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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9288 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 15104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025 depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 15104/2025 Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via R. Bracco, 15 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Francesco Naty (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla pec:
) Email_1
-ricorrente- E
(C.F.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Legale rapp.te pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria
NG (C.F.: ), in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar C.F._3 [...] di Roma del 22.3.2024 Rep. N. 37875, elettivamente domiciliato in Napoli presso la Per_1 sede di via Alcide De Gasperi, n.55 (comunicazioni alla PEC: CP_2
t ;) Email_2
-convenuto-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.6.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi nulla la richiesta dell' al pagamento dell'indebito derivante dalle rate di pensione post CP_2 mortem riscosse da e assegnate agli eredi in pari misura come da sentenza n. Parte_2
18807/2020 R.G., di cui la ricorrente non era a conoscenza. Deduceva che:
-in data 15.04.2025, riceveva dall' comunicazione di sollecito di pagamento CP_2 dell'indebito derivante dalle rate di pensione post mortem del sig. Persona_2
, ricevuto dal 1.10.2002 al 29.2.2008, già comunicato con lettera del 26.12.2024 e
[...] quantificato in complessivi € 6.675,47;
-precisava che non era a conoscenza di quanto sollecitato se non che i Sigg citati nella comunicazione, e erano i suoi nonni, essendo lei Persona_2 Parte_2 figlia di . Come da ricerche effettuate la sentenza n. R.G. Persona_3 Per_2 18807/2020, citata dall' , riguardava il proprio genitore e, eventualmente, i fratelli di CP_2 lui, non certo la ricorrente;
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare NULLA la richiesta dell' condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, CP_2 CP_2 diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Con memoria di costituzione del 23.11.2025 l' , preso atto dell'errore, provvedeva a CP_2 rettificare il destinatario del provvedimento di indebito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 4.12.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Va rilevato che, a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, il 23.11.2025 l' ha proceduto al riconoscimento e alla rettifica dell'errore in ordine CP_2 all'identificazione del destinatario del provvedimento di indebito. Orbene nella specie può dirsi, alla luce di quanto rilevato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, rileva lo scrivente che il provvedimento di riconoscimento dell'errore in ordine al destinatario del provvedimento dell' è intervenuto solo a novembre 2025, ovvero in CP_2 data successiva al deposito del ricorso (19.6.2025) ma prima della prima udienza di discussione. Appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per 3/4 intero a carico dell' , CP_2 nella misura indicata nella parte dispositiva;
compensa le spese per la parte restante.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di 3/4 delle spese di lite, che liquida in tale misura ridotta CP_2 in complessivi 750,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, con attribuzione;
c) compensa le spese per la parte restante
Si comunichi.
Napoli, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025 depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 15104/2025 Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via R. Bracco, 15 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Francesco Naty (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla pec:
) Email_1
-ricorrente- E
(C.F.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Legale rapp.te pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria
NG (C.F.: ), in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar C.F._3 [...] di Roma del 22.3.2024 Rep. N. 37875, elettivamente domiciliato in Napoli presso la Per_1 sede di via Alcide De Gasperi, n.55 (comunicazioni alla PEC: CP_2
t ;) Email_2
-convenuto-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.6.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi nulla la richiesta dell' al pagamento dell'indebito derivante dalle rate di pensione post CP_2 mortem riscosse da e assegnate agli eredi in pari misura come da sentenza n. Parte_2
18807/2020 R.G., di cui la ricorrente non era a conoscenza. Deduceva che:
-in data 15.04.2025, riceveva dall' comunicazione di sollecito di pagamento CP_2 dell'indebito derivante dalle rate di pensione post mortem del sig. Persona_2
, ricevuto dal 1.10.2002 al 29.2.2008, già comunicato con lettera del 26.12.2024 e
[...] quantificato in complessivi € 6.675,47;
-precisava che non era a conoscenza di quanto sollecitato se non che i Sigg citati nella comunicazione, e erano i suoi nonni, essendo lei Persona_2 Parte_2 figlia di . Come da ricerche effettuate la sentenza n. R.G. Persona_3 Per_2 18807/2020, citata dall' , riguardava il proprio genitore e, eventualmente, i fratelli di CP_2 lui, non certo la ricorrente;
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare NULLA la richiesta dell' condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, CP_2 CP_2 diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Con memoria di costituzione del 23.11.2025 l' , preso atto dell'errore, provvedeva a CP_2 rettificare il destinatario del provvedimento di indebito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 4.12.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Va rilevato che, a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, il 23.11.2025 l' ha proceduto al riconoscimento e alla rettifica dell'errore in ordine CP_2 all'identificazione del destinatario del provvedimento di indebito. Orbene nella specie può dirsi, alla luce di quanto rilevato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, rileva lo scrivente che il provvedimento di riconoscimento dell'errore in ordine al destinatario del provvedimento dell' è intervenuto solo a novembre 2025, ovvero in CP_2 data successiva al deposito del ricorso (19.6.2025) ma prima della prima udienza di discussione. Appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per 3/4 intero a carico dell' , CP_2 nella misura indicata nella parte dispositiva;
compensa le spese per la parte restante.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di 3/4 delle spese di lite, che liquida in tale misura ridotta CP_2 in complessivi 750,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, con attribuzione;
c) compensa le spese per la parte restante
Si comunichi.
Napoli, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile