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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.135 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1280/2022 emessa il 25.11.2022 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bonito Parte_1 C.F._1
OL presso il cui studio legale in Potenza, alla Via Mazzini n. 165, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 contumace;
APPELLATA
(già (c.f. ), in qualità di Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Ettore Lo Nigro Guida presso il cui studio legale in Matera, alla Via Roma n. 71, elettivamente domicilia;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
trattenuta in decisione il 15.4.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 10.4.2025 e il 14.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.1.2018 il sig. proponeva opposizione ex art.645 Parte_1
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.877/2017, emesso dal Tribunale di Potenza il 22.11.2017 e notificato il 30.11.2017, con il quale era stato a lui ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 309.852,14 a Controparte_1
titolo di saldo debitore dei conti correnti n.17945.11 e n.631057.89 accesi dalla società
[...]
presso l'istituto bancario e chiusi rispettivamente l'8.2.2016 ed il 9.2.2016. A Controparte_5 fondamento dell'opposizione il sig. assumeva la illegittimità dell'ingiunzione di Parte_1 pagamento per avere formalizzato il recesso dal rapporto di garanzia prima dell'insorgenza dell'esposizione debitoria della società correntista, la condotta imprudente e scorretta della Banca per abusiva concessione del credito alla società medesima nonostante la conoscenza delle difficoltà economico-finanziarie in cui essa versava e senza una preventiva autorizzazione del fideiussore e l'indeterminatezza della somma ingiunta. Pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo n.877/2017 o, in via subordinata, per l'accertamento della somma effettivamente dovuta, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di depositata il 20.4.2018 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale, assumendo che il rapporto con il traesse origine da un contratto
[...] Parte_1 autonomo di garanzia, eccepiva che l'opponente fosse comunque vincolato per le obbligazioni assunte dal debitore principale ed ancora esistenti alla data del recesso nonché per quelle sorte successivamente in dipendenza dei rapporti garantiti e contestava la dedotta estinzione della garanzia ai sensi dell'art.1956 c.c. tenuto conto della qualità del garante, amministratore unico e socio della società debitrice principale. Pertanto, l'istituto bancario concludeva perchè fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dal per difetto di legittimazione Parte_1
ovvero fosse rigettata la proposta opposizione ex art.645 c.p.c., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.877/2017 e con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n.1280/2022, pronunciata il 25.11.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Potenza in composizione monocratica accoglieva parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo n.877/2017, condannava al pagamento, in favore della Banca opposta, della Parte_1 somma di € 209.852,14, oltre interessi, a titolo di saldo debitore al 9.2.2016 del c/c n. 631057.89 e rigettava la domanda avanzata dalla Banca nei confronti di in relazione al c/c n. Parte_1
17945.11. Quindi, condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali nella limitata misura di 2/3 del loro importo complessivo come liquidato, dichiarando le spese medesime compensate tra le parti nella restante misura di 1/3.
Con atto di citazione notificato il 27.2.2023 proponeva appello avverso la suindicata Parte_1
sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa sulla concorrenza ex L.n.287/1990, l'insussistenza della responsabilità dell'appellante in ordine al debito rinveniente dal saldo debitore del c/c n. 631057.89 e l'errata regolamentazione delle spese di lite riferite al giudizio di primo grado. Su tali basi Parte_1
conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., affinchè, in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la nullità della fideiussione sottoscritta dallo stesso appellante e fosse accertata pag. 2 l'insussistenza, a carico del medesimo appellante, del debito rinveniente dal saldo debitore del c/c n.
631057.89, con conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio. In via subordinata, chiedeva che, in caso di mancato accoglimento delle richieste avanzate, fosse comunque disposta la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ponendo a carico della il pagamento di quelle relative al giudizio CP_1
di appello.
Non si costituiva in giudizio la Controparte_1
Invece, con comparsa depositata il 7.6.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2
(già , in qualità di mandataria di che in data 20.12.2017
[...] CP_3 Controparte_4
era divenuta cessionaria in blocco dei crediti vantati da tra Controparte_1
i quali il credito oggetto di causa, e contestava la fondatezza dei motivi articolati a supporto del proposto gravame, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 25.3.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 15.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 10.4.2025 e il
14.4.2025, con provvedimento emesso il 15.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nei cui confronti il contraddittorio risulta ritualmente instaurato e che non ha inteso costituirsi in giudizio.
*
L'appello proposto da è fondato nei termini che si vanno ad illustrare. Parte_1
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione ha contestato la decisione del Tribunale di Parte_1
Potenza di riconoscere tardivamente formulata e, comunque, non rilevante nel caso di specie l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema contrattuale standard predisposto dall'ABI e che la Banca d'Italia, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 ha riconosciuto in contrasto con la L.n.287 del 1990, vietandone l'applicazione.
pag. 3 Ha sostenuto l'appellante che l'eccezione di nullità fosse stata sollevata già all'udienza del
13.2.2019 e che in ogni caso la nullità, vertendo sui fatti costitutivi della domanda azionata nei confronti del fideiussore, fosse rilevabile d'ufficio e comportasse la invalidità e l'inefficacia dell'intero contratto.
1.1 Il motivo di gravame non può essere accolto.
È noto che l' sia un'associazione senza scopo di lucro a cui Controparte_6 aderiscono quasi tutte le banche italiane. Al fine di perseguire i propri compiti l'ABI predispone schemi negoziali concernenti condizioni generali di contratto che gli istituti di credito possono utilizzare nei rapporti con la clientela.
Nel 2002 l'ABI ha redatto uno schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) e la Banca d'Italia – allora autorità garante della concorrenza degli istituti di credito – ha evidenziato l'esistenza di clausole restrittive della concorrenza.
In particolare, le critiche hanno riguardato le clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale:
- la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
- la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
- la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
La Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 ha dichiarato lo schema negoziale per il contratto di fideiussione elaborato dall'ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle suindicate clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8.
Alla Corte di Cassazione è stata sottoposta la questione della sorte del contratto “a valle”, stipulato tra la banca e il cliente, laddove riproduca le clausole contrarie alla disciplina antitrust contenute nello schema ABI “a monte”.
La Suprema Corte con pronuncia a Sezioni Unite n.41994 del 30.12.2021, componendo un contrasto tra varie soluzioni della questione offerte in giurisprudenza, ha affermato che i contratti di pag. 4 fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che una diversa volontà delle parti sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata.
Per supportare sul piano sistematico l'opzione della "nullità parziale", le Sezioni Unite hanno richiamato l'art. 1419 c.c., che esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, con conseguente carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che colpisce la singola clausola.
Da qui un ineccepibile corollario di carattere processuale: "è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio
l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto".
In proposito, si evidenzia che l'accertamento impone la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi del mancato inserimento della clausola nulla e, quindi, in funzione dell'interesse in concreto perseguito: in questa prospettiva, la nullità si estende all'intero contratto unicamente allorché l'interessato dimostri che la clausola invalida non abbia autonomia, né persegua un risultato distinto, ma si dimostri inscindibile con il resto dell'accordo. In altri termini, è necessario dare atto che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella determinata pattuizione incisa da nullità (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
Quanto fin qui argomentato vale ad evidenziare che, ove pure fosse fondata l'eccezione formulata da in primo grado, potrebbe al più configurarsi soltanto una nullità parziale del Parte_1
contratto di fideiussione dal medesimo stipulato in data 26.8.2003, giammai la nullità integrale del contratto stesso come invocato nell'atto di impugnazione, non avendo l'appellante allegato e dimostrato, come era suo specifico onere, la inscindibilità delle clausole invalide con il resto dell'accordo negoziale e, quindi, la circostanza che egli non avrebbe concluso il contratto di fideiussione senza quelle determinate pattuizioni incise da nullità.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione ha censurato la decisione del Tribunale Parte_1
di Potenza in ordine alla responsabilità del garante per il debito rinveniente dal saldo debitore del c/c n. 631057.89.
Ha sostenuto l'appellante che il debito in questione sia sorto e maturato in dipendenza di un pag. 5 rapporto non ancora esistente al momento in cui il fideiussore aveva esercitato il recesso dal contratto di garanzia, atteso che detto rapporto era scaturito dall'apertura di credito in conto corrente stipulata il 30.12.2014 ed il recesso era stato operato con missiva del 6.8.2010 pervenuta alla Banca il 9.8.2010 e divenuta efficace dal 9.9.2010, con la conseguenza che non potesse trovare applicazione la clausola contemplata nell'art.4 del contratto di fideiussione sottoscritto il 26.8.2003
e comportante una estensione della responsabilità del fideiussore anche per le obbligazioni sorte dal rapporto garantito dopo l'intervenuto recesso.
2.1 Il motivo di impugnazione è fondato.
Alla stregua delle emergenze processuali come riportate nella sentenza impugnata e negli atti delle parti senza che siano state registrate al riguardo contestazioni, è possibile ritenere pacificamente acquisito che:
a) la società ha aperto presso la filiale di Potenza della Controparte_5 [...]
due conti correnti distinti dal n.17945.11 e dal n.631057.89 (già Controparte_1
n.10170.21), il primo con contratto del 29.12.2014 ed il secondo con contratto del 16.7.2003;
b) con contratto di fideiussione omnibus stipulato il 26.8.2003 il sig. ha prestato Parte_1 garanzia personale in ordine all'adempimento, da parte della predetta società-debitrice principale, delle obbligazioni scaturenti dal contratto di apertura del conto corrente n.631057.89 (già
n.10170.21) stipulato il 16.7.2003;
c) nel contratto di fideiussione omnibus è stata espressamente pattuita, all'art.4, la facoltà del fideiussore di recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla con lettera raccomandata CP_1
e con effetto decorrente dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata stessa da parte della CP_1
d) sempre nel contratto di fideiussione, all'art.4, le parti hanno espressamente previsto una clausola cd. estensiva della responsabilità del garante, nel senso che hanno convenuto che, in caso di esercizio della facoltà di recesso, il garante sia comunque tenuto a rispondere, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui avesse acquistato efficacia il recesso, di ogni altra obbligazione che fosse venuta a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato;
e) il fideiussore ha esercitato la facoltà di recedere dal contratto di garanzia con Parte_1
missiva datata 6.8.2010, ricevuta dalla il 9.8.2010, sicchè in Controparte_1
aderenza alle pattuizioni contrattuali il recesso ha acquistato efficacia il giorno 8.9.2010;
f) alla data di efficacia del recesso (8.9.2010) il conto corrente n.631057.89 (già n.10170.21) registrava un saldo attivo pari a € 51.431,55, che si incrementava il giorno successivo fino a raggiungere l'importo di € 102.383,88;
pag. 6 g) con contratto stipulato il 30.12.2014 (a distanza di oltre quattro anni dall'intervenuto recesso dal contratto di garanzia esercitato dal fideiussore) la società ha ottenuto Controparte_5 dalla un'apertura di credito in conto corrente dell'importo Controparte_1 di € 180.000,00, con validità sino a revoca, regolata sul conto corrente n.631057.89;
h) il conto corrente n.631057.89 è stato chiuso il 9.2.2016 con saldo debitore pari a € 209.852,14.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Potenza ha sostenuto che, in ragione della predetta clausola cd. estensiva della responsabilità del garante contemplata nell'art.4 del contratto di fideiussione omnibus stipulato il 26.8.2003, il recesso esercitato dal con missiva Parte_1 ricevuta dalla Banca il 9.8.2010 non valga ad escludere la sussistenza dell'obbligazione di garanzia in riferimento al debito di € 209.852,14 a carico della società Controparte_5
rinveniente dal saldo al 9.2.2016 del conto corrente n.631057.89, atteso che detto rapporto di conto corrente era già esistente e garantito al momento del recesso e che proprio su detto conto corrente era stata concessa l'apertura di credito, la quale, pur se datata 30.12.2014, era senz'altro rientrante nel perimetro della garanzia perchè volta al ripianamento di una pregressa debitoria e, quindi, qualificabile come “operazione dipendente” rispetto a quelle “già consentite”, secondo la previsione pattizia di cui all'art.4 del contratto di fideiussione omnibus stipulato il 26.8.2003.
L'esposto convincimento del Tribunale di Potenza non persuade.
Occorre muovere dalla considerazione che il contratto di conto corrente bancario (denominato anche conto corrente di corrispondenza o conto corrente passivo) ha una propria autonoma individualità, identificandosi nel contratto con il quale la banca si obbliga a prestare un servizio di cassa per conto e nell'interesse del correntista, servizio che si specifica nell'incasso di titoli o nell'effettuazione di pagamenti, accreditando o addebitando sul conto i relativi importi.
La provvista iniziale sul conto viene normalmente creata dallo stesso correntista mediante uno o più versamenti, ma può anche essere costituita da somme messe a disposizione dalla banca per effetto della stipulazione di un ulteriore, autonomo negozio giuridico: il contratto di apertura di credito.
Il contratto di apertura di credito è, dunque, il negozio con il quale la banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente una certa somma di denaro per un certo periodo di tempo oppure a tempo indeterminato (art.1842 c.c.) e tale importo può essere utilizzato una sola volta, sia pure con prelievi successivi, (cd. apertura di credito semplice) oppure più volte attraverso prelievi e successivi versamenti per ripristinare la disponibilità accreditata (cd. apertura di credito in conto corrente). Si tratta, in sostanza, di un contratto assimilabile a quello di mutuo, distinguendosene soprattutto per il fatto di non essere – come il mutuo – un contratto reale che si perfeziona con la materiale consegna del denaro, ma un contratto consensuale ad effetti obbligatori che si perfeziona con il mero consenso prestato dalle parti mentre la consegna del denaro costituisce l'esecuzione della pag. 7 obbligazione assunta dalla banca.
Trattandosi, dunque, di contratti autonomi e distinti, non è consentito, in difetto di espressa convenzione scritta, applicare automaticamente al contratto di conto corrente bancario le medesime condizioni pattuite dalle stesse parti quanto alla misura del tasso di interesse debitore nel distinto contratto di apertura di credito in conto corrente. Si è, infatti, sostenuto che l'apertura di credito, anche quando è regolata in conto corrente, conserva, così come accade nella versione semplice, un'autonomia strutturale e funzionale che la distingue dal coevo rapporto di conto corrente di cui sia parte il medesimo cliente;
autonomia che non consente pertanto di imputare indifferentemente all'uno ovvero all'altro rapporto negoziale la disponibilità della provvista (cfr. Tribunale Cagliari, 10 dicembre 2003; v. anche Cass.civ.sez.I, 13 aprile 2006, n.8711: “In tema di contratti bancari, la circostanza che le operazioni connesse ad un contratto di apertura di credito vengano eseguite in conto corrente non privano il contratto di conto corrente bancario della sua autonomia”). In tale ottica la Corte di Cassazione ha stabilito che: “Qualora la banca conceda al proprio cliente un'apertura di credito, utilizzabile nell'ambito di un preesistente rapporto di conto corrente di corrispondenza, l'indagine diretta a stabilire se il patto di corresponsione degli interessi in misura ultralegale (nella specie, tasso bancario), contenuto nel contratto di conto corrente, non sia o sia estensibile agli interessi inerenti al contratto di apertura di credito, postula il riscontro, attraverso il complessivo regolamento contrattuale, della ricorrenza di negozi autonomi e distinti, caratterizzati da cause diverse, anche se collegati nel perseguimento di un determinato scopo, ovvero di un solo negozio di tipo complesso, caratterizzato da unicità di causa, come nel caso in cui
l'apertura di credito sia soltanto rivolta a consentire lo scoperto del conto corrente, senza mettere alcuna somma a disposizione del cliente al di fuori del conto stesso” (Cass. civ.sez.I, 23 gennaio
1984, n.548).
Attesa, dunque, l'autonomia strutturale e funzionale del contratto di apertura di credito in conto corrente e del contratto di apertura del conto corrente, non è in via logica coerente sostenere che il primo contratto costituisca una “operazione dipendente” rispetto a quella perfezionata con la precedente stipulazione del contratto di apertura del conto corrente. Di conseguenza, non è corretto assumere che le obbligazioni contratte dalla società nei confronti Controparte_5
della per effetto del contratto di apertura di credito in conto Controparte_1 corrente stipulato il 30.12.2014 “dipendano” dalle obbligazioni assunte dalla medesima società nei confronti dello stesso istituto bancario per effetto del contratto di apertura del conto corrente n.631057.89 (già n.10170.21) stipulato il 16.7.2003.
Né in senso contrario può valere la considerazione che, come rilevato dal primo giudice, nel caso di specie l'apertura di credito sia valsa a ripianare una pregressa debitoria. Tale considerazione, infatti,
pag. 8 da un lato, non incide sulla richiamata autonomia strutturale e funzionale dei due contratti e, dall'altro, non esprime nessuna valenza dimostrativa giacchè quel che rileva è la messa a disposizione del cliente di una certa somma di denaro, a prescindere dalla destinazione che il cliente intenda assegnare alla somma concessa in fido dalla Banca.
Pertanto, non ha ragione di operare la clausola cd. estensiva della responsabilità del garante contemplata nell'art.4 del contratto di fideiussione omnibus stipulato il 26.8.2003, in quanto le obbligazioni assunte dalla società per effetto del contratto di apertura Controparte_5
di credito in conto corrente stipulato il 30.12.2014 non possono considerarsi “sorte o maturate” in dipendenza del rapporto di conto corrente n.631057.89 (già n.10170.21) esistente al momento in cui il fideiussore, , ha esercitato la facoltà di recesso ed il recesso stesso è divenuto efficace Parte_1
nei confronti della Controparte_1
Diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi all'irrazionale ed inaccettabile conclusione che, in applicazione della menzionata clausola cd. estensiva della responsabilità del garante, ove il rapporto di conto corrente fosse in ipotesi durato fino all'attualità e l'apertura di credito fosse stata concessa immediatamente prima della chiusura del rapporto, il fideiussore dovrebbe considerarsi ad oggi ancora tenuto alla garanzia per obbligazioni contratte ex novo in via autonoma dalla debitrice principale successivamente all'intervenuta efficacia del recesso validamente manifestato dal garante e, addirittura, a distanza di oltre un decennio dal recesso stesso.
Sostenere questa tesi equivale a privare di ogni sostanziale efficacia la stessa pattuizione, nel corpo del contratto di fideiussione omnibus, della facoltà per il fideiussore di recedere dalla garanzia.
In forza delle svolte argomentazioni, il motivo di impugnazione va accolto e, per l'effetto, va rigettata la domanda avanzata in primo grado con ricorso per ingiunzione da
[...]
nei confronti di Pace ed avente ad oggetto la condanna dello stesso Controparte_1 Pt_1
Pace ON al pagamento, in favore della della somma di € 209.852,14, oltre interessi, a CP_1
titolo di saldo debitore al 9.2.2016 del c/c n. 631057.89, con conferma della revoca del decreto ingiuntivo n.877/2017, emesso dal Tribunale di Potenza il 22.11.2017 e notificato il 30.11.2017.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione ha censurato la regolamentazione delle Parte_1
spese processuali riferite al giudizio di primo grado come operata dal Tribunale di Potenza nella sentenza impugnata.
Il motivo di gravame può ritenersi assorbito dall'accoglimento del precedente motivo di appello.
Ed invero, atteso l'accoglimento dell'appello proposto da con conseguente parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, la regolamentazione delle spese processuali va operata ex novo tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita pag. 9 l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata infondatezza della pretesa creditoria azionata in primo grado dalla con il ricorso per Controparte_1
ingiunzione nei confronti di , le spese processuali relative ad entrambi i gradi di Parte_1
giudizio vanno poste a carico esclusivo della parte soccombente, identificantesi nella
[...]
in relazione al giudizio di primo grado e nella Controparte_1 [...]
(già , in qualità di mandataria di in Controparte_2 CP_3 Controparte_4
relazione al presente giudizio di impugnazione. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008
n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Occorre aggiungere che la società per effetto di cessione in blocco dei crediti Controparte_4
ai sensi dell'art. 58 t.u.b. perfezionata con atto in data 20.12.2017, ha acquisito nelle more del giudizio il credito fatto valere da nei confronti di Controparte_1 [...]
, ma si è costituita, attraverso la mandataria soltanto nel Pt_1 Controparte_2
presente giudizio di impugnazione. Poiché l'operazione di cessione di crediti, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° dicembre 1993,
n. 385, va inquadrata nell'ambito dello schema giuridico della cessione del credito, che, a differenza della cessione del contratto, vale a trasferire al cessionario esclusivamente il diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e non già l'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, facente capo al cedente, è corretto porre a carico di
[...]
in qualità di mandataria di le spese processuali Controparte_2 Controparte_4
pag. 10 relative al presente grado di giudizio e, invece, condannare la Controparte_1
parte soccombente in primo grado, al pagamento delle spese processuali relative al giudizio
[...]
celebratosi dinanzi al Tribunale di Potenza.
Con riferimento alla liquidazione delle spese, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore di Pace ON ed esauritesi tutte in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, in riferimento al valore della causa determinato alla stregua del criterio del disputatum, valore che, con riguardo al giudizio di primo grado, è pari a € 309.852,14 (scaglione tariffario da € 260.000,01 a €
520.000,00) e, con riguardo al presente giudizio di impugnazione, è pari a € 209.852,14 (scaglione tariffario da € 52.000,01 a € 260.000,00). Ritiene giustificato la Corte applicare i valori tariffari minimi per il giudizio di primo grado e per il giudizio di impugnazione in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e della circoscritta complessità delle questioni in fatto ed in diritto affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1280/2022 emessa il 25.11.2022 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica e pubblicata in pari data, proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
27.2.2023 nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con la costituzione in giudizio di (già Controparte_2 CP_3
, in qualità di mandataria di divenuta cessionaria in blocco dei crediti
[...] Controparte_4
vantati da ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione Controparte_1
respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.;
pag. 11 - Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1 il 27.2.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1280/2022 emessa il 25.11.2022 dal
Tribunale di Potenza in composizione monocratica e pubblicata in pari data:
a) rigetta la domanda avanzata in primo grado con ricorso per ingiunzione da
[...]
nei confronti di ed avente ad oggetto la condanna dello stesso Controparte_1 Parte_1
, in qualità di fideiussore, al pagamento, in favore della Banca opposta, della somma Parte_1 di € 209.852,14, oltre interessi, a titolo di saldo debitore al 9.2.2016 del c/c n. 631057.89 intestato alla società ”; Controparte_5
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al giudizio di primo Parte_1 grado, spese che liquida nella somma complessiva di € 11.863,00, di cui € 634,00 per spese vive ed € 11.229,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al presente giudizio di Parte_1 impugnazione, spese che liquida nella somma complessiva di € 8.298,50, di cui € 1.138,50 per spese vive ed € 7.160,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e
CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, il giorno del 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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