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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 569 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022,
promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in IGLESIAS, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. DANILO GIOI che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CAGLIARI, presso CP_1
lo studio dell'Avv. TRULLU GIANFRANCO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Pagina 1 Nell'interesse delle parti:
“Voglia il Tribunale adito così decidere:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Narcao, il 21.08.2010 e trascritto al numero 5, anno 2010, parte II, serie A, del registro dello Stato Civile del Comune di
Narcao, alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale. Adotteranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, concorderanno le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno le responsabilità genitoriale separatamente. La residenza primaria del minore viene fissata presso il domicilio materno.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, senza vincoli di giorni ed orari,
compatibilmente con le esigenze dello stesso e previo accordo con la madre.
3. Il signor contribuirà, al mantenimento del minore corrispondendo mensilmente la CP_1
somma di €.700,00, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese. detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
4. Spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive restano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, preventivamente concordate e documentate con fattura e/o altro documento equipollente.
5. Salvo quanto già corrisposto, il sig. da quanto ricavato in conseguenza della vendita CP_1
della casa coniugale, con estinzione del relativo mutuo, si obbliga a versare su libretto di risparmio intestato al figlio la somma di € 4.000,00. Persona_2
6. Compensate le spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
Pagina 2 , con ricorso depositato dalla CANÉ in data 31/01/2022, assunti i provvedimenti CP_1
temporanei e urgenti e mutato il rito, rigettati mezzi istruttori dedotti dalle parti, sentito il minore in data 4/12/2023, con il deposito di note scritte di trattazione i difensori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al
Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio,
erano trascorsi i termini di legge.
Opera, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi del minore nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a NARCAO il 21/08/2010 tra nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
14/05/1978, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2010 - Comune di NARCAO).
Sull'accordo delle parti:
2. Affida il minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale. Adotteranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per lo
Pagina 3 stesso, concorderanno le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno le responsabilità genitoriale separatamente. La residenza primaria del minore viene fissata presso il domicilio materno.
3. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, senza vincoli di giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze dello stesso e previo accordo con la madre.
4. Dispone che versi in favore di la somma mensile di euro CP_1 Parte_2
700,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
5. Dispone che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive restano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, preventivamente concordate e documentate con fattura e/o altro documento equipollente.
6. Dà atto che le parti convengono che, salvo quanto già corrisposto, si obbliga a CP_1
versare su libretto di risparmio intestato al figlio la somma di euro 4.000,00. Persona_2
Somma ricavata in conseguenza della vendita della casa coniugale, con estinzione del relativo mutuo.
7. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
21/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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