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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2834/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2834/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Monarca
e
(CF. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Gabriele Monarca
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16/01/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.1.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 05/07/2024, i sig.ri e Parte_1 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Controparte_1
1 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Playa L'Havana (CUBA) il 19.10.2022 e di non esser dalla loro unione nati figli.
Con provvedimento in data 12.4.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29.10.2024, successivamente rinviata alla data del 16.1.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16/01/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio specificate con note sottoscritte depositate in data 14.1.2025 in p.c.t.
Possono quindi essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato civile di Piombino (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Playa L'Havana (CUBA) il 19.10.2022 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Piombino (LI) –
Atto n. 1 – parte 2 – serie C – Anno 2023.
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI
- La signora potrà trasferire la propria residenza in Controparte_1
Spagna, salvo altro luogo, in futuro ed ivi vivere;
- il signor potrà stabilire la propria residenza in Piombino Parte_1
Lungomare Marconi 93, salva altra residenza, altrove, in futuro.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2834/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Monarca
e
(CF. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Gabriele Monarca
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16/01/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.1.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 05/07/2024, i sig.ri e Parte_1 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Controparte_1
1 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Playa L'Havana (CUBA) il 19.10.2022 e di non esser dalla loro unione nati figli.
Con provvedimento in data 12.4.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29.10.2024, successivamente rinviata alla data del 16.1.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16/01/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio specificate con note sottoscritte depositate in data 14.1.2025 in p.c.t.
Possono quindi essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato civile di Piombino (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Playa L'Havana (CUBA) il 19.10.2022 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Piombino (LI) –
Atto n. 1 – parte 2 – serie C – Anno 2023.
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI
- La signora potrà trasferire la propria residenza in Controparte_1
Spagna, salvo altro luogo, in futuro ed ivi vivere;
- il signor potrà stabilire la propria residenza in Piombino Parte_1
Lungomare Marconi 93, salva altra residenza, altrove, in futuro.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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