Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02926/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2926 del 2022, proposto da Fallimento NA CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Colturano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Monte Verde Calcestruzzi S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990 prot. n. 0004231/2022 in data 17 agosto 2022, avente ad oggetto “ l'estensione nei confronti del Fallimento di NA CA s.r.l. dell'ordinanza n. 1 del 4/03/2019 di rimozione rifiuti e ripristino dei luoghi ex art. 192 c. 2 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alla conferma della medesima ordinanza nei confronti di Monte Verde Calcestruzzi s.r.l. Aree site in Comune di Colturano via Colombara identificate catastalmente al foglio 1, mappali 13, 100, 275 e 269 e ss.mm .”; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. IO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame è gravata la nota, meglio descritta in epigrafe, con cui il Comune di Colturano, a seguito della sentenza di questo T.A.R. n. 1680/2022, ha inteso “ approfondire in contraddittorio la questione della legittimazione passiva del Fallimento al fine di estendere nei suoi confronti l’ordinanza n. 1/2019 di rimozione dei rifiuti ”. Con tale ordinanza era stato ordinato a “ NA scavi s.r.l. di provvedere a sua cura e spese, entro il termine di 120 giorni dalla notifica (…) alle seguenti operazioni: - trasmettere tutta la documentazione afferente l’avvenuta rimozione dei rifiuti dall’area 1, la loro caratterizzazione ed il loro avvenuto smaltimento/recupero; - rimuovere i rifiuti utilizzati per l’allargamento del piazzale in area 2 avvenuto durante il periodo di gestione dell’attività estrattiva da parte di NA CA (dal 2011 in poi), classificare per categorie omogenee i rifiuti con assegnazione di idonei codici CER, conferire gli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento e ripristinare lo stato dei luoghi in conformità a quanto rappresentato nella tavola allegata alla A.D. n. 501/2009 del 21/10/2009 ed alla autorizzazione paesaggistica n. 29/2009 del 22/07/2009; - rimuovere i rifiuti ubicati in area 5, trasmettere i risultati delle analisi già effettuate, conferire gli stessi presso idonei impianti di smaltimento e ripristinare i luoghi; - porre in essere le misure necessarie per impedire l’ulteriore abbandono incontrollato di rifiuti; - comunicare a Codesto Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche”.
Con la gravata nota di avvio del procedimento “ Si invitano il Fallimento di NA CA s.r.l. e la società Monte Verde Calcestruzzi SRL a presentare memorie scritte e/o documenti pertinenti al presente procedimento entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, ferma la facoltà anche delle altre parti destinatarie della presente a trasmettere nel medesimo termine eventuali loro memorie scritte e/o documenti pertinenti. In particolare, si invita il Fallimento di NA CA s.r.l. a dimostrare di non avere la disponibilità delle aree 2 e 5 dando prova di aver restituito tali aree a Monte Verde Calcestruzzi s.r.l. dopo aver comunicato il recesso dal contratto di affitto di azienda ex art. 79 L.F. ed in tale caso di indicare i modi ed i tempi in cui è venuta meno la disponibilità delle aree stesse. Ciò in quanto il recesso dal contratto di affitto di azienda non è di per sé sufficiente a provare che il Fallimento non abbia più la disponibilità di tale aree. In tema di locazioni l’art. 1590 c.c. prevede infatti un obbligo, a carico del conduttore, di restituzione della cosa locata al locatore al termine della locazione, obbligo applicabile anche al contratto di affitto di azienda che comporti il godimento di un immobile ”.
Nel ricorso parte ricorrente premette che la nota gravata è autonomamente lesiva dei propri interessi, nella misura in cui, nonostante le statuizioni di cui alla citata sentenza n. 1680/2022, invita il Fallimento NA CA s.r.l. a dimostrare di non avere la disponibilità delle aree nn. 2 e 5, dando prova di averle restituite a Monte Verde Calcestruzzi s.r.l. dopo aver comunicato il recesso dal contratto di affitto di azienda ex art. 79 L.F. e a indicare i modi e i tempi in cui è venuta meno la disponibilità delle aree.
Nel merito, con un primo motivo, deduce eccesso di potere per abnormità del provvedimento in relazione alla legittimazione passiva del fallimento. Con un secondo motivo lamenta eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Con un terzo motivo sostiene eccesso di potere per irragionevolezza e abnormità.
Le intimate parti, resistente e controinteressata, non si sono costituite in giudizio.
All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come da avviso dato in udienza ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a. il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di lesività della nota gravata, che è dichiaratamente una comunicazione di avvio del procedimento (cfr. tra le molte T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. II, 7/1/2026, n. 59; T.A.R. per la Liguria Sez. II, 17/1/2023, n. 81; Consiglio di Stato, Sez. V, 11/5/2017, n. 2191).
Parte ricorrente è di contrario avviso e deduce che si trova di fatto gravata da oneri probatori ulteriori su circostanze già accertate in giudizio, con il rischio di dover subire le conseguenze di un possibile provvedimento negativo a conclusione del procedimento.
Nel rilevare, del tutto incidentalmente, che con riferimento ai provvedimenti ex art. 192 D.lgs. 152/2006, sono ammesse inversioni dell’onere probatorio solamente “ una volta che l'Amministrazione abbia costruito un quadro indiziario dotato dei caratteri di gravità, precisione e concordanza ” (così T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. V, 14 gennaio 2026, n. 249, non appellata), è, nella specie, parte ricorrente stessa che configura quale meramente eventuale l’emanazione del provvedimento lesivo, a seguito della chiusura del procedimento la cui nota di avvio si censura con l’odierno mezzo di gravame. Anziché gravare immediatamente la nota ex art. 7 L. 241/1990, emessa a seguito della ridetta sentenza n. 1680/2022, la cui unica finalità è quella di garantire la partecipazione procedimentale, parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto rappresentare la propria posizione nel procedimento e proporre ricorso, solo all’esito di una eventuale conclusione dello stesso, per essa, negativa.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Nulla sulle spese, non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
IO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FI | TI AR |
IL SEGRETARIO