Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 17.4.2025 composto dai Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nel procedimento ex art. 473 bis.29/47 cpc per la modifica di condizioni divorzili promosso da:
, RTe_1 nata a [...] in data [...] (C.F.: ), cittadina italiana, residente a CodiceFiscale_1
Ciriè (TO), Via Marianetti n. 18 ed elettivamente domiciliata in Torino -Via Susa n. 42 presso le avvocate Elena De Bernardi (C.F.: ), e (C.F.: C.F._2 CP_1
) che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che C.F._3 disgiuntamente, per delega in atti RTe ricorrente contro
Controparte_2 nato in [...] in data [...] (C.F.: ), cittadino algerino, CodiceFiscale_4 residente in [...] RTe resistente Non costituito Non comparso Con l'intervento del P.M. che ha concluso nei seguenti sensi: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 13/02/2025 Camera di consiglio del giorno 17.4.2025
* Relativo alla
[...] nato il [...] a [...], cittadino italiano, CF: RTe_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
C.F._5 nato il [...] a [...], cittadino italiano, CF: RTe_3
, minorenne;
C.F._6 nato il [...] a [...], cittadino italiano, C.F.: RTe_4
minorenne C.F._7 pagina 1 di 5
- All'udienza del 12.2.2025 parte ricorrente ha richiesto alla luce della relazione dei Servizi Sociali in atti disporsi l'affidamento esclusivo della prole alla sola madre con facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni per i figli anche quelle di maggiore interesse per gli stessi, con visite libere padre-figli. Queste le conclusioni di merito cui al ricorso introduttivo:
“(…) Disporre la modifica della sentenza n. 205/2019 emessa dal Tribunale di Ivrea che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio:
- In punto affidamento dei due figli minori, IN VIA PRINCIPALE se il signor si metterà in discussione e dimostrerà autenticamente di volersi impegnare per fare il padre CP_2 mantenere il regime di affido condiviso. IN SUBORDINE nell'ipotesi in cui, invece, il signor continuerà a non vedere la propria parte di fatica e a non lavorare CP_2 su di sé come strumento per offrire ai suoi figli una genitorialità adeguata e minorecentrica, RT disporre l'affidamento esclusivo alla signora riservata ogni diversa ed ulteriore iniziativa a tutela in favore dei figli.
- in punto calendario, Pt_ prevedere che ed previo riavvicinamento dei minori al papà e tenuto conto della volontà degli stessi, Pt_3 in considerazione della loro età, stiano con il signor a fine settimana alternati dal venerdì alla CP_2 domenica sera con rientro presso la mamma;
durante la settimana stiano presso la mamma con la possibilità che il papà li possa incontrare alcuni pomeriggi dall'uscita da scuola, sempre tenendo conto della volontà e degli impegni dei ragazzi, eventualmente accompagnandoli alle attività sportive;
- In punto economico, porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli non inferiore ad € 750,00 (con rivalutazione annuale Istat), o quella diversa e veriore somma che sarà determinata all'esito dell'istruttoria, anche in base alla ripartizione che verrà fatta dell'assegno unico, previa un'accurata analisi dei redditi e delle consistenze patrimoniali del resistente;
con la suddivisione delle spese mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative relative ai figli, necessarie o concordate, come previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Ivrea e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nella misura del 50% ciascuno o in quella diversa percentuale che sarà individuata all'esito dell'istruttoria, in base alla condizione economico-patrimoniale del resistente. Respingere ogni diversa avversaria domanda. Con vittoria di spese ed onorari di lite oltre spese forfettarie, ed accessori di legge.”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 13/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 337 quinquies / 473 bis 29 cpc ritualmente notificato al convenuto ex art 143 cpc in data 21.10.2024 RTe ricorrente ha esposto che il Tribunale di Ivrea con sentenza n 205/2019 pubblicata il 19.2.2019 in causa RG 2981/2018 passata in giudicato il 18.9.2019 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le RTi, esponendo che figli (nato il [...] a [...]), (nato il [...] a RTe_2 Pt_3 Pt_ Ciriè (TO)) e (nato il [...] a [...]), venivano affidati ad entrambi i genitori con collocazione a settimane alternate presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso la madre. Ha esposto parte ricorrente che a fronte di un riparto paritario del tempo, il padre pagina 2 di 5 avrebbe dovuto contribuire dal momento del reperimento di un'attività lavorativa al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 300,00 (mentre sino ad allora ciascuno avrebbe provveduto ai ragazzi nelle settimane di propria spettanza), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche concordate e documentate. Contestualmente la signora RT avrebbe percepito integralmente gli assegni familiari e sarebbe stata beneficiaria di ogni altro contributo e agevolazione relativi alla gestione dei figli. Lamentava parte ricorrente che il convenuto non aveva mai tenuto presso di sé i figli come disposto nella sentenza, sottraendosi a quanto ivi posto disinteressandosi dei figli e non contribuendo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, in un contesto di difficoltà nella gestione della prole a causa dell'inerzia del convenuto anche in punto decisionale. In punto economico parte ricorrente rappresentava di lavorare come OSS presso cooperativa con reddito di poco superiore ad € 1.000,00 ca al mese a fronte del dato a mente del quale il convenuto (per quanto riferitole dai figli) fosse medio temproe stato assunto con stipendio mensile di € 2.000,00 al mese. Concludeva nei seguenti sensi: “(…) Piaccia al Tribunale Ill.mo Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzioni Previa fissazione udienza ex art. 473 bis 14 c.p.c. Riservata l'indicazione e deduzione di prove testimoniali e documentali in caso di contestazione delle circostanze indicate in fatto. Previo ordine di esibizione del contratto di lavoro e delle buste paga del signor dell'ultimo anno e delle CP_2 dichiarazioni dei redditiDisporre la modifica della sentenza n. 205/2019 emessa dal Tribunale di Ivrea che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio:
- In punto affidamento dei due figli minori, IN VIA PRINCIPALE se il signor si metterà in discussione e dimostrerà autenticamente di volersi impegnare per fare il padre CP_2 mantenere il regime di affido condiviso. IN SUBORDINE nell'ipotesi in cui, invece, il signor continuerà a non vedere la propria parte di fatica e a non lavorare CP_2 su di sé come strumento per offrire ai suoi figli una genitorialità adeguata e minorecentrica, RT disporre l'affidamento esclusivo alla signora riservata ogni diversa ed ulteriore iniziativa a tutela in favore dei figli.
- in punto calendario, Pt_ prevedere che ed previo riavvicinamento dei minori al papà e tenuto conto della volontà degli stessi, Pt_3 in considerazione della loro età, stiano con il signor a fine settimana alternati dal venerdì alla CP_2 domenica sera con rientro presso la mamma;
durante la settimana stiano presso la mamma con la possibilità che il papà li possa incontrare alcuni pomeriggi dall'uscita da scuola, sempre tenendo conto della volontà e degli impegni dei ragazzi, eventualmente accompagnandoli alle attività sportive;
- In punto economico, porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli non inferiore ad € 750,00 (con rivalutazione annuale Istat), o quella diversa e veriore somma che sarà determinata all'esito dell'istruttoria, anche in base alla ripartizione che verrà fatta dell'assegno unico, previa un'accurata analisi dei redditi e delle consistenze patrimoniali del resistente;
con la suddivisione delle spese mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative relative ai figli, necessarie o concordate, come previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Ivrea e il Consiglio
pagina 3 di 5 dell'Ordine degli Avvocati, nella misura del 50% ciascuno o in quella diversa percentuale che sarà individuata all'esito dell'istruttoria, in base alla condizione economico-patrimoniale del resistente. Respingere ogni diversa avversaria domanda. Con vittoria di spese ed onorari di lite oltre spese forfettarie, ed accessori di legge.”
- All'udienza del 12.2.2025 il Giudice Relatore ha proceduto all'audizione della RTe ricorrente (non costituito né comparso il convenuto), che ha dichiarato: “(…) il padre vede i figli poco, magari a volte porta il figlio a basket. E' tutto a mio carico. Lui fa l'operaio presso GN EL e guadagna circa 2000 euro al mese perquanto detto ai figli, ma non saprei esser più precisa. Di lavoro faccio l'oss percepisco circa 1300 al mese, potrei arrivare a 1500 euro al mese ma devo pagare un precedente debito del convenuto per una macchina. Vorrei che il convenuto versasse € 750 di mantenimento ordinario o altra veriore misura determinanda con tutto l'assegno unico.” All'esito il difensore di RTe ricorrente alla luce della relazione del Servizio Sociale ha richiesto che il Tribunale disponesse l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla sola madre (domanda non svolta nel ricorso introduttivo) con visite libere padre figli ed insistendo nella richiesta di 750 Euro mensili di mantenimento o veriore misura determinata dal Tribunale, oltre al 50 % spese extra come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea e percezione integrale dell'assegno unico alla sola madre. Il PM ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
* * * La lettura dell'art. 473 bis. 29 cpc disvela che qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere con le forme previste nel rito unico persone e famiglia (art. 473 bis ss cpc) la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. In tale ottica il focus giudiziale deve dunque porsi in senso tecnico con rispetto alle
“sopravvenienze”, nel più ampio (e collaterale) rispetto del principio del ne bis in idem con riferimento ai precedenti provvedimenti la cui modifica è chiesta. Detto in altri termini, anche la novella normativa testé citata (che innova sul punto l'art. 9, c. 1 L 898/1970 ormai abrogato) impone di verificare la sopravvenuta modifica delle condizioni degli ex coniugi. In tale contesto deve evidenziarsi che la relazione del Servizio Sociale CIS prot. 1273/2025 del 30/01/2025 dà atto che :
“(…) Il padre dei minori ha riferito di lavorare come magazziniere a tempo indeterminato in un'azienda di Venaria (TO). Ha spiegato di avere un buon rapporto con i figli e di vederli soprattutto nel fine settimana circa una volta al mese.”, e che egli ha riferito di pagare un mutuo di 600 euro al mese per l'acquisto di una abitazione in Groscavallo. Dalla relazione del Servizio Sociale è altresì emersa una significativa discontinuità delle relazioni padre-figli, e nelle conclusioni della relazione così si legge:
“(…) In conclusione, il Servizio sociale ha valutato positivamente l'attuale collocamento dei minori presso la RT madre in quanto non sono stati osservati elementi di pregiudizi e la sig.ra si è dimostrata una madre presente, attenta ai bisogni dei figli e capace di costruire con loro buon rapporto educativo ed affettivo. Il grado di accudimento materno risulta pertanto positivo, come sottolineato anche dai minori stessi nei colloqui intercorsi con il Servizio sociale. I minori hanno inoltre espresso la loro volontà di rimanere a vivere presso la madre”. Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene accoglibili a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza e comunque da maggio 2025 incluso la domanda di affidamento esclusivo ex art 337 quater cc dei figli alla madre (con visite libere padre-figli a gradimento di questi ultimi datane l'età) alla luce della scarsa comunicazione in essere tra i genitori ed alla luce del discontinuo rapporto padre-figli (non tracimante però in assenza tout court di rapporti) che esita contrario all'interesse degli stessi a vedersi affidati anche al padre, dovendo in punto economico pagina 4 di 5 accogliersi in misura di € 180,00 mensili per ciascun figlio (oltre al 50% delle spese extra, con assegno unico integralmente percepito dalla sola madre affidataria esclusiva) la domanda economica attorea come meglio infra specificato in parte motiva alla luce dell'essere il convenuto dotato di capacità lavorativa attiva come da egli riferito al servizio sociale, e non accollandosi al convenuto le spese di lite in ragione della di lui non opposizione alla domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea pronunciando tra le RTi in contumacia di RTe resistente ed a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Ivrea con sentenza n 205/2019 pubblicata il 19.2.2019 in causa RG 2981/2018 passata in giudicato il 18.9.2019:
- Dispone che i figli nato il [...] a [...], e RTe_3 [...] nato il [...] a [...], siano affidati alla sola madre in via Pt_4 RTe_1 esclusiva;
- Dispone visite libere padre-figli a gradimento di questi ultimi tenuto conto degli impegni scolastici e di vita dei figli;
- Dispone, a parziale modifica delle condizioni del divorzio pronunciato dal Tribunale di Ivrea con sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea con sentenza n 205/2019 pubblicata il 19.2.2019 in causa RG 2981/2018, che a decorrere da maggio 2025 incluso ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé e inoltre che il padre dovrà versare alla madre a titolo di mantenimento per ciascuno dei tre figli € 180,00 entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico integralmente percepito – ove spettante – dalla sola madre RTe_1
- Dispone la prosecuzione del sostegno e supporto da parte del Servizio Sociale ai minori sin quando di ritenuto interesse per gli stessi.
- Non accolla al convenuto le spese di lite Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle RTi, al PM, ai Servizi Sociali e per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.4.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice Estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5