Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 15/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa IA Mingione, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento N.R.G. 584/2022
TRA
- – e - - entrambi Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Sappa - – elettivamente domiciliati CodiceFiscale_3 all'indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il suo studio in Verbania Email_1
(VB), Via 42 Martiri 165/B
- Attori/ Opponenti -
E
- iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 10811620961 - Controparte_1
e per essa - Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro Controparte_2 delle Imprese di Milano al n. , iscritta al REA di Milano al n. 1217580 - in persona del P.IVA_1 procuratore speciale - - rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Greco CP_3 C.F._4
- - elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._5
e presso il suo studio in Via Livio Andronico n. 25, 000136 Roma Email_2
Convenuta/opposta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_2 Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 100/2022 emesso dal Tribunale di Verbania il 7.3.2022, notificato in data 15.03.2022 con cui gli è stato ingiunto, rispettivamente, in qualità di debitore principale e di fideiussore
(in forza di contratto di fideiussione del 18.9.2013), di pagare l'importo di € 605.784,68, oltre interessi, spese e compensi a titolo di saldo del rapporto di conto corrente n. 6463 del 27.11.2014 (per l'importo di €
525.181,30) e di rate insolute di tre contratti di finanziamento (del 13.12.2012 dell'importo originario di €
pagina 1 di 13
25.2.2015 di originari € 102.000,00 stipulato con ), entro quaranta giorni dalla notifica oltre Controparte_4 interessi come richiesti in ricorso, spese e accessori di legge.
L'opponente ha contestato il vizio di ultrapetizione del decreto ingiuntivo, avendo rilasciato Parte_1 una fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00 ed essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei propri confronti per l'intero importo del credito.
Ha evidenziato, inoltre, come la fideiussione garantiva solo i debiti derivanti da sovvenzione con rientro a medio termine e cioè solo i debiti derivanti dai finanziamenti del 13 dicembre 2012 e del 20 settembre
2013, il cui debito residuo era pari ad € 20.445,66 sulla base della certificazione ex art. 50 TUB allegata al ricorso monitorio.
Ha, inoltre, eccepito: la nullità totale della fideiussione ex art. 1419 comma 1 c.c., contenente agli artt. 3, 7 e
10 le tre clausole contenute nello schema ABI dell'anno 2002 agli artt. 2, 6 e 8 e sanzionato nel 2005 con provvedimento della Banca di IA e, pertanto, predisposta dalla Banca in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, c. 2, lett. a, L. 287/1990 e art. 101 TFUE;
la consequenziale decadenza del creditore della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non aver azionato il credito nei confronti del debitore principale nei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite in data 31.12.2017 per il finanziamento del 13.12.2012 e in data 30.9.2018 per il finanziamento del 20.9.2013, e ulteriormente anche in relazione alla scadenza dei crediti non oggetto di garanzia.
Entrambi gli opponenti hanno contestato l'assenza di prova dei crediti azionati in via monitoria, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla luce della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con la quale il legislatore ha modificato l'art. 120, comma 2, TUB, sancendo definitivamente il divieto di produzione di interessi sugli interessi, nonché la violazione della successiva disciplina introdotta dall'art. 17 bis, comma 1 del D.L. 18/2016 e l'applicazione di modifiche in punto di commissioni di massimo scoperto, di affidamento e di sconfinamento in assenza di pattuizione scritta.
2. Si è costituita l'opposta, che, quanto alla posizione di ha evidenziato come la richiesta Parte_1 di ingiunzione nei confronti della predetta riguardava esclusivamente l'importo di € 20.445,66, essendo contenuta nei limiti delle fideiussioni rilasciate;
ha contestato che la violazione dell'intesa anticoncorrenziale determini la nullità totale della fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c. e, in punto di decadenza, ha evidenziato come, a seguito della lettera di decadenza dal beneficio del termine del 16 novembre 2017, i rapporti con il debitore erano proseguiti e vi era stata una revoca della dichiarazione di decadenza sino al
2021, quanto il creditore cessionario, valutata la ripresa della morosità, aveva agito con ricorso monitorio nel rispetto termine decadenziale. Ha contestato l'applicazione di interessi anatocistici e di modifiche non concordate in relazione agli addebiti effettuati sul conto corrente.
pagina 2 di 13 3. All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo solo nei confronti di ed è stato assegnato termine di quindici giorni alla parte opposta per Parte_4
l'introduzione del procedimento di mediazione.
Esperita la condizione di procedibilità della mediazione, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
3.1. Nella memoria primo termine l'opponente, ha sollevato l'eccezione di nullità della Parte_1 clausola di deroga all'art. 1957 c.c., di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, anche per violazione dell'art. 33 comma 1 cod. cons., trattandosi clausola che crea un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti alle parti, in contrasto con la buona fede contrattuale, e con l'art. 33 comma 2 lett. t del medesimo articolo, prevedendo una limitazione della facoltà di opporre eccezioni in capo al consumatore.
Ha, dunque, ribadito l'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia, evidenziando come: i finanziamenti del 13 dicembre 2012 e del 20 settembre 2013 avevano entrambi durata di 60 mesi e, pertanto, erano scaduti ben prima dei sei mesi precedenti all'iniziativa giudiziale svolta dall'opposta; in ogni caso, non era intervenuto alcun parziale pagamento del debitore principale;
la stessa cessionaria
[...] aveva intimato l'adempimento dell'intero debito con raccomandata notificata in data 28.12.2020; CP_1
l'accordo di dilazione dei termini per il pagamento intervenuto con il debitore principale non era in ogni caso opponibile al fideiussore.
Ha contestato la mancata produzione di tutti gli estratti di conto corrente, formulando, in relazione al contratto di conto corrente numero 11927 del 4.12.2012, eccezione di nullità dell'applicazione di interessi anatocistici nel periodo successivo all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 e, in relazione al contratto di conto corrente numero 6463 del 27.11.2014, la pattuizione di interessi anatocistici in violazione della citata legge.
All'esito dell'udienza del 16.6.2023 è stata rigettata l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio relativamente al contratto di conto corrente n. 11927 del 4.12.2012 ed è stata accolta l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio limitatamente al contratto n. 6463 del 27.11.2014 e alla contestazione relativa all'applicazione di interessi anatocistici.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, esperito un tentativo di conciliazione, che è fallito per mancata adesione della parte opposta, le parti all'udienza del 25.2.2025 hanno discusso la causa, poi riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'opposizione proposta da è fondata, in via assorbente, in relazione all'eccezione di Parte_1 nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione (doc. 4 allegato al ricorso monitorio: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini dell'art. 1957 c.c., che si intende derogato”), che prevede la deroga al pagina 3 di 13 termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. a carico del creditore per intraprendere le iniziative contro il debitore principale a pena di decadenza dalla garanzia.
L'eccezione di nullità della clausola per contrasto con la disciplina a tutela del consumatore è ammissibile, pur sollevata solo nella memoria primo termine, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 36 comma 3 cod. cons. (cfr. Sezioni Unite civili, in sentenza 6.4.2023 n. 9479) e fondata su fatti già allegati nell'atto di opposizione (cfr. punto 4.6 dell'atto di opposizione, in cui si evidenzia la qualità di consumatore dell'opponente: “si evidenzia che la Signora era totalmente estranea all'attività Parte_1 imprenditoriale svolta dal marito e che pertanto la stessa è intervenuta quale consumatore nel rapporto considerato”).
Tanto premesso, la Corte giustizia UE sez. VI, 19/11/2015, n.74, ha affermato il principio in forza del quale: “Deve essere considerato consumatore la persona fisica che stipuli un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”.
La giurisprudenza di legittimità ha recepito tale orientamento affermando che:
- “in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della Per_1 partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020);
- “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (Cassazione civile sez. un.,
27/02/2023, n.5868).
Dai predetti principi si evince che la qualità di consumatore va valutata in capo al fideiussore, dovendosi avere riguardo allo scopo perseguito dal garante, che va qualificato come consumatore se ha agito per scopi personali, estranei all'attività imprenditoriale svolta dal soggetto (anche in forma individuale, come nel caso di specie) in favore del quale ha prestato la garanzia.
Nel caso di specie, non risulta contestata specificamente la qualità di consumatore in capo all'opponente
, come peraltro risulta dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria secondo Parte_1 termine, dalla quale si evince come la medesima svolgesse attività di lavoro subordinato e che è coniugata dal 2006 con il debitore principale. In assenza di alcun tipo di collegamento con l'attività imprenditoriale esercitata dal marito e tenuto conto del rapporto di coniugio, deve concludersi che aveva Parte_1 pagina 4 di 13 prestato la garanzia solo in ragione del vincolo coniugale con il debitore principale, , e Parte_2 dunque per scopi personali estranei all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Ciò posto, la clausola in oggetto, come riconosciuto dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito,
è una clausola vessatoria, in quanto prevede una deroga al regime legale della garanzia, esponendo il fideiussore all'azione del creditore a tempo indeterminato, così creando uno squilibrio significativo dei diritti e obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore/fideiussore, che non può eccepire l'estinzione della garanzia.
Sul punto, giova richiamare la motivazione, che si condivide pienamente, della Cassazione Sez. 3 -
, Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023 in cui si legge: “Orbene, come anche eccepito dall'odierna ricorrente nei suoi scritti difensivi, risulta a tale stregua non essersi dalla corte di merito considerato che, nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione Pt_3 accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Una siffatta clausola Pt_3 si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) ( v.
Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890 ). Disciplina che come questa Corte ha già avuto più volte modo di sottolineare si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass.,
8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802 ). La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del
2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) ( v. Cass., 26/9/2008, n. 24262 ). Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti ( artt. 1341, 2° co., 1342
c.c. ) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale pagina 5 di 13 predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore. La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802). Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914 ). Un tanto va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta essere stato dall'istituto bancario determinato ( anche ) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c. ( <con la sottoscrizione della presente richiesta il terzo garante dichiara di costituirsi fideiussore del cliente per puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto. pertanto si impegna a versare immediatamente alla dietro semplice pt_3 stessa credito complessivo da quest vantato nei confronti dispensa banca dall verso inadempiente termini cui all c.c.> ) sintomaticamente contemplata tra quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) che con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'IA sono state dichiarate in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
L' abusività della clausola nel caso di specie è accertata, tenuto conto della predisposizione unilaterale del contratto di fideiussione di cui all'allegato 4 del ricorso monitorio e della totale estraneità dell'opponente alla determinazione delle condizioni del contratto di fideiussione, già allegata nell'atto Parte_1 introduttivo (punto 4.6 dell'atto di citazione), circostanze entrambe incontestate.
A fronte di quanto sopra, va dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione e va esaminata l'eccezione di decadenza dalla garanzia, già tempestivamente formulata dalla parte opponente nell'atto di opposizione.
Come riconosciuto dalla stessa parte opposta in costituzione, la fideiussione prestata da era Parte_1 limitata ai rapporti “derivanti da/dipendenti da: SOVV. VARIE A RIENTRO M/T - € 30.000,00 –
DURATA 60 MESI” ed è, dunque, riferibile esclusivamente ai finanziamenti del 13 dicembre 2012 (doc. 3 di parte opponente) e del 20 settembre 2013 (doc. 5 di parte opponente), entrambi scaduti dopo sessanta mesi dalla relativa erogazione, in data 31 dicembre 2017 il finanziamento del 13 dicembre 2012 e in data 30 settembre 2018 il finanziamento del 20 settembre 2013.
Come già osservato in sede di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, l'opposta non ha allegato atti impeditivi della decadenza antecedenti al ricorso monitorio, depositato dopo molti anni dalla scadenza dell'obbligazione solo nel 2022, né tale carenza risulta colmata all'esito dell'istruttoria.
Le difese dell'opposta in merito all'intervenuta decadenza dal beneficio del termine sono del tutto irrilevanti a fronte della scadenza dei termini pattuiti in contratto e dell'inopponibilità al fideiussore del patto di dilazione dei termini intervenuto tra il creditore e il debitore (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12901 del 28/12/1993), invero neppure documentato. pagina 6 di 13 Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di decadenza è fondata e il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di va revocato. Parte_1
5. Stante l'accoglimento dell'opposizione di , la contestazione relativa all'addebito di Parte_1 interessi anatocistici è rilevante solo nei rapporti tra l'opposta e ed è parzialmente fondata. Parte_2
Preliminarmente, si osserva che l'eccezione viene esaminata esclusivamente in relazione al contratto di conto corrente numero 6463 del 27.11.2014, posto a fondamento del ricorso monitorio e in cui è documentale la pattuizione dell'anatocismo in data successiva alla entrata in vigore della Legge 27 dicembre
2013 n. 147 di modifica dell'art. 120, comma 2, TUB.
Invece - come già osservato con ordinanza istruttoria del 16.6.2023 - il contratto di conto corrente numero
11927 del 4.12.2012 non è stato posto a fondamento del ricorso monitorio e l'istanza di CTU non è stata accolta, perché meramente esplorativa, atteso che a fronte della produzione della documentazione contabile da parte opposta e della iniziale validità della pattuizione dell'anatocismo, non è stata adeguatamente allegata l'applicazione dell'anatocismo anche in data successiva all'entrata in vigore della
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 di modifica dell'art. 120, comma 2, TUB, né i rapporti tra il predetto conto corrente e quello posto a fondamento del ricorso monitorio.
Ciò posto, con riguardo al divieto di anatocismo nel periodo successivo alla entrata in vigore della Legge
147/2013 giova richiamare il principio affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sez. I,
30/07/2024, n.21344, in forza della quale: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Nella pronuncia sopra citata, premessa l'evoluzione del quadro normativo (“Nel testo originario il detto comma
2, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, prevedeva: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". La disposizione è stata sostituita dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità del
2014) - che interessa nella presente sede - con la norma che segue: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Con l'art. 31 D.L. n. 91/2014 il legislatore tornò sul testo della norma, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse "modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi" e prevedendo che fino a tale intervento continuasse ad applicarsi la delibera del
CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal D.Lgs. n. pagina 7 di 13 342 del 1999). In sede di conversione, ad opera della L. n. 116/2014, l'art. 31 del D.L. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato. La delibera del
CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" non vide mai la luce, anche se la Banca d'IA predispose, nell'agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale (in conformità pagina 13 di 23 della previsione generale contenuta nell'art. 4 t.u.b.): tale bozza conteneva un'articolata disciplina che comprendeva i metodi di contabilizzazione degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente e le soluzioni da adottare per agevolare il pagamento degli stessi, sul presupposto che gli interessi semplici, in base a una interpretazione "teleologica" della norma primaria (l'art. 120, comma 2, t.u.b.), non potessero generare interessi anatocistici. Pochi mesi dopo l'emanazione di tale proposta, l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis D.L. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla L. n. 49 del 2016. In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nei senso che "gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti "in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido". Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che il 3 agosto 2016 fu emanata la delibera del
CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa”), la Suprema Corte ha:
• escluso, sulla base della formulazione normativa e dei lavori parlamentari, la possibilità di considerare legittima la capitalizzazione degli interessi dal primo dicembre 2014 (“È sicuramente nel giusto la Corte di appello laddove, pur rimarcando una certa ambiguità del dato normativo, riconosce come inerente alla nuova disposizione la finalità di evitare l'applicazione degli interessi anatocistici in materia bancaria. Tale conclusione può trarsi, anzitutto, sul piano letterale, dalla diversa formulazione che presenta la prima parte del testo novellato dell'art. 120, comma 2, rispetto alla formulazione del testo corrispondente della disposizione anteriore.
Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il CICR stabilisse modalità e criteri per "la produzione di interessi sugli interessi" maturati nelle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività bancaria, la L. n. 147 del 2013 ha previsto che il Comitato per il credito ed il risparmio fissasse modalità e criteri "per la produzione di interessi" sulle dette operazioni. La norma del 2013 non contiene più, dunque, l'esplicito riferimento agli interessi anatocistici.
Il dato si combina con quanto è disposto, nella versione del 2013, alla successiva lettera b) del secondo comma dell'art. 120, ove è precisato, come si è anticipato, che il CICR debba comunque prevedere che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". innegabile che tale dettato normativo sia involuto e impreciso. In particolare, mal si comprende il riferimento agli "interessi periodicamente capitalizzati": locuzione che sembra presumere l'applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi. Tuttavia, non pare possa approdarsi a una interpretazione diversa rispetto a quella, già suggerita dalla dominante dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di pagina 8 di 13 merito, secondo cui la disposizione vieta l'applicazione in radice dell'anatocismo. Per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola "sorte capitale" deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di
"interessi periodicamente capitalizzati", abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi pagina 14 di 23 semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi (art. 820, comma 3, c.c.). La tesi, accennata nella sentenza impugnata, secondo cui la norma potrebbe aver inteso escludere solo le capitalizzazioni successive alla prima - tesi che si fonda su di una lettura più restrittiva, sicuramente meno atecnica, della locuzione "interessi periodicamente capitalizzati" - trova del resto ostacolo nel dato testuale per cui, come si è visto, gli interessi stessi vanno comunque conteggiati "esclusivamente sulla sorte capitale". È da ritenere, inoltre, che il proposito del legislatore di colpire solo le capitalizzazioni "ulteriori" avrebbe trovato una diversa, e più precisa, declinazione espressiva;
tale convincimento è nutrito da un preciso rilievo: quello per cui ove tale intento è stato realmente perseguito, il dato normativo ha assunto altra forma. Può pensarsi, in proposito, all'art. 2, comma 3, della delib. CICR del 9 febbraio 2000, che recita: "Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica". L'idea, poi, che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si originò il testo normativo che qui viene in discorso, venne illustrato muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di "mettere la parola fine" a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi. Può ritenersi, in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un'anticipazione, formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla L. n. 49 del 2016, di conversione del D.L. n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati "non possono produrre interessi ulteriori" e vanno "calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Conclusione - questa - consonante con l'interpretazione che la Banca d'IA aveva dato del testo novellato nel 2013: secondo tale interpretazione, difatti, la norma cui il CICR doveva dare attuazione poneva "la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici" (documento per la consultazione relativo all'attuazione del cit. art. 120, sub art. 3). 3.5. - Una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib.
CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò - va subito aggiunto - indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare”);
pagina 9 di 13 • escluso che l'entrata in vigore del divieto fosse subordinata all'adozione della delibera CICR: “Le banche controricorrenti sostengono che la modifica dell'art. 120 t.u.b. abbisognava di una norma regolamentare per trovare effettiva applicazione: ciò che ha avuto luogo con l'odierna formulazione della norma, introdotta a far tempo dal 14 febbraio 2016 (cfr. memoria depositata prima dell'odierna udienza, pag. 9). In realtà, la delib. CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che fu introdotta col D.Lgs. n.
342/1999: essa, come si è visto, era deputata a stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata, "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". Il cit. art. 120, comma 2, è stato "sostituito" - così si è espresso il legislatore, nella circostanza - dal comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata dunque espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la L. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici. 3.6. - D'altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari - stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi - rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla Banca d'IA nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato. Sotto tale aspetto l'intervento demandato al
CICR in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal D.Lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di "interessi sugli interessi" implicava l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell'applicazione, nelle operazioni in conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori): talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera. È in conclusione da rimarcare la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demandi all'autorità pagina 16 di 23 regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata. Né si coglie l'inconveniente che, secondo la
Corte di appello, si annida nel negare che il divieto di anatocismo dovesse essere mediato dal CICR;
infatti, stante il carattere assoluto del detto divieto, l'effetto, unitario, che le banche dovevano perseguire era quello di escludere l'applicazione di interessi anatocistici: e questo indipendentemente dagli accorgimenti che ogni istituto di credito era ovviamente libero di assumere per assicurare tale risultato”); pagina 10 di 13 • escluso la applicabilità dell'art. 161 comma 5 TUB in relazione alla modifica dell'art. 120 TUB (“3.7.
- Appare poi privo di pertinenza il richiamo, operato dalla Corte di merito, al disposto dell'art. 161, comma 5.
t.u.b.. Secondo tale norma "(l)e disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati" ai sensi del testo unico.
L'articolo, inserito nel titolo IX del D.Lgs. n. 385 del 1993, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, era evidentemente volto a definire gli effetti che conservavano, all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, le norme regolamentari in precedenza emanate: finalità della richiamata disposizione era infatti quella di evitare che, per effetto di abrogazioni di norme primarie, si creassero, a cascata, aree non regolate dalla normativa secondaria fino all'intervento di una nuova disciplina attuativa del predetto testo unico. Né è risolutivo, sul punto, quanto disposto dal D.Lgs. n. 72/2015, evocato dalla Corte di appello, recante attuazione della dir. 2013/36/UE, in tema di accesso all'attività bancaria e di vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. L'art. 2, comma 2, di tale testo legislativo, dopo aver precisato che le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal
Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR e i regolamenti emanati dallo stesso Ministro ai sensi di norme abrogate o modificate dal D.Lgs. n. 72 del 2015 continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'IA nelle corrispondenti materie, dispone che "(r)imane fermo" quanto disposto dall'art. 161, comma 5, t.u.b.. Anche a ritenere che con quest'ultima previsione il legislatore abbia inteso non già ribadire il portato precettivo del cit. art. 161, comma 5, quale disposizione transitoria atta a regolare la sorte delle prescrizioni emanate dalle autorità creditizie prima dell'entrata in vigore del testo unico, quanto, piuttosto, assegnare a quella stessa norma una vera e propria forza espansiva, ciò non condurrebbe all'esito interpretativo prospettato dalla Corte di appello. Se è infatti astrattamente ipotizzabile che l'intentio legis riferita al cit. art. 2, comma 2, vada individuata nella volontà di assegnare al precetto contenuto in tale articolo il particolare compito di governare il regime transitorio del D.Lgs. n. 72 del 2015, manca alcun indice del proposito legislativo di attribuire alla previsione una portata più estesa, riferendola ad altri ambiti normativi, e segnatamente a quello regolato dal novellato art. 120, comma 2, t.u.b.. La stessa circostanza per cui il legislatore del 2015 reputò necessario evocare espressamente l'art. pagina 17 di 23 161, comma 5, per disciplinare una ipotesi specifica, non correlata all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993, fa comprendere come detta disposizione non sia in sé immediatamente applicabile ad ogni modifica normativa introdotta nella vigenza del testo unico bancario: e tanto meno a quelle modifiche intervenute prima ancora dell'emanazione del D.Lgs. n. 72/2015”.
Alla luce di quanto sopra, le doglianze dell'opposta vanno rigettate, dovendosi espungere tutti gli interessi anatocistici applicati dalla Banca dall'1.1.2014 sino all'entrata in vigore dell'art. 17 bis del Decreto Legge 18 del 2016.
Con riguardo al periodo successivo, gli interessi anatocistici vanno parimenti espunti, non essendovi la prova dell'autorizzazione all'addebito in conto degli interessi passivi a decorrere dal momento in cui essi diventano esigibili, come previsto dalla delibera CICR del 3.8.2016 n. 343. pagina 11 di 13 Il Consulente tecnico d'ufficio ha dunque ricalcolato il saldo del rapporto di conto corrente, accertando un saldo alla data del 23.11.2019 dell'ultimo estratto conto pari a € 334.674,79 a favore dell'opposta, cui ha aggiunto gli interessi calcolati sino alla data del ricorso monitorio, ricavando un debito complessivo di
[...]
relativamente al contratto di conto corrente di € 446.674,35. Parte_2
I calcoli del CTU sono documentati nell'allegato 4 bis della relazione e la pretesa del consulente di parte opposta al calcolo degli interessi sul saldo di € 302.014,79 ovvero di € 300.491,38 è infondata, in quanto non tiene conto degli addebiti per interessi anatocistici ricalcolati dal CTU esposti nell'ultima colonna del predetto allegato.
Stante la rideterminazione del credito azionato in via monitoria in relazione al saldo di conto corrente, il decreto ingiuntivo va revocato e va condannato al pagamento in favore dell'opposta, Parte_2 CP_1
dell'importo complessivo di € 579.650,20 (€ 605.784,68 cui vanno detratti gli interessi anatocistici
[...] illegittimamente applicati sino alla data del 14.2.2022 per € 26.134,48) per le linee di credito relative ai finanziamenti, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data del ricorso monitorio (mancando una esplicita richiesta di una diversa decorrenza) sino al soddisfo.
6. Le spese di lite tra e l'opposta sono a carico di quest'ultima e si liquidano come da Parte_1 dispositivo sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, per tutte le fasi tenuto conto del valore del credito in contestazione.
Le spese di lite tra e la parte opposta sono a carico del primo e si liquidano: Parte_2 per il procedimento monitorio in € 870,00 per spese vive ed in applicazione dei parametri medi ridotti del 30%, tenuto conto del valore del credito vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento in
€ 3.808,70 (parametri previsti D.M. 55/2014); per il giudizio di opposizione, con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della causa vicino al valore minimo dello scaglione, della limitata attività difensiva (essendo in contestazione solo l'anatocismo) e della natura seriale della controversia in relazione all'unica questione oggetto di contestazione, limitatamente alla fase di studio, introduttiva e della trattazione/istruttoria in € 10.591,00
(parametri previsti dal D.M. 147/2022), con esclusione delle spese della fase decisionale, che si considerano irripetibili, in quanto non imputabili alla parte opponente, avendo la parte opponente aderito alla proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento dell'intero importo del credito azionato in via monitoria oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese di Consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, sono definitivamente a carico nella misura dell'80% a carico dell'opponente e per il residuo a carico dell'opposta. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
pagina 12 di 13 1. Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Verbania n. 100/2022 emesso il 7.3.2022 e rigetta la domanda proposta da CP_1 nei confronti di
[...] Parte_1
2. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Verbania n. 100/2022 emesso il 7.3.2022 e condanna al Parte_2 pagamento in favore di dell'importo di € 579.650,20 oltre interessi al tasso Controparte_1 convenzionale dalla data del ricorso monitorio sino al soddisfo.
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_1 Parte_1
5.077,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed IVA come per legge.
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida, Parte_4 Controparte_1
€ 870,00 per spese vive del giudizio monitorio, € 3.808,70 per compensi professionali del giudizio monitorio, € 10.591,00 per il giudizio di merito dell'opposizione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed IVA come per legge.
5. Pone le spese di Consulenza tecnica d'ufficio nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di
[...]
nella misura dell'80% e di nella misura del 20%. Parte_2 Controparte_1
Verbania, 15.4.2025
Il Giudice Dr. IA Mingione
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