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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11811 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa LA TA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8027 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione nell'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco, Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
CI LO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Pt_1
Giacomo;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Nicola Garofalo ( ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Torre del Greco alla via Santa Maria la Bruna n. 86;
[...]
[...]
(C.F. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Roma alla Via GI Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
GI RI (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Portici (NA) al corso Umberto I n. 34;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Pt_1
n. 20727/24 del 17.10.2024, opposizione ex art. 7 dlgs 150/2011
CONCLUSIONI All'udienza del 18.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 20727/2024 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in data 17.10.2024, chiedendone la riforma.
Più precisamente, il Giudice di pace di ha accolto il ricorso ex Pt_1 art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 spiegato dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. 07120220074701479, dell'importo complessivo di euro 6.273,00, e riguardante la mancata notifica di verbali di contravvenzione al Codice della Strada, così statuendo: “l'attore ha provato il suo assunto difensivo. La parte avversa non ha depositato nessuna prova idonea a confutare tale tesi”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato la cartella impugnata e ha condannato le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha dedotto in primo luogo che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della propria costituzione e delle proprie difese, non menzionandolo in sentenza, come se non fosse stata parte del processo, salvo che in punto di condanna alle spese. Su tali premesse, ha eccepito la tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni previsto ex lege e la ritualità della notifica dei verbali di contravvenzione, di cui veniva fornita prova già in primo grado.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, riformando la sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito che ha rilevato preliminarmente la Controparte_1 tempestività del proprio ricorso, in quanto, diversamente da quanto affermato in primo grado per mero errore materiale, la cartella impugnata è stata notificata in data 22.07.2022. Ha dedotto, poi,
l'irritualità delle notifiche dei verbali effettuate, rilevata l'applicabilità dell'art. 139 c.p.c. e non della l. n. 890/1982. Infine, ha segnalato che il soggetto a cui sono stati consegnati i verbali non è persona abilitata alla ricezione, in quanto impegnata unicamente in opere di pulizia dello stabile, e che la decisione, se pur in maniera succinta, è stata correttamente motivata.
Dunque, stante la correttezza della sentenza impugnata, ha domandato il rigetto dell'appello e la vittoria di spese del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita l' deducendo Controparte_2 preliminarmente la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., stante la carenza di motivazione dell'impugnata sentenza e l'inammissibilità del ricorso in primo grado per violazione del termine ex lege previsto. Nel merito, contestando gli assunti attorei, ha rilevato la regolarità delle notifiche dei verbali di contravvenzione, effettuate ai sensi della l.
890/1982, l'illegittimità della disposta condanna in solido, la correttezza del proprio operato e la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a quanto non attinente alla fase della riscossione.
Sulla base di tali ragioni, ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal e la vittoria delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio con attribuzione al procuratore antistatario, mentre in subordine ha domandato di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, in via ancor più gradata, di essere tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
All'udienza del 18.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare, va rilevato che, diversamente da quanto affermato parte appellante, il Giudice di prime cure ha fatto menzione in sentenza della presenza del inserendolo anche Parte_1 nell'intestazione e non solo nella parte riguardante la condanna alle spese.
Sempre in via preliminare, bisogna esaminare l' eccezione di tardività dell'originario ricorso ex art. 7 del d.lgs. 150/11 e di violazione dell'obbligo di motivazione dell'art. 132. co. 2, n.
4. Per quanto riguarda l'eccezione di tardività, quest'ultima è da rigettare, essendo il ricorso depositato nel termine di trenta giorni previsti, stante anche l'applicazione della sospensione feriale dei termini, “poiché
l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (Cass., Sez. III, ordinanza n. 11478 del 10.5.2017). Infatti, la notifica della cartella esattoriale via pec è datata 22.07.2022, mentre il ricorso è stato proposto il 21.09.2022, con conseguente rispetto del termine previsto.
Infondata è, poi, anche l'eccezione circa la violazione dell'art. 132. co. 2,
n. 4, ai sensi del quale la sentenza deve prevedere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, benché succinta, permette di comprendere le basi su cui si è fondata la pronuncia del Giudice di prime cure.
Tanto premesso, venendo al merito, l'impugnazione spiegata dall'appellante è parzialmente fondata e va accolta solo nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, è da ricordare che il Codice della strada all'art. 201 prevede che la notifica del verbale debba avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. Tale termine è perentorio, infatti, se il verbale è notificato oltre i 90 giorni, l'obbligazione di pagare si estingue e di conseguenza la sanzione pecuniaria non è dovuta (art. 14, l. n. 689/81).
Nelle ipotesi in cui non si sia potuto identificare l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati in solido, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Tanto premesso, nel caso de quo il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'odierno appellante fondando la decisione sulla mancata prova fornita dalle parti convenute, circa la mancata notifica dei verbali lamentata dal contribuente. Orbene, occorre ricordare che, sempre secondo l'art. 201 del Codice della Strada, alla notificazione delle violazioni si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Dunque, nel caso in esame, poiché le notifiche sono state effettuate a mezzo posta, trova applicazione la l. n. 890 del 1982.
Occorre, dunque, procedere all'analisi delle notifiche dei verbali, come depositate, già in primo grado, dall'odierna parte appellante.
Il verbale di accertamento di violazione n. 18172219814 è stato regolarmente notificato e firmato dal contribuente medesimo in data
05.09.2018, come da avviso di ricevimento allegato.
I verbali di accertamento di violazione n. 18122884266, 18123806845,
18190629685, 18172275276, 18172584090, 18172545456,
18172879503, 18173029746, 18173266031, 18173265928,
18173642523, 18173546054, 18173418175, 18173681256,
18200273038, 18173650983, 18112397433 e 19110567914, invece, sono stati consegnati al portiere dello stabile.
La notifica risulta, anche in tali casi, ritualmente e correttamente effettuata, in quanto conforme a quanto disposto dall'art. 7 del l.
890/82 come applicabile ratione materiae, tenendo conto del fatto che le notifiche dei verbali sono state effettuate tra il 2018 e il 2019.
In particolare, gli avvisi di ricevimento depositati riportano chiaramente l'indicazione della qualifica del destinatario (ovvero, il portiere dello stabile) e la sua firma, con l'indicazione della comunicazione di avvenuta notifica richiesta per legge.
Inoltre, sono prive di fondamento le censure di sulla Controparte_1 qualifica di portiere del destinatario, sollevate sulla scorta del fatto che nello stabile non vi sarebbe alcun servizio di portineria.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che “ le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario (tra varie, Cass., ord. 16 gennaio 2015, n. 705; 4 febbraio
2014, n. 2421; in linea anche sez.un., 27 aprile 2010, n. 9962)”(Cass., sent. n. 13981/2016).
Il verbale di contravvenzione n. 18190578442, invece, non risulta ritualmente notificato.
L'art. 8 della l. n. 890/92 prevede che “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario”.
La medesima disposizione, poi, precisa che “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.
Dunque, in tali casi, non risulta sufficiente al perfezionamento della notifica la sola comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
(Cost., articoli 24 e 111, comma 2) della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), poiché, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, occorre anche la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. civ., ord. n. 27635/2024).
Pertanto, mancando, tra quanto depositato in atti dal Parte_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata, spedita per
[...]
l'irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica del verbale n.
18190578442 risulta non ritualmente effettuata.
Per tali ragioni, l'appello proposto dal va accolto solo Parte_1 parzialmente in quanto limitatamente al verbale n. 18190578442 è da confermare l'accoglimento in primo dell'opposizione, stante la nullità della notifica di detto verbale per le ragioni esposte.
Per quanto riguarda le spese del doppio grado di giudizio, il parziale accoglimento della domanda, derivante dal rigetto di uno solo dei verbali impugnati e riguardante, per altro, una somma di molto inferiore rispetto al valore della controversia (solo euro 291,60), giustifica la condanna al pagamento di delle spese di lite nei Controparte_1 confronti delle parti appellate nella misura dei 2/3 e la compensazione della restante parte a 1/3. Le stesse vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
LA TA definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 8027/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a cartella avverso i verbali n. 18172219814, 18122884266, 18123806845,
18190629685, 18172275276, 18172584090, 18172545456,
18172879503, 18173029746, 18173266031, 18173265928,
18173642523, 18173546054, 18173418175, 18173681256,
18200273038, 18173650983, 18112397433 e 19110567914; • conferma l'accoglimento dell'opposizione avverso la cartella impugnata limitatamente al verbale n. 18190578442;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado in favore del e dell' Parte_1 [...]
, che liquida, in ragione dei 2/3 in favore di Controparte_2 ciascuna parte, in euro 900,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. GI
RI dichiaratosi antistatario;
compensa, in ragione di 1/3;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado in favore del e dell' Parte_1 [...]
, che liquida, in ragione dei 2/3 e in favore di Controparte_2 ciascuna parte, in euro 355,50 per rimborso spese vive, 1800,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. GI RI dichiaratosi antistatario;
compensa, in ragione di 1/3.
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa LA TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa LA TA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8027 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione nell'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco, Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
CI LO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Pt_1
Giacomo;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Nicola Garofalo ( ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Torre del Greco alla via Santa Maria la Bruna n. 86;
[...]
[...]
(C.F. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Roma alla Via GI Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
GI RI (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata in Portici (NA) al corso Umberto I n. 34;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Pt_1
n. 20727/24 del 17.10.2024, opposizione ex art. 7 dlgs 150/2011
CONCLUSIONI All'udienza del 18.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 20727/2024 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in data 17.10.2024, chiedendone la riforma.
Più precisamente, il Giudice di pace di ha accolto il ricorso ex Pt_1 art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 spiegato dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. 07120220074701479, dell'importo complessivo di euro 6.273,00, e riguardante la mancata notifica di verbali di contravvenzione al Codice della Strada, così statuendo: “l'attore ha provato il suo assunto difensivo. La parte avversa non ha depositato nessuna prova idonea a confutare tale tesi”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato la cartella impugnata e ha condannato le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha dedotto in primo luogo che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della propria costituzione e delle proprie difese, non menzionandolo in sentenza, come se non fosse stata parte del processo, salvo che in punto di condanna alle spese. Su tali premesse, ha eccepito la tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni previsto ex lege e la ritualità della notifica dei verbali di contravvenzione, di cui veniva fornita prova già in primo grado.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, riformando la sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito che ha rilevato preliminarmente la Controparte_1 tempestività del proprio ricorso, in quanto, diversamente da quanto affermato in primo grado per mero errore materiale, la cartella impugnata è stata notificata in data 22.07.2022. Ha dedotto, poi,
l'irritualità delle notifiche dei verbali effettuate, rilevata l'applicabilità dell'art. 139 c.p.c. e non della l. n. 890/1982. Infine, ha segnalato che il soggetto a cui sono stati consegnati i verbali non è persona abilitata alla ricezione, in quanto impegnata unicamente in opere di pulizia dello stabile, e che la decisione, se pur in maniera succinta, è stata correttamente motivata.
Dunque, stante la correttezza della sentenza impugnata, ha domandato il rigetto dell'appello e la vittoria di spese del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita l' deducendo Controparte_2 preliminarmente la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., stante la carenza di motivazione dell'impugnata sentenza e l'inammissibilità del ricorso in primo grado per violazione del termine ex lege previsto. Nel merito, contestando gli assunti attorei, ha rilevato la regolarità delle notifiche dei verbali di contravvenzione, effettuate ai sensi della l.
890/1982, l'illegittimità della disposta condanna in solido, la correttezza del proprio operato e la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a quanto non attinente alla fase della riscossione.
Sulla base di tali ragioni, ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal e la vittoria delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio con attribuzione al procuratore antistatario, mentre in subordine ha domandato di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, in via ancor più gradata, di essere tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
All'udienza del 18.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare, va rilevato che, diversamente da quanto affermato parte appellante, il Giudice di prime cure ha fatto menzione in sentenza della presenza del inserendolo anche Parte_1 nell'intestazione e non solo nella parte riguardante la condanna alle spese.
Sempre in via preliminare, bisogna esaminare l' eccezione di tardività dell'originario ricorso ex art. 7 del d.lgs. 150/11 e di violazione dell'obbligo di motivazione dell'art. 132. co. 2, n.
4. Per quanto riguarda l'eccezione di tardività, quest'ultima è da rigettare, essendo il ricorso depositato nel termine di trenta giorni previsti, stante anche l'applicazione della sospensione feriale dei termini, “poiché
l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (Cass., Sez. III, ordinanza n. 11478 del 10.5.2017). Infatti, la notifica della cartella esattoriale via pec è datata 22.07.2022, mentre il ricorso è stato proposto il 21.09.2022, con conseguente rispetto del termine previsto.
Infondata è, poi, anche l'eccezione circa la violazione dell'art. 132. co. 2,
n. 4, ai sensi del quale la sentenza deve prevedere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, benché succinta, permette di comprendere le basi su cui si è fondata la pronuncia del Giudice di prime cure.
Tanto premesso, venendo al merito, l'impugnazione spiegata dall'appellante è parzialmente fondata e va accolta solo nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, è da ricordare che il Codice della strada all'art. 201 prevede che la notifica del verbale debba avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. Tale termine è perentorio, infatti, se il verbale è notificato oltre i 90 giorni, l'obbligazione di pagare si estingue e di conseguenza la sanzione pecuniaria non è dovuta (art. 14, l. n. 689/81).
Nelle ipotesi in cui non si sia potuto identificare l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati in solido, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Tanto premesso, nel caso de quo il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'odierno appellante fondando la decisione sulla mancata prova fornita dalle parti convenute, circa la mancata notifica dei verbali lamentata dal contribuente. Orbene, occorre ricordare che, sempre secondo l'art. 201 del Codice della Strada, alla notificazione delle violazioni si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Dunque, nel caso in esame, poiché le notifiche sono state effettuate a mezzo posta, trova applicazione la l. n. 890 del 1982.
Occorre, dunque, procedere all'analisi delle notifiche dei verbali, come depositate, già in primo grado, dall'odierna parte appellante.
Il verbale di accertamento di violazione n. 18172219814 è stato regolarmente notificato e firmato dal contribuente medesimo in data
05.09.2018, come da avviso di ricevimento allegato.
I verbali di accertamento di violazione n. 18122884266, 18123806845,
18190629685, 18172275276, 18172584090, 18172545456,
18172879503, 18173029746, 18173266031, 18173265928,
18173642523, 18173546054, 18173418175, 18173681256,
18200273038, 18173650983, 18112397433 e 19110567914, invece, sono stati consegnati al portiere dello stabile.
La notifica risulta, anche in tali casi, ritualmente e correttamente effettuata, in quanto conforme a quanto disposto dall'art. 7 del l.
890/82 come applicabile ratione materiae, tenendo conto del fatto che le notifiche dei verbali sono state effettuate tra il 2018 e il 2019.
In particolare, gli avvisi di ricevimento depositati riportano chiaramente l'indicazione della qualifica del destinatario (ovvero, il portiere dello stabile) e la sua firma, con l'indicazione della comunicazione di avvenuta notifica richiesta per legge.
Inoltre, sono prive di fondamento le censure di sulla Controparte_1 qualifica di portiere del destinatario, sollevate sulla scorta del fatto che nello stabile non vi sarebbe alcun servizio di portineria.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che “ le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario (tra varie, Cass., ord. 16 gennaio 2015, n. 705; 4 febbraio
2014, n. 2421; in linea anche sez.un., 27 aprile 2010, n. 9962)”(Cass., sent. n. 13981/2016).
Il verbale di contravvenzione n. 18190578442, invece, non risulta ritualmente notificato.
L'art. 8 della l. n. 890/92 prevede che “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario”.
La medesima disposizione, poi, precisa che “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.
Dunque, in tali casi, non risulta sufficiente al perfezionamento della notifica la sola comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
(Cost., articoli 24 e 111, comma 2) della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), poiché, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, occorre anche la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. civ., ord. n. 27635/2024).
Pertanto, mancando, tra quanto depositato in atti dal Parte_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata, spedita per
[...]
l'irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica del verbale n.
18190578442 risulta non ritualmente effettuata.
Per tali ragioni, l'appello proposto dal va accolto solo Parte_1 parzialmente in quanto limitatamente al verbale n. 18190578442 è da confermare l'accoglimento in primo dell'opposizione, stante la nullità della notifica di detto verbale per le ragioni esposte.
Per quanto riguarda le spese del doppio grado di giudizio, il parziale accoglimento della domanda, derivante dal rigetto di uno solo dei verbali impugnati e riguardante, per altro, una somma di molto inferiore rispetto al valore della controversia (solo euro 291,60), giustifica la condanna al pagamento di delle spese di lite nei Controparte_1 confronti delle parti appellate nella misura dei 2/3 e la compensazione della restante parte a 1/3. Le stesse vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
LA TA definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 8027/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a cartella avverso i verbali n. 18172219814, 18122884266, 18123806845,
18190629685, 18172275276, 18172584090, 18172545456,
18172879503, 18173029746, 18173266031, 18173265928,
18173642523, 18173546054, 18173418175, 18173681256,
18200273038, 18173650983, 18112397433 e 19110567914; • conferma l'accoglimento dell'opposizione avverso la cartella impugnata limitatamente al verbale n. 18190578442;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado in favore del e dell' Parte_1 [...]
, che liquida, in ragione dei 2/3 in favore di Controparte_2 ciascuna parte, in euro 900,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. GI
RI dichiaratosi antistatario;
compensa, in ragione di 1/3;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado in favore del e dell' Parte_1 [...]
, che liquida, in ragione dei 2/3 e in favore di Controparte_2 ciascuna parte, in euro 355,50 per rimborso spese vive, 1800,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. GI RI dichiaratosi antistatario;
compensa, in ragione di 1/3.
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa LA TA