TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 719/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 719 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso e Parte_1 C.F._1
Antonella De Bonis, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Savioli, per CP_1 C.F._2
procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
disattesa, confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente
all'assegnazione della casa coniugale sita in Terracina – Via Risaia, 51 – in favore di esso ricorrente pagina 1 di 11 (ordinanza del 15/10/2019), all'affidamento congiunto del figlio minore e all'obbligo di Per_1
corrispondere a , a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro CP_1
600,00 rivalutabile annualmente a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza oltre
al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore. Nulla per la moglie economicamente
autonoma (sentenza n. 2191/2022). Con vittoria di spese e compensi di lite.” Chiedono che la causa
venga assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per parte resistente: il sottoscritto avv.to contesta quanto dedotto da controparte in quanto non
corrispondente al vero, non provato e, mirato sempre e solo a screditare la figura materna. La sig.ra
nel corso degli anni si è sempre dimostrata collaborativa e non ha mai impedito al minore di CP_1
frequentare il padre contrariamente a quanto continua a sostenere la controparte. Al contrario la stessa
si è sempre adoperata affinché' il minore frequentasse il ma lo stesso ha costantemente Pt_1
rifiutato qualsiasi rapporto con il genitore come hanno confermato i verbali relativi agli incontri
protetti che nel corso degli anni sono stati redatti e sono agli atti. Non corrisponde al vero l'assunto di
controparte che il dal 2017 sia stato estromesso dalla vita del figlio, in quanto la Pt_1 CP_1
non si è mai rifiutata di far frequentare il minore al Tale assunto è provato dal fatto che la Pt_1
stessa ha sempre seguito le direttive dei servizi sociali di Terracina, attenendosi alle loro decisioni
riguardanti gli incontri e le modalità con i quali questi si sono svolti nel corso degli anni, come risulta
dalle relazioni in atti. Si precisa che, la ha rilasciato la casa coniugale al nel 2018 e, CP_1 Pt_1
da allora vive ospite dei genitori unitamente al minore. La stessa è priva di reddito, anche se
controparte sostiene che sia economicamente autonoma, ma questo non è mai stato dimostrato, in
quanto non corrisponde al vero! Inoltre, la stessa ha problemi di salute che non gli permettono di
lavorare come risulta dalla documentazione medica già depositata in atti. Alla luce di quanto sopra, la
ritiene di avere diritto ad un giusto riconoscimento economico avendo con il suo lavoro CP_1
collaborato all'accrescimento del patrimonio familiare, intestato interamente al e di non aver Pt_1
mai percepito nulla al riguardo sia in costanza di matrimonio che dopo. Occorre precisare che la
versa in condizioni economiche molto precarie, non ha un lavoro, dopo la separazione CP_1
unitamente al minore è tornata a vivere dai suoi genitori come su meglio specificato. Considerata l'età,
44 anni, i problemi di salute di cui soffre, di cui vi è già agli atti una cospicua documentazione medica,
pagina 2 di 11 non consentono alla medesima un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. All'uopo ci si riporta alla
sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha stabilito che l'assegno divorzile deve riconoscere sia una
funzione sia perequativa che compensativa. Occorre tentare di stabilire un equilibrio fra le condizioni
economiche delle parti, ma al tempo stesso deve compensarsi la perdita di occasioni lavorative del
coniuge che ha rinunciato alle stesse in favore della famiglia e, come in questo caso ci si è prodigati al
fine di poter raggiungere un buon livello economico e che una volta raggiunto ci si è visti negare tutto.
Nella fattispecie concreta, risulta chiaramente uno squilibrio nella situazione economica delle parti a
seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Pertanto, si insta affinché alla venga CP_1
riconosciuto un assegno divorzile commisurato al reddito del che è di gran lunga superiore a Pt_1
quello dichiarato. A tale scopo, si insta affinché il Giudice provveda a disporre un controllo fiscale al
[...]
al fine di poter determinare correttamente sia l'assegno divorzile dovuto alla che quello Pt_1 CP_1
dovuto al minore. Tutto ciò al fine che madre e figlio possano condurre un tenore di vita adeguato. Il
giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla parte richiedente alla conduzione
della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Si conclude
chiedendo che la causa venga assunta in decisione e che vengano accolte le istanze così come proposte
tenuto conto di quanto esposto e degli allegati in atti. Vittoria di spese e liquidazione di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 1201/2024, pubblicata il 3.6.2024, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 29.10.2005 a San Felice Circeo (LT). Parte_1 CP_1
Quindi, acquisite le relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale incaricato e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- il merito della lite
pagina 3 di 11 Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, va rigettata la richiesta avanzata da parte resistente affinché il Giudice
provveda a disporre un controllo fiscale al al fine di poter determinare correttamente sia Pt_1
l'assegno divorzile dovuto alla che quello dovuto al minore, essendo la richiesta CP_1
meramente esplorativa e la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Statuizioni relative alla prole
Va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne Per_1
(25.1.2011), come già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per la minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
In ordine al collocamento, va rilevato che, sin dall'allontanamento unitamente alla madre dalla ex casa familiare, è prevalentemente collocato presso la Per_1 CP_1
Pertanto, onde garantire stabilità alle consuetudini di vita di e tenuto conto del Per_1
rapporto problematico che il ragazzo ha con il padre (v. relazione del Servizio Sociale, in atti,
ove è dato leggersi: […] continua a non parlare e a non guardare il padre), va disposto il Per_1
collocamento prevalente di presso la madre, come richiesto da ambedue le parti. Per_1
pagina 4 di 11 In ordine al diritto di visita paterno, tenuto conto della mancata evoluzione nel rapporto padre-figlio all'interno dello spazio neutro (v. al riguardo relazione di aggiornamento del
Servizio Sociale in atti, prot. N. 0011282 del 27.9.2024), il Collegio reputa rispondente all'interesse del minore prevedere che il Servizio Sociale del Comune di Terracina, prosegua gli incontri tra padre e figlio a cadenza bi-settimanale, ma che gli stessi possano aver luogo secondo le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse di ed anche, Per_1
come suggerito dal Servizio stesso, con incontri semi-liberi (piccole uscite o passeggiate in presenza
dell'operatore).
Ciò posto, appare indispensabile che riprenda il percorso di sostegno psicologico Per_1
presso il TSMREE di Terracina che, dalla nota di aggiornamento del 30.7.2024, il ragazzo risulta aver interrotto.
Si ritiene altresì indispensabile, atteso che lo stato di conflittualità tra la coppia genitoriale risulta ancora presente (v. relazione del Servizio Sociale, in atti), che ambedue le parti proseguano i percorsi di psicoterapia e di sostegno alla genitorialità già avviati.
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina dovrà monitorare il nucleo familiare relazionando ogni trimestre al G.T. dei percorsi effettuati, segnalando tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per il minore.
Assegnazione casa coniugale
Nulla deve disporsi in riferimento alla ex casa coniugale, trovando applicazione, nel caso di specie, l'ordinario regime privatistico della proprietà.
La casa familiare, difatti, già da anni ha cessato di essere tale, essendo stata la prole definitivamente sradicata dal luogo in cui la sua vita domestica si svolgeva prima della disgregazione del nucleo familiare.
Mantenimento per la prole
Sull'assegno di mantenimento per il figlio giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche pagina 5 di 11 della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922). Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore,
legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento,
che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n. 2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Inoltre, come precisato dalla Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi,
nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (v. sul punto, Cass. ord. 1 marzo
2018 n. 4811).
Ciò posto, in ordine all'importo da porsi a carico del padre per il mantenimento di , Per_1
ha chiesto confermarsi l'ammontare già individuato con la sentenza di Parte_1
separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti, deducendo la mancanza di mutamenti medio tempore intervenuti.
Dalle dichiarazioni reddituali in atti, risulta in capo al la medesima condizione Pt_1
patrimoniale già riscontrata in sede di separazione: lo stesso è proprietario di svariati terreni e diversi fabbricati (v. quadri terreni e fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali in atti).
Nulla il ricorrente ha dedotto in ordine a mutamenti inerenti alla propria situazione reddituale e deve, quindi, presumersi che lo stesso, attualmente, benefici ancora degli stessi redditi rilevati in sede di separazione (v. al riguardo sentenza di separazione n. 2191/2022,
pagina 6 di 11 pubblicata il 21.11.2022, ove è dato leggersi: titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale deputata alla coltivazione di ortaggi in colture protette e pieno campo (v. visura della
camera di commercio di Latina, in atti), all'udienza presidenziale ha dichiarato: Guadagno 2.500,00
euro mensili (v. verbale udienza presidenziale). Dall'esame degli estratti conto depositati dal ricorrente
emerge una significativa disponibilità di denaro da parte dello stesso. Il inoltre, è proprietario Pt_1
della casa coniugale, di cui ha la disponibilità, essendo già stata revocata la precedente assegnazione in
favore della (v. ordinanza 15.10.2019). Il ricorrente è altresì proprietario di ulteriori CP_1
immobili, avvinti dal vincolo di pertinenza con la casa coniugale e deputati allo svolgimento
dell'attività imprenditoriale del (v. dichiarazioni dei redditi in atti, quadro fabbricati, e Pt_1
ricorso, ove è dato leggersi: si chiede che il piano inferiore venga assegnato al marito, in considerazione
della sua funzione di bene strumentale).
, pur avendo con la comparsa conclusionale chiesto di aumentare l'assegno di CP_1
mantenimento per il figlio (v. comparsa conclusionale parte resistente, sub. pag. 2 , ove è dato leggersi: Attualmente al minore è riconosciuta la somma di euro 600,00 si insta affinché venga
riconosciuto allo stesso il mantenimento di euro 900,00 mensili tenuto conto che il medesimo frequenta
il primo anno di Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci a Terracina e che dopo la maturità si iscriverà
all'università, e, pertanto, le spese aumenteranno e che le stesse dovranno essere sostenute al 50% dai
rispettivi coniugi), non ha in alcun modo provato che le necessità del figlio abbiano subito un incremento (si ricorda che sono trascorsi solamente due anni dalla pubblicazione della sentenza di separazione che ha quantificato nell'ammontare di euro 600,00 mensili l'assegno di mantenimento per il minore).
Anche la situazione economico-patrimoniale della resistente non risulta aver subito miglioramenti né peggioramenti. La difatti, come dalla stessa dedotto, vive ancora, CP_1
unitamente al figlio, presso la propria famiglia d'origine e non è, pertanto, gravata da costi abitativi. Parimenti, la stessa, non risulta aver trovato un'occupazione lavorativa.
Tutto ciò premesso, fatta attuazione del principio di proporzionalità, considerata l'età di
(14 anni) e le di lui esigenze di vita e di studio, tenuto conto del patrimonio del Per_1 [...]
e della disponibilità che lo stesso ha della casa coniugale, tenuto conto del perdurante Pt_1
pagina 7 di 11 stato di disoccupazione della e dell'assenza di costi abitativi a suo carico, reputa CP_1
equo il Collegio porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla un Parte_1 CP_1
assegno di mantenimento per il figlio pari a 600,00 euro mensili, oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie necessarie per il minore, determinate secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Latina.
Assegno divorzile
La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile svolta dalla resistente non può essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. In altri termini, l'assegno divorzile,
che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di pagina 8 di 11 vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. n.4215/2021 del 17.2.2021).
Nella specie, pur risultando incontestabile la disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, in corso di causa non è
emersa la prova che la stessa sia dipesa da scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, tali per cui la avrebbe sacrificato le proprie CP_1
aspettative professionali e reddituali (rispetto alle quali, peraltro, nulla è stato dedotto) in favore dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare. Parte resistente non ha neanche comprovato l'apporto asseritamente fornito alla realizzazione del patrimonio familiare o personale del il quale ha espressamente contestato tale circostanza. La Pt_1 CP_1
difatti, pur avendo dedotto di aver contribuito alla rifinitura della casa coniugale ed alla
costruzione degli impianti sericoli, non ha articolato istanze istruttorie sul punto né prodotto in giudizio documentazione a suffragio di tali prospettazioni.
, pertanto, non ha provato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento CP_1
dell'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa non essendo emerso in corso di giudizio né che la resistente abbia rinunciato, per scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio, ad occasioni di crescita professionale, né che la stessa abbia fornito un apporto alla realizzazione del patrimonio familiare o personale del Pt_1
Deve escludersi, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale attesa l'inidoneità della documentazione medica versata in atti a comprovare un'oggettiva incapacità della da ricondursi ai dedotti problemi di CP_1
salute, di procurarsi da sola mezzi adeguati.
pagina 9 di 11 Pertanto, nella situazione sopra descritta, in attuazione del principio di autodeterminazione ed auto-responsabilità dei coniugi, valutata l'intera storia coniugale, tenuto conto della breve durata del matrimonio e della giovane età della resistente (46 anni), valutato il mancato assolvimento da parte della richiedente dell'onere probatorio sulla stessa gravante, la domanda di assegno divorzile non può che essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite tra le parti vanno compensate, in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. 1201/2024, pubblicata il 3.6.2024, così provvede:
AFFIDA il figlio minorenne delle parti, in via condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi riportato e trascritto;
dispone in riferimento alla ex casa familiare, trovando applicazione l'ordinario CP_2
regime privatistico della proprietà;
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per il figlio l'obbligo di Parte_1 Per_1
corrispondere a , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 600,00 euro, oltre CP_1
adeguamento ISTAT, indice F.O.I.,;
PONE le spese straordinarie necessarie per il figlio , come determinate dal protocollo Per_1
di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
INVITA entrambe le parti a proseguire il percorso di psico-terapia individuale presso il CSM
di Terracina ed il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dal Servizio Sociale del Comune di
Terracina;
DISPONE l'immediata ripresa del percorso di psicoterapia individuale per il minore presso il
T.S.M.R.E.E. di Terracina;
pagina 10 di 11 DISPONE che il Servizio Sociale del Comune di Terracina (LT), coordinandosi con il
T.S.M.R.E.E. ed il C.S.M. di Terracina (oltre che con le risorse di rete esterne al servizio eventualmente coinvolte) monitori il nucleo familiare, relazionando ogni trimestre al G.T.
nell'ambito della già disposta vigilanza, segnalando tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per il minore;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni al Servizio Sociale del Comune di Terracina
ed al T.S.M.R.E.E. di Terracina, oltre che per la trasmissione alla Cancelleria del G.T. del
Tribunale di Latina.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 3.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tania Monetti. Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 11 di 11
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 719 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso e Parte_1 C.F._1
Antonella De Bonis, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Savioli, per CP_1 C.F._2
procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
disattesa, confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente
all'assegnazione della casa coniugale sita in Terracina – Via Risaia, 51 – in favore di esso ricorrente pagina 1 di 11 (ordinanza del 15/10/2019), all'affidamento congiunto del figlio minore e all'obbligo di Per_1
corrispondere a , a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro CP_1
600,00 rivalutabile annualmente a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza oltre
al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore. Nulla per la moglie economicamente
autonoma (sentenza n. 2191/2022). Con vittoria di spese e compensi di lite.” Chiedono che la causa
venga assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per parte resistente: il sottoscritto avv.to contesta quanto dedotto da controparte in quanto non
corrispondente al vero, non provato e, mirato sempre e solo a screditare la figura materna. La sig.ra
nel corso degli anni si è sempre dimostrata collaborativa e non ha mai impedito al minore di CP_1
frequentare il padre contrariamente a quanto continua a sostenere la controparte. Al contrario la stessa
si è sempre adoperata affinché' il minore frequentasse il ma lo stesso ha costantemente Pt_1
rifiutato qualsiasi rapporto con il genitore come hanno confermato i verbali relativi agli incontri
protetti che nel corso degli anni sono stati redatti e sono agli atti. Non corrisponde al vero l'assunto di
controparte che il dal 2017 sia stato estromesso dalla vita del figlio, in quanto la Pt_1 CP_1
non si è mai rifiutata di far frequentare il minore al Tale assunto è provato dal fatto che la Pt_1
stessa ha sempre seguito le direttive dei servizi sociali di Terracina, attenendosi alle loro decisioni
riguardanti gli incontri e le modalità con i quali questi si sono svolti nel corso degli anni, come risulta
dalle relazioni in atti. Si precisa che, la ha rilasciato la casa coniugale al nel 2018 e, CP_1 Pt_1
da allora vive ospite dei genitori unitamente al minore. La stessa è priva di reddito, anche se
controparte sostiene che sia economicamente autonoma, ma questo non è mai stato dimostrato, in
quanto non corrisponde al vero! Inoltre, la stessa ha problemi di salute che non gli permettono di
lavorare come risulta dalla documentazione medica già depositata in atti. Alla luce di quanto sopra, la
ritiene di avere diritto ad un giusto riconoscimento economico avendo con il suo lavoro CP_1
collaborato all'accrescimento del patrimonio familiare, intestato interamente al e di non aver Pt_1
mai percepito nulla al riguardo sia in costanza di matrimonio che dopo. Occorre precisare che la
versa in condizioni economiche molto precarie, non ha un lavoro, dopo la separazione CP_1
unitamente al minore è tornata a vivere dai suoi genitori come su meglio specificato. Considerata l'età,
44 anni, i problemi di salute di cui soffre, di cui vi è già agli atti una cospicua documentazione medica,
pagina 2 di 11 non consentono alla medesima un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. All'uopo ci si riporta alla
sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha stabilito che l'assegno divorzile deve riconoscere sia una
funzione sia perequativa che compensativa. Occorre tentare di stabilire un equilibrio fra le condizioni
economiche delle parti, ma al tempo stesso deve compensarsi la perdita di occasioni lavorative del
coniuge che ha rinunciato alle stesse in favore della famiglia e, come in questo caso ci si è prodigati al
fine di poter raggiungere un buon livello economico e che una volta raggiunto ci si è visti negare tutto.
Nella fattispecie concreta, risulta chiaramente uno squilibrio nella situazione economica delle parti a
seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Pertanto, si insta affinché alla venga CP_1
riconosciuto un assegno divorzile commisurato al reddito del che è di gran lunga superiore a Pt_1
quello dichiarato. A tale scopo, si insta affinché il Giudice provveda a disporre un controllo fiscale al
[...]
al fine di poter determinare correttamente sia l'assegno divorzile dovuto alla che quello Pt_1 CP_1
dovuto al minore. Tutto ciò al fine che madre e figlio possano condurre un tenore di vita adeguato. Il
giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla parte richiedente alla conduzione
della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Si conclude
chiedendo che la causa venga assunta in decisione e che vengano accolte le istanze così come proposte
tenuto conto di quanto esposto e degli allegati in atti. Vittoria di spese e liquidazione di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 1201/2024, pubblicata il 3.6.2024, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 29.10.2005 a San Felice Circeo (LT). Parte_1 CP_1
Quindi, acquisite le relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale incaricato e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- il merito della lite
pagina 3 di 11 Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, va rigettata la richiesta avanzata da parte resistente affinché il Giudice
provveda a disporre un controllo fiscale al al fine di poter determinare correttamente sia Pt_1
l'assegno divorzile dovuto alla che quello dovuto al minore, essendo la richiesta CP_1
meramente esplorativa e la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Statuizioni relative alla prole
Va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne Per_1
(25.1.2011), come già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per la minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
In ordine al collocamento, va rilevato che, sin dall'allontanamento unitamente alla madre dalla ex casa familiare, è prevalentemente collocato presso la Per_1 CP_1
Pertanto, onde garantire stabilità alle consuetudini di vita di e tenuto conto del Per_1
rapporto problematico che il ragazzo ha con il padre (v. relazione del Servizio Sociale, in atti,
ove è dato leggersi: […] continua a non parlare e a non guardare il padre), va disposto il Per_1
collocamento prevalente di presso la madre, come richiesto da ambedue le parti. Per_1
pagina 4 di 11 In ordine al diritto di visita paterno, tenuto conto della mancata evoluzione nel rapporto padre-figlio all'interno dello spazio neutro (v. al riguardo relazione di aggiornamento del
Servizio Sociale in atti, prot. N. 0011282 del 27.9.2024), il Collegio reputa rispondente all'interesse del minore prevedere che il Servizio Sociale del Comune di Terracina, prosegua gli incontri tra padre e figlio a cadenza bi-settimanale, ma che gli stessi possano aver luogo secondo le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse di ed anche, Per_1
come suggerito dal Servizio stesso, con incontri semi-liberi (piccole uscite o passeggiate in presenza
dell'operatore).
Ciò posto, appare indispensabile che riprenda il percorso di sostegno psicologico Per_1
presso il TSMREE di Terracina che, dalla nota di aggiornamento del 30.7.2024, il ragazzo risulta aver interrotto.
Si ritiene altresì indispensabile, atteso che lo stato di conflittualità tra la coppia genitoriale risulta ancora presente (v. relazione del Servizio Sociale, in atti), che ambedue le parti proseguano i percorsi di psicoterapia e di sostegno alla genitorialità già avviati.
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina dovrà monitorare il nucleo familiare relazionando ogni trimestre al G.T. dei percorsi effettuati, segnalando tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per il minore.
Assegnazione casa coniugale
Nulla deve disporsi in riferimento alla ex casa coniugale, trovando applicazione, nel caso di specie, l'ordinario regime privatistico della proprietà.
La casa familiare, difatti, già da anni ha cessato di essere tale, essendo stata la prole definitivamente sradicata dal luogo in cui la sua vita domestica si svolgeva prima della disgregazione del nucleo familiare.
Mantenimento per la prole
Sull'assegno di mantenimento per il figlio giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche pagina 5 di 11 della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922). Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore,
legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento,
che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n. 2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Inoltre, come precisato dalla Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi,
nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (v. sul punto, Cass. ord. 1 marzo
2018 n. 4811).
Ciò posto, in ordine all'importo da porsi a carico del padre per il mantenimento di , Per_1
ha chiesto confermarsi l'ammontare già individuato con la sentenza di Parte_1
separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti, deducendo la mancanza di mutamenti medio tempore intervenuti.
Dalle dichiarazioni reddituali in atti, risulta in capo al la medesima condizione Pt_1
patrimoniale già riscontrata in sede di separazione: lo stesso è proprietario di svariati terreni e diversi fabbricati (v. quadri terreni e fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali in atti).
Nulla il ricorrente ha dedotto in ordine a mutamenti inerenti alla propria situazione reddituale e deve, quindi, presumersi che lo stesso, attualmente, benefici ancora degli stessi redditi rilevati in sede di separazione (v. al riguardo sentenza di separazione n. 2191/2022,
pagina 6 di 11 pubblicata il 21.11.2022, ove è dato leggersi: titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale deputata alla coltivazione di ortaggi in colture protette e pieno campo (v. visura della
camera di commercio di Latina, in atti), all'udienza presidenziale ha dichiarato: Guadagno 2.500,00
euro mensili (v. verbale udienza presidenziale). Dall'esame degli estratti conto depositati dal ricorrente
emerge una significativa disponibilità di denaro da parte dello stesso. Il inoltre, è proprietario Pt_1
della casa coniugale, di cui ha la disponibilità, essendo già stata revocata la precedente assegnazione in
favore della (v. ordinanza 15.10.2019). Il ricorrente è altresì proprietario di ulteriori CP_1
immobili, avvinti dal vincolo di pertinenza con la casa coniugale e deputati allo svolgimento
dell'attività imprenditoriale del (v. dichiarazioni dei redditi in atti, quadro fabbricati, e Pt_1
ricorso, ove è dato leggersi: si chiede che il piano inferiore venga assegnato al marito, in considerazione
della sua funzione di bene strumentale).
, pur avendo con la comparsa conclusionale chiesto di aumentare l'assegno di CP_1
mantenimento per il figlio (v. comparsa conclusionale parte resistente, sub. pag. 2 , ove è dato leggersi: Attualmente al minore è riconosciuta la somma di euro 600,00 si insta affinché venga
riconosciuto allo stesso il mantenimento di euro 900,00 mensili tenuto conto che il medesimo frequenta
il primo anno di Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci a Terracina e che dopo la maturità si iscriverà
all'università, e, pertanto, le spese aumenteranno e che le stesse dovranno essere sostenute al 50% dai
rispettivi coniugi), non ha in alcun modo provato che le necessità del figlio abbiano subito un incremento (si ricorda che sono trascorsi solamente due anni dalla pubblicazione della sentenza di separazione che ha quantificato nell'ammontare di euro 600,00 mensili l'assegno di mantenimento per il minore).
Anche la situazione economico-patrimoniale della resistente non risulta aver subito miglioramenti né peggioramenti. La difatti, come dalla stessa dedotto, vive ancora, CP_1
unitamente al figlio, presso la propria famiglia d'origine e non è, pertanto, gravata da costi abitativi. Parimenti, la stessa, non risulta aver trovato un'occupazione lavorativa.
Tutto ciò premesso, fatta attuazione del principio di proporzionalità, considerata l'età di
(14 anni) e le di lui esigenze di vita e di studio, tenuto conto del patrimonio del Per_1 [...]
e della disponibilità che lo stesso ha della casa coniugale, tenuto conto del perdurante Pt_1
pagina 7 di 11 stato di disoccupazione della e dell'assenza di costi abitativi a suo carico, reputa CP_1
equo il Collegio porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla un Parte_1 CP_1
assegno di mantenimento per il figlio pari a 600,00 euro mensili, oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie necessarie per il minore, determinate secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Latina.
Assegno divorzile
La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile svolta dalla resistente non può essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. In altri termini, l'assegno divorzile,
che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di pagina 8 di 11 vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. n.4215/2021 del 17.2.2021).
Nella specie, pur risultando incontestabile la disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, in corso di causa non è
emersa la prova che la stessa sia dipesa da scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, tali per cui la avrebbe sacrificato le proprie CP_1
aspettative professionali e reddituali (rispetto alle quali, peraltro, nulla è stato dedotto) in favore dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare. Parte resistente non ha neanche comprovato l'apporto asseritamente fornito alla realizzazione del patrimonio familiare o personale del il quale ha espressamente contestato tale circostanza. La Pt_1 CP_1
difatti, pur avendo dedotto di aver contribuito alla rifinitura della casa coniugale ed alla
costruzione degli impianti sericoli, non ha articolato istanze istruttorie sul punto né prodotto in giudizio documentazione a suffragio di tali prospettazioni.
, pertanto, non ha provato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento CP_1
dell'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa non essendo emerso in corso di giudizio né che la resistente abbia rinunciato, per scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio, ad occasioni di crescita professionale, né che la stessa abbia fornito un apporto alla realizzazione del patrimonio familiare o personale del Pt_1
Deve escludersi, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale attesa l'inidoneità della documentazione medica versata in atti a comprovare un'oggettiva incapacità della da ricondursi ai dedotti problemi di CP_1
salute, di procurarsi da sola mezzi adeguati.
pagina 9 di 11 Pertanto, nella situazione sopra descritta, in attuazione del principio di autodeterminazione ed auto-responsabilità dei coniugi, valutata l'intera storia coniugale, tenuto conto della breve durata del matrimonio e della giovane età della resistente (46 anni), valutato il mancato assolvimento da parte della richiedente dell'onere probatorio sulla stessa gravante, la domanda di assegno divorzile non può che essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite tra le parti vanno compensate, in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. 1201/2024, pubblicata il 3.6.2024, così provvede:
AFFIDA il figlio minorenne delle parti, in via condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi riportato e trascritto;
dispone in riferimento alla ex casa familiare, trovando applicazione l'ordinario CP_2
regime privatistico della proprietà;
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per il figlio l'obbligo di Parte_1 Per_1
corrispondere a , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 600,00 euro, oltre CP_1
adeguamento ISTAT, indice F.O.I.,;
PONE le spese straordinarie necessarie per il figlio , come determinate dal protocollo Per_1
di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
INVITA entrambe le parti a proseguire il percorso di psico-terapia individuale presso il CSM
di Terracina ed il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dal Servizio Sociale del Comune di
Terracina;
DISPONE l'immediata ripresa del percorso di psicoterapia individuale per il minore presso il
T.S.M.R.E.E. di Terracina;
pagina 10 di 11 DISPONE che il Servizio Sociale del Comune di Terracina (LT), coordinandosi con il
T.S.M.R.E.E. ed il C.S.M. di Terracina (oltre che con le risorse di rete esterne al servizio eventualmente coinvolte) monitori il nucleo familiare, relazionando ogni trimestre al G.T.
nell'ambito della già disposta vigilanza, segnalando tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per il minore;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni al Servizio Sociale del Comune di Terracina
ed al T.S.M.R.E.E. di Terracina, oltre che per la trasmissione alla Cancelleria del G.T. del
Tribunale di Latina.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 3.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tania Monetti. Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 11 di 11