CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 677/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa promossa con appello depositato in data 4 dicembre 2023 da
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il ministero del Notaio Pt_1 Per_1
in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023,
[...]
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura
I.N.P.S. di Venezia, Santa Croce, 929, PEC:
t; Email_1
-appellante- contro
Controparte_1
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale P.IVA_2 rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avv.ti Marco Zanon e Leonardo Bolla, giusta mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 404/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad avvisi di addebito.
Causa trattata all'udienza del 23 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “In parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma restando la cessazione della materia del contendere in ordine alla posizione degli autisti regolarizzati da parte ricorrente prima della verifica ispettiva, e già oggetto di provvedimento di autotutela,
NEL MERITO, confermarsi per il resto i due AVA opposti, rigettandosi per tutto il resto gli avversi ricorsi primo grado.
NEL MERITO, in via subordinata, confermarsi gli addebiti di cui agli AVA opposti limitatamente a quei lavoratori o categorie di lavoratori per i quali non può dirsi praticabile o comunque provata la prospettata autonomia.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero compensati per entrambi i gradi di giudizio in caso di fondatezza solo parziale del presente appello.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
pag. 2/55 Conclusioni per parte appellata: “in via principale, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare
l'impugnata sentenza n. 404/2023, pronunciata dal Tribunale di Treviso,
Sezione Lavoro.
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria. […]”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 4 dicembre 2023 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.404/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale, per quanto interessa in questa sede, a seguito della riunione dei due giudizi ha accolto le opposizioni agli avvisi di addebito n.413 2018 00022124 72 000 e n. n. 413 2018 00022125 73 000 con i quali era stato intimato all'odierna parte appellata il pagamento rispettivamente delle somme di €.335.272,29 e di €. 1.311.168,77.
Con memoria depositata il 13 ottobre 2023 si è costituita la società cooperativa chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio in quanto la causa era stata riassegnata con conseguente riorganizzazione del ruolo, è stata discussa all'udienza del 23 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, in modo non definitivo con lettura del dispositivo e correlata ordinanza con la quale, ritenutane l'opportunità, il collegio ha invitato le parti a formulare conteggi, possibilmente condivisi, circa la misura della contribuzione dovuta in relazione a quanto statuito con la sentenza non definitiva.
Motivi della decisione pag. 3/55 1) La controversia è sorta a seguito del disconoscimento di rapporti di collaborazione (o consulenza) formalizzati dalla cooperativa con varie categorie di lavoratori, nel dettaglio descritti nel prosieguo.
Con la sentenza impugnata (nel corso del procedimento di primo grado erano state riunite le cause n. 1481/2018 e1482/2018), il giudice trevigiano ha accolto le opposizioni della , ritenendo Controparte_1
infondate le pretese contributive dell'Ente odierno appellante intimate con gli avvisi di addebito n. 413 2018 00022124 72 000 (riferiti ai fisioterapisti)
e n. 413 2018 00022125 73 000 (riferito agli infermieri e agli autisti, oltre che ad ulteriori violazioni per lo svolgimento di giornate non regolarizzate e recupero di contribuzione in relazione ad indennità di trasferta).
Si trattava di pretese basate sull' accertamento ispettivo del 27 dicembre
2017, per un ammontare complessivo pari ad €.1.646.396,06 a titolo di contributi non versati e somme aggiuntive per la “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”. Part In sede accertativa gli ispettori dell' di Treviso avevano ritenuto insussistenti i caratteri dei rapporti di collaborazione tra il personale ausiliario e sanitario (segnatamente 24 infermieri1, 14 autisti di ambulanza2
e 12 fisioterapisti3) ritenendo che sussistessero, invece, i caratteri della subordinazione. Inoltre, era stato accertato lo svolgimento di alcune giornate di lavoro irregolare da parte di 10 collaboratori4, precedenti alla stipula del contratto di collaborazione e in un caso mediante la stipula di un accordo di consulenza.
Il giudice trevigiano, all'esito dell'attività istruttoria testimoniale, ha ritenuto infondate l'eccezione di tardività dei ricorsi promossa dall'
[...]
e quella di carenza di motivazione degli impugnati avvisi di CP_53
addebito prospettata dalla cooperativa, e ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle somme oggetto di sgravio di cui all'avviso di addebito n. 413 2018 00022125 73 riferite alla posizione dei lavoratori
(autisti) per cui la società ha provveduto a regolarizzazione ex art. 54 d.l.vo n. 81/2015.
Per quanto interessa in questa sede ha rigettato la domanda limitatamente alla pretesa contributiva relativa alla trasferta fittizia, (per un importo di
€.1776,35), ritenendo, di contro, genuini tutti i rapporti di lavoro autonomo intercorsi tra e i liberi professionisti (infermieri, autisti e CP_1
fisioterapisti).
In tale senso ha valorizzato la collocazione temporale e geografica dell'attività professionale offerta, strettamente correlata alla personale disponibilità data dal singolo collaboratore, in assenza di obbligo di necessaria presenza imposto dalla cooperativa. Ha argomentato da un lato rilevando che i professionisti venivano inseriti nei turni elaborati sulla base delle disponibilità da loro offerte, e dall'altro valorizzando la revocabilità per sopravvenuti impedimenti, senza che ciò dovesse essere giustificato in modo puntuale, ovvero in assenza di preventiva autorizzazione datoriale, salva la ricerca di colleghi al fine di individuare il sostituto che coprisse il turno rimasto sguarnito.
Ha anche evidenziato che il compenso fatturato alla non fosse CP_1
un importo fisso mensile ma un importo variabile, necessariamente legato al numero di ore di lavoro prestato e, dunque, legato alle stesse disponibilità offerte dai professionisti.
Quanto al potere disciplinare, ritenuto in sede accertativa sulla base delle c.d. “note di non conformità” a cui gli informatori avevano fatto riferimento, ha ritenuto che le loro emissioni fossero “coerenti con un rapporto di lavoro autonomo, tenuto conto che nei contratti dimessi è esplicitamente prevista l'eventuale rivalsa di per eventuali CP_1
danni subiti nell'erogazione del servizio”.
Ha poi ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dello invocato svolgimento di giornate lavorative “in nero” - e, dunque, della sussistenza di subordinazione – anche con riguardo alla posizione di Persona_4
oggetto di specifico addebito.
In generale, ha evidenziato che le dichiarazioni dei testi fornivano un quadro diametralmente opposto, in quanto veniva espletato, principalmente dopo la stipula del contratto, un primo momento di affiancamento cui l'interessato si limitava a visionare il servizio di cui si sarebbe dovuto occupare e, al più, svolgendo mere attività di supporto al collega.
2) Con l'appello l' articola i seguenti motivi Pt_1
Col primo motivo lamenta l' erronea valutazione delle risultanze testimoniali
Sui fisioterapisti
pag. 6/55 2.1) Preliminarmente valorizza la piena identità di mansioni espletate dai fisioterapisti dipendenti e dagli asseriti liberi professionisti.
L'esito dell'istruttoria aveva evidenziato la mancata autonomia decisionale in ordine ai pazienti da visitare ed alle terapie somministrabili;
la sussistenza dell'onere in capo a ciascuno di essi di accompagnare i predetti pazienti sino alla conclusione dei cicli fisioterapici;
l'assenza di libertà nel determinare né la durata né la frequenza del trattamento;
l'utilizzo di ambienti, macchinari ed abbigliamento da lavoro forniti dalla cooperativa, alla pari dei dipendenti di quest'ultima; la partecipazione (e conseguente remunerazione) alle riunioni organizzative di reparto;
la necessità di garantire l'apertura dei centri fino alla chiusura alle 19:00, in assenza di fisioterapisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che cessavano dal servizio nel primissimo pomeriggio e di fisioterapisti dipendenti di CP_1
il coordinamento per i periodi di ferie;
il trattenersi anche in
[...]
assenza di pazienti da trattare, al fine di garantire la copertura per eventuali emergenze;
l'incapacità di scelta, imposta dalla società, sulla tipologia contrattuale da stipulare;
l'ammontare retributivo corrisposto ad ore e non a terapie svolte;
lo svolgimento di periodi di affiancamento precontratto, per gli asseriti fini di osservazione.
2.2) Assume, poi, che la sostanziale differenza con i dipendenti di CP_1
si rinviene nella “minaccia” di rimozione dal loro incarico in
[...]
qualunque momento e senza preavviso alcuno: la dedotta libertà di scelta oraria in ragione della propria disponibilità – peraltro. mai evidenziata in sede ispettiva – contrastava con la necessaria garanzia dei servizi di pronto soccorso e di trasporto d'emergenza svolti, imponendo a tali lavoratori l'inserimento nella organizzazione tanto della Cooperativa quanto delle pag. 7/55 committenti, “a discapito di ogni margine di autonomia organizzativa e professionale dei lavoratori”.
2.3) Richiama in tale senso le dichiarazioni di: (“non Controparte_43
avevamo possibilità di scegliere il paziente”; “la sig.ra faceva CP_51
sia la segreteria sia la fisioterapista”; “la partita iva, se non ricordo male,
l'ho aperta qualche giorno prima di essere contattato da ”); CP_1
(“non vi sono differenze nelle attività da svolgere” tra CP_50
libero professionista e dipendente;
“Viene stabilito un piano di lavoro e si sa settimanalmente quando si lavora”; “hanno indicato nel piano di lavoro il trattamento da eseguire”; “solitamente i pazienti li indica la segreteria”;
“a me è stato chiesto di vedere un paio di giorni come funzionava il servizio…ricordo di aver fatto qualche giorno in più di osservazione, anche perché ero alla mia prima esperienza”; “anche altri colleghi hanno svolto un periodo di osservazione”, il teste era andato - non si ricorda se di sua iniziativa o su invito di - “a vedere le modalità di apertura e CP_1
di chiusura della cartella clinica del Paziente a Conegliano;
attività svolta da una dipendente della struttura pubblica”; “In relazione al fermarsi fino alle 19.00 posso dire che era stato richiesto di fermarsi anche in assenza del paziente sino a quell'ora per garantire la presenza di due fisioterapisti in reparto in caso di emergenza. L'orario era comunque retribuito anche in assenza del paziente”; (“controllare che le ore Parte_6
combaciassero con il turno di lavoro. la fattura dipendeva dal numero di ore fatte”; “non c'era differenza tra le attività svolte dai liberi professionisti e quelle svolte dai dipendenti”; “i pazienti sono quelli assegnati”); “la sig.ra faceva sia l'impiegata amministrativa, CP_51
sia la fisioterapista; (“io in libera professione potevo gestire CP_49
pag. 8/55 parte degli orari, delle assenze o delle presenze”; “ricordo di aver partecipato ad una riunione [organizzativa del Reparto] ma non ricorso se fosse obbligatorio o facoltativo partecipare”; “io penso di aver fatto un giorno di affiancamento con un collega per capire l'organizzazione del lavoro”; nell'organizzare le ferie bisognava “evitare che fossimo tutti assenti nello stesso periodo lasciando scoperto il reparto”).
Tali affermazioni davano pieno riscontro a quelle raccolte in sede ispettiva5.
Quanto agli Autisti 5 fisioterapista dipendente, che aveva dichiarato che si svolgevano le stesse attività dei Persona_5 lavoratori autonomi, a volte sostituendoli;
che aveva precisato di lavorare dalle 15.00 alle CP_54 19.00, e che “al pomeriggio qui in reparto siamo solo fisioterapisti della perché quelli CP_1 dell'ULSS2 normalmente terminano il servizio alle ore 15.15 circa”; che aveva riferito di CP_52 aver dovuto “però aprire una partita IVA in quanto non stipulavano contratti di lavoro subordinato con fisioterapisti”; che “la tabella di lavoro mi viene consegnata dalla sig.ra della segreteria Per_6 dell'ambulatorio e io mi attengo a quello che è indicato come appuntamenti. A Farra la tabella di lavoro è fatta a mano dalla segretaria dell'ambulatorio di FSKT di nome ”; che “ho partecipato ad una Pt_6 prima riunione di reparto tenuta dalla dottoressa unitamente a tutti noi fisioterapisti sia Parte_7 dell'ULSS2 che della ”; “gli altri colleghi dell' loro fanno la stessa attività che Parte_8 Pt_9 faccio io nel senso che seguano dal punto di vista fisioterapico pazienti dalle più svariate patologie”; che aveva affermato: “avevo un programma di terapia giornaliero stabilito dalla segreteria Parte_10 (formata da una figura della Cooperativa IN ON o LU Moraro) e da una segretaria dell' Io avevo le terapie del pomeriggio”; “I colleghi fisioterapisti dell' andavano via intorno Pt_9 Pt_9 alle 16.00 quindi tutte le terapie pomeridiane venivano svolte da noi. Non avevamo autonomia nella scelta dei pazienti, essendo un servizio pubblico anche gli utenti del servizio potevano prenotare tramite la segreteria, ma non potevano scegliere il fisioterapista né il giorno né l'orario”; “Quando ho iniziato a lavorare per Castelmonte ricorso avevo già la partita iva, ma ho sempre lavorato prevalentemente per loro e i minima parte per altri committenti”; secondo il quale “la cooperativa CP_49 CP_1 nelle persone di e ( ) mi proposero questa tipologia riferendomi che per i Per_7 Per_8 CP_55 fisioterapisti loro facevano solo contratti in libera professione […] Non gli chiesi un contratto stabile Pt_ perché mi dissero che era solo con P.I. […] lavoriamo nel reparto di fisioterapia con i pazienti dell' secondo un piano di appuntamenti predisposto dalla segreteria che ci viene consegnato il giorno prima. Questo ci permette di vedere l'orario di inizio e fine turno perché siamo autorizzati eventualmente a lasciare prima il servizio o entrare dopo, sono eventualità rare in quanto gli appuntamenti sono fissi e sempre rispettati, inoltre conoscere la lista pazienti ci permette di verificare le schede degli stessi per eventuali problematiche fisiche di trattamento;
le schede pazienti sono consultate da me e i colleghi sul p.c. in uso ad alcuni box per il tramite del programma Arkimede […] lavorando sempre su appuntamento noi tutti fisioterapisti siamo molto scrupolosi in quanto i pazienti sono tutti scaglionati per orario prefissato […] non abbiamo la possibilità di scegliere il paziente e ognuno di noi fa quello che deve sul paziente in lista […] le riunioni di reparto sono convocate mediante affissioni di note del primario con fissata data e oggetto della riunione stessa e non abbiamo una comunicazione ufficiale da parte della
in tal senso” CP_1
pag. 9/55 2.4) L'appellante ritiene quanto meno inverosimile l'inquadramento Pt_1
autonomo di tale figura professionale, stante la mera conduzione da un luogo ad un altro, sulla base di interventi per i quali era necessaria una presenza costante (emergenze) o comunque programmabili (esigenze sanitarie), di autoambulanze non di proprietà neppure allestite dai medesimi.
Valorizza la parziale regolarizzazione dalla medesima senza che vi fossero elementi per escludere la subordinazione per i restanti.
Con riguardo agli infermieri
2.5) Sostiene che la scelta dei turni era “gravemente ridotta dal fatto che, in caso di ridotta disponibilità, semplicemente non sarebbero stati più chiamati”.
2.6) In linea generale individua elementi comuni riscontrati tra le diverse figure nelle seguenti circostanze:
a) non potevano rifiutare le “cortesie richieste” di disponibilità in quanto, diversamente, non avrebbe potuto assicurare il servizio CP_1
pubblico;
b) rispondevano dello smarrimento di attrezzature come i dipendenti e le
“note di non conformità” avevano effetti sul corrispettivo, come accade per le sanzioni disciplinari;
c) svolgevano un periodo variabile di “affiancamento conoscitivo” non retribuito, a conferma della rigida organizzazione in cui i liberi professioni erano tenuti a conformarsi in vista della loro futura assunzione;
d) svolgevano, altresì, attività di segreteria per i medici dipendenti pubblici operanti in libera professione in intra moenia.
pag. 10/55 2.7) A tale fine ha valorizzato le ulteriori dichiarazioni rese in sede testimoniale6.
Oltre a quanto ora evidenziato l'appellante ha richiamato gli ulteriori apporti resi in sede ispettiva dai lavoratori informati sui fatti7. 6 : “al dipendente veniva rimborsato il vitto quando svolgeva delle attività come viaggi Controparte_56 privati, soprattutto trasferimenti per società di assicurazioni; “poteva capitare che qualcuno chiedesse di vedere il servizio, non lavoravano di fatto come equipaggio di ambulanza, ma si limitavano ad assistere” oppure “in alcune occasioni poteva capitare che l'interessato chiedesse di fare un periodo di affiancamento per capire che tipo di lavoro fosse e se potesse piacergli” e “avranno svolto l'attività di terzo in equipaggio nell'attività di affiancamento su cui ho già riferito”; in caso di errori dei lavoratori liberi professionisti “si facevano delle note di non conformità per applicare le penali previste dal contratto”; “Le mansioni erano le stesse” dei lavoratori dipendenti.
“ho chiesto per un primo periodo di fare dei turni come volontario per capire Controparte_9 l'attività dell'ambulanza. Ero uno in più nell'equipaggio previsto, io ero in più come osservatore. Al termine di questo affiancamento è stato firmato il contratto”; “tra gli infermieri non mi risulta che vi fossero dipendenti, anzi, forse ce n'era uno a cui venivano affidati i turni”. : “dopo aver firmato il contratto ho svolto un periodo di affiancamento. Durante questo CP_6 periodo di affiancamento ero di turno con un collega che mi spiegava l'attività e io anche gli davo una mano”.
(infermiere sia libero professionista che dipendente, occupandosi da ultimo della gestione Persona_9 della turnistica del personale):“per i viaggi per le assicurazioni c'era la rendicontazione e poi il rimborso del vitto”; “per i liberi professionisti c'era un primo periodo di affiancamento in cui si entrava come terzo dell'equipaggio dell'ambulanza per vedere come si svolgeva il servizio… durante l'affiancamento si osservava il lavoro degli altri e al più si partecipava a qualche attività, come passare degli strumenti”;
“le mansioni di infermiere erano le stesse sia per i liberi professionisti che per i dipendenti”; “se un libero professionista non adempiva l'impegno pattuito venivano predisposte delle note di non conformità… Ricordo che una volta è stato chiesto il rimborso di una barella smarrita”.
“il vitto ed eventualmente l'alloggio, in caso di viaggi lunghi, veniva rimborsato ai CP_29 dipendenti”; “è capitato che alcuni abbiano chiesto di fare un periodo di osservazione, affiancamento. In questi casi si limitava ad osservare il servizio svolto e capire come funzionava”; “per i professionisti venivano fatte delle note di non conformità”. CA : “anche da dipendente potevo chiedere di non lavorare alcuni giorni se avevo degli CP_5 impegni e mi potevo organizzare con un cambio di turno dei colleghi”; “gli orari dei turni erano abbastanza predeterminati, sia da dipendente che da libero professionista”; le teste aveva pure fatto un periodo di “affiancamenti presso varie sedi per vedere come era organizzato il lavoro. In questi periodi di affiancamento osservato il lavoro degli altri. Ricordo anche di altri colleghi che hanno fatto periodi di affiancamento prima di iniziare a lavorare. In affiancamento anche con me”; “ricordo e CP_9
e confermo che hanno fatto dei periodi di affiancamento ci si limitava a guardare”; “le Tes_1 CP_ mansioni da svolgere erano le stesse sia da dipendente che da libero professionista”; “il sig. ha svolto per un periodo il ruolo di coordinatore e poi ha fatto anche il formatore. Faceva anche dei turni da infermiere”. 7 “ho iniziato un periodo di affiancamento come infermiera…. I turni sono fatti da CP_3 CP_29 io sono vincolata alle necessità del servizio, e devo accettare il turno come proposto”.
“I turni lavorativi mi venivano trasmessi via email dalla e per CP_13 Parte_11 eventuali esigenze di cambio turno mi mettevo d'accordo con i colleghi in servizio”.
“inizialmente mi proposero un contratto a chiamata… poi un giorno – nel 2015 – mi CP_18 dissero… che con il contratto a chiamata non potevo più lavorare e che dovevano farmi un contratto con la partita IVA, pertanto, ho aperto la partita IVA… Ho fatto affiancamento per prepararmi alle emergenze sia nel cantiere di Treviso che di OL… poi ho affiancato gli infermieri dell'ospedale di pag. 11/55 2.8) Quanto all'apertura della partita iva per iniziare o continuare a lavorare con ha rinviato ad ulteriori dichiarazioni in sede ispettiva, CP_1
evidenziando l'assenza di accordi preventivi sui turni, e la possibilità di scambi tra colleghi, con conferma circa lo svolgimento di periodi di
“affiancamento” non pagati più o meno lunghi, dichiarando alcuni di svolgere addirittura veri e propri turni fissi di lavoro8.
CP_5 Treviso del i cd. Ospedalieri per sei mesi e loro ti davano i turni, anzi il loro coordinatore
[...]
mi dava una tabella dove c'era una disponibilità per andare in turno emergenza, la priorità Per_10 la davano agli studenti e noi avevamo i turni residui, non i turni ma la disponibilità… solo gli orari… CP_5 CP_5 quando ho fatto l'affiancamento vestivo la divisa del e non quella di Castel Monte… Per_ l'affiancamento con [NDR:Greif] e gli altri infermieri di l'ho fatto come terzo… a CP_1 titolo gratuito”; : “mi chiamarono per offrirmi di lavorare come infermiere libero professionista, CP_20
mi disse che per iniziare si partiva come libero professionista e poi magari si poteva pensare a Per_7 un contratto come dipendente […] ho solo questo lavoro e ho aperto la partita IVA per lavorare con la
[…]”; “per quei quattro mesi io non sono stato pagato”, avendo anche riferito dello Parte_8 svolgimento di turni di lavoro continuativi di 6 o 7 ore, comunicati via email da (la presenza CP_1 è stata rilevata da un modulo posto all'interno del “Taxi”), ed indossando la divisa di CP_1 : lavorava da settimane in affiancamento gratuito (aveva fatto 15 turni al momento Persona_12 dell'ispezione), dalle 8.00 alle 20.00 o dalle 15.00 alle 20.00, da metà settembre 2017. : ha stipulato un contratto da libero professionista perché così “si usa” per il servizio in CP_23 ambulanza, faceva turni di dodici ore, che venivano predisposti da che pure (sempre CP_1 tramite decideva chi era collocato in un cantiere e chi in un altro. Ha chiesto di essere Persona_9 assunto come dipendente, ma gli è stato risposto che in tal caso avrebbe potuto lavorare meno, perché avrebbe dovuto rispettare turni e pause, senza lavorare con la continuità che permetteva la libera professione. 8 : “lavoro in maniera costante dalle 7.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, queste sono le CP_44 ore che devo fare, sono circa cinque ore al giorno, il calendario degli appuntamenti giornalieri mi viene consegnato dalla signora , segretaria del reparto il giorno prima”. Per_6
“la programmazione delle ferie avviene con apposito piano ferie ossia un piano fatto ad Testimone_2 inizio anno, i terapisti possono andare in ferie uno alla volta, questo sia io dell' che i colleghi della Pt_9
l'assenza per ferie può essere anche di tre settimane consecutive, ma solitamente nessuno le Parte_8 prende, di solito i ragazzi fanno due settimane e la terza se la prendono staccata. Ogni terapista segna sul programma ferie globale della quando vuole andare in ferie ed io su quel piano di Parte_8 conseguenza redigo i piani lavoro”. : è passato da un contratto di collaborazione a un contratto di lavoro dipendente, e Controparte_58 svolgeva lo stesso orario prima e dopo, e dichiara: “anche prima avevamo i turni di lavoro predisposti dalla cooperativa”; : “ho sottoscritto un contratto a chiamata per lo svolgimento del servizio di ambulanza CP_24 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso;
questo contratto è durato fino all'apertura della partita IVA. Io segnavo le ore svolte e la mi predisponeva una specie di busta paga: avevo concordato una Parte_8 paga oraria di circa 15 euro”; : “mi chiamarono per offrirmi di lavorare come infermiere libero professionista, CP_20
mi disse che per iniziare si partiva come libero professionista e poi magari si poteva pensare a Per_7 un contratto come dipendente […] ho solo questo lavoro e ho aperto la partita IVA per lavorare con la
[…]” Parte_8 : “ho aperto la partita IVA tra fine maggio e i primi di giugno 2012” per lavorare presso CP_17 pag. 12/55 Considera che sarebbe stato impossibile lavorare in forma autonoma, essendo “necessario il ferreo inserimento degli stessi nell'equipaggio di soccorso, la conoscenza del mezzo, la capacità di risposta congiunta alla chiamata di emergenza, la capacità di costituire una squadra di lavoro.”.
2.9) Col secondo motivo l' deduce l'erroneo accertamento Pt_1
insussistenza subordinazione e lavoro irregolare.
Richiamando i complessivi esiti istruttori (sia dell'attività ispettiva sia del giudizio) considera erroneo il convincimento del giudice sull'insussistenza dei requisiti per la subordinazione, come pure erroneo l'inquadramento dal medesimo effettuato in ordine alle giornate di lavoro irregolare, ritenute a dispetto di quanto accertato in sede ispettiva di mera “volontaria presenza”.
2.10) Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata in primo grado in ordine agli indici rivelatori di subordinazione, ribadisce la sostanziale parificazione delle mansioni svolte tra i lavoratori dipendenti della cooperativa e i lavoratori autonomi per cui è causa.
2.11) Osserva che l'asserita libertà di determinazione dell'orario lavorativo mal si conciliava con la necessaria garanzia dei servizi di pronto soccorso e di trasporto d'emergenza per conto dei committenti;
sicché il sistema di turnazione mensile, formato non in ragione delle esigenze personali dei lavoratori quanto alle mutevoli esigenze della società, costringeva di fatto quest'ultimi “a lavorare senza la garanzia di un orario predeterminato,
“ricevo il turno con anticipo per cui mi organizzo di conseguenza […] l'organizzazione del Parte_8 lavoro è gestita dall' nella persona di **** qui a Motta di Livenza e ad Oderzo nella persona Pt_9 dell'operatore del Triage. A Oderzo”.
è partita con un contratto a chiamata ed è passata a partita IVA perché gli disse CP_18 CP_56 che “con il contratto a chiamata non potevo più lavorare e che dovevano farmi un contratto con la partita IVA, pertanto ho aperto la partita IVA”.
pag. 13/55 perché la sanzione per chi non è abbastanza “flessibile” sarà la perdita del contratto.” (pag.3 dell'appello)
2.12) In aggiunta rileva che costituivano altrettanti indici sussidiari della subordinazione:
a) la comunicazione preventiva delle “ferie” e delle “assenze” tipiche di un lavoratore dipendente;
b) l'utilizzo di mezzi e abbigliamento da lavoro forniti dalla società.
2.13) Deduce, infine, come la contestata qualificazione autonoma delle prestazioni lavorative di cui si discute doveva essere operata in relazione al diverso atteggiarsi delle medesime.
Infine, per i fisioterapisti ribadisce l'assenza di margini di autonomia, stante l'impossibilità di scelta dei pazienti e della tipologia di terapia, come pure il loro inserimento nella rigida organizzazione tipica della struttura sanitaria pubblica.
2.14) Con specifico riguardo ai periodi di lavoro irregolare assume che il periodo di lavoro “volontario deve essere considerato nell'ambito del rapporto di lavoro dovendo qualificarsi come periodo di prova.”.
3) Nel costituirsi la società cooperativa in via preliminare eccepisce inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c., ritenendo controparte essersi limitata “a riproporre le tesi già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza indicare specificatamente la singola statuizione o la singola parte o errori nei quali sarebbe incorso il
Giudice”.
3.1) Nel merito, presupposto l'onere a carico dell'Ente, reputa che le prove orali e documentali abbiano confermato la natura autonoma e genuina di tutti i rapporti.
pag. 14/55 3.2) In tale senso, con riguardo alle categorie degli infermieri e degli autisti, valorizza le prove testimoniali.
Puntualizza che:
A) i turni erano formati ed adattati in funzione delle disponibilità dei singoli per il mese successivo;
richiama le dichiarazioni dei testi e Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8
B) vi era libertà di dare o meno la propria disponibilità mensile e di rimaneggiarla in corso d'opera senza alcuna autorizzazione, limitandosi a comunicare il nominativo del sostituto;
in tale senso rinvia alle dichiarazioni di Greif16; Tes_9 Tes_10
C) Vi era, altresì, libertà di rifiutare le richieste della Cooperativa di turni aggiuntivi o di lavorare in una sede diversa da quella scelta dal 9 “... Prima di predisporre i turni, i vari collaboratori comunicavano le loro disponibilità per il mese successivo, anche per le vie brevi, come messaggio o anche WhatsApp. … la disponibilità che offrivano i vari collaboratori riguardava sia le date ma anche la sede di lavoro che poi veniva indicata nella turnistica” 10 “Era il libero professionista, parlo per me in particolare, che mensilmente, per il mese successivo, indicava alla la disponibilità offerta, sia in relazione ai giorni, sia in relazione alla sede Parte_8 dove svolgere il servizio. I turni erano poi coerenti con queste disponibilità” 11 “Le disponibilità offerte dai professionisti riguardavano sia gli orari, i giorni, ma anche le sedi di lavoro. … la turnistica doveva essere coerente con le disponibilità offerte. Non venivano imposti turni o sedi diversi da quelli oggetto dell'offerta di disponibilità ai vari lavoratori autonomi” 12 “… ogni mese, per il mese per il mese successivo, noi liberi professionisti davamo le nostre disponibilità per la turnistica, sia con riferimento ai giorni, sia con riferimento al luogo dove svolgere l'attività […] La turnistica elaborata da era coerente con le nostre disponibilità. … gli orari Parte_8 dipendevano solo dalle disponibilità. Io, ad esempio, lavoravo anche altrove come libera professionista e quindi ero io che dicevo quando potevo lavorare per ” Parte_8 13 “… la turnistica veniva elaborata sulla base delle disponibilità dei liberi professionisti. Mensilmente i liberi professionisti indicavano le loro disponibilità sia con riguardo ai giorni, sia con riferimento ai cantieri dove preferivano lavorare. Confermo il capitolo di prova anche con riferimento ai nomi dei CP_ responsabili della turnistica. Anche ha svolto l'attività di responsabile della turnistica quando era dipendente”; 14“…la cooperativa formulava i turni di lavoro ma sulla base delle disponibilità che io offrivo sia come giorni ma anche come sedi dove prestare attività lavorativa”; 15 “…, inoltre era normale che alcuni mesi venissero date più disponibilità, altre volte di meno, altre volte interrompevano per un periodo”; 16 “… è capitato che fosse difficile coprire i turni perché c'erano poche disponibilità, i liberi professionisti si muovono in base al mercato e le indisponibilità erano frequenti”; 17 “…ogni mese potevo variare le mie disponibilità come libero professionista”; pag. 15/55 professionista;
cita in tale senso le dichiarazioni di Tes_11 [...]
e Pt_12 Tes_12 Tes_13 Tes_14 Tes_15
D) Non vi era alcun assoggettamento al potere disciplinare di CP_1
l'affermazione trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di
[...]
Tes_16 Tes_17 Tes_18 Tes_19 Tes_20 18 “…se per qualsiasi motivo non potevano o non volevano andare in turno si attivavano per trovare una sostituzione. In caso di impossibilità a trovare una sostituzione avvisavano il responsabile della turnistica che si attivava per poter garantire la continuità. … I prestatori erano liberi anche di scambiarsi i turni. Bastava un accordo tra di loro. … posso dire che se il libero professionista avesse trovato un collega per completare l'orario del turno avrebbe potuto anche mettersi d'accordo in questo senso spezzando l'orario”; … si lo confermo, era necessaria la disponibilità del collaboratore”; 19 “…era possibile mettersi d'accordo con altri colleghi per smezzare i turni;
a me è capitato personalmente di fare così”; 20 “… i liberi professionisti in caso di impossibilità a rendere la prestazione nel turno pattuito si attivavano per cercare un sostituto e, se non fosse stato possibile, era il responsabile della turnistica che, dopo essere stato avvisato, si attivava per cercare qualcuno. … si confermo i capitoli di prova (“I prestatori d'opera, anche una volta data la disponibilità, erano liberi di cambiare le turistiche pattuite senza chiedere l'autorizzazione e si limitavano a comunicare il nominativo del sostituito (ciò solo per consentire a di adempiere al proprio obbligo di comunicare alla stazione appaltante il CP_1 nominativo del sostituto”). … era possibile chiedere ad un collega di coprire parte del turno e spezzare quindi il turno, comunicandolo ai referenti”; …turni aggiuntivi potevano essere richiesti ma era comunque necessario acquisire la disponibilità del professionista”; 21 “… in prima battuta dovevano arrangiarsi a trovare un cambio tra i colleghi. Nel caso non fosse stato possibile, interveniva la sede centrale per trovare una sostituzione”; … era possibile chiedere lo svolgimento di turni aggiuntivi ma era necessario acquisire la disponibilità dei professionisti”; 22 “Anche tra di noi potevamo metterci d'accordo per scambiare i turni. … per quanto riguarda gli orari, in caso di problemi personali potevamo metterci d'accordo con un collega per avere un cambio e quindi smezzare il turno tra di noi”…quelle volte che la mi chiedeva di lavorare in certe sedi io ero Parte_8 comunque libera di decidere se andare o meno”; 23 “… Per trovare una sostituzione in caso di impossibilità a svolgere il servizio per il quale si era data disponibilità si poteva trovare un cambio per conto proprio oppure si chiamava chi gestiva i turni e la cooperativa si arrangiava a coprire il servizio. A me è capitato di far così quando ho avuto un lutto in famiglia.”… cooperativa chiedeva la disponibilità per coprire dei turni aggiuntivi. A me è capitato più volte di non dare la disponibilità”. 24 “… nei confronti dei professionisti non c'erano richiami e sanzioni, al massimo si facevano delle note di non conformità per applicare le penali previste dal contratto.” 25 Sul capitolo 8 (“Tutti i lavoratori sono sottoposti a richiami verbali in ordine alla puntualità della presa in servizio ed a vere proprie sanzioni disciplinari per lo smarrimento di attrezzatura in uso all'ambulanza”): “non mi risulta.”; 26 “… se un libero professionista non adempiva (al)l'impegno pattuito venivano predisposte delle note di non conformità. Non mi risulta che siano state applicate sanzioni. Ricordo che una volta è stato chiesto il rimborso di una barella che era stata smarrita”; 27 “Sub 8 (res) – non mi risulta”; 28 “…per i professionisti venivano fatte delle note di non conformità. Solo per i dipendenti dei richiami e delle sanzioni disciplinari. ADR Una volta mi ricordo che a un libero professionista ma anche a un dipendente era stato fatto pagare il costo di un oggetto smarrito.”; pag. 16/55 E) Si tratta di attività lavorativa non esclusiva risultano esservi stato esercizio della professione anche in favore di altri committenti;
in questo senso le affermazioni di Greif29, Colaps30.
F) Non era garantito alcun monte ore fisso con ciò restando a carico del singolo il rischio di impresa;
al riguardo sono citate le deposizioni di e Tes_21 Parte_13 Tes_22 Tes_23 Tes_24 Tes_25
G) Vi era libertà di scelta nel lavorare con un contratto di lavoro autonomo a P.IVA; sono citate le deposizioni di Parte_14 Tes_26
H) Dalle dichiarazioni dei testimoni emergono “le principali differenze del rapporto in libera professione con quello dei dipendenti di CP_1
con analoghe mansioni”, risultando il vincolo di orario solo per i dipendenti della e la mancanza di libertà nello scegliere i CP_1
giorni in cui lavorare e la sede di lavoro39, nonché l'assoggettamento al potere disciplinare della ed il carattere dell'esclusiva41. Parte_15 29 “Da libero professionista lavoravo anche per diversi committenti” 30 “Io, ad esempio, lavoravo anche altrove come libera professionista e quindi ero io che dicevo quando potevo lavorare per ”; Parte_8 31 “… non c'era alcun accordo su un monte ore minimo con i liberi professionisti” 32 “l'attività veniva svolta in base alle disponibilità, non c'era un monte orario minimo”; 33 “… non c'era alcuna regola di garanzia della turnistica, cioè il monte ore dipendeva dalle disponibilità dei liberi professionisti … nel caso in cui un libero professionista avesse chiesto di essere messo in turno per tutti i giorni, la sua richiesta sarebbe stata accolta solo in parte. Non era possibile mettere sempre in turno un libero professionista. Inoltre, non era neppure utile perché serviva avere la possibilità di poter chiamare un libero professionista in caso di emergenze, per sostituire qualcuno assente”; 34 “… gli orari dipendevano solo dalle disponibilità”; 35 “…non veniva garantito a nessuno un monte orario minimo.”; 36 “… la cooperativa non garantisce un monte ore mensile ai liberi professionisti”; 37 “Ho deciso io di aprire la partita iva e volevo fare il libero professionista. Sub 6 (res) – io volevo fare il libero professionista”; 38 nella dichiarazione resa in sede ispettiva riferisce di aver scelto di passare da dipendente di CP_1 a libero professionista anche per avere più tempo da passare con il figlio.
[...] 39 “Sub 9 (res) – le mansioni erano le stesse ma era la modalità di gestione del rapporto che era Per_7 diversa come ho già evidenziato prima”;
“Sub 9 (res) – tra gli infermieri non mi risulta che vi fossero dipendenti, anzi, forse ce n'era CP_9 qualcuno a cui venivano affidati i turni, mentre noi liberi professionisti davamo le nostre disponibilità”;
“Sub 9 (res) – le mansioni erano le stesse ma la differenza era che i liberi professionisti CP_6 decidevano quando lavorare, mentre i dipendenti avevano una turnistica assegnata dal datore di lavoro”; pag. 17/55 3.3) Quanto alle prove documentali, la società pone in evidenza la coerenza delle comunicazioni via mail in relazione alle preventive indicazioni da parte dei singoli collaboratori circa la disponibilità di ciascuno.
3.4) Quanto al carattere non esclusivo dei rapporti di collaborazione documenta mediante le fatture i “buchi” presenti, riferibili a prestazione per soggetti diversi.
3.5) Assume che la misura del compenso, parametrato alle ore di lavoro prestate (variabile in relazione all'entità del servizio svolto, come attestano gli stessi accertatori in sede ispettiva) era espressiva dell'assunzione del rischio economico.
3.6) Non secondario è considerato, poi, il dato della volontà negoziale espresso con la sottoscrizione del contratto d'opera, in ciascuno dei quali erano previsti il diritto di rivalsa di in caso di inadempimento CP_1
del collaboratore e conseguente applicazione di penali da parte della stazione appaltante, e l'obbligo di polizza professionale per gli infermieri.
3.7) Analogo approccio alla valutazione delle prove era adottato con riguardo alla categoria dei Fisioterapisti.
“Sub 7 (res) – non veniva garantito a nessuno un monte orario minimo.”; CP_29CP_
“Anche quando ero dipendente avevo delle preferenze sulle sedi e quando possibile venivo accontentata. La differenza stava nella libertà che caratterizzava il lavoro libero professionale. Da libera professionista potevo lavorare di più o di meno ogni mese e io davo le mie disponibilità. Da dipendente io avevo un monte orario da rispettare. Anche da dipendente potevo chiedere di non lavorare in alcuni giorni se avevo degli impegni e mi potevo organizzare con un cambio turno con i colleghi. Sub 5 (res) – gli orari dei turni erano abbastanza predeterminati, sia da dipendente che da libero professionista. In entrambi i rapporti potevo comunque chiedere di smezzare il turno con un collega se avessi avuto dei problemi. Sub 10 (res) – da libera professionista l'indicazione delle sedi che io manifestavo venivano sempre rispettate dalla cooperativa. Da dipendente poteva capitare di essere assegnati a sedi non tra quelle preferite”; 40 : “per i professionisti venivano fatte delle note di non conformità. Solo per i dipendenti dei CP_29 ri e delle sanzioni disciplinari”; CP_ 41 “…le mansioni di infermiere sono le stesse sia per liberi professionisti che per dipendenti. La dif a sta nel fatto che il dipendente ha dei turni comandati, mentre il libero professionista può decidere quando e quanto lavorare. Da libero professionista lavoravo anche per diversi committenti”; pag. 18/55 Quanto alle prove testimoniali la società rileva che i professionisti comunicavano le fasce orarie di rispettiva disponibilità all'inizio della loro collaborazione (con facoltà di modificarle nel corso dell'attività): conseguentemente era predisposto il calendario degli appuntamenti42.
3.8) Anche per tale categoria di lavoratori valeva la facoltà di accordarsi tra di loro per le sostituzioni, senza alcuna preventiva autorizzazione;
così pure, in caso di imprevisti, era sufficiente che il fisioterapista avvisasse la segreteria43.
Altrettanto era nella loro disponibilità la libertà di arrivare dopo o andare via prima in caso di appuntamento annullato all'inizio o alla fine del turno, nonché negli intermezzi tra i pazienti44. 42 “Sub 46 – 48 - (ric) confermo i capitoli di prova;
il calendario degli appuntamenti è CP_43 predisposto sulla base delle disponibilità offerte”; Marsura “i liberi professionisti danno delle disponibilità. Sub 15 – al colloquio iniziale mi era stato chiesto se per me andasse bene lavorare in una certa fascia oraria e per me andava bene quindi la fascia oraria è più o meno rimasta quella. Però è possibile modificare questa disponibilità ed è successo nel mio caso”;
“Sub 46 (ric) – i fisioterapisti liberi professionisti davano disponibilità in base a diverse fasce Pt_6 orarie. Alcuni erano disponibili al mattino, altri al pomeriggio. Alcuni potevano anche indicare di essere disponibili a lavorare solo alcuni giorni della settimana. Il calendario veniva elaborato in coerenza con queste disponibilità offerte. Ricordo che già in fase di colloquio iniziale sceglievano una fascia oraria ma poi potevano anche cambiarla”; CP_4
“Sub 7 (res) – veniva data una disponibilità in termini di fasce orarie in cui lavorare e in tali fasce orarie venivano fissati gli appuntamenti. Sub 15 (res) – i turni venivano elaborati rispettando la disponibilità offerta. Io, ad esempio, avevo dato una disponibilità per una certa fascia oraria e tale disponibilità rimaneva ferma fino a quando non avessi comunicato qualcosa di diverso”; 43 “Sub 52 (ric) – potevamo accordarci tra di noi per fare sostituzioni e potevamo anche CP_43 avvisare se c'erano delle necessità o comunque se non c'era possibilità di svolgere il servizio in una certa giornata. Se si fosse trovato un sostituto, ci sarebbe stata la sostituzione e se non si fosse trovata la sostituzione il paziente veniva avvisato che non c'era il fisioterapista”;
“In caso di necessità, non potendo presenziare al turno previsto nel calendario, si può trovare CP_50 un sostituto o, in alternativa la segretaria deve disdire gli appuntamenti”;
“Sub 52 (ric) – in caso di necessità il fisioterapista poteva accordarsi direttamente con il Pt_6 paziente per un orario diverso oppure poteva anche accordarsi con un collega per una sostituzione. Il fisioterapista avvisava di questa sua esigenza”; Parte_8CP_4
“Poi poteva capitare che ci fossero degli imprevisti ed era possibile chiedere ad un collega una sostituzione. Si cercava comunque di rispettare le fasce orarie di disponibilità anche per non mettere in difficoltà altri colleghi”; 44 “Sub 11 (res) – era possibile finire prima o anche trovare delle sostituzioni o anche chiamare CP_43 i pazienti per dire che non venissero nella rimanente parte del turno in caso di necessità. ..nel caso in cui ci fosse stato un buco nel turno, si poteva fare ciò che si credeva nel periodo di buco oppure era conveniente chiedere alla segreteria di compattare i pazienti in modo di poter uscire prima”; pag. 19/55 Ricorda pure che era facoltà dei fisioterapisti rifiutare le richieste della
Cooperativa di turni aggiuntivi45, mentre non era previsto l'obbligo di prosecuzione del rapporto coi pazienti fino alla fine del ciclo di terapie46.
Nessun assoggettamento al potere disciplinare della società era previsto47, come pure non sussisteva alcun obbligo di partecipazione alle riunioni indette dalla cooperativa48.
Anche per i fisioterapisti la determinazione del compenso dipendeva dal numero di ore svolte49.
Marsura “Sub 11 (res) – in linea teorica se ci sono dei periodi di buco è possibile fare ciò che si vuole, ad esempio si può studiare, come faccio io se ci sono dei momenti di pausa. Altre volte si rimane comunque lì quando il tempo a disposizione è poco tra un paziente e l'altro”;
“In caso di annullamento dell'appuntamento dell'ultimo paziente della giornata il libero Pt_6 professionista poteva andar via prima. I dipendenti invece rimanevano a disposizione e in caso potevano chiedere un permesso per uscire prima”; Segat “Sub 11 (res) – in caso di assenza dei pazienti ci si poteva allontanare;
non si doveva rimanere a disposizione”; (ma l'affermazione è in parte smentita dai precedenti testi). 45 “Sub 46 – 48 (ric) – confermo i capitoli di prova;
… e anche in caso di sostituzione la CP_43 cooperativa chiede la previa disponibilità del fisioterapista libero professionista, non impone di andare un certo giorno perché c'è bisogno. Sub 50 (ric) – non obbligava, al più chiedeva se ci fosse disponibilità a lavorare anche in date diverse rispetto a quelle già concordate”;
“Sub 48 (ric) – In caso di scopertura di qualche turno la cooperativa chiedeva a tutti i liberi Pt_6 professionisti se qualcuno avesse avuto la disponibilità per coprire il turno in questione. In caso di riscontro negativo si cercava di provvedere con i dipendenti. Sub 50 (ric) – non si obbligava alcun libero professionista a lavorare in date od orari diversi da quelli concordati”. 46 “Sub 73 (ric) – non c'era un obbligo di seguire il paziente fino alla fine del ciclo di sedute CP_43 ma per una questione di fiducia e anche per avere un ritorno di marketing per lo stesso fisioterapista ciò avveniva non di rado. Seguendo bene un paziente questo poteva poi mandare allo studio privato del fisioterapista dei suoi conoscenti. Gli orari delle visite erano fissati in coerenza con le disponibilità offerte dai fisioterapisti”; Morano “Sub 73 (ric) – non c'era alcun obbligo di seguire i pazienti per tutto il ciclo di sedute. Cercavamo di assecondare anche le preferenze dei vari terapisti”; 47 “Sub 7 (res) – l'orario era quello della disponibilità offerta;
non so dire se qualcuno sia mai CP_43 stato richiamato, io no”;
“Sub 7 (res) - io non ho mai ricevuto richiami da parte di A volte può capitare di CP_50 Parte_8 arrivare in ritardo ma si parla con il paziente e la cosa finisce lì”;
“Sub 7 (res) – non ricordo siano stati fatti richiami. Capitava a volte che il fisioterapista Pt_6 arrivasse in ritardo e si avvisava il paziente”; CP_4
“Non ricordo di fisioterapisti in libera professione che siano stati oggetto di richiami per l'orario”; 48 “sub 13 (res) – non c'era un obbligo di partecipare a queste riunioni”; CP_43
“Sub 13 – c'era un invito a partecipare, ma non c'era obbligo”; CP_50
“Sub 13 (res) – non era obbligatorio;
noi consigliavamo di essere presenti e per incentivarli Pt_6 riconoscevamo il tempo della riunione come tempo lavorato e retribuito”; Segat “Ribadisco che non ricordo se fosse obbligatorio partecipare alle riunioni della dott.ssa Parte_7 ma credo di no”; 49 “Sub 60 – 61 (ric) le schede venivano elaborate mensilmente e servivano per conteggiare il CP_43 pag. 20/55 Pure per tale categoria era provato lo svolgimento attività in favore di altri committenti50, come la scelta di lavorare in libera professione51.
3.9) Con riguardo alle dichiarazioni rese in sede ispettiva la loro valenza doveva essere apprezzata alla luce delle precisazioni rese in sede testimoniale.
In relazione alle circostanze relative alle ferie necessariamente approvate, all'imposizione partita iva, orario di lavoro fisso, ha riferito: “In CP_43
relazione alle ferie posso dire che non è mai capitato che qualcuno dei fisioterapisti sia stato obbligato a prestare servizio quando non era disponibile. Nel periodo delle ferie cercavamo di organizzarci tra di noi per fare in modo che il servizio fosse assicurato. Immagino che, se non si fosse trovato un sostituto tra di noi sarebbe intervenuta la cooperativa per risolvere il problema. Nel corso del rapporto ho variato più volte le disponibilità offerte. La partita iva, se non ricordo male, l'ho aperta qualche giorno prima di essere stato contattato dalla ”. Parte_8
ha riferito circa la propria autonoma scelta del lavoro in libera CP_49
professione e di non avere interesse per altri tipi di rapporto, di non aver richiesto l'autorizzazione per fruire di ferie e la libertà di poter uscire senza chiedere alcuna autorizzazione se saltavano degli appuntamenti.
numero di ore fatte che sarebbero poi state fatturate.”;
“Sub 60 – 61 (ric) - era un riepilogo delle ore mensile effettuate;
serviva per controllare che le Pt_6 ore combaciassero con il turno di lavoro. La fattura dipendeva dal numero di ore fatte”; 50 “Sub 49 (ric) – non so dire se tutti collaborassero anche con altri committenti;
io e anche CP_43 altri fisioterapisti lavoravamo anche presso altri committenti.”;
“più o meno tutti i liberi professionisti collaboravano anche con altri o lavoravano anche in CP_50 proprio. Io all'inizio, essendo la mia prima esperienza, ho lavorato per un periodo solo per ; Parte_8
“Sub 49 (ric) – tutti i fisioterapisti collaboravano anche con altri committenti”; Pt_6CP_4
“ADR quasi tutti i fisioterapisti liberi professionisti avevano altri committenti, oltre a Parte_8 io, ad esempio, avevo anche uno studio per conto mio e ho lavorato anche in un'altra struttura”; 51 Segat “io cercavo un rapporto in libera professione;
non cercavo nient'altro, già lavoravo per conto mio”;
pag. 21/55 ha affermato: “In relazione al fermarsi sino alle 19.00 posso dire CP_50
che era stato richiesto di fermarsi anche in assenza del paziente sino a quell'ora per garantire la presenza di due fisioterapisti in reparto in caso di emergenza. L'orario era comunque retribuito anche in assenza del paziente. Preciso che nel periodo di osservazione non ho svolto attività lavorativa, mi sono limitato ad osservare”, evidenziando che si trattava di una mera richiesta e non di un obbligo e solo nelle ipotesi di presenza in reparto di due fisioterapisti.
3.10) Anche per quanto concerne le prove documentali la considerazione della cooperativa era sovrapponibile a quanto sopra affermato per quanto riguarda gli infermieri, risultando che tutti i dodici fisioterapisti avevano lavorato per altri committenti, come si deduceva dai “buchi” presenti tra le fatture. Analogamente valeva per il tema del metodo di liquidazione del compenso, legato alle ore di lavoro prestate (come riconosciuto dagli stessi verbalizzanti, laddove si rilevava che “i fisioterapisti a p.i. vengono retribuiti dalla per ore lavorate nell'arco del mese”) con CP_1
conseguente piena assunzione del rischio economico.
3.11) Tipico del lavoratore autonomo, poi, era la discontinuità delle monte orario mensile, come pure aveva rilievo la volontà negoziale di instaurare un rapporto di libera professione, manifestata sia con la sottoscrizione del contratto d'opera (anche in questi casi prevedenti il diritto di rivalsa in caso di inadempimento del collaboratore, conseguente applicazione di penali da parte della stazione appaltante, e l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità professionale.
3.12) Era, infine, svilita in quanto reputati elementi neutri o, comunque, di scarso valore, l'indicazione da parte della segreteria dei pazienti da trattare pag. 22/55 e, da parte del fisiatra, dei trattamenti terapeutici, tenuto conto che in tale senso è la legge a prevedere l'indicazione del medico salvo essere i singoli fisioterapisti a provvedere nell'individuare le modalità, salvo alcuni casi dove tali indicazioni non erano neppure necessarie.
3.13) Con riguardo all'imputazione dei attività lavorativa non regolarizzata, oltre al carattere assorbente del rilievo sull'errata qualificazione assunta in sede ispettiva, rispetto ai tre lavorati indicati nel verbale CP_48
, , solo risulta avere
[...] CP_50 Persona_2 CP_50
svolto un periodo di affiancamento precedente la stipulazione del contratto di collaborazione, mentre per gli altri ( , Parte_4 Parte_16
, ) non è stata fornita idonea prova dello Parte_5 Persona_13
svolgimento in momento anteriore alla stipula.
Valorizza, in ogni caso, alcune delle dichiarazioni rese dai lavoratori52.
3.14) Quanto alla posizione di la società premette che la Persona_4
professionista aveva stipulato un contratto, datato 2 gennaio 2017, della durata fino al 28 febbraio 2017, nel quale offriva “servizi di consulenza ed assistenza operativa nella gestione del poliambulatorio Castel Monte
Salute, nell'Area delle Relazioni Pubbliche, della Comunicazione, del marketing sociale”. Circa la genuinità del rapporto richiama precedenti accordi aventi carattere del tutto sporadico ed occasionale (per la Società
3bis ed un altro servizio fornito di reperibilità telefonica in orari di chiusura del poliambulatorio).
pag. 23/55 3.15) In via subordinata, ripropone la difesa di primo grado circa la corretta base di calcolo dell'imponibile previdenziale.
Reputa corretta, infatti, nel caso di ritenuta la natura subordinata, che i relativi contributi sia calcolati sulle retribuzioni minime previste dal c.c.n.l. di riferimento ovvero che la contribuzione imposta sia compensata con i contributi versati all (per gli infermieri) e all' gestione separata CP_59 Pt_1
(per gli autisti).
4) Il collegio reputa fondato il primo motivo di appello relativo alla configurazione dei rapporti aventi natura subordinata nei termini fissati in sede accertativa.
4.1) Va superata la questione di inammissibilità: l'appellante ha preso in esame una serie di dichiarazioni raccolte in sede istruttorie, operando in tale modo una rivisitazione critica del materiale già considerato dal primo giudice e valutando l'opposta valenza ai fini di affermare la natura subordinata dei rapporti.
Nel merito
4.2) Congiuntamente all'esame del materiale istruttorio vanno poste in evidenza le seguenti considerazioni di ordine generale.
4.3) La società in tutte le proprie difese insiste nell'affermare il carattere libero-professionale del rapporto intrattenuto con tutte le categorie di soggetti, per altro senza mai richiamare la disciplina degli art.2222 c.c. e ss.. In realtà la piana lettura dei singoli contratti individua in relazione alla durata e allo stringente coordinamento, i caratteri propri della collaborazione coordinata continuativa. Nel prosieguo si dà conto di alcuni dei contenuti dei contratti (stereotipi nella ripetitività delle clausole ed in modo indistinto per tutte le categorie) in tale senso caratterizzanti.
pag. 24/55 Di talché ciò pone di per sé il rilievo che la disciplina regolatrice di tale tipologia di rapporti (art.61 legge n.92 del 2012, art.2 d.l.vi n.81 del 2015) determina sulle conseguenze circa le carenze dei contratti.
D'altra parte, è la stessa società che rivendica – pur non documentando i versamenti dedotti a tale fine - la compensazione parziale in relazione ai versamenti da essa effettuati alla gestione separata, non prevista nel caso di libero professionista.
4.4) Non può essere pretermesso che ciascuna delle tre categorie era profondamente inserita nell'ambito di un'organizzazione aliena, necessariamente innervata dalle presenze lavorative, funzionali ad assicurare il servizio appaltato.
E' la stessa società cooperativa che nel ricorso in opposizione ha richiamato la natura della propria attività nel caso di specie: “La
Cooperativa stipulava con la ex Unità Locale Socio CP_1 CP_60
un contratto di appalto per l'affidamento del Servizio di fisioterapia e
[...]
logopedia (quest'ultimo estraneo all'accertamento) dal 01/11/2012 sino al
31/10/2015, poi rinnovato per altri tre anni dal 01/11/2015 al 31/10/2018.”
(pag.12).
La complessità e la dimensione dell'attività oggetto di appalto è ben delineata nel verbale di accertamento che in tali termini si esprime: “Tali servizi sono regolati da appositi contratti di appalto sottoscritti dalla
a seguito di vincita del bando di gara indetto dalle Aziende CP_1
ospedaliere: Servizi presso la ex ULSS 9 Treviso - Oderzo, contratta sottoscritto da ultimo in data 29.09.2014, avente una validità di 36 mesi, oggetto di rinnovo per ulteriore periodo. Tale contratto deriva da una
pag. 25/55 procedura dì gara attivata a seguito di delibera del Direttore Generale dell'ex ULSS 9 del 17.12.2012;
Servizi presso la ex contratto sottoscritto da ultimo in data Pt_17
23.04.2015, a seguito della delibera del Direttore Generale dell'ex del 31.07.2014 di adesione all'aggiudicazione disposta Pt_17
dalla ex ULSS 9, al fine di garantire omogeneità del servizio in tutto
l'ambito territoriale del , e con riguardo ai servizi di trasporto CP_57
secondario mediante Delibera del 27.11.2014;
Servizi presso la ex 8 svolti in virtù di un contratto di subappalto Pt_9
sottoscritto con la IMET Onlus di Crespano del Grappa (TV) da ultimo in data 17.06.2014, quest'ultima aggiudicataria dell'appalto relativo al trasporto medico in emergenza con servizio aggiuntivo di trasporto sanitario (questo oggetto di subappalto con la cooperativa);
Servizi presso l'ORAS di Matta di Lìvenza svolti in virtù di un iniziale contratto sottoscritto in data 01,03.2008, con successive proroghe di varia durata sino al 30.09.2014, a cui è seguito un ulteriore contratto del
01.10.2014 avente scadenza 30.09.2017.”.
Se ne deve trarre la conseguenza che la teorica possibilità di contattare singoli professionisti per richiedere loro la disponibilità all'inserimento nel turno mensile era situazione del tutto preliminare: una volta raggiunta l'intesa circa l'entità dell'impegno assicurato il singolo lavoratore era inserito nei turni ed in tale modo assicurava quella continuità e completezza nella programmazione del servizio che l'appalto richiedeva.
4.5) Nella sostanza si tratta di accordi che senza stabilire una stringente programmazione oraria, di questa replicava gli effetti.
pag. 26/55 Con specifico riguardo poi alla “disponibilità” del turno, nel senso della possibilità di derogarvi in corso d'opera, circostanza reputata quale decisivo fattore discriminante rispetto al lavoro subordinato, che avrebbe trovato conferma, ad avviso della società, nell'esito dell'attività istruttoria, sussistono insormontabili ragioni di segno opposto che ne evidenziano l'inconsistenza.
4.6) In primo luogo, non si poneva per sua natura il tema della derogabilità in quanto si trattava di indicazione che proveniva dallo stesso interessato, accettata dalla cooperativa che si limitava a verificare in via preventiva la copertura del servizio appaltato in base alla raccolta delle disponibilità dei singoli: una volta venuta meno tale esigenza non vi era ragione di ricercare ulteriori professionalità.
4.7) In secondo luogo, l'attività istruttoria va letta in modo del tutto diverso rispetto a quanto valorizzato dalla cooperativa: l'apparente carattere volontaristico della ricerca del sostituito nel caso di sopravvenuta indisponibilità non costituiva un atto di “cortesia” del singolo operatore, atto che per nulla avrebbe a che vedere con un rapporto di lavoro autonomo neppure nella forma della collaborazione ove l'inosservanza dell'obbligo di rendere la prestazione non è sanzionato contrattualmente e, al più, il professionista è tenuto a dare un preavviso circa la propria indisponibilità.
4.8) In realtà, la ricerca del sostituito costituiva un preciso obbligo del collaboratore, congiuntamente ad ulteriori, come puntualmente la lettura dei contratti di collaborazione sottoscritti dai lavoratori di tutte le categorie professionali in esame prevede:
a) l'impegno a fornire “per tempo” la propria disponibilità “per permettere la corretta organizzazione lavorativa di ” ; CP_1
pag. 27/55 b) “l'obbligo di assicurare la presenza effettiva per l'espletamento del servizio”;
c) “se impossibilitato, …, si impegna a trovare un sostituto di pari titolo e ad informare tempestivamente il responsabile del servizio di riferimento, circa la durata e/o le date dell'impedimento”;
d) l'inosservanza di tale impegno avrebbe comportato la comminatoria di
“annullamento del presente contratto”;
e) nel caso di inosservanza dell'impegno ad assicurare l'effettiva presenza era prevista la sanzione costituita dall' “applicazione di una penale parti a tre volte il controvalore della presenza in servizio (prestazione)”;
f) posto l'obbligo a carico del lavoratore di preavviso dal recesso la previsione di una penale di €.50,00 per ogni giorno di preavviso non dato.
4.9) In sostanza nella complessiva lettura del contratto, oltre a previsioni che si atteggiano come neutre ai fini classificatori del rapporto (autonomia del servizio intesa come aspetto eminentemente tecnico, obbligo di aggiornamento, rispetto delle norme di sicurezza e di riservatezza) emergono altre che, invece, sono radicalmente incompatibili con un rapporto di lavoro autonomo in quanto, o sono evidente espressione di un potere di controllo datoriale, o costituiscono una forma di garanzia circa la
“tenuta” dell'organizzazione del servizio appaltato.
4.10) Che tale fosse il senso del reclutamento e dell'impiego del personale
è conclusione rafforzata dalla circostanza (ricavata dalla deposizione di
[...]
in base alla quale non vi era obbligo di prosecuzione del rapporto CP_43
coi pazienti fino alla fine del ciclo di terapie. Si tratta di aspetto che rafforza, contrariamente all'opinione della società, e rispetto all'opposta ricostruzione dell'appellante, l'idea dell'assenza di un contatto personale pag. 28/55 per la cura del paziente, risultando l'intervento del fisioterapista meramente strumentale all'organizzazione altrui.
In tale senso va richiamata anche la dichiarazione in sede ispettiva di Pt_10
“avevo un programma di terapia giornaliero stabilito dalla
[...]
segreteria (formata da una figura della Cooperativa IN ON o
LU Moraro) e da una segretaria dell Io avevo le terapie del Pt_9
pomeriggio”; “I colleghi fisioterapisti dell' andavano via intorno alle Pt_9
16.00 quindi tutte le terapie pomeridiane venivano svolte da noi. Non avevamo autonomia nella scelta dei pazienti, essendo un servizio pubblico anche gli utenti del servizio potevano prenotare tramite la segreteria, ma non potevano scegliere il fisioterapista né il giorno né l'orario.”.
4.11) L'eventuale frammentazione dell'attività prestata non è radicalmente incompatibile con la natura subordinata delle attività di volta in volta svolte: fermo restando che il carattere dell'esclusività non costituisce connotato essenziale per affermare la natura subordinata del rapporto lavorativo (già, Cass. n.1573 del 1985, da ultimo n.24466 del 2024).
4.12) Emerge, invero, il carattere continuativo e programmatico della prestazione lavorativa.
Premesso che l'esistenza di eventuali interruzioni non osta alla riqualificazione dei rapporti lavorativi (Cass. n.23056 del 201753) , la stessa fatturazione che viene prodotta, ma non descritta quanto alle sue causali, reca, contrariamente all'assunto difensivo una sostanziale continuità tra numerazione progressiva ed il servizio reso in favore della cooperativa.
4.13) Si offre a tale proposito, in nota, una rappresentazione schematica dei dati relativi ai periodi di collaborazione o, comunque lavorati, ed il dato riepilogativo delle fatture (anche in presenza di “buchi”) e della
“copertura” dei periodi lavortivi con i contratti di collaborazione54. 54 Quanto ai fisioterapisti
1) (31/10/2016 – 31/12/2017): coperto tutto il periodo fino al settembre 2017, CP_47 successivamente non documentata la fatturazione;
2) (6/03/2017 – 28/02/2018): coperto tutto il periodo fino a luglio 2017, CP_52 successivamente non documentata la fatturazione;
3) (01/04/2015 – 31/12/2015, con dimissioni con effetto a partire da CP_46 26/09/2016): coperto tutto il periodo con fatturazione continuativa da aprile a dicembre 2015 (e successive a seguire di rinnovo automatico).
4) DA DE LI (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativo periodo precedente 2013 e 2014 e continuativo per il periodo coperto dal contrato e dal suo rinnovo fino a settembre 2017
5) (24/02/2014 – 24/02/2015; 01/04/2015 – 31/03/2016): continuativo da Controparte_43 marzo 2014 ad agosto 2017
6) (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa già da gennaio CP_41 2013 a giugno 2017.
7) MA VI (23/02/2017 – 31/01/2018): fatturato solo ad agosto 2017 e settembre 2017.
8) (21/11/2016 – 30/11/2017): fatturato a novembre e dicembre 2016 Controparte_48 successivamente, a febbraio 2017 e in via continuativa da maggio 2017 ad agosto.
9) RE LE (01/07/2013 – 01/07/2014; 01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa da gennaio 2013 a maggio 2016, successivamente da luglio 2016 a gennaio 2017) , poi da marzo 2017 a luglio 2017, infine, a settembre 2017.
10) (07/09/2015 – 31/12/2015): fatturato in via continuativa da settembre CP_44 2015 a dicembre 2015, quindi, da ottobre 2016 a settembre 2017
11) (15/01/2016 – 31/12/2016): fatturato in via continuativa da gennaio 2016 a CP_49 settembre 2017.
12) (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa da febbraio 2015 CP_45 ad agosto 2017– con doppia fatturazione). Quanto agli infermieri 1) (22/12/2016 – 31/12/2017): fatturato in via continuativa da marzo 2017 a settembre CP_3 2017
2) (01/11/2016 – 31/10/2017): fatturato in via continuativa da novembre 2016 Controparte_4 a settembre 2017.
3) CA ES (1/09/2016 – 31/08/2017): fatturato in via continuativa da ottobre 2016 ad agosto 2017.
4) (01/06/2015 – 31/05/2016): fatturato in via continuativa da giugno 2015 a settembre CP_6 2017. 5) (01/09/2016 – 31/09/2017): fatturato in via continuativa da settembre Controparte_7 2016 a settembre 2017 6) (13/11/2015 – 30/11/2016): Controparte_8 fatturato in via continuativa da novembre 2015 ad agosto 2017 pag. 30/55 Dalla stessa si ricava che anche nei casi in cui la numerazione della fatturazione non è progressiva, e quindi, contiene dei “salti”, era
7) (12/07/2017 – 31/07/2018): fatturato da luglio 2017 a settembre 2017. Controparte_9
8) DE RC LU 01/09/2016 – 31/08/2017): fatturato in via continuativa da settembre 2016) ad agosto 2017.
9) DE OF VI (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa da settembre 2014) a settembre 2017.
10) (01/06/2016 – 31/05/2017): fatturato in via continuativa da giugno 2016 ad CP_12 ottobre 2016, ma con doppia fatturazione, dicembre 2016 e da gennaio 2017 ad agosto 2017.
11) GR TA (01/12/2016 – 31/12/2016): fatturato in via continuativa ma da febbraio 2017 ad agosto 2017.
12) (01/07/2013 – 01/07/2014; 01/10/2014 – 30/09/2015; 09/06/2016 – 05/06/2017; da CP_14 01/01/2015 a 08/06/2016 assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato): da gennaio 2013 a dicembre 2014; da giugno 2016 a settembre 2016; da novembre 2016 a maggio 2017; da luglio 2017 a settembre 2017. 13) (03/12/2015 – 02/12/2016): 01/01/2015: fatturato in via continuativa da dicembre CP_15 2015 ad agosto 2017 14) (13/06/2016 – 31/05/2017): fatturato in via continuativa da luglio 2016 a settembre CP_16 2017.
15) (01/04/2015 – 31/03/2016): oltre a novembre 2012, dal gennaio 2013) al CP_17 giugno 2017
16) (01/07/2015 – 30/06/2016): fatturato in via continuativa da luglio 2015 a CP_18 settembre 2017.
17) (01/05/2011 – 31/12/2011; 01/07/2013 – 01/07/2014; 01/10/2014 – Controparte_19 30/09/2015; 01/04/2015 – 31/03/2016, oltre ad un ulteriore contratto, senza alcuna indicazione durata, ma solamente “a partire dalla data della sua sottoscrizione e fino alla scadenza dell'appalto/convenzione con l'Ente”): fatturato in via continuativa da gennaio 2013 ad aprile 2017.
18) (07/04/2016 – 06/04/2017): fatturato in via continuativa da maggio 2016 a CP_26 giugno 2017.
19) VA OR (01/03/2016 – 28/02/2017): fatturato in via continuativa da marzo 2016 ad agosto 2017.
20) IN ELI (15/06/2015 – 14/06/2016): fatturato in via continuativa da novembre 2015 ad agosto 2017.
21) LO ER (01/05/2017 – 30/04/2018): fatturato in via continuativa da maggio 2017 a settembre 2017.
22) (01/07/2013 – 01/07/2014; 01/10/2014 – 30/09/2015; 01/04/2015 – 31/03/2016): CP_23 fatturato in via continuativa da luglio 2013 a dicembre 2016.
23) (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa fatturato in via CP_24 continuativa da ottobre 2014 a settembre 2017.
24) (01/04/2015 – 31/03/2016, oltre ad un contratto di lavoro subordinato a tempo CP_25 determinato dal 17/03/2017 al 31/12/2017): fatturato in via continuativa da gennaio 2013 a marzo 2017. Quanto agli autisti
1) (01/07/2013 - 30/06/2014; 01/04/2015 - 31/03/2016): fatturato in via continuativa CP_27 da gennaio 2013 a dicembre 2016.
2) NT GO (19/06/2014 - 31/12/2014; 27/10/2014 - 31/03/2015; 01/04/2015 - 31/03/2016): fatturato in via continuativa da giugno 2014 a novembre 2015.
3) (08/01/2016 – 31/12/2016): fatturato in via continuativa solo da gennaio 2016 CP_31 a marzo 2016.
4) ZA MA (01/07/2013 - 30/06/2014; 01/10/2014 - 30/09/2015; 01/04/2015 - 31/12/2015): da luglio 2013 a novembre 2015. 5) (02/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa da giugno 2013 a luglio CP_28 2016. pag. 31/55 regolarmente documentata la prestazione lavorativa nell'ambito dell'appalto.
Quando tale progressione inizia sin un momento posteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto ovvero si interrompe prima del termine contrattuale finale – ma ciò avviene solo in alcuni casi - essa riguarda la parte iniziale o finale del rapporto formalizzato con la cooperativa, per cui non può avere alcun significato al fine di ritenere che il rapporto fosse frammentato come accampa la società: l'unica conclusione sul piano logico a cui si può giungere, in assenza di più perspicue allegazioni della parte appellata, è che il rapporto si deve ritenere di fatto (ma non è devoluto in questo caso l'accertamento) non ancora iniziato ovvero interrotto.
Vi sono, poi, altri casi in cui la fatturazione prodotta (e la correlata prestazione) precede la formalizzazione del rapporto lavorativo, pur mantenendo i tratti della continuità della prestazione lavorativa: si tratta di circostanza che non viene spiegata e che degrada la successiva formalizzazione del rapporto a mero “aggiustamento” di una situazione di fatto che avrebbe esposto la società ai rilievi delle autorità tutorie in assenza di qualsivoglia formalizzazione del rapporto.
In un ulteriore caso (quello di su cui si ritorna) tra i periodi lavorati CP_14
nella forma della collaborazione si inserisce un periodo di lavoro subordinato a tempo determinato, sul piano formale apparentemente ineccepibile, ma incomprensibile se ci si pone nell'ottica di un servizio appaltato nell'ambito del quale si cerca disponibilità di collaborazioni.
In un altro ancora (posizione Menichino) la delimitazione temporale del rapporto è indefinita prevedendosi oltre alla data iniziale (“a partire dalla data della sua sottoscrizione”) una data finale “…alla scadenza
pag. 32/55 dell'appalto/convenzione con l'Ente”, con ciò escludendosi l'effettiva espressione della volontà negoziale del contraente nella determinazione del proprio impegno.
4.14) Infine, non è secondario rilevare che il trattamento economico riservato mensilmente non è affatto irrisorio: si rimanda ai dati dell'imponibile contributivo individuato in sede accertativa alle pag.66 e ss. del verbale di accertamento (doc. 1 opponente). In definitiva dalla disamina delle singole posizioni, solo in due casi tale lettura unificante per le singole posizioni non è replicabile: si tratta dei casi dei fisioterapisti e per i quali, pur sempre la, verifica depone per CP_48 CP_42
periodi lavortivi continuativi seppure con intervalli effettivi.
4.15) Inutilmente si deve cercare nei dati formali (autorizzazione delle ferie, esercizio di potere disciplinare) la riprova di un potere direttivo in capo allo pseudo committente: è evidente, infatti, che l'esigenza di
“schermare” la reale natura del rapporto lavorativo richiedeva nel contempo di assicurare effettivi controllo e vigilanza sull'operato del singolo lavoratore, dall'altro l'adozione di misure e modalità che sul piano formale non rientrassero tra quelle tipizzate dall'ordinamento in tema di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
4.16) In tale senso vale la considerazione superiore svolta nell'analizzare i modelli di contratti, ripetitivi per tutte le categorie oggetto di accertamento in questa sede contestato.
L' correttamente valorizza alcune dichiarazioni sopra testualmente Pt_1
riportate nell'illustrare il motivo di appello rese in sede testimoniale
[...]
e e in sede ispettiva (Reghin che, proprio perché dipendente CP_9 Tes_27
pag. 33/55 riferisce in modo significativo circa lo stabile e programmatico inserimento dei “collaboratori” addirittura nel piano ferie annuale).
A riguardo va richiamata anche la dichiarazione di Controparte_43
“Fino ad alcuni mesi fa era la coordinatrice a cui fa Parte_11
riferimento in caso di problemi per eventuali sostituzioni, quando non si riusciva tra noi colleghi a darci un cambio oppure era a lei che segnalavamo quando ci organizzavamo le ferie, nel senso che le ferie qui all'ambulatorio vengono decise ad inizio anno(verso marzo) noi fisioterapisti insegniamo le ferie su un apposito foglio appeso in bacheca della segreteria, sullo stesso foglio ci sono due griglie, una e una Pt_9
e sia noi della coop che i colleghi della segniamo CP_1 CP_61
quando vogliamo andare in ferie….”.
4.17) Sotto un diverso profilo, in ogni caso, non costituiva requisito necessario una quale forma di preventiva autorizzazione alle “ferie” (sul punto, peraltro lo stesso : più linearmente i “collaboratori” CP_43
concordavano la loro disponibilità rispetto alla quale veniva ritagliato il periodo di assenza dedicato alla gestione del tempo non lavorativo.
4.18) Sul tema la società replica con un unico argomento articolato sulla base di due circostanze.
La prima è il ritenuto ridimensionamento degli apporti probatori ora richiamati: in particolare pone a confronto le dichiarazioni di rese in CP_49
sede ispettiva e quelle avanti il giudice. Pur dando atto che in sede testimoniale si limita a riferire “non mi sembra però che venissero [NDR: le ferie] autorizzate da , il rilievo dell'apporto Parte_18
probatorio non muta, sia perché ribadisce la sussistenza di un inserimento organizzativo (“Le ferie venivano gestite tra di noi fisioterapisti per evitare
pag. 34/55 che fossimo tutti assenti nello stesso periodo lasciando scoperto il reparto”), sia perché, anche a voler concedere l'uso di un'improprietà terminologica, è un fuor d'opera parlare di “ferie” per un “collaboratore”,
e comunque, di periodi di assenza predefiniti in funzione del soddisfacimento dell'altrui organizzazione.
La seconda è il rilievo dato ad un passaggio della motivazione del giudice trevigiano secondo il quale “A fronte di un quadro probatorio, ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali, che conforta la prospettazione di parte ricorrente circa la sussistenza di elementi in grado di smentire la riqualificazione in termini di subordinazione avanzata dall' , le Pt_1
dichiarazioni raccolte dagli ispettori presentano un quadro variegato in cui, a fronte di alcune dichiarazioni da cui emergerebbero indici sintomatici della subordinazione (cfr. ad esempio dich. del fisioterapista
), ve ne sono altre che, proprio in relazione a questi Controparte_48
profili, sono state parzialmente rettificate o meglio precisate in sede testimoniale (come si è dato conto)…”.
Se si pone attenzione alle rettifiche in sede giudiziale il giudice, con riguardo al specifico tema in esame ne cita solo una: dopo aver richiamato la deposizione del teste (egli pure usa impropriamente la CP_9
terminologia “ferie”, come evidenzia lo stesso giudice) la valorizza in quanto “smentisce la necessità di un'autorizzazione (peraltro da parte del personale ospedaliero e non della che emergerebbe da CP_1
alcune delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, chiarendo che i periodi di assenza venivano decisi dai vari professionisti, con la ragionevole accortezza – tenuto conto del servizio appaltato dall'allora
a – di cercare uno spontaneo coordinamento tra Pt_19 CP_1
pag. 35/55 loro, per evitare momenti di grave scopertura nel reparto.”. Ora, si è appena scritto circa il carattere non decisivo dell'indagine circa l'esistenza o meno di un'espressa autorizzazione, venendo valorizzato quello che il primo giudice definisce “spontaneo coordinamento”.
Il collegio dissente rispetto a tale valutazione per gli argomenti già spesi: non appartiene allo statuto del collaboratore, professionista autonomo,
l'occuparsi della copertura dei turni in un periodo feriale, notoriamente momento delicato sul piano organizzativo in quanto le plurime convergenti esigenze di godimento di ferie del personale della azienda CP_60
committente, creavano condizione di stress organizzativo in capo all'appaltatore, deputato a garantire il servizio conferito, a cui sopperiva il necessitato e tutt'altro che “spontaneo” coordinamento degli operatori.
4.19) Con riguardo, invece, al potere disciplinare è pur vero che non risulta posta in esser alcuna reazione della società (salvo quanto precisato di seguito in merito alle note di non conformità), ma sono già stati rimarcati i profili integranti vere e proprie comminatorie nel caso di inadempienze dei collaboratori;
in tale prospettiva quello che rileva è la verifica della relativa volontà negoziale delle parti che per quanto concerne le possibili conseguenze avevano concordato quanto evidenziato più sopra: segnatamente, con riguardo all'inosservanza dell'impegno a trovare un sostituto e ad informare tempestivamente il responsabile del servizio di riferimento sulla durata o sulle date dell'impedimento, l'“annullamento del presente contratto” (espressione di un potere unilaterale non sindacabile sulla sussistenza o meno della necessaria giusta causa55). 55 Tenuto conto che la forma contrattuale tipica delle collaborazioni a progetto, l'unica ammessa al tempo di stipula di parecchi dei contratti in esame: “In tema di contratto a progetto, il recesso per giusta causa integrava, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nella formulazione ratione temporis vigente, pag. 36/55 Così pure nel caso di inosservanza dell'impegno ad assicurare l'effettiva presenza era prevista la sanzione costituita dall' “applicazione di una penale parti a tre volte il controvalore della presenza in servizio
(prestazione)”.
4.20) Più in generale va rimarcato quanto affermato che CP_52
aveva riferito di aver dovuto “Fece un colloquio con il dottor . A Per_7
Casale sul Sile. Lui mi disse che potevo. Avviare una collaborazione dovendo però aprire una partita IVA in quanto non stipulavano contratti di lavoro subordinato con fisioterapisti.”.
Analogamente vanno riprese le dichiarazioni di latri operatori.
“inizialmente mi proposero un contratto a chiamata… poi CP_18
un giorno – nel 2015 – mi dissero… che con il contratto a chiamata non potevo più lavorare e che dovevano farmi un contratto con la partita IVA, pertanto ho aperto la partita IVA…;
: “mi chiamarono per offrirmi di lavorare come CP_20
infermiere libero professionista, mi disse che per iniziare si Per_7
partiva come libero professionista e poi magari si poteva pensare a un contratto come dipendente […] ho solo questo lavoro e ho aperto la partita
IVA per lavorare con la […]”; “per quei quattro mesi io non Parte_8
sono stato pagato”.
aveva stipulato un contratto da libero professionista perché CP_23
così “si usa” per il servizio in ambulanza;
avendo chiesto di essere assunto come dipendente, gli era stato risposto che in tal caso avrebbe potuto
risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 23, lett. d, della l. n. 92 del 2012), l'unica forma di scioglimento del rapporto, con conseguente nullità del recesso ad nutum, anche ove previsto nel contratto individuale.” (Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza n. 18365 del 05/07/2025, Rv. 675825 - 01)
pag. 37/55 lavorare meno, perché avrebbe dovuto rispettare turni e pause, senza lavorare con la continuità che permetteva la libera professione.
: “Sono stato contattato dal dottor Controparte_48 Controparte_56
… con lui ho svolto il colloquio per l'assunzione, colloquio svolto presso la sede di Montebelluna. mi ha proposto un lavoro come Per_7
fisioterapista presso l'unità di Fisiatria/Fisioterapia sita all'ospedale di
NC a Conegliano proponendomi un impegno lavorativo pari a 5 ore medie al giorno su base settimanale dal lunedì al venerdì, chiedendomi la disponibilità per la mattina. Ricordo che gli riferì di avere un corso una collaborazione con il … Centro di Asolo e si raccomandò con me di dare la priorità alla cooperativa, nel senso che non potevo disdire gli orari fissati dalla cooperativa, anteponendo l'altro rapporto di lavoro, questo in quanto mi chiedeva di garantire presenza e costanza al lavoro.”.
4.21) L'indagine circa la genesi della formalizzazione del contratto ha rilievo nel caso in cui da essa emerga una posizione dominante della società che in tale modo avrebbe imposto la forma contrattuale (circostanza in parte emersa, come di seguito si evidenzia), senza che l'assenza di una certa ricostruzione privi di decisività la valutazione dei plurimi e convergenti indici sussidiari.
D'altra parte, emerge da altra dichiarazione (quella di , richiamata CP_23
dal primo giudice), vi era un interesse meramente speculativo a formalizzare il rapporto come collaborazione, ottenendo in tale modo una maggiore compenso rispetto a quanto sarebbe stato possibile conseguire con la stipula di un contratto di lavoro subordinato.
Si tratta di aspetto valorizzato altrimenti dalla stessa cooperativa per spiegare l'assenza di imposizione del tipo contrattuale e la riferibilità della pag. 38/55 scelta ad un'iniziativa dei collaboratori, ma è evidente che sul piano oggettivo, allo stesso modo, era altrettanto corposo l'interesse della società
a non vincolarsi a rapporti di lavoro subordinato rispetto ad un fabbisogno legato allo specifico e, necessariamente, temporaneo appalto e ad un evidente risparmio in termini di contribuzione.
4.22) La società oppone ulteriori dichiarazioni, quella di (“Ho CP_9
deciso io di aprire la partita iva e volevo fare il libero professionista. Sub 6
– io volevo fare il libero professionista” e di in sede ispettiva riferisce CP_14
di aver scelto di passare da dipendente di a libero CP_1
professionista anche per avere più tempo da passare con il figlio.
Nel primo caso si tratta di affermazione spontanea, non pertinente rispetto al capitolato (6.: “tutto i fisioterapsiti hanno svolto la propria atività presso il o presso l'ambulatorio di Farra di OL o di Pieve di Persona_14
OL”; rispetto all'affermazione del teste non è stato svolto alcun approfondimento o rilievo circa l'effettiva epoca dell'apertura della partita iva, ovvero sull'origine dell'intesa contrattuale. Il teste aggiunge: “La partita iva, se non ricordo male, l'ho aperta qualche giorno prima di essere stato contattato dalla ”, senza rispondere in modo Parte_8
inequivoco sulla libertà o meno della scelta operata e dell'apparente casuale coincidenza con la vicinanza del contatto con la cooperativa.
Con riguardo alle regioni della scelta di la spiegazione (aver scelto di CP_14
passare da dipendente di a libero professionista anche per CP_1
avere più tempo da passare con il figlio) è inconsistente: i rapporti di collaborazione precedono, oltre che seguire, il rapporto a tempo determinato, per cui nulla è dato sapere sul motivo della scelta, anteriore al periodo di lavoro subordinato, di stipulare i contratti di collaborazione.
pag. 39/55 4.23) In ogni caso l'uso di un contratto “standard” – si tratta di modulo prestampato, compilato a mano solo per indicare il periodo lavorativo, i dati soggettivi e la mansione - non depone certo per un libero e reciproco incontro di volontà.
4.24) Oltre a ciò, è in tale prospettiva che va apprezzato il rilievo da dare alle “note di non conformità”: il giudice di primo grado e con lui la società appellata reputano che la previsione contrattuale prevedente la rivalsa della cooperativa nei casi di danni procurati nell'erogazione del servizio sia espressione del rapporto libero-professionale.
Anche tale affermazione non è condivisa dal collegio: nel contratto
“standard” si parla di rivalsa (ma mai di un automatismo tra penali e note di non conformità, neppure citate nel testo contrattuale), ma il compendio istruttorio riferisce di penali applicate sulla base di note di non conformità, senza che a monte sia stato chiarito se e in quale misura la società abbia dovuto pagare risarcimenti di danni o penali alla committente azienda sanitaria.
In tale modo risulta evidente che l'applicazione delle penali costituiva la più immediata forma di sanzione del tutto omologabile all'esercizio del potere punitivo datoriale.
4.25) Il tentativo della società di attribuire ai singoli professionisti un rischio d'impresa risulta palesemente frustrato dalla considerazione circa il reale ambito operativo degli stessi.
A tale proposito va dato seguito all'orientamento di legittimità che ha fornito essenziali chiarimenti circa la corretta nozione di rischio d'impresa:
“È bene a questo proposito osservare che il rischio d'impresa, non consiste nel non avere certezza assoluta del compenso pattuito, poiché questo tipo
pag. 40/55 di rischio è connesso ad ogni tipo di prestazione compresa quella del lavoratore subordinato esposto al risarcimento per eventuali danni causati al datore di lavoro. Il rischio di impresa rappresenta piuttosto il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare.” (in motivazione n.17627 del
2023).
Nel caso di specie – mutatis mutandis - nessun rischio era enucleabile derivante dal mancato utile dal momento che, a parte la possibilità di essere destinatari di una pretesa risarcitoria (come qualsiasi lavoratore subordinato), nessun rischio aggiuntivo era posto a carico dei collaboratori in quanto era loro garantito il corrispettivo in funzione del lavoro commissionato senza che ciò dipendesse dal risultato o dal costo del servizio svolto (nullo, fruendo di strumenti organizzazione e dotazioni della struttura), ma solamente dalla effettuazione della prestazione, come qualsiasi lavoratore subordinato.
Con specifico riguardo a coloro che svolgevano il servizio in autoambulanza è significativa la deposizione di : “al Controparte_56
dipendente veniva rimborsato il vitto quando svolgeva delle attività come viaggi privati, soprattutto trasferimenti per società di assicurazioni…”,
pag. 41/55 dato sintomatico circa l'assenza di sopportazione di costi in capo al
“collaboratore”.
Analoga è l'affermazione di (infermiere): “per i viaggi per le Persona_9
assicurazioni c'era la rendicontazione e poi il rimborso del vitto”.
Né è pertinente il rilievo difensivo della società secondo cui non era garantito alcun monte ore fisso con ciò restando a carico del singolo il rischio di impresa: manca in tale senso la considerazione della premessa in fatto in forza della quale la garanzia era data dal preventivo accordo circa la disponibilità ed il conseguente inserimento nei turni. Una volta che ciò avveniva era tutt'altro che incerto il trattamento assicurato (sia come corrispettivo sia come esenzione da penali) a patto di rispettare gli impegni assunti (o in termini di effettiva presenza o di reperimento del sostituto).
In questa ottica è significativa la deposizione del fisioterapista che CP_50
ha affermato: “In relazione al fermarsi sino alle 19.00 posso dire che era stato richiesto di fermarsi anche in assenza del paziente sino a quell'ora per garantire la presenza di due fisioterapisti in reparto in caso di emergenza. L'orario era comunque retribuito anche in assenza del paziente…”.
Non solo, quindi, c'era un vincolo orario stringente ma, anche in assenza di prestazione era assicurato il pagamento delle ore non lavorate, in funzione della copertura del servizio e dell'organizzazione altrui, certo non per un interesse del professionista.
Il tenore ed il contesto in cui la “richiesta” a fermarsi a copertura della fascia oraria è descritta – aspetto su cui la società ha insistito per escluderne la vincolatività - , non consentono di negare, invece, l'obbligatorietà della presenza: il senso proprio dell'affermazione va valutato in relazione alla pag. 42/55 circostanza presupposto, ossia, una volta inserito in turno, nell'evenienza che le ore del turno rimanessero scoperte perché non fissati o disdettati appuntamenti rimaneva l'impegno originario ad osservarlo.
4.26) Da ultimo va rimarcato che è proprio il criterio retributivo ad essere completamente avulso dal tipico rapporto professionale, non essendo remunerata la prestazione di per sé (ed indipendentemente dalla durata), ma essendolo le ore effettivamente lavorate.
4.27) Quanto agli elementi differenziali rispetto al lavoratore subordinato si
è già puntualizzato che una volta concordata l'assunzione dell'impegno allo svolgimento della prestazione tale obbligazione (come visto sanzionabile nel caso di mancata osservanza) si riverberava sulla durata stessa della prestazione che era modulata in funzione del turno, per cui la condizione lavorativa era del tutto sovrapponibile a quella del lavoratore subordinato.
Va anche per tale aspetto richiamata la deposizione del teste CP_50
4.27) Con riguardo al lavoro irregolare riferito alle posizioni di CP_48
,
[...] CP_50 Persona_2 Parte_3 CP_9
, ,
[...] Controparte_11 Parte_4 Parte_5 Per_3
, in sede accertativa era emerso quanto segue.
[...]
è risultato occupato a partire dal giorno 14.11.2016 in Controparte_48
qualità di fisioterapista senza alcun regolare contratto di lavoro, venendo utilizzato “in nero” nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 novembre 2016 presso il di Conegliano (TV), solo in data 18.11.2016 la cooperativa Persona_14
faceva sottoscrivere un contratto di libera professione con decorrenza dal
21.11.2016, in concomitanza dell'apertura della partita iva avvenuta in data
21.11.2016.
pag. 43/55 è risultato occupato a partire dal 09.01.2017 in qualità di CP_50
fisioterapista senza alcun regolare contratto di lavoro, infatti detto lavoratore è stato utilizzato in nero nelle giornate del 9, 10, 11, 12, 13 gennaio 2017 presso il reparto di Farra di OL, solo in data 20.01.2017 la cooperativa sottoscriveva con il lavoratore un contratto di libera professione avente decorrenza dal 23.01.2017.
dalla documentazione lavoristica esaminata, dalle Persona_2
dichiarazioni acquisite è emerso che la lavoratrice SI.ra , è Persona_2
stata formalmente assunta in data 01/12/2016 con contralto part-time di 24 ore settimanali e a țempo determinato fino al 28/02/2017, successivamente prorogato al 31/03/2017, nonché al 30/09/2017. In realtà ha iniziato l'attività lavorativa come addetta alla segreteria del poliambulatorio di
Castelfranco, sostituendo la lavoratrice dimissionaria , sin Parte_20
dalla data del 21/11/2016, prestando attività lavorativa continuativamente lino alla sottoscrizione del contratto. Pertanto, il datore di lavoro ha utilizzato irregolarmente la lavoratrice nelle giornate del 21, 22, 23, 2R, 25,
28, 29 e 30 novembre 2016
, assunta formalmente il 25/08/2014 con contratto a tempo Parte_3
determinato per sostituzione maternità ed occupata a tempo pieno con mansioni di segretaria. E' emerso che la stessa lavoratrice ha in realtà iniziato l'attività lavorativa come addetta alla segreteria del poliambulatorio di Castelfranco, sostituendo la lavoratrice prossima al congedo di maternità nella giornata del 08/08/2014, Parte_20
prestando attività lavorativa in affiancamento alla stessa SI.ra
[...]
, prima della chiusura dell'ambulatorio per il periodo estivo. Pt_20
pag. 44/55 Pertanto, il datore di lavoro ha utilizzato irregolarmente la lavoratrice nella giornata dell'8 agosto 2014.
ha svolto attività lavorativa come infermiere Controparte_9
in nero a far data dal 04/06/2017, successivamente al periodo di lavoro in nero la cooperativa faceva sottoscrivere a detto lavoratore in data
11/07/20\7 un contratto a prestazione d'opera avente decorrenza dal
12/07/2017 al 31/07/2018 e lo stesso lavoratore apriva la partita iva in data
31.07.2017;
ha svolto attività lavorativa come infermiere di Controparte_11
equipaggio formalmente dal 01.09.2014, come titolare dl partita iva;
è stato accertato che lo stesso lavoratore è stato occupato “in nero” per 15 giorni a partire dal 14/07/2014 (nei giorni14, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30 luglio;
5,
9, 19, 25, 26 e 27 agosto 2014;
, è risultato occupato irregolarmente in assenza della Parte_4
prescritta comunicazione di assunzione a partire dal giorno CP_62
24/09/2017 (giorni “in nero” 24/09/2017 e 18/10/2017) in qualità di autista soccorritore, venendo trovato al lavoro presso il cantiere di Conegliano in data 18/10/2017, per tale lavoratore la cooperativa esibiva un contratto di prestazione occasionale datato 12.09.2017 e ricevuta di pagamento compensi datata 20.10.2017, non risultando versate le prescritte ritenute d'acconto operate con la ricevuta di pagamento compensi;
è risultato occupato irregolarmente in assenza della Parte_5
prescritta comunicazione di assunzione a partire dal giorno CP_62
24/09/2017 (giorni di nero 24/09/2017 e 28/09/2017) in qualità di
Operatore Socio-Sanitario, formalmente assunto in data 01/10/2017
pag. 45/55 mediante contratto a tempo determinato sino al 31/03/2018 a tempo parziale per 20 ore settimanali;
, è stato accertato che ha svolto attività lavorativa in Persona_12
qualità di infermiere in equipaggio nelle giornate del 30.08.2017,
19.09.2017 e 03.10.2017 presso il punto di emergenza di Farra di CP_57
OL (TV). E' risultato che lo stesso risulta occupato in qualità di infermiere presso altro diverso datore di lavoro, detto lavoratore esibiva autorizzazione del proprio datore di lavoro allo svolgimento di attività di volontariato da svolgersi presso la cooperativa tuttavia, è CP_1
emerso che il lavoratore non risultava socio, né risulta volontario iscritto ad alcun registro della cooperativa, né risultava assicurato con la stessa ai fini di attività di volontariato, la prestazione resa da non Persona_12
poteva essere configurata quale attività di volontariato, essendo la stessa resa in previsione di una possibile assunzione: era salito in ambulanza durante il turno di servizio. Tale attività, svolta fuori dall'orario di lavoro regolare ha avuto l'unica finalità di verificare le capacità lavorative/professionali dello stesso al fine dell'eventuale assunzione presso la come peraltro dichiarato da altri lavoratori “il CP_1
volontariato (NDR in è inteso come attività lavorativa CP_1
gratuita finalizzata a verificare il funzionamento del servizio prima di prendere effettivo servizio”.
4.28) Nei limiti di quanto era stata devoluto in primo grado, quindi, si pone il tema del relativo accertamento di cui e onerato l Quanto al primo Pt_1
avviso (finale 124 72 000) la società aveva dedotto che:
A) alcuni liberi professionisti e qualche dipendente, interessati a lavorare con la cooperativa, prima di avviare la collaborazione, chiedevano di pag. 46/55 prendere visione del servizio per valutare se rientrasse nelle loro aspettative mediante richiesta scritta di potere svolgere un periodo di presa visione;
in tale periodo (di solito qualche giorno) “il libero professionista non svolgeva alcuna attività e si limitava ad osservare il lavoro degli altri. Per evitare ogni possibile contestazione, assicurava tali CP_1
collaboratori con polizza e li inquadrava come volontari (anche CP_63
se di fatto non facevano nulla).”;
B) I fisioterapisti e gli altri “liberi professionisti” avevano svolto un periodo di “presa visione” secondo le modalità appena descritte
( , e ). Controparte_48 CP_50 Persona_2 Parte_3
Quanto al secondo avviso (finale 125 73 000) la deduzione è analoga: premessa l'inquadramento del periodo di affiancamento la società aveva specificato che alcuni potenziali collaboratori (ad esempio Persona_15
e secondo il verbale), dopo qualche giorno di Persona_3 Tes_1
“presa visione”, avevano deciso di non collaborare, risultando in tale modo Perso giustificata la presenza anche per i casi di ( , Parte_5
[...]
e . Controparte_9 Controparte_11
Per quanto riguarda, invece, richiama le circostanze già Parte_4
accertata in sede ispettiva, della stipula di un contatto di collaborazione occasionale datato 12 settembre 2017 e della prestazione lavorativa il giorno 24 settembre 2017, emettendo ricevuta di pagamento, rispetto alla quale venivano regolarmente versate le ritenute, mentre il 18 ottobre 2017, sempre coperto dal contratto di collaborazione occasionale, non era stato oggetto di accertamento.
4.29) Anche in relazione a tale doglianza il motivo di appello merita accoglimento.
pag. 47/55 Sul punto, in linea generale, va considerato che non è in contestazione la presenza nei luoghi di lavoro e nelle giornate indicate (unica eccezione riguardo la giornata di ottobre per ), salvo giustificare tale presenza Pt_4
come momento di “presa visione”. L'affermazione contraria circa l'insussistenza di un periodo di affiancamento anteriore alla formalizzazione del rapporto ad eccezione di è immotivata, nuova CP_50
e in contrasto con l'allegazione di primo grado (punti 110 e 199 dei due ricorsi in opposizione).
La deduzione funzionale a contrastare la prova formatasi sulla base dei dati documentali (verifiche presenza in sede ispettiva, lettura critica delle richieste di “affiancamento”) ed istruttori (le varie dichiarazioni di seguito riprese) circa lo svolgimento di attività lavorativa (nell'accezione propria pure questa di seguita chiarita) sulla base dell'accertata presenza, non ha alcuna consistenza sul piano probatorio.
L'esame della stessa documentazione offerta della società opponente smentisce l'assunto difensivo. I documenti nn.115 e ss., relativi alle richiesta di “affiancamento”, citati dalla difesa (anch'essi standard, quindi, certamente non di provenienza del singolo), utilizzano hanno una significativa formulazione in quanto nella parte di dichiarazione prestampata la richiesta del singolo operatore era di volere “sostenere …un periodo di compresenza di formazione volontaria senza rimborso e/o retribuzione;
tutto ciò al fine di prendere visione del servizio affidatomi ed avere così la conoscenza minima per poter svolgere correttamente il servizio stesso”.
Si tratta, quindi, di una vera e propria attività di affiancamento in funzione formativa, ossia un tipico momento che caratterizza l'attività lavorativa e,
pag. 48/55 nello specifico funzionale, allo svolgimento del servizio. Che l'impegno nell'ambito dell'attività di formazione costituisca effettivo orario lavorativo, poi, non è dubitabile (CGUE 28 ottobre 2021, causa C 909-21;
Cass. n.20259 del 2023).
In tale senso si richiamano alcune delle dichiarazioni acquisite al giudizio.
“ho iniziato un periodo di affiancamento come infermiera…. I CP_3
turni sono fatti da io sono vincolata alle necessità del servizio, e CP_29
devo accettare il turno come proposto”); riferisce di CP_5
“affiancamenti presso varie sedi per vedere come era organizzato il lavoro.
In questi periodi di affiancamento osservato il lavoro degli altri. Ricordo anche di altri colleghi che hanno fatto periodi di affiancamento prima di iniziare a lavorare. In affiancamento anche con me. ricordo e CP_9
e confermo che hanno fatto dei periodi di affiancamento ci si Tes_1
limitava a guardare”);
“inizialmente mi proposero un contratto a chiamata… poi CP_18
un giorno – nel 2015 – mi dissero… che con il contratto a chiamata non potevo più lavorare e che dovevano farmi un contratto con la partita IVA, pertanto ho aperto la partita IVA… Ho fatto affiancamento per prepararmi alle emergenze sia nel cantiere di Treviso che di OL…”);
: “Ho iniziato a lavorare una settimana prima della Controparte_48
firma del contratto per una sorta di prova affiancamento con i colleghi di
Conegliano. Non ero pagato, ero lì per vedere come funzionava il reparto e la prassi di lavoro. Questo affiancamento è stato dal 14/11/2016 al
18/11/2016 e prevalentemente ho affiancato il collega , la CP_44
che è infermiera che segue le terapie fisiche…, lei mi ha mostrato Tes_28
pag. 49/55 come impostare la macchina per la terapia e fisiche e ogni macchina ha la sua diversa impostazione…”); parla di affiancamento anche Testimone_29
riferisce di avere “Iniziato nel dicembre 2012, la CP_41
collaborazione con la cooperativa… Ho aperto la partita IVA gennaio
2013 ed ho fatturato da gennaio. Il periodo di lavoro svolto prima dell'apertura della partita IVA non ricordo di preciso come è stato pagato.”; lo stesso con riguardo alla posizione di afferma: CP_41 CP_50
“Con riferimento al collega , ricordo che lui si è laureato CP_50
a fine novembre 2016 e uno dei due coordinatori, o forse Per_7
, mi avvisarono che sarebbe arrivato qui al reparto di CP_55 [...]
, un nuovo terapista e che sarebbe stato affiancato a Parte_21
me affinché io gli dessi/fornissi tutte le spiegazioni del caso sul funzionamento del reparto e del lavoro. Punto non ricordo con precisione quando inizio, sicuramente era a fine anno 2016 o inizio 2017, in CP_50
ogni caso prima della sua assunzione, perché con l'assunzione. Firma del contratto di collaborazione. Un terapista viene inserito nel turno lavorativo.”;
, a sua volta conferma le data di inizio nel 23 gennaio 2017. CP_50
“è capitato che alcuni abbiano chiesto di fare un periodo CP_29
di osservazione, affiancamento. In questi casi si limitava ad osservare il servizio svolto e capire come funzionava”.
Infine, con riguardo alla posizione di , posto che l'attività Parte_4
del 17 ottobre non rientra nell'ambito dell'accertamento ai fini contributivi, per cui di essa non vi è motivo di esame in questa sede, l'appellata non pag. 50/55 prende in esame nella sua interezza il contenuto dell'accertamento laddove chiarisce che a seguito dell'esibizione del contratto di prestazione occasionale datato 12 settembre 2017 e ricevuta di pagamento compensi datata 20 ottobre, non risultavano versate le prescritte ritenute d'acconto operate con la ricevuta di pagamento compensi. Se deve ritenere, quindi, anche in questo caso, l'assenza di effettivo rapporto di lavoro occasionale, privo, com'era dell'unico adempimento formale richiesto, rientrando anche l'attività dell'operatore nello schema sopra illustrato.
4.30) Quanto a l'ulteriore posizione per la quale Persona_4
l'accertamento ha attribuito un periodo di lavoro “in nero” valgono le seguenti considerazioni.
In sede accertativa era stato appurato che successivamente all'accesso, il 22 febbraio 2017 — la aveva prodotto in copia una convenzione CP_1
privata, datata 2 gennaio 2017: in essa la donna offriva di “servizi di consulenza ed assistente operativo nella gestione del poliambulatorio
Costel Monte Salute, nell'Area delle Relazioni Pubbliche, della
Comunicazione, del marketing sociale”, per il periodo 01/01/2017-
28/02/2017. A seguito di verifica delle banche dati in uso (visura camerale del Registro Imprese), era emerso che la lavoratrice era stata titolare di impresa individuale. Successivamente, in data 12/04/2017 la lavoratrice, sentita nuovamente “a spontanee dichiarazioni”, produceva in copia un estratto dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate dai quali si evinceva lo stato attivo della sua attività produttiva, anzi indicava dalla data del
01/04/2012 l'ulteriore inserimento dell'attività produttiva di consulenza amministrativa.
pag. 51/55 Nella stessa occasione produceva, inoltre, preavviso di fattura n. 1 del
28/02/2017, per l'attività svolta presso il poliambulatorio di Casale sul Sile nei mesi di gennaio e febbraio 2017, per un totale di 121 ore (con riepilogo dei giorni).
Era risultato, invece, alla luce della ricognizione della situazione del personale (documentazione e dichiarazioni) la si era avvalsa CP_1
delle prestazioni lavorative di quale unica segretaria del Persona_4
poliambulatorio, avendo preso il posto della precedente segretaria dimissionaria al 31 dicembre 2016, con le seguenti Persona_17
mansioni: “curare l'apertura e la chiusura del poliambulatorio, ricevere i pazienti, rispondere alle necessità dei medici presenti in ambulatorio, rispondere alle telefonate, inviare fax, ecc., utilizzando attrezzatura e strumentazione della struttura sanitaria, ossia terminale informatico, fotocopiatrice, telefono e stampante. Inoltre, gli orari di apertura del poliambulatorio erano determinati in relazione alle prenotazioni di visite che venivano effettuate dalle segretarie del poliambulatorio di
Castelfranco Veneto, le quali trasmettevano a il file con gli Per_4
appuntamenti programmati.”.
A forte di tal ricostruzione la deduzione dell'opponente non ha i contenuti propri di una pertinente contestazione avendo affermato che:
a) si trattava di un rapporto di lavoro autonomo genuino in quanto organizzava in autonomia la propria prestazione lavorativa, utilizzando la propria strumentazione di lavoro (come il cellulare);
b) la signora aveva svolto anche in passato un servizio analogo Per_4
come collaboratrice della società 3bis che forniva diversi servizi alla CP_1
tra cui la gestione della segreteria del poliambulatorio, servizio a
[...]
pag. 52/55 richiesta ovvero veniva fornito quando erano presenti i medici in poliambulatorio (con cui si coordinava direttamente la Società 3bis). Altro servizio fornito era quello della reperibilità telefonica in orari di chiusura del poliambulatorio;
c) si trattava dello stesso tipo di servizio offerto dalla sig.ra nel Per_4
periodo gennaio e febbraio 2017.
Le affermazioni sono smentite dalla stessa documentazione della cooperativa (doc.119) che puntualmente era stata richiamata in sede accertativa, secondo la quale “la Ditta della Professionista “ Per_4
” di impegna a prestare la propria consulenza, nell'area del
[...]
Comune di Casale sul Sile e zone limitrofe, con riferimento operativo al
Poliambulatorio Castel Monte Salute nell'ambio dei programmi e in attuazione delle direttive della stessa “ . CP_1 Controparte_1
Non spiega la parte come un'attività prettamente operativa di segreteria come quella accertata in sede ispettiva, e giustificata in relazione alla sostituzione della precedente segretaria potesse coincidere Persona_17
con l'attività di “consulenza”. Di talché si rende superflua la richiesta di prova (nella specie sul capitolo 29, r.g. 1481/19, pur ammesso in primo grado), reiterata in questo grado.
4.31) Con riguardo alla domanda subordinata di compensazione, già si è scritto dell'assenza di prova circa il versamento della contribuzione di pertinenza della cooperativa. Essa, in ogni caso, “la domanda di compensazione giudiziale postula che la definitività dell'accertamento del credito dell' portato dall'avviso di addebito sotteso al pignoramento, Pt_1
ed infatti fu proposta in via subordinata rispetto alla richiesta di accoglimento dell'opposizione, per cui la Corte d'appello ha errato nel
pag. 53/55 ritenere preclusa tale possibilità per effetto della tardiva proposizione dell'opposizione che, anzi, rendendo ormai intangibile la pretesa creditoria era il presupposto della domanda di compensazione;
” (in motivazione Cass. n.16725 del 2023).
4.32) Tutto ciò posto, ha fondamento, invece, la doglianza della società cooperativa circa il calcolo della contribuzione in ragione dei trattamenti economici riconosciuti in esecuzione dei contratti di collaborazione.
Posto che non opera il principio di irriducibilità della retribuzione (Cass.
n.23329 dl 202156) e quindi, i conseguenti riflessi in ambito contributivo nel caso di conversione di un contratto di lavoro autonomo in un rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere preso a parametro di riferimento il c.c.n.l. applicato dalla società cooperativa (qui doc. 28 e 34), attenendo, quindi, al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella determinazione della contribuzione dovuta.
In tale senso è stato disposto il ricalcolo della contribuzione invitando le parti a formulare conteggi, possibilmente condivisi, circa la misura della contribuzione dovuta.
p.q.m.
La Corte, pronunciando in modo non definitivo nella causa in epigrafe, così provvede: 56 Secondo la quale “Nel rapporto che sia stato qualificato ab origine come autonomo e sia stato convertito ope iudicis in lavoro subordinato, il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del contratto collettivo di categoria in relazione al livello riconosciuto, e non più dal contratto individuale formalmente intercorso tra le parti. In tal caso viene in considerazione il solo criterio dell'assorbimento, imperniato sul "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante, sulla base dei minimi contrattuali;
criterio che pone soltanto la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto, globalmente inteso, al fine di verificare il rispetto delle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, proprio in considerazione della diversità della disciplina della retribuzione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato rispetto ai criteri applicati dalle parti contraenti nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo.” pag. 54/55 - accoglie parzialmente i motivi di appello, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara dovuta la contribuzione nella misura pari alla retribuzione fissata dalla contrattazione di riferimento
(calcolato sui minimi retributivi previsti dal Ccnl Cooperative Sociali), preso in esame l'intero periodo oggetto di accertamento;
- dispone per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
- spese alla pronuncia definitiva.
Venezia, 23 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AN ES
pag. 55/55 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , , , , , CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , , ; CP_23 CP_24 CP_25 CP_26 Controparte_3 2 , , , CP_27 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31 CP_33
, , , , , ,
[...] CP_34 CP_35 Controparte_36 CP_37 Controparte_38 CP_39 [...] ; CP_40 3 , , , , CP_41 CP_42 Controparte_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_47 Controparte_5
, , ; Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_52 pag. 4/55 4 , , Controparte_48 CP_50 Persona_2 Parte_3 Controparte_9 Controparte_11
Parte_4 Parte_5 Persona_3 Persona_4 pag. 5/55 52 “ritenevo indispensabile conoscere sin dall'inizio lo stoccaggio dei materiali CP_9 nell'ambulanza e per questo ho preferito fare un primo periodo di affiancamento”
“il periodo di affiancamento è stato fatto a titolo gratuito perché ero il terzo in ambulanza, era CP_6 solo un affiancamento ma ricordo che avevo già firmato il contratto. ADR quelle volte che la Parte_8 mi chiedeva di lavorare in certe sedi io ero comunque libera di decidere se andare o meno” 53 In motivazione: “invero il concetto di subordinazione di cui all'art.2094 c.c. non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa , potendo le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti , di svolgimento del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro.
… tale modalità temporale di svolgimento della prestazione , ove sussistente , non esclude quindi l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, sia pure con diversi effetti sulla regolamentazione del corrispettivo spettante anche con riguardo agli istituti indiretti, dovendo tale corrispettivo essere parametrato alle giornate effettivamente lavorate, in assenza di diversa regolamentazione contrattuale delle parti.”. pag. 29/55
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa promossa con appello depositato in data 4 dicembre 2023 da
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il ministero del Notaio Pt_1 Per_1
in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023,
[...]
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura
I.N.P.S. di Venezia, Santa Croce, 929, PEC:
t; Email_1
-appellante- contro
Controparte_1
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale P.IVA_2 rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avv.ti Marco Zanon e Leonardo Bolla, giusta mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 404/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad avvisi di addebito.
Causa trattata all'udienza del 23 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “In parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma restando la cessazione della materia del contendere in ordine alla posizione degli autisti regolarizzati da parte ricorrente prima della verifica ispettiva, e già oggetto di provvedimento di autotutela,
NEL MERITO, confermarsi per il resto i due AVA opposti, rigettandosi per tutto il resto gli avversi ricorsi primo grado.
NEL MERITO, in via subordinata, confermarsi gli addebiti di cui agli AVA opposti limitatamente a quei lavoratori o categorie di lavoratori per i quali non può dirsi praticabile o comunque provata la prospettata autonomia.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero compensati per entrambi i gradi di giudizio in caso di fondatezza solo parziale del presente appello.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
pag. 2/55 Conclusioni per parte appellata: “in via principale, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare
l'impugnata sentenza n. 404/2023, pronunciata dal Tribunale di Treviso,
Sezione Lavoro.
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria. […]”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 4 dicembre 2023 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.404/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale, per quanto interessa in questa sede, a seguito della riunione dei due giudizi ha accolto le opposizioni agli avvisi di addebito n.413 2018 00022124 72 000 e n. n. 413 2018 00022125 73 000 con i quali era stato intimato all'odierna parte appellata il pagamento rispettivamente delle somme di €.335.272,29 e di €. 1.311.168,77.
Con memoria depositata il 13 ottobre 2023 si è costituita la società cooperativa chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio in quanto la causa era stata riassegnata con conseguente riorganizzazione del ruolo, è stata discussa all'udienza del 23 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, in modo non definitivo con lettura del dispositivo e correlata ordinanza con la quale, ritenutane l'opportunità, il collegio ha invitato le parti a formulare conteggi, possibilmente condivisi, circa la misura della contribuzione dovuta in relazione a quanto statuito con la sentenza non definitiva.
Motivi della decisione pag. 3/55 1) La controversia è sorta a seguito del disconoscimento di rapporti di collaborazione (o consulenza) formalizzati dalla cooperativa con varie categorie di lavoratori, nel dettaglio descritti nel prosieguo.
Con la sentenza impugnata (nel corso del procedimento di primo grado erano state riunite le cause n. 1481/2018 e1482/2018), il giudice trevigiano ha accolto le opposizioni della , ritenendo Controparte_1
infondate le pretese contributive dell'Ente odierno appellante intimate con gli avvisi di addebito n. 413 2018 00022124 72 000 (riferiti ai fisioterapisti)
e n. 413 2018 00022125 73 000 (riferito agli infermieri e agli autisti, oltre che ad ulteriori violazioni per lo svolgimento di giornate non regolarizzate e recupero di contribuzione in relazione ad indennità di trasferta).
Si trattava di pretese basate sull' accertamento ispettivo del 27 dicembre
2017, per un ammontare complessivo pari ad €.1.646.396,06 a titolo di contributi non versati e somme aggiuntive per la “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”. Part In sede accertativa gli ispettori dell' di Treviso avevano ritenuto insussistenti i caratteri dei rapporti di collaborazione tra il personale ausiliario e sanitario (segnatamente 24 infermieri1, 14 autisti di ambulanza2
e 12 fisioterapisti3) ritenendo che sussistessero, invece, i caratteri della subordinazione. Inoltre, era stato accertato lo svolgimento di alcune giornate di lavoro irregolare da parte di 10 collaboratori4, precedenti alla stipula del contratto di collaborazione e in un caso mediante la stipula di un accordo di consulenza.
Il giudice trevigiano, all'esito dell'attività istruttoria testimoniale, ha ritenuto infondate l'eccezione di tardività dei ricorsi promossa dall'
[...]
e quella di carenza di motivazione degli impugnati avvisi di CP_53
addebito prospettata dalla cooperativa, e ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle somme oggetto di sgravio di cui all'avviso di addebito n. 413 2018 00022125 73 riferite alla posizione dei lavoratori
(autisti) per cui la società ha provveduto a regolarizzazione ex art. 54 d.l.vo n. 81/2015.
Per quanto interessa in questa sede ha rigettato la domanda limitatamente alla pretesa contributiva relativa alla trasferta fittizia, (per un importo di
€.1776,35), ritenendo, di contro, genuini tutti i rapporti di lavoro autonomo intercorsi tra e i liberi professionisti (infermieri, autisti e CP_1
fisioterapisti).
In tale senso ha valorizzato la collocazione temporale e geografica dell'attività professionale offerta, strettamente correlata alla personale disponibilità data dal singolo collaboratore, in assenza di obbligo di necessaria presenza imposto dalla cooperativa. Ha argomentato da un lato rilevando che i professionisti venivano inseriti nei turni elaborati sulla base delle disponibilità da loro offerte, e dall'altro valorizzando la revocabilità per sopravvenuti impedimenti, senza che ciò dovesse essere giustificato in modo puntuale, ovvero in assenza di preventiva autorizzazione datoriale, salva la ricerca di colleghi al fine di individuare il sostituto che coprisse il turno rimasto sguarnito.
Ha anche evidenziato che il compenso fatturato alla non fosse CP_1
un importo fisso mensile ma un importo variabile, necessariamente legato al numero di ore di lavoro prestato e, dunque, legato alle stesse disponibilità offerte dai professionisti.
Quanto al potere disciplinare, ritenuto in sede accertativa sulla base delle c.d. “note di non conformità” a cui gli informatori avevano fatto riferimento, ha ritenuto che le loro emissioni fossero “coerenti con un rapporto di lavoro autonomo, tenuto conto che nei contratti dimessi è esplicitamente prevista l'eventuale rivalsa di per eventuali CP_1
danni subiti nell'erogazione del servizio”.
Ha poi ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dello invocato svolgimento di giornate lavorative “in nero” - e, dunque, della sussistenza di subordinazione – anche con riguardo alla posizione di Persona_4
oggetto di specifico addebito.
In generale, ha evidenziato che le dichiarazioni dei testi fornivano un quadro diametralmente opposto, in quanto veniva espletato, principalmente dopo la stipula del contratto, un primo momento di affiancamento cui l'interessato si limitava a visionare il servizio di cui si sarebbe dovuto occupare e, al più, svolgendo mere attività di supporto al collega.
2) Con l'appello l' articola i seguenti motivi Pt_1
Col primo motivo lamenta l' erronea valutazione delle risultanze testimoniali
Sui fisioterapisti
pag. 6/55 2.1) Preliminarmente valorizza la piena identità di mansioni espletate dai fisioterapisti dipendenti e dagli asseriti liberi professionisti.
L'esito dell'istruttoria aveva evidenziato la mancata autonomia decisionale in ordine ai pazienti da visitare ed alle terapie somministrabili;
la sussistenza dell'onere in capo a ciascuno di essi di accompagnare i predetti pazienti sino alla conclusione dei cicli fisioterapici;
l'assenza di libertà nel determinare né la durata né la frequenza del trattamento;
l'utilizzo di ambienti, macchinari ed abbigliamento da lavoro forniti dalla cooperativa, alla pari dei dipendenti di quest'ultima; la partecipazione (e conseguente remunerazione) alle riunioni organizzative di reparto;
la necessità di garantire l'apertura dei centri fino alla chiusura alle 19:00, in assenza di fisioterapisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che cessavano dal servizio nel primissimo pomeriggio e di fisioterapisti dipendenti di CP_1
il coordinamento per i periodi di ferie;
il trattenersi anche in
[...]
assenza di pazienti da trattare, al fine di garantire la copertura per eventuali emergenze;
l'incapacità di scelta, imposta dalla società, sulla tipologia contrattuale da stipulare;
l'ammontare retributivo corrisposto ad ore e non a terapie svolte;
lo svolgimento di periodi di affiancamento precontratto, per gli asseriti fini di osservazione.
2.2) Assume, poi, che la sostanziale differenza con i dipendenti di CP_1
si rinviene nella “minaccia” di rimozione dal loro incarico in
[...]
qualunque momento e senza preavviso alcuno: la dedotta libertà di scelta oraria in ragione della propria disponibilità – peraltro. mai evidenziata in sede ispettiva – contrastava con la necessaria garanzia dei servizi di pronto soccorso e di trasporto d'emergenza svolti, imponendo a tali lavoratori l'inserimento nella organizzazione tanto della Cooperativa quanto delle pag. 7/55 committenti, “a discapito di ogni margine di autonomia organizzativa e professionale dei lavoratori”.
2.3) Richiama in tale senso le dichiarazioni di: (“non Controparte_43
avevamo possibilità di scegliere il paziente”; “la sig.ra faceva CP_51
sia la segreteria sia la fisioterapista”; “la partita iva, se non ricordo male,
l'ho aperta qualche giorno prima di essere contattato da ”); CP_1
(“non vi sono differenze nelle attività da svolgere” tra CP_50
libero professionista e dipendente;
“Viene stabilito un piano di lavoro e si sa settimanalmente quando si lavora”; “hanno indicato nel piano di lavoro il trattamento da eseguire”; “solitamente i pazienti li indica la segreteria”;
“a me è stato chiesto di vedere un paio di giorni come funzionava il servizio…ricordo di aver fatto qualche giorno in più di osservazione, anche perché ero alla mia prima esperienza”; “anche altri colleghi hanno svolto un periodo di osservazione”, il teste era andato - non si ricorda se di sua iniziativa o su invito di - “a vedere le modalità di apertura e CP_1
di chiusura della cartella clinica del Paziente a Conegliano;
attività svolta da una dipendente della struttura pubblica”; “In relazione al fermarsi fino alle 19.00 posso dire che era stato richiesto di fermarsi anche in assenza del paziente sino a quell'ora per garantire la presenza di due fisioterapisti in reparto in caso di emergenza. L'orario era comunque retribuito anche in assenza del paziente”; (“controllare che le ore Parte_6
combaciassero con il turno di lavoro. la fattura dipendeva dal numero di ore fatte”; “non c'era differenza tra le attività svolte dai liberi professionisti e quelle svolte dai dipendenti”; “i pazienti sono quelli assegnati”); “la sig.ra faceva sia l'impiegata amministrativa, CP_51
sia la fisioterapista; (“io in libera professione potevo gestire CP_49
pag. 8/55 parte degli orari, delle assenze o delle presenze”; “ricordo di aver partecipato ad una riunione [organizzativa del Reparto] ma non ricorso se fosse obbligatorio o facoltativo partecipare”; “io penso di aver fatto un giorno di affiancamento con un collega per capire l'organizzazione del lavoro”; nell'organizzare le ferie bisognava “evitare che fossimo tutti assenti nello stesso periodo lasciando scoperto il reparto”).
Tali affermazioni davano pieno riscontro a quelle raccolte in sede ispettiva5.
Quanto agli Autisti 5 fisioterapista dipendente, che aveva dichiarato che si svolgevano le stesse attività dei Persona_5 lavoratori autonomi, a volte sostituendoli;
che aveva precisato di lavorare dalle 15.00 alle CP_54 19.00, e che “al pomeriggio qui in reparto siamo solo fisioterapisti della perché quelli CP_1 dell'ULSS2 normalmente terminano il servizio alle ore 15.15 circa”; che aveva riferito di CP_52 aver dovuto “però aprire una partita IVA in quanto non stipulavano contratti di lavoro subordinato con fisioterapisti”; che “la tabella di lavoro mi viene consegnata dalla sig.ra della segreteria Per_6 dell'ambulatorio e io mi attengo a quello che è indicato come appuntamenti. A Farra la tabella di lavoro è fatta a mano dalla segretaria dell'ambulatorio di FSKT di nome ”; che “ho partecipato ad una Pt_6 prima riunione di reparto tenuta dalla dottoressa unitamente a tutti noi fisioterapisti sia Parte_7 dell'ULSS2 che della ”; “gli altri colleghi dell' loro fanno la stessa attività che Parte_8 Pt_9 faccio io nel senso che seguano dal punto di vista fisioterapico pazienti dalle più svariate patologie”; che aveva affermato: “avevo un programma di terapia giornaliero stabilito dalla segreteria Parte_10 (formata da una figura della Cooperativa IN ON o LU Moraro) e da una segretaria dell' Io avevo le terapie del pomeriggio”; “I colleghi fisioterapisti dell' andavano via intorno Pt_9 Pt_9 alle 16.00 quindi tutte le terapie pomeridiane venivano svolte da noi. Non avevamo autonomia nella scelta dei pazienti, essendo un servizio pubblico anche gli utenti del servizio potevano prenotare tramite la segreteria, ma non potevano scegliere il fisioterapista né il giorno né l'orario”; “Quando ho iniziato a lavorare per Castelmonte ricorso avevo già la partita iva, ma ho sempre lavorato prevalentemente per loro e i minima parte per altri committenti”; secondo il quale “la cooperativa CP_49 CP_1 nelle persone di e ( ) mi proposero questa tipologia riferendomi che per i Per_7 Per_8 CP_55 fisioterapisti loro facevano solo contratti in libera professione […] Non gli chiesi un contratto stabile Pt_ perché mi dissero che era solo con P.I. […] lavoriamo nel reparto di fisioterapia con i pazienti dell' secondo un piano di appuntamenti predisposto dalla segreteria che ci viene consegnato il giorno prima. Questo ci permette di vedere l'orario di inizio e fine turno perché siamo autorizzati eventualmente a lasciare prima il servizio o entrare dopo, sono eventualità rare in quanto gli appuntamenti sono fissi e sempre rispettati, inoltre conoscere la lista pazienti ci permette di verificare le schede degli stessi per eventuali problematiche fisiche di trattamento;
le schede pazienti sono consultate da me e i colleghi sul p.c. in uso ad alcuni box per il tramite del programma Arkimede […] lavorando sempre su appuntamento noi tutti fisioterapisti siamo molto scrupolosi in quanto i pazienti sono tutti scaglionati per orario prefissato […] non abbiamo la possibilità di scegliere il paziente e ognuno di noi fa quello che deve sul paziente in lista […] le riunioni di reparto sono convocate mediante affissioni di note del primario con fissata data e oggetto della riunione stessa e non abbiamo una comunicazione ufficiale da parte della
in tal senso” CP_1
pag. 9/55 2.4) L'appellante ritiene quanto meno inverosimile l'inquadramento Pt_1
autonomo di tale figura professionale, stante la mera conduzione da un luogo ad un altro, sulla base di interventi per i quali era necessaria una presenza costante (emergenze) o comunque programmabili (esigenze sanitarie), di autoambulanze non di proprietà neppure allestite dai medesimi.
Valorizza la parziale regolarizzazione dalla medesima senza che vi fossero elementi per escludere la subordinazione per i restanti.
Con riguardo agli infermieri
2.5) Sostiene che la scelta dei turni era “gravemente ridotta dal fatto che, in caso di ridotta disponibilità, semplicemente non sarebbero stati più chiamati”.
2.6) In linea generale individua elementi comuni riscontrati tra le diverse figure nelle seguenti circostanze:
a) non potevano rifiutare le “cortesie richieste” di disponibilità in quanto, diversamente, non avrebbe potuto assicurare il servizio CP_1
pubblico;
b) rispondevano dello smarrimento di attrezzature come i dipendenti e le
“note di non conformità” avevano effetti sul corrispettivo, come accade per le sanzioni disciplinari;
c) svolgevano un periodo variabile di “affiancamento conoscitivo” non retribuito, a conferma della rigida organizzazione in cui i liberi professioni erano tenuti a conformarsi in vista della loro futura assunzione;
d) svolgevano, altresì, attività di segreteria per i medici dipendenti pubblici operanti in libera professione in intra moenia.
pag. 10/55 2.7) A tale fine ha valorizzato le ulteriori dichiarazioni rese in sede testimoniale6.
Oltre a quanto ora evidenziato l'appellante ha richiamato gli ulteriori apporti resi in sede ispettiva dai lavoratori informati sui fatti7. 6 : “al dipendente veniva rimborsato il vitto quando svolgeva delle attività come viaggi Controparte_56 privati, soprattutto trasferimenti per società di assicurazioni; “poteva capitare che qualcuno chiedesse di vedere il servizio, non lavoravano di fatto come equipaggio di ambulanza, ma si limitavano ad assistere” oppure “in alcune occasioni poteva capitare che l'interessato chiedesse di fare un periodo di affiancamento per capire che tipo di lavoro fosse e se potesse piacergli” e “avranno svolto l'attività di terzo in equipaggio nell'attività di affiancamento su cui ho già riferito”; in caso di errori dei lavoratori liberi professionisti “si facevano delle note di non conformità per applicare le penali previste dal contratto”; “Le mansioni erano le stesse” dei lavoratori dipendenti.
“ho chiesto per un primo periodo di fare dei turni come volontario per capire Controparte_9 l'attività dell'ambulanza. Ero uno in più nell'equipaggio previsto, io ero in più come osservatore. Al termine di questo affiancamento è stato firmato il contratto”; “tra gli infermieri non mi risulta che vi fossero dipendenti, anzi, forse ce n'era uno a cui venivano affidati i turni”. : “dopo aver firmato il contratto ho svolto un periodo di affiancamento. Durante questo CP_6 periodo di affiancamento ero di turno con un collega che mi spiegava l'attività e io anche gli davo una mano”.
(infermiere sia libero professionista che dipendente, occupandosi da ultimo della gestione Persona_9 della turnistica del personale):“per i viaggi per le assicurazioni c'era la rendicontazione e poi il rimborso del vitto”; “per i liberi professionisti c'era un primo periodo di affiancamento in cui si entrava come terzo dell'equipaggio dell'ambulanza per vedere come si svolgeva il servizio… durante l'affiancamento si osservava il lavoro degli altri e al più si partecipava a qualche attività, come passare degli strumenti”;
“le mansioni di infermiere erano le stesse sia per i liberi professionisti che per i dipendenti”; “se un libero professionista non adempiva l'impegno pattuito venivano predisposte delle note di non conformità… Ricordo che una volta è stato chiesto il rimborso di una barella smarrita”.
“il vitto ed eventualmente l'alloggio, in caso di viaggi lunghi, veniva rimborsato ai CP_29 dipendenti”; “è capitato che alcuni abbiano chiesto di fare un periodo di osservazione, affiancamento. In questi casi si limitava ad osservare il servizio svolto e capire come funzionava”; “per i professionisti venivano fatte delle note di non conformità”. CA : “anche da dipendente potevo chiedere di non lavorare alcuni giorni se avevo degli CP_5 impegni e mi potevo organizzare con un cambio di turno dei colleghi”; “gli orari dei turni erano abbastanza predeterminati, sia da dipendente che da libero professionista”; le teste aveva pure fatto un periodo di “affiancamenti presso varie sedi per vedere come era organizzato il lavoro. In questi periodi di affiancamento osservato il lavoro degli altri. Ricordo anche di altri colleghi che hanno fatto periodi di affiancamento prima di iniziare a lavorare. In affiancamento anche con me”; “ricordo e CP_9
e confermo che hanno fatto dei periodi di affiancamento ci si limitava a guardare”; “le Tes_1 CP_ mansioni da svolgere erano le stesse sia da dipendente che da libero professionista”; “il sig. ha svolto per un periodo il ruolo di coordinatore e poi ha fatto anche il formatore. Faceva anche dei turni da infermiere”. 7 “ho iniziato un periodo di affiancamento come infermiera…. I turni sono fatti da CP_3 CP_29 io sono vincolata alle necessità del servizio, e devo accettare il turno come proposto”.
“I turni lavorativi mi venivano trasmessi via email dalla e per CP_13 Parte_11 eventuali esigenze di cambio turno mi mettevo d'accordo con i colleghi in servizio”.
“inizialmente mi proposero un contratto a chiamata… poi un giorno – nel 2015 – mi CP_18 dissero… che con il contratto a chiamata non potevo più lavorare e che dovevano farmi un contratto con la partita IVA, pertanto, ho aperto la partita IVA… Ho fatto affiancamento per prepararmi alle emergenze sia nel cantiere di Treviso che di OL… poi ho affiancato gli infermieri dell'ospedale di pag. 11/55 2.8) Quanto all'apertura della partita iva per iniziare o continuare a lavorare con ha rinviato ad ulteriori dichiarazioni in sede ispettiva, CP_1
evidenziando l'assenza di accordi preventivi sui turni, e la possibilità di scambi tra colleghi, con conferma circa lo svolgimento di periodi di
“affiancamento” non pagati più o meno lunghi, dichiarando alcuni di svolgere addirittura veri e propri turni fissi di lavoro8.
CP_5 Treviso del i cd. Ospedalieri per sei mesi e loro ti davano i turni, anzi il loro coordinatore
[...]
mi dava una tabella dove c'era una disponibilità per andare in turno emergenza, la priorità Per_10 la davano agli studenti e noi avevamo i turni residui, non i turni ma la disponibilità… solo gli orari… CP_5 CP_5 quando ho fatto l'affiancamento vestivo la divisa del e non quella di Castel Monte… Per_ l'affiancamento con [NDR:Greif] e gli altri infermieri di l'ho fatto come terzo… a CP_1 titolo gratuito”; : “mi chiamarono per offrirmi di lavorare come infermiere libero professionista, CP_20
mi disse che per iniziare si partiva come libero professionista e poi magari si poteva pensare a Per_7 un contratto come dipendente […] ho solo questo lavoro e ho aperto la partita IVA per lavorare con la
[…]”; “per quei quattro mesi io non sono stato pagato”, avendo anche riferito dello Parte_8 svolgimento di turni di lavoro continuativi di 6 o 7 ore, comunicati via email da (la presenza CP_1 è stata rilevata da un modulo posto all'interno del “Taxi”), ed indossando la divisa di CP_1 : lavorava da settimane in affiancamento gratuito (aveva fatto 15 turni al momento Persona_12 dell'ispezione), dalle 8.00 alle 20.00 o dalle 15.00 alle 20.00, da metà settembre 2017. : ha stipulato un contratto da libero professionista perché così “si usa” per il servizio in CP_23 ambulanza, faceva turni di dodici ore, che venivano predisposti da che pure (sempre CP_1 tramite decideva chi era collocato in un cantiere e chi in un altro. Ha chiesto di essere Persona_9 assunto come dipendente, ma gli è stato risposto che in tal caso avrebbe potuto lavorare meno, perché avrebbe dovuto rispettare turni e pause, senza lavorare con la continuità che permetteva la libera professione. 8 : “lavoro in maniera costante dalle 7.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, queste sono le CP_44 ore che devo fare, sono circa cinque ore al giorno, il calendario degli appuntamenti giornalieri mi viene consegnato dalla signora , segretaria del reparto il giorno prima”. Per_6
“la programmazione delle ferie avviene con apposito piano ferie ossia un piano fatto ad Testimone_2 inizio anno, i terapisti possono andare in ferie uno alla volta, questo sia io dell' che i colleghi della Pt_9
l'assenza per ferie può essere anche di tre settimane consecutive, ma solitamente nessuno le Parte_8 prende, di solito i ragazzi fanno due settimane e la terza se la prendono staccata. Ogni terapista segna sul programma ferie globale della quando vuole andare in ferie ed io su quel piano di Parte_8 conseguenza redigo i piani lavoro”. : è passato da un contratto di collaborazione a un contratto di lavoro dipendente, e Controparte_58 svolgeva lo stesso orario prima e dopo, e dichiara: “anche prima avevamo i turni di lavoro predisposti dalla cooperativa”; : “ho sottoscritto un contratto a chiamata per lo svolgimento del servizio di ambulanza CP_24 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso;
questo contratto è durato fino all'apertura della partita IVA. Io segnavo le ore svolte e la mi predisponeva una specie di busta paga: avevo concordato una Parte_8 paga oraria di circa 15 euro”; : “mi chiamarono per offrirmi di lavorare come infermiere libero professionista, CP_20
mi disse che per iniziare si partiva come libero professionista e poi magari si poteva pensare a Per_7 un contratto come dipendente […] ho solo questo lavoro e ho aperto la partita IVA per lavorare con la
[…]” Parte_8 : “ho aperto la partita IVA tra fine maggio e i primi di giugno 2012” per lavorare presso CP_17 pag. 12/55 Considera che sarebbe stato impossibile lavorare in forma autonoma, essendo “necessario il ferreo inserimento degli stessi nell'equipaggio di soccorso, la conoscenza del mezzo, la capacità di risposta congiunta alla chiamata di emergenza, la capacità di costituire una squadra di lavoro.”.
2.9) Col secondo motivo l' deduce l'erroneo accertamento Pt_1
insussistenza subordinazione e lavoro irregolare.
Richiamando i complessivi esiti istruttori (sia dell'attività ispettiva sia del giudizio) considera erroneo il convincimento del giudice sull'insussistenza dei requisiti per la subordinazione, come pure erroneo l'inquadramento dal medesimo effettuato in ordine alle giornate di lavoro irregolare, ritenute a dispetto di quanto accertato in sede ispettiva di mera “volontaria presenza”.
2.10) Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata in primo grado in ordine agli indici rivelatori di subordinazione, ribadisce la sostanziale parificazione delle mansioni svolte tra i lavoratori dipendenti della cooperativa e i lavoratori autonomi per cui è causa.
2.11) Osserva che l'asserita libertà di determinazione dell'orario lavorativo mal si conciliava con la necessaria garanzia dei servizi di pronto soccorso e di trasporto d'emergenza per conto dei committenti;
sicché il sistema di turnazione mensile, formato non in ragione delle esigenze personali dei lavoratori quanto alle mutevoli esigenze della società, costringeva di fatto quest'ultimi “a lavorare senza la garanzia di un orario predeterminato,
“ricevo il turno con anticipo per cui mi organizzo di conseguenza […] l'organizzazione del Parte_8 lavoro è gestita dall' nella persona di **** qui a Motta di Livenza e ad Oderzo nella persona Pt_9 dell'operatore del Triage. A Oderzo”.
è partita con un contratto a chiamata ed è passata a partita IVA perché gli disse CP_18 CP_56 che “con il contratto a chiamata non potevo più lavorare e che dovevano farmi un contratto con la partita IVA, pertanto ho aperto la partita IVA”.
pag. 13/55 perché la sanzione per chi non è abbastanza “flessibile” sarà la perdita del contratto.” (pag.3 dell'appello)
2.12) In aggiunta rileva che costituivano altrettanti indici sussidiari della subordinazione:
a) la comunicazione preventiva delle “ferie” e delle “assenze” tipiche di un lavoratore dipendente;
b) l'utilizzo di mezzi e abbigliamento da lavoro forniti dalla società.
2.13) Deduce, infine, come la contestata qualificazione autonoma delle prestazioni lavorative di cui si discute doveva essere operata in relazione al diverso atteggiarsi delle medesime.
Infine, per i fisioterapisti ribadisce l'assenza di margini di autonomia, stante l'impossibilità di scelta dei pazienti e della tipologia di terapia, come pure il loro inserimento nella rigida organizzazione tipica della struttura sanitaria pubblica.
2.14) Con specifico riguardo ai periodi di lavoro irregolare assume che il periodo di lavoro “volontario deve essere considerato nell'ambito del rapporto di lavoro dovendo qualificarsi come periodo di prova.”.
3) Nel costituirsi la società cooperativa in via preliminare eccepisce inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c., ritenendo controparte essersi limitata “a riproporre le tesi già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza indicare specificatamente la singola statuizione o la singola parte o errori nei quali sarebbe incorso il
Giudice”.
3.1) Nel merito, presupposto l'onere a carico dell'Ente, reputa che le prove orali e documentali abbiano confermato la natura autonoma e genuina di tutti i rapporti.
pag. 14/55 3.2) In tale senso, con riguardo alle categorie degli infermieri e degli autisti, valorizza le prove testimoniali.
Puntualizza che:
A) i turni erano formati ed adattati in funzione delle disponibilità dei singoli per il mese successivo;
richiama le dichiarazioni dei testi e Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8
B) vi era libertà di dare o meno la propria disponibilità mensile e di rimaneggiarla in corso d'opera senza alcuna autorizzazione, limitandosi a comunicare il nominativo del sostituto;
in tale senso rinvia alle dichiarazioni di Greif16; Tes_9 Tes_10
C) Vi era, altresì, libertà di rifiutare le richieste della Cooperativa di turni aggiuntivi o di lavorare in una sede diversa da quella scelta dal 9 “... Prima di predisporre i turni, i vari collaboratori comunicavano le loro disponibilità per il mese successivo, anche per le vie brevi, come messaggio o anche WhatsApp. … la disponibilità che offrivano i vari collaboratori riguardava sia le date ma anche la sede di lavoro che poi veniva indicata nella turnistica” 10 “Era il libero professionista, parlo per me in particolare, che mensilmente, per il mese successivo, indicava alla la disponibilità offerta, sia in relazione ai giorni, sia in relazione alla sede Parte_8 dove svolgere il servizio. I turni erano poi coerenti con queste disponibilità” 11 “Le disponibilità offerte dai professionisti riguardavano sia gli orari, i giorni, ma anche le sedi di lavoro. … la turnistica doveva essere coerente con le disponibilità offerte. Non venivano imposti turni o sedi diversi da quelli oggetto dell'offerta di disponibilità ai vari lavoratori autonomi” 12 “… ogni mese, per il mese per il mese successivo, noi liberi professionisti davamo le nostre disponibilità per la turnistica, sia con riferimento ai giorni, sia con riferimento al luogo dove svolgere l'attività […] La turnistica elaborata da era coerente con le nostre disponibilità. … gli orari Parte_8 dipendevano solo dalle disponibilità. Io, ad esempio, lavoravo anche altrove come libera professionista e quindi ero io che dicevo quando potevo lavorare per ” Parte_8 13 “… la turnistica veniva elaborata sulla base delle disponibilità dei liberi professionisti. Mensilmente i liberi professionisti indicavano le loro disponibilità sia con riguardo ai giorni, sia con riferimento ai cantieri dove preferivano lavorare. Confermo il capitolo di prova anche con riferimento ai nomi dei CP_ responsabili della turnistica. Anche ha svolto l'attività di responsabile della turnistica quando era dipendente”; 14“…la cooperativa formulava i turni di lavoro ma sulla base delle disponibilità che io offrivo sia come giorni ma anche come sedi dove prestare attività lavorativa”; 15 “…, inoltre era normale che alcuni mesi venissero date più disponibilità, altre volte di meno, altre volte interrompevano per un periodo”; 16 “… è capitato che fosse difficile coprire i turni perché c'erano poche disponibilità, i liberi professionisti si muovono in base al mercato e le indisponibilità erano frequenti”; 17 “…ogni mese potevo variare le mie disponibilità come libero professionista”; pag. 15/55 professionista;
cita in tale senso le dichiarazioni di Tes_11 [...]
e Pt_12 Tes_12 Tes_13 Tes_14 Tes_15
D) Non vi era alcun assoggettamento al potere disciplinare di CP_1
l'affermazione trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di
[...]
Tes_16 Tes_17 Tes_18 Tes_19 Tes_20 18 “…se per qualsiasi motivo non potevano o non volevano andare in turno si attivavano per trovare una sostituzione. In caso di impossibilità a trovare una sostituzione avvisavano il responsabile della turnistica che si attivava per poter garantire la continuità. … I prestatori erano liberi anche di scambiarsi i turni. Bastava un accordo tra di loro. … posso dire che se il libero professionista avesse trovato un collega per completare l'orario del turno avrebbe potuto anche mettersi d'accordo in questo senso spezzando l'orario”; … si lo confermo, era necessaria la disponibilità del collaboratore”; 19 “…era possibile mettersi d'accordo con altri colleghi per smezzare i turni;
a me è capitato personalmente di fare così”; 20 “… i liberi professionisti in caso di impossibilità a rendere la prestazione nel turno pattuito si attivavano per cercare un sostituto e, se non fosse stato possibile, era il responsabile della turnistica che, dopo essere stato avvisato, si attivava per cercare qualcuno. … si confermo i capitoli di prova (“I prestatori d'opera, anche una volta data la disponibilità, erano liberi di cambiare le turistiche pattuite senza chiedere l'autorizzazione e si limitavano a comunicare il nominativo del sostituito (ciò solo per consentire a di adempiere al proprio obbligo di comunicare alla stazione appaltante il CP_1 nominativo del sostituto”). … era possibile chiedere ad un collega di coprire parte del turno e spezzare quindi il turno, comunicandolo ai referenti”; …turni aggiuntivi potevano essere richiesti ma era comunque necessario acquisire la disponibilità del professionista”; 21 “… in prima battuta dovevano arrangiarsi a trovare un cambio tra i colleghi. Nel caso non fosse stato possibile, interveniva la sede centrale per trovare una sostituzione”; … era possibile chiedere lo svolgimento di turni aggiuntivi ma era necessario acquisire la disponibilità dei professionisti”; 22 “Anche tra di noi potevamo metterci d'accordo per scambiare i turni. … per quanto riguarda gli orari, in caso di problemi personali potevamo metterci d'accordo con un collega per avere un cambio e quindi smezzare il turno tra di noi”…quelle volte che la mi chiedeva di lavorare in certe sedi io ero Parte_8 comunque libera di decidere se andare o meno”; 23 “… Per trovare una sostituzione in caso di impossibilità a svolgere il servizio per il quale si era data disponibilità si poteva trovare un cambio per conto proprio oppure si chiamava chi gestiva i turni e la cooperativa si arrangiava a coprire il servizio. A me è capitato di far così quando ho avuto un lutto in famiglia.”… cooperativa chiedeva la disponibilità per coprire dei turni aggiuntivi. A me è capitato più volte di non dare la disponibilità”. 24 “… nei confronti dei professionisti non c'erano richiami e sanzioni, al massimo si facevano delle note di non conformità per applicare le penali previste dal contratto.” 25 Sul capitolo 8 (“Tutti i lavoratori sono sottoposti a richiami verbali in ordine alla puntualità della presa in servizio ed a vere proprie sanzioni disciplinari per lo smarrimento di attrezzatura in uso all'ambulanza”): “non mi risulta.”; 26 “… se un libero professionista non adempiva (al)l'impegno pattuito venivano predisposte delle note di non conformità. Non mi risulta che siano state applicate sanzioni. Ricordo che una volta è stato chiesto il rimborso di una barella che era stata smarrita”; 27 “Sub 8 (res) – non mi risulta”; 28 “…per i professionisti venivano fatte delle note di non conformità. Solo per i dipendenti dei richiami e delle sanzioni disciplinari. ADR Una volta mi ricordo che a un libero professionista ma anche a un dipendente era stato fatto pagare il costo di un oggetto smarrito.”; pag. 16/55 E) Si tratta di attività lavorativa non esclusiva risultano esservi stato esercizio della professione anche in favore di altri committenti;
in questo senso le affermazioni di Greif29, Colaps30.
F) Non era garantito alcun monte ore fisso con ciò restando a carico del singolo il rischio di impresa;
al riguardo sono citate le deposizioni di e Tes_21 Parte_13 Tes_22 Tes_23 Tes_24 Tes_25
G) Vi era libertà di scelta nel lavorare con un contratto di lavoro autonomo a P.IVA; sono citate le deposizioni di Parte_14 Tes_26
H) Dalle dichiarazioni dei testimoni emergono “le principali differenze del rapporto in libera professione con quello dei dipendenti di CP_1
con analoghe mansioni”, risultando il vincolo di orario solo per i dipendenti della e la mancanza di libertà nello scegliere i CP_1
giorni in cui lavorare e la sede di lavoro39, nonché l'assoggettamento al potere disciplinare della ed il carattere dell'esclusiva41. Parte_15 29 “Da libero professionista lavoravo anche per diversi committenti” 30 “Io, ad esempio, lavoravo anche altrove come libera professionista e quindi ero io che dicevo quando potevo lavorare per ”; Parte_8 31 “… non c'era alcun accordo su un monte ore minimo con i liberi professionisti” 32 “l'attività veniva svolta in base alle disponibilità, non c'era un monte orario minimo”; 33 “… non c'era alcuna regola di garanzia della turnistica, cioè il monte ore dipendeva dalle disponibilità dei liberi professionisti … nel caso in cui un libero professionista avesse chiesto di essere messo in turno per tutti i giorni, la sua richiesta sarebbe stata accolta solo in parte. Non era possibile mettere sempre in turno un libero professionista. Inoltre, non era neppure utile perché serviva avere la possibilità di poter chiamare un libero professionista in caso di emergenze, per sostituire qualcuno assente”; 34 “… gli orari dipendevano solo dalle disponibilità”; 35 “…non veniva garantito a nessuno un monte orario minimo.”; 36 “… la cooperativa non garantisce un monte ore mensile ai liberi professionisti”; 37 “Ho deciso io di aprire la partita iva e volevo fare il libero professionista. Sub 6 (res) – io volevo fare il libero professionista”; 38 nella dichiarazione resa in sede ispettiva riferisce di aver scelto di passare da dipendente di CP_1 a libero professionista anche per avere più tempo da passare con il figlio.
[...] 39 “Sub 9 (res) – le mansioni erano le stesse ma era la modalità di gestione del rapporto che era Per_7 diversa come ho già evidenziato prima”;
“Sub 9 (res) – tra gli infermieri non mi risulta che vi fossero dipendenti, anzi, forse ce n'era CP_9 qualcuno a cui venivano affidati i turni, mentre noi liberi professionisti davamo le nostre disponibilità”;
“Sub 9 (res) – le mansioni erano le stesse ma la differenza era che i liberi professionisti CP_6 decidevano quando lavorare, mentre i dipendenti avevano una turnistica assegnata dal datore di lavoro”; pag. 17/55 3.3) Quanto alle prove documentali, la società pone in evidenza la coerenza delle comunicazioni via mail in relazione alle preventive indicazioni da parte dei singoli collaboratori circa la disponibilità di ciascuno.
3.4) Quanto al carattere non esclusivo dei rapporti di collaborazione documenta mediante le fatture i “buchi” presenti, riferibili a prestazione per soggetti diversi.
3.5) Assume che la misura del compenso, parametrato alle ore di lavoro prestate (variabile in relazione all'entità del servizio svolto, come attestano gli stessi accertatori in sede ispettiva) era espressiva dell'assunzione del rischio economico.
3.6) Non secondario è considerato, poi, il dato della volontà negoziale espresso con la sottoscrizione del contratto d'opera, in ciascuno dei quali erano previsti il diritto di rivalsa di in caso di inadempimento CP_1
del collaboratore e conseguente applicazione di penali da parte della stazione appaltante, e l'obbligo di polizza professionale per gli infermieri.
3.7) Analogo approccio alla valutazione delle prove era adottato con riguardo alla categoria dei Fisioterapisti.
“Sub 7 (res) – non veniva garantito a nessuno un monte orario minimo.”; CP_29CP_
“Anche quando ero dipendente avevo delle preferenze sulle sedi e quando possibile venivo accontentata. La differenza stava nella libertà che caratterizzava il lavoro libero professionale. Da libera professionista potevo lavorare di più o di meno ogni mese e io davo le mie disponibilità. Da dipendente io avevo un monte orario da rispettare. Anche da dipendente potevo chiedere di non lavorare in alcuni giorni se avevo degli impegni e mi potevo organizzare con un cambio turno con i colleghi. Sub 5 (res) – gli orari dei turni erano abbastanza predeterminati, sia da dipendente che da libero professionista. In entrambi i rapporti potevo comunque chiedere di smezzare il turno con un collega se avessi avuto dei problemi. Sub 10 (res) – da libera professionista l'indicazione delle sedi che io manifestavo venivano sempre rispettate dalla cooperativa. Da dipendente poteva capitare di essere assegnati a sedi non tra quelle preferite”; 40 : “per i professionisti venivano fatte delle note di non conformità. Solo per i dipendenti dei CP_29 ri e delle sanzioni disciplinari”; CP_ 41 “…le mansioni di infermiere sono le stesse sia per liberi professionisti che per dipendenti. La dif a sta nel fatto che il dipendente ha dei turni comandati, mentre il libero professionista può decidere quando e quanto lavorare. Da libero professionista lavoravo anche per diversi committenti”; pag. 18/55 Quanto alle prove testimoniali la società rileva che i professionisti comunicavano le fasce orarie di rispettiva disponibilità all'inizio della loro collaborazione (con facoltà di modificarle nel corso dell'attività): conseguentemente era predisposto il calendario degli appuntamenti42.
3.8) Anche per tale categoria di lavoratori valeva la facoltà di accordarsi tra di loro per le sostituzioni, senza alcuna preventiva autorizzazione;
così pure, in caso di imprevisti, era sufficiente che il fisioterapista avvisasse la segreteria43.
Altrettanto era nella loro disponibilità la libertà di arrivare dopo o andare via prima in caso di appuntamento annullato all'inizio o alla fine del turno, nonché negli intermezzi tra i pazienti44. 42 “Sub 46 – 48 - (ric) confermo i capitoli di prova;
il calendario degli appuntamenti è CP_43 predisposto sulla base delle disponibilità offerte”; Marsura “i liberi professionisti danno delle disponibilità. Sub 15 – al colloquio iniziale mi era stato chiesto se per me andasse bene lavorare in una certa fascia oraria e per me andava bene quindi la fascia oraria è più o meno rimasta quella. Però è possibile modificare questa disponibilità ed è successo nel mio caso”;
“Sub 46 (ric) – i fisioterapisti liberi professionisti davano disponibilità in base a diverse fasce Pt_6 orarie. Alcuni erano disponibili al mattino, altri al pomeriggio. Alcuni potevano anche indicare di essere disponibili a lavorare solo alcuni giorni della settimana. Il calendario veniva elaborato in coerenza con queste disponibilità offerte. Ricordo che già in fase di colloquio iniziale sceglievano una fascia oraria ma poi potevano anche cambiarla”; CP_4
“Sub 7 (res) – veniva data una disponibilità in termini di fasce orarie in cui lavorare e in tali fasce orarie venivano fissati gli appuntamenti. Sub 15 (res) – i turni venivano elaborati rispettando la disponibilità offerta. Io, ad esempio, avevo dato una disponibilità per una certa fascia oraria e tale disponibilità rimaneva ferma fino a quando non avessi comunicato qualcosa di diverso”; 43 “Sub 52 (ric) – potevamo accordarci tra di noi per fare sostituzioni e potevamo anche CP_43 avvisare se c'erano delle necessità o comunque se non c'era possibilità di svolgere il servizio in una certa giornata. Se si fosse trovato un sostituto, ci sarebbe stata la sostituzione e se non si fosse trovata la sostituzione il paziente veniva avvisato che non c'era il fisioterapista”;
“In caso di necessità, non potendo presenziare al turno previsto nel calendario, si può trovare CP_50 un sostituto o, in alternativa la segretaria deve disdire gli appuntamenti”;
“Sub 52 (ric) – in caso di necessità il fisioterapista poteva accordarsi direttamente con il Pt_6 paziente per un orario diverso oppure poteva anche accordarsi con un collega per una sostituzione. Il fisioterapista avvisava di questa sua esigenza”; Parte_8CP_4
“Poi poteva capitare che ci fossero degli imprevisti ed era possibile chiedere ad un collega una sostituzione. Si cercava comunque di rispettare le fasce orarie di disponibilità anche per non mettere in difficoltà altri colleghi”; 44 “Sub 11 (res) – era possibile finire prima o anche trovare delle sostituzioni o anche chiamare CP_43 i pazienti per dire che non venissero nella rimanente parte del turno in caso di necessità. ..nel caso in cui ci fosse stato un buco nel turno, si poteva fare ciò che si credeva nel periodo di buco oppure era conveniente chiedere alla segreteria di compattare i pazienti in modo di poter uscire prima”; pag. 19/55 Ricorda pure che era facoltà dei fisioterapisti rifiutare le richieste della
Cooperativa di turni aggiuntivi45, mentre non era previsto l'obbligo di prosecuzione del rapporto coi pazienti fino alla fine del ciclo di terapie46.
Nessun assoggettamento al potere disciplinare della società era previsto47, come pure non sussisteva alcun obbligo di partecipazione alle riunioni indette dalla cooperativa48.
Anche per i fisioterapisti la determinazione del compenso dipendeva dal numero di ore svolte49.
Marsura “Sub 11 (res) – in linea teorica se ci sono dei periodi di buco è possibile fare ciò che si vuole, ad esempio si può studiare, come faccio io se ci sono dei momenti di pausa. Altre volte si rimane comunque lì quando il tempo a disposizione è poco tra un paziente e l'altro”;
“In caso di annullamento dell'appuntamento dell'ultimo paziente della giornata il libero Pt_6 professionista poteva andar via prima. I dipendenti invece rimanevano a disposizione e in caso potevano chiedere un permesso per uscire prima”; Segat “Sub 11 (res) – in caso di assenza dei pazienti ci si poteva allontanare;
non si doveva rimanere a disposizione”; (ma l'affermazione è in parte smentita dai precedenti testi). 45 “Sub 46 – 48 (ric) – confermo i capitoli di prova;
… e anche in caso di sostituzione la CP_43 cooperativa chiede la previa disponibilità del fisioterapista libero professionista, non impone di andare un certo giorno perché c'è bisogno. Sub 50 (ric) – non obbligava, al più chiedeva se ci fosse disponibilità a lavorare anche in date diverse rispetto a quelle già concordate”;
“Sub 48 (ric) – In caso di scopertura di qualche turno la cooperativa chiedeva a tutti i liberi Pt_6 professionisti se qualcuno avesse avuto la disponibilità per coprire il turno in questione. In caso di riscontro negativo si cercava di provvedere con i dipendenti. Sub 50 (ric) – non si obbligava alcun libero professionista a lavorare in date od orari diversi da quelli concordati”. 46 “Sub 73 (ric) – non c'era un obbligo di seguire il paziente fino alla fine del ciclo di sedute CP_43 ma per una questione di fiducia e anche per avere un ritorno di marketing per lo stesso fisioterapista ciò avveniva non di rado. Seguendo bene un paziente questo poteva poi mandare allo studio privato del fisioterapista dei suoi conoscenti. Gli orari delle visite erano fissati in coerenza con le disponibilità offerte dai fisioterapisti”; Morano “Sub 73 (ric) – non c'era alcun obbligo di seguire i pazienti per tutto il ciclo di sedute. Cercavamo di assecondare anche le preferenze dei vari terapisti”; 47 “Sub 7 (res) – l'orario era quello della disponibilità offerta;
non so dire se qualcuno sia mai CP_43 stato richiamato, io no”;
“Sub 7 (res) - io non ho mai ricevuto richiami da parte di A volte può capitare di CP_50 Parte_8 arrivare in ritardo ma si parla con il paziente e la cosa finisce lì”;
“Sub 7 (res) – non ricordo siano stati fatti richiami. Capitava a volte che il fisioterapista Pt_6 arrivasse in ritardo e si avvisava il paziente”; CP_4
“Non ricordo di fisioterapisti in libera professione che siano stati oggetto di richiami per l'orario”; 48 “sub 13 (res) – non c'era un obbligo di partecipare a queste riunioni”; CP_43
“Sub 13 – c'era un invito a partecipare, ma non c'era obbligo”; CP_50
“Sub 13 (res) – non era obbligatorio;
noi consigliavamo di essere presenti e per incentivarli Pt_6 riconoscevamo il tempo della riunione come tempo lavorato e retribuito”; Segat “Ribadisco che non ricordo se fosse obbligatorio partecipare alle riunioni della dott.ssa Parte_7 ma credo di no”; 49 “Sub 60 – 61 (ric) le schede venivano elaborate mensilmente e servivano per conteggiare il CP_43 pag. 20/55 Pure per tale categoria era provato lo svolgimento attività in favore di altri committenti50, come la scelta di lavorare in libera professione51.
3.9) Con riguardo alle dichiarazioni rese in sede ispettiva la loro valenza doveva essere apprezzata alla luce delle precisazioni rese in sede testimoniale.
In relazione alle circostanze relative alle ferie necessariamente approvate, all'imposizione partita iva, orario di lavoro fisso, ha riferito: “In CP_43
relazione alle ferie posso dire che non è mai capitato che qualcuno dei fisioterapisti sia stato obbligato a prestare servizio quando non era disponibile. Nel periodo delle ferie cercavamo di organizzarci tra di noi per fare in modo che il servizio fosse assicurato. Immagino che, se non si fosse trovato un sostituto tra di noi sarebbe intervenuta la cooperativa per risolvere il problema. Nel corso del rapporto ho variato più volte le disponibilità offerte. La partita iva, se non ricordo male, l'ho aperta qualche giorno prima di essere stato contattato dalla ”. Parte_8
ha riferito circa la propria autonoma scelta del lavoro in libera CP_49
professione e di non avere interesse per altri tipi di rapporto, di non aver richiesto l'autorizzazione per fruire di ferie e la libertà di poter uscire senza chiedere alcuna autorizzazione se saltavano degli appuntamenti.
numero di ore fatte che sarebbero poi state fatturate.”;
“Sub 60 – 61 (ric) - era un riepilogo delle ore mensile effettuate;
serviva per controllare che le Pt_6 ore combaciassero con il turno di lavoro. La fattura dipendeva dal numero di ore fatte”; 50 “Sub 49 (ric) – non so dire se tutti collaborassero anche con altri committenti;
io e anche CP_43 altri fisioterapisti lavoravamo anche presso altri committenti.”;
“più o meno tutti i liberi professionisti collaboravano anche con altri o lavoravano anche in CP_50 proprio. Io all'inizio, essendo la mia prima esperienza, ho lavorato per un periodo solo per ; Parte_8
“Sub 49 (ric) – tutti i fisioterapisti collaboravano anche con altri committenti”; Pt_6CP_4
“ADR quasi tutti i fisioterapisti liberi professionisti avevano altri committenti, oltre a Parte_8 io, ad esempio, avevo anche uno studio per conto mio e ho lavorato anche in un'altra struttura”; 51 Segat “io cercavo un rapporto in libera professione;
non cercavo nient'altro, già lavoravo per conto mio”;
pag. 21/55 ha affermato: “In relazione al fermarsi sino alle 19.00 posso dire CP_50
che era stato richiesto di fermarsi anche in assenza del paziente sino a quell'ora per garantire la presenza di due fisioterapisti in reparto in caso di emergenza. L'orario era comunque retribuito anche in assenza del paziente. Preciso che nel periodo di osservazione non ho svolto attività lavorativa, mi sono limitato ad osservare”, evidenziando che si trattava di una mera richiesta e non di un obbligo e solo nelle ipotesi di presenza in reparto di due fisioterapisti.
3.10) Anche per quanto concerne le prove documentali la considerazione della cooperativa era sovrapponibile a quanto sopra affermato per quanto riguarda gli infermieri, risultando che tutti i dodici fisioterapisti avevano lavorato per altri committenti, come si deduceva dai “buchi” presenti tra le fatture. Analogamente valeva per il tema del metodo di liquidazione del compenso, legato alle ore di lavoro prestate (come riconosciuto dagli stessi verbalizzanti, laddove si rilevava che “i fisioterapisti a p.i. vengono retribuiti dalla per ore lavorate nell'arco del mese”) con CP_1
conseguente piena assunzione del rischio economico.
3.11) Tipico del lavoratore autonomo, poi, era la discontinuità delle monte orario mensile, come pure aveva rilievo la volontà negoziale di instaurare un rapporto di libera professione, manifestata sia con la sottoscrizione del contratto d'opera (anche in questi casi prevedenti il diritto di rivalsa in caso di inadempimento del collaboratore, conseguente applicazione di penali da parte della stazione appaltante, e l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità professionale.
3.12) Era, infine, svilita in quanto reputati elementi neutri o, comunque, di scarso valore, l'indicazione da parte della segreteria dei pazienti da trattare pag. 22/55 e, da parte del fisiatra, dei trattamenti terapeutici, tenuto conto che in tale senso è la legge a prevedere l'indicazione del medico salvo essere i singoli fisioterapisti a provvedere nell'individuare le modalità, salvo alcuni casi dove tali indicazioni non erano neppure necessarie.
3.13) Con riguardo all'imputazione dei attività lavorativa non regolarizzata, oltre al carattere assorbente del rilievo sull'errata qualificazione assunta in sede ispettiva, rispetto ai tre lavorati indicati nel verbale CP_48
, , solo risulta avere
[...] CP_50 Persona_2 CP_50
svolto un periodo di affiancamento precedente la stipulazione del contratto di collaborazione, mentre per gli altri ( , Parte_4 Parte_16
, ) non è stata fornita idonea prova dello Parte_5 Persona_13
svolgimento in momento anteriore alla stipula.
Valorizza, in ogni caso, alcune delle dichiarazioni rese dai lavoratori52.
3.14) Quanto alla posizione di la società premette che la Persona_4
professionista aveva stipulato un contratto, datato 2 gennaio 2017, della durata fino al 28 febbraio 2017, nel quale offriva “servizi di consulenza ed assistenza operativa nella gestione del poliambulatorio Castel Monte
Salute, nell'Area delle Relazioni Pubbliche, della Comunicazione, del marketing sociale”. Circa la genuinità del rapporto richiama precedenti accordi aventi carattere del tutto sporadico ed occasionale (per la Società
3bis ed un altro servizio fornito di reperibilità telefonica in orari di chiusura del poliambulatorio).
pag. 23/55 3.15) In via subordinata, ripropone la difesa di primo grado circa la corretta base di calcolo dell'imponibile previdenziale.
Reputa corretta, infatti, nel caso di ritenuta la natura subordinata, che i relativi contributi sia calcolati sulle retribuzioni minime previste dal c.c.n.l. di riferimento ovvero che la contribuzione imposta sia compensata con i contributi versati all (per gli infermieri) e all' gestione separata CP_59 Pt_1
(per gli autisti).
4) Il collegio reputa fondato il primo motivo di appello relativo alla configurazione dei rapporti aventi natura subordinata nei termini fissati in sede accertativa.
4.1) Va superata la questione di inammissibilità: l'appellante ha preso in esame una serie di dichiarazioni raccolte in sede istruttorie, operando in tale modo una rivisitazione critica del materiale già considerato dal primo giudice e valutando l'opposta valenza ai fini di affermare la natura subordinata dei rapporti.
Nel merito
4.2) Congiuntamente all'esame del materiale istruttorio vanno poste in evidenza le seguenti considerazioni di ordine generale.
4.3) La società in tutte le proprie difese insiste nell'affermare il carattere libero-professionale del rapporto intrattenuto con tutte le categorie di soggetti, per altro senza mai richiamare la disciplina degli art.2222 c.c. e ss.. In realtà la piana lettura dei singoli contratti individua in relazione alla durata e allo stringente coordinamento, i caratteri propri della collaborazione coordinata continuativa. Nel prosieguo si dà conto di alcuni dei contenuti dei contratti (stereotipi nella ripetitività delle clausole ed in modo indistinto per tutte le categorie) in tale senso caratterizzanti.
pag. 24/55 Di talché ciò pone di per sé il rilievo che la disciplina regolatrice di tale tipologia di rapporti (art.61 legge n.92 del 2012, art.2 d.l.vi n.81 del 2015) determina sulle conseguenze circa le carenze dei contratti.
D'altra parte, è la stessa società che rivendica – pur non documentando i versamenti dedotti a tale fine - la compensazione parziale in relazione ai versamenti da essa effettuati alla gestione separata, non prevista nel caso di libero professionista.
4.4) Non può essere pretermesso che ciascuna delle tre categorie era profondamente inserita nell'ambito di un'organizzazione aliena, necessariamente innervata dalle presenze lavorative, funzionali ad assicurare il servizio appaltato.
E' la stessa società cooperativa che nel ricorso in opposizione ha richiamato la natura della propria attività nel caso di specie: “La
Cooperativa stipulava con la ex Unità Locale Socio CP_1 CP_60
un contratto di appalto per l'affidamento del Servizio di fisioterapia e
[...]
logopedia (quest'ultimo estraneo all'accertamento) dal 01/11/2012 sino al
31/10/2015, poi rinnovato per altri tre anni dal 01/11/2015 al 31/10/2018.”
(pag.12).
La complessità e la dimensione dell'attività oggetto di appalto è ben delineata nel verbale di accertamento che in tali termini si esprime: “Tali servizi sono regolati da appositi contratti di appalto sottoscritti dalla
a seguito di vincita del bando di gara indetto dalle Aziende CP_1
ospedaliere: Servizi presso la ex ULSS 9 Treviso - Oderzo, contratta sottoscritto da ultimo in data 29.09.2014, avente una validità di 36 mesi, oggetto di rinnovo per ulteriore periodo. Tale contratto deriva da una
pag. 25/55 procedura dì gara attivata a seguito di delibera del Direttore Generale dell'ex ULSS 9 del 17.12.2012;
Servizi presso la ex contratto sottoscritto da ultimo in data Pt_17
23.04.2015, a seguito della delibera del Direttore Generale dell'ex del 31.07.2014 di adesione all'aggiudicazione disposta Pt_17
dalla ex ULSS 9, al fine di garantire omogeneità del servizio in tutto
l'ambito territoriale del , e con riguardo ai servizi di trasporto CP_57
secondario mediante Delibera del 27.11.2014;
Servizi presso la ex 8 svolti in virtù di un contratto di subappalto Pt_9
sottoscritto con la IMET Onlus di Crespano del Grappa (TV) da ultimo in data 17.06.2014, quest'ultima aggiudicataria dell'appalto relativo al trasporto medico in emergenza con servizio aggiuntivo di trasporto sanitario (questo oggetto di subappalto con la cooperativa);
Servizi presso l'ORAS di Matta di Lìvenza svolti in virtù di un iniziale contratto sottoscritto in data 01,03.2008, con successive proroghe di varia durata sino al 30.09.2014, a cui è seguito un ulteriore contratto del
01.10.2014 avente scadenza 30.09.2017.”.
Se ne deve trarre la conseguenza che la teorica possibilità di contattare singoli professionisti per richiedere loro la disponibilità all'inserimento nel turno mensile era situazione del tutto preliminare: una volta raggiunta l'intesa circa l'entità dell'impegno assicurato il singolo lavoratore era inserito nei turni ed in tale modo assicurava quella continuità e completezza nella programmazione del servizio che l'appalto richiedeva.
4.5) Nella sostanza si tratta di accordi che senza stabilire una stringente programmazione oraria, di questa replicava gli effetti.
pag. 26/55 Con specifico riguardo poi alla “disponibilità” del turno, nel senso della possibilità di derogarvi in corso d'opera, circostanza reputata quale decisivo fattore discriminante rispetto al lavoro subordinato, che avrebbe trovato conferma, ad avviso della società, nell'esito dell'attività istruttoria, sussistono insormontabili ragioni di segno opposto che ne evidenziano l'inconsistenza.
4.6) In primo luogo, non si poneva per sua natura il tema della derogabilità in quanto si trattava di indicazione che proveniva dallo stesso interessato, accettata dalla cooperativa che si limitava a verificare in via preventiva la copertura del servizio appaltato in base alla raccolta delle disponibilità dei singoli: una volta venuta meno tale esigenza non vi era ragione di ricercare ulteriori professionalità.
4.7) In secondo luogo, l'attività istruttoria va letta in modo del tutto diverso rispetto a quanto valorizzato dalla cooperativa: l'apparente carattere volontaristico della ricerca del sostituito nel caso di sopravvenuta indisponibilità non costituiva un atto di “cortesia” del singolo operatore, atto che per nulla avrebbe a che vedere con un rapporto di lavoro autonomo neppure nella forma della collaborazione ove l'inosservanza dell'obbligo di rendere la prestazione non è sanzionato contrattualmente e, al più, il professionista è tenuto a dare un preavviso circa la propria indisponibilità.
4.8) In realtà, la ricerca del sostituito costituiva un preciso obbligo del collaboratore, congiuntamente ad ulteriori, come puntualmente la lettura dei contratti di collaborazione sottoscritti dai lavoratori di tutte le categorie professionali in esame prevede:
a) l'impegno a fornire “per tempo” la propria disponibilità “per permettere la corretta organizzazione lavorativa di ” ; CP_1
pag. 27/55 b) “l'obbligo di assicurare la presenza effettiva per l'espletamento del servizio”;
c) “se impossibilitato, …, si impegna a trovare un sostituto di pari titolo e ad informare tempestivamente il responsabile del servizio di riferimento, circa la durata e/o le date dell'impedimento”;
d) l'inosservanza di tale impegno avrebbe comportato la comminatoria di
“annullamento del presente contratto”;
e) nel caso di inosservanza dell'impegno ad assicurare l'effettiva presenza era prevista la sanzione costituita dall' “applicazione di una penale parti a tre volte il controvalore della presenza in servizio (prestazione)”;
f) posto l'obbligo a carico del lavoratore di preavviso dal recesso la previsione di una penale di €.50,00 per ogni giorno di preavviso non dato.
4.9) In sostanza nella complessiva lettura del contratto, oltre a previsioni che si atteggiano come neutre ai fini classificatori del rapporto (autonomia del servizio intesa come aspetto eminentemente tecnico, obbligo di aggiornamento, rispetto delle norme di sicurezza e di riservatezza) emergono altre che, invece, sono radicalmente incompatibili con un rapporto di lavoro autonomo in quanto, o sono evidente espressione di un potere di controllo datoriale, o costituiscono una forma di garanzia circa la
“tenuta” dell'organizzazione del servizio appaltato.
4.10) Che tale fosse il senso del reclutamento e dell'impiego del personale
è conclusione rafforzata dalla circostanza (ricavata dalla deposizione di
[...]
in base alla quale non vi era obbligo di prosecuzione del rapporto CP_43
coi pazienti fino alla fine del ciclo di terapie. Si tratta di aspetto che rafforza, contrariamente all'opinione della società, e rispetto all'opposta ricostruzione dell'appellante, l'idea dell'assenza di un contatto personale pag. 28/55 per la cura del paziente, risultando l'intervento del fisioterapista meramente strumentale all'organizzazione altrui.
In tale senso va richiamata anche la dichiarazione in sede ispettiva di Pt_10
“avevo un programma di terapia giornaliero stabilito dalla
[...]
segreteria (formata da una figura della Cooperativa IN ON o
LU Moraro) e da una segretaria dell Io avevo le terapie del Pt_9
pomeriggio”; “I colleghi fisioterapisti dell' andavano via intorno alle Pt_9
16.00 quindi tutte le terapie pomeridiane venivano svolte da noi. Non avevamo autonomia nella scelta dei pazienti, essendo un servizio pubblico anche gli utenti del servizio potevano prenotare tramite la segreteria, ma non potevano scegliere il fisioterapista né il giorno né l'orario.”.
4.11) L'eventuale frammentazione dell'attività prestata non è radicalmente incompatibile con la natura subordinata delle attività di volta in volta svolte: fermo restando che il carattere dell'esclusività non costituisce connotato essenziale per affermare la natura subordinata del rapporto lavorativo (già, Cass. n.1573 del 1985, da ultimo n.24466 del 2024).
4.12) Emerge, invero, il carattere continuativo e programmatico della prestazione lavorativa.
Premesso che l'esistenza di eventuali interruzioni non osta alla riqualificazione dei rapporti lavorativi (Cass. n.23056 del 201753) , la stessa fatturazione che viene prodotta, ma non descritta quanto alle sue causali, reca, contrariamente all'assunto difensivo una sostanziale continuità tra numerazione progressiva ed il servizio reso in favore della cooperativa.
4.13) Si offre a tale proposito, in nota, una rappresentazione schematica dei dati relativi ai periodi di collaborazione o, comunque lavorati, ed il dato riepilogativo delle fatture (anche in presenza di “buchi”) e della
“copertura” dei periodi lavortivi con i contratti di collaborazione54. 54 Quanto ai fisioterapisti
1) (31/10/2016 – 31/12/2017): coperto tutto il periodo fino al settembre 2017, CP_47 successivamente non documentata la fatturazione;
2) (6/03/2017 – 28/02/2018): coperto tutto il periodo fino a luglio 2017, CP_52 successivamente non documentata la fatturazione;
3) (01/04/2015 – 31/12/2015, con dimissioni con effetto a partire da CP_46 26/09/2016): coperto tutto il periodo con fatturazione continuativa da aprile a dicembre 2015 (e successive a seguire di rinnovo automatico).
4) DA DE LI (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativo periodo precedente 2013 e 2014 e continuativo per il periodo coperto dal contrato e dal suo rinnovo fino a settembre 2017
5) (24/02/2014 – 24/02/2015; 01/04/2015 – 31/03/2016): continuativo da Controparte_43 marzo 2014 ad agosto 2017
6) (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa già da gennaio CP_41 2013 a giugno 2017.
7) MA VI (23/02/2017 – 31/01/2018): fatturato solo ad agosto 2017 e settembre 2017.
8) (21/11/2016 – 30/11/2017): fatturato a novembre e dicembre 2016 Controparte_48 successivamente, a febbraio 2017 e in via continuativa da maggio 2017 ad agosto.
9) RE LE (01/07/2013 – 01/07/2014; 01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa da gennaio 2013 a maggio 2016, successivamente da luglio 2016 a gennaio 2017) , poi da marzo 2017 a luglio 2017, infine, a settembre 2017.
10) (07/09/2015 – 31/12/2015): fatturato in via continuativa da settembre CP_44 2015 a dicembre 2015, quindi, da ottobre 2016 a settembre 2017
11) (15/01/2016 – 31/12/2016): fatturato in via continuativa da gennaio 2016 a CP_49 settembre 2017.
12) (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa da febbraio 2015 CP_45 ad agosto 2017– con doppia fatturazione). Quanto agli infermieri 1) (22/12/2016 – 31/12/2017): fatturato in via continuativa da marzo 2017 a settembre CP_3 2017
2) (01/11/2016 – 31/10/2017): fatturato in via continuativa da novembre 2016 Controparte_4 a settembre 2017.
3) CA ES (1/09/2016 – 31/08/2017): fatturato in via continuativa da ottobre 2016 ad agosto 2017.
4) (01/06/2015 – 31/05/2016): fatturato in via continuativa da giugno 2015 a settembre CP_6 2017. 5) (01/09/2016 – 31/09/2017): fatturato in via continuativa da settembre Controparte_7 2016 a settembre 2017 6) (13/11/2015 – 30/11/2016): Controparte_8 fatturato in via continuativa da novembre 2015 ad agosto 2017 pag. 30/55 Dalla stessa si ricava che anche nei casi in cui la numerazione della fatturazione non è progressiva, e quindi, contiene dei “salti”, era
7) (12/07/2017 – 31/07/2018): fatturato da luglio 2017 a settembre 2017. Controparte_9
8) DE RC LU 01/09/2016 – 31/08/2017): fatturato in via continuativa da settembre 2016) ad agosto 2017.
9) DE OF VI (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa da settembre 2014) a settembre 2017.
10) (01/06/2016 – 31/05/2017): fatturato in via continuativa da giugno 2016 ad CP_12 ottobre 2016, ma con doppia fatturazione, dicembre 2016 e da gennaio 2017 ad agosto 2017.
11) GR TA (01/12/2016 – 31/12/2016): fatturato in via continuativa ma da febbraio 2017 ad agosto 2017.
12) (01/07/2013 – 01/07/2014; 01/10/2014 – 30/09/2015; 09/06/2016 – 05/06/2017; da CP_14 01/01/2015 a 08/06/2016 assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato): da gennaio 2013 a dicembre 2014; da giugno 2016 a settembre 2016; da novembre 2016 a maggio 2017; da luglio 2017 a settembre 2017. 13) (03/12/2015 – 02/12/2016): 01/01/2015: fatturato in via continuativa da dicembre CP_15 2015 ad agosto 2017 14) (13/06/2016 – 31/05/2017): fatturato in via continuativa da luglio 2016 a settembre CP_16 2017.
15) (01/04/2015 – 31/03/2016): oltre a novembre 2012, dal gennaio 2013) al CP_17 giugno 2017
16) (01/07/2015 – 30/06/2016): fatturato in via continuativa da luglio 2015 a CP_18 settembre 2017.
17) (01/05/2011 – 31/12/2011; 01/07/2013 – 01/07/2014; 01/10/2014 – Controparte_19 30/09/2015; 01/04/2015 – 31/03/2016, oltre ad un ulteriore contratto, senza alcuna indicazione durata, ma solamente “a partire dalla data della sua sottoscrizione e fino alla scadenza dell'appalto/convenzione con l'Ente”): fatturato in via continuativa da gennaio 2013 ad aprile 2017.
18) (07/04/2016 – 06/04/2017): fatturato in via continuativa da maggio 2016 a CP_26 giugno 2017.
19) VA OR (01/03/2016 – 28/02/2017): fatturato in via continuativa da marzo 2016 ad agosto 2017.
20) IN ELI (15/06/2015 – 14/06/2016): fatturato in via continuativa da novembre 2015 ad agosto 2017.
21) LO ER (01/05/2017 – 30/04/2018): fatturato in via continuativa da maggio 2017 a settembre 2017.
22) (01/07/2013 – 01/07/2014; 01/10/2014 – 30/09/2015; 01/04/2015 – 31/03/2016): CP_23 fatturato in via continuativa da luglio 2013 a dicembre 2016.
23) (01/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa fatturato in via CP_24 continuativa da ottobre 2014 a settembre 2017.
24) (01/04/2015 – 31/03/2016, oltre ad un contratto di lavoro subordinato a tempo CP_25 determinato dal 17/03/2017 al 31/12/2017): fatturato in via continuativa da gennaio 2013 a marzo 2017. Quanto agli autisti
1) (01/07/2013 - 30/06/2014; 01/04/2015 - 31/03/2016): fatturato in via continuativa CP_27 da gennaio 2013 a dicembre 2016.
2) NT GO (19/06/2014 - 31/12/2014; 27/10/2014 - 31/03/2015; 01/04/2015 - 31/03/2016): fatturato in via continuativa da giugno 2014 a novembre 2015.
3) (08/01/2016 – 31/12/2016): fatturato in via continuativa solo da gennaio 2016 CP_31 a marzo 2016.
4) ZA MA (01/07/2013 - 30/06/2014; 01/10/2014 - 30/09/2015; 01/04/2015 - 31/12/2015): da luglio 2013 a novembre 2015. 5) (02/04/2015 – 31/03/2016): fatturato in via continuativa da giugno 2013 a luglio CP_28 2016. pag. 31/55 regolarmente documentata la prestazione lavorativa nell'ambito dell'appalto.
Quando tale progressione inizia sin un momento posteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto ovvero si interrompe prima del termine contrattuale finale – ma ciò avviene solo in alcuni casi - essa riguarda la parte iniziale o finale del rapporto formalizzato con la cooperativa, per cui non può avere alcun significato al fine di ritenere che il rapporto fosse frammentato come accampa la società: l'unica conclusione sul piano logico a cui si può giungere, in assenza di più perspicue allegazioni della parte appellata, è che il rapporto si deve ritenere di fatto (ma non è devoluto in questo caso l'accertamento) non ancora iniziato ovvero interrotto.
Vi sono, poi, altri casi in cui la fatturazione prodotta (e la correlata prestazione) precede la formalizzazione del rapporto lavorativo, pur mantenendo i tratti della continuità della prestazione lavorativa: si tratta di circostanza che non viene spiegata e che degrada la successiva formalizzazione del rapporto a mero “aggiustamento” di una situazione di fatto che avrebbe esposto la società ai rilievi delle autorità tutorie in assenza di qualsivoglia formalizzazione del rapporto.
In un ulteriore caso (quello di su cui si ritorna) tra i periodi lavorati CP_14
nella forma della collaborazione si inserisce un periodo di lavoro subordinato a tempo determinato, sul piano formale apparentemente ineccepibile, ma incomprensibile se ci si pone nell'ottica di un servizio appaltato nell'ambito del quale si cerca disponibilità di collaborazioni.
In un altro ancora (posizione Menichino) la delimitazione temporale del rapporto è indefinita prevedendosi oltre alla data iniziale (“a partire dalla data della sua sottoscrizione”) una data finale “…alla scadenza
pag. 32/55 dell'appalto/convenzione con l'Ente”, con ciò escludendosi l'effettiva espressione della volontà negoziale del contraente nella determinazione del proprio impegno.
4.14) Infine, non è secondario rilevare che il trattamento economico riservato mensilmente non è affatto irrisorio: si rimanda ai dati dell'imponibile contributivo individuato in sede accertativa alle pag.66 e ss. del verbale di accertamento (doc. 1 opponente). In definitiva dalla disamina delle singole posizioni, solo in due casi tale lettura unificante per le singole posizioni non è replicabile: si tratta dei casi dei fisioterapisti e per i quali, pur sempre la, verifica depone per CP_48 CP_42
periodi lavortivi continuativi seppure con intervalli effettivi.
4.15) Inutilmente si deve cercare nei dati formali (autorizzazione delle ferie, esercizio di potere disciplinare) la riprova di un potere direttivo in capo allo pseudo committente: è evidente, infatti, che l'esigenza di
“schermare” la reale natura del rapporto lavorativo richiedeva nel contempo di assicurare effettivi controllo e vigilanza sull'operato del singolo lavoratore, dall'altro l'adozione di misure e modalità che sul piano formale non rientrassero tra quelle tipizzate dall'ordinamento in tema di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
4.16) In tale senso vale la considerazione superiore svolta nell'analizzare i modelli di contratti, ripetitivi per tutte le categorie oggetto di accertamento in questa sede contestato.
L' correttamente valorizza alcune dichiarazioni sopra testualmente Pt_1
riportate nell'illustrare il motivo di appello rese in sede testimoniale
[...]
e e in sede ispettiva (Reghin che, proprio perché dipendente CP_9 Tes_27
pag. 33/55 riferisce in modo significativo circa lo stabile e programmatico inserimento dei “collaboratori” addirittura nel piano ferie annuale).
A riguardo va richiamata anche la dichiarazione di Controparte_43
“Fino ad alcuni mesi fa era la coordinatrice a cui fa Parte_11
riferimento in caso di problemi per eventuali sostituzioni, quando non si riusciva tra noi colleghi a darci un cambio oppure era a lei che segnalavamo quando ci organizzavamo le ferie, nel senso che le ferie qui all'ambulatorio vengono decise ad inizio anno(verso marzo) noi fisioterapisti insegniamo le ferie su un apposito foglio appeso in bacheca della segreteria, sullo stesso foglio ci sono due griglie, una e una Pt_9
e sia noi della coop che i colleghi della segniamo CP_1 CP_61
quando vogliamo andare in ferie….”.
4.17) Sotto un diverso profilo, in ogni caso, non costituiva requisito necessario una quale forma di preventiva autorizzazione alle “ferie” (sul punto, peraltro lo stesso : più linearmente i “collaboratori” CP_43
concordavano la loro disponibilità rispetto alla quale veniva ritagliato il periodo di assenza dedicato alla gestione del tempo non lavorativo.
4.18) Sul tema la società replica con un unico argomento articolato sulla base di due circostanze.
La prima è il ritenuto ridimensionamento degli apporti probatori ora richiamati: in particolare pone a confronto le dichiarazioni di rese in CP_49
sede ispettiva e quelle avanti il giudice. Pur dando atto che in sede testimoniale si limita a riferire “non mi sembra però che venissero [NDR: le ferie] autorizzate da , il rilievo dell'apporto Parte_18
probatorio non muta, sia perché ribadisce la sussistenza di un inserimento organizzativo (“Le ferie venivano gestite tra di noi fisioterapisti per evitare
pag. 34/55 che fossimo tutti assenti nello stesso periodo lasciando scoperto il reparto”), sia perché, anche a voler concedere l'uso di un'improprietà terminologica, è un fuor d'opera parlare di “ferie” per un “collaboratore”,
e comunque, di periodi di assenza predefiniti in funzione del soddisfacimento dell'altrui organizzazione.
La seconda è il rilievo dato ad un passaggio della motivazione del giudice trevigiano secondo il quale “A fronte di un quadro probatorio, ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali, che conforta la prospettazione di parte ricorrente circa la sussistenza di elementi in grado di smentire la riqualificazione in termini di subordinazione avanzata dall' , le Pt_1
dichiarazioni raccolte dagli ispettori presentano un quadro variegato in cui, a fronte di alcune dichiarazioni da cui emergerebbero indici sintomatici della subordinazione (cfr. ad esempio dich. del fisioterapista
), ve ne sono altre che, proprio in relazione a questi Controparte_48
profili, sono state parzialmente rettificate o meglio precisate in sede testimoniale (come si è dato conto)…”.
Se si pone attenzione alle rettifiche in sede giudiziale il giudice, con riguardo al specifico tema in esame ne cita solo una: dopo aver richiamato la deposizione del teste (egli pure usa impropriamente la CP_9
terminologia “ferie”, come evidenzia lo stesso giudice) la valorizza in quanto “smentisce la necessità di un'autorizzazione (peraltro da parte del personale ospedaliero e non della che emergerebbe da CP_1
alcune delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, chiarendo che i periodi di assenza venivano decisi dai vari professionisti, con la ragionevole accortezza – tenuto conto del servizio appaltato dall'allora
a – di cercare uno spontaneo coordinamento tra Pt_19 CP_1
pag. 35/55 loro, per evitare momenti di grave scopertura nel reparto.”. Ora, si è appena scritto circa il carattere non decisivo dell'indagine circa l'esistenza o meno di un'espressa autorizzazione, venendo valorizzato quello che il primo giudice definisce “spontaneo coordinamento”.
Il collegio dissente rispetto a tale valutazione per gli argomenti già spesi: non appartiene allo statuto del collaboratore, professionista autonomo,
l'occuparsi della copertura dei turni in un periodo feriale, notoriamente momento delicato sul piano organizzativo in quanto le plurime convergenti esigenze di godimento di ferie del personale della azienda CP_60
committente, creavano condizione di stress organizzativo in capo all'appaltatore, deputato a garantire il servizio conferito, a cui sopperiva il necessitato e tutt'altro che “spontaneo” coordinamento degli operatori.
4.19) Con riguardo, invece, al potere disciplinare è pur vero che non risulta posta in esser alcuna reazione della società (salvo quanto precisato di seguito in merito alle note di non conformità), ma sono già stati rimarcati i profili integranti vere e proprie comminatorie nel caso di inadempienze dei collaboratori;
in tale prospettiva quello che rileva è la verifica della relativa volontà negoziale delle parti che per quanto concerne le possibili conseguenze avevano concordato quanto evidenziato più sopra: segnatamente, con riguardo all'inosservanza dell'impegno a trovare un sostituto e ad informare tempestivamente il responsabile del servizio di riferimento sulla durata o sulle date dell'impedimento, l'“annullamento del presente contratto” (espressione di un potere unilaterale non sindacabile sulla sussistenza o meno della necessaria giusta causa55). 55 Tenuto conto che la forma contrattuale tipica delle collaborazioni a progetto, l'unica ammessa al tempo di stipula di parecchi dei contratti in esame: “In tema di contratto a progetto, il recesso per giusta causa integrava, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nella formulazione ratione temporis vigente, pag. 36/55 Così pure nel caso di inosservanza dell'impegno ad assicurare l'effettiva presenza era prevista la sanzione costituita dall' “applicazione di una penale parti a tre volte il controvalore della presenza in servizio
(prestazione)”.
4.20) Più in generale va rimarcato quanto affermato che CP_52
aveva riferito di aver dovuto “Fece un colloquio con il dottor . A Per_7
Casale sul Sile. Lui mi disse che potevo. Avviare una collaborazione dovendo però aprire una partita IVA in quanto non stipulavano contratti di lavoro subordinato con fisioterapisti.”.
Analogamente vanno riprese le dichiarazioni di latri operatori.
“inizialmente mi proposero un contratto a chiamata… poi CP_18
un giorno – nel 2015 – mi dissero… che con il contratto a chiamata non potevo più lavorare e che dovevano farmi un contratto con la partita IVA, pertanto ho aperto la partita IVA…;
: “mi chiamarono per offrirmi di lavorare come CP_20
infermiere libero professionista, mi disse che per iniziare si Per_7
partiva come libero professionista e poi magari si poteva pensare a un contratto come dipendente […] ho solo questo lavoro e ho aperto la partita
IVA per lavorare con la […]”; “per quei quattro mesi io non Parte_8
sono stato pagato”.
aveva stipulato un contratto da libero professionista perché CP_23
così “si usa” per il servizio in ambulanza;
avendo chiesto di essere assunto come dipendente, gli era stato risposto che in tal caso avrebbe potuto
risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 23, lett. d, della l. n. 92 del 2012), l'unica forma di scioglimento del rapporto, con conseguente nullità del recesso ad nutum, anche ove previsto nel contratto individuale.” (Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza n. 18365 del 05/07/2025, Rv. 675825 - 01)
pag. 37/55 lavorare meno, perché avrebbe dovuto rispettare turni e pause, senza lavorare con la continuità che permetteva la libera professione.
: “Sono stato contattato dal dottor Controparte_48 Controparte_56
… con lui ho svolto il colloquio per l'assunzione, colloquio svolto presso la sede di Montebelluna. mi ha proposto un lavoro come Per_7
fisioterapista presso l'unità di Fisiatria/Fisioterapia sita all'ospedale di
NC a Conegliano proponendomi un impegno lavorativo pari a 5 ore medie al giorno su base settimanale dal lunedì al venerdì, chiedendomi la disponibilità per la mattina. Ricordo che gli riferì di avere un corso una collaborazione con il … Centro di Asolo e si raccomandò con me di dare la priorità alla cooperativa, nel senso che non potevo disdire gli orari fissati dalla cooperativa, anteponendo l'altro rapporto di lavoro, questo in quanto mi chiedeva di garantire presenza e costanza al lavoro.”.
4.21) L'indagine circa la genesi della formalizzazione del contratto ha rilievo nel caso in cui da essa emerga una posizione dominante della società che in tale modo avrebbe imposto la forma contrattuale (circostanza in parte emersa, come di seguito si evidenzia), senza che l'assenza di una certa ricostruzione privi di decisività la valutazione dei plurimi e convergenti indici sussidiari.
D'altra parte, emerge da altra dichiarazione (quella di , richiamata CP_23
dal primo giudice), vi era un interesse meramente speculativo a formalizzare il rapporto come collaborazione, ottenendo in tale modo una maggiore compenso rispetto a quanto sarebbe stato possibile conseguire con la stipula di un contratto di lavoro subordinato.
Si tratta di aspetto valorizzato altrimenti dalla stessa cooperativa per spiegare l'assenza di imposizione del tipo contrattuale e la riferibilità della pag. 38/55 scelta ad un'iniziativa dei collaboratori, ma è evidente che sul piano oggettivo, allo stesso modo, era altrettanto corposo l'interesse della società
a non vincolarsi a rapporti di lavoro subordinato rispetto ad un fabbisogno legato allo specifico e, necessariamente, temporaneo appalto e ad un evidente risparmio in termini di contribuzione.
4.22) La società oppone ulteriori dichiarazioni, quella di (“Ho CP_9
deciso io di aprire la partita iva e volevo fare il libero professionista. Sub 6
– io volevo fare il libero professionista” e di in sede ispettiva riferisce CP_14
di aver scelto di passare da dipendente di a libero CP_1
professionista anche per avere più tempo da passare con il figlio.
Nel primo caso si tratta di affermazione spontanea, non pertinente rispetto al capitolato (6.: “tutto i fisioterapsiti hanno svolto la propria atività presso il o presso l'ambulatorio di Farra di OL o di Pieve di Persona_14
OL”; rispetto all'affermazione del teste non è stato svolto alcun approfondimento o rilievo circa l'effettiva epoca dell'apertura della partita iva, ovvero sull'origine dell'intesa contrattuale. Il teste aggiunge: “La partita iva, se non ricordo male, l'ho aperta qualche giorno prima di essere stato contattato dalla ”, senza rispondere in modo Parte_8
inequivoco sulla libertà o meno della scelta operata e dell'apparente casuale coincidenza con la vicinanza del contatto con la cooperativa.
Con riguardo alle regioni della scelta di la spiegazione (aver scelto di CP_14
passare da dipendente di a libero professionista anche per CP_1
avere più tempo da passare con il figlio) è inconsistente: i rapporti di collaborazione precedono, oltre che seguire, il rapporto a tempo determinato, per cui nulla è dato sapere sul motivo della scelta, anteriore al periodo di lavoro subordinato, di stipulare i contratti di collaborazione.
pag. 39/55 4.23) In ogni caso l'uso di un contratto “standard” – si tratta di modulo prestampato, compilato a mano solo per indicare il periodo lavorativo, i dati soggettivi e la mansione - non depone certo per un libero e reciproco incontro di volontà.
4.24) Oltre a ciò, è in tale prospettiva che va apprezzato il rilievo da dare alle “note di non conformità”: il giudice di primo grado e con lui la società appellata reputano che la previsione contrattuale prevedente la rivalsa della cooperativa nei casi di danni procurati nell'erogazione del servizio sia espressione del rapporto libero-professionale.
Anche tale affermazione non è condivisa dal collegio: nel contratto
“standard” si parla di rivalsa (ma mai di un automatismo tra penali e note di non conformità, neppure citate nel testo contrattuale), ma il compendio istruttorio riferisce di penali applicate sulla base di note di non conformità, senza che a monte sia stato chiarito se e in quale misura la società abbia dovuto pagare risarcimenti di danni o penali alla committente azienda sanitaria.
In tale modo risulta evidente che l'applicazione delle penali costituiva la più immediata forma di sanzione del tutto omologabile all'esercizio del potere punitivo datoriale.
4.25) Il tentativo della società di attribuire ai singoli professionisti un rischio d'impresa risulta palesemente frustrato dalla considerazione circa il reale ambito operativo degli stessi.
A tale proposito va dato seguito all'orientamento di legittimità che ha fornito essenziali chiarimenti circa la corretta nozione di rischio d'impresa:
“È bene a questo proposito osservare che il rischio d'impresa, non consiste nel non avere certezza assoluta del compenso pattuito, poiché questo tipo
pag. 40/55 di rischio è connesso ad ogni tipo di prestazione compresa quella del lavoratore subordinato esposto al risarcimento per eventuali danni causati al datore di lavoro. Il rischio di impresa rappresenta piuttosto il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare.” (in motivazione n.17627 del
2023).
Nel caso di specie – mutatis mutandis - nessun rischio era enucleabile derivante dal mancato utile dal momento che, a parte la possibilità di essere destinatari di una pretesa risarcitoria (come qualsiasi lavoratore subordinato), nessun rischio aggiuntivo era posto a carico dei collaboratori in quanto era loro garantito il corrispettivo in funzione del lavoro commissionato senza che ciò dipendesse dal risultato o dal costo del servizio svolto (nullo, fruendo di strumenti organizzazione e dotazioni della struttura), ma solamente dalla effettuazione della prestazione, come qualsiasi lavoratore subordinato.
Con specifico riguardo a coloro che svolgevano il servizio in autoambulanza è significativa la deposizione di : “al Controparte_56
dipendente veniva rimborsato il vitto quando svolgeva delle attività come viaggi privati, soprattutto trasferimenti per società di assicurazioni…”,
pag. 41/55 dato sintomatico circa l'assenza di sopportazione di costi in capo al
“collaboratore”.
Analoga è l'affermazione di (infermiere): “per i viaggi per le Persona_9
assicurazioni c'era la rendicontazione e poi il rimborso del vitto”.
Né è pertinente il rilievo difensivo della società secondo cui non era garantito alcun monte ore fisso con ciò restando a carico del singolo il rischio di impresa: manca in tale senso la considerazione della premessa in fatto in forza della quale la garanzia era data dal preventivo accordo circa la disponibilità ed il conseguente inserimento nei turni. Una volta che ciò avveniva era tutt'altro che incerto il trattamento assicurato (sia come corrispettivo sia come esenzione da penali) a patto di rispettare gli impegni assunti (o in termini di effettiva presenza o di reperimento del sostituto).
In questa ottica è significativa la deposizione del fisioterapista che CP_50
ha affermato: “In relazione al fermarsi sino alle 19.00 posso dire che era stato richiesto di fermarsi anche in assenza del paziente sino a quell'ora per garantire la presenza di due fisioterapisti in reparto in caso di emergenza. L'orario era comunque retribuito anche in assenza del paziente…”.
Non solo, quindi, c'era un vincolo orario stringente ma, anche in assenza di prestazione era assicurato il pagamento delle ore non lavorate, in funzione della copertura del servizio e dell'organizzazione altrui, certo non per un interesse del professionista.
Il tenore ed il contesto in cui la “richiesta” a fermarsi a copertura della fascia oraria è descritta – aspetto su cui la società ha insistito per escluderne la vincolatività - , non consentono di negare, invece, l'obbligatorietà della presenza: il senso proprio dell'affermazione va valutato in relazione alla pag. 42/55 circostanza presupposto, ossia, una volta inserito in turno, nell'evenienza che le ore del turno rimanessero scoperte perché non fissati o disdettati appuntamenti rimaneva l'impegno originario ad osservarlo.
4.26) Da ultimo va rimarcato che è proprio il criterio retributivo ad essere completamente avulso dal tipico rapporto professionale, non essendo remunerata la prestazione di per sé (ed indipendentemente dalla durata), ma essendolo le ore effettivamente lavorate.
4.27) Quanto agli elementi differenziali rispetto al lavoratore subordinato si
è già puntualizzato che una volta concordata l'assunzione dell'impegno allo svolgimento della prestazione tale obbligazione (come visto sanzionabile nel caso di mancata osservanza) si riverberava sulla durata stessa della prestazione che era modulata in funzione del turno, per cui la condizione lavorativa era del tutto sovrapponibile a quella del lavoratore subordinato.
Va anche per tale aspetto richiamata la deposizione del teste CP_50
4.27) Con riguardo al lavoro irregolare riferito alle posizioni di CP_48
,
[...] CP_50 Persona_2 Parte_3 CP_9
, ,
[...] Controparte_11 Parte_4 Parte_5 Per_3
, in sede accertativa era emerso quanto segue.
[...]
è risultato occupato a partire dal giorno 14.11.2016 in Controparte_48
qualità di fisioterapista senza alcun regolare contratto di lavoro, venendo utilizzato “in nero” nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 novembre 2016 presso il di Conegliano (TV), solo in data 18.11.2016 la cooperativa Persona_14
faceva sottoscrivere un contratto di libera professione con decorrenza dal
21.11.2016, in concomitanza dell'apertura della partita iva avvenuta in data
21.11.2016.
pag. 43/55 è risultato occupato a partire dal 09.01.2017 in qualità di CP_50
fisioterapista senza alcun regolare contratto di lavoro, infatti detto lavoratore è stato utilizzato in nero nelle giornate del 9, 10, 11, 12, 13 gennaio 2017 presso il reparto di Farra di OL, solo in data 20.01.2017 la cooperativa sottoscriveva con il lavoratore un contratto di libera professione avente decorrenza dal 23.01.2017.
dalla documentazione lavoristica esaminata, dalle Persona_2
dichiarazioni acquisite è emerso che la lavoratrice SI.ra , è Persona_2
stata formalmente assunta in data 01/12/2016 con contralto part-time di 24 ore settimanali e a țempo determinato fino al 28/02/2017, successivamente prorogato al 31/03/2017, nonché al 30/09/2017. In realtà ha iniziato l'attività lavorativa come addetta alla segreteria del poliambulatorio di
Castelfranco, sostituendo la lavoratrice dimissionaria , sin Parte_20
dalla data del 21/11/2016, prestando attività lavorativa continuativamente lino alla sottoscrizione del contratto. Pertanto, il datore di lavoro ha utilizzato irregolarmente la lavoratrice nelle giornate del 21, 22, 23, 2R, 25,
28, 29 e 30 novembre 2016
, assunta formalmente il 25/08/2014 con contratto a tempo Parte_3
determinato per sostituzione maternità ed occupata a tempo pieno con mansioni di segretaria. E' emerso che la stessa lavoratrice ha in realtà iniziato l'attività lavorativa come addetta alla segreteria del poliambulatorio di Castelfranco, sostituendo la lavoratrice prossima al congedo di maternità nella giornata del 08/08/2014, Parte_20
prestando attività lavorativa in affiancamento alla stessa SI.ra
[...]
, prima della chiusura dell'ambulatorio per il periodo estivo. Pt_20
pag. 44/55 Pertanto, il datore di lavoro ha utilizzato irregolarmente la lavoratrice nella giornata dell'8 agosto 2014.
ha svolto attività lavorativa come infermiere Controparte_9
in nero a far data dal 04/06/2017, successivamente al periodo di lavoro in nero la cooperativa faceva sottoscrivere a detto lavoratore in data
11/07/20\7 un contratto a prestazione d'opera avente decorrenza dal
12/07/2017 al 31/07/2018 e lo stesso lavoratore apriva la partita iva in data
31.07.2017;
ha svolto attività lavorativa come infermiere di Controparte_11
equipaggio formalmente dal 01.09.2014, come titolare dl partita iva;
è stato accertato che lo stesso lavoratore è stato occupato “in nero” per 15 giorni a partire dal 14/07/2014 (nei giorni14, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30 luglio;
5,
9, 19, 25, 26 e 27 agosto 2014;
, è risultato occupato irregolarmente in assenza della Parte_4
prescritta comunicazione di assunzione a partire dal giorno CP_62
24/09/2017 (giorni “in nero” 24/09/2017 e 18/10/2017) in qualità di autista soccorritore, venendo trovato al lavoro presso il cantiere di Conegliano in data 18/10/2017, per tale lavoratore la cooperativa esibiva un contratto di prestazione occasionale datato 12.09.2017 e ricevuta di pagamento compensi datata 20.10.2017, non risultando versate le prescritte ritenute d'acconto operate con la ricevuta di pagamento compensi;
è risultato occupato irregolarmente in assenza della Parte_5
prescritta comunicazione di assunzione a partire dal giorno CP_62
24/09/2017 (giorni di nero 24/09/2017 e 28/09/2017) in qualità di
Operatore Socio-Sanitario, formalmente assunto in data 01/10/2017
pag. 45/55 mediante contratto a tempo determinato sino al 31/03/2018 a tempo parziale per 20 ore settimanali;
, è stato accertato che ha svolto attività lavorativa in Persona_12
qualità di infermiere in equipaggio nelle giornate del 30.08.2017,
19.09.2017 e 03.10.2017 presso il punto di emergenza di Farra di CP_57
OL (TV). E' risultato che lo stesso risulta occupato in qualità di infermiere presso altro diverso datore di lavoro, detto lavoratore esibiva autorizzazione del proprio datore di lavoro allo svolgimento di attività di volontariato da svolgersi presso la cooperativa tuttavia, è CP_1
emerso che il lavoratore non risultava socio, né risulta volontario iscritto ad alcun registro della cooperativa, né risultava assicurato con la stessa ai fini di attività di volontariato, la prestazione resa da non Persona_12
poteva essere configurata quale attività di volontariato, essendo la stessa resa in previsione di una possibile assunzione: era salito in ambulanza durante il turno di servizio. Tale attività, svolta fuori dall'orario di lavoro regolare ha avuto l'unica finalità di verificare le capacità lavorative/professionali dello stesso al fine dell'eventuale assunzione presso la come peraltro dichiarato da altri lavoratori “il CP_1
volontariato (NDR in è inteso come attività lavorativa CP_1
gratuita finalizzata a verificare il funzionamento del servizio prima di prendere effettivo servizio”.
4.28) Nei limiti di quanto era stata devoluto in primo grado, quindi, si pone il tema del relativo accertamento di cui e onerato l Quanto al primo Pt_1
avviso (finale 124 72 000) la società aveva dedotto che:
A) alcuni liberi professionisti e qualche dipendente, interessati a lavorare con la cooperativa, prima di avviare la collaborazione, chiedevano di pag. 46/55 prendere visione del servizio per valutare se rientrasse nelle loro aspettative mediante richiesta scritta di potere svolgere un periodo di presa visione;
in tale periodo (di solito qualche giorno) “il libero professionista non svolgeva alcuna attività e si limitava ad osservare il lavoro degli altri. Per evitare ogni possibile contestazione, assicurava tali CP_1
collaboratori con polizza e li inquadrava come volontari (anche CP_63
se di fatto non facevano nulla).”;
B) I fisioterapisti e gli altri “liberi professionisti” avevano svolto un periodo di “presa visione” secondo le modalità appena descritte
( , e ). Controparte_48 CP_50 Persona_2 Parte_3
Quanto al secondo avviso (finale 125 73 000) la deduzione è analoga: premessa l'inquadramento del periodo di affiancamento la società aveva specificato che alcuni potenziali collaboratori (ad esempio Persona_15
e secondo il verbale), dopo qualche giorno di Persona_3 Tes_1
“presa visione”, avevano deciso di non collaborare, risultando in tale modo Perso giustificata la presenza anche per i casi di ( , Parte_5
[...]
e . Controparte_9 Controparte_11
Per quanto riguarda, invece, richiama le circostanze già Parte_4
accertata in sede ispettiva, della stipula di un contatto di collaborazione occasionale datato 12 settembre 2017 e della prestazione lavorativa il giorno 24 settembre 2017, emettendo ricevuta di pagamento, rispetto alla quale venivano regolarmente versate le ritenute, mentre il 18 ottobre 2017, sempre coperto dal contratto di collaborazione occasionale, non era stato oggetto di accertamento.
4.29) Anche in relazione a tale doglianza il motivo di appello merita accoglimento.
pag. 47/55 Sul punto, in linea generale, va considerato che non è in contestazione la presenza nei luoghi di lavoro e nelle giornate indicate (unica eccezione riguardo la giornata di ottobre per ), salvo giustificare tale presenza Pt_4
come momento di “presa visione”. L'affermazione contraria circa l'insussistenza di un periodo di affiancamento anteriore alla formalizzazione del rapporto ad eccezione di è immotivata, nuova CP_50
e in contrasto con l'allegazione di primo grado (punti 110 e 199 dei due ricorsi in opposizione).
La deduzione funzionale a contrastare la prova formatasi sulla base dei dati documentali (verifiche presenza in sede ispettiva, lettura critica delle richieste di “affiancamento”) ed istruttori (le varie dichiarazioni di seguito riprese) circa lo svolgimento di attività lavorativa (nell'accezione propria pure questa di seguita chiarita) sulla base dell'accertata presenza, non ha alcuna consistenza sul piano probatorio.
L'esame della stessa documentazione offerta della società opponente smentisce l'assunto difensivo. I documenti nn.115 e ss., relativi alle richiesta di “affiancamento”, citati dalla difesa (anch'essi standard, quindi, certamente non di provenienza del singolo), utilizzano hanno una significativa formulazione in quanto nella parte di dichiarazione prestampata la richiesta del singolo operatore era di volere “sostenere …un periodo di compresenza di formazione volontaria senza rimborso e/o retribuzione;
tutto ciò al fine di prendere visione del servizio affidatomi ed avere così la conoscenza minima per poter svolgere correttamente il servizio stesso”.
Si tratta, quindi, di una vera e propria attività di affiancamento in funzione formativa, ossia un tipico momento che caratterizza l'attività lavorativa e,
pag. 48/55 nello specifico funzionale, allo svolgimento del servizio. Che l'impegno nell'ambito dell'attività di formazione costituisca effettivo orario lavorativo, poi, non è dubitabile (CGUE 28 ottobre 2021, causa C 909-21;
Cass. n.20259 del 2023).
In tale senso si richiamano alcune delle dichiarazioni acquisite al giudizio.
“ho iniziato un periodo di affiancamento come infermiera…. I CP_3
turni sono fatti da io sono vincolata alle necessità del servizio, e CP_29
devo accettare il turno come proposto”); riferisce di CP_5
“affiancamenti presso varie sedi per vedere come era organizzato il lavoro.
In questi periodi di affiancamento osservato il lavoro degli altri. Ricordo anche di altri colleghi che hanno fatto periodi di affiancamento prima di iniziare a lavorare. In affiancamento anche con me. ricordo e CP_9
e confermo che hanno fatto dei periodi di affiancamento ci si Tes_1
limitava a guardare”);
“inizialmente mi proposero un contratto a chiamata… poi CP_18
un giorno – nel 2015 – mi dissero… che con il contratto a chiamata non potevo più lavorare e che dovevano farmi un contratto con la partita IVA, pertanto ho aperto la partita IVA… Ho fatto affiancamento per prepararmi alle emergenze sia nel cantiere di Treviso che di OL…”);
: “Ho iniziato a lavorare una settimana prima della Controparte_48
firma del contratto per una sorta di prova affiancamento con i colleghi di
Conegliano. Non ero pagato, ero lì per vedere come funzionava il reparto e la prassi di lavoro. Questo affiancamento è stato dal 14/11/2016 al
18/11/2016 e prevalentemente ho affiancato il collega , la CP_44
che è infermiera che segue le terapie fisiche…, lei mi ha mostrato Tes_28
pag. 49/55 come impostare la macchina per la terapia e fisiche e ogni macchina ha la sua diversa impostazione…”); parla di affiancamento anche Testimone_29
riferisce di avere “Iniziato nel dicembre 2012, la CP_41
collaborazione con la cooperativa… Ho aperto la partita IVA gennaio
2013 ed ho fatturato da gennaio. Il periodo di lavoro svolto prima dell'apertura della partita IVA non ricordo di preciso come è stato pagato.”; lo stesso con riguardo alla posizione di afferma: CP_41 CP_50
“Con riferimento al collega , ricordo che lui si è laureato CP_50
a fine novembre 2016 e uno dei due coordinatori, o forse Per_7
, mi avvisarono che sarebbe arrivato qui al reparto di CP_55 [...]
, un nuovo terapista e che sarebbe stato affiancato a Parte_21
me affinché io gli dessi/fornissi tutte le spiegazioni del caso sul funzionamento del reparto e del lavoro. Punto non ricordo con precisione quando inizio, sicuramente era a fine anno 2016 o inizio 2017, in CP_50
ogni caso prima della sua assunzione, perché con l'assunzione. Firma del contratto di collaborazione. Un terapista viene inserito nel turno lavorativo.”;
, a sua volta conferma le data di inizio nel 23 gennaio 2017. CP_50
“è capitato che alcuni abbiano chiesto di fare un periodo CP_29
di osservazione, affiancamento. In questi casi si limitava ad osservare il servizio svolto e capire come funzionava”.
Infine, con riguardo alla posizione di , posto che l'attività Parte_4
del 17 ottobre non rientra nell'ambito dell'accertamento ai fini contributivi, per cui di essa non vi è motivo di esame in questa sede, l'appellata non pag. 50/55 prende in esame nella sua interezza il contenuto dell'accertamento laddove chiarisce che a seguito dell'esibizione del contratto di prestazione occasionale datato 12 settembre 2017 e ricevuta di pagamento compensi datata 20 ottobre, non risultavano versate le prescritte ritenute d'acconto operate con la ricevuta di pagamento compensi. Se deve ritenere, quindi, anche in questo caso, l'assenza di effettivo rapporto di lavoro occasionale, privo, com'era dell'unico adempimento formale richiesto, rientrando anche l'attività dell'operatore nello schema sopra illustrato.
4.30) Quanto a l'ulteriore posizione per la quale Persona_4
l'accertamento ha attribuito un periodo di lavoro “in nero” valgono le seguenti considerazioni.
In sede accertativa era stato appurato che successivamente all'accesso, il 22 febbraio 2017 — la aveva prodotto in copia una convenzione CP_1
privata, datata 2 gennaio 2017: in essa la donna offriva di “servizi di consulenza ed assistente operativo nella gestione del poliambulatorio
Costel Monte Salute, nell'Area delle Relazioni Pubbliche, della
Comunicazione, del marketing sociale”, per il periodo 01/01/2017-
28/02/2017. A seguito di verifica delle banche dati in uso (visura camerale del Registro Imprese), era emerso che la lavoratrice era stata titolare di impresa individuale. Successivamente, in data 12/04/2017 la lavoratrice, sentita nuovamente “a spontanee dichiarazioni”, produceva in copia un estratto dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate dai quali si evinceva lo stato attivo della sua attività produttiva, anzi indicava dalla data del
01/04/2012 l'ulteriore inserimento dell'attività produttiva di consulenza amministrativa.
pag. 51/55 Nella stessa occasione produceva, inoltre, preavviso di fattura n. 1 del
28/02/2017, per l'attività svolta presso il poliambulatorio di Casale sul Sile nei mesi di gennaio e febbraio 2017, per un totale di 121 ore (con riepilogo dei giorni).
Era risultato, invece, alla luce della ricognizione della situazione del personale (documentazione e dichiarazioni) la si era avvalsa CP_1
delle prestazioni lavorative di quale unica segretaria del Persona_4
poliambulatorio, avendo preso il posto della precedente segretaria dimissionaria al 31 dicembre 2016, con le seguenti Persona_17
mansioni: “curare l'apertura e la chiusura del poliambulatorio, ricevere i pazienti, rispondere alle necessità dei medici presenti in ambulatorio, rispondere alle telefonate, inviare fax, ecc., utilizzando attrezzatura e strumentazione della struttura sanitaria, ossia terminale informatico, fotocopiatrice, telefono e stampante. Inoltre, gli orari di apertura del poliambulatorio erano determinati in relazione alle prenotazioni di visite che venivano effettuate dalle segretarie del poliambulatorio di
Castelfranco Veneto, le quali trasmettevano a il file con gli Per_4
appuntamenti programmati.”.
A forte di tal ricostruzione la deduzione dell'opponente non ha i contenuti propri di una pertinente contestazione avendo affermato che:
a) si trattava di un rapporto di lavoro autonomo genuino in quanto organizzava in autonomia la propria prestazione lavorativa, utilizzando la propria strumentazione di lavoro (come il cellulare);
b) la signora aveva svolto anche in passato un servizio analogo Per_4
come collaboratrice della società 3bis che forniva diversi servizi alla CP_1
tra cui la gestione della segreteria del poliambulatorio, servizio a
[...]
pag. 52/55 richiesta ovvero veniva fornito quando erano presenti i medici in poliambulatorio (con cui si coordinava direttamente la Società 3bis). Altro servizio fornito era quello della reperibilità telefonica in orari di chiusura del poliambulatorio;
c) si trattava dello stesso tipo di servizio offerto dalla sig.ra nel Per_4
periodo gennaio e febbraio 2017.
Le affermazioni sono smentite dalla stessa documentazione della cooperativa (doc.119) che puntualmente era stata richiamata in sede accertativa, secondo la quale “la Ditta della Professionista “ Per_4
” di impegna a prestare la propria consulenza, nell'area del
[...]
Comune di Casale sul Sile e zone limitrofe, con riferimento operativo al
Poliambulatorio Castel Monte Salute nell'ambio dei programmi e in attuazione delle direttive della stessa “ . CP_1 Controparte_1
Non spiega la parte come un'attività prettamente operativa di segreteria come quella accertata in sede ispettiva, e giustificata in relazione alla sostituzione della precedente segretaria potesse coincidere Persona_17
con l'attività di “consulenza”. Di talché si rende superflua la richiesta di prova (nella specie sul capitolo 29, r.g. 1481/19, pur ammesso in primo grado), reiterata in questo grado.
4.31) Con riguardo alla domanda subordinata di compensazione, già si è scritto dell'assenza di prova circa il versamento della contribuzione di pertinenza della cooperativa. Essa, in ogni caso, “la domanda di compensazione giudiziale postula che la definitività dell'accertamento del credito dell' portato dall'avviso di addebito sotteso al pignoramento, Pt_1
ed infatti fu proposta in via subordinata rispetto alla richiesta di accoglimento dell'opposizione, per cui la Corte d'appello ha errato nel
pag. 53/55 ritenere preclusa tale possibilità per effetto della tardiva proposizione dell'opposizione che, anzi, rendendo ormai intangibile la pretesa creditoria era il presupposto della domanda di compensazione;
” (in motivazione Cass. n.16725 del 2023).
4.32) Tutto ciò posto, ha fondamento, invece, la doglianza della società cooperativa circa il calcolo della contribuzione in ragione dei trattamenti economici riconosciuti in esecuzione dei contratti di collaborazione.
Posto che non opera il principio di irriducibilità della retribuzione (Cass.
n.23329 dl 202156) e quindi, i conseguenti riflessi in ambito contributivo nel caso di conversione di un contratto di lavoro autonomo in un rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere preso a parametro di riferimento il c.c.n.l. applicato dalla società cooperativa (qui doc. 28 e 34), attenendo, quindi, al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella determinazione della contribuzione dovuta.
In tale senso è stato disposto il ricalcolo della contribuzione invitando le parti a formulare conteggi, possibilmente condivisi, circa la misura della contribuzione dovuta.
p.q.m.
La Corte, pronunciando in modo non definitivo nella causa in epigrafe, così provvede: 56 Secondo la quale “Nel rapporto che sia stato qualificato ab origine come autonomo e sia stato convertito ope iudicis in lavoro subordinato, il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del contratto collettivo di categoria in relazione al livello riconosciuto, e non più dal contratto individuale formalmente intercorso tra le parti. In tal caso viene in considerazione il solo criterio dell'assorbimento, imperniato sul "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante, sulla base dei minimi contrattuali;
criterio che pone soltanto la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto, globalmente inteso, al fine di verificare il rispetto delle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, proprio in considerazione della diversità della disciplina della retribuzione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato rispetto ai criteri applicati dalle parti contraenti nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo.” pag. 54/55 - accoglie parzialmente i motivi di appello, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara dovuta la contribuzione nella misura pari alla retribuzione fissata dalla contrattazione di riferimento
(calcolato sui minimi retributivi previsti dal Ccnl Cooperative Sociali), preso in esame l'intero periodo oggetto di accertamento;
- dispone per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
- spese alla pronuncia definitiva.
Venezia, 23 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AN ES
pag. 55/55 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , , , , , CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , , ; CP_23 CP_24 CP_25 CP_26 Controparte_3 2 , , , CP_27 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31 CP_33
, , , , , ,
[...] CP_34 CP_35 Controparte_36 CP_37 Controparte_38 CP_39 [...] ; CP_40 3 , , , , CP_41 CP_42 Controparte_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_47 Controparte_5
, , ; Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_52 pag. 4/55 4 , , Controparte_48 CP_50 Persona_2 Parte_3 Controparte_9 Controparte_11
Parte_4 Parte_5 Persona_3 Persona_4 pag. 5/55 52 “ritenevo indispensabile conoscere sin dall'inizio lo stoccaggio dei materiali CP_9 nell'ambulanza e per questo ho preferito fare un primo periodo di affiancamento”
“il periodo di affiancamento è stato fatto a titolo gratuito perché ero il terzo in ambulanza, era CP_6 solo un affiancamento ma ricordo che avevo già firmato il contratto. ADR quelle volte che la Parte_8 mi chiedeva di lavorare in certe sedi io ero comunque libera di decidere se andare o meno” 53 In motivazione: “invero il concetto di subordinazione di cui all'art.2094 c.c. non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa , potendo le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti , di svolgimento del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro.
… tale modalità temporale di svolgimento della prestazione , ove sussistente , non esclude quindi l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, sia pure con diversi effetti sulla regolamentazione del corrispettivo spettante anche con riguardo agli istituti indiretti, dovendo tale corrispettivo essere parametrato alle giornate effettivamente lavorate, in assenza di diversa regolamentazione contrattuale delle parti.”. pag. 29/55