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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Dott. Aurelia Cuomo Giudice rel/est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1958 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata il [...] a [...], elett.te domiciliata alla via A. Parte_1
Barbarulo n. 50 in Nocera Inferiore (SA) presso lo studio dell'avv. Nicola Iannone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]de' Controparte_1
Tirreni, alla Via Biblioteca Avallone, 55 e parimenti ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Gallo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.04.2022, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 separazione dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Nocera Superiore, il 05.01.2009 e dalla cui unione sono nati due figli: , nata Persona_1
a Nocera Inferiore il 28.05.2009 e , nato a [...] il [...]. Persona_2
Ella ha chiesto, altresì, che i figli fossero affidati in maniera condivisa, con collocazione presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza con il padre;
conseguentemente, stante la coabitazione con il minore, che le fosse assegnata la dimora coniugale. Quanto alle statuizioni patrimoniali formulava domanda per un contributo al mantenimento dei figlio, a carico del padre e per un contributo al suo mantenimento.
Il resistente, si è costituto in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione ma contestando le richieste economiche della controparte, evidenziando la propria precaria condizione economica.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, all'udienza del 21.11.2022 il Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre e definizione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario;
assegnava l'abitazione familiare ad essa ricorrente. Disponeva, inoltre, che il resistente contribuisse al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concessi poi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., rigettate le richieste di prova orale, all'udienza di trattazione telematica del 12.06.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risul- tando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto ai provvedimenti concernenti la prole, si conferma il regime di affidamento condiviso dei due figli ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, come del resto concordemente richiesto dai genitori e non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento che possa far ritenere tale regime contrario all'interesse dei minori.
In merito, poi, ai tempi di permanenza con il padre, si confermano le modalità disposte con l' ordinanze del 21.11.2022.
In ragione della collocazione privilegiata dei minori presso la madre la casa coniugale andrà a quest'ultima assegnata.
Venendo ora ai provvedimenti di carattere patrimoniale, dall'istruttoria documentale e dalle dichiarazioni delle parti, non è emersa una sostanziale differenza patrimoniale tra i coniugi. Orbene a mente dell'art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
ancora, l'art. 337 ter c.c. dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e, infine, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Richiamati tali principi, considerata la collocazione presso la madre e la conseguente assegnazione della casa coniugale, si conferma l'importo a titolo di mantenimento dei due figli di cui all'ordinanza presidenziale, e, pertanto, il Collegio ritiene congruo fissare l'assegno dovuto da nell'importo mensile di euro di euro 400,00, da Controparte_1 versarsi entro il 4 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Dispone poi che l'assegno unico percepito dal resistente sia suddiviso tra le parti nella misura del 50%.
Ritiene, invece, il Collegio non possa trovare accoglimento la domanda di contributo al mantenimento della coniuge proposta da . Parte_1
L'art. 156 c.c. dispone, difatti, che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale (Cass. n. 21504/2021).
Orbene, nella fattispecie che ci occupa la posizione economico- patrimoniale delle parti non vede particolari differenziazioni. Il resistente ha dichiarato di svolgere attività di operaio e di aver subito una riduzione delle ore lavorative a causa di problemi di salute.
La ricorrente ha invece dichiarato di aver prestato attività lavorativa presso un call center ma di aver rinunciato a tale occupazione per accudire i figli minori.
Tuttavia, in considerazione della giovane età della ricorrente, del fatto che per sua stessa ammissione ella è in grado di lavorare e che entrambi i figli minori (la primogenita sedicenne ed il secondogenito tredicenne) sono in età scolare e delle precarie condizioni economiche del resistente, le quali dunque non evidenziano una significativa sproporzione rispetto a quelle della richiedente, la domanda non può trovare accoglimento. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione.
Si dà atto che è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che contrassero matrimonio in in Nocera Superiore, il 05.01.2009, (atto n. n. 1 p.1 anno 2009);
b) Affida i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
c) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le modalità disposte con l'ordinanza del 22.11.2022, da intendersi qui richiamata;
d) Assegna la casa coniugale a che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
e) Dispone che versi a , entro il 4 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori (200 euro ciascuno), somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
f) Dispone che l'assegno unico percepito dal resistente sia suddiviso tra le parti nella misura del 50%;
g) Pone a carico di entrambi genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
h) Rigetta la domanda di mantenimento, formulata da;
Parte_1
i) Compensa integralmente le spese di lite;
j) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Castel San Giorgio (SA) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 23, P.II Serie
A anno 2016)
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 06.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire