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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 31/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Patrizia Castellano, nella causa iscritta al n.
1447/2020
Promossa
DA già giusta atto di fusione per incorporazione del 21.5.2018), con sede Parte_1 Parte_2 in , via Guglielmo Peralta n. 31/33 (part. IVA ), in persona dell'amministratore e legale Pt_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, signor;
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 Controparte_2
, ivi residente in [...]; C.F._1 Controparte_3
[... (P.IVA con sede legale in Belpasso Contrada Piraino s.n. Stazione Motta S. Anastasia, in P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ; in persona del suo legale Controparte_4 CP_5 rappresentante pro tempore (P.IVA ) con sede legale in Catania, Zona Industriale, V strada;
P.IVA_3
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_2 residente in [...], tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Gaetana Allegra (C.F.
[...]
, PEC e fax 095-441066) C.F._3 Email_1
- opponente –
- già Controparte_6 Controparte_7
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario p.t. – Ing.
[...] P.IVA_4 CP_8
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Salvatore Mezzasalma (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Carmela Lissandrello (C.F. ) ed in uno agli stessi C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato in - Viale Regina Margherita 28, presso la sede del predetto ente, ( pec CP_6 rovincia.ragusa.it ; rovincia.ragusa.it) Email_2 Email_3 Email_4 Email_5
-resistente-
Oggetto: “opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2020, (in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, signor ), CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ), (in persona
[...] Controparte_4 CP_5 del suo legale rappresentante pro tempore), proponevano opposizione Parte_3 all'ordinanza di ingiunzione n. 904 del 29.07.2020, prot. n.8971, emessa dal Controparte_6
, già , notificata in data 31 luglio – 5 agosto 2020, per la
[...] Controparte_7 violazione dell'art. 2 del D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 28 del 2012, come modificato dall'art. 11 comma 2 bis del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla l. 116/2014 e sanzionata dall'art. 2 comma 4 del D.L. 2/2012, perché a seguito sopralluogo del 7.9.2015 presso il punto Ard Discount sito a
Niscemi in V.le Mario Gori n. 571 e prelevamento di sacchetti di plastica per l'asporto delle merci, inviati presso l'ARPA Umbria per essere sottoposti ad esami di laboratorio, veniva accertata la non conformità degli stessi alle norme di legge indicate.
In particolare, alla Soc. Palermo Discount s.r.l. (oggi ) e per essa al suo rappresentante legale Parte_1
, in solido con il sig. n.q. di responsabile del punto vendita Ard Discount Controparte_9 Controparte_2
e dipendente della veniva contestata la “commercializzazione” degli “shoppers” non Parte_2 conformi, con l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 5.030,00 (di cui 30,00 per spese di notifica).
Alla con sede a Belpasso, in persona del legale rappresentante p.t., ed in Controparte_3 solido ad , suo legale rappresentante all'epoca dell'accertamento veniva contestata la CP_10
“distribuzione” con l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 5.030,00 (di cui 30,00 per spese di notifica).
Alla con sede a Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed in solido a CP_5 Parte_3
suo legale rappresentante all'epoca dell'accertamento veniva contestata la “fabbricazione” con
[...]
l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 5.030,00 (di cui 30,00 per spese di notifica).
Gli odierni opponenti eccepivano:
1) l'illegittimità per l'avvenuta decadenza di cui all' art. 14 L. 689/81 e conseguente violazione del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa;
invalidità del verbale di contestazione per violazione del diritto di difesa e dell'art. 14 L. 689/81 nella parte in cui prevede la notifica degli “estremi della violazione”;
2) la violazione dell'art. 28 L. 689/81 e conseguente intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate;
3) la violazione dell'art. 15 della L. 689/81 e dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui devono essere improntati gli atti della P.A. con inesistenza degli illeciti contestati e, comunque, carenza di motivazione logica e coerente Violazione del principio di imparzialità;
4) la disapplicazione della normativa italiana per violazione delle direttive e normative europee di cui dovrebbero costituire attuazione;
5) la violazione dell'art. 3 della L. 689/81 per inesistenza dell'elemento psicologico dell'illecito contestato;
6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 4 del DL 2/12 e DL 91/14 nella determinazione della misura della sanzione, con richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il di chiedendo l'integrale Controparte_6 CP_6 rigetto del ricorso per infondatezza in punto di fatto e di diritto in relazione ai motivi dedotti dall'odierno opponente, chiedendo che, comunque, venga accertata la legittimità della sanzione a carico del sig.
[...]
essendo la relativa contestazione notificata nei termini di cui all'art. 14 della l. 689/81. CP_2
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ.,
Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019,
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del
28/05/2014).
Invero è pacifico e non contestato dalle parti che a seguito del prelievo dei campioni di shoppers effettuato dalla Guardia di Finanza il 7.9.2015 gli stessi venivano inviati ai laboratori dell'ARPA UMBRIA per le specifiche analisi (analisi FT IR e misurazione dello spessore tramite idonea apparecchiatura digitale)
mentre è documentalmente provato che la predetta ARPA ha provveduto a trasmettere gli esiti delle analisi di laboratorio il 13.11.2015 e ricevuto il 16/11/2015. Ugualmente comprovata, e ammessa dallo stesso ente locale odierno convenuto, è la circostanza per cui l'esito delle analisi di laboratorio non è stato comunicato alle parti così come invece previsto ai sensi dell'art. 15 della L. 689/81 mentre è stato comunicato successivamente in uno con la contestazione della violazione effettuata il 21.01.2016 a
[...]
CP_ e per esso al legale rappresentante il 16.01.2016 a e per essa al legale rappresentante CP_3 CP_10
, il 07.01.2016 a e al legale rappresentante mentre a Parte_3 Parte_2 CP_9 [...]
il 10.12.2015. CP_2
Il motivo è infondato solo nei confronti di . Controparte_2
Difatti si osserva che ai sensi dell'art. 15 della L. 689/81 “ Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi” e la relativa comunicazione equivale alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 mentre ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
L'art.14 della legge n.69/81 dispone, dopo avere previsto al primo comma che “ la violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”, stabilisce al secondo comma che “ se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento ”, ed all'ultimo comma che “ l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Il combinato disposto normativo è stato oggetto di una puntuale interpretazione da parte della Corte
Regolatrice secondo cui : “Quando l'accertamento dell'illecito amministrativo richiede l'analisi di campioni (art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689), e sia mancata la notifica all'interessato del risultato delle
analisi di revisione, il termine per la notificazione del verbale di contestazione decorre non già dal
momento in cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza del risultato delle suddette analisi, ma dal momento in cui esse sono state compiute” (cfr. Cass. Civ. 2011 n. 5384).
Nello stesso la Corte si era già pronunciata nel 1997 affermando il seguente principio: “In tema di violazioni amministrative, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 della l. n. 689 del 1981,
prevedono che le violazioni medesime, ove possibile, debbano essere immediatamente contestate, e, nel
caso in cui ciò non accada, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti
nel territorio dello Stato, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione, entro novanta giorni (…). Tale disciplina dell'art. 14 cit., peraltro, nel caso in cui
l'accertamento della violazione avvenga attraverso analisi di campioni, va coordinata con il disposto dell'art. 15 della stessa legge, il quale statuisce che, in tali casi, l'esito delle analisi debba essere
comunicato, all'interessato, dal dirigente del laboratorio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, e che tale comunicazione equi-valga alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, e
che, solo nella ipotesi in cui non sia possibile effettuare una tale comunicazione, si debba procedere alla notificazione nel termine prescritto dall'art. 14 (…) , in difetto di che si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria. Il termine suddetto, nelle ipotesi in questione, inizia a decorrere dal momento del completamento dell'analisi” (cfr. Cass. Civ. 1997 n. 7079).
Secondo quanto sostenuto dalla Corte e in tal senso leggasi anche sentenza Trib di Caltanissetta
n.114/2023, “ nel caso di accertamento preceduto da analisi di campioni, deve ritenersi che il giudice,
in sede di opposizione, ove se ne contesti la tempestività, sia innanzitutto tenuto a verificare se esso fu
immediatamente effettuato con lettera raccomandata (o con altro mezzo che possa ritenersi equipollente),
come prescrive l'art. 15 (commi primo e quarto), cioè entro un lasso di tempo compatibile con
l'equiparazione, stabilita dal quinto comma, tra tale forma di accertamento e l'accertamento immediato
previsto dal primo comma dell'art. 14. In mancanza - poiché il sesto comma dell'art. 15 statuisce che ove
non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e quarto comma,
si applicano le disposizioni dell'art. 14 - il giudice dell'opposizione è tenuto a verificare se la notificazione
della contestazione sia avvenuta nel termine prescritto dall'art. 14, secondo comma (o da eventuali norme
derogative), decorrente dal momento del completamento dell'analisi, non verificandosi in tale caso
l'estinzione dell'obbligazione, ricollegata dall'ultimo comma dell'art. 14, come sopra si è detto - ed anche
al quale deve intendersi fatto il richiamo del sesto comma dell'art. 15 - unicamente al decorso di tale
termine senza che la notificazione della contestazione sia avvenuta”.
E' evidente come in difetto di una rituale comunicazione dell'esito degli accertamenti di laboratorio, equivalente alla contestazione dell'illecito, la pubblica amministrazione non possa avvalersi di un termine ulteriore, di fatto rimesso alla sua potestà, per la valutazione degli esiti e la contestazione dell'illecito ben oltre il limite dei novanta giorni a nulla rilevando, in difetto di comunicazione alla parte, la data in cui l'esito degli accertamenti è pervenuto all'agente accertatore poiché, diversamente opinando, sarebbe obliterata la previsione di cui allo stesso articolo 15 della L. 689/81 nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 14 ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato con un illegittimo ampliamento del termine per l'amministrazione di contestazione dell'illecito”.
Le superiori argomentazioni, che questo giudice ritiene di condividere integralmente, possono essere integralmente sovrapposte alla presente vicenda, avente ad oggetto le medesime contestazioni.
Pertanto considerato, che le analisi sono state completate il 05.10.2015 mentre la notifica della violazione
è stata effettuata il 21.01.2016 a e per esso al legale rappresentante il 16.01.2016 a CP_3 CP_10
CP_ e per essa al legale rappresentante , il 07.01.2016 a e al legale Parte_3 Parte_2 rappresentante oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/81, deve CP_9 dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione di pagamento nei confronti dei predetti soggetti.
Mentre la notifica nei confronti di avvenuta il 10.12.2015 è stata effettuata nei termini. Controparte_2
Pertanto deve essere analizzata la posizione del solo nei confronti del quale è stata Controparte_2
emessa la sanzione per commercializzazione degli shopper non aventi i requisiti previsti dalla normativa contestata.
In relazione al motivo attinente alla inapplicabilità dell'art. 2 del D.L. n.2 /2012 per mancata entrata in vigore del precetto normativo parte opponente argomenta che l'art.2 comma 1 D.L. n.2/2012 stabiliva che il termine previsto ai fini del divieto di commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci era prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo ( che doveva individuare le caratteristiche tecniche dei sacchetti ai fini della loro commercializzazione) e che, in data 18 marzo 2013,
è stato emanato il Decreto del….. che riporta alcune definizioni e caratteristiche che dovrebbero avere i sacchetti per l'asporto delle merci, il quale, tuttavia non è mai entrato in vigore nel nostro ordinamento atteso che l'efficacia del decreto era vincolata alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione UE, così come previsto dalla Direttiva 98/34/CE, evento a tutt'oggi non verificatosi.
Va precisato che i fatti che hanno portato alla adozione della ordinanza ingiunzione risalgono al settembre del 2015 e, pertanto, occorre fare riferimento alla normativa vigente a quel tempo.
Nel caso in esame, dunque, le norme che regolano la materia sono quelle del Decreto Legge 24 giugno
2014 n.91 ( entrato in vigore il 21 agosto 2014), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014
n.116, il cui art.11,comma 2 bis, recita: All'art.2,comma 4, del decreto legge 25 gennaio 2012 n.2, convertito con modificazioni , dalla legge 24 marzo 2012 n.28, le parole “ A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura regolamentare di cui al comma 2” sono soppresse.” Il testo originario dell'art.2 del D.L.n.2/2012, come sostituito dalla legge di conversione (ed abrogato con l'art.
9-bis, comma 3,lett.b) del decreto 10 giugno 2017 n.91,convetito dalla L. 3 agosto 2017 n.123,con norma, quindi, successiva all'accertamento de quo) recitava:
1. Il termine previsto dall'articolo 1,comma 1130,della legge 27 dicembre 2006, n.296,come modificato dall'art.23,comma 21-novies, del decreto-legge 1 luglio 2009,n.78,convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n.112, ai fini del divieto della commercializzazione di sacchi per l'asporto di merci,
è prorogato fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto di merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNIEN
13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati
con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a
200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai
'Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare
entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei
rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate
le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di
informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi
realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una
percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare.
La percentuale di cui al periodo precedente puo' essere annualmente elevata con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto
dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è
presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è
stata accertata la violazione (2).
Il delineato quadro normativo determina l'applicabilità della sanzione da euro 2.500,00 a 25.000,00 euro
( fatta salva la maggiorazione nei casi di legge), prevista dal su trascritto art.2 del D.L. n.2/2012 per la produzione e commercializzazione di sacchetti non conformi, nel periodo temporale compreso tra il 21
agosto 2014 e il 21 giugno 2017 ( data di entrata in vigore del decreto legge 20 giugno 2017 n.91,
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017 n.123 ( il cui art.9 bis, comma 3, lett. B) ha abrogato il medesimo art. 2 del D.L. n.2/2012).
Ed infatti con il decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 il legislatore ha risolto lo stato di stallo generato con il D. L. 2/2012, che rendeva applicabili le sanzioni pecuniarie con il decorso di 60 giorni dall'emanazione del DM “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti di asporto merci, firmato il 18 marzo 2013, il quale veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica del medesimo alla Commissione Europea, per cui di fatto la sua efficacia veniva “congelata” e con essa quella delle predette sanzioni.
La legge n.116/2014 di conversione del D.L. n.91/2014, eliminando dal D.L. n.2/2012 l'inciso che
“aggancia” l'operatività delle sanzioni all'emanazione del predetto decreto “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti, ha reso pienamente applicabili le predette sanzioni.
Pertanto è priva di pregio giuridico l'eccezione di disapplicazione della normativa italiana per mancato esperimento di procure di comunicazione comunitarie.
Commissione del fatto in buona fede.
Le difficoltà della ricostruzione della normativa, la cui portata rimane discussa in considerazione del fatto che il decreto del Ministro Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo
Economico del 18 marzo 2013 reca all'art.6 la prescrizione per cui “il Presente decreto è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa” rende scusabile il fatto illecito.
L'opposizione va dunque accolta con assorbimento degli altri motivi.
Le spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda respinta così decide: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione impugnata. Compensa le spese di lite.
Gela, 31/03/2015
IL G.O.P.
Patrizia Castellano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Patrizia Castellano, nella causa iscritta al n.
1447/2020
Promossa
DA già giusta atto di fusione per incorporazione del 21.5.2018), con sede Parte_1 Parte_2 in , via Guglielmo Peralta n. 31/33 (part. IVA ), in persona dell'amministratore e legale Pt_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, signor;
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 Controparte_2
, ivi residente in [...]; C.F._1 Controparte_3
[... (P.IVA con sede legale in Belpasso Contrada Piraino s.n. Stazione Motta S. Anastasia, in P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ; in persona del suo legale Controparte_4 CP_5 rappresentante pro tempore (P.IVA ) con sede legale in Catania, Zona Industriale, V strada;
P.IVA_3
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_2 residente in [...], tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Gaetana Allegra (C.F.
[...]
, PEC e fax 095-441066) C.F._3 Email_1
- opponente –
- già Controparte_6 Controparte_7
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario p.t. – Ing.
[...] P.IVA_4 CP_8
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Salvatore Mezzasalma (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Carmela Lissandrello (C.F. ) ed in uno agli stessi C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato in - Viale Regina Margherita 28, presso la sede del predetto ente, ( pec CP_6 rovincia.ragusa.it ; rovincia.ragusa.it) Email_2 Email_3 Email_4 Email_5
-resistente-
Oggetto: “opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2020, (in persona dell'amministratore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, signor ), CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ), (in persona
[...] Controparte_4 CP_5 del suo legale rappresentante pro tempore), proponevano opposizione Parte_3 all'ordinanza di ingiunzione n. 904 del 29.07.2020, prot. n.8971, emessa dal Controparte_6
, già , notificata in data 31 luglio – 5 agosto 2020, per la
[...] Controparte_7 violazione dell'art. 2 del D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 28 del 2012, come modificato dall'art. 11 comma 2 bis del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla l. 116/2014 e sanzionata dall'art. 2 comma 4 del D.L. 2/2012, perché a seguito sopralluogo del 7.9.2015 presso il punto Ard Discount sito a
Niscemi in V.le Mario Gori n. 571 e prelevamento di sacchetti di plastica per l'asporto delle merci, inviati presso l'ARPA Umbria per essere sottoposti ad esami di laboratorio, veniva accertata la non conformità degli stessi alle norme di legge indicate.
In particolare, alla Soc. Palermo Discount s.r.l. (oggi ) e per essa al suo rappresentante legale Parte_1
, in solido con il sig. n.q. di responsabile del punto vendita Ard Discount Controparte_9 Controparte_2
e dipendente della veniva contestata la “commercializzazione” degli “shoppers” non Parte_2 conformi, con l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 5.030,00 (di cui 30,00 per spese di notifica).
Alla con sede a Belpasso, in persona del legale rappresentante p.t., ed in Controparte_3 solido ad , suo legale rappresentante all'epoca dell'accertamento veniva contestata la CP_10
“distribuzione” con l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 5.030,00 (di cui 30,00 per spese di notifica).
Alla con sede a Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed in solido a CP_5 Parte_3
suo legale rappresentante all'epoca dell'accertamento veniva contestata la “fabbricazione” con
[...]
l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 5.030,00 (di cui 30,00 per spese di notifica).
Gli odierni opponenti eccepivano:
1) l'illegittimità per l'avvenuta decadenza di cui all' art. 14 L. 689/81 e conseguente violazione del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa;
invalidità del verbale di contestazione per violazione del diritto di difesa e dell'art. 14 L. 689/81 nella parte in cui prevede la notifica degli “estremi della violazione”;
2) la violazione dell'art. 28 L. 689/81 e conseguente intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate;
3) la violazione dell'art. 15 della L. 689/81 e dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui devono essere improntati gli atti della P.A. con inesistenza degli illeciti contestati e, comunque, carenza di motivazione logica e coerente Violazione del principio di imparzialità;
4) la disapplicazione della normativa italiana per violazione delle direttive e normative europee di cui dovrebbero costituire attuazione;
5) la violazione dell'art. 3 della L. 689/81 per inesistenza dell'elemento psicologico dell'illecito contestato;
6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 4 del DL 2/12 e DL 91/14 nella determinazione della misura della sanzione, con richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il di chiedendo l'integrale Controparte_6 CP_6 rigetto del ricorso per infondatezza in punto di fatto e di diritto in relazione ai motivi dedotti dall'odierno opponente, chiedendo che, comunque, venga accertata la legittimità della sanzione a carico del sig.
[...]
essendo la relativa contestazione notificata nei termini di cui all'art. 14 della l. 689/81. CP_2
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ.,
Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019,
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del
28/05/2014).
Invero è pacifico e non contestato dalle parti che a seguito del prelievo dei campioni di shoppers effettuato dalla Guardia di Finanza il 7.9.2015 gli stessi venivano inviati ai laboratori dell'ARPA UMBRIA per le specifiche analisi (analisi FT IR e misurazione dello spessore tramite idonea apparecchiatura digitale)
mentre è documentalmente provato che la predetta ARPA ha provveduto a trasmettere gli esiti delle analisi di laboratorio il 13.11.2015 e ricevuto il 16/11/2015. Ugualmente comprovata, e ammessa dallo stesso ente locale odierno convenuto, è la circostanza per cui l'esito delle analisi di laboratorio non è stato comunicato alle parti così come invece previsto ai sensi dell'art. 15 della L. 689/81 mentre è stato comunicato successivamente in uno con la contestazione della violazione effettuata il 21.01.2016 a
[...]
CP_ e per esso al legale rappresentante il 16.01.2016 a e per essa al legale rappresentante CP_3 CP_10
, il 07.01.2016 a e al legale rappresentante mentre a Parte_3 Parte_2 CP_9 [...]
il 10.12.2015. CP_2
Il motivo è infondato solo nei confronti di . Controparte_2
Difatti si osserva che ai sensi dell'art. 15 della L. 689/81 “ Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi” e la relativa comunicazione equivale alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 mentre ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
L'art.14 della legge n.69/81 dispone, dopo avere previsto al primo comma che “ la violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”, stabilisce al secondo comma che “ se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento ”, ed all'ultimo comma che “ l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Il combinato disposto normativo è stato oggetto di una puntuale interpretazione da parte della Corte
Regolatrice secondo cui : “Quando l'accertamento dell'illecito amministrativo richiede l'analisi di campioni (art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689), e sia mancata la notifica all'interessato del risultato delle
analisi di revisione, il termine per la notificazione del verbale di contestazione decorre non già dal
momento in cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza del risultato delle suddette analisi, ma dal momento in cui esse sono state compiute” (cfr. Cass. Civ. 2011 n. 5384).
Nello stesso la Corte si era già pronunciata nel 1997 affermando il seguente principio: “In tema di violazioni amministrative, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 della l. n. 689 del 1981,
prevedono che le violazioni medesime, ove possibile, debbano essere immediatamente contestate, e, nel
caso in cui ciò non accada, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti
nel territorio dello Stato, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione, entro novanta giorni (…). Tale disciplina dell'art. 14 cit., peraltro, nel caso in cui
l'accertamento della violazione avvenga attraverso analisi di campioni, va coordinata con il disposto dell'art. 15 della stessa legge, il quale statuisce che, in tali casi, l'esito delle analisi debba essere
comunicato, all'interessato, dal dirigente del laboratorio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, e che tale comunicazione equi-valga alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, e
che, solo nella ipotesi in cui non sia possibile effettuare una tale comunicazione, si debba procedere alla notificazione nel termine prescritto dall'art. 14 (…) , in difetto di che si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria. Il termine suddetto, nelle ipotesi in questione, inizia a decorrere dal momento del completamento dell'analisi” (cfr. Cass. Civ. 1997 n. 7079).
Secondo quanto sostenuto dalla Corte e in tal senso leggasi anche sentenza Trib di Caltanissetta
n.114/2023, “ nel caso di accertamento preceduto da analisi di campioni, deve ritenersi che il giudice,
in sede di opposizione, ove se ne contesti la tempestività, sia innanzitutto tenuto a verificare se esso fu
immediatamente effettuato con lettera raccomandata (o con altro mezzo che possa ritenersi equipollente),
come prescrive l'art. 15 (commi primo e quarto), cioè entro un lasso di tempo compatibile con
l'equiparazione, stabilita dal quinto comma, tra tale forma di accertamento e l'accertamento immediato
previsto dal primo comma dell'art. 14. In mancanza - poiché il sesto comma dell'art. 15 statuisce che ove
non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e quarto comma,
si applicano le disposizioni dell'art. 14 - il giudice dell'opposizione è tenuto a verificare se la notificazione
della contestazione sia avvenuta nel termine prescritto dall'art. 14, secondo comma (o da eventuali norme
derogative), decorrente dal momento del completamento dell'analisi, non verificandosi in tale caso
l'estinzione dell'obbligazione, ricollegata dall'ultimo comma dell'art. 14, come sopra si è detto - ed anche
al quale deve intendersi fatto il richiamo del sesto comma dell'art. 15 - unicamente al decorso di tale
termine senza che la notificazione della contestazione sia avvenuta”.
E' evidente come in difetto di una rituale comunicazione dell'esito degli accertamenti di laboratorio, equivalente alla contestazione dell'illecito, la pubblica amministrazione non possa avvalersi di un termine ulteriore, di fatto rimesso alla sua potestà, per la valutazione degli esiti e la contestazione dell'illecito ben oltre il limite dei novanta giorni a nulla rilevando, in difetto di comunicazione alla parte, la data in cui l'esito degli accertamenti è pervenuto all'agente accertatore poiché, diversamente opinando, sarebbe obliterata la previsione di cui allo stesso articolo 15 della L. 689/81 nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 14 ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato con un illegittimo ampliamento del termine per l'amministrazione di contestazione dell'illecito”.
Le superiori argomentazioni, che questo giudice ritiene di condividere integralmente, possono essere integralmente sovrapposte alla presente vicenda, avente ad oggetto le medesime contestazioni.
Pertanto considerato, che le analisi sono state completate il 05.10.2015 mentre la notifica della violazione
è stata effettuata il 21.01.2016 a e per esso al legale rappresentante il 16.01.2016 a CP_3 CP_10
CP_ e per essa al legale rappresentante , il 07.01.2016 a e al legale Parte_3 Parte_2 rappresentante oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/81, deve CP_9 dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione di pagamento nei confronti dei predetti soggetti.
Mentre la notifica nei confronti di avvenuta il 10.12.2015 è stata effettuata nei termini. Controparte_2
Pertanto deve essere analizzata la posizione del solo nei confronti del quale è stata Controparte_2
emessa la sanzione per commercializzazione degli shopper non aventi i requisiti previsti dalla normativa contestata.
In relazione al motivo attinente alla inapplicabilità dell'art. 2 del D.L. n.2 /2012 per mancata entrata in vigore del precetto normativo parte opponente argomenta che l'art.2 comma 1 D.L. n.2/2012 stabiliva che il termine previsto ai fini del divieto di commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci era prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo ( che doveva individuare le caratteristiche tecniche dei sacchetti ai fini della loro commercializzazione) e che, in data 18 marzo 2013,
è stato emanato il Decreto del….. che riporta alcune definizioni e caratteristiche che dovrebbero avere i sacchetti per l'asporto delle merci, il quale, tuttavia non è mai entrato in vigore nel nostro ordinamento atteso che l'efficacia del decreto era vincolata alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione UE, così come previsto dalla Direttiva 98/34/CE, evento a tutt'oggi non verificatosi.
Va precisato che i fatti che hanno portato alla adozione della ordinanza ingiunzione risalgono al settembre del 2015 e, pertanto, occorre fare riferimento alla normativa vigente a quel tempo.
Nel caso in esame, dunque, le norme che regolano la materia sono quelle del Decreto Legge 24 giugno
2014 n.91 ( entrato in vigore il 21 agosto 2014), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014
n.116, il cui art.11,comma 2 bis, recita: All'art.2,comma 4, del decreto legge 25 gennaio 2012 n.2, convertito con modificazioni , dalla legge 24 marzo 2012 n.28, le parole “ A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura regolamentare di cui al comma 2” sono soppresse.” Il testo originario dell'art.2 del D.L.n.2/2012, come sostituito dalla legge di conversione (ed abrogato con l'art.
9-bis, comma 3,lett.b) del decreto 10 giugno 2017 n.91,convetito dalla L. 3 agosto 2017 n.123,con norma, quindi, successiva all'accertamento de quo) recitava:
1. Il termine previsto dall'articolo 1,comma 1130,della legge 27 dicembre 2006, n.296,come modificato dall'art.23,comma 21-novies, del decreto-legge 1 luglio 2009,n.78,convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n.112, ai fini del divieto della commercializzazione di sacchi per l'asporto di merci,
è prorogato fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto di merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNIEN
13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati
con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a
200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai
'Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare
entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei
rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate
le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di
informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi
realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una
percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare.
La percentuale di cui al periodo precedente puo' essere annualmente elevata con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto
dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è
presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è
stata accertata la violazione (2).
Il delineato quadro normativo determina l'applicabilità della sanzione da euro 2.500,00 a 25.000,00 euro
( fatta salva la maggiorazione nei casi di legge), prevista dal su trascritto art.2 del D.L. n.2/2012 per la produzione e commercializzazione di sacchetti non conformi, nel periodo temporale compreso tra il 21
agosto 2014 e il 21 giugno 2017 ( data di entrata in vigore del decreto legge 20 giugno 2017 n.91,
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017 n.123 ( il cui art.9 bis, comma 3, lett. B) ha abrogato il medesimo art. 2 del D.L. n.2/2012).
Ed infatti con il decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 il legislatore ha risolto lo stato di stallo generato con il D. L. 2/2012, che rendeva applicabili le sanzioni pecuniarie con il decorso di 60 giorni dall'emanazione del DM “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti di asporto merci, firmato il 18 marzo 2013, il quale veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica del medesimo alla Commissione Europea, per cui di fatto la sua efficacia veniva “congelata” e con essa quella delle predette sanzioni.
La legge n.116/2014 di conversione del D.L. n.91/2014, eliminando dal D.L. n.2/2012 l'inciso che
“aggancia” l'operatività delle sanzioni all'emanazione del predetto decreto “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti, ha reso pienamente applicabili le predette sanzioni.
Pertanto è priva di pregio giuridico l'eccezione di disapplicazione della normativa italiana per mancato esperimento di procure di comunicazione comunitarie.
Commissione del fatto in buona fede.
Le difficoltà della ricostruzione della normativa, la cui portata rimane discussa in considerazione del fatto che il decreto del Ministro Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo
Economico del 18 marzo 2013 reca all'art.6 la prescrizione per cui “il Presente decreto è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa” rende scusabile il fatto illecito.
L'opposizione va dunque accolta con assorbimento degli altri motivi.
Le spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda respinta così decide: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione impugnata. Compensa le spese di lite.
Gela, 31/03/2015
IL G.O.P.
Patrizia Castellano