e ridenominato “Q/P”, era stato emesso successivamente all'emanazione del D.M. del 13.06.1986, utilizzando il modello della serie “P-O”; che sul fronte del titolo non era stato apposto alcun timbro indicante la serie “Q” bensì il timbro “P-O”, con la lettera
O barrata;
che aveva erroneamente utilizzato la modulistica della serie P-O anziché quella della Pt_1
serie P;
che la parte posteriore del titolo riportava tre diverse misure di determinazione del rendimento, costituite dalla tabella di determinazione degli interessi a stampa (con indicazione dei seguenti tassi “9% dal 1° al 3° anno;
13% dal 4° all'8° anno;
15% dal 9° al 15° anno;
16% dal 16°
al 20° anno, con indicazione precisa del montante maturato ad ogni bimestre fino al 20° anno, e
l'indicazione che matureranno “L.
1.770.400 per ogni bimestre successivo al 20° anno fino al 31
dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”), dal timbro di colore rosso con la dicitura serie P/O (indicante i seguenti tassi “9 % da 1° al 3° anno;
11% dal 4° all'8° anno;
13% dal CP_3
9° al 15° anno;
15% dal 15° al 20° anno”) e, infine, da un timbro di colore nero, praticamente illeggibile, dal quale si comprendeva solo il riferimento alla serie “Q” e l'indicazione di tassi fino al
20° anno;
che i timbri apposti a rettifica della tabella dei rendimenti aggiornavano la tabella per la misura degli interessi sino al 20° anno, ma non prevedevano alcuna rettifica dei rendimenti dal 21° al
30° anno;
che la ricevuta di rimborso del buono fruttifero, rilasciata dall'Ufficio Postale di Camaiore
in data 4..12.2019, riportava l'importo complessivo erogato (euro 27.934,89) al netto della ritenuta fiscale (euro 3.626,41) e dell'imposta di bollo (euro 32.28) ma non l'importo degli interessi lordi dovuti;
che l'importo degli interessi lordi poteva essere così calcolato “Rimborso 27.934,89 - Capitale
2.582,28 + imp. bollo 32,28 + ritenuta 3.626,41 [=] Int. Lordi 29.001,30 (corrispondente a Lire
56.173,710)”; che, pertanto, il montante liquidato dal sopradetto Ufficio Postale corrispondeva ad euro 31.5293,58 (Lire 61.173.701); che come precisato innanzi all'ABF, il montante doveva essere determinato in base a quanto espressamente indicato nella parte posteriore del titolo (dal 21° al 30°
anno considerando il rendimento indicato - L.
1.777.400 per ogni bimestre); che il calcolo dell'importo dovuto era stato effettuato applicando per i primi 20 anni la capitalizzazione composta annua, al netto della ritenuta fiscale, e per il periodo dal 21° al 30° anno la capitalizzazione semplice,
al netto della ritenuta fiscale;
che con provvedimento del 26.01.2021 n. 2064/21 l'ABF, in accoglimento del ricorso promosso dall'odierna opposta, aveva disposto che l'intermediario doveva corrispondere alla ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato, oltre alla somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura, ed euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso;
che a seguito dell'inadempimento di Parte_1
agiva in via monitoria ottenendo il D.I. ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo.
[...]
In diritto l'opposta ribadiva che con il D.M. del 1986 era stata istituita una nuova serie di BPF distinta con la lettera “Q” (art. 4), era stato consentito l'utilizzo della modulistica già presente per la Serie “P”
ed era stata prevista l'apposizione a cura dell'ufficio postale di due timbri “uno sulla parte anteriore,
con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”; che tuttavia nella parte anteriore del buono non era stato apposto alcun timbro richiamante la serie “Q”
ma solo il timbro “P/O” con la lettera “O” barrata e che nella parte posteriore del titolo era stato apposto un timbro di colore scuro della serie “Q” con tassi illeggibili e un timbro di colore rosso della serie “P-O”, con tassi leggibili;
che nella parte posteriore del buono, dopo la tabella dei tassi per i primi 20 anni, vi era stata apposta anche la seguente dicitura “più L.
1.770.400 per ogni bimestre
successivo al 20° anno fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”; che la suddetta dicitura era rimasta invariata e non era stata cancellata;
che secondo la prospettazione di parte opponente, per il periodo dal 21° al 30° doveva applicarsi, in forza dell'art. 173 d.p.r.
29/03/1973 n. 156 e degli artt. 4 e 5 d.m. cit., il tasso di rendimento ivi indicato, ancorché anteriore alla sottoscrizione del ciò anche in virtù dell'art. 1339 c.c. e di quanto statuito con le pronunce CP_2
a SS.UU. n. 13979/2007 e n. 3963/2009 della Corte di Cassazione nonchè da diverse pronunce di merito;
che le suddette deduzioni erano errate in forza della principio della prevalenza
Cont dell'affidamento, della natura contrattuale del e della corretta lettura ed applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità; che il rapporto tra risparmiatore ed ente emittente del titolo costituisce un vincolo contrattuale, con conseguente applicazione della disciplina civilistica in tema di obbligazioni;
che l'apposizione dei due timbri, a fronte e nel retro del titolo, avrebbe reso possibile l'integrale applicazione del regime dei tassi di interesse di cui al decreto ministeriale invocato, ma solo laddove le informazioni fossero state complete ed univoche;
che nel caso di specie era stata dettata una disciplina - peraltro neppure conforme alle indicazioni espresse nel decreto ministeriale –
per la determinazione degli interessi spettanti al sottoscrittore per il primo periodo ventennale, ma non per il periodo successivo, dal 21° al 30° anno;
che in tale situazione era logico supporre – in base al principio di prevalenza dell'affidamento – la spettanza di interessi sul capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e dell'ulteriore spettanza, per il periodo dal 21° al
30° anno successivo all'emissione, dell'importo calcolato secondo il previgente regime;
che prospettazione dell'opponente – secondo cui la disciplina degli interessi per l'ultimo decennio doveva essere integrata e sostituita con quella di cui alla tabella del decreto ministeriale del 1986, in forza del meccanismo di eterointegrazione ex art. 1339 c.c. - non appariva persuasiva;
che il contratto concluso tra le parti prevedeva la promessa di pagamento degli interessi dal 21° al 30° anno di emissione nei termini indicati a tergo del Buono, non essendo stata apportata alcuna modifica per il rendimento di quest'ultimo decennio, con conseguente riconoscimento alla signora del maggior CP_1
rendimento dato dalla rendita fissa bimestrale prevista;
che la somma dovuta doveva essere così
calcolata “- per i primi 20 anni, con capitalizzazione composta annua al netto della ritenuta fiscale;
- per il periodo dal 21° al 30° anno, con capitalizzazione semplice del montante fisso di lire 1.770.400
a bimestre, al netto della ritenuta fiscale”; che, per i primi venti anni, la ritenuta fiscale doveva essere applicata sugli interessi maturati sui buoni fruttiferi tenendo conto del contrasto giurisprudenziale esistente sul punto (che prevedeva la capitalizzazione annua al netto della ritenuta fiscale - ex art. 7
d.m. 23/06/1997 - o l'applicazione in un'unica soluzione al momento della percezione della somma da parte del risparmiatore - ex art. 26 d.p.r. 600 del 29/09/1973); che per l'ultimo decennio il rendimento era pari ad euro 1.770.400*60 bimestri sul quale doveva essere calcolata la ritenuta fiscale; che erano dovuti – ex art. 1224 co. 4 c.c. e ex d.lgs. 231/2002 - gli interessi di mora dal
23.06.2018.
Tutto ciò premesso parte opposta concludeva rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “Voglia
Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In limine litis, dichiarare per i motivi di cui in atti,
inammissibile, nulla o come meglio l'opposizione proposta, con conseguente passaggio in giudicato
del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 922/2021, emesso dal Tribunale di Lucca in data 16 giugno 2021, e rigettare l'opposizione proposta da
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e/o inammissibile o come meglio;
Parte_1
In subordine, in caso di revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto - accertato che sul Buono
Postale fruttifero per cui è causa è presente un tasso di rendimento di colore rosso serie P-O, che è
stato liquidato l'importo con errata applicazione della ritenuta fiscale, che è stato liquidato un
importo diverso e minore per l'ultimo decennio in violazione della tabella allegata al d.m. 13/06/1986
- condannare per i motivi di cui in atti, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore della signora nel domicilio eletto, Controparte_1
della somma che verrà accertata in corso di causa, espletanda occorrendo ctu, oltre interessi
moratori ex art. 1224, comma 1 c.c. dalla costituzione in mora del 7/05/2020 ovvero ex d.lgs.
231/2002 dal dì del dovuto ovvero ex art. 1284, comma 4 e 5 c.c. dalla domanda arbitrale o dal
deposito del ricorso monitorio, fino al saldo avvenuto il 15/09/2021. In ogni caso, in difetto di prova
di avvenuto versamento all'Erario, condannare al versamento delle ritenute fiscali Parte_1
dovute sul maggior rendimento dovuto e versato, quale sostituto d'imposta. Con vittoria di compensi,
rimb. forf. spese generali 15%, I.v.a. e c.p.a”.
Con le note sostitutive dell'udienza del 16.03.2022 dava atto di aver corrisposto Parte_1
a parte opposta - attesa la provvisoria esecutività del D.I. e per evitare ulteriori procedure esecutive ingiuste - la somma di euro 40.349,36 ed allegava l'Ordinanza del 04 Febbraio 2022 con la quale la
Corte di Cassazione aveva chiarito in modo chiaro e definitivo l'indirizzo giuridico/normativo da intraprendere nel caso di BFP ricadenti nella “tipologia” del buono per cui è causa, ritenendo legittime le modalità di calcolo che effettuava al momento della richiesta di rimborso dei Parte_1
Buoni Fruttiferi Postali, in relazione ai rendimenti, ai relativi interessi, alla ritenuta fiscale e
Cont all'indicizzazione dei tassi dal 21 ° al 30 ° anno di vita dei con le note di trattazione scritta per l'udienza soprarichiamata Controparte_1
deduceva che il richiamo alla Cass. del 4/2/2022 non giovava a favore di controparte, in quanto, con la suddetta ordinanza la Corte aveva fatto chiaramente riferimento al rispetto da parte di della Pt_1
normativa regolamentare e alla chiarezza dei timbri apposti, circostanza non verificatosi nel caso in esame.
Venivano concesse e depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere parzialmente accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
E' infondata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata da parte opposta all'udienza del 27.03.2024 sulla base del perfezionamento di un accordo transattivo intercorso tra le parti.
Invero dalla documentazione prodotta ( cfr. pec sub doc 17 di parte opposta) non emerge prova del perfezionamento di un accordo transattivo ma solamente dell'esistenza di trattative tra le parti.
Preliminarmente occorre scrutinare le eccezioni di rito sollevate dalle parti.
Sulle eccezioni sollevate da parte opponente: eccezione di nullità del D.I. opposto, poiché emesso
in assenza del presupposto della liquidità e di certezza del credito azionato ed eccezione di
prescrizione ex art. 2946 e/o 2947 c.c.
Deve essere disattesa l'eccezione di nullità del D.I. opposto, sussistendo nel caso in esame il requisito della liquidità e della certezza del diritto azionato.
Il diritto è “liquido” quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico. In relazione a tale requisito, preme precisare che per la sua sussistenza non è necessario che l'importo del credito venga indicato precisamente nella sua quantità, in quanto è sufficiente che questa sia desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi certi e positivi indicati dal titolo.
Nel caso di specie la somma richiesta dall'ingiungente può ottenersi sulla scorta di un mero - seppur complesso – calcolo aritmetico effettuato sulla base degli elementi contenuti nel titolo. Pertanto, la pretesa illiquidità non sussiste.
Quanto al requisito della certezza, si precisa che il diritto si definisce “certo” allorquando emerge esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal titolo.
Parte opponente adduce che il suddetto requisito non sia soddisfatto nella fattispecie in esame, poiché
il D.I. è stato emesso sulla base di una decisione dell'ABF, che per sua natura non ha alcun valore vincolante per le parti e per l'Autorità Giudiziaria.
Orbene, anche se è vero che le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti né hanno idoneità
a passare in giudicato o a costituire titolo esecutivo (cfr. Sent n. 3654. Tribunale di Roma), si rileva che il requisito della certezza è comunque soddisfatto, in quanto, l'esistenza del diritto di credito dell'opposta emerge dal titolo stesso, ossia dal Buono Postale, che per costante Giurisprudenza
costituisce un documento di legittimazione, ex art. 2002 c.c., funzionale all'identificazione dell'avente diritto alla prestazione. Tale buono, costituisce anche prova scritta del credito dell'ingiungente ex art. 634 c.p.c.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, in quanto, in base alla nuova disciplina, introdotta dal D.M. 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è decennale e il "dies a quo" coincide con la data di scadenza del titolo (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
13/06/2024, n. 16459) ovvero il 30° anno dalla sua emissione (2018) , con la conseguenza che parte ingiungente non è incorsa in alcuna prescrizione avendo la medesima richiesto il rimborso del titolo nell'anno 2019 interrompendo, in tal modo, il termine prescrizionale. Sulle eccezioni sollevate da parte opposta: inesistenza ovvero nullità assoluta della notificazione
dell'opposizione per mancanza nelle PEC degli elementi essenziali per una valida notifica
telematica.
L'eccezione de quo è infondata, poiché l'eventuale irregolarità o nullità della notifica è stata sanata con la costituzione in giudizio dell'intimato.
Peraltro, con riferimento all'eccezione di nullità relativa alla mancanza di firma digitale dell'atto notificato con la seconda pec si rileva così come correttamente osservato da parte opponente che “ la
mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa sia
possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore
abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto
affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, bensì la sua riferibilità
alla persona che ne appare l'autore (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793). In particolare,
non si verifica una nullità quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma
del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato.”
Sulla fondatezza dell'opposizione.
La questione controversa concerne la quantificazione degli interessi maturati nell'ultimo decennio di validità del titolo per cui è causa (buono postale fruttifero, serie P O 000.095, emesso in data
23.09.1988, per il valore di L. 5.000.000) e, segnatamente, se questa debba essere effettuata:
- in base all'impressione a stampa “più L.
1.770.400 per ogni bimestre successivo al 20° anno fino
al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione” rimasta invariata sul titolo – tesi di parte opposta;
- sulla base delle tabelle di cui al D.M. 13.06.1986 relativo ai buoni della serie “Q” – tesi di parte opponente.
Tale controversia è sorta poiché nonostante vi sia stata, da parte degli impiegati dell'ufficio postale,
l'apposizione sul titolo dei timbri volti a rettificare il rendimento - così come previsto dalla disciplina di cui si dirà nel prosieguo – uno dei timbri volto a sostituire l'impressione a stampa del precedente buono risulta del tutto illeggibile, rimanendo invece leggibile la previsione relativa alla precedente serie «P» relativa all'ultimo decennio per il calcolo dell'ammontare degli interessi.
Preme innanzitutto precisare che il modulo relativo al buono per cui è causa rientrava nella categoria dei buoni fruttiferi appartenenti originariamente alla serie “O”, che poi è stata barrata e sostituita dalla serie “P”, come si evince dall'esame del frontespizio del buono stesso.
Le suddette serie riguardano buoni ordinari emessi tra il 01/09/1981 – 30.06.1984 (serie “O”) e tra il
01.07.1984 e il 30/06/1986 (serie “P”).
Con l'emanazione del D.M. 13/06/1986 - norma basilare ai fini della decisione - i tassi di interesse della serie “O” e “P” sono stati convertiti ai tassi della serie “Q”, con conseguente modifica del relativo rendimento (cfr. art. 4. “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni
postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata
nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto
del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle
tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”; art 5. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie
ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno
forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986; Per
questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con
la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”).
Dunque, con l'emanazione del suddetto decreto i saggi di interesse fissati per la lettera “Q” dovevano applicarsi anche a tutte le serie precedenti (cfr. art. 6 “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie
"P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”).
Venendo ora ad esaminare le contrapposte posizioni delle parti, si rileva che è corretta la soluzione
Cont prospettata da parte opponente secondo la quale il per cui è causa appartiene alla serie “Q” in quanto il modulo è stato stampato per la precedente serie “P”, vigente nel periodo dal 1.7.1984 al
30.6.1986, ma all'atto della sua emissione - ossia 23.09.1988 - per effetto del D.M. 13.06.1986,
apparteneva a tutti gli effetti alla serie “Q”, con conseguente applicazione di quanto stabilito dal citato
D.M.
Peraltro, sul punto si è espressa in maniera conforme la Corte di Cassazione che con la diverse ordinanze nelle quali ha esaminato la questione degli interessi sui buoni della serie Q/P, in questioni sovrapponibili al caso di specie, e dopo avere ripercorso il quadro normativo della materia, ponendosi in linea di continuità con i precedenti orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha concluso per
l'applicabilità dei tassi indicati nel D.M. e non di quelli indicati nella impressione a stampa “più
L.
1.770.400 per ogni bimestre successivo al 20° anno fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a
quello di emissione” rimasta invariata sul titolo e non coperta dai timbri successivamente apposti sul titolo.
( cfr tra le tante Cassazione sesta sezione civile ord. nr 87 del 2023 in cui si afferma con argomentazione condivisibile anche per quanto riguarda il caso di specie che : “ Per un verso, una
volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in
termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi, diviene
ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all'accordo.
E non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori
alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente,
lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a
che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire
che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una
manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale
estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da
far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante,
qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 c.c. in relazione
all'art. 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che
oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore
invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che
stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie
“Q/P”, l'altra, preesistente, quelli della serie “P”.
Per altro verso, al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica
contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della
disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi
supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della
serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi
basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle
parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”,
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla
serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa. Il che è tanto
più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al
modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il D.M. ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti
– con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.” (Cass. n. 4751/2022).”)
Tanto premesso, dovendosi fare applicazione dei criteri di calcolo di cui al DM 13 giugno 1986, in adesione all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ben puo' recepirsi il calcolo effettuato nella CTU contabile espletata nell'ambito di altro giudizio avente ad oggetto identica questione, in quanto riguardante un buono fruttifero postale emesso in data 23.09.1988 per l'importo di lire 5.000.000.
In base a tali risultanze peritali parte opposta dovrà , pertanto, restituire a parte opponente
[...]
l'importo di euro 20.098,28 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo. Parte_1
Le spese di lite in considerazione della complessità della questione e dei difformi orientamenti giurisprudenziali, anche di merito, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte convenuta a restituire a la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 20.098,28 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo Compensa le spese di lite tra le parti.
Lucca, 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3716/2021
promossa da:
P.IVA - C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(Avv. Proietti Michele)
ATTORE OPPOSNENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(Avv. Bovi Campeggi Catia)
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Sulla base delle conclusioni di seguito riportate:
Per parte ATTRICE - OPPONENTE: “- Nel merito, revocare –per intervenuto pagamento e perché
inammissibile, improcedibile, infondato, ingiusto ed illegittimo per i fatti esposti- il Decreto
Ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Lucca, notificato a con pedissequo Parte_1
atto di precetto, dal sig. Controparte_1 - Dichiarare che l'istante non deve al sig. quanto dallo stesso Controparte_1
richiesto a titolo di sorte capitale, di spese e di interessi per l'opposto D.I. notificato con pedissequo
atto di precetto, per i motivi indicati in premessa”.
Per parte CONVENUTA - OPPOSTA: “Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
In limine litis, dichiarare per i motivi di cui in atti, inammissibile, nulla o come meglio l'opposizione
proposta, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 922/2021, emesso dal Tribunale di Lucca in
data 16 giugno 2021, e rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata Parte_1
in fatto e in diritto e/o inammissibile o come meglio;
In subordine, in caso di revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto - accertato che sul Buono
Postale fruttifero per cui è causa è presente un tasso di rendimento di colore rosso serie P-O, che è
stato liquidato l'importo con errata applicazione della ritenuta fiscale, che è stato liquidato un
importo diverso e minore per l'ultimo decennio in violazione della tabella allegata al d.m. 13/06/1986
- condannare per i motivi di cui in atti, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore della signora nel domicilio eletto, Controparte_1
della somma che verrà accertata in corso di causa, espletanda occorrendo ctu, oltre interessi
moratori ex art. 1224, comma 1 c.c. dalla costituzione in mora del 7/05/2020 ovvero ex d.lgs.
231/2002 dal dì del dovuto ovvero ex art. 1284, comma 4 e 5 c.c. dalla domanda arbitrale o dal
deposito del ricorso monitorio, fino al saldo avvenuto il 15/09/2021.
In ogni caso, in difetto di prova di avvenuto versamento all'Erario, condannare al Parte_1
versamento delle ritenute fiscali dovute sul maggior rendimento dovuto e versato, quale sostituto
d'imposta.
Con vittoria di compensi, rimb. forf. spese generali 15%, I.v.a. e c.p.a”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 922/2021, con il quale il Tribunale di Lucca le aveva ingiunto di pagare immediatamente a
[...]
la somma di € 33.582,48 - oltre interessi moratori a decorrere dal Controparte_1
4/12/2019, spese ed onorari del procedimento liquidati complessivamente in € 1.800,00, in € 286,00
per esborsi, oltre spese forfetarie, IVA e CAP – richiesti quale maggior importo spettante all'ingiungente a titolo di rimborso degli interessi maturati dal 21° al 30° anno sul buono postale fruttifero appartenente alla serie Q-000.095, emesso in data 23.09.1988, per il valore di L. 5.000.000.
Parte opponente, preliminarmente in rito, eccepiva la nullità del D.I. opposto, poiché emesso in assenza del presupposto della liquidità – non essendo la somma di denaro richiesta determinata nel suo ammontare, ma determinabile attraverso la risoluzione di una questione di diritto - e del requisito della certezza del credito azionato – non avendo la decisione dell'ABF alcun valore vincolante per l'Autorità Giudiziaria;
eccepiva, altresì la prescrizione - ex art. 2946 e/o 2947 c.c.- del diritto all'aggiornamento dei tassi d'interesse, essendo il BFP emesso 33 anni orsono.
Nel merito l'opponente – premettendo in fatto che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto da che nel giudizio monitorio aveva allegato di essere contitolare Controparte_1
unitamente alla madre, (deceduta in data 4.10.2009), del buono postale fruttifero Persona_1
appartenente alla serie “Q”, n. 95, emesso in data 23.09.1988, per il valore di L. 5.000.000; di aver ottenuto la liquidazione, pro quota, del suddetto titolo in data 14.12.2019, per l'importo di euro
27.934,89; di aver diritto alla maggiore somma di euro 61.497,37 in ragione di quanto stampato sul titolo stesso, che per il periodo dal 20° al 30° anno prevedeva la maturazione di lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre fino al dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione;
di aver adito, per il conseguimento del suddetto importo, l'ABF e di aver ottenuto da quest'ultimo, in data
26.1.2021, una decisione favorevole, rimasta tuttavia inadempiuta da – chiedeva la Parte_1
revoca di detto decreto, poiché infondato in fatto, in diritto e nel quantum. Più precisamente, parte opponente deduceva che il buono fruttifero in questione apparteneva alla serie
“Q/P”, come poteva evincersi dal titolo stesso che sul fronte e sul retro riportava, con un timbro che si sovrapponeva all'originaria stampa, la nuova serie “Q/P” e i nuovi tassi di interesse stabiliti con
D.M. del 13.06.1986; che detto buono era già stato rimborsato nelle mani di parte opposta in data
4.12.2019 per il considerevole importo di euro 27.934,89, a fronte di un minimo investimento iniziale di euro 2.500,00; che il rendimento corrisposto era quello previsto per i titoli di tale specie ed era conforme con quanto statuito dal D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. Serie Ordinaria del
28/6/1986; che il essendo stato emesso nel 1988 era soggetto alla disciplina di cui al D.M. CP_2
13.06.1986; che invero l'art 173 del D.P.R. 156 del 29.03.1973 al comma 1 prevedeva che “Le
variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero
per il Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”; che il D.M. 13/6/1986,
agli artt. 4, 5, prevedeva che “
4. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni
postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata
nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto
del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle
tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.
5. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie
ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno
forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986; Per
questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con
la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”; che il D.M.
23/6/1997 all'art. 7 statuiva che “… Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere
«Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto
della ritenuta fiscale”; che, dunque, la modalità corretta di calcolo degli interessi era la seguente “come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) art. 7, gli interessi che
maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21.09.1986 al 30.06.1997, per i primi venti anni
di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale;
Solo a partire dai
BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi, per i primi venti anni di vita del titolo, sono
capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva; Sino al compimento del ventesimo anno,
poi, gli interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni
precedenti, concorrendo quindi alla determinazione del montante (capitale più interessi) sul quale
sarebbe stato applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per tale
ragione si parlava d'interessi in regime di capitalizzazione composta); dal ventunesimo al
trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene invece corrisposto, su base bimestrale,
una somma fissa pari al tasso massimo raggiunto (l'interesse veniva calcolato sul montante
risultante al termine del ventesimo anno). In ragione del fatto che gli interessi maturati negli ultimi
dieci anni non concorrono alla determinazione del futuro montante, si parla pertanto di regime di
capitalizzazione semplice. Per la determinazione del bimestre fisso, si parte dal montante netto
maturato al compimento del 20° anno, sul quale viene applicato il tasso d'interesse nella misura del
12,00%. L'importo così ottenuto costituisce l'importo fisso bimestrale fino allo scadere del 30° anno
solare, in virtù del fatto che gli interessi (a differenza che per i primi venti anni) non vengono più
capitalizzati. Dall'importo degli interessi così calcolati, si detrae la ritenuta fiscale e l'interesse netto
viene, poi, suddiviso per 6 bimestri”; che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 -
pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986, convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale - gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987,
erano assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997
(come quelli di cui trattasi) erano assoggettati alla ritenuta del 12,50%; che tale ritenuta era stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita,
Cont per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%; che il per cui è causa era stato stampato per la precedente serie “P”, vigente nel periodo dal 1.7.1984 al 30.6.1986, ma che all'atto della sua emissione (23.09.1988), per effetto del D.M. 13.06.1986, apparteneva a tutti gli effetti alla
Cont serie “Q”; che, in perfetta aderenza con il D.M., sul retro del vi era stato apposto un timbro indicante la nuova serie di appartenenza (Serie “Q/P”) e i nuovi tassi di interesse (8% fino al 5° anno;
9% dal 6° al 10° anno;
10,50% dall'11° al 15° anno;
12% dal 16° al 20° anno); che l'importo dovuto dal 21° al 30° anno non era qualificabile come tasso di interesse ma come importo fisso bimestrale e che, pertanto, non doveva essere apposto alcun timbro riportante il nuovo tasso di interesse,
applicandosi quanto disposto nella tabella del D.M. istitutivo della serie;
che l'ingiungente (odierna opposta) - richiedendo per il periodo dal 1° al 20° anno l'applicazione degli interessi previsti per la serie “Q”, e per il periodo dal 21° al 30° anno quelli previsti per la serie “P” - pretendeva che il titolo appartenesse contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi
10 anni, optando in tal modo per una soluzione ibrida non contemplata dalla disciplina dei Buoni
Postali e dal D.M.; che il richiamo alla Sent. della Corte di Cassazione SS.UU. 13979/2007 era da considerarsi del tutto inconferente, non applicandosi al caso di specie i principi espressi in tale pronuncia, ma applicandosi quelli enucleati nella Sent. SS.UU. n. 3963/2019; che i BFP, essendo titoli di legittimazione e non titoli di credito, trovavano la loro disciplina nella legge e non nelle pattuizioni delle parti e che su di essi prevalevano le disposizioni normative sulle indicazioni letterali contenute negli stessi (artt. 1339, 1374, 1342 c.c.); che gli interessi moratori non potevano decorrere dall'instaurazione del procedimento dinanzi all'ABF, non potendosi equiparare quest'ultimo al procedimento arbitrale.
Tanto premesso parte opponente concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Nel merito, revocare –per intervenuto pagamento e perché inammissibile, improcedibile,
infondato, ingiusto ed illegittimo per i fatti esposti- il Decreto Ingiuntivo opposto n. 922/2021, R.G.
2454/2021, emesso dal Tribunale di Lucca in data 16-17 giugno 2021, notificato a Parte_1
il 14/7/2021, con pedissequo atto di precetto, dalla sig.ra -
[...] Controparte_1
Dichiarare che l'istante non deve alla sig.ra quanto dalla stessa Controparte_1
richiesto a titolo di sorte capitale, di spese e di interessi per l'opposto D.I. notificato con pedissequo atto di precetto, per i motivi indicati in premessa. -Condannare la sig.ra Controparte_1
alla restituzione, in favore di di € 40.349,36. Spese vinte”.
[...] Parte_1
Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente la quale Controparte_1
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza ovvero la nullità assoluta della notificazione dell'opposizione, avendo parte opponente inviato per la notificazione dell'opposizione due PEC prive degli elementi essenziali per una valida notifica telematica.
Con riferimento alle eccezioni sollevate da parte opponente - eccezione di nullità del D.I. opposto,
poiché emesso in assenza del presupposto della liquidità e della certezza del credito azionato ed eccezione di prescrizione del diritto azionato - l'opposta deduceva, in ordine alla prima, che sussisteva sia il requisito della liquidità - in quanto la somma alla base del D.I. era facilmente calcolabile - che quello della certezza del diritto – essendo la prova scritta rappresentata dal buono fruttifero postale e dalla decisione arbitrale;
in ordine alla seconda, che il diritto azionato non era prescritto, poiché assumeva valore decisivo quanto contrattualmente previsto sul buono, che faceva decorrere la prescrizione quinquennale dalla scadenza del titolo al 30° anno, con la specificazione che dal 1° gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessava di essere fruttifero di interessi e poteva essere rimborsato entro il termine prescrizionale di 5 anni;
che, in ogni caso, il termine prescrizionale era stato esteso, con l'art. 8 del D.M. 19.12.2000, a dieci anni.
Nel merito parte opposta rappresentava in fatto che il BPF, n. serie Q-000.095, sottoscritto il
23.09.1988, del valore di L.
5.000.000 e ridenominato “Q/P”, era stato emesso successivamente all'emanazione del D.M. del 13.06.1986, utilizzando il modello della serie “P-O”; che sul fronte del titolo non era stato apposto alcun timbro indicante la serie “Q” bensì il timbro “P-O”, con la lettera
O barrata;
che aveva erroneamente utilizzato la modulistica della serie P-O anziché quella della Pt_1
serie P;
che la parte posteriore del titolo riportava tre diverse misure di determinazione del rendimento, costituite dalla tabella di determinazione degli interessi a stampa (con indicazione dei seguenti tassi “9% dal 1° al 3° anno;
13% dal 4° all'8° anno;
15% dal 9° al 15° anno;
16% dal 16°
al 20° anno, con indicazione precisa del montante maturato ad ogni bimestre fino al 20° anno, e
l'indicazione che matureranno “L.
1.770.400 per ogni bimestre successivo al 20° anno fino al 31
dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”), dal timbro di colore rosso con la dicitura serie P/O (indicante i seguenti tassi “9 % da 1° al 3° anno;
11% dal 4° all'8° anno;
13% dal CP_3
9° al 15° anno;
15% dal 15° al 20° anno”) e, infine, da un timbro di colore nero, praticamente illeggibile, dal quale si comprendeva solo il riferimento alla serie “Q” e l'indicazione di tassi fino al
20° anno;
che i timbri apposti a rettifica della tabella dei rendimenti aggiornavano la tabella per la misura degli interessi sino al 20° anno, ma non prevedevano alcuna rettifica dei rendimenti dal 21° al
30° anno;
che la ricevuta di rimborso del buono fruttifero, rilasciata dall'Ufficio Postale di Camaiore
in data 4..12.2019, riportava l'importo complessivo erogato (euro 27.934,89) al netto della ritenuta fiscale (euro 3.626,41) e dell'imposta di bollo (euro 32.28) ma non l'importo degli interessi lordi dovuti;
che l'importo degli interessi lordi poteva essere così calcolato “Rimborso 27.934,89 - Capitale
2.582,28 + imp. bollo 32,28 + ritenuta 3.626,41 [=] Int. Lordi 29.001,30 (corrispondente a Lire
56.173,710)”; che, pertanto, il montante liquidato dal sopradetto Ufficio Postale corrispondeva ad euro 31.5293,58 (Lire 61.173.701); che come precisato innanzi all'ABF, il montante doveva essere determinato in base a quanto espressamente indicato nella parte posteriore del titolo (dal 21° al 30°
anno considerando il rendimento indicato - L.
1.777.400 per ogni bimestre); che il calcolo dell'importo dovuto era stato effettuato applicando per i primi 20 anni la capitalizzazione composta annua, al netto della ritenuta fiscale, e per il periodo dal 21° al 30° anno la capitalizzazione semplice,
al netto della ritenuta fiscale;
che con provvedimento del 26.01.2021 n. 2064/21 l'ABF, in accoglimento del ricorso promosso dall'odierna opposta, aveva disposto che l'intermediario doveva corrispondere alla ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato, oltre alla somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura, ed euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso;
che a seguito dell'inadempimento di Parte_1
agiva in via monitoria ottenendo il D.I. ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo.
[...]
In diritto l'opposta ribadiva che con il D.M. del 1986 era stata istituita una nuova serie di BPF distinta con la lettera “Q” (art. 4), era stato consentito l'utilizzo della modulistica già presente per la Serie “P”
ed era stata prevista l'apposizione a cura dell'ufficio postale di due timbri “uno sulla parte anteriore,
con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”; che tuttavia nella parte anteriore del buono non era stato apposto alcun timbro richiamante la serie “Q”
ma solo il timbro “P/O” con la lettera “O” barrata e che nella parte posteriore del titolo era stato apposto un timbro di colore scuro della serie “Q” con tassi illeggibili e un timbro di colore rosso della serie “P-O”, con tassi leggibili;
che nella parte posteriore del buono, dopo la tabella dei tassi per i primi 20 anni, vi era stata apposta anche la seguente dicitura “più L.
1.770.400 per ogni bimestre
successivo al 20° anno fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”; che la suddetta dicitura era rimasta invariata e non era stata cancellata;
che secondo la prospettazione di parte opponente, per il periodo dal 21° al 30° doveva applicarsi, in forza dell'art. 173 d.p.r.
29/03/1973 n. 156 e degli artt. 4 e 5 d.m. cit., il tasso di rendimento ivi indicato, ancorché anteriore alla sottoscrizione del ciò anche in virtù dell'art. 1339 c.c. e di quanto statuito con le pronunce CP_2
a SS.UU. n. 13979/2007 e n. 3963/2009 della Corte di Cassazione nonchè da diverse pronunce di merito;
che le suddette deduzioni erano errate in forza della principio della prevalenza
Cont dell'affidamento, della natura contrattuale del e della corretta lettura ed applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità; che il rapporto tra risparmiatore ed ente emittente del titolo costituisce un vincolo contrattuale, con conseguente applicazione della disciplina civilistica in tema di obbligazioni;
che l'apposizione dei due timbri, a fronte e nel retro del titolo, avrebbe reso possibile l'integrale applicazione del regime dei tassi di interesse di cui al decreto ministeriale invocato, ma solo laddove le informazioni fossero state complete ed univoche;
che nel caso di specie era stata dettata una disciplina - peraltro neppure conforme alle indicazioni espresse nel decreto ministeriale –
per la determinazione degli interessi spettanti al sottoscrittore per il primo periodo ventennale, ma non per il periodo successivo, dal 21° al 30° anno;
che in tale situazione era logico supporre – in base al principio di prevalenza dell'affidamento – la spettanza di interessi sul capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e dell'ulteriore spettanza, per il periodo dal 21° al
30° anno successivo all'emissione, dell'importo calcolato secondo il previgente regime;
che prospettazione dell'opponente – secondo cui la disciplina degli interessi per l'ultimo decennio doveva essere integrata e sostituita con quella di cui alla tabella del decreto ministeriale del 1986, in forza del meccanismo di eterointegrazione ex art. 1339 c.c. - non appariva persuasiva;
che il contratto concluso tra le parti prevedeva la promessa di pagamento degli interessi dal 21° al 30° anno di emissione nei termini indicati a tergo del Buono, non essendo stata apportata alcuna modifica per il rendimento di quest'ultimo decennio, con conseguente riconoscimento alla signora del maggior CP_1
rendimento dato dalla rendita fissa bimestrale prevista;
che la somma dovuta doveva essere così
calcolata “- per i primi 20 anni, con capitalizzazione composta annua al netto della ritenuta fiscale;
- per il periodo dal 21° al 30° anno, con capitalizzazione semplice del montante fisso di lire 1.770.400
a bimestre, al netto della ritenuta fiscale”; che, per i primi venti anni, la ritenuta fiscale doveva essere applicata sugli interessi maturati sui buoni fruttiferi tenendo conto del contrasto giurisprudenziale esistente sul punto (che prevedeva la capitalizzazione annua al netto della ritenuta fiscale - ex art. 7
d.m. 23/06/1997 - o l'applicazione in un'unica soluzione al momento della percezione della somma da parte del risparmiatore - ex art. 26 d.p.r. 600 del 29/09/1973); che per l'ultimo decennio il rendimento era pari ad euro 1.770.400*60 bimestri sul quale doveva essere calcolata la ritenuta fiscale; che erano dovuti – ex art. 1224 co. 4 c.c. e ex d.lgs. 231/2002 - gli interessi di mora dal
23.06.2018.
Tutto ciò premesso parte opposta concludeva rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “Voglia
Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In limine litis, dichiarare per i motivi di cui in atti,
inammissibile, nulla o come meglio l'opposizione proposta, con conseguente passaggio in giudicato
del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 922/2021, emesso dal Tribunale di Lucca in data 16 giugno 2021, e rigettare l'opposizione proposta da
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e/o inammissibile o come meglio;
Parte_1
In subordine, in caso di revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto - accertato che sul Buono
Postale fruttifero per cui è causa è presente un tasso di rendimento di colore rosso serie P-O, che è
stato liquidato l'importo con errata applicazione della ritenuta fiscale, che è stato liquidato un
importo diverso e minore per l'ultimo decennio in violazione della tabella allegata al d.m. 13/06/1986
- condannare per i motivi di cui in atti, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore della signora nel domicilio eletto, Controparte_1
della somma che verrà accertata in corso di causa, espletanda occorrendo ctu, oltre interessi
moratori ex art. 1224, comma 1 c.c. dalla costituzione in mora del 7/05/2020 ovvero ex d.lgs.
231/2002 dal dì del dovuto ovvero ex art. 1284, comma 4 e 5 c.c. dalla domanda arbitrale o dal
deposito del ricorso monitorio, fino al saldo avvenuto il 15/09/2021. In ogni caso, in difetto di prova
di avvenuto versamento all'Erario, condannare al versamento delle ritenute fiscali Parte_1
dovute sul maggior rendimento dovuto e versato, quale sostituto d'imposta. Con vittoria di compensi,
rimb. forf. spese generali 15%, I.v.a. e c.p.a”.
Con le note sostitutive dell'udienza del 16.03.2022 dava atto di aver corrisposto Parte_1
a parte opposta - attesa la provvisoria esecutività del D.I. e per evitare ulteriori procedure esecutive ingiuste - la somma di euro 40.349,36 ed allegava l'Ordinanza del 04 Febbraio 2022 con la quale la
Corte di Cassazione aveva chiarito in modo chiaro e definitivo l'indirizzo giuridico/normativo da intraprendere nel caso di BFP ricadenti nella “tipologia” del buono per cui è causa, ritenendo legittime le modalità di calcolo che effettuava al momento della richiesta di rimborso dei Parte_1
Buoni Fruttiferi Postali, in relazione ai rendimenti, ai relativi interessi, alla ritenuta fiscale e
Cont all'indicizzazione dei tassi dal 21 ° al 30 ° anno di vita dei con le note di trattazione scritta per l'udienza soprarichiamata Controparte_1
deduceva che il richiamo alla Cass. del 4/2/2022 non giovava a favore di controparte, in quanto, con la suddetta ordinanza la Corte aveva fatto chiaramente riferimento al rispetto da parte di della Pt_1
normativa regolamentare e alla chiarezza dei timbri apposti, circostanza non verificatosi nel caso in esame.
Venivano concesse e depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere parzialmente accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
E' infondata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata da parte opposta all'udienza del 27.03.2024 sulla base del perfezionamento di un accordo transattivo intercorso tra le parti.
Invero dalla documentazione prodotta ( cfr. pec sub doc 17 di parte opposta) non emerge prova del perfezionamento di un accordo transattivo ma solamente dell'esistenza di trattative tra le parti.
Preliminarmente occorre scrutinare le eccezioni di rito sollevate dalle parti.
Sulle eccezioni sollevate da parte opponente: eccezione di nullità del D.I. opposto, poiché emesso
in assenza del presupposto della liquidità e di certezza del credito azionato ed eccezione di
prescrizione ex art. 2946 e/o 2947 c.c.
Deve essere disattesa l'eccezione di nullità del D.I. opposto, sussistendo nel caso in esame il requisito della liquidità e della certezza del diritto azionato.
Il diritto è “liquido” quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico. In relazione a tale requisito, preme precisare che per la sua sussistenza non è necessario che l'importo del credito venga indicato precisamente nella sua quantità, in quanto è sufficiente che questa sia desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi certi e positivi indicati dal titolo.
Nel caso di specie la somma richiesta dall'ingiungente può ottenersi sulla scorta di un mero - seppur complesso – calcolo aritmetico effettuato sulla base degli elementi contenuti nel titolo. Pertanto, la pretesa illiquidità non sussiste.
Quanto al requisito della certezza, si precisa che il diritto si definisce “certo” allorquando emerge esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal titolo.
Parte opponente adduce che il suddetto requisito non sia soddisfatto nella fattispecie in esame, poiché
il D.I. è stato emesso sulla base di una decisione dell'ABF, che per sua natura non ha alcun valore vincolante per le parti e per l'Autorità Giudiziaria.
Orbene, anche se è vero che le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti né hanno idoneità
a passare in giudicato o a costituire titolo esecutivo (cfr. Sent n. 3654. Tribunale di Roma), si rileva che il requisito della certezza è comunque soddisfatto, in quanto, l'esistenza del diritto di credito dell'opposta emerge dal titolo stesso, ossia dal Buono Postale, che per costante Giurisprudenza
costituisce un documento di legittimazione, ex art. 2002 c.c., funzionale all'identificazione dell'avente diritto alla prestazione. Tale buono, costituisce anche prova scritta del credito dell'ingiungente ex art. 634 c.p.c.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, in quanto, in base alla nuova disciplina, introdotta dal D.M. 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è decennale e il "dies a quo" coincide con la data di scadenza del titolo (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
13/06/2024, n. 16459) ovvero il 30° anno dalla sua emissione (2018) , con la conseguenza che parte ingiungente non è incorsa in alcuna prescrizione avendo la medesima richiesto il rimborso del titolo nell'anno 2019 interrompendo, in tal modo, il termine prescrizionale. Sulle eccezioni sollevate da parte opposta: inesistenza ovvero nullità assoluta della notificazione
dell'opposizione per mancanza nelle PEC degli elementi essenziali per una valida notifica
telematica.
L'eccezione de quo è infondata, poiché l'eventuale irregolarità o nullità della notifica è stata sanata con la costituzione in giudizio dell'intimato.
Peraltro, con riferimento all'eccezione di nullità relativa alla mancanza di firma digitale dell'atto notificato con la seconda pec si rileva così come correttamente osservato da parte opponente che “ la
mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa sia
possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore
abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto
affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, bensì la sua riferibilità
alla persona che ne appare l'autore (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793). In particolare,
non si verifica una nullità quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma
del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato.”
Sulla fondatezza dell'opposizione.
La questione controversa concerne la quantificazione degli interessi maturati nell'ultimo decennio di validità del titolo per cui è causa (buono postale fruttifero, serie P O 000.095, emesso in data
23.09.1988, per il valore di L. 5.000.000) e, segnatamente, se questa debba essere effettuata:
- in base all'impressione a stampa “più L.
1.770.400 per ogni bimestre successivo al 20° anno fino
al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione” rimasta invariata sul titolo – tesi di parte opposta;
- sulla base delle tabelle di cui al D.M. 13.06.1986 relativo ai buoni della serie “Q” – tesi di parte opponente.
Tale controversia è sorta poiché nonostante vi sia stata, da parte degli impiegati dell'ufficio postale,
l'apposizione sul titolo dei timbri volti a rettificare il rendimento - così come previsto dalla disciplina di cui si dirà nel prosieguo – uno dei timbri volto a sostituire l'impressione a stampa del precedente buono risulta del tutto illeggibile, rimanendo invece leggibile la previsione relativa alla precedente serie «P» relativa all'ultimo decennio per il calcolo dell'ammontare degli interessi.
Preme innanzitutto precisare che il modulo relativo al buono per cui è causa rientrava nella categoria dei buoni fruttiferi appartenenti originariamente alla serie “O”, che poi è stata barrata e sostituita dalla serie “P”, come si evince dall'esame del frontespizio del buono stesso.
Le suddette serie riguardano buoni ordinari emessi tra il 01/09/1981 – 30.06.1984 (serie “O”) e tra il
01.07.1984 e il 30/06/1986 (serie “P”).
Con l'emanazione del D.M. 13/06/1986 - norma basilare ai fini della decisione - i tassi di interesse della serie “O” e “P” sono stati convertiti ai tassi della serie “Q”, con conseguente modifica del relativo rendimento (cfr. art. 4. “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni
postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata
nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto
del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle
tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”; art 5. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie
ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno
forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986; Per
questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con
la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”).
Dunque, con l'emanazione del suddetto decreto i saggi di interesse fissati per la lettera “Q” dovevano applicarsi anche a tutte le serie precedenti (cfr. art. 6 “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie
"P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”).
Venendo ora ad esaminare le contrapposte posizioni delle parti, si rileva che è corretta la soluzione
Cont prospettata da parte opponente secondo la quale il per cui è causa appartiene alla serie “Q” in quanto il modulo è stato stampato per la precedente serie “P”, vigente nel periodo dal 1.7.1984 al
30.6.1986, ma all'atto della sua emissione - ossia 23.09.1988 - per effetto del D.M. 13.06.1986,
apparteneva a tutti gli effetti alla serie “Q”, con conseguente applicazione di quanto stabilito dal citato
D.M.
Peraltro, sul punto si è espressa in maniera conforme la Corte di Cassazione che con la diverse ordinanze nelle quali ha esaminato la questione degli interessi sui buoni della serie Q/P, in questioni sovrapponibili al caso di specie, e dopo avere ripercorso il quadro normativo della materia, ponendosi in linea di continuità con i precedenti orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha concluso per
l'applicabilità dei tassi indicati nel D.M. e non di quelli indicati nella impressione a stampa “più
L.
1.770.400 per ogni bimestre successivo al 20° anno fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a
quello di emissione” rimasta invariata sul titolo e non coperta dai timbri successivamente apposti sul titolo.
( cfr tra le tante Cassazione sesta sezione civile ord. nr 87 del 2023 in cui si afferma con argomentazione condivisibile anche per quanto riguarda il caso di specie che : “ Per un verso, una
volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in
termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi, diviene
ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all'accordo.
E non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori
alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente,
lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a
che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire
che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una
manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale
estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da
far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante,
qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 c.c. in relazione
all'art. 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che
oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore
invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che
stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie
“Q/P”, l'altra, preesistente, quelli della serie “P”.
Per altro verso, al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica
contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della
disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi
supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della
serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi
basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle
parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”,
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla
serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa. Il che è tanto
più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al
modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il D.M. ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti
– con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.” (Cass. n. 4751/2022).”)
Tanto premesso, dovendosi fare applicazione dei criteri di calcolo di cui al DM 13 giugno 1986, in adesione all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ben puo' recepirsi il calcolo effettuato nella CTU contabile espletata nell'ambito di altro giudizio avente ad oggetto identica questione, in quanto riguardante un buono fruttifero postale emesso in data 23.09.1988 per l'importo di lire 5.000.000.
In base a tali risultanze peritali parte opposta dovrà , pertanto, restituire a parte opponente
[...]
l'importo di euro 20.098,28 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo. Parte_1
Le spese di lite in considerazione della complessità della questione e dei difformi orientamenti giurisprudenziali, anche di merito, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte convenuta a restituire a la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 20.098,28 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo Compensa le spese di lite tra le parti.
Lucca, 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli