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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5623/2017 R.G.,
TRA
E Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Muciaccia;
- attori -
Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- convenuto –
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Accoto e Luca Maggio
- convenuta – in nome del l.r. p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Maurizio Orlando
Terza chiamata in causa in nome del l.r. p.t., Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Orlando
Terza chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29.05.2017 e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
, convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale Persona_1
e il Controparte_2 Controparte_5
, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali
[...]
subiti in conseguenza dell'illecito comportamento tenuto dalla convenuta all'epoca dei fatti docente d'asilo del minore . CP_2 _1
Nello specifico, gli attori esponevano che: nel settembre 2011, all'età di tre anni, il piccolo veniva iscritto _1
presso la scuola di infanzia denominata “Scuola Materna Tagliamento”, sita in Squinzano, ove veniva seguito da due maestre, tra cui l'insegnante
; Controparte_2
sin da subito, la madre notava che la docente era molto rigida e CP_2
spesso strattonava e urlava ai bambini;
invero, con il passare del tempo, il proprio figlio iniziava a manifestare comportamenti inusuali, quali attacchi d'ira, atteggiamenti sessualizzati, ripetuti incubi ed enuresi notturna, che inducevano e a compiere delle Parte_1 Parte_2
indagini presso la scuola e fra gli altri genitori, all'esito delle quali apprendevano che la maestra sottoponeva i bambini a maltrattamenti, costringendoli a subire anche atti di natura sessuale;
a seguito di denuncia querela, sporta anche dai genitori degli altri alunni che frequentavano la stessa classe e che subivano lo stesso illecito comportamento da parte della si apriva, a carico di CP_2
quest'ultima, procedimento penale n. 12499/2011 R.G.N.R. innanzi al
2 Tribunale Penale di Lecce, conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 cpp. con cui, accertati i reati alla stessa ascritti (“reato di cui all'art. 572 cp, perché in qualità di insegnante, durante l'orario di lavoro, maltrattava i piccoli alunni … strattonandoli, spintonandoli fino a farli sbattere contro il muro, rimproverandoli con urla, infliggendo loro punizioni …”; “reato di cui all'art. 572 cp, perché in qualità di insegnante, durante l'orario di lavoro, maltrattava i piccoli alunni … percuotendoli con pugni e schiaffi in testa e sul volto e con calci … infliggendo loro punizioni consistite in pizzichi sul sedere denudato prospettato ai bambini come il “gioco della punturina”, oppure nel legare al collo dei bambini un nastro costringendoli ad assumere la posizione del cane colpendoli con calci …”; “reato di cui all'art. 609 bis, 609 ter, co. 1 e 5 bis e co. 2, cp, perché in qualità di insegnante, durante l'orario di lavoro, costringeva i piccoli alunni a subire atti sessuali consistiti in toccamenti degli organi genitali facendo loro abbassare i pantaloni e alzare le gonne contro la volontà dei minori infradecenni cui per la loro età non potevano opporsi”), le veniva comminata la pena di anni 2 di reclusione, con beneficio della pena sospesa, nonché l'interdizione perpetua da qualsivoglia ufficio attinente alla tutela e alla curatela.
Si costituiva sostenendo l'irrilevanza Controparte_2
probatoria della detta sentenza di patteggiamento, e comunque contestando, nell'an e nel quantum, la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.
Si costituiva, altresì, il contestando la sussistenza di qualsivoglia CP_6
responsabilità in ordine alla condotta datoriale del convenuto, CP_1
concludendo per il rigetto della domanda;
chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa le compagnie assicuratrici dell , CP_7
3 e al fine di essere Controparte_8 Controparte_3
dalle stesse manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda.
Autorizzata la chiamata, e Controparte_8 Controparte_3
ciascuna con propria comparsa, eccepivano, in limine, l'inoperatività
[...]
temporale della polizza n. 001/2011/02746 (stipulata con entrambe le compagnie assicuratrici, in regime di coassicurazione, ciascuna pro quota pari al 98% a carico di e al 2% a carico di Controparte_3 [...]
), in quanto decorrente dal 1 dicembre 2011, e quindi Controparte_9
da data successiva alle condotte contestate alla docente;
deducevano, comunque, l'inoperatività, in ragione delle sottoscritte Condizioni Generali, anche della ulteriore polizza n. 001/2010/02357 (stipulata anch'essa con entrambe le compagnie, ciascuna pro quota), decorrente dal 1° dicembre
2010 sino al 1° dicembre 2011; eccepivano, inoltre, la decadenza del dal pagamento dell'indennizzo, stante la tardiva denuncia del CP_1
sinistro, avvenuta nel settembre 2017, ovvero dopo sei anni dalla conoscenza del fatto;
contestavano, in ultimo, l'invocata responsabilità solidale delle chiamate compagnie assicuratrici, essendo ciascuna delle stesse tenuta, in caso di soccombenza alla relativa prestazione, in proporzione alla rispettiva quota;
chiedevano, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea.
Il giudizio veniva istruito attraverso la produzione di documenti e l'espletamento di consulenza medico-legale; quindi, precisate le conclusioni nell'udienza del 5-6-2024, veniva riservato per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 La domanda nei confronti dei convenuti è fondata e va, pertanto, accolta.
Va innanzitutto precisato che, in conformità a quanto statuito dalla S.C., “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”
(Cass.31010/2023; conf. 2897/2024)
Ebbene, nella specie, i fatti di causa sono stati oggetto di accertamento nel procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale di Lecce (proc. n.
12499/2011 R.G.N.R.), così come affermato nella sentenza di patteggiamento emessa all'esito delle compiute indagini preliminari, la quale ha espressamente acclarato “la certezza dei fatti e la loro attribuibilità all'odierna imputata” (v. pag. 1 sentenza penale); risulta, peraltro, depositata in atti la perizia redatta, su incarico del GIP dott.
[...]
da un collegio di tre periti (dott. dott.ssa dott.ssa Per_2 Per_3 Per_4
, i quali, sulla base della documentazione contenuta nel Persona_5
fascicolo delle espletate indagini, nonché dei numerosi ascolti sia degli alunni coinvolti sia dei loro genitori, hanno condivisibilmente riconosciuto nei minori il patimento di esperienze di natura traumatica, evidenziando, nello specifico, “la presenza di segni e sintomi in relazione ad una grave
5 esposizione a traumi pesanti e pervasivi della loro personalità, la presenza di racconti relativi ad esperienza di maltrattamento ed abuso e la presentificazione di massicce modalità difensive post traumatiche riscontrabili nelle vittime di child abuse”, così accertando nei confronti dei minori coinvolti “un vissuto di impotenza, abbandono, stigmatizzazione e sessualizzazione traumatica”.
In particolare, dall'esame condotto in sede penale sul minore (il _1
quale, oltre a risultare credibile, è risultato anche perfettamente in grado di testimoniare), è emerso che: “lo stesso appare spaventato, in continuo stato di allerta e allarme, non tollera i rumori improvvisi e sobbalza spesso anche in assenza di reali agenti disturbanti (…) le sue difese si sono ormai attivate attraverso un meccanismo di iperallarme che è uno dei principali sintomi del vissuto post traumatico, come l'evitamento difensivo cosi palesemente presente nella sua modalità di approcciarsi al colloquio (…) ripropone compulsivamente il “gioco della punturina” insieme alla sua amichetta (consistente nell'abbassare le mutandine e nel fare una Pt_3
punturina, a volte tentando di inserire un giochino nell'ano) e il “gioco del cagnolino” (consistente nel legare al collo dei bambini un nastro, costringendoli ad assumere la posizione del cane e colpendoli con calci); pertanto, in compiuta risposta ai quesiti posti dal Gip, il collegio peritale ha concluso evidenziando che “dal punto di vista emotivo, l'esame dei contenuti narrativi e dei sentimenti espressi nei colloqui, la valutazione anamnestica e soprattutto l'analisi dei vissuti traumatogeni presenti dei minori e le massicce difese di distanziamento e negazione messe in atto sia dai bambini che dai loro genitori, permettono di diagnosticare nei soggetti esaminati la presenza di Sindrome post – traumatica da stress”.
6 L'accertamento svolto nel procedimento penale ha trovato, poi, riscontro anche nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio, a firma della dott.ssa , la quale, sulla Per_6
scorta della documentazione in atti, dei colloqui clinici e di una valutazione effettuata attraverso test sul minore, ha concluso affermando che “dal punto di vista diagnostico, si ritiene che, fino all'ottobre 2012, un anno dopo
l'esperienza traumatica, epoca in cui è stata effettuata la valutazione peritale, il piccolo presentasse un quadro sintomatologico Persona_1
riconducibile ad un Disturbo da stress post - traumatico, riconducibile agli abusi sperimentati, ovvero ai fatti in causa;
e che tale condizione si sia prolungata, sia pure con una espressione differente della sintomatologia, per lo meno fino al dicembre 2013, epoca in cui è segnalata, nella relazione del Centro diurno dove effettuava un intervento psicoeducativo, una “normalizzazione” dei comportamenti problematici”.
In ragione di tutto quanto sopra, non essendo state peraltro nemmeno dedotte (e tanto meno spiegate) le diverse ed eventuali ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione, è da ritenere dunque provata sia la condotta illecita tenuta dalla durante lo CP_2
svolgimento delle proprie mansioni di insegnante all'interno della Scuola
Materna Tagliamento, sia l'esistenza del nesso causale tra detta condotta e i danni subiti dal minore . _1
In ordine alla responsabilità solidale del convenuto, si osserva CP_1
che, in caso di danni occorsi agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, si può correttamente prospettare, a carico del , come avvenuto nel caso Controparte_10
7 di specie (v. atto di citazione), una duplice forma di responsabilità, esperibile contemporaneamente: a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare;
ed invero, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto scolastico, e, per esso, del , in virtù del Controparte_10
suo rapporto di collegamento organico con il personale dipendente,
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica (conf. Cass..
22752/2013; Cass. 8811/2020; b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri;
quest'ultima, in particolare, può attenere, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c., e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 e 2051 c.c..
Orbene, nella specie, dalla documentazione depositata in atti dagli attori è emerso che già nel 2004, presso la Scuola dell'Infanzia Sant'Antonio – frazione di Tuturano-, la aveva manifestato sintomi di inidoneità CP_2
nella gestione della scolaresca, come risulta dalla contestazione di addebiti mossi con missiva del 15-3-2004 dalla Controparte_11
Brindisi (v. all. 3); ed ancora, con missiva del 13.1.2011, il Dirigente
Scolastico del I° Circolo di Veglie, Prof. a seguito delle Persona_7
continue lamentele dei genitori degli alunni della sez. C per i comportamenti inadeguati posti in essere dalla nei confronti dei CP_2
8 piccoli alunni, aveva finanche richiesto alla competente Commissione
Medica di accertare l'idoneità della stessa all'esercizio delle sue funzioni
(v. all. 3 ).
In altri termini, nonostante fosse a conoscenza dell'incapacità e/o pericolosità della nello svolgimento delle mansioni assegnatele CP_2
e, soprattutto, della necessità di accertare, anche sotto un profilo medico, la idoneità psico-fisica della stessa a svolgere il ruolo di docente – anche in ragione della patologia depressiva da cui era affetta, per come dalla stessa affermato (v. all. 3, controdeduzioni e giustificazioni a firma della docente
- il ha omesso di adottare qualsivoglia CP_2 CP_1
provvedimento nei confronti della detta docente, consentendole di continuare ad insegnare e, conseguentemente, a perpetrare i comportamenti illeciti per cui è giudizio.
Né, contrariamente a quanto eccepito dal convenuto , detta CP_1
responsabilità può escludersi in ragione della natura degli atti compiuti dall'insegnante – ovverosia, secondo il , atti svolti per fini CP_1
strettamente personali ed egoistici e per i quali non esiste alcun nesso con l'espletamento delle mansioni affidatele – in quanto proprio l'esercizio di dette mansioni ha consentito alla stessa di porre in essere i comportamenti illeciti nei confronti dei suoi alunni.
Stante l'inerzia del e l'assenza di prova circa l'adozione dei CP_1
provvedimenti necessari volti ad impedire il fatto dannoso, va pertanto dichiarata la responsabilità solidale del . CP_6
Venendo alla quantificazione del danno patito da , la Persona_1
perizia espletata nel corso del presente giudizio ha evidenziato che il minore “a causa delle conseguenze cliniche degli abusi sperimentati, ha
9 subito un periodo di inabilità temporanea (per circa due anni), con un'alterazione del suo preesistente equilibrio psichico, quantificabile nella misura del 25%; alla valutazione attuale non si evidenziano significativi segni clinici di una patologia psichiatrica riconoscibile e diagnosticabile, a causa degli eventi oggetto di controversia”; il CTU, invero, anche in sede di chiarimenti, ha escluso che il minore abbia patito un danno permanente, con conseguenze di tipo psichico ancora presenti, confermando una inabilità temporanea a partire dai fatti di causa, avvenuti nel settembre
2011, fino a dicembre 2013.
Pertanto, utilizzando come parametro le Tabelle Milanesi vigenti - che per un giorno di inabilità temporanea assoluta (100%) prevedono un valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale pari ad euro 115,00, comprensivo della componente da sofferenza soggettiva interiore (danno morale), aumentabile fino al 50% in presenza di allegate e comprovate peculiarità (così per un valore max di € 173,00) - si ritiene equo liquidare, per il periodo di invalidità temporanea che va da settembre 2011 a dicembre 2013, un importo di € 35.465,00, così determinato:
820 gg di ITP al 25% (ovvero 820 gg. x € 173,00, valore massimo personalizzato, da ridurre al 25%, e quindi 820 gg x € 43,25) = €
35.465,00.
Si ritiene invero, nella specie, utilizzare la massima personalizzazione del danno in ragione delle particolari conseguenze negative subite dal minore in conseguenza delle condotte assunte dalla della sua CP_2
giovanissima età (soli 3 anni), dell'estrema gravità delle condotte perpetrate dalla docente (maltrattamenti fisici e atti di natura sessuale) e delle difficoltà con cui ha affrontato la propria quotidianità; basti pensare ai
10 continui attacchi di ira, sia nei confronti dei compagni che dei propri genitori, ai comportamenti oppositivi (quali orinare per terra, urlare, tamburellare freneticamente con le mani), agli atteggiamenti regressivi dallo stesso assunti (come parlare da solo, battersi le orecchie, riproporre compulsivamente il gioco del cagnolino, stringere i genitali al proprio padre), ai timori che hanno accompagnato la sua crescita (la costante necessità di dormire con un adulto, gli episodi di enuresi e i frequenti incubi notturni).
Venendo quindi al danno richiesto in proprio dai genitori, non può dubitarsi dell'intenso dolore dagli stessi patito per effetto del comportamento doloso della maestra, anche in considerazione dell'affidamento riposto nell'iscrizione del figlio presso la scuola dell'infanzia, e della loro sofferenza nell'apprendere, poi, a quali maltrattamenti e violenze il figlio veniva sottoposto in detto luogo.
Orbene, per ciascuno dei genitori, attesa proprio la detta intensità, si ritiene equo liquidare il danno nella somma di € 75.000,00.
Le somme così riconosciute sono liquidate all'attualità, e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi
11 investimenti (conformi., tra le tante, Cass. 22607/2016; 18654/2018,
3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del fatto sino alla data della presente sentenza (Cass.
S.U. 1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. 5503/2003; Cass.
1193771997; Cass, 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito, e cioè al settembre/novembre 2011(c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo -con la presente sentenza- l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le domande di garanzia e manleva proposta dal convenuto nei CP_1
confronti di e quali Controparte_4 Controparte_3
compagnie assicuratrici pro-quota dell , vanno invece Controparte_12
rigettate.
Al riguardo va, invero, rilevata innanzitutto l'inoperatività temporale della polizza n. 001/2011/02746, decorrente infatti dal 1° dicembre 2011 sino al
1° dicembre 2012, quando invece gli illeciti per cui è causa sono stati commessi nel periodo che va da settembre 2011 a fine novembre 2011, e quindi in epoca precedente alla detta operatività della polizza in questione, atteso che, come risulta dalla documentazione in atti, in data 30-11-2011 la
12 si assentava dal lavoro per motivi di salute e non riprendeva più CP_2
servizio presso l'Istituto in questione.
Con riferimento, poi, alla polizza n. 001/2010/02357, decorrente dal 1° dicembre 2010 sino al 1° dicembre 2011, si osserva che l'art. 15 delle
Condizioni Generali di Contratto, sotto la rubrica “ESCLUSIONI”, alle lettere Q) e R), prevede espressamente che: “L'assicurazione non comprende i danni: … Q) morali, senza danni fisici e i disturbi mentali e psichici;
R) conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale”.
Evidente, dunque, che i danni nella specie invocati dagli attori (danni psichici subiti dal minore , nonché i danni morali, subiti anche dai _1
genitori, a seguito degli illeciti commessi dalla ovverosia CP_2
maltrattamenti e atti fisici di natura sessuale) non rientrano tra quelli coperti dalle polizze R.C.T. in questione.
Sostiene il che detta clausola, in quanto limitativa della CP_1
responsabilità della controparte, debba considerarsi vessatoria e perciò affetta da nullità in mancanza di specifica sottoscrizione della controparte contrattuale.
A riguardo, giova rilevare che, secondo il tradizionale insegnamento della
S.C., “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto -
e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia
13 assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (Cass. n.
2654/2012; 23741/09, 15598/2019; 9370/2021).
Ebbene, nel caso in esame, la clausola - peraltro in ogni modo specificamente approvata dal convenuto attraverso sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione depositato in atti (v. all. 2, fascicolo compagnie assicuratrici) - non è limitativa della responsabilità dell'assicuratore, bensì volta a circoscrivere l'oggetto dell'obbligazione di garanzia cui quest'ultimo è vincolato (e quindi a delimitare l'oggetto del contratto), peraltro, in maniera più che proporzionata rispetto all'ammontare del premio annuo pagato dall'Istituto (di circa 2.700 euro annui).
Detta clausola, invero, si inserisce nel campo di una copertura assicurativa molto ampia, che comprende non solo i danni provocati dai dipendenti, ma anche dagli alunni, e include finanche i danni derivanti da atti di natura dolosa, e, come detto, circoscrive l'oggetto della garanzia, escludendo dalla stessa alcune voci di danno.
Le spese di lite, liquidate in € 14.598,00, in applicazione del valore medio delle spese di lite come determinate dal d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, da aumentare del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e ss.mm., stante la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, e quindi per un totale di euro 18.977,40, seguono la soccombenza.
Al riguardo va, tuttavia evidenziato che l'avvocato Francesco Muciaccia è difensore sia di sia di , in proprio e Parte_2 Parte_1
nella loro qualità, e che solo è stata ammessa al Parte_2
gratuito patrocinio.
14 Di conseguenza, presupponendosi un identico impegno difensivo a carico del difensore per ciascuna delle due parti dallo stesso assistite), i convenuti vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 9.488,70 in favore di e di € 9.488,70 in favore dell'Erario (art. 133 Parte_1
T.U. spese giustizia).
Con riferimento poi alla richiesta di rimborso delle spese sostenute dagli attori per la consulenza tecnica di parte, si osserva che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”
(Cass. Cass. 26729/2024); nel caso di specie, non vi è produzione in atti della notula spese del c.t.p. (né tantomeno del difensore), atta a giustificare il riconoscimento della debenza delle somme allo stesso spettanti, con conseguente rigetto della richiesta di rimborso avanzata dagli attori.
In ossequio allo stesso principio della soccombenza. le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto 29.05.2017 da e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul
[...]
15 figlio minore , nei confronti di Persona_1 Controparte_2
e del , così
[...] Controparte_5
provvede:
- accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna Controparte_2
e il , in solido tra
[...] Controparte_5
loro, al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore _1
, della somma di euro 35.465,00, nonché in favore di
[...] Pt_1
e in proprio, della somma di euro 75.000,00
[...] Parte_2
ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
- condanna e il Controparte_2 Controparte_5
, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori,
[...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 18.977,40 , di cui euro
9.488,70 in favore di , oltre accessori come per legge, ed € Parte_1
9.488,70 in favore dell'Erario;
- rigetta la domanda di garanzia e manleva proposta dal
[...]
nei confronti e delle terze chiamate in Controparte_5
causa, e;
Controparte_4 Controparte_3
- condanna il al pagamento, Controparte_5
in favore di e delle spese Controparte_4 Controparte_3
di lite, che si liquidano in complessivi € 18.977,40, importo già aumentato del 30% stante la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.), oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
16 -pone le spese di CTU, nella misura liquidata in separato decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Lecce, 20-1-2025
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo, dott.ssa Annalisa Tunno.
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
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