Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 28/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15525/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 omiciliato presso la sede della società sita in Napoli, al Corso Garibaldi, n. 387
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 3.7.2024 l' istante , dipendente dell' Controparte_1
a decorrere dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012,
[...] ui la ha incorporato in sé le CP_2 Controparte_3 [...]
e per l'esercizio di pubblici Controparte_4 Controparte_5 servizi, chiedeva dichiararsi l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale e la conseguente condanna dell' al pagamento, in proprio CP_2 favore,, della somma di € 7070,94 a titolo di nto per il periodo di cui in ricorso Contr L' non si costituiva All' udienza fissata per la discussione, l'avvocato del ricorrente dichiarava che tra le parti era intervenuta conciliazione in sede sindacale della lite il 6.12.2024, come da verbale allegato al fascicolo telematico. In ragione dell'intervenuto accordo transattivo sui rapporti oggetto di giudizio,
,deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Alla luce di quanto osservato, l' avvento pagamento degli emolumenti richiesti , intervenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese ,da regolarsi, su richiesta del ricorrente, come previsto nell' allegato verbale di conciliazione del 6.12.2024 allegato agli atti del giudizio
P.Q.M.
Così provvede: dichiara cessata la materia del contendere . Rimanda, per il regolamento delle spese , alle previsioni di cui al verbale di conciliazione intervenuto tra le parti l del giudizio il 6.12.2024 Così deciso in data 28/03/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio