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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 397 del R.G. 2024, avente ad oggetto: Divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAPPUCCIO IDA, come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MIOLLI ANNA e MALVANI CP_1
ALESSANDRA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/04/2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/01/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in IN AN (TA) in data 24/01/2009 con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio in data 10/08/2009 e che in data
[...] Per_1 18/06/2018 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio. CP_1
All'udienza del 12/06/2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e, adottati con ordinanza del 12/07/2024 i provvedimenti temporanei e urgenti, all'udienza del 28/04/2025 le parti costituite precisavano le conclusioni e discutevano la causa in merito alla pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il Giudice
Delegato si riservava quindi di riferire al collegio per la decisione sullo status ex art. 473 bis.22,
IV comma, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 26/01/2024 è fondata e va quindi accolta. CP_1
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale di Taranto emesso il 18/06/2018.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in IN AN (TA) il
24/01/2009 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 da , nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato CP_1 civile del Comune di IN AN dell'anno 2009 (atto n. 2, p.1);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 23 maggio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente.
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 397 del R.G. 2024, avente ad oggetto: Divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAPPUCCIO IDA, come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MIOLLI ANNA e MALVANI CP_1
ALESSANDRA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/04/2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/01/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in IN AN (TA) in data 24/01/2009 con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio in data 10/08/2009 e che in data
[...] Per_1 18/06/2018 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio. CP_1
All'udienza del 12/06/2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e, adottati con ordinanza del 12/07/2024 i provvedimenti temporanei e urgenti, all'udienza del 28/04/2025 le parti costituite precisavano le conclusioni e discutevano la causa in merito alla pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il Giudice
Delegato si riservava quindi di riferire al collegio per la decisione sullo status ex art. 473 bis.22,
IV comma, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 26/01/2024 è fondata e va quindi accolta. CP_1
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale di Taranto emesso il 18/06/2018.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in IN AN (TA) il
24/01/2009 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 da , nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato CP_1 civile del Comune di IN AN dell'anno 2009 (atto n. 2, p.1);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 23 maggio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente.
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara