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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/09/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 20.3.2025, all'esito della camera di consiglio, coma da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 390/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Attilio Toni
contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Alessandra Ceschi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 26.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La complessa vicenda giudiziaria che oppone a Parte_1
di cui l'odierna appellante è dipendente Controparte_1 dal novembre 2006, e che è sottoposta alla cognizione di questa Corte in esito all'appello, proposto dalla lavoratrice avverso la sentenza 26.2.2024 del Tribunale di Siena, può riassumersi nei termini che seguono.
2. aveva originariamente agito contro davanti al _1 CP_1
Tribunale di Arezzo, nel 2015, insieme ad altri due colleghi, assumendo di avere lavorato nell'organizzazione di impresa della convenuta in forza di un formale appalto di servizi, che sarebbe stato tuttavia meramente fittizio, in quanto l'appaltatore, datore di lavoro degli attori, si sarebbe in realtà limitato alla fornitura della sola manodopera. In quel giudizio i ricorrenti avevano chiesto quindi l'accertamento dell'esistenza di distinti rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di con varie decorrenze (per dal CP_1 _1 novembre 2006), del loro diritto all'inquadramento nella categoria D del CCNL applicato da e la condanna della CP_1 convenuta a riammetterli in servizio. Con sentenza 9.5.2017, il ricorso era stato integralmente accolto quanto alla posizione di (per gli altri due lavoratori invece il Tribunale aveva _1 ritenuto il rapporto di durata diversa da quella rivendicata, statuizione questa poi riformata, ma che qui non rileva).
Questa Corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado, quanto alla posizione dell'odierna appellante, con sentenza del 16.10.2018, definitivamente confermata in sede di legittimità con ordinanza n. 36185/2022 della Corte di Cassazione.
3. Nel frattempo, nel giugno 2017, era stata anche _1 formalmente inserita nell'organico di , in esecuzione CP_1 della decisione di primo grado ed è pacifico, e comunque documentato (doc. 6 del fascicolo di primo grado di ), che CP_1 le parti avessero contestualmente sottoscritto un contratto part time al 62%. Risulta poi dalle stesse allegazioni dell'originaria attrice come, nel periodo in cui era stata formalmente alle dipendenze dell'interposta, ella avesse osservato un orario full time dal 2006 fino al 2010, mentre nel periodo successivo aveva lavorato con orario part time di 4 ore e 23 minuti giornalieri per cinque giorni la settimana.
2 4. Nelle more del giudizio sull'an dell'interposizione, inoltre, la lavoratrice aveva introdotto, sempre davanti al Tribunale di
Arezzo, un secondo giudizio, diretto alla quantificazione delle differenze di retribuzione che le sarebbero spettate ove fosse stata assunta alle dipendenze di fino dal novembre CP_1
2006. In quel processo aveva rivendicato tali differenze _1 per il periodo compreso tra il 1.11.2006 e la data dell'immissione nell'organico di , all'esito della sentenza CP_1 del maggio del 2017, quantificando il dovuto in relazione a un orario full time. Il giudizio di quantificazione era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione di quello sull'an dell'interposizione. Quindi, divenuta irrevocabile quella statuizione, il Tribunale di Arezzo, disposta una CTU contabile, aveva definito la controversia con sentenza del
1.8.2023, nella quale aveva ritenuto che le differenze retributive dovute alla lavoratrice e oggetto della sua domanda dovessero essere quantificate – si legge nella sentenza - “sulla base dell'inquadramento contrattuale riconosciuto dalla sentenza 154/2017 del Tribunale di Arezzo, confermata nei successivi gradi di giudizio, tenuto conto del rapporto part-time con il quale era stata assunta la parte ricorrente ed aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa alle formali dipendenze degli appaltatori di ”. Ciò Controparte_1 sul presupposto, espressamente affermato in sentenza, che nel giudizio sull'an dell'interposizione, conclusosi con la decisione del Tribunale di Arezzo del maggio 2017, fosse stata
“incidentalmente accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro part-time” (così ancora testualmente la sentenza
1.8.2023 del Tribunale di Arezzo). E' pacifico che la decisione resa in quel giudizio di quantificazione sia divenuta irrevocabile.
3 5. infine aveva agito in via monitoria davanti al Tribunale _1 di Siena per rivendicare una retribuzione parametrata a un orario full time, per il periodo successivo all'immissione in servizio alle dipendenze di (quindi per il periodo CP_1 successivo al maggio 2017). Il decreto era stato opposto dalla società, che aveva così introdotto il giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata.
6. Con quella sentenza il Tribunale di Siena ha respinto l'opposizione, assumendo: a) essere stato dimostrato che, alle
(apparenti) dipendenze dell'interposta, avesse _1 osservato da ultimo orario part time, come affermato anche dal Tribunale di Arezzo nel giudizio di quantificazione;
b) in ogni caso la lavoratrice avesse stipulato con , al momento CP_1 dell'immissione in servizio in attuazione della sentenza del maggio 2017, un contratto part time, in tal modo esprimendo una valida ed efficacia volontà negoziale, non accompagnata da alcuna riserva e in presenza della garanzia rappresentata dalla previsione dell'art. 8 comma 1 del D.L.gs. 81/2015
(secondo cui “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”).
7. La lavoratrice impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a un unico, articolato motivo. Con esso assume che la sentenza del
Tribunale di Arezzo del 2015, che aveva ritenuto l'esistenza dell'interposizione fittizia di manodopera, avesse accolto integralmente il suo ricorso, nel quale si faceva espresso riferimento a un orario full time. Quella decisione, d'altra parte, aveva affermato l'esistenza del rapporto di lavoro tra le odierne parti, “senza specificazioni temporali”, così che quel
4 rapporto avrebbe dovuto necessariamente intendersi come full time, attesa la natura di eccezione del contratto part time, rispetto al regime ordinario del rapporto di lavoro subordinato.
8. Ma anche avuto riguardo allo svolgimento in concreto della vicenda negoziale, secondo la prospettazione attrice, l'orario cui il giudice avrebbe dovuto fare riferimento avrebbe dovuto essere quello originariamente osservato da , all'atto _1 dell'apparente assunzione da parte dell'interposta nel 2006, dato che la pronuncia giudiziale avrebbe “ripristina[to] retroattivamente il rapporto”. Al contrario sarebbero state irrilevanti “le variazioni orarie disposte dalla società fittiziamente interposta durante gli 11 anni del rapporto di lavoro”, trattandosi di “atti negoziali tra appaltatore fittizio e lavoratore”, che non avrebbero avuto alcuna incidenza “sulla dinamica del rapporto lavoratore-effettivo datore di lavoro” (le citazioni testuali sono tutte dall'atto di appello).
9. In ogni caso, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere dimostrata l'esistenza di un rapporto part time con l'interposta, che sarebbe stato attestato solo dalla scheda anagrafica professionale. Un documento questo che sarebbe stato tuttavia inidoneo a rappresentare l'esistenza di un accordo diretto alla riduzione dell'orario, che avrebbe dovuto avere necessariamente forma scritta e di cui non vi sarebbe stata traccia in atti.
10. L'appellante ha concluso quindi come segue: “in riforma della sentenza impugnata A) Voglia accertare e dichiarare, anche in via incidentale, che, per le causali di cui in premessa, tra la parte appellante e la si è Controparte_2 costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time o alla diversa articolazione oraria che risulterà di giustizia e, per l'effetto Voglia accertare e dichiarare
5 il diritto della parte appellante a percepire le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto per l'importo complessivo di € 41.426,50 lordo fiscale o diverso importo che dovesse risultare di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo B) Voglia Cont infine condannare la , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa 190,
Roma, a pagare tutte le spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado”.
11. Si è costituita la società per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria. In memoria ha CP_1 argomentato la correttezza della sentenza di primo grado, assumendo di avere riammesso in servizio , dopo la _1 decisione del maggio 2017 sull'an dell'interposizione, “in continuità con il rapporto di lavoro” apparentemente in essere con l'interposta e quindi con l'orario all'epoca osservato dalla lavoratrice, mentre la sentenza del 2017 non avrebbe dato alcuna indicazione in ordine al regime orario del rapporto di lavoro.
12. L'appellata ha inoltre rilevato come anche la sentenza dell'agosto del 2023, resa nel giudizio di quantificazione riferito al periodo 2006-2017 avesse accertato l'esistenza di un rapporto part time, con una statuizione mai impugnata dalla lavoratrice, circostanza questa che di per sé avrebbe dovuto far ritenere l'infondatezza dell'appello.
13. All'udienza fissata per la discussione davanti al collegio, le parti hanno dato atto dell'irrevocabilità della sentenza dell'agosto 2023 del Tribunale di Arezzo. All'esito, ascoltata la discussione orale, la Corte ha deciso nei termini che seguono.
14. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello infondato.
6 15. In primo luogo invero deve rilevarsi come, nelle decisioni rese, nei diversi gradi, nel giudizio relativo all'an dell'interposizione fittizia di manodopera (la sentenza del maggio 2017 del Tribunale di Arezzo, quella del 2018 di questa
Corte e infine l'ordinanza del 2022 del Giudice di legittimità), non vi sia alcuna statuizione relativa all'orario di lavoro. Nelle pronunce di merito infatti si accerta l'illiceità dell'appalto, si afferma l'esistenza in atto della relazione negoziale tra e CP_1
l'odierna appellante con decorrenza dal 1.11.2006, si afferma il diritto di all'inquadramento in categoria D e si ordina _1
a di ripristinare la funzionalità del rapporto, senza CP_1 alcuna ulteriore specificazione. La decisione di legittimità ha poi respinto integralmente l'impugnazione di avverso la CP_1 sentenza di questa Corte, ritenendola in parte inammissibile e in parte infondata.
16. A fronte di questo dato è tuttavia un fatto che la sentenza del Tribunale di Arezzo dell'agosto 2023, resa nel giudizio di quantificazione delle differenze retributive, dovute all'attrice in esito all'affermazione giudiziale della riferibilità a del suo rapporto di lavoro e per il periodo anteriore al CP_1 maggio 2017, contenga invece una precisa statuizione sul punto che interessa. Essa afferma infatti chiaramente che il rapporto tra le parti debba intendersi come part time, sul presupposto (ad avviso della Corte infondato, ma è circostanza del tutto irrilevante) che così esso sia stato qualificato dalla sentenza del maggio 2017. Ed è pacifico che la sentenza dell'agosto 2023 sia divenuta irrevocabile. Un fatto questo che, secondo il collegio, impone di per sé di ritenere l'appello infondato.
17. E' indubitabile infatti che la decisione dell'agosto 2023 sia intervenuta a regolare un rapporto di durata, così che al
7 giudicato formatosi in quel giudizio deve necessariamente attribuirsi un'efficacia anche eccedente i periodi cui la statuizione irrevocabile si riferisce, salvo che intervengano fatti sopravvenuti o mutamenti regolativi. Si tratta di un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da Cass. 15072/2025, secondo cui “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale dunque esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”. Nella specie, a fronte del giudicato formatosi sulla qualificazione come part time del rapporto inter partes, contenuto nella sentenza dell'agosto del 2023 relativa ai crediti maturati da nel periodo novembre _1
2006-maggio 2017, neppure l'attrice allega l'esistenza di un qualche mutamento della situazione di fatto già regolata dal giudicato, così che esso deve necessariamente disciplinare anche la frazione del rapporto, successiva al maggio 2017, che
è oggetto del presente giudizio. Già per questa ragione l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale confermata.
18. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
19. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.
228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del
8 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Firenze, 20.3.2025 Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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