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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/02/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 580/2023
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 29/02/2024, alle ore 10:39, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MICHELA BOTTANI in sostituzione dell'Avv. NASO Parte_1
DOMENICO. Per il il funzionario delegato dott. MELILLI Controparte_1
EMANUELE. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda, in quanto la ricorrente ritiene che il proprio contratto sarebbe stato più volte e per oltre 36 mesi stipulando violando la normativa quadro in materia. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Richiama sentenza della Cassazione n. 18698 del 2022 sul punto, che avrebbe preso posizione sulla questione dei docenti di religione. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NASO Parte_1 C.F._1 dio è iato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dai Controparte_1 P.IVA_1 funzionari delegati dott. SERAFINO FRANCESCO e dott. ROMANO EMANUELA LUCIA ( ) VIA SODERINI, 24 20146 MILANO, presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/08/2023, , in qualità di docente idonea Parte_1 all'insegnamento della religione cattolica, ha adito il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro nel contraddittorio con il , chiedendo l'accertamento della Controparte_2 condotta di abusiva reiterazione di contratti a termine per un periodo complessivamente superiore ai 36 mesi posta in essere dal datore di lavoro e domandandone la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32 comma 5 della L. n. 183/2010.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- ha prestato servizio in forza di una successione di contratti a termine alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente nei seguenti periodi: Contratto a.s. Controparte_2
2015/16 con decorrenza 01/09/2015 e cessazione 31/08/2016; Contratto a.s. 2016/17 con decorrenza 01/09/2016 e cessazione 31/08/2017; Contratto a.s. 2017/18 con decorrenza
01/09/2017 e cessazione 31/08/2018; Contratto a.s. 2018/19 con decorrenza 01/09/2018 e cessazione 31/08/2019; Contratto a.s. 2019/20 con decorrenza 01/09/2019 e cessazione
31/08/2020; Contratto a.s. 2020/21 con decorrenza 01/09/2020 e cessazione 31/08/2021;
Contratto a.s. 2021/22 con decorrenza 01/09/2021 e cessazione 31/08/2022; Contratto a.s.
1 2022/23 con decorrenza 01/09/2022 e cessazione 31/08/2023 (v. doc. n. 1 fasc. ric., stato matricolare in atti);
- presta attualmente servizio a tempo determinato presso l' di Melegnano (MI); Organizzazione_1
- i contratti a termine sarebbero stati stipulati dall'amministrazione per sopperire ad un fabbisogno durevole e non transitorio.
Sul presupposto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, per assenza dei caratteri di temporaneità e di eccezionalità, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in sostanza per l'assenza di ragioni, a causa della protrazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione resistente per oltre 36 mesi e del soddisfacimento di esigenze di carattere permanente e strutturale, ha chiesto la rimozione della condotta abusiva tenuta, domandando la condanna del al Controparte_2 risarcimento del danno subito (art. 32 comma 5, l. n. 183/2010).
Si è tardivamente costituito in giudizio il Controparte_3 il quale, nel ricostruire la normativa in materia di reclutamento dei docenti di religione cattolica, ha negato l'equiparazione con il docente a termine delle materie curriculari, esponendo della “sostanziale precarietà” del rapporto di impiego del personale preposto all'insegnamento religioso, dovendosi tale rapporto reggere, non solo nel momento genetico ma anche nel suo continuo svolgersi, sull'assenso dell'Autorità ecclesiastica, atteso che l'approvazione o attestato, rilasciato dall'ordinario diocesano costituisce requisito imprescindibile per l'idoneità all'insegnamento; ha affermato l'inammissibilità della domanda proposta per carenza di interesse ad agire, concludendo per il rigetto del ricorso di cui evidenziava l'infondatezza e l'assenza di ogni danno causato dalla condotta dell'amministrazione.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti, veniva discussa all'odierna udienza per essere decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere integralmente accolto, per i motivi di seguito esposti.
Sussiste l'interesse ad agire della ricorrente, che, per fare fronte alla situazione di obiettiva incertezza perpetrata dall'amministrazione resistente nel periodo temporale indicato in ricorso tramite la reiterata assunzione a termine della stessa, prospetta la necessità dell'attivarsi dell'intervento giurisdizionale a tutela dei propri diritti e a rimozione della predetta incertezza obiettiva.
Ciò premesso, occorre adesso soffermarsi sui principi effettivamente applicabili alla fattispecie in esame.
È stato autorevolmente affermato, anche recentemente, dalla Corte di Cassazione, che: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento secondo cui l'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre non limita il diritto del dipendente assunto a termine ad essere regolarmente retribuito in relazione ai periodi lavorati, con la conseguenza che lascia inalterate le pretese retributive che trovano titolo nelle prestazioni rese (v., Cass. n. 262 del 2015 e Cass. n. 17248 del 2018). A ciò
2 consegue che, qualora il dipendente, nel contestare la qualificazione autonoma del rapporto, alleghi anche l'abusiva reiterazione dei termini apposti ai contratti, deve operare l'agevolazione probatoria che le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza n. 5072 del 2016, hanno ritenuto necessaria per conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 07-07-2022, n. 21614) e che “nel lavoro pubblico contrattualizzato il ricorso alla disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al fine di agevolare l'onere probatorio del danno conseguente all'illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che concerne la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e che, pertanto, la presunzione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'illegittimità concerne l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/04/2022, n. 11367).
Fermo il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ex art. 36 del d.lgs. 165/2001 e del principio del pubblico concorso, quale mezzo ordinario e generale di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, principio che risponde alla finalità di assicurare
"il buon andamento e l'efficacia dell'Amministrazione", valori presidiati dall'art. 97 Cost., commi 1 e 3, la giurisprudenza sopra menzionata fa capo alla rinomata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
n. 5072 del 2016, i cui principi applicabili in materia di abusiva reiterazione di contratto a termine e di c.d.
“danno comunitario”, sono i seguenti, riportati per estratto dalla motivazione della sentenza menzionata:
“innanzi tutto - per quanto finora si è detto sull'obbligo del concorso pubblico e sul conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni - va precisato che fuori dal risarcimento del danno è la mancata conversione del rapporto. Questa è esclusa per legge e tale esclusione - si è appena detto - è legittima sia secondo i parametri costituzionali che quelli europei. Non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire - invece che tramite di concorso pubblico - quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità […]”; “a livello di normativa interna la prova del danno grava sul lavoratore che eserciti in giudizio la pretesa risarcitoria regolata dalla disciplina codicistica (art. 1223 c.c.). La circostanza che effettivamente il lavoratore abbia difficoltà a provare il danno subito, che consiste essenzialmente nella perdita di chance di un'occupazione migliore, costituisce un inconveniente di mero fatto che non mina la legittimità - si ripete, a livello interno - di tale normativa applicata a questa fattispecie.
Se però ci si sposta a livello comunitario, la situazione è differente ed è tale in ragione proprio del ricordato monito della giurisprudenza della Corte di giustizia: la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato accordo quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno come
3 parametro interposto ex art. 117 Cost., comma 1, e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 36, comma 5) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti a termine […]”; “ed allora la verifica di una disciplina comunitariamente adeguata va ricercata - e, se rinvenuta, non c'è necessità di sollevare la questione di costituzionalità che risulterebbe altrimenti inammissibile
- in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, (Statuto dei lavoratori), nè in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice la riassunzione L. n. 604 del 1966, ex art. 8, e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica (L. n. 92 del 2012, art. 1, e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3) […]”; “[…] la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua,
è invece quella della cit. L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8" (in tal senso già Cass.
21 agosto 2013, n. 19371).
La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perchè - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione […]”; “[…] per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi l'esigenza di tutela
4 suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.
In sostanza il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5.
Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato […]” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 15-03-2016, n. 5072).
Nel caso specifico dell'insegnante di religione cattolica, cui si estendono i principi sopra espressi, vale osservare che la Corte di Giustizia si è pronunciata recentemente, nel procedimento C-282/19 con sentenza del 13 Gennaio 2022, statuendo che: “alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali poste dichiarando che la clausola 5 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
In punto di effettività di tutela del dipendente pubblico, pertanto, la misura sanzionatoria efficace e dissuasiva consiste nel risarcimento del danno e nell'agevolazione probatoria correlata alla prova del danno c.d.
“comunitario” subito in materia di reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, un danno che è presunto e che il Giudice determina tra un minimo ed un massimo ai sensi dell'art. 32 comma 5 cit., salva la prova – a carico del dipendente- del maggior danno subito (in questa sede non fornita).
Che i principi menzionati si estendano al personale scolastico, in ragione della speciale disciplina, è pacifico in giurisprudenza (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 22552 del 7.11.2016).
Che i principi si estendano al docente a termine insegnante di religione, è sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24393 del 05.08.2022, che nel riprendere le argomentazioni della Corte di Giustizia del
2022, afferma: “resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
5 Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.". Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sè idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, e lo è dunque certamente anche rispetto ai Per_1 docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime”.
La Corte di Cassazione conclude: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n.
186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, CP_1
6 l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
Posto che la ricorrente, docente di religione cattolica, risulta dai documenti aver prestato servizio per un periodo complessivo superiore a 36 mesi in forza di una successione di contratti a termine (doc. n. 1 ric.), che non risultano indetti concorsi triennali e che il resistente, tardivamente costituitosi, omette di CP_1 provare che la causale sia legittima, il ricorso deve essere accolto.
Non può accogliersi l'argomentazione ministeriale: il richiamo all'art. 39 comma 3 della L. n. 449/1997 (così come agli articoli 2 e 3 della L. n. 186/2003 sulle dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica) non appare dirimente, in quanto l'ambito applicativo dell'art. 39 comma 3 riguarda altra e differente fattispecie, quella delle assunzioni e dell'immissione in ruolo del personale (esclusa la ricorrente); il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine.
Il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 comma 5 T.U.P.I. non deriva dalla mancata conversione del rapporto ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'impiego del dipendente da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è da perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L.
n. 183/2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota pronuncia n.
5072/2016.
Consegue da ciò che avendo la ricorrente allegato con precisione la reiterazione dei contratti a termine nell'arco temporale di cui al ricorso (in particolare dall'a.s. 2015/2016, all'a.s. 2022/2023), deducendone l'illegittimità e, all'attualità, la non immissione in ruolo -al momento del deposito del ricorso, la ricorrente è inserita nelle graduatorie provinciali G.P.S., ma non è ancora concretamente stabilizzata- in ragione dell'arco temporale indicato, del superamento del limite triennale, dei diversi contratti annuali, delle ore effettivamente svolte quali risultanti dallo stato matricolare prodotto (nel quale è indicato l'orario settimanale), avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (v. art. 32 comma 5 L. n. 183/2010), che non sono state dedotte dall'amministrazione resistente esigenze provvisorie giustificanti il ricorso al contratto a termine, devono dirsi dimostrati (dalla ricorrente) tanto la condotta illegittima tenuta da controparte, quanto gli elementi costitutivi del danno (presunto) subito;
il danno comunitario deve quantificarsi equamente nella misura di 5 mensilità, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, l. n. 604/1966 e segnatamente, facendo riferimento alla perduranza della condotta abusiva tenuta da controparte che è ricorsa reiterate volte allo strumento dell'assunzione a termine, per il periodo dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023.
Il ricorso, in conclusione, merita integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_1 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai
7 sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore dell'avvocato della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
- accerta l'abusiva condotta del resistente consistente nella abusiva reiterazione dei contratti CP_1
a termine nei confronti della ricorrente e per l'effetto condanna parte resistente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 32 comma 5, L. n. 183/2010, da computarsi nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge, spese generali 15%; compensi distratti in favore dell'avv. Domenico Naso, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 29 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 29/02/2024, alle ore 10:39, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MICHELA BOTTANI in sostituzione dell'Avv. NASO Parte_1
DOMENICO. Per il il funzionario delegato dott. MELILLI Controparte_1
EMANUELE. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda, in quanto la ricorrente ritiene che il proprio contratto sarebbe stato più volte e per oltre 36 mesi stipulando violando la normativa quadro in materia. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Richiama sentenza della Cassazione n. 18698 del 2022 sul punto, che avrebbe preso posizione sulla questione dei docenti di religione. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NASO Parte_1 C.F._1 dio è iato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dai Controparte_1 P.IVA_1 funzionari delegati dott. SERAFINO FRANCESCO e dott. ROMANO EMANUELA LUCIA ( ) VIA SODERINI, 24 20146 MILANO, presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/08/2023, , in qualità di docente idonea Parte_1 all'insegnamento della religione cattolica, ha adito il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro nel contraddittorio con il , chiedendo l'accertamento della Controparte_2 condotta di abusiva reiterazione di contratti a termine per un periodo complessivamente superiore ai 36 mesi posta in essere dal datore di lavoro e domandandone la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32 comma 5 della L. n. 183/2010.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- ha prestato servizio in forza di una successione di contratti a termine alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente nei seguenti periodi: Contratto a.s. Controparte_2
2015/16 con decorrenza 01/09/2015 e cessazione 31/08/2016; Contratto a.s. 2016/17 con decorrenza 01/09/2016 e cessazione 31/08/2017; Contratto a.s. 2017/18 con decorrenza
01/09/2017 e cessazione 31/08/2018; Contratto a.s. 2018/19 con decorrenza 01/09/2018 e cessazione 31/08/2019; Contratto a.s. 2019/20 con decorrenza 01/09/2019 e cessazione
31/08/2020; Contratto a.s. 2020/21 con decorrenza 01/09/2020 e cessazione 31/08/2021;
Contratto a.s. 2021/22 con decorrenza 01/09/2021 e cessazione 31/08/2022; Contratto a.s.
1 2022/23 con decorrenza 01/09/2022 e cessazione 31/08/2023 (v. doc. n. 1 fasc. ric., stato matricolare in atti);
- presta attualmente servizio a tempo determinato presso l' di Melegnano (MI); Organizzazione_1
- i contratti a termine sarebbero stati stipulati dall'amministrazione per sopperire ad un fabbisogno durevole e non transitorio.
Sul presupposto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, per assenza dei caratteri di temporaneità e di eccezionalità, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in sostanza per l'assenza di ragioni, a causa della protrazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione resistente per oltre 36 mesi e del soddisfacimento di esigenze di carattere permanente e strutturale, ha chiesto la rimozione della condotta abusiva tenuta, domandando la condanna del al Controparte_2 risarcimento del danno subito (art. 32 comma 5, l. n. 183/2010).
Si è tardivamente costituito in giudizio il Controparte_3 il quale, nel ricostruire la normativa in materia di reclutamento dei docenti di religione cattolica, ha negato l'equiparazione con il docente a termine delle materie curriculari, esponendo della “sostanziale precarietà” del rapporto di impiego del personale preposto all'insegnamento religioso, dovendosi tale rapporto reggere, non solo nel momento genetico ma anche nel suo continuo svolgersi, sull'assenso dell'Autorità ecclesiastica, atteso che l'approvazione o attestato, rilasciato dall'ordinario diocesano costituisce requisito imprescindibile per l'idoneità all'insegnamento; ha affermato l'inammissibilità della domanda proposta per carenza di interesse ad agire, concludendo per il rigetto del ricorso di cui evidenziava l'infondatezza e l'assenza di ogni danno causato dalla condotta dell'amministrazione.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti, veniva discussa all'odierna udienza per essere decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere integralmente accolto, per i motivi di seguito esposti.
Sussiste l'interesse ad agire della ricorrente, che, per fare fronte alla situazione di obiettiva incertezza perpetrata dall'amministrazione resistente nel periodo temporale indicato in ricorso tramite la reiterata assunzione a termine della stessa, prospetta la necessità dell'attivarsi dell'intervento giurisdizionale a tutela dei propri diritti e a rimozione della predetta incertezza obiettiva.
Ciò premesso, occorre adesso soffermarsi sui principi effettivamente applicabili alla fattispecie in esame.
È stato autorevolmente affermato, anche recentemente, dalla Corte di Cassazione, che: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento secondo cui l'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre non limita il diritto del dipendente assunto a termine ad essere regolarmente retribuito in relazione ai periodi lavorati, con la conseguenza che lascia inalterate le pretese retributive che trovano titolo nelle prestazioni rese (v., Cass. n. 262 del 2015 e Cass. n. 17248 del 2018). A ciò
2 consegue che, qualora il dipendente, nel contestare la qualificazione autonoma del rapporto, alleghi anche l'abusiva reiterazione dei termini apposti ai contratti, deve operare l'agevolazione probatoria che le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza n. 5072 del 2016, hanno ritenuto necessaria per conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 07-07-2022, n. 21614) e che “nel lavoro pubblico contrattualizzato il ricorso alla disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al fine di agevolare l'onere probatorio del danno conseguente all'illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che concerne la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e che, pertanto, la presunzione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'illegittimità concerne l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/04/2022, n. 11367).
Fermo il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ex art. 36 del d.lgs. 165/2001 e del principio del pubblico concorso, quale mezzo ordinario e generale di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, principio che risponde alla finalità di assicurare
"il buon andamento e l'efficacia dell'Amministrazione", valori presidiati dall'art. 97 Cost., commi 1 e 3, la giurisprudenza sopra menzionata fa capo alla rinomata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
n. 5072 del 2016, i cui principi applicabili in materia di abusiva reiterazione di contratto a termine e di c.d.
“danno comunitario”, sono i seguenti, riportati per estratto dalla motivazione della sentenza menzionata:
“innanzi tutto - per quanto finora si è detto sull'obbligo del concorso pubblico e sul conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni - va precisato che fuori dal risarcimento del danno è la mancata conversione del rapporto. Questa è esclusa per legge e tale esclusione - si è appena detto - è legittima sia secondo i parametri costituzionali che quelli europei. Non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire - invece che tramite di concorso pubblico - quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità […]”; “a livello di normativa interna la prova del danno grava sul lavoratore che eserciti in giudizio la pretesa risarcitoria regolata dalla disciplina codicistica (art. 1223 c.c.). La circostanza che effettivamente il lavoratore abbia difficoltà a provare il danno subito, che consiste essenzialmente nella perdita di chance di un'occupazione migliore, costituisce un inconveniente di mero fatto che non mina la legittimità - si ripete, a livello interno - di tale normativa applicata a questa fattispecie.
Se però ci si sposta a livello comunitario, la situazione è differente ed è tale in ragione proprio del ricordato monito della giurisprudenza della Corte di giustizia: la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato accordo quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno come
3 parametro interposto ex art. 117 Cost., comma 1, e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 36, comma 5) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti a termine […]”; “ed allora la verifica di una disciplina comunitariamente adeguata va ricercata - e, se rinvenuta, non c'è necessità di sollevare la questione di costituzionalità che risulterebbe altrimenti inammissibile
- in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, (Statuto dei lavoratori), nè in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice la riassunzione L. n. 604 del 1966, ex art. 8, e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica (L. n. 92 del 2012, art. 1, e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3) […]”; “[…] la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua,
è invece quella della cit. L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8" (in tal senso già Cass.
21 agosto 2013, n. 19371).
La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perchè - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione […]”; “[…] per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi l'esigenza di tutela
4 suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.
In sostanza il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5.
Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato […]” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 15-03-2016, n. 5072).
Nel caso specifico dell'insegnante di religione cattolica, cui si estendono i principi sopra espressi, vale osservare che la Corte di Giustizia si è pronunciata recentemente, nel procedimento C-282/19 con sentenza del 13 Gennaio 2022, statuendo che: “alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali poste dichiarando che la clausola 5 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
In punto di effettività di tutela del dipendente pubblico, pertanto, la misura sanzionatoria efficace e dissuasiva consiste nel risarcimento del danno e nell'agevolazione probatoria correlata alla prova del danno c.d.
“comunitario” subito in materia di reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, un danno che è presunto e che il Giudice determina tra un minimo ed un massimo ai sensi dell'art. 32 comma 5 cit., salva la prova – a carico del dipendente- del maggior danno subito (in questa sede non fornita).
Che i principi menzionati si estendano al personale scolastico, in ragione della speciale disciplina, è pacifico in giurisprudenza (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 22552 del 7.11.2016).
Che i principi si estendano al docente a termine insegnante di religione, è sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24393 del 05.08.2022, che nel riprendere le argomentazioni della Corte di Giustizia del
2022, afferma: “resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
5 Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.". Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sè idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, e lo è dunque certamente anche rispetto ai Per_1 docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime”.
La Corte di Cassazione conclude: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n.
186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, CP_1
6 l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
Posto che la ricorrente, docente di religione cattolica, risulta dai documenti aver prestato servizio per un periodo complessivo superiore a 36 mesi in forza di una successione di contratti a termine (doc. n. 1 ric.), che non risultano indetti concorsi triennali e che il resistente, tardivamente costituitosi, omette di CP_1 provare che la causale sia legittima, il ricorso deve essere accolto.
Non può accogliersi l'argomentazione ministeriale: il richiamo all'art. 39 comma 3 della L. n. 449/1997 (così come agli articoli 2 e 3 della L. n. 186/2003 sulle dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica) non appare dirimente, in quanto l'ambito applicativo dell'art. 39 comma 3 riguarda altra e differente fattispecie, quella delle assunzioni e dell'immissione in ruolo del personale (esclusa la ricorrente); il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine.
Il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 comma 5 T.U.P.I. non deriva dalla mancata conversione del rapporto ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'impiego del dipendente da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è da perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L.
n. 183/2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota pronuncia n.
5072/2016.
Consegue da ciò che avendo la ricorrente allegato con precisione la reiterazione dei contratti a termine nell'arco temporale di cui al ricorso (in particolare dall'a.s. 2015/2016, all'a.s. 2022/2023), deducendone l'illegittimità e, all'attualità, la non immissione in ruolo -al momento del deposito del ricorso, la ricorrente è inserita nelle graduatorie provinciali G.P.S., ma non è ancora concretamente stabilizzata- in ragione dell'arco temporale indicato, del superamento del limite triennale, dei diversi contratti annuali, delle ore effettivamente svolte quali risultanti dallo stato matricolare prodotto (nel quale è indicato l'orario settimanale), avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (v. art. 32 comma 5 L. n. 183/2010), che non sono state dedotte dall'amministrazione resistente esigenze provvisorie giustificanti il ricorso al contratto a termine, devono dirsi dimostrati (dalla ricorrente) tanto la condotta illegittima tenuta da controparte, quanto gli elementi costitutivi del danno (presunto) subito;
il danno comunitario deve quantificarsi equamente nella misura di 5 mensilità, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, l. n. 604/1966 e segnatamente, facendo riferimento alla perduranza della condotta abusiva tenuta da controparte che è ricorsa reiterate volte allo strumento dell'assunzione a termine, per il periodo dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023.
Il ricorso, in conclusione, merita integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_1 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai
7 sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore dell'avvocato della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
- accerta l'abusiva condotta del resistente consistente nella abusiva reiterazione dei contratti CP_1
a termine nei confronti della ricorrente e per l'effetto condanna parte resistente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 32 comma 5, L. n. 183/2010, da computarsi nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge, spese generali 15%; compensi distratti in favore dell'avv. Domenico Naso, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 29 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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