TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14910 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15105/25 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Argenta (FE), Piazza Mazzini nr.2, presso lo studio dell'Avv. Andrea Bassi, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
CONSOLATO GENERALE D'TALA A CASABLANCA;
- resistente –
Fatto e diritto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare con la madre, , nata in [...] il [...]. Si legge nel provvedimento Persona_1
emesso il 10.01.25 dal Consolato Generale d'Itala Casablanca che la domanda di visto è stata respinta pagina 1 di 5 poiché la richiedente, “in quanto genitore con meno di sessantacinque anni, non fornisce documentazione idonea a dimostrare di non avere altri figli residenti in [...]”.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente lamenta la mancata notifica della comunicazione art. 10 bis l.241/90 e allega che la madre ha quattro figli- incluso l'odierno ricorrente- tutti residenti in Italia.
Il ricorrente deduce inoltre che “solo la può dunque verificare l'esistenza dei presupposti CP_2 previsti dall'art. 29 TUI, procedendo con il rilascio del nulla osta o con il diniego”.
Il ricorrente pertanto chiede “accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi familiari nei confronti della Sig.ra nata il [...] a [...] Persona_1 in Marocco ed ivi residente, come richiesto dall'istante Sig. e per l'effetto; ordinarne il Parte_1 rilascio ai sensi dell'art. 20 comma 3 d. lgs. n. 150/2011”.
Deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, nulla osta del 13.10.23, pec del
2.05.25, ricevuta domanda nulla osta, certificato residenza e famiglia della richiedente, certificazione anagrafica.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo che il permesso di soggiorno del ricorrente risultava scaduto e la traduzione con apostille del libretto di famiglia documentava l'esistenza di 4 figli, di cui veniva allegata soltanto per due la copia dei permessi dii soggiorno.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.25, il ricorrente contesta le eccezioni di controparte e, in particolare, deduce che il permesso di soggiorno era valido al momento del rilascio del nulla osta;
questi, inoltre, deposita la seguente documentazione: permesso di soggiorno a lui intestato e permessi di soggiorno degli altri fratelli.
Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre anzi tutto rilevare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
“lo straniero può chiedere il ricongiungimento per […] i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
L'art. 29 prosegue evidenziando che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
pagina 2 di 5 ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
La concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, alla quale spetta la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre che la verifica, ai sensi dell'art. 29 comma 7 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, della sussistenza dei presupposti di parentela, coniugio e minore età del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
A tal riguardo, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento richiesto grava in capo all'istante.
Occorre rilevare che all'Autorità Consolare spetta senza dubbio la verifica dell'autenticità della documentazione presentata nonché della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare.
Più nel dettaglio, l'art. 29 lettera d) d.lgs. 286/ 98 prevede in linea generale, ai fini del ricongiungimento, il requisito della vivenza a carico del genitore, che costituisce un limite di ordine generale alla tutela del diritto all'unità familiare, salvo poi distinguere il genitore con età inferiore o superiore a 65 anni , stabilendo per il primo l'inesistenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza, per il secondo l'impossibilità di altri figli al loro sostentamento per problemi di salute.
Il diritto all'unità familiare, pertanto, è garantito nelle situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori, quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento.
Quanto al requisito dell'assenza di altri figli nel Paese di provenienza, questo si traduce in ogni caso nella necessità di provare l'assenza di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine, alla luce dell'art. 4 par. 2 della Direttiva 2003/86/CE secondo cui “gli Stati membri possono, per via legislativa
o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: (a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese di origine”.
Nel caso di specie, risulta pacifico che la madre del ricorrente di età inferiore a 65 anni ha altri tre figli.
pagina 3 di 5 A tal riguardo, nei propri scritti difensivi il ricorrente allega che tutti i fratelli vivono attualmente in
Italia, ma tale assunto- già contestato in fase amministrativa- non risulta documentato neppure in giudizio.
Invero, il ricorrente documenta che il fratello, , nato in [...] il [...], e la sorella, Parte_2
nata in [...] il [...], sono entrambi titolari di un permesso di soggiorno per Parte_3 lavoro subordinato nonché regolarmente iscritti all'anagrafe ( all. 8 e 9 del ricorso, all.1 note 16.10.25).
Invece , la sorella del ricorrente nata in [...] il [...], documenta la residenza Parte_4 in Italia attraverso una dichiarazione sostitutiva (all.10).
L'Amministrazione contesta la sussistenza dell'essenziale requisito dell'assenza di altri figli nel Paese di origine, valutazione che deve essere condivisa, visto che l'autocertificazione in atti non ha alcuna valenza probatoria, in assenza della documentazione della regolarità del soggiorno da parte del dichiarante ( e solo la titolarità di un permesso di soggiorno documenta la regolare presenza sul territorio italiano), circostanza della quale lo stesso ricorrente è consapevole, visto che con riferimento ai fratelli regolarmente soggiornanti dà atto che : “ senza un valido permesso di soggiorno, gli stessi non avrebbero avuto la residenza anagrafica, come invece allegata in ricorso (sub doc. 6-10)” ( pag. 1 note di udienza del 16.10.2025).
L'art. 3 DPR 445/00, al comma 2 in vigore fino al 24.2.2025 (in quanto successivamente abrogato dal
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n.
45) prevede espressamente che solo i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia ”possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani” , laddove nel caso di specie non documenta il regolare soggiorno in Parte_4
Italia.
Il ricorso deve quindi essere rigettato visto che il ricorrente non ha efficacemente documentato l'assenza della sorella nata in [...] il [...], dal Paese di origine . Parte_4
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile- complessità bassa- valori minimi- fase studio e introduttiva: euro 1453).
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida in euro 1453,00 oltre accessori di legge.
pagina 4 di 5 Roma, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15105/25 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Argenta (FE), Piazza Mazzini nr.2, presso lo studio dell'Avv. Andrea Bassi, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
CONSOLATO GENERALE D'TALA A CASABLANCA;
- resistente –
Fatto e diritto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare con la madre, , nata in [...] il [...]. Si legge nel provvedimento Persona_1
emesso il 10.01.25 dal Consolato Generale d'Itala Casablanca che la domanda di visto è stata respinta pagina 1 di 5 poiché la richiedente, “in quanto genitore con meno di sessantacinque anni, non fornisce documentazione idonea a dimostrare di non avere altri figli residenti in [...]”.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente lamenta la mancata notifica della comunicazione art. 10 bis l.241/90 e allega che la madre ha quattro figli- incluso l'odierno ricorrente- tutti residenti in Italia.
Il ricorrente deduce inoltre che “solo la può dunque verificare l'esistenza dei presupposti CP_2 previsti dall'art. 29 TUI, procedendo con il rilascio del nulla osta o con il diniego”.
Il ricorrente pertanto chiede “accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi familiari nei confronti della Sig.ra nata il [...] a [...] Persona_1 in Marocco ed ivi residente, come richiesto dall'istante Sig. e per l'effetto; ordinarne il Parte_1 rilascio ai sensi dell'art. 20 comma 3 d. lgs. n. 150/2011”.
Deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, nulla osta del 13.10.23, pec del
2.05.25, ricevuta domanda nulla osta, certificato residenza e famiglia della richiedente, certificazione anagrafica.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo che il permesso di soggiorno del ricorrente risultava scaduto e la traduzione con apostille del libretto di famiglia documentava l'esistenza di 4 figli, di cui veniva allegata soltanto per due la copia dei permessi dii soggiorno.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.25, il ricorrente contesta le eccezioni di controparte e, in particolare, deduce che il permesso di soggiorno era valido al momento del rilascio del nulla osta;
questi, inoltre, deposita la seguente documentazione: permesso di soggiorno a lui intestato e permessi di soggiorno degli altri fratelli.
Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre anzi tutto rilevare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
“lo straniero può chiedere il ricongiungimento per […] i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
L'art. 29 prosegue evidenziando che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
pagina 2 di 5 ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
La concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, alla quale spetta la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre che la verifica, ai sensi dell'art. 29 comma 7 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, della sussistenza dei presupposti di parentela, coniugio e minore età del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
A tal riguardo, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento richiesto grava in capo all'istante.
Occorre rilevare che all'Autorità Consolare spetta senza dubbio la verifica dell'autenticità della documentazione presentata nonché della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare.
Più nel dettaglio, l'art. 29 lettera d) d.lgs. 286/ 98 prevede in linea generale, ai fini del ricongiungimento, il requisito della vivenza a carico del genitore, che costituisce un limite di ordine generale alla tutela del diritto all'unità familiare, salvo poi distinguere il genitore con età inferiore o superiore a 65 anni , stabilendo per il primo l'inesistenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza, per il secondo l'impossibilità di altri figli al loro sostentamento per problemi di salute.
Il diritto all'unità familiare, pertanto, è garantito nelle situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori, quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento.
Quanto al requisito dell'assenza di altri figli nel Paese di provenienza, questo si traduce in ogni caso nella necessità di provare l'assenza di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine, alla luce dell'art. 4 par. 2 della Direttiva 2003/86/CE secondo cui “gli Stati membri possono, per via legislativa
o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: (a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese di origine”.
Nel caso di specie, risulta pacifico che la madre del ricorrente di età inferiore a 65 anni ha altri tre figli.
pagina 3 di 5 A tal riguardo, nei propri scritti difensivi il ricorrente allega che tutti i fratelli vivono attualmente in
Italia, ma tale assunto- già contestato in fase amministrativa- non risulta documentato neppure in giudizio.
Invero, il ricorrente documenta che il fratello, , nato in [...] il [...], e la sorella, Parte_2
nata in [...] il [...], sono entrambi titolari di un permesso di soggiorno per Parte_3 lavoro subordinato nonché regolarmente iscritti all'anagrafe ( all. 8 e 9 del ricorso, all.1 note 16.10.25).
Invece , la sorella del ricorrente nata in [...] il [...], documenta la residenza Parte_4 in Italia attraverso una dichiarazione sostitutiva (all.10).
L'Amministrazione contesta la sussistenza dell'essenziale requisito dell'assenza di altri figli nel Paese di origine, valutazione che deve essere condivisa, visto che l'autocertificazione in atti non ha alcuna valenza probatoria, in assenza della documentazione della regolarità del soggiorno da parte del dichiarante ( e solo la titolarità di un permesso di soggiorno documenta la regolare presenza sul territorio italiano), circostanza della quale lo stesso ricorrente è consapevole, visto che con riferimento ai fratelli regolarmente soggiornanti dà atto che : “ senza un valido permesso di soggiorno, gli stessi non avrebbero avuto la residenza anagrafica, come invece allegata in ricorso (sub doc. 6-10)” ( pag. 1 note di udienza del 16.10.2025).
L'art. 3 DPR 445/00, al comma 2 in vigore fino al 24.2.2025 (in quanto successivamente abrogato dal
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n.
45) prevede espressamente che solo i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia ”possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani” , laddove nel caso di specie non documenta il regolare soggiorno in Parte_4
Italia.
Il ricorso deve quindi essere rigettato visto che il ricorrente non ha efficacemente documentato l'assenza della sorella nata in [...] il [...], dal Paese di origine . Parte_4
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile- complessità bassa- valori minimi- fase studio e introduttiva: euro 1453).
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida in euro 1453,00 oltre accessori di legge.
pagina 4 di 5 Roma, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5