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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15789/2019 R.G. proposto da: NE ZI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6 (ST AVV L.NAPOLITANO), presso lo studio dell’avvocato GIASI IO ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI NOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI NICOLA ([...]) e rappresentato e difeso dall'avvocato RENZULLI MAURIZIO ([...]) Civile Sent. Sez. 5 Num. 2030 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 23/01/2023 2 di 8 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9640/2018 depositata il 09/11/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. ZI MO ha impugnato l’avviso di pagamento TARI 2015 relativamente ad un immobile ubicato all’interno dell’area interportuale di Nola. 2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello del Comune. Nella sentenza di appello si legge che “nel caso di specie è pacifico il presupposto impositivo e non risulta la sussistenza di cause di esclusione”. 3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi. 4. Il Comune di Nola si è costituito con
contro
-ricorso, concludendo per la inammissibilità o infondatezza del ricorso, anche in considerazione del difetto di auto-sufficienza dei motivi, con cui in parte si chiede alla Corte di effettuare valutazioni di merito. 5. Nonostante la proroga (di cui all’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022) della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, la causa è stata decisa all'udienza pubblica del 12 gennaio 2023, celebrata secondo il regime ordinario, in considerazione dell’impossibilità delle parti di fruire del termine per la formulazione dell’istanza di trattazione orale. 6. Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte, a cui si è riportato in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il contribuente ha depositato memoria ed, all’udienza, si è riportato agli atti. 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione del giudicato esterno formatosi in ordine alla sentenza n. 14328/7/2017, avente ad oggetto la Tari dovuta relativamente all’annualità 2016. 2. La censura non può essere accolta. Difatti, la sussistenza di decisioni di merito, passate in giudicato, che hanno risolto analoga lite, tra le stesse parti, con riguardo ad un’annualità d’imposta diversa non esplica effetto preclusivo con riguardo alla annualità dedotta nel presente giudizio (né quanto a modalità di prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del Comune, né quanto a percentuale di riduzione applicabile), posto che tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e, quindi, comune ai vari periodi di imposta (Cass.SSUU n. 13916/06). Invero, le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta (nell’ambito di un’imposizione che ha natura periodica) una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta sicché gli effetti del giudicato non possono temporalmente estendersi oltre i periodi in esso considerati, difettando il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell'imposizione (Cass.SSUU cit.; Cass. n. 1963 del 2018 ed altre). 3. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1, commi 641, 656 e 657, della l. n. 147 del 2013, 14 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, e del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che delle delibere della Giunta Comunale n. 72 del 2014 e 75 del 2013, della delibera del Consiglio comunale n. 66 del 1998, della determina dirigenziale del 4 di 8 Comune di Nola del 18 maggio 2010, prospettando, inoltre, l’eccesso di potere per presupposto erroneo, il contrasto con i precedenti, la contraddittorietà, l’illogicità e lo sviamento di potere. Di fondo, il ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto decisivo e, cioè, all’effettivo svolgimento del servizio nelle aree interportuali e alla disciplina contrattuale degli anni 2012-2017 (dal contratto di appalto, difatti, si apprende che il servizio è svolto solo nelle strade di collegamento, ma non nelle aree interportuali), evidenziando l’inconciliabilità dello svolgimento del servizio nel 2015 con le sentenze passate in giudicato in ordine al mancato espletamento del servizio per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2016. 4. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, e della l. n. 147 del 2013, avendo il giudice di secondo grado, senza alcuna motivazione, ritenuto dimostrato lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti porta a porta, fatto controverso. 5. Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, e della l. n. 147 del 2013, non avendo il Comune provato lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, peraltro, incompatibile con il contenuto economico-finanziario del nuovo contratto stipulato con una società privata (di importi pari a quello delle annualità in cui si è escluso lo svolgimento del servizio ed inadeguato all’ampiezza dell’area interportuale). 6. Prima di esaminare i motivi, occorre ricordare che la tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura giuridica. Ad essa 5 di 8 siano si estendono gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la AR e la TI (vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019 ed altre). Una volta che il servizio venga dal Comune istituito ed esercitato nell’ambito del territorio comunale, la tassa sui rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente si avvalga in concreto di questo servizio, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, in modo tale che la privativa comunale sul servizio non costituisce materia disponibile. Tuttavia, l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (seppure istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente può comportare, non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua (obbligatoria o facoltativa) riduzione entro i limiti di legge o regolamento. Più precisamente “la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente” (comma 656), mentre nelle zone in cui la raccolta non viene per nulla effettuata, il tributo è dovuto “in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita” (comma 657). Si è affermato (con riguardo alla RS in base di principi, come detto, estendibili anche alla Tari) che: “Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di 6 di 8 ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della RS ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 - consistente nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: non si sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; ovvero, si sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso...” (Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019). Qualora il contribuente abbia soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico, l’accertata esistenza dei presupposti delle riduzioni (di carattere ‘tecnico’ perché determinate dalla contrazione del servizio e dei relativi costi di erogazione) comporta l’applicazione dell’imposta nella misura massima (dunque graduabile al ribasso), rispettivamente del 20 e del 40 %. A differenza delle riduzioni c.d. agevolative si tratta di riduzione obbligatoria discendente direttamente dalla legge, indipendentemente da quanto sul punto eventualmente previsto dai regolamenti comunali. 7. Fatte queste premesse, va ricordato che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 - 5, n. 26310del 7/11/2017, Rv. 646419 - 01). Nel caso di specie, invero, il ricorrente, nel terzo motivo, ha denunciato 7 di 8 l’omessa motivazione della sentenza, facendo riferimento, difatti, anche all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., deducendo che la sentenza, “con meno di 10 righe”, dopo la riproduzione della disciplina normativa, si è limitata ad affermare l’effettivo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del Comune di Nola in tutto il territorio comunale, ivi compresa l’area dell’interporto, senza alcun confronto con le deduzioni difensive del contribuente, condivise al contrario dal giudice di primo grado. Sotto tale profilo, il terzo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbiti agli altri. Difatti, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6 - 5, n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793 - 01) - così, come è avvenuto appunto, nella presente sentenza, in cui, dopo la esposizione sommaria delle difese e richieste delle parti e la riproduzione di una parte della l. n. 147 del 2013, la Commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare che “è pacifico il presupposto impositivo e non risulta la sussistenza di cause di esclusione….sicché non vi è ragione per ritenere non dovuto il richiesto tributo” e che “non inficiano la decisione i dedotti giudicati aventi ad oggetto un diverso tributo e diverse annualità”, senza alcun riferimento agli elementi ed alle circostanze di fatto dedotte dalle parti. 8. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, a cui è demandata anche la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
8 di 8 La Corte: accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, in data 12 gennaio 2023.
contro
-ricorso, concludendo per la inammissibilità o infondatezza del ricorso, anche in considerazione del difetto di auto-sufficienza dei motivi, con cui in parte si chiede alla Corte di effettuare valutazioni di merito. 5. Nonostante la proroga (di cui all’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022) della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, la causa è stata decisa all'udienza pubblica del 12 gennaio 2023, celebrata secondo il regime ordinario, in considerazione dell’impossibilità delle parti di fruire del termine per la formulazione dell’istanza di trattazione orale. 6. Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte, a cui si è riportato in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il contribuente ha depositato memoria ed, all’udienza, si è riportato agli atti. 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione del giudicato esterno formatosi in ordine alla sentenza n. 14328/7/2017, avente ad oggetto la Tari dovuta relativamente all’annualità 2016. 2. La censura non può essere accolta. Difatti, la sussistenza di decisioni di merito, passate in giudicato, che hanno risolto analoga lite, tra le stesse parti, con riguardo ad un’annualità d’imposta diversa non esplica effetto preclusivo con riguardo alla annualità dedotta nel presente giudizio (né quanto a modalità di prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del Comune, né quanto a percentuale di riduzione applicabile), posto che tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e, quindi, comune ai vari periodi di imposta (Cass.SSUU n. 13916/06). Invero, le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta (nell’ambito di un’imposizione che ha natura periodica) una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta sicché gli effetti del giudicato non possono temporalmente estendersi oltre i periodi in esso considerati, difettando il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell'imposizione (Cass.SSUU cit.; Cass. n. 1963 del 2018 ed altre). 3. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1, commi 641, 656 e 657, della l. n. 147 del 2013, 14 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, e del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che delle delibere della Giunta Comunale n. 72 del 2014 e 75 del 2013, della delibera del Consiglio comunale n. 66 del 1998, della determina dirigenziale del 4 di 8 Comune di Nola del 18 maggio 2010, prospettando, inoltre, l’eccesso di potere per presupposto erroneo, il contrasto con i precedenti, la contraddittorietà, l’illogicità e lo sviamento di potere. Di fondo, il ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto decisivo e, cioè, all’effettivo svolgimento del servizio nelle aree interportuali e alla disciplina contrattuale degli anni 2012-2017 (dal contratto di appalto, difatti, si apprende che il servizio è svolto solo nelle strade di collegamento, ma non nelle aree interportuali), evidenziando l’inconciliabilità dello svolgimento del servizio nel 2015 con le sentenze passate in giudicato in ordine al mancato espletamento del servizio per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2016. 4. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, e della l. n. 147 del 2013, avendo il giudice di secondo grado, senza alcuna motivazione, ritenuto dimostrato lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti porta a porta, fatto controverso. 5. Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, e della l. n. 147 del 2013, non avendo il Comune provato lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, peraltro, incompatibile con il contenuto economico-finanziario del nuovo contratto stipulato con una società privata (di importi pari a quello delle annualità in cui si è escluso lo svolgimento del servizio ed inadeguato all’ampiezza dell’area interportuale). 6. Prima di esaminare i motivi, occorre ricordare che la tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura giuridica. Ad essa 5 di 8 siano si estendono gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la AR e la TI (vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019 ed altre). Una volta che il servizio venga dal Comune istituito ed esercitato nell’ambito del territorio comunale, la tassa sui rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente si avvalga in concreto di questo servizio, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, in modo tale che la privativa comunale sul servizio non costituisce materia disponibile. Tuttavia, l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (seppure istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente può comportare, non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua (obbligatoria o facoltativa) riduzione entro i limiti di legge o regolamento. Più precisamente “la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente” (comma 656), mentre nelle zone in cui la raccolta non viene per nulla effettuata, il tributo è dovuto “in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita” (comma 657). Si è affermato (con riguardo alla RS in base di principi, come detto, estendibili anche alla Tari) che: “Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di 6 di 8 ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della RS ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 - consistente nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: non si sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; ovvero, si sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso...” (Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019). Qualora il contribuente abbia soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico, l’accertata esistenza dei presupposti delle riduzioni (di carattere ‘tecnico’ perché determinate dalla contrazione del servizio e dei relativi costi di erogazione) comporta l’applicazione dell’imposta nella misura massima (dunque graduabile al ribasso), rispettivamente del 20 e del 40 %. A differenza delle riduzioni c.d. agevolative si tratta di riduzione obbligatoria discendente direttamente dalla legge, indipendentemente da quanto sul punto eventualmente previsto dai regolamenti comunali. 7. Fatte queste premesse, va ricordato che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 - 5, n. 26310del 7/11/2017, Rv. 646419 - 01). Nel caso di specie, invero, il ricorrente, nel terzo motivo, ha denunciato 7 di 8 l’omessa motivazione della sentenza, facendo riferimento, difatti, anche all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., deducendo che la sentenza, “con meno di 10 righe”, dopo la riproduzione della disciplina normativa, si è limitata ad affermare l’effettivo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del Comune di Nola in tutto il territorio comunale, ivi compresa l’area dell’interporto, senza alcun confronto con le deduzioni difensive del contribuente, condivise al contrario dal giudice di primo grado. Sotto tale profilo, il terzo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbiti agli altri. Difatti, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6 - 5, n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793 - 01) - così, come è avvenuto appunto, nella presente sentenza, in cui, dopo la esposizione sommaria delle difese e richieste delle parti e la riproduzione di una parte della l. n. 147 del 2013, la Commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare che “è pacifico il presupposto impositivo e non risulta la sussistenza di cause di esclusione….sicché non vi è ragione per ritenere non dovuto il richiesto tributo” e che “non inficiano la decisione i dedotti giudicati aventi ad oggetto un diverso tributo e diverse annualità”, senza alcun riferimento agli elementi ed alle circostanze di fatto dedotte dalle parti. 8. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, a cui è demandata anche la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
8 di 8 La Corte: accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, in data 12 gennaio 2023.