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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2408 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Rossano alla contrada Viscigliette, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Turano (cod. fisc. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Filomena
Berardi, sito in Catanzaro alla via Luigi Siciliani n. 8.
- appellante contro
(cod. fiscale e numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Torino ) con sede legale P.IVA_1
in Torino, Piazza San Carlo n. 156, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5361, appartenente al
Gruppo Bancario , iscritto all'Albo dei Gruppi Controparte_1
Bancari al n. 3069, a mezzo della sua rappresentante CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di
[...]
costituzione e risposta dall'avv. Paolo Mastroianni (c.f.
), con domicilio eletto presso lo studio C.F._3
dell'avv. Luigi Pallone, sito in Catanzaro via Citriniti n. 5
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
1) In via preliminare e pregiudiziale, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 158/2019 Rep. 339/2019, emessa dal Tribunale di RI dott. Gaetano Laviola, il 15.5.2019, depositata in pari data, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono riportate e trascritte;
3) Sempre nel merito accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione anche alla luce dell'ultimo arresto della
Suprema Regolatrice in tema di accertamento dell'esistenza di
pag. 2/23 intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 L. n.
287/1990;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, si chiede nomina di CTU tecnica-grafologica per verificare la autenticità e la riconducibilità della sottoscrizione del contratto di fideiussione a Parte_1
.
[...]
Per “Voglia la Corte di Appello di Controparte_1
Catanzaro, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello nelle parti in cui è stato violato il disposto di cui all'art. 342 cpc;
dichiarare inammissibili, per divieto del ius novorum, tutte le prospettazioni, eccezioni, specificazioni ed istanze formulate tardivamente dall'appellante in questa sede, per come individuate nella presente comparsa;
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
rigettare l'istanza di nomina di CTU tecnica- grafologica, comunque anch'essa tardiva;
nel merito, respingere
l'appello proposto da perché infondato, con Parte_1
conferma della sentenza n. 158/2019 emessa dal Tribunale di
RI e conseguente condanna alle spese di lite”.
pag. 3/23
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
si opponeva al decreto ingiuntivo emesso in favore di
[...]
per la complessiva somma di euro Controparte_1
557.738,37, oltre interessi e spese, a titolo di scoperto sul conto corrente n. 6153/19357186 della società ER CA s.r.l., di cui era fideiussore. Pt_1
L'opponente, in via principale, disconosceva la sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione e, in subordine, deduceva:
a) l'inidoneità probatoria dell'estratto di saldaconto;
b) la non debenza della commissione massimo scoperto;
c) l'applicazione di condizioni diverse da quelle pattuite in materia di giorni di valuta e di commissione massimo scoperto;
d) il carattere vessatorio della clausola di recesso;
e) la possibilità di agire nei confronti del fideiussore soltanto a seguito dell'accertamento della effettiva debenza del credito nei confronti del debitore principale;
f) la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
g) la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversa pretesa creditoria.
pag. 4/23 Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione, infondata in fatto e in diritto;
concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso in proprio favore.
2.
Il primo giudice, istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e l'espletamento di due consulenze tecniche di ufficio (grafologica e contabile), rigettava l'opposizione e confermava l'ingiunzione di pagamento emessa in favore della banca e a carico di , condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
17.000,00 per compensi, e delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio, con obbligo di rifondere a parte opposta quanto eventualmente versato ai due tecnici in forza dei provvedimenti provvisori di liquidazione adottati nelle more del giudizio.
Premesso che la sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione era riconducibile a , come emerso Parte_1
dalla consulenza grafologica, il primo giudice poneva a fondamento della sua decisione le seguenti motivazioni:
a) il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base dell'estratto di saldaconto, di per sé sufficiente ai fini monitori
(cfr. Cass. civ. 2016 n. 21092) e dei singoli estratti conto, non contestati dall'opponente e quindi da ritenersi una valida prova;
b) già in sede monitoria la aveva rinunciato al CP_3
credito derivante dall'applicazione della commissione massimo scoperto, espungendo le relative somme dal totale richiesto;
pag. 5/23 c) il c.t.u. contabile aveva ricostruito il rapporto applicando le condizioni di contratto e determinando il credito in misura superiore rispetto a quello richiesto;
d) sia nel contratto di conto corrente che in quello fideiussorio, la specifica approvazione della clausola di recesso era avvenuta mediante richiamo cumulativo e con indicazione sommaria del contenuto di ogni singola clausola specificamente approvata (indicazione del titolo della clausola);
e) fondamentale ai fini della validità della fideiussione era l'indicazione delle parti e delle obbligazioni garantite, nonché, nel caso di fideiussione omnibus, l'importo massimo garantito;
non aveva rilevanza la data certa;
f) non risultava pattuito a favore del fideiussore alcun beneficio d'ordine o di escussione, per cui, essendo l'obbligazione del fideiussore solidale rispetto a quella del debitore principale, il creditore aveva diritto di rivolgersi anche esclusivamente e in via prioritaria al fideiussore, senza il necessario previo accertamento della consistenza del debito principale;
g) aveva rinunciato agli effetti della Parte_1
disposizione 1957 c.c. con pattuizione sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. art. 5 lettera di fideiussione).
3.
Avverso tale decisione, Parte_1
propone appello per i seguenti motivi.
pag. 6/23 A) Sul disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di fideiussione.
Con il primo motivo, la difesa dell'appellante ribadisce che la firma apposta sul contratto di fideiussione non è riconducibile a . E infatti il primo giudice non avrebbe Parte_1
adeguatamente valutato le parole del c.t.u. alla fine dell'elaborato peritale, che concludono per una “probabile autografia”; il termine probabile non attribuisce certezza alla paternità della firma e, di conseguenza, neppure al contratto di fideiussione, posto a fondamento del procedimento monitorio.
B) Contestazione delle somme richieste. Insussistenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito.
Con il secondo motivo, deduce Parte_1
l'inidoneità probatoria dell'estratto di conto corrente, benché certificato ai sensi dell'art. 50 D.lgs. n. 385/1993, poiché, in caso di contestazione e/o opposizione, come accaduto nella fattispecie in esame, diventa inidoneo a dimostrare l'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore.
Ciò posto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la mancata contestazione degli estratti conto, valorizzata dal primo giudice, non pregiudicherebbe la formulazione di censure sulla validità dei rapporti obbligatori sottostanti.
La banca avrebbe applicato ed addebitato competenze
(illegittime) a titolo di commissione di massimo scoperto, assolutamente non dovute;
non avrebbe mai comunicato le pag. 7/23 modifiche delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel D.L. n. 185 del 28.11.2008, convertito dalla Legge
n. 2 del 28.01.2009; avrebbe continuato ad applicare la commissione trimestrale di massimo scoperto sin dall'apertura del rapporto, avvenuta in data 30.5.2008; avrebbe provveduto, altresì, con il c.d. anticipo fatture ad applicare interessi diversi da quelli concordati contrattualmente, procedendo a peggiorare la situazione debitoria della società debitrice, e inoltre, nel corso del rapporto, avrebbe più volte applicato condizioni non pattuite con riferimento ai giorni di valuta e alle commissioni massimo scoperto.
C) Nullità del contratto di fideiussione.
Il contratto di fideiussione sarebbe nullo per mancato accertamento di intese restrittive della concorrenza, vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990; si tratterebbe di eccezione rilevabile d'ufficio, anche se dedotta genericamente nel giudizio di secondo grado.
D) Nullità della clausola contrattuale sul recesso;
eccessiva vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle norme e condizioni economiche che regolano le operazioni di apertura di credito.
Erronea valutazione del giudice di prime cure sulla vessatorietà della clausola fideiussoria.
L'articolo 2 del contratto di fideiussione, rubricato
“Recesso delle norme contrattuali (punto 2)”, avente ad oggetto la clausola risolutiva espressa e le cause di decadenza dal pag. 8/23 beneficio del termine, sarebbe vessatoria sia per il correntista sia per il fideiussore.
La doppia sottoscrizione della clausola, operata con il c.d.
“richiamo cumulativo”, non soddisferebbe il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie, per cui sarebbe stata fondamentale una autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
E) La fideiussione e la richiesta del decreto ingiuntivo.
Secondo l'appellante, avrebbe Controparte_1
potuto escutere la fideiussione solo dopo l'accertamento dell'effettiva debenza delle somme da parte della società ER CA
S.r.l.; non si tratterebbe di beneficio di escussione, come erroneamente affermato dal primo giudice, ma di dubbio sull'esistenza stessa del credito al momento in cui la banca agisce in danno del fideiussore.
F) Risoluzione del contratto di fideiussione.
deduce, ancora, la risoluzione del Parte_1
contratto di fideiussione per violazione dei principi di buonafede e correttezza;
la dinnanzi al dissesto della società, avrebbe CP_3
dovuto interrompere la concessione del credito, così da evitare al fideiussore un recupero più oneroso.
G) Decadenza della banca creditrice dal diritto di escutere la fideiussione omnibus.
La banca, a fronte di una presunta obbligazione scaduta, avrebbe notificato il proprio ricorso per decreto ingiuntivo contro pag. 9/23 il debitore principale ben oltre il termine decadenziale stabilito dall'art. 1957 c.c., perdendo, quindi, il diritto nei confronti del fideiussore;
il primo giudice avrebbe disapplicato la previsione di cui all'articolo 1957 c.c. (scadenza dell'obbligazione principale) senza valutare con attenzione la natura vessatoria della clausola che la esclude.
H) Abnormità delle spese di lite.
L'appellante, con l'ottavo e ultimo motivo di impugnazione, censura la statuizione del primo giudice sulla liquidazione delle spese di lite in complessivi € 17.000,00;
l'importo sarebbe eccessivo e non motivato, attesa la mancata indicazione dei parametri utilizzati per la sua determinazione.
3.1.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, avendo ad oggetto la riproposizione di questioni già affrontate nel giudizio di primo grado e superate dalla sentenza impugnata, di cui, peraltro, non sono riportate le parti da riformare;
nel merito, l'infondatezza del gravame in fatto e in diritto. ha quindi richiesto la conferma della Controparte_1
pronuncia impugnata e la vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
pag. 10/23 4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie formulate dall'appellante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte costituita, è ammissibile.
L'appellante ha riportato l'intero contenuto della sentenza impugnata e, in seguito, con otto distinti motivi, ha delineato, pur non richiamandole testualmente, le parti che intendeva impugnare e ne ha chiesto la riforma;
ha ricostruito i fatti di causa, prospettandone una diversa interpretazione e qualificazione in diritto.
Tuttavia, nel merito, l'impugnazione è infondata e deve essere rigettata, per le seguenti ragioni.
A) Sul disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di fideiussione.
pag. 11/23 La tesi difensiva di , secondo cui non vi Parte_1
sarebbe certezza della riconducibilità alla sua persona della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione, è infondata.
Il primo giudice ha correttamente valutato le risultanze della consulenza grafologica, secondo cui “dall'accurata osservazione, dai rilievi grafici e dalla qualificazione e quantificazione delle caratteristiche grafo dinamiche delle scritture in verifica e in comparazione, si deve concludere per un giudizio di compatibilità delle scritture contestate con quelle appartenenti al sig. (probabile autografia)” Parte_1
(vedi elaborato peritale grafologico, pagina 45).
La dott.ssa nominata c.t.u dal primo giudice, Persona_1
attribuisce quindi le firme a;
è vero che Parte_1
conclude con un “probabile autografia”, ma ciò non è sinonimo di incertezza, quanto piuttosto di compatibilità superiore al 50%.
Del resto, a pagina 39 dell'elaborato peritale, il c.t.u. chiarisce che sono presenti alcuni dettagli della firma difficilmente riproducibili da altri soggetti, perché aventi aspetti grafici peculiari e molto personali, e che tra le sottoscrizioni in comparazione ci sono molti aspetti in comune.
In particolare, si legge che “sia nelle scritture di verifica che nelle autografe si può notare la modalità convolvolata che esprime un aspetto grafico peculiare e molto personale difficilmente sopprimibile ed imitabile”.
Da non trascurare gli aspetti in comune della sottoscrizione sul contratto di fideiussione con quella posta in comparazione: il pag. 12/23 tipo di organizzazione grafica, il gesto spigliato e dinamico, la continuità del tracciato, il tipo di inclinazione, la modalità formativa di alcune lettere, la pressione e i gesti fuggitivi (vedi relazione pagina 44).
Anche in sede di confronto per mettere in luce gli aspetti differenziali, la grafologa ha chiarito che le diversità di fluidità, calibro e angolosità “sono tuttavia differenze non idonee di per sé ad escludere un'eventuale comune paternità” (vedi c.t.u. pagina
44).
Va considerato, infine, che l'odierno appellante non ha mai contestato, in sede di osservazioni alla c.t.u., la conclusione probabilistica a cui è giunta la grafologa;
le osservazioni pervenute alla c.t.u. di primo grado, peraltro, risultano avanzate dal solo difensore dell'appellante, non avendo quest'ultimo neppure nominato un consulente tecnico di parte;
non appaiono, quindi, idonee a scalfire le conclusioni tecniche di una grafologa specialista.
B) Contestazione delle somme richieste. Insussistenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito.
Con il secondo motivo di appello, Parte_1
rivendica il proprio diritto a censurare i rapporti sottostanti agli estratti conto, anche se questi non sono stati contestati, ribadendo le pratiche legittime che l'istituto bancario avrebbe attuato durante il rapporto contrattuale.
pag. 13/23 Pur a voler riconoscere il diritto dell'appellante a contestare i rapporti sottostanti agli estratti conto, la tesi difensiva risulta comunque smentita dalle risultanze processuali.
Il consulente tecnico contabile nominato nel primo grado di giudizio, in tema di competenze (illegittime) a titolo di commissione di massimo scoperto, ha chiarito che, nonostante l'espressa pattuizione, sono state escluse dal computo finale attesa “l'espressa rinuncia, rinveniente dagli atti, agli importi della medesima da parte dell'istituto di credito” (vedi c.t.u. contabile pagina 8).
L'appellante, dunque, non può avanzare nessuna doglianza in merito poiché, già in sede monitoria, la ha rinunciato al CP_3
credito derivante dall'applicazione della commissione massimo scoperto, espungendo le relative somme dal totale richiesto
(come, peraltro, correttamente rilevato dal primo giudice).
Quanto all'applicazione di interessi diversi da quelli concordati, il c.t.u. contabile, applicando le condizioni previste in contratto, ha ricostruito il rapporto tra le parti giungendo alla determinazione di un credito della banca in misura superiore rispetto a quello richiesto in sede monitoria.
In merito al tasso di interesse applicato per quantificare il credito finale, il c.t.u. ha proceduto con l'applicazione del “tasso di interesse nella misura originariamente pattuita e, nel corso del tempo, quelli comunicati dal cliente alla banca” atteso che
“nel contratto concluso per l'accensione del conto corrente sono espressamente indicate le condizioni convenute” (vedi elaborato pag. 14/23 pagina 7); espunte le commissioni massimo scoperto per le ragioni in precedenza delineate, calcolati gli interessi e l'ammontare dei saldi annuali e del saldo di chiusura, il contabile
è giunto alla somma finale di euro 563.408,35 (vedi elaborato pagina 8), persino superiore a quella ingiunta con decreto nella fase monitoria (euro 557.738,37).
Peraltro, come si evince dal prospetto allegato a pagina 10 dell'elaborato peritale, da tale importo il consulente ha eliminato l'interesse applicato dall'istituto di credito nel primo trimestre dell'anno 2009, poiché il tasso soglia, solo in questo arco temporale, è stato superato sia pur di poco (0.14), integrando la sanzione di cui all'articolo 1815 comma 2 c.c. (“non è dovuto alcun interesse”).
C) Nullità del contratto di fideiussione.
Con il terzo motivo di appello, sostiene Parte_1
che il contratto di fideiussione sarebbe nullo per mancato accertamento di intese restrittive della concorrenza, vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990; si tratterebbe di eccezione rilevabile d'ufficio, anche se dedotta genericamente nel giudizio di secondo grado.
Anche tale tesi difensiva è infondata.
L'eccezione, genericamente avanzata per la prima volta con l'atto di citazione in appello, è vero che può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma necessita di elementi a supporto, in ossequio al recente orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “La nullità
pag. 15/23 del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l.
n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato” (Cassazione civile n. 863/2025); in particolare, si legge in motivazione che “la nullità può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo qualora siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (motivazione della sentenza citata, pagina 4).
Nel caso in esame, l'appellante si limita ad eccepire la nullità del contratto di fideiussione per mancato accertamento di intese restrittive della concorrenza, omettendo l'indicazione di elementi di fatto da cui desumerne l'esistenza, e comunque non rinvenibili nella documentazione allegata.
Per i contratti fideiussori stipulati dopo il 2005 (specie quelli molto distanti cronologicamente), è insufficiente il mero rinvio al provvedimento di Banca d'Italia del 2005, occorrendo la prova dell'esistenza di una pratica anticompetitiva alla data di stipula del contratto di fideiussione. In mancanza di tale dimostrazione – che colui che contesta la sussistenza di una pratica anticoncorrenziale è tenuto a fornire nel giudizio secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio – viene meno la data dal semplice richiamo del provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 di Banca d'Italia e il pag. 16/23 fideiussore deve affrontare un giudizio c.d. “stand-alone”, provando ex novo la violazione.
D) Nullità della clausola contrattuale sul recesso;
eccessiva vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle norme e condizioni economiche che regolano le operazioni di apertura di credito.
Erronea valutazione del giudice di prime cure sulla vessatorietà della clausola fideiussoria.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante deduce la vessatorietà della clausola contrattuale sul recesso, per cui sarebbe stata necessaria una autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
La doglianza difensiva non coglie nel segno.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, nel caso di condizioni generali di contratto, “l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cassazione sentenza civile n. 4126/2024).
Nel caso in esame, dall'analisi del contratto di conto corrente e di quello fideiussorio, emerge che la specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. è avvenuta mediante richiamo cumulativo ma con indicazione sommaria del pag. 17/23 contenuto di ogni singola clausola specificamente approvata
(indicazione del titolo della clausola); va, pertanto, escluso il carattere vessatorio della clausola di recesso, come già correttamente rilevato anche dal primo giudice, in adesione al recente orientamento giurisprudenziale maggioritario.
E) La fideiussione e la richiesta del decreto ingiuntivo.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce l'escussione della fideiussione solo dopo l'accertamento dell'effettiva debenza delle somme da parte della società ER CA S.r.l.; non si tratterebbe di beneficio di escussione, come erroneamente affermato dal primo giudice, ma di dubbio sull'esistenza stessa del credito al momento in cui la banca agisce in danno del fideiussore.
Anche tale doglianza difensiva è infondata.
Va premesso che l'osservazione del primo giudice è condivisibile;
in assenza di beneficio d'ordine o di escussione,
l'obbligazione del fideiussore è solidale rispetto a quella del debitore principale, con la conseguenza che il creditore ha il diritto di rivolgersi anche esclusivamente e in via prioritaria al fideiussore, senza che sia necessario ottenere un previo accertamento della consistenza del debito principale.
Su tale ultimo aspetto, la tesi difensiva risulta comunque smentita dalle risultanze processuali;
tutta la documentazione allegata, corroborata dalla consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, ha provato l'esistenza del pag. 18/23 debito e il suo esatto ammontare, che può essere richiesto in via principale al fideiussore.
Del resto, l'articolo 2 del contratto di fideiussione, rubricato “solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni” e sottoscritto dall'appellante, prevede che “tutte le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca
s'intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali successori o aventi causa del fideiussore stesso, a qualsiasi titolo” (vedi documento di sintesi pagina 2, articolo 2).
F) Risoluzione del contratto di fideiussione.
deduce, ancora, la risoluzione del Parte_1
contratto di fideiussione per violazione dei principi di buonafede e correttezza;
la banca, dinnanzi al dissesto della società, avrebbe dovuto interrompere la concessione del credito, così da evitare al fideiussore un recupero più oneroso.
Anche tale ricostruzione della vicenda risulta smentita dalle risultanze processuali.
L'appellante, mediante l'articolo 4 del contratto di fideiussione, rubricato “Informazioni sull'andamento del rapporto garantito”, si è assunto l'onere di tenersi costantemente informato sulla situazione patrimoniale del debitore principale e sullo svolgimento dei suoi rapporti con la banca (si legge testualmente che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la banca”; vedi pagina 2 del documento di sintesi contrattuale).
pag. 19/23 non può quindi avanzare alcuna Parte_1
doglianza sulla condotta contrattuale tenuta dall'istituto di credito;
non può neppure invocare il secondo comma dell'articolo 4, che prevede la comunicazione da parte della banca al fideiussore delle informazioni concernenti l'esposizione debitoria dell'obbligata principale, essendo socio di maggioranza della e quindi avendo piena contezza del suo Parte_2
dissesto societario.
G) Decadenza della banca creditrice dal diritto di escutere la fideiussione omnibus.
Con il settimo motivo di gravame, l'appellante deduce la tardiva notifica della banca, che avrebbe esperito il proprio ricorso per decreto ingiuntivo contro il debitore principale ben oltre il termine decadenziale stabilito dall'art. 1957 c.c., perdendo, quindi, il diritto nei confronti del fideiussore;
il primo giudice avrebbe disapplicato la previsione di cui all'articolo 1957
c.c. (scadenza dell'obbligazione principale) senza valutare con attenzione la natura vessatoria della clausola che la esclude.
La tesi difensiva è infondata, per le medesime ragioni in precedenza delineate.
Il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. risulta chiaramente escluso dall'art. 5 del contratto di fideiussione, rubricato “permanenza dell'obbligazione del fideiussore”, secondo cui “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore
pag. 20/23 principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (vedi articolo 5 a pagina 2 del documento di sintesi contrattuale).
La clausola risulta approvata con doppia sottoscrizione a pagina 3, mediante richiamo cumulativo ma con espressa indicazione sommaria del contenuto specificamente approvato
(indicazione del titolo della clausola “autorizzazione ad agire anche oltre i termini di cui all'articolo 1957 cod. civ.”; vedi pagina 3 del documento di sintesi contrattuale); al pari di quanto già motivato per la clausola sul recesso, è quindi valida, e nessuna decadenza può essere imputata all'istituto di credito.
H) Abnormità delle spese di lite.
L'appellante, con l'ottavo e ultimo motivo di impugnazione, censura la statuizione del primo giudice sulla liquidazione delle spese di lite in complessivi € 17.000,00;
l'importo sarebbe eccessivo e non motivato, attesa la mancata indicazione dei parametri utilizzati per la sua determinazione.
Anche tale ultima doglianza è infondata.
Il primo giudice, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e del valore del giudizio (scaglione tra 520.000
e 1.000.000.), ha specificato le singole fasi processuali con i rispettivi importi (vedi pagina 5 della sentenza impugnata) ed è giunto alla complessiva somma di euro 17.000,00; l'importo non
è abnorme, al contrario, risulta soltanto leggermente superiore ai parametri minimi per la competenza del tribunale (pari ad euro pag. 21/23 14.598,00) e nettamente inferiore ai parametri medi (pari ad euro
29.193,00).
Non resta, pertanto, che confermare interamente la sentenza impugnata.
6.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e in Parte_1
favore di in euro 13.078,00, oltre accessori Controparte_1
di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 520.000 a 1.000.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 158/2019 emessa dal Parte_1
pag. 22/23 Tribunale di RI in data 15.5.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle Parte_1
spese processuali sostenute da nel presente Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 13.078,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2408 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Rossano alla contrada Viscigliette, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Turano (cod. fisc. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Filomena
Berardi, sito in Catanzaro alla via Luigi Siciliani n. 8.
- appellante contro
(cod. fiscale e numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Torino ) con sede legale P.IVA_1
in Torino, Piazza San Carlo n. 156, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5361, appartenente al
Gruppo Bancario , iscritto all'Albo dei Gruppi Controparte_1
Bancari al n. 3069, a mezzo della sua rappresentante CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di
[...]
costituzione e risposta dall'avv. Paolo Mastroianni (c.f.
), con domicilio eletto presso lo studio C.F._3
dell'avv. Luigi Pallone, sito in Catanzaro via Citriniti n. 5
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
1) In via preliminare e pregiudiziale, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 158/2019 Rep. 339/2019, emessa dal Tribunale di RI dott. Gaetano Laviola, il 15.5.2019, depositata in pari data, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono riportate e trascritte;
3) Sempre nel merito accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione anche alla luce dell'ultimo arresto della
Suprema Regolatrice in tema di accertamento dell'esistenza di
pag. 2/23 intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 L. n.
287/1990;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, si chiede nomina di CTU tecnica-grafologica per verificare la autenticità e la riconducibilità della sottoscrizione del contratto di fideiussione a Parte_1
.
[...]
Per “Voglia la Corte di Appello di Controparte_1
Catanzaro, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello nelle parti in cui è stato violato il disposto di cui all'art. 342 cpc;
dichiarare inammissibili, per divieto del ius novorum, tutte le prospettazioni, eccezioni, specificazioni ed istanze formulate tardivamente dall'appellante in questa sede, per come individuate nella presente comparsa;
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
rigettare l'istanza di nomina di CTU tecnica- grafologica, comunque anch'essa tardiva;
nel merito, respingere
l'appello proposto da perché infondato, con Parte_1
conferma della sentenza n. 158/2019 emessa dal Tribunale di
RI e conseguente condanna alle spese di lite”.
pag. 3/23
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
si opponeva al decreto ingiuntivo emesso in favore di
[...]
per la complessiva somma di euro Controparte_1
557.738,37, oltre interessi e spese, a titolo di scoperto sul conto corrente n. 6153/19357186 della società ER CA s.r.l., di cui era fideiussore. Pt_1
L'opponente, in via principale, disconosceva la sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione e, in subordine, deduceva:
a) l'inidoneità probatoria dell'estratto di saldaconto;
b) la non debenza della commissione massimo scoperto;
c) l'applicazione di condizioni diverse da quelle pattuite in materia di giorni di valuta e di commissione massimo scoperto;
d) il carattere vessatorio della clausola di recesso;
e) la possibilità di agire nei confronti del fideiussore soltanto a seguito dell'accertamento della effettiva debenza del credito nei confronti del debitore principale;
f) la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
g) la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversa pretesa creditoria.
pag. 4/23 Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione, infondata in fatto e in diritto;
concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso in proprio favore.
2.
Il primo giudice, istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e l'espletamento di due consulenze tecniche di ufficio (grafologica e contabile), rigettava l'opposizione e confermava l'ingiunzione di pagamento emessa in favore della banca e a carico di , condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
17.000,00 per compensi, e delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio, con obbligo di rifondere a parte opposta quanto eventualmente versato ai due tecnici in forza dei provvedimenti provvisori di liquidazione adottati nelle more del giudizio.
Premesso che la sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione era riconducibile a , come emerso Parte_1
dalla consulenza grafologica, il primo giudice poneva a fondamento della sua decisione le seguenti motivazioni:
a) il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base dell'estratto di saldaconto, di per sé sufficiente ai fini monitori
(cfr. Cass. civ. 2016 n. 21092) e dei singoli estratti conto, non contestati dall'opponente e quindi da ritenersi una valida prova;
b) già in sede monitoria la aveva rinunciato al CP_3
credito derivante dall'applicazione della commissione massimo scoperto, espungendo le relative somme dal totale richiesto;
pag. 5/23 c) il c.t.u. contabile aveva ricostruito il rapporto applicando le condizioni di contratto e determinando il credito in misura superiore rispetto a quello richiesto;
d) sia nel contratto di conto corrente che in quello fideiussorio, la specifica approvazione della clausola di recesso era avvenuta mediante richiamo cumulativo e con indicazione sommaria del contenuto di ogni singola clausola specificamente approvata (indicazione del titolo della clausola);
e) fondamentale ai fini della validità della fideiussione era l'indicazione delle parti e delle obbligazioni garantite, nonché, nel caso di fideiussione omnibus, l'importo massimo garantito;
non aveva rilevanza la data certa;
f) non risultava pattuito a favore del fideiussore alcun beneficio d'ordine o di escussione, per cui, essendo l'obbligazione del fideiussore solidale rispetto a quella del debitore principale, il creditore aveva diritto di rivolgersi anche esclusivamente e in via prioritaria al fideiussore, senza il necessario previo accertamento della consistenza del debito principale;
g) aveva rinunciato agli effetti della Parte_1
disposizione 1957 c.c. con pattuizione sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. art. 5 lettera di fideiussione).
3.
Avverso tale decisione, Parte_1
propone appello per i seguenti motivi.
pag. 6/23 A) Sul disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di fideiussione.
Con il primo motivo, la difesa dell'appellante ribadisce che la firma apposta sul contratto di fideiussione non è riconducibile a . E infatti il primo giudice non avrebbe Parte_1
adeguatamente valutato le parole del c.t.u. alla fine dell'elaborato peritale, che concludono per una “probabile autografia”; il termine probabile non attribuisce certezza alla paternità della firma e, di conseguenza, neppure al contratto di fideiussione, posto a fondamento del procedimento monitorio.
B) Contestazione delle somme richieste. Insussistenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito.
Con il secondo motivo, deduce Parte_1
l'inidoneità probatoria dell'estratto di conto corrente, benché certificato ai sensi dell'art. 50 D.lgs. n. 385/1993, poiché, in caso di contestazione e/o opposizione, come accaduto nella fattispecie in esame, diventa inidoneo a dimostrare l'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore.
Ciò posto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la mancata contestazione degli estratti conto, valorizzata dal primo giudice, non pregiudicherebbe la formulazione di censure sulla validità dei rapporti obbligatori sottostanti.
La banca avrebbe applicato ed addebitato competenze
(illegittime) a titolo di commissione di massimo scoperto, assolutamente non dovute;
non avrebbe mai comunicato le pag. 7/23 modifiche delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel D.L. n. 185 del 28.11.2008, convertito dalla Legge
n. 2 del 28.01.2009; avrebbe continuato ad applicare la commissione trimestrale di massimo scoperto sin dall'apertura del rapporto, avvenuta in data 30.5.2008; avrebbe provveduto, altresì, con il c.d. anticipo fatture ad applicare interessi diversi da quelli concordati contrattualmente, procedendo a peggiorare la situazione debitoria della società debitrice, e inoltre, nel corso del rapporto, avrebbe più volte applicato condizioni non pattuite con riferimento ai giorni di valuta e alle commissioni massimo scoperto.
C) Nullità del contratto di fideiussione.
Il contratto di fideiussione sarebbe nullo per mancato accertamento di intese restrittive della concorrenza, vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990; si tratterebbe di eccezione rilevabile d'ufficio, anche se dedotta genericamente nel giudizio di secondo grado.
D) Nullità della clausola contrattuale sul recesso;
eccessiva vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle norme e condizioni economiche che regolano le operazioni di apertura di credito.
Erronea valutazione del giudice di prime cure sulla vessatorietà della clausola fideiussoria.
L'articolo 2 del contratto di fideiussione, rubricato
“Recesso delle norme contrattuali (punto 2)”, avente ad oggetto la clausola risolutiva espressa e le cause di decadenza dal pag. 8/23 beneficio del termine, sarebbe vessatoria sia per il correntista sia per il fideiussore.
La doppia sottoscrizione della clausola, operata con il c.d.
“richiamo cumulativo”, non soddisferebbe il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie, per cui sarebbe stata fondamentale una autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
E) La fideiussione e la richiesta del decreto ingiuntivo.
Secondo l'appellante, avrebbe Controparte_1
potuto escutere la fideiussione solo dopo l'accertamento dell'effettiva debenza delle somme da parte della società ER CA
S.r.l.; non si tratterebbe di beneficio di escussione, come erroneamente affermato dal primo giudice, ma di dubbio sull'esistenza stessa del credito al momento in cui la banca agisce in danno del fideiussore.
F) Risoluzione del contratto di fideiussione.
deduce, ancora, la risoluzione del Parte_1
contratto di fideiussione per violazione dei principi di buonafede e correttezza;
la dinnanzi al dissesto della società, avrebbe CP_3
dovuto interrompere la concessione del credito, così da evitare al fideiussore un recupero più oneroso.
G) Decadenza della banca creditrice dal diritto di escutere la fideiussione omnibus.
La banca, a fronte di una presunta obbligazione scaduta, avrebbe notificato il proprio ricorso per decreto ingiuntivo contro pag. 9/23 il debitore principale ben oltre il termine decadenziale stabilito dall'art. 1957 c.c., perdendo, quindi, il diritto nei confronti del fideiussore;
il primo giudice avrebbe disapplicato la previsione di cui all'articolo 1957 c.c. (scadenza dell'obbligazione principale) senza valutare con attenzione la natura vessatoria della clausola che la esclude.
H) Abnormità delle spese di lite.
L'appellante, con l'ottavo e ultimo motivo di impugnazione, censura la statuizione del primo giudice sulla liquidazione delle spese di lite in complessivi € 17.000,00;
l'importo sarebbe eccessivo e non motivato, attesa la mancata indicazione dei parametri utilizzati per la sua determinazione.
3.1.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, avendo ad oggetto la riproposizione di questioni già affrontate nel giudizio di primo grado e superate dalla sentenza impugnata, di cui, peraltro, non sono riportate le parti da riformare;
nel merito, l'infondatezza del gravame in fatto e in diritto. ha quindi richiesto la conferma della Controparte_1
pronuncia impugnata e la vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
pag. 10/23 4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie formulate dall'appellante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte costituita, è ammissibile.
L'appellante ha riportato l'intero contenuto della sentenza impugnata e, in seguito, con otto distinti motivi, ha delineato, pur non richiamandole testualmente, le parti che intendeva impugnare e ne ha chiesto la riforma;
ha ricostruito i fatti di causa, prospettandone una diversa interpretazione e qualificazione in diritto.
Tuttavia, nel merito, l'impugnazione è infondata e deve essere rigettata, per le seguenti ragioni.
A) Sul disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di fideiussione.
pag. 11/23 La tesi difensiva di , secondo cui non vi Parte_1
sarebbe certezza della riconducibilità alla sua persona della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione, è infondata.
Il primo giudice ha correttamente valutato le risultanze della consulenza grafologica, secondo cui “dall'accurata osservazione, dai rilievi grafici e dalla qualificazione e quantificazione delle caratteristiche grafo dinamiche delle scritture in verifica e in comparazione, si deve concludere per un giudizio di compatibilità delle scritture contestate con quelle appartenenti al sig. (probabile autografia)” Parte_1
(vedi elaborato peritale grafologico, pagina 45).
La dott.ssa nominata c.t.u dal primo giudice, Persona_1
attribuisce quindi le firme a;
è vero che Parte_1
conclude con un “probabile autografia”, ma ciò non è sinonimo di incertezza, quanto piuttosto di compatibilità superiore al 50%.
Del resto, a pagina 39 dell'elaborato peritale, il c.t.u. chiarisce che sono presenti alcuni dettagli della firma difficilmente riproducibili da altri soggetti, perché aventi aspetti grafici peculiari e molto personali, e che tra le sottoscrizioni in comparazione ci sono molti aspetti in comune.
In particolare, si legge che “sia nelle scritture di verifica che nelle autografe si può notare la modalità convolvolata che esprime un aspetto grafico peculiare e molto personale difficilmente sopprimibile ed imitabile”.
Da non trascurare gli aspetti in comune della sottoscrizione sul contratto di fideiussione con quella posta in comparazione: il pag. 12/23 tipo di organizzazione grafica, il gesto spigliato e dinamico, la continuità del tracciato, il tipo di inclinazione, la modalità formativa di alcune lettere, la pressione e i gesti fuggitivi (vedi relazione pagina 44).
Anche in sede di confronto per mettere in luce gli aspetti differenziali, la grafologa ha chiarito che le diversità di fluidità, calibro e angolosità “sono tuttavia differenze non idonee di per sé ad escludere un'eventuale comune paternità” (vedi c.t.u. pagina
44).
Va considerato, infine, che l'odierno appellante non ha mai contestato, in sede di osservazioni alla c.t.u., la conclusione probabilistica a cui è giunta la grafologa;
le osservazioni pervenute alla c.t.u. di primo grado, peraltro, risultano avanzate dal solo difensore dell'appellante, non avendo quest'ultimo neppure nominato un consulente tecnico di parte;
non appaiono, quindi, idonee a scalfire le conclusioni tecniche di una grafologa specialista.
B) Contestazione delle somme richieste. Insussistenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito.
Con il secondo motivo di appello, Parte_1
rivendica il proprio diritto a censurare i rapporti sottostanti agli estratti conto, anche se questi non sono stati contestati, ribadendo le pratiche legittime che l'istituto bancario avrebbe attuato durante il rapporto contrattuale.
pag. 13/23 Pur a voler riconoscere il diritto dell'appellante a contestare i rapporti sottostanti agli estratti conto, la tesi difensiva risulta comunque smentita dalle risultanze processuali.
Il consulente tecnico contabile nominato nel primo grado di giudizio, in tema di competenze (illegittime) a titolo di commissione di massimo scoperto, ha chiarito che, nonostante l'espressa pattuizione, sono state escluse dal computo finale attesa “l'espressa rinuncia, rinveniente dagli atti, agli importi della medesima da parte dell'istituto di credito” (vedi c.t.u. contabile pagina 8).
L'appellante, dunque, non può avanzare nessuna doglianza in merito poiché, già in sede monitoria, la ha rinunciato al CP_3
credito derivante dall'applicazione della commissione massimo scoperto, espungendo le relative somme dal totale richiesto
(come, peraltro, correttamente rilevato dal primo giudice).
Quanto all'applicazione di interessi diversi da quelli concordati, il c.t.u. contabile, applicando le condizioni previste in contratto, ha ricostruito il rapporto tra le parti giungendo alla determinazione di un credito della banca in misura superiore rispetto a quello richiesto in sede monitoria.
In merito al tasso di interesse applicato per quantificare il credito finale, il c.t.u. ha proceduto con l'applicazione del “tasso di interesse nella misura originariamente pattuita e, nel corso del tempo, quelli comunicati dal cliente alla banca” atteso che
“nel contratto concluso per l'accensione del conto corrente sono espressamente indicate le condizioni convenute” (vedi elaborato pag. 14/23 pagina 7); espunte le commissioni massimo scoperto per le ragioni in precedenza delineate, calcolati gli interessi e l'ammontare dei saldi annuali e del saldo di chiusura, il contabile
è giunto alla somma finale di euro 563.408,35 (vedi elaborato pagina 8), persino superiore a quella ingiunta con decreto nella fase monitoria (euro 557.738,37).
Peraltro, come si evince dal prospetto allegato a pagina 10 dell'elaborato peritale, da tale importo il consulente ha eliminato l'interesse applicato dall'istituto di credito nel primo trimestre dell'anno 2009, poiché il tasso soglia, solo in questo arco temporale, è stato superato sia pur di poco (0.14), integrando la sanzione di cui all'articolo 1815 comma 2 c.c. (“non è dovuto alcun interesse”).
C) Nullità del contratto di fideiussione.
Con il terzo motivo di appello, sostiene Parte_1
che il contratto di fideiussione sarebbe nullo per mancato accertamento di intese restrittive della concorrenza, vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990; si tratterebbe di eccezione rilevabile d'ufficio, anche se dedotta genericamente nel giudizio di secondo grado.
Anche tale tesi difensiva è infondata.
L'eccezione, genericamente avanzata per la prima volta con l'atto di citazione in appello, è vero che può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma necessita di elementi a supporto, in ossequio al recente orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “La nullità
pag. 15/23 del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l.
n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato” (Cassazione civile n. 863/2025); in particolare, si legge in motivazione che “la nullità può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo qualora siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (motivazione della sentenza citata, pagina 4).
Nel caso in esame, l'appellante si limita ad eccepire la nullità del contratto di fideiussione per mancato accertamento di intese restrittive della concorrenza, omettendo l'indicazione di elementi di fatto da cui desumerne l'esistenza, e comunque non rinvenibili nella documentazione allegata.
Per i contratti fideiussori stipulati dopo il 2005 (specie quelli molto distanti cronologicamente), è insufficiente il mero rinvio al provvedimento di Banca d'Italia del 2005, occorrendo la prova dell'esistenza di una pratica anticompetitiva alla data di stipula del contratto di fideiussione. In mancanza di tale dimostrazione – che colui che contesta la sussistenza di una pratica anticoncorrenziale è tenuto a fornire nel giudizio secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio – viene meno la data dal semplice richiamo del provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 di Banca d'Italia e il pag. 16/23 fideiussore deve affrontare un giudizio c.d. “stand-alone”, provando ex novo la violazione.
D) Nullità della clausola contrattuale sul recesso;
eccessiva vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle norme e condizioni economiche che regolano le operazioni di apertura di credito.
Erronea valutazione del giudice di prime cure sulla vessatorietà della clausola fideiussoria.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante deduce la vessatorietà della clausola contrattuale sul recesso, per cui sarebbe stata necessaria una autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
La doglianza difensiva non coglie nel segno.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, nel caso di condizioni generali di contratto, “l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cassazione sentenza civile n. 4126/2024).
Nel caso in esame, dall'analisi del contratto di conto corrente e di quello fideiussorio, emerge che la specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. è avvenuta mediante richiamo cumulativo ma con indicazione sommaria del pag. 17/23 contenuto di ogni singola clausola specificamente approvata
(indicazione del titolo della clausola); va, pertanto, escluso il carattere vessatorio della clausola di recesso, come già correttamente rilevato anche dal primo giudice, in adesione al recente orientamento giurisprudenziale maggioritario.
E) La fideiussione e la richiesta del decreto ingiuntivo.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce l'escussione della fideiussione solo dopo l'accertamento dell'effettiva debenza delle somme da parte della società ER CA S.r.l.; non si tratterebbe di beneficio di escussione, come erroneamente affermato dal primo giudice, ma di dubbio sull'esistenza stessa del credito al momento in cui la banca agisce in danno del fideiussore.
Anche tale doglianza difensiva è infondata.
Va premesso che l'osservazione del primo giudice è condivisibile;
in assenza di beneficio d'ordine o di escussione,
l'obbligazione del fideiussore è solidale rispetto a quella del debitore principale, con la conseguenza che il creditore ha il diritto di rivolgersi anche esclusivamente e in via prioritaria al fideiussore, senza che sia necessario ottenere un previo accertamento della consistenza del debito principale.
Su tale ultimo aspetto, la tesi difensiva risulta comunque smentita dalle risultanze processuali;
tutta la documentazione allegata, corroborata dalla consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, ha provato l'esistenza del pag. 18/23 debito e il suo esatto ammontare, che può essere richiesto in via principale al fideiussore.
Del resto, l'articolo 2 del contratto di fideiussione, rubricato “solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni” e sottoscritto dall'appellante, prevede che “tutte le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca
s'intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali successori o aventi causa del fideiussore stesso, a qualsiasi titolo” (vedi documento di sintesi pagina 2, articolo 2).
F) Risoluzione del contratto di fideiussione.
deduce, ancora, la risoluzione del Parte_1
contratto di fideiussione per violazione dei principi di buonafede e correttezza;
la banca, dinnanzi al dissesto della società, avrebbe dovuto interrompere la concessione del credito, così da evitare al fideiussore un recupero più oneroso.
Anche tale ricostruzione della vicenda risulta smentita dalle risultanze processuali.
L'appellante, mediante l'articolo 4 del contratto di fideiussione, rubricato “Informazioni sull'andamento del rapporto garantito”, si è assunto l'onere di tenersi costantemente informato sulla situazione patrimoniale del debitore principale e sullo svolgimento dei suoi rapporti con la banca (si legge testualmente che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la banca”; vedi pagina 2 del documento di sintesi contrattuale).
pag. 19/23 non può quindi avanzare alcuna Parte_1
doglianza sulla condotta contrattuale tenuta dall'istituto di credito;
non può neppure invocare il secondo comma dell'articolo 4, che prevede la comunicazione da parte della banca al fideiussore delle informazioni concernenti l'esposizione debitoria dell'obbligata principale, essendo socio di maggioranza della e quindi avendo piena contezza del suo Parte_2
dissesto societario.
G) Decadenza della banca creditrice dal diritto di escutere la fideiussione omnibus.
Con il settimo motivo di gravame, l'appellante deduce la tardiva notifica della banca, che avrebbe esperito il proprio ricorso per decreto ingiuntivo contro il debitore principale ben oltre il termine decadenziale stabilito dall'art. 1957 c.c., perdendo, quindi, il diritto nei confronti del fideiussore;
il primo giudice avrebbe disapplicato la previsione di cui all'articolo 1957
c.c. (scadenza dell'obbligazione principale) senza valutare con attenzione la natura vessatoria della clausola che la esclude.
La tesi difensiva è infondata, per le medesime ragioni in precedenza delineate.
Il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. risulta chiaramente escluso dall'art. 5 del contratto di fideiussione, rubricato “permanenza dell'obbligazione del fideiussore”, secondo cui “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore
pag. 20/23 principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (vedi articolo 5 a pagina 2 del documento di sintesi contrattuale).
La clausola risulta approvata con doppia sottoscrizione a pagina 3, mediante richiamo cumulativo ma con espressa indicazione sommaria del contenuto specificamente approvato
(indicazione del titolo della clausola “autorizzazione ad agire anche oltre i termini di cui all'articolo 1957 cod. civ.”; vedi pagina 3 del documento di sintesi contrattuale); al pari di quanto già motivato per la clausola sul recesso, è quindi valida, e nessuna decadenza può essere imputata all'istituto di credito.
H) Abnormità delle spese di lite.
L'appellante, con l'ottavo e ultimo motivo di impugnazione, censura la statuizione del primo giudice sulla liquidazione delle spese di lite in complessivi € 17.000,00;
l'importo sarebbe eccessivo e non motivato, attesa la mancata indicazione dei parametri utilizzati per la sua determinazione.
Anche tale ultima doglianza è infondata.
Il primo giudice, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e del valore del giudizio (scaglione tra 520.000
e 1.000.000.), ha specificato le singole fasi processuali con i rispettivi importi (vedi pagina 5 della sentenza impugnata) ed è giunto alla complessiva somma di euro 17.000,00; l'importo non
è abnorme, al contrario, risulta soltanto leggermente superiore ai parametri minimi per la competenza del tribunale (pari ad euro pag. 21/23 14.598,00) e nettamente inferiore ai parametri medi (pari ad euro
29.193,00).
Non resta, pertanto, che confermare interamente la sentenza impugnata.
6.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e in Parte_1
favore di in euro 13.078,00, oltre accessori Controparte_1
di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 520.000 a 1.000.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 158/2019 emessa dal Parte_1
pag. 22/23 Tribunale di RI in data 15.5.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle Parte_1
spese processuali sostenute da nel presente Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 13.078,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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