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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 25/2025
Verbale di udienza
Oggi 28 maggio 2025 alle ore 9.05, avanti alla dott.ssa Sonia Andreatta, a seguito dell'ordinanza pronunciata in data 2 gennaio 2025, compare per il ricorrente-intimante l'avv. Alberto Leoncini, anche in sostituzione dell'avv. Stefano Antiga. Parte_1
Per la resistente-intimata nessuno compare. CP_1
Il giudice rileva che in data 22 maggio 2025 l'intimata, tramite il proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Il giudice, letta la memoria integrativa depositata da parte intimante il 28 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, invita l'avv. Leoncini a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Leoncini si riporta integralmente alle proprie note autorizzate e alle relative conclusioni, dando atto che è in corso la procedura esecutiva per ottenere il rilascio dell'immobile.
L'avv. Leoncini precisa che le anticipazioni sostenute, comprese quelle relative alla fase sommaria, sono pari ad euro 849,55.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12.54, in assenza del procuratore di parte ricorrente-intimante nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 25/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Alberto Leoncini e Stefano Antiga, con domicilio eletto presso il suo studio in
Conegliano (TV), Via Verdi n. 15, giusta procura alle liti allegata all'atto di intimazione di sfratto
- ricorrente intimante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Giovanni Braido, con domicilio eletto presso il suo studio in Vittorio Veneto (TV), Via
Divisione Nino Nannetti n.4, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- resistente intimata-
Oggetto: Risoluzione del contratto di comodato ad uso abitativo
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 6 dicembre 2024 , Parte_1 premesso di essere proprietario e comodante dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Vittorio Veneto (TV), alla Via Scrizzi n. 109, ha intimato alla comodataria lo sfratto per finito comodato lamentando che quest'ultima, nonostante CP_1
la richiesta di restituzione ricevuta in data 8 giugno 2023, non aveva rilasciato l'immobile.
A sostegno di tale domanda l'intimante ha affermato che in data 17 giugno 2021 aveva sottoscritto un contratto di comodato, ritualmente registrato, con il il Persona_1
quale era deceduto il 7 dicembre 2022; tuttavia la porzione di immobile concessa in comodato è rimasta nella materiale disponibilità della moglie. , la quale CP_1
2 era subentrata nel contratto senza che ciò sia mai stato formalizzato.
Il comodante ha chiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto;
in caso di risoluzione del contratto di comodato;
in caso di opposizione, la pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di rilascio;
nel merito, di accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato e/o il rituale recesso dallo stesso del comodante e, per, l'effetto, condannare l'intimata all'immediato rilascio dell'immobile.
All'udienza del 2 gennaio 2025, fissata per la convalida, si è costituita CP_1
opponendosi alla convalida dello sfratto sul presupposto che il contratto ex adverso azionato non sarebbe un contratto di comodato, bensì un contratto di locazione con
“scadenza luglio 2026”; ha chiesto quindi, previo rigetto delle domande avversarie, di dichiarare la simulazione del contratto de quo e conseguentemente di dichiarare la sussistenza di un rapporto di locazione tra le parti che andrà a scadere nel mese di luglio
2026.
Ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né sussistendo gravi ragioni ostative all'adozione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in data 2 gennaio 2025 è stato ordinato il rilascio dell'immobile per il 3 febbraio 2025, è stato disposto il mutamento del rito e sono stati assegnati alle parti i termini per la presentazione della domanda di mediazione e per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, parte intimante ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria che si è conclusa con verbale negativo per la mancata partecipazione dell'intimata al 1° incontro tenutosi il 26 febbraio 2025, come risulta dal relativo verbale (doc n. 6 fascicolo ricorrente).
Nelle note autorizzate depositate il 28 aprile 2025, il comodante ha contestato l'opposizione avversaria, riproponendo tutte le domande già svolte nell'atto di intimazione di sfratto.
Parte intimata non ha, invece, provveduto al deposito della memoria integrativa nel termine assegnato.
Con nota depositata il 22 maggio 2025 è stata comunicata la rinuncia agli atti del giudizio da parte della resistente . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di rilascio dell'immobile per cessazione del contrato di comodato deve ritenersi legittimamente proposta.
3 A sostegno di tale richiesta l'intimante ha prodotto un valido contratto di comodato sottoscritto il 17 giugno 2021 e debitamente registrato in data 6 luglio 2021 (doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Nell'ipotesi di comodato “precario” ossia senza l'indicazione di un termine di scadenza, come nel caso specifico, il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1810 c.c., deve avvenire a semplice richiesta del comodante.
Nella fattispecie è stato dimostrato che il comodante ha inviato comunicazione scritta in tal senso che è stata ricevuta dal comodatario in data 8 giugno 2023 (documento n. 3 fascicolo ricorrente).
Quanto alle contestazioni avversarie, nella fase sommaria l'asserita simulazione del contratto di comodato è stata ritenuta sfornita di ogni riscontro probatorio;
nell'ordinanza di rilascio è stato, infatti, ritenuto che il contratto di comodato del 17 giugno 2021 non possa essere qualificato come contratto di locazione non essendo previsto il pagamento di un corrispettivo da parte del comodatario per il godimento dell'immobile; in ogni caso, anche a sostegno degli asseriti versamenti, in favore di
, di euro 250,00 al mese in contanti a titolo di canoni di locazione , non è Parte_1
stato allegato alcun elemento di prova.
Siffatta doglianza è rimasta priva di ogni riscontro oggettivo anche nel presente giudizio dal momento che l'intimata non ha depositato la memoria integrativa nel termine assegnato (12 maggio 2025) e ha, comunque, dichiarato successivamente (il 22 maggio
2025) di rinunciare agli atti del giudizio.
All'accertamento dell'avvenuta cessazione del contratto di comodato, consegue la condanna dell'intimata all'immediato rilascio dell'immobile.
In ragione della soccombenza della resistente, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2018, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile) e alla natura dell'attività difensiva effettivamente prestata.
Non si ravvisano specifici elementi che giustificano il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione del procedimento sommario;
quanto al presente giudizio di merito, per la fase di studio e per quella introduttiva, si liquidano i compensi medi previsti, mentre per le fasi successive non viene riconosciuto alcun compenso non essendo stata svolta ulteriore attività.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, a conferma ed assorbimento dell'ordinanza di rilascio emessa in data 2 gennaio 2025, così provvede:
1) dichiara cessato il contratto di comodato sottoscritto in data 17 giugno 2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Conegliano (TV) il 6 luglio 2021 al n. 1583 serie3;
2) condanna la resistente-intimata all'immediato rilascio in favore di CP_1
dell'immobile, libero da persone e cose anche interposte, sito in Vittorio Parte_1
Veneto (TV), Via Scrizzi n. 109;
3) condanna la resistente-intimata alla rifusione in favore di CP_1 Pt_1
delle spese processuali, comprensive della fase sommaria, che si liquidano
[...] nell'importo di euro 6.019,00 a titolo di compenso e di euro 849,55 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 28 maggio 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
5
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 25/2025
Verbale di udienza
Oggi 28 maggio 2025 alle ore 9.05, avanti alla dott.ssa Sonia Andreatta, a seguito dell'ordinanza pronunciata in data 2 gennaio 2025, compare per il ricorrente-intimante l'avv. Alberto Leoncini, anche in sostituzione dell'avv. Stefano Antiga. Parte_1
Per la resistente-intimata nessuno compare. CP_1
Il giudice rileva che in data 22 maggio 2025 l'intimata, tramite il proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Il giudice, letta la memoria integrativa depositata da parte intimante il 28 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, invita l'avv. Leoncini a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Leoncini si riporta integralmente alle proprie note autorizzate e alle relative conclusioni, dando atto che è in corso la procedura esecutiva per ottenere il rilascio dell'immobile.
L'avv. Leoncini precisa che le anticipazioni sostenute, comprese quelle relative alla fase sommaria, sono pari ad euro 849,55.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12.54, in assenza del procuratore di parte ricorrente-intimante nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 25/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Alberto Leoncini e Stefano Antiga, con domicilio eletto presso il suo studio in
Conegliano (TV), Via Verdi n. 15, giusta procura alle liti allegata all'atto di intimazione di sfratto
- ricorrente intimante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Giovanni Braido, con domicilio eletto presso il suo studio in Vittorio Veneto (TV), Via
Divisione Nino Nannetti n.4, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- resistente intimata-
Oggetto: Risoluzione del contratto di comodato ad uso abitativo
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 6 dicembre 2024 , Parte_1 premesso di essere proprietario e comodante dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Vittorio Veneto (TV), alla Via Scrizzi n. 109, ha intimato alla comodataria lo sfratto per finito comodato lamentando che quest'ultima, nonostante CP_1
la richiesta di restituzione ricevuta in data 8 giugno 2023, non aveva rilasciato l'immobile.
A sostegno di tale domanda l'intimante ha affermato che in data 17 giugno 2021 aveva sottoscritto un contratto di comodato, ritualmente registrato, con il il Persona_1
quale era deceduto il 7 dicembre 2022; tuttavia la porzione di immobile concessa in comodato è rimasta nella materiale disponibilità della moglie. , la quale CP_1
2 era subentrata nel contratto senza che ciò sia mai stato formalizzato.
Il comodante ha chiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto;
in caso di risoluzione del contratto di comodato;
in caso di opposizione, la pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di rilascio;
nel merito, di accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato e/o il rituale recesso dallo stesso del comodante e, per, l'effetto, condannare l'intimata all'immediato rilascio dell'immobile.
All'udienza del 2 gennaio 2025, fissata per la convalida, si è costituita CP_1
opponendosi alla convalida dello sfratto sul presupposto che il contratto ex adverso azionato non sarebbe un contratto di comodato, bensì un contratto di locazione con
“scadenza luglio 2026”; ha chiesto quindi, previo rigetto delle domande avversarie, di dichiarare la simulazione del contratto de quo e conseguentemente di dichiarare la sussistenza di un rapporto di locazione tra le parti che andrà a scadere nel mese di luglio
2026.
Ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né sussistendo gravi ragioni ostative all'adozione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in data 2 gennaio 2025 è stato ordinato il rilascio dell'immobile per il 3 febbraio 2025, è stato disposto il mutamento del rito e sono stati assegnati alle parti i termini per la presentazione della domanda di mediazione e per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, parte intimante ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria che si è conclusa con verbale negativo per la mancata partecipazione dell'intimata al 1° incontro tenutosi il 26 febbraio 2025, come risulta dal relativo verbale (doc n. 6 fascicolo ricorrente).
Nelle note autorizzate depositate il 28 aprile 2025, il comodante ha contestato l'opposizione avversaria, riproponendo tutte le domande già svolte nell'atto di intimazione di sfratto.
Parte intimata non ha, invece, provveduto al deposito della memoria integrativa nel termine assegnato.
Con nota depositata il 22 maggio 2025 è stata comunicata la rinuncia agli atti del giudizio da parte della resistente . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di rilascio dell'immobile per cessazione del contrato di comodato deve ritenersi legittimamente proposta.
3 A sostegno di tale richiesta l'intimante ha prodotto un valido contratto di comodato sottoscritto il 17 giugno 2021 e debitamente registrato in data 6 luglio 2021 (doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Nell'ipotesi di comodato “precario” ossia senza l'indicazione di un termine di scadenza, come nel caso specifico, il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1810 c.c., deve avvenire a semplice richiesta del comodante.
Nella fattispecie è stato dimostrato che il comodante ha inviato comunicazione scritta in tal senso che è stata ricevuta dal comodatario in data 8 giugno 2023 (documento n. 3 fascicolo ricorrente).
Quanto alle contestazioni avversarie, nella fase sommaria l'asserita simulazione del contratto di comodato è stata ritenuta sfornita di ogni riscontro probatorio;
nell'ordinanza di rilascio è stato, infatti, ritenuto che il contratto di comodato del 17 giugno 2021 non possa essere qualificato come contratto di locazione non essendo previsto il pagamento di un corrispettivo da parte del comodatario per il godimento dell'immobile; in ogni caso, anche a sostegno degli asseriti versamenti, in favore di
, di euro 250,00 al mese in contanti a titolo di canoni di locazione , non è Parte_1
stato allegato alcun elemento di prova.
Siffatta doglianza è rimasta priva di ogni riscontro oggettivo anche nel presente giudizio dal momento che l'intimata non ha depositato la memoria integrativa nel termine assegnato (12 maggio 2025) e ha, comunque, dichiarato successivamente (il 22 maggio
2025) di rinunciare agli atti del giudizio.
All'accertamento dell'avvenuta cessazione del contratto di comodato, consegue la condanna dell'intimata all'immediato rilascio dell'immobile.
In ragione della soccombenza della resistente, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2018, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile) e alla natura dell'attività difensiva effettivamente prestata.
Non si ravvisano specifici elementi che giustificano il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione del procedimento sommario;
quanto al presente giudizio di merito, per la fase di studio e per quella introduttiva, si liquidano i compensi medi previsti, mentre per le fasi successive non viene riconosciuto alcun compenso non essendo stata svolta ulteriore attività.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, a conferma ed assorbimento dell'ordinanza di rilascio emessa in data 2 gennaio 2025, così provvede:
1) dichiara cessato il contratto di comodato sottoscritto in data 17 giugno 2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Conegliano (TV) il 6 luglio 2021 al n. 1583 serie3;
2) condanna la resistente-intimata all'immediato rilascio in favore di CP_1
dell'immobile, libero da persone e cose anche interposte, sito in Vittorio Parte_1
Veneto (TV), Via Scrizzi n. 109;
3) condanna la resistente-intimata alla rifusione in favore di CP_1 Pt_1
delle spese processuali, comprensive della fase sommaria, che si liquidano
[...] nell'importo di euro 6.019,00 a titolo di compenso e di euro 849,55 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 28 maggio 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
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