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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1410/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CHILLON LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO DELLA REPUBBLICA 229 04012 CISTERNA DI LATINApresso il difensore avv. CHILLON LAURA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINIGUERRA Controparte_1 P.IVA_2 AR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NAVALLE , 7 TORTONApresso il difensore avv. FINIGUERRA AR
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice in opposizione:
“In via preliminare Non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle eccezioni sollevate a fondamento dell'opposizione;
Ancora in via preliminare
Ferme restando le superiori eccezioni, è interesse della ditta individuale Parte_1
versare alla società in sede di prima udienza, a totale tacitazione
[...] Controparte_1 della sua pretesa creditoria, la somma di € 4.233,60.
In via principale:
Dichiarare nullo, annullabile e privo di efficacia e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 326/2022, N.R.G.
801/2022, emesso in data 23.03.2022 dal Tribunale di Alessandria, I sezione civile, … depositato in pari data e notificato a parte opponente il 24.03.2022, in questa sede opposto per tutti i motivi di cui in narrativa. Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario” pagina 1 di 10 per parte convenuta opposta :
“Piaccia, alla S.V. Ill.ma, Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, così giudicare.
• In via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto al credito di CP_1 per come liquidato nel procedimento monitorio R.G. 801/2022, rigettando di
[...] conseguenza tutte le domande avanzate dall'attore opponente, e quindi confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 326/2022 emesso in data 23/03/2022 dal Tribunale di
Alessandria;
• in via gradata e subordinata: accertare e dichiarare il diritto al credito da parte di nella misura di € 7.871,60, in forza delle fatture elettroniche Controparte_1 FPR 60/2021 e FPR 75/2021, al netto della nota di credito n. 5/2022, e per l'effetto, condannare al pagamento del saldo residuo, oltre agli Parte_1 interessi di mora ex D.lgs 231/2002 maturati dal dovuto sino al saldo;
• in ogni caso:
◊ condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 di una somma da determinare equitativamente, contenendola
[...] nel valore di lite dichiarato da controparte, a titolo di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
◊ condannare altresì al pagamento della sanzione Parte_1 prevista per la violazione dell'art. 210 c.p.c. nella misura ritenuta congrua, e comunque non inferiore al minimo di legge;
◊ con vittoria di spese documentate e compenso dell'Avvocato, che si dichiara antistatario, sia per la fase monitoria che oppositiva, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. nella misura del 4%, imposta di bollo sostitutiva e successive occorrende, come da nota spese allegata”
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 326/2022, Controparte_1
N.R.G. 801/2022, emesso in data 23.03.2022 dal Tribunale di .Alessandria, con cui è stato ingiunto alla ditta individuale , di pagare la somma di € Parte_1
7.871,60, oltre interessi e spese ivi liquidate per trasporti effettuati dalla stessa CP_1
nei mesi di ottobre e novembre 2021 su incarico e per conto di . Parte_1
Ha proposto opposizione l'ingiunta deducendo che:
-nella descrizione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti in causa, l'odierna opposta volutamente sottace l'esistenza di una posizione creditoria della ditta individuale
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1
-in data 12.08.2021 il sig. , nella qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1
individuale , stipulava con la società Parte_1 Parte_1 Controparte_1
un contratto di subtrasporto, avente ad oggetto un trasporto merci con partenza dal
[...]
Consorzio Terracirce, S. Statale Pontina Km 94200, Sabaudia (LT) e tre scarichi da effettuare rispettivamente presso il Mercato Centrale di Firenze, il supermercato di ST CP_2
NO e la città di Verona;
giunto al primo punto di scarico, il sig. apprendeva che Pt_1
gli scarichi da effettuare presso il primo punto di scarico, ossia il Mercato Centrale di Firenze, anziché uno, come da accordi intervenuti tra le parti, erano, invece, ben tre;
- detta evenienza cagionava, come risulta anche dalla localizzazione satellitare dei veicoli utilizzati dal sig. , un ritardo nella tabella di marcia del sub vettore, il quale, pertanto, Pt_1
giungeva presso l di ST NO solo poco più di un'ora dopo il termine CP_2
convenuto e, precisamente, alle ore 6.22; al rifiuto del predetto supermercato di ricevere la merce, in quanto consegnata in ritardo, il sig. prontamente contattava il mittente per Pt_1
avere istruzioni;
-la New Logistic Group allora invitava l'odierno opponente a proseguire il viaggio e a scaricare presso Verona anche le merci che avrebbe dovuto consegnare all di ST NO;
CP_2
-giunto a Verona, tuttavia, il sig. non poteva far altro che prendere atto del rifiuto del Pt_1
terzo ed ultimo destinatario a ricevere la merce destinata al suddetto supermercato;
pagina 3 di 10 -pur non essendo in alcun modo imputabile al sig. la mancata consegna delle merci al Pt_1
supermercato la emetteva a carico del sig. la CP_2 Controparte_1 Pt_1
nota di debito nr. FPR 50/21 del 15.09.2021 per l'importo di € 3.637,18 a titolo di «addebito per mancata consegna del viaggio a voi commissionato il 12/08/2021»; CP_2
- detta fatturazione veniva giustificata in ragione dell'addebito della somma di € 3.637,18 effettuato dal Consorzio Terracirce al primo dei vettori della catena di trasporto, la società
, la quale, a propria volta, provvedeva Controparte_3 all'addebito della medesima somma alla;
Controparte_1
-l'importo di € 3.637,18, in realtà, deve rimanere a carico della Controparte_1
unica responsabile del ritardo accumulato dal sig. nella consegna delle merci, in quanto Pt_1
ometteva di informare il subvettore che avrebbe dovuto effettuare ben tre scarichi presso il
Mercato Centrale di Firenze;
conseguentemente, è esclusivamente alla predetta società che è
imputabile l'omessa consegna del materiale al supermercato CP_2
-illegittima la successiva compensazione arbitrariamente operata dalla tra Controparte_1
il presunto credito pecuniario portato dalla nota di debito nr. FPR 50/21 del 15.09.2021 ed il debito dalla medesima maturato nei confronti del sig. per i trasporti dallo stesso Pt_1
effettuati per conto della società stessa;
-infatti, a fronte delle fatture n. 163E del 31.07.2021 di € 2.745,00 e n. 186E del 31.08.2021 di
€ 4.575,00, emesse dal sig. per un ammontare complessivo di € 7.320,00 (all. 4) quale Pt_1
corrispettivo del viaggio di cui al contratto stipulato tra le parti, la ha Controparte_1
ritenuto opportuno corrispondere al sig. la minor somma di € 3.682,00, portando in Pt_1
compensazione il proprio inesistente credito di € 3.637,18;
-il sig. è attualmente creditore nei confronti della della Pt_1 Controparte_1 somma di € 3.638,00;
- ferme restando le superiori eccezioni, è interesse della ditta individuale Parte_1
versare alla società in sede di prima udienza, a
[...] Controparte_1
totale tacitazione della sua pretesa creditoria, la somma di € 4.233,60.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 10 Si è costituita l'opposta deducendo che:
dell'importo di € 3.637,18 a titolo di "addebito per mancata consegna del viaggio commissionato il 12/08/2021 risulta valida per forma e contenuto, nonché pienamente esigibile;
chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 326/2022 per la somma di € CP_1 CP_1
7.871,60, portata dalle fatture n. 60/2021 di € 6.594,10 e n. 75/2021 di € 1.677,50, al netto della nota di credito n. NC 5/2022 di € 400,00, tutte inerenti trasporti effettuati da nei CP_1
mesi di ottobre e novembre 2021 su incarico e per conto di;
Parte_1
-le fatture e i viaggi in questione, oltre che provati, non sono mai stati contestati da controparte, nemmeno con il proprio atto di opposizione;
- per quanto riguarda invece la nota di debito n. FPR 50/2021, emessa da in data CP_1
15/09/2021, nei confronti di , questa aveva ad oggetto l'addebito per la Parte_1
mancata consegna della merce alla piattaforma di distribuzione del supermercato di CP_2
ST NO nel viaggio del 12-13 agosto 2021, commissionato da ad CP_1
; Parte_1
-il relativo importo indicato nella citata nota di debito, oltre ad essere stato oggetto di reiterati scambi di corrispondenza riservata fra i difensori, non era oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo di cui sopra, e veniva regolato fra le parti mediante compensazione diretta fra crediti omogenei;
- con riferimento alle consegne da effettuare presso il Mercato Centrale di Firenze, controparte non può sostenere di aver appreso solo in loco che si trattava di tre scarichi, poiché, oltre ad aver concordato direttamente la tratta con al momento del carico della merce CP_1
presso il mittente, Consorzio Terracirce, sito in strada statale Pontina, a Sabaudia (luogo di partenza del veicolo), il conducente del mezzo tg. GB363BD riceveva tutti i DDT riferiti al viaggio in oggetto dai quali si evinceva chiaramente il numero degli scarichi da effettuare, ivi compresi quelli presso il Mercato di Firenze, ed i relativi destinatari;
- se il conducente non avesse ritenuto di poter effettuare gli scarichi secondo quanto concordato con avrebbe dovuto e potuto rifiutare il viaggio al momento del carico, dandone CP_1
comunicazione al committente ed all'odierna convenuta opposta;
pagina 5 di 10 -analizzando i dati dai tracciati satellitari (all. n. 06, 07, 08 e 09 cit.), si nota come la targa del veicolo che ha caricato la merce presso il Consorzio Terracirce ed effettuato gli scarichi presso il Mercato di Firenze (tg. GB363BD) sia diversa da quella del veicolo che si è presentato allo scarico presso la piattaforma di (tg.GD214JG), dimostrando in modo inequivocabile CP_2
che , per motivi propri e senza nulla comunicare a Parte_1 CP_1
effettuava un cambio mezzo non autorizzato nelle more della sosta al Mercato di Firenze, perdendo tempo in tale frangente per attendere il secondo camion su cui ricaricare la merce, e non a causa di altri motivi;
-il mancato scarico in orario presso la piattaforma dell di ST NO sia CP_2
addebitabile esclusivamente ad una negligenza di , che oltre ad aver Parte_1
accettato di effettuare il viaggio ben conscio dei tre scarichi (comprovati dai DDT allegati), effettuava un cambio mezzo non concordato presso il Mercato Centrale di Firenze, impiegando quasi due ore per percorrere meno di 20 Km, ed arrivare così in ritardo alla consegna, che veniva rifiutata dagli addetti di a causa della natura alimentare della merce;
CP_2
-inoltre, dopo il mancato scarico all invitava a CP_2 CP_1 Parte_1
proseguire il viaggio concordato verso Verona (per non perdere anche il successivo scarico), per poi riportare la merce non consegnata al committente Consorzio Terracirce, in modo da abbattere eventuali costi che questo avrebbe potuto addebitare alle parti;
-Autotrasporti Panetta, però, rifiutava quanto proposto da sostenendo di aver CP_1
bisogno che il proprio mezzo fosse libero dopo lo scarico di Verona, e costringendo così
l'odierna convenuta a reperire un deposito dove stoccare momentaneamente la merce (che non poteva essere abbandonata in mezzo alla strada), per poi valutare soluzioni alternative che consentissero eventualmente di rivenderla a terze parti per ridurre la potenziale perdita;
- quest'ultima circostanza non si verificava (anche per il disaccordo di ), Parte_1
tanto è vero che donava la merce in beneficenza, come comprovato dalla ricevuta CP_1
timbrata depositata:
- in conseguenza della mancata consegna, il Consorzio Terracirce addebitava l'importo di €
3.637,18 al primo vettore, , con sede legale Controparte_3
a ON IA (AL), in corso Genova n. 38, che a propria volta procedeva con l'addebito pagina 6 di 10 della medesima somma nei confronti di come da fattura in atti: CP_1
anche la convenuta riaddebitava il medesimo importo (senza costi aggiuntivi di alcun tipo) ad
, mediante la citata nota di debito FPR 50/2021 del 15/09/2021, in quanto Parte_1
la mancata consegna della merce era dipesa esclusivamente dal comportamento negligente dell'odierno attore, unico responsabile per il ritardo nella consegna presso la piattaforma dell di ST NO;
CP_2
-solamente in data 07/01/2022, a quasi quattro mesi di distanza dall'emissione della nota di debito FPR 50/2021, a compensazione già avvenuta, e soprattutto in prossimità della scadenza delle fatture n. 60/2021 e 75/2021, cercava di precostituirsi un'evidenza Parte_1
documentale per non pagare quanto dovuto a senza provvedere ad alcun tipo di CP_1
pagamento, nemmeno in relazione al all'importo di € 4.233,60, eccedente l'asserita compensazione invocata da;
Parte_1
- l'offerta banco iudicis di controparte viene ritenuta insufficiente, ed accettata solamente in acconto sul maggior dovuto, senza rinuncia alcuna alle domande e pretese già avanzate.
per il solo importo indicato nelle fatture, senza considerare gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi su tali somme, pari ad € 467,13 alla data di prima udienza - 12/10/2022 - come da conteggi allegati ( all. n. 13), e le spese legali liquidate dal giudice del monitorio in €
647,84 lordi per compensi, ed € 145,50 per esposti di lite, per il recupero giudiziale del credito,
divenuto necessario per il comportamento di controparte, che pur non contestando i viaggi effettuati da CP_1
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte attrice.
Venendo all'esame delle domande delle parti, quanto al credito , per l'importo di €
4.233,60, per trasporti effettuati per conto della opponente, non è nemmeno contestato, ed è stato versato a mezzo bonifico, ricevuto e accettato a titolo di acconto.
Quanto al residuo importo richiesto di euro 3.637,18, e alla compensazione contestata, per mancata consegna di merce in Firenze, il teste , titolare della ditta CP_3 Controparte_3
che ha incaricato la del viaggio;
ha riferito “ sono sicuro che (i
[...] Controparte_1
pagina 7 di 10 ddt) sono stati dati perché se no il mezzo non può partire né circolare e non saprebbe nemmeno la destinazione B) riconosco i documenti di trasporto che sono tre e quindi si riferiscono a tre scarichi … ...G) non so le targhe, ma so che la merce è stata respinta perché ho la mail che mi preavvisava di un addebito e la fattura di addebito è poi è arrivata da parte del Consorzio Terra
Circe” … I) vero e abbiamo riaddebitato l'importo a . CP_1
La consegna della merce da parte dell'opponente , pertanto, non è avvenuta come risulta documentalmente e dall'esame testimoniale sopra richiamato e la parte opposta ha subito il riaddebito dell'importo predetto.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento, “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia detto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”
La parte debitrice della prestazione di trasporto ha eccepito che l'opposta
[...]
è unica responsabile del ritardo accumulato dall'opponente nella CP_1 Pt_1
consegna delle merci, in quanto ometteva di informare il subvettore che avrebbe dovuto effettuare ben tre scarichi presso il Mercato Centrale di Firenze.
La circostanza, tuttavia, è smentita documentalmente dai documenti di trasporto
(prodd. n. 03, 04, 05 parte opposta) dai quali si evince il numero degli scarichi da effettuare in
Firenze ed i relativi destinatari.
La domanda per il credito azionato di € 7.871,60 va , quindi accolta.
Stante il pagamento parziale in corso di causa di € 4.233,60, il decreto ingiuntivo va revocato e l'importo del credito va rideterminato nel residuo di € 3.637,18
pagina 8 di 10 A tale importo vanno aggiunti gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 sul predetto importo pagato in corso di causa € 4.233,60 fino alla data del pagamento in udienza 12/10/2022, e sulla somma residua fino al saldo effettivo.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore di parte opposta che si è dichiarato antistatario, anche per la fase monitoria, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, poiché nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese
è regolato in base all'esito finale del giudizio, per cui deriva che la revoca del decreto, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria.
Non può accogliersi la domanda di condanna della attrice ex art 96 c.p.c. , stante la necessità di accertare l'inadempimento in contraddittorio, l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 e di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Quanto alla sanzione sollecitata da parte opposta per omesso deposito dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. al fine di individuare un teste conducente di un veicolo utilizzato nei trasporti di cui si tratta , rivelatosi, peraltro, superfluo all'esito del giudizio, non risulta prova dell'elemento soggettivo dell'illecito la parte opponente, avendo questa indicato quale giustificato motivo la difficoltà a reperire la documentazione, stante la circostanza che il veicolo non era più in suo possesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 326/2022, N.R.G. 801/2022, emesso in data 23.03.2022 dal
Tribunale di .Alessandria; condanna parte attrice in opposizione al pagamento dell'importo di € 3.637,18 oltre gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto, da individuarsi ai sensi dell'art.4 D.Lgs.n. 231/2002, fino al saldo, oltre i medesimi interessi sull'importo di € 4.233,60, fino alla data del pagamento in udienza in data 12/10/2022.
Condanna, altresì, la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € € 290,42 per spese € 540,00 per compensi per la pagina 9 di 10 fase monitoria ed € 5.077,00 per compensi della fase di cognizione, oltre spese generali, e accessori fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte opposta che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Alessandria, 24 dicembre 2025
Il Giudice
AR IA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1410/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CHILLON LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO DELLA REPUBBLICA 229 04012 CISTERNA DI LATINApresso il difensore avv. CHILLON LAURA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINIGUERRA Controparte_1 P.IVA_2 AR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NAVALLE , 7 TORTONApresso il difensore avv. FINIGUERRA AR
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice in opposizione:
“In via preliminare Non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle eccezioni sollevate a fondamento dell'opposizione;
Ancora in via preliminare
Ferme restando le superiori eccezioni, è interesse della ditta individuale Parte_1
versare alla società in sede di prima udienza, a totale tacitazione
[...] Controparte_1 della sua pretesa creditoria, la somma di € 4.233,60.
In via principale:
Dichiarare nullo, annullabile e privo di efficacia e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 326/2022, N.R.G.
801/2022, emesso in data 23.03.2022 dal Tribunale di Alessandria, I sezione civile, … depositato in pari data e notificato a parte opponente il 24.03.2022, in questa sede opposto per tutti i motivi di cui in narrativa. Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario” pagina 1 di 10 per parte convenuta opposta :
“Piaccia, alla S.V. Ill.ma, Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, così giudicare.
• In via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto al credito di CP_1 per come liquidato nel procedimento monitorio R.G. 801/2022, rigettando di
[...] conseguenza tutte le domande avanzate dall'attore opponente, e quindi confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 326/2022 emesso in data 23/03/2022 dal Tribunale di
Alessandria;
• in via gradata e subordinata: accertare e dichiarare il diritto al credito da parte di nella misura di € 7.871,60, in forza delle fatture elettroniche Controparte_1 FPR 60/2021 e FPR 75/2021, al netto della nota di credito n. 5/2022, e per l'effetto, condannare al pagamento del saldo residuo, oltre agli Parte_1 interessi di mora ex D.lgs 231/2002 maturati dal dovuto sino al saldo;
• in ogni caso:
◊ condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 di una somma da determinare equitativamente, contenendola
[...] nel valore di lite dichiarato da controparte, a titolo di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
◊ condannare altresì al pagamento della sanzione Parte_1 prevista per la violazione dell'art. 210 c.p.c. nella misura ritenuta congrua, e comunque non inferiore al minimo di legge;
◊ con vittoria di spese documentate e compenso dell'Avvocato, che si dichiara antistatario, sia per la fase monitoria che oppositiva, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. nella misura del 4%, imposta di bollo sostitutiva e successive occorrende, come da nota spese allegata”
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 326/2022, Controparte_1
N.R.G. 801/2022, emesso in data 23.03.2022 dal Tribunale di .Alessandria, con cui è stato ingiunto alla ditta individuale , di pagare la somma di € Parte_1
7.871,60, oltre interessi e spese ivi liquidate per trasporti effettuati dalla stessa CP_1
nei mesi di ottobre e novembre 2021 su incarico e per conto di . Parte_1
Ha proposto opposizione l'ingiunta deducendo che:
-nella descrizione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti in causa, l'odierna opposta volutamente sottace l'esistenza di una posizione creditoria della ditta individuale
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1
-in data 12.08.2021 il sig. , nella qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1
individuale , stipulava con la società Parte_1 Parte_1 Controparte_1
un contratto di subtrasporto, avente ad oggetto un trasporto merci con partenza dal
[...]
Consorzio Terracirce, S. Statale Pontina Km 94200, Sabaudia (LT) e tre scarichi da effettuare rispettivamente presso il Mercato Centrale di Firenze, il supermercato di ST CP_2
NO e la città di Verona;
giunto al primo punto di scarico, il sig. apprendeva che Pt_1
gli scarichi da effettuare presso il primo punto di scarico, ossia il Mercato Centrale di Firenze, anziché uno, come da accordi intervenuti tra le parti, erano, invece, ben tre;
- detta evenienza cagionava, come risulta anche dalla localizzazione satellitare dei veicoli utilizzati dal sig. , un ritardo nella tabella di marcia del sub vettore, il quale, pertanto, Pt_1
giungeva presso l di ST NO solo poco più di un'ora dopo il termine CP_2
convenuto e, precisamente, alle ore 6.22; al rifiuto del predetto supermercato di ricevere la merce, in quanto consegnata in ritardo, il sig. prontamente contattava il mittente per Pt_1
avere istruzioni;
-la New Logistic Group allora invitava l'odierno opponente a proseguire il viaggio e a scaricare presso Verona anche le merci che avrebbe dovuto consegnare all di ST NO;
CP_2
-giunto a Verona, tuttavia, il sig. non poteva far altro che prendere atto del rifiuto del Pt_1
terzo ed ultimo destinatario a ricevere la merce destinata al suddetto supermercato;
pagina 3 di 10 -pur non essendo in alcun modo imputabile al sig. la mancata consegna delle merci al Pt_1
supermercato la emetteva a carico del sig. la CP_2 Controparte_1 Pt_1
nota di debito nr. FPR 50/21 del 15.09.2021 per l'importo di € 3.637,18 a titolo di «addebito per mancata consegna del viaggio a voi commissionato il 12/08/2021»; CP_2
- detta fatturazione veniva giustificata in ragione dell'addebito della somma di € 3.637,18 effettuato dal Consorzio Terracirce al primo dei vettori della catena di trasporto, la società
, la quale, a propria volta, provvedeva Controparte_3 all'addebito della medesima somma alla;
Controparte_1
-l'importo di € 3.637,18, in realtà, deve rimanere a carico della Controparte_1
unica responsabile del ritardo accumulato dal sig. nella consegna delle merci, in quanto Pt_1
ometteva di informare il subvettore che avrebbe dovuto effettuare ben tre scarichi presso il
Mercato Centrale di Firenze;
conseguentemente, è esclusivamente alla predetta società che è
imputabile l'omessa consegna del materiale al supermercato CP_2
-illegittima la successiva compensazione arbitrariamente operata dalla tra Controparte_1
il presunto credito pecuniario portato dalla nota di debito nr. FPR 50/21 del 15.09.2021 ed il debito dalla medesima maturato nei confronti del sig. per i trasporti dallo stesso Pt_1
effettuati per conto della società stessa;
-infatti, a fronte delle fatture n. 163E del 31.07.2021 di € 2.745,00 e n. 186E del 31.08.2021 di
€ 4.575,00, emesse dal sig. per un ammontare complessivo di € 7.320,00 (all. 4) quale Pt_1
corrispettivo del viaggio di cui al contratto stipulato tra le parti, la ha Controparte_1
ritenuto opportuno corrispondere al sig. la minor somma di € 3.682,00, portando in Pt_1
compensazione il proprio inesistente credito di € 3.637,18;
-il sig. è attualmente creditore nei confronti della della Pt_1 Controparte_1 somma di € 3.638,00;
- ferme restando le superiori eccezioni, è interesse della ditta individuale Parte_1
versare alla società in sede di prima udienza, a
[...] Controparte_1
totale tacitazione della sua pretesa creditoria, la somma di € 4.233,60.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 10 Si è costituita l'opposta deducendo che:
dell'importo di € 3.637,18 a titolo di "addebito per mancata consegna del viaggio commissionato il 12/08/2021 risulta valida per forma e contenuto, nonché pienamente esigibile;
chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 326/2022 per la somma di € CP_1 CP_1
7.871,60, portata dalle fatture n. 60/2021 di € 6.594,10 e n. 75/2021 di € 1.677,50, al netto della nota di credito n. NC 5/2022 di € 400,00, tutte inerenti trasporti effettuati da nei CP_1
mesi di ottobre e novembre 2021 su incarico e per conto di;
Parte_1
-le fatture e i viaggi in questione, oltre che provati, non sono mai stati contestati da controparte, nemmeno con il proprio atto di opposizione;
- per quanto riguarda invece la nota di debito n. FPR 50/2021, emessa da in data CP_1
15/09/2021, nei confronti di , questa aveva ad oggetto l'addebito per la Parte_1
mancata consegna della merce alla piattaforma di distribuzione del supermercato di CP_2
ST NO nel viaggio del 12-13 agosto 2021, commissionato da ad CP_1
; Parte_1
-il relativo importo indicato nella citata nota di debito, oltre ad essere stato oggetto di reiterati scambi di corrispondenza riservata fra i difensori, non era oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo di cui sopra, e veniva regolato fra le parti mediante compensazione diretta fra crediti omogenei;
- con riferimento alle consegne da effettuare presso il Mercato Centrale di Firenze, controparte non può sostenere di aver appreso solo in loco che si trattava di tre scarichi, poiché, oltre ad aver concordato direttamente la tratta con al momento del carico della merce CP_1
presso il mittente, Consorzio Terracirce, sito in strada statale Pontina, a Sabaudia (luogo di partenza del veicolo), il conducente del mezzo tg. GB363BD riceveva tutti i DDT riferiti al viaggio in oggetto dai quali si evinceva chiaramente il numero degli scarichi da effettuare, ivi compresi quelli presso il Mercato di Firenze, ed i relativi destinatari;
- se il conducente non avesse ritenuto di poter effettuare gli scarichi secondo quanto concordato con avrebbe dovuto e potuto rifiutare il viaggio al momento del carico, dandone CP_1
comunicazione al committente ed all'odierna convenuta opposta;
pagina 5 di 10 -analizzando i dati dai tracciati satellitari (all. n. 06, 07, 08 e 09 cit.), si nota come la targa del veicolo che ha caricato la merce presso il Consorzio Terracirce ed effettuato gli scarichi presso il Mercato di Firenze (tg. GB363BD) sia diversa da quella del veicolo che si è presentato allo scarico presso la piattaforma di (tg.GD214JG), dimostrando in modo inequivocabile CP_2
che , per motivi propri e senza nulla comunicare a Parte_1 CP_1
effettuava un cambio mezzo non autorizzato nelle more della sosta al Mercato di Firenze, perdendo tempo in tale frangente per attendere il secondo camion su cui ricaricare la merce, e non a causa di altri motivi;
-il mancato scarico in orario presso la piattaforma dell di ST NO sia CP_2
addebitabile esclusivamente ad una negligenza di , che oltre ad aver Parte_1
accettato di effettuare il viaggio ben conscio dei tre scarichi (comprovati dai DDT allegati), effettuava un cambio mezzo non concordato presso il Mercato Centrale di Firenze, impiegando quasi due ore per percorrere meno di 20 Km, ed arrivare così in ritardo alla consegna, che veniva rifiutata dagli addetti di a causa della natura alimentare della merce;
CP_2
-inoltre, dopo il mancato scarico all invitava a CP_2 CP_1 Parte_1
proseguire il viaggio concordato verso Verona (per non perdere anche il successivo scarico), per poi riportare la merce non consegnata al committente Consorzio Terracirce, in modo da abbattere eventuali costi che questo avrebbe potuto addebitare alle parti;
-Autotrasporti Panetta, però, rifiutava quanto proposto da sostenendo di aver CP_1
bisogno che il proprio mezzo fosse libero dopo lo scarico di Verona, e costringendo così
l'odierna convenuta a reperire un deposito dove stoccare momentaneamente la merce (che non poteva essere abbandonata in mezzo alla strada), per poi valutare soluzioni alternative che consentissero eventualmente di rivenderla a terze parti per ridurre la potenziale perdita;
- quest'ultima circostanza non si verificava (anche per il disaccordo di ), Parte_1
tanto è vero che donava la merce in beneficenza, come comprovato dalla ricevuta CP_1
timbrata depositata:
- in conseguenza della mancata consegna, il Consorzio Terracirce addebitava l'importo di €
3.637,18 al primo vettore, , con sede legale Controparte_3
a ON IA (AL), in corso Genova n. 38, che a propria volta procedeva con l'addebito pagina 6 di 10 della medesima somma nei confronti di come da fattura in atti: CP_1
anche la convenuta riaddebitava il medesimo importo (senza costi aggiuntivi di alcun tipo) ad
, mediante la citata nota di debito FPR 50/2021 del 15/09/2021, in quanto Parte_1
la mancata consegna della merce era dipesa esclusivamente dal comportamento negligente dell'odierno attore, unico responsabile per il ritardo nella consegna presso la piattaforma dell di ST NO;
CP_2
-solamente in data 07/01/2022, a quasi quattro mesi di distanza dall'emissione della nota di debito FPR 50/2021, a compensazione già avvenuta, e soprattutto in prossimità della scadenza delle fatture n. 60/2021 e 75/2021, cercava di precostituirsi un'evidenza Parte_1
documentale per non pagare quanto dovuto a senza provvedere ad alcun tipo di CP_1
pagamento, nemmeno in relazione al all'importo di € 4.233,60, eccedente l'asserita compensazione invocata da;
Parte_1
- l'offerta banco iudicis di controparte viene ritenuta insufficiente, ed accettata solamente in acconto sul maggior dovuto, senza rinuncia alcuna alle domande e pretese già avanzate.
per il solo importo indicato nelle fatture, senza considerare gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi su tali somme, pari ad € 467,13 alla data di prima udienza - 12/10/2022 - come da conteggi allegati ( all. n. 13), e le spese legali liquidate dal giudice del monitorio in €
647,84 lordi per compensi, ed € 145,50 per esposti di lite, per il recupero giudiziale del credito,
divenuto necessario per il comportamento di controparte, che pur non contestando i viaggi effettuati da CP_1
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte attrice.
Venendo all'esame delle domande delle parti, quanto al credito , per l'importo di €
4.233,60, per trasporti effettuati per conto della opponente, non è nemmeno contestato, ed è stato versato a mezzo bonifico, ricevuto e accettato a titolo di acconto.
Quanto al residuo importo richiesto di euro 3.637,18, e alla compensazione contestata, per mancata consegna di merce in Firenze, il teste , titolare della ditta CP_3 Controparte_3
che ha incaricato la del viaggio;
ha riferito “ sono sicuro che (i
[...] Controparte_1
pagina 7 di 10 ddt) sono stati dati perché se no il mezzo non può partire né circolare e non saprebbe nemmeno la destinazione B) riconosco i documenti di trasporto che sono tre e quindi si riferiscono a tre scarichi … ...G) non so le targhe, ma so che la merce è stata respinta perché ho la mail che mi preavvisava di un addebito e la fattura di addebito è poi è arrivata da parte del Consorzio Terra
Circe” … I) vero e abbiamo riaddebitato l'importo a . CP_1
La consegna della merce da parte dell'opponente , pertanto, non è avvenuta come risulta documentalmente e dall'esame testimoniale sopra richiamato e la parte opposta ha subito il riaddebito dell'importo predetto.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento, “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia detto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”
La parte debitrice della prestazione di trasporto ha eccepito che l'opposta
[...]
è unica responsabile del ritardo accumulato dall'opponente nella CP_1 Pt_1
consegna delle merci, in quanto ometteva di informare il subvettore che avrebbe dovuto effettuare ben tre scarichi presso il Mercato Centrale di Firenze.
La circostanza, tuttavia, è smentita documentalmente dai documenti di trasporto
(prodd. n. 03, 04, 05 parte opposta) dai quali si evince il numero degli scarichi da effettuare in
Firenze ed i relativi destinatari.
La domanda per il credito azionato di € 7.871,60 va , quindi accolta.
Stante il pagamento parziale in corso di causa di € 4.233,60, il decreto ingiuntivo va revocato e l'importo del credito va rideterminato nel residuo di € 3.637,18
pagina 8 di 10 A tale importo vanno aggiunti gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 sul predetto importo pagato in corso di causa € 4.233,60 fino alla data del pagamento in udienza 12/10/2022, e sulla somma residua fino al saldo effettivo.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore di parte opposta che si è dichiarato antistatario, anche per la fase monitoria, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, poiché nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese
è regolato in base all'esito finale del giudizio, per cui deriva che la revoca del decreto, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria.
Non può accogliersi la domanda di condanna della attrice ex art 96 c.p.c. , stante la necessità di accertare l'inadempimento in contraddittorio, l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 e di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Quanto alla sanzione sollecitata da parte opposta per omesso deposito dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. al fine di individuare un teste conducente di un veicolo utilizzato nei trasporti di cui si tratta , rivelatosi, peraltro, superfluo all'esito del giudizio, non risulta prova dell'elemento soggettivo dell'illecito la parte opponente, avendo questa indicato quale giustificato motivo la difficoltà a reperire la documentazione, stante la circostanza che il veicolo non era più in suo possesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 326/2022, N.R.G. 801/2022, emesso in data 23.03.2022 dal
Tribunale di .Alessandria; condanna parte attrice in opposizione al pagamento dell'importo di € 3.637,18 oltre gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto, da individuarsi ai sensi dell'art.4 D.Lgs.n. 231/2002, fino al saldo, oltre i medesimi interessi sull'importo di € 4.233,60, fino alla data del pagamento in udienza in data 12/10/2022.
Condanna, altresì, la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € € 290,42 per spese € 540,00 per compensi per la pagina 9 di 10 fase monitoria ed € 5.077,00 per compensi della fase di cognizione, oltre spese generali, e accessori fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte opposta che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Alessandria, 24 dicembre 2025
Il Giudice
AR IA
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