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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ND TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3440/2021 R.G. promossa da
(avv. Werner Manzillo) Parte_1
ATTORE contro
(avv.ti Antinesca Petrigliano e Antonio Palazzo) Controparte_1 nonché contro
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, e (contumaci)
[...] CP_11 Controparte_12
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attore ha allegato di essere esclusivo possessore degli immobili siti nel Comune di Sabbio Chiese così censiti:
a) foglio 9, già foglio 1, particella 266;
b) foglio 9, già foglio 1, particella 1843;
c) foglio 9, già foglio 1, particella 237;
d) foglio 9, già foglio 1, particella 1842.
1 In passato, il possesso sarebbe stato esercitato dal padre dell'attore, sig. Persona_1
, per modo che la durata complessiva dell'unione dei due possessi sarebbe circa
[...] cinquantennale. La situazione di fatto, tuttavia, sarebbe difforme da quella di diritto, stante la cointestazione dei fondi anche ad altri soggetti. L'attore, pertanto, ha esercitato azione di usucapione dell'esclusiva proprietà degli immobili, di cui, in via meramente subordinata, ha domandato la divisione.
Dei convenuti, si è costituita la sola la quale ha eccepito Controparte_1 di essersi, a più riprese, interessata delle quote di comproprietà dei fondi de quibus, elencando i seguenti episodi: (i) più volte si sarebbe recata, nel corso degli anni, sui fondi, al fine di visionarli e controllarne lo stato e, tante volte, avrebbe discusso con l'odierno attore sulle sorti degli stessi, rendendosi disponibile a vendere la propria quota parte oppure a dividere bonariamente la proprietà; (ii) avrebbe prestato l'assenso all'utilizzo dei terreni da parte della sig.ra (iii) nell'anno 2017, sarebbe stata Parte_2 coinvolta dall'amministrazione comunale, in qualità di comproprietaria, nella richiesta di disponibilità ad un incontro per la realizzazione di area pubblica nella frazione di Pavone;
(iv) avrebbe manifestato il proprio animus possidendi vendendo ai coniugi CP_13
e parte dei terreni in comproprietà. In forza di questi
[...] Persona_2 elementi, la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda di usucapione e per lo scioglimento della comproprietà sui terreni.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali, avvenuta nel corso dell'udienza del 23 febbraio 2024.
In seguito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
I tre testimoni intimati dall'attore ne hanno confermato le allegazioni. È emerso che sono stati l'attore e suo padre ad occuparsi dei fondi e a goderne, prima direttamente, poi mediante contratto di affitto. Su questi aspetti, le testimonianze di , Testimone_1
e sono univocamente convergenti. Di particolare rilevanza Tes_2 Parte_2
è la deposizione resa da la quale, in pieno contrasto con la tesi della Parte_2 convenuta, ha dichiarato di aver preso accordi verbali solo col sig. e Persona_1 di non avere «mai visto nessun'altra persona». Di diverso tenore è la narrazione di
, a detta del quale il godimento dei terreni sarebbe stato concesso Testimone_3
2 «sempre su consenso anche dei familiari di mia moglie». Questa testimonianza è da ritenere subvalente rispetto alle altre e, massimamente, rispetto a quella della diretta interessata non solo perché resa dal marito della convenuta, in regime Parte_2 di comunione legale, ma anche perché non è chiaro se essa affondi le radici in una conoscenza diretta degli avvenimenti o, come più probabile, in quanto riferito dalla convenuta (con tutti i limiti di rilevanza della testimonianza de relato).
I comportamenti descritti dall'attore e corroborati dalle testimonianze sono tali da integrare un possesso pieno ed esclusivo, utile all'usucapione nel suo contenuto materiale e abbastanza esteso, sotto il profilo temporale, per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva.
A fronte di questi dati, gli elementi forniti dalla convenuta non sono idonei né a smentire il possesso attoreo, né a fondarne l'interruzione. Si evidenzia, segnatamente, che:
(i) le visite e i controlli dei fondi, che la convenuta avrebbe effettuato nel corso degli anni, sono stati genericamente dedotti e non sono provati;
(ii) la prestazione dell'assenso per la concessione dei fondi in godimento alla sig.ra è stata questa smentita, avendo ella dichiarato di essersi sempre e Parte_2 solo relazionata col padre dell'attore e i suoi familiari stretti;
(iii) la comunicazione datata 31 ottobre 2017 è indirizzata al Comune di Sabbio
Chiese, non all'attore, sicché, oltre ad essere tardiva (a quel tempo l'usucapione poteva dirsi già maturato), non può inficiare il possesso dell'attore stesso, non coinvolto direttamente nello scambio epistolare;
(iv) la vendita del 23 settembre 1982 riguardava altri immobili, con la conseguenza che essa non può configurare, rispetto ai terreni oggi in discussione, un efficace atto di esercizio del compossesso da parte della convenuta.
In conclusione, la domanda di usucapione proposta dall'attore merita accoglimento. Resta assorbita quella subordinata di scioglimento della comunione. Va, invece, respinta la domanda di divisione avanzata dalla convenuta.
4.
La convenuta si è opposta, senza successo, all'azione di usucapione attorea. Ciò determina una soccombenza che obbliga la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore. La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che l'attore ha acquistato, per usucapione ultraventennale, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili siti nel Comune di Sabbio Chiese così censiti:
a) foglio 9, già foglio 1, particella 266;
b) foglio 9, già foglio 1, particella 1843;
c) foglio 9, già foglio 1, particella 237;
d) foglio 9, già foglio 1, particella 1842; per l'effetto,
2. respinge la domanda di divisione proposta dalla convenuta;
3. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese Controparte_1 di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Brescia, 3 ottobre 2025
Il giudice
ND TI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ND TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3440/2021 R.G. promossa da
(avv. Werner Manzillo) Parte_1
ATTORE contro
(avv.ti Antinesca Petrigliano e Antonio Palazzo) Controparte_1 nonché contro
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, e (contumaci)
[...] CP_11 Controparte_12
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attore ha allegato di essere esclusivo possessore degli immobili siti nel Comune di Sabbio Chiese così censiti:
a) foglio 9, già foglio 1, particella 266;
b) foglio 9, già foglio 1, particella 1843;
c) foglio 9, già foglio 1, particella 237;
d) foglio 9, già foglio 1, particella 1842.
1 In passato, il possesso sarebbe stato esercitato dal padre dell'attore, sig. Persona_1
, per modo che la durata complessiva dell'unione dei due possessi sarebbe circa
[...] cinquantennale. La situazione di fatto, tuttavia, sarebbe difforme da quella di diritto, stante la cointestazione dei fondi anche ad altri soggetti. L'attore, pertanto, ha esercitato azione di usucapione dell'esclusiva proprietà degli immobili, di cui, in via meramente subordinata, ha domandato la divisione.
Dei convenuti, si è costituita la sola la quale ha eccepito Controparte_1 di essersi, a più riprese, interessata delle quote di comproprietà dei fondi de quibus, elencando i seguenti episodi: (i) più volte si sarebbe recata, nel corso degli anni, sui fondi, al fine di visionarli e controllarne lo stato e, tante volte, avrebbe discusso con l'odierno attore sulle sorti degli stessi, rendendosi disponibile a vendere la propria quota parte oppure a dividere bonariamente la proprietà; (ii) avrebbe prestato l'assenso all'utilizzo dei terreni da parte della sig.ra (iii) nell'anno 2017, sarebbe stata Parte_2 coinvolta dall'amministrazione comunale, in qualità di comproprietaria, nella richiesta di disponibilità ad un incontro per la realizzazione di area pubblica nella frazione di Pavone;
(iv) avrebbe manifestato il proprio animus possidendi vendendo ai coniugi CP_13
e parte dei terreni in comproprietà. In forza di questi
[...] Persona_2 elementi, la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda di usucapione e per lo scioglimento della comproprietà sui terreni.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali, avvenuta nel corso dell'udienza del 23 febbraio 2024.
In seguito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
I tre testimoni intimati dall'attore ne hanno confermato le allegazioni. È emerso che sono stati l'attore e suo padre ad occuparsi dei fondi e a goderne, prima direttamente, poi mediante contratto di affitto. Su questi aspetti, le testimonianze di , Testimone_1
e sono univocamente convergenti. Di particolare rilevanza Tes_2 Parte_2
è la deposizione resa da la quale, in pieno contrasto con la tesi della Parte_2 convenuta, ha dichiarato di aver preso accordi verbali solo col sig. e Persona_1 di non avere «mai visto nessun'altra persona». Di diverso tenore è la narrazione di
, a detta del quale il godimento dei terreni sarebbe stato concesso Testimone_3
2 «sempre su consenso anche dei familiari di mia moglie». Questa testimonianza è da ritenere subvalente rispetto alle altre e, massimamente, rispetto a quella della diretta interessata non solo perché resa dal marito della convenuta, in regime Parte_2 di comunione legale, ma anche perché non è chiaro se essa affondi le radici in una conoscenza diretta degli avvenimenti o, come più probabile, in quanto riferito dalla convenuta (con tutti i limiti di rilevanza della testimonianza de relato).
I comportamenti descritti dall'attore e corroborati dalle testimonianze sono tali da integrare un possesso pieno ed esclusivo, utile all'usucapione nel suo contenuto materiale e abbastanza esteso, sotto il profilo temporale, per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva.
A fronte di questi dati, gli elementi forniti dalla convenuta non sono idonei né a smentire il possesso attoreo, né a fondarne l'interruzione. Si evidenzia, segnatamente, che:
(i) le visite e i controlli dei fondi, che la convenuta avrebbe effettuato nel corso degli anni, sono stati genericamente dedotti e non sono provati;
(ii) la prestazione dell'assenso per la concessione dei fondi in godimento alla sig.ra è stata questa smentita, avendo ella dichiarato di essersi sempre e Parte_2 solo relazionata col padre dell'attore e i suoi familiari stretti;
(iii) la comunicazione datata 31 ottobre 2017 è indirizzata al Comune di Sabbio
Chiese, non all'attore, sicché, oltre ad essere tardiva (a quel tempo l'usucapione poteva dirsi già maturato), non può inficiare il possesso dell'attore stesso, non coinvolto direttamente nello scambio epistolare;
(iv) la vendita del 23 settembre 1982 riguardava altri immobili, con la conseguenza che essa non può configurare, rispetto ai terreni oggi in discussione, un efficace atto di esercizio del compossesso da parte della convenuta.
In conclusione, la domanda di usucapione proposta dall'attore merita accoglimento. Resta assorbita quella subordinata di scioglimento della comunione. Va, invece, respinta la domanda di divisione avanzata dalla convenuta.
4.
La convenuta si è opposta, senza successo, all'azione di usucapione attorea. Ciò determina una soccombenza che obbliga la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore. La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che l'attore ha acquistato, per usucapione ultraventennale, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili siti nel Comune di Sabbio Chiese così censiti:
a) foglio 9, già foglio 1, particella 266;
b) foglio 9, già foglio 1, particella 1843;
c) foglio 9, già foglio 1, particella 237;
d) foglio 9, già foglio 1, particella 1842; per l'effetto,
2. respinge la domanda di divisione proposta dalla convenuta;
3. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese Controparte_1 di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Brescia, 3 ottobre 2025
Il giudice
ND TI
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