Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BRUNELLI Parte_1 C.F._1
CHIARA (CF ), elettivamente domiciliata in VIALE EDMONDO DE CodiceFiscale_2
AMICIS 15/C 47042 CESENATICO presso il difensore avv. BRUNELLI CHIARA
attrice contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come segue: “Voglia il Tribunale:- accertare l'avvenuta accettazione presuntiva ex art 485 cc, in capo a , dell'eredità devoluta a seguito alla morte del padre CP_1
nato a [...] in data [...], c.f. , deceduto a Persona_1 C.F._4
Longiano in data 10/04/2021, conseguentemente, dichiarare erede di CP_1 Persona_1
- in via subordinata, accertare l'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c., in capo a , CP_1
dell'eredità devoluta a seguito alla morte del padre nato a Longiano in [...] Persona_1
04.02.1941, c.f. , deceduto a Longiano in data 10.04.2021, C.F._4
dichiarare che , per effetto dell'accettazione tacita o presuntiva dell'eredità, è divenuto CP_1
proprietario: a) Dell'Unità negoziale 1, immobile n. 1, sito in Via Ponte Ospedaletto, Longiano
(FC), identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Longiano, al foglio 13, particella 39, sub 2,
categoria C2, consistenza 27 mq, in proprietà di per la quota di ⅙; b) Dell'Unità CP_1
negoziale 2, immobile n. 1, immobile sito in Via Ponte Ospedaletto, Longiano (FC), identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Longiano al foglio 13, particella 40, categoria A4, consistenza 10
vani, in proprietà di per la quota di ⅓; c) Dell'Unità negoziale 2, immobile n.2, sito in CP_1
Via Ponte Ospedaletto, Longiano (FC), identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Longiano
al foglio 13, particella 41, sub 1, categoria C6, consistenza 10 mq, in proprietà di per la CP_1
quota di ⅓; d) Dell'Unità negoziale 2, immobile n.3, sito in Via Ponte Ospedaletto, Longiano (FC),
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Longiano al foglio 13, particella 41, sub 2
categoria C6, consistenza 19 mq, in proprietà di per la quota di ⅓. - ordinare al CP_1
Conservatore di Forlì di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da sua responsabilità, anche ai fini di assicurare la continuità delle trascrizioni;
pronunciare sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, con condanna di parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, di tutte le spese sostenute, anche di parte, con vittoria di spese, IVA e CPA.
Parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per sentire accolte le conclusioni Parte_1
sopra riportate. Allegava la ricorrente:
1) di essere creditrice del sig. in forza di titolo giudiziale;
CP_1
2) di avere attivato ai danni del convenuto inadempiente procedura esecutiva immobiliare;
3) che una volta disposta la vendita, emergeva la mancanza della continuità delle trascrizioni in quanto il debitore non aveva formulato un'accettazione esplicita dell'eredità devoluta a seguito della morte del padre;
4) che sussisterebbe accettazione tacita dell'eredità, essendo stata disposta la voltura catastale dei beni a favore del convenuto, atto che presupporrebbe necessariamente la volontà di comportarsi come erede, ai sensi dell'art. 476 c.c.;
5) sussisterebbe inoltre nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 485 c.c., in quanto al momento dell'apertura della successione il convenuto era nel possesso dei beni ereditari e non redigeva l'inventario nei tre mesi previsti dall'art 485 c.c., sì che dovrebbe essere CP_1
considerato erede puro e semplice.
Non si costituiva il convenuto, dichiarato contumace alla udienza del 26 giugno 2024.
Con ordinanza del 9 settembre 2024 veniva ammessa la prova per interrogatorio formale articolata dalla parte attrice, i cui capitoli si riportano di seguito:
1. Vero che a far corso dell'anno CP_1
2007, venuta meno la relazione con , tornava ad abitare stabilmente presso Parte_1
l'immobile di proprietà del padre ove abita tutt'ora? 2. Vero che, a seguito della Persona_1
morte di continuava ad abitare nell'immobile del de cuius, dove Persona_1 CP_1
ancora ad oggi abita? 3. Dica il teste se provvedeva successivamente al decesso del CP_1
padre ad incassare somme ricomprese nell'asse ereditario del padre;
4. Dica il teste se è a
conoscenza di chi ha provveduto ad effettuare le volture dell'immobile sito in Longiano Via Ponte
Ospedaletto 48.
Il convenuto, per ben due volte, riceveva la notifica personale della ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, per l'udienza del 16.1.2025 e poi per l'udienza come rinviata al
27.3.2025: egli, tuttavia, mai compariva per rendere detto interrogatorio né mai si costituiva formalmente nel giudizio. A norma dell'art. 232 c.p.c., pertanto, tale atteggiamento può essere considerato come ammissivo delle circostanze dedotte in interrogatorio;
del resto, il fatto stesso che il convenuto avesse personalmente ricevuto le notifiche effettuate presso l'immobile di Longiano, via
Ponte Ospedaletto 48, come risulta dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 03.4.2024 e 18.11.2024, appare significativo dell'esercizio, da parte del resistente, di un rapporto di fatto significativo sull'immobile, che peraltro costituisce la sua formale residenza (doc. 5 attoreo),
immobile facente parte dell'asse ereditario di (cfr. doc. 8 attoreo). Persona_1
Alla udienza del 27 marzo 2025, in assenza dell'interrogando, è stata sentita la teste;
Testimone_1
l'ammissione della teste deve essere in questa sede nel modo più ampio confermata e ratificata. Essa
ha confermato che il resistente, dal 2007, ritornava ad abitare nell'immobile paterno, rimanendovi sino a tutt'oggi: in particolare, ha dichiarato che “mio marito è morto nel 2021 aveva una casa che è
quella in cui abita mio figlio so che la casa è intestata a me a mio figlio non so, dopo la morte di mio marito ho fatto la dichiarazione di successione e poi ho pagato delle somme alla Agenzia delle
Entrate”.
A norma dell'art. 485 c.c., il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario nel termine di 3 mesi dalla apertura della successione, in mancanza dovendosi considerare erede puro e semplice.
Nel caso di specie:
1) appare documentata e acclarata la circostanza che fosse chiamato alla eredità del CP_1
padre Persona_1
2) appare provato che il resistente rimase nel possesso dell'immobile paterno, e dunque nel possesso di beni ereditari, ben oltre la data di apertura della successione, avvenuta il 10 aprile
2021 (doc. 8, cit.);
3) non vi è prova alcuna che il resistente, contumace e non comparso a rendere interrogatorio formale, avesse provveduto ad effettuare l'inventario ovvero a rinunciare all'eredità;
4) pertanto, deve essere considerato erede puro e semplice di CP_1 Persona_1
come da domanda attorea.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014 parametri minimi per tutte le fasi esclusa fase decisoria, scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'avvenuta accettazione presuntiva ex art 485 cc, da parte di CP_1
(C.F. ) , dell'eredità devoluta a seguito alla morte del padre C.F._3 [...]
nato a [...] in data [...], c.f. , deceduto a Per_1 C.F._4
Longiano in data 10/04/2021, conseguentemente,
2) accerta e dichiara che è erede puro e semplice di;
CP_1 Persona_1
3) accerta e dichiara che , per l'effetto, è divenuto proprietario di : a) Dell'Unità CP_1
negoziale 1, immobile n. 1, sito in Via Ponte Ospedaletto, Longiano (FC), identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Longiano, al foglio 13, particella 39, sub 2, categoria C2,
consistenza 27 mq, in proprietà di per la quota di ⅙; b) Dell'Unità negoziale 2, CP_1
immobile n. 1, immobile sito in Via Ponte Ospedaletto, Longiano (FC), identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Longiano al foglio 13, particella 40, categoria A4, consistenza 10
vani, in proprietà di per la quota di ⅓; c) Dell'Unità negoziale 2, immobile n.2, CP_1
sito in Via Ponte Ospedaletto, Longiano (FC), identificato al Catasto Fabbricati del Comune
di Longiano al foglio 13, particella 41, sub 1, categoria C6, consistenza 10 mq, in proprietà di per la quota di ⅓; d) Dell'Unità negoziale 2, immobile n.3, sito in Via Ponte CP_1
Ospedaletto, Longiano (FC), identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Longiano al foglio 13, particella 41, sub 2 categoria C6, consistenza 19 mq, in proprietà di per CP_1
la quota di ⅓;
4) ordina al competente Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, anche ai fini di assicurare la continuità delle trascrizioni;
5) Condanna infine a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 2356,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali ed euro 545,00 per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Forlì, 3 maggio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti